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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15849/2024 promossa da:
, nata in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata ed assistita dall'AVV. FIORENZA BERTI MAESTRAMI del Foro di C.F._1
Bologna presso lo studio della quale, in Bologna, Via San Felice, n. 123, ha eletto domicilio e
nato a [...] in data [...] e residente in [...], San Lazzaro di Parte_2
Savena (C.F. ), rappresentato ed assistito dall'AVV. ANNA FILIPPONE presso lo C.F._2 studio della quale, in Bologna, Via D'Azeglio, n. 57, ha eletto domicilio,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/12/2024 secondo quanto prevede l'art. 473-
bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 14/01/2008 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 22/01/2008;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata in Parte_1
data 19.08.1973 a Bologna, e nato a [...] in data [...], celebrato a Parte_2
Bologna il 05/07/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna - al n. 267 P. 2
S. A anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la figlia è oramai maggiorenne ma non indipendente economicamente;
Per_1
2) dispone che signor verserà, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di , la Pt_2 Per_1 somma mensile di € 200,00. Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente intestato ad ed oggi acceso presso CREDEM con coordinate IBAN: Per_1
[...];
3) prende atto che il signor si impegna, inoltre, a versare sul tale conto le somme non versate Pt_2 dal mese di marzo dell'anno 2021 al 30.11.2024, pari a complessivi € 5.800,00, mediante n. 19 bonifici mensili di € 300,00 ed un bonifico di € 100,00;
4) dispone che la signora verserà ogni mese sul conto corrente di la somma di € 200,00; Parte_1 Per_1
pagina 2 di 3 5) dispone che i signori si faranno carico nella misura Parte_1 Parte_2 del 50 % ciascuno delle spese straordinarie relative alla figlia , così come individuate dal Protocollo Per_1
09.08.2017 sulle spese straordinarie in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Bologna, comprendendo, fra queste, l'iscrizione all'università di o ad altri corsi di specializzazione e i libri di Per_1
testo;
6) prende atto che i ricorrenti danno atto che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a titolo di rimborso delle spese straordinarie ad oggi sostenute nell'interesse di;
Per_1
7) prende atto che le parti hanno concordato che eventuali costi afferenti alle ripetizioni di saranno Per_1
sostenuti integralmente dalla signora Parte_1
8) prende atto che entrambi i genitori si impegnano, a versare sul conto corrente di una “paghetta” Per_1 settimanale di € 50,00;
9) prende atto che i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui al presente giudizio o domande ad esse connesse;
10) spese legali interamente compensate fra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1
del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.3.2025 ______
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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