TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14618/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare del 16 ottobre2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte sosti- tutive del verbale, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rispettive con- clusioni;
sulle rassegnate conclusioni il Giudice, nella persona del GOP dott.ssa Filome- na Fiore, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che vie- ne incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.n.14618/2023
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14618/2023 r.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), re- Parte_1 C.F._1 sidente in Napoli (NA), Corso Amedeo di Savoia n. 222, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c. dall'avv. Giovanni Cirillo (c.f. ), elettivamente domicilia- C.F._2 to in Mondragone (CE) alla Via Castelvolturno - p.e.c. Email_1
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), residente in Napoli (NA), alla Controparte_1 C.F._3 via Port'Alba n. 17/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Mazzù (C.F.:
in virtù di procura generale alle liti rilasciata su separato atto ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco (NA) alla via Cima- glia, n° 46 - indirizzo pec: Email_2
-opposta -
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 3674 del 2023 del 20 Maggio 2023
CONCLUSIONI: come da note sostitutive del verbale dell'udienza cartolare del 16 ot- tobre 2025 il cui contenuto s'intende quivi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con ri- guardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ef- fettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento proces- suale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposi- Parte_1 zione avvero il D.I. n.. 3674 del 2023 concesso in data 20 Maggio 2023 dal Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Barbara Gargia nell'ambito della procedura avente N. R.G. 9582/2023.
2
Con la proposta opposizione la chiedeva: “—in via preliminare: si for- Pt_1 mula opposizione, sin da ora, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c. p. c. per ogni motivazione esposta;
—nel me- rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, ac- certare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra Parte_1 alla opposta sig.ra per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, Controparte_1 per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
—in subordine, solo per tuzioris mo difensivo, accertare la sussistenza dell'accordo tra le parti e per l'effetto confermare l'onorario per la somma di 4'190,33
Euro. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.
L'opponente deduceva che l'attività professionale prestata dall'avv.to , CP_1 prevedeva il versamento della somma massima fissata in € 4.820,07 oltre al versamento del contributo unificato per l'iscrizione della causa che nei fatti sarebbe stato versato in contanti all'avv.to all'atto del conferimento dell'incarico professionale, circostanza ac- clarata dal pro-forma (calcolo schermata Andreani) inviato dalla stessa per il CP_1 tramite della messaggistica istantanea;
che l'importo pari ad € 4.820,07 veniva comu- nicato dall'opposta anche a soggetti non parte della presente procedura, più precisa- mente al sig. in qualità di Presidente della sigla sindacale Unione Parte_2
Italiana Tabaccai, avendo quest'ultimo, curato ponderatamente sin dall'inizio la pro- posizione del ricorso gerarchico contro l' che a con- Controparte_2 ferma dell'importo concordato tra le parti, parte opposta ribadiva a conferma ulteriore quanto pattuito l'importo anche mediante messaggistica istantanea proveniente dal proprio recapito mobile;
-in virtù dei rapporti all'epoca esistenti, l'onorario nella pre- detta misura comunque appariva parametrato ed adeguato all'opera professionale pre- stata”.
Si costituiva e deduceva che: Controparte_1
- all'atto del conferimento dell'incarico professionale, circostanza acclarata dal pro-forma (calcolo schermata Andreani) inviato dalla stessa per il tramite CP_1 della messaggistica istantanea;
-l'importo pari ad € 4.820,07 veniva comunicato dall'opposta anche a soggetti non parte della presente procedura, più precisamente al sig. in Parte_2 qualità di Presidente della sigla sindacale Unione Italiana Tabaccai, avendo
3
quest'ultimo, curato ponderatamente sin dall'inizio la proposizione del ricorso gerar- chico contro l' Controparte_2
-a conferma dell'importo concordato tra le parti, parte opposta ribadiva a con- ferma ulteriore quanto pattuito l'importo anche mediante messaggistica istantanea pro- veniente dal proprio recapito mobile;
-in virtù dei rapporti all'epoca esistenti, l'onorario nella predetta misura co- munque appariva parametrato ed adeguato all'opera professionale prestata;
ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli, giudizio recante R.G. 9582/2023.
Sulle argomentazioni in fatto, contrarie a quelle dedotte dalla , l'opposta Pt_1 chiedeva: “In via preliminare: 1) confermare il decreto ingiuntivo n. 3674/2023 del
22.05.2023, R.G. 9582/2023; 2) dichiarare l'esecutorietà dello stesso decreto ingiunti- vo n. 3674/2023, R.G. 9582/2023 merito: 1) Accertare e dichiarare che le somme indi- cate nel decreto ingiuntivo n. 3674/2023 del 22.05.2023 nel procedimento R.G.
9582/2023 sono effettivamente dovute da per la prestazione profes- Parte_1 sionale resa dall'Avv. in esecuzione del mandato ricevuto;
2) confer- Controparte_1 mare il decreto ingiuntivo n. 3674/2023 in quanto pienamente legittimo;
3) accertare e dichiarare che è debitrice della somma di €. 17.963,23 oltre interessi Parte_1 legali fino al soddisfo per i motivi esposti;
4) condannare al paga- Parte_1 mento della somma di €. 17.963,23 o nella diversa somma determinata dal Giudice all'esito del giudizio;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al pro- curatore costituito dichiaratosi antistatario.
Dopo aver ricostruito i fatti di causa e l'andamento del processo e, passando al merito del contenzioso, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della po- sizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
4
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de- creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della doman- da di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un.,
13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, dagli at- ti depositati nel fascicolo monitorio si rinviene l'ampia documentazione prodotta dall'opposta ai fini della concessione del D.I. opposto.
L'Avv.to ha dedotto di aver svolto attività professionale nell'interesse CP_1 della nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Campa- Pt_1 nia sede di Napoli;
- Che tale giudizio, recante R.G. 809/2019 si concludeva con senten- za di accoglimento del ricorso n. 3506/2020 del 09.06.2020; - Che con la predetta sen- tenza n. 3506/2020 veniva accolto “e per l'effetto, annulla il provvedimento n. 6422 del
31/07/2018 con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative” - Che con la predetta sentenza n. 3506/2020 veniva condannata “l' dei mono- Controparte_2 poli e la controinteressata , ciascuno in parti eguali fra loro, al paga- Controparte_3 mento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.
3.000,00# (euro tremila/00#), oltre ad oneri accessori, come per legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente assolto”; - Che allo stato attuale, nonostante più volte richiesto, nulla veniva corrisposto all'istante a titolo di onorari per l'attività svolta, con esito positivo;
- Che l'istante si attivava per richiedere il parere di congruità degli onorari al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale in data 04.03.2022 rendeva parere di congruità n. 161/2021.
Avverso le argomentazioni in fatto, regolarmente provate per tabulas dall'avv.to
, l'opponente si è limitata a sollevare delle mere eccezioni rimaste assolutamen- CP_1 te prive di supporto probatorio.
Oltretutto, a fronte della disponibilità dell'opposta di addivenire ad una bonaria risoluzione della controversia la è rimasta inadempiente. Pt_1
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
5
Orbene, alla luce del compendio cognitorio acquisto si ritiene che parte opposta ha fornito la prova del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sicché
l'opposizione è infondata e va rigettata.
Nella fattispecie in esame, risulta provato per tabulas l'incarico conferito all'avv.to dall'opponente e la relativa quantificazione è stata determinata pre- CP_1 vio parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.
Invece, l'impianto difensivo offerto da parte opponente, che sin dal libello intro- duttivo si è basato sull'asserzione che il criterio di calcolo dei compensi era errato, è fondato esclusivamente sull'asserzione rimasta apodittica e improbata, per mancata ac- quisizione di elementi di cognizione a suffragio.
Nelle note depositate l'8/10/2025 l'opponente precisa di non aver adempiuto in- teramente agli obblighi assunti a seguito di vicissitudini, avendo comunque versato due delle quattro rate pattuite, con un residuo ancora dovuto di € 4.000,00 al fine dell'accordo di € 8'000,00.
Alla luce di quanto sopra visti gli atti l'opposizione va rigetta e il D.I. opposto confermato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. ci- vile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza parziale di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, ad eccezione della fase istruttoria il cui diritto viene calcolato ap- plicano i minimi, tenendo conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svol- ta, della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni di- versa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3674/2023, emesso in data
22.05.2023 nel giudizio recante R.G. 9582/2023, per l'importo ivi ingiunto di €.
17.963,23 a titolo di compensi professionali, detratta la somma di €. 4.000,00 corrispo- sta da oltre interessi maturati e maturandi come riconosciuti nel D.I.; Parte_1
6
- condanna parte opponente, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Francesco Mazzù che si quantificano in € 4.237,00, oltre iva, spese e accesso- ri, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge, oltre alle spese di lite liqui- date nel procedimento monitorio e i diritti di registrazione se documentati.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
7
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare del 16 ottobre2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte sosti- tutive del verbale, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rispettive con- clusioni;
sulle rassegnate conclusioni il Giudice, nella persona del GOP dott.ssa Filome- na Fiore, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che vie- ne incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.n.14618/2023
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14618/2023 r.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), re- Parte_1 C.F._1 sidente in Napoli (NA), Corso Amedeo di Savoia n. 222, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c. dall'avv. Giovanni Cirillo (c.f. ), elettivamente domicilia- C.F._2 to in Mondragone (CE) alla Via Castelvolturno - p.e.c. Email_1
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), residente in Napoli (NA), alla Controparte_1 C.F._3 via Port'Alba n. 17/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Mazzù (C.F.:
in virtù di procura generale alle liti rilasciata su separato atto ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco (NA) alla via Cima- glia, n° 46 - indirizzo pec: Email_2
-opposta -
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 3674 del 2023 del 20 Maggio 2023
CONCLUSIONI: come da note sostitutive del verbale dell'udienza cartolare del 16 ot- tobre 2025 il cui contenuto s'intende quivi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con ri- guardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ef- fettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento proces- suale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposi- Parte_1 zione avvero il D.I. n.. 3674 del 2023 concesso in data 20 Maggio 2023 dal Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Barbara Gargia nell'ambito della procedura avente N. R.G. 9582/2023.
2
Con la proposta opposizione la chiedeva: “—in via preliminare: si for- Pt_1 mula opposizione, sin da ora, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c. p. c. per ogni motivazione esposta;
—nel me- rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, ac- certare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra Parte_1 alla opposta sig.ra per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, Controparte_1 per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
—in subordine, solo per tuzioris mo difensivo, accertare la sussistenza dell'accordo tra le parti e per l'effetto confermare l'onorario per la somma di 4'190,33
Euro. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.
L'opponente deduceva che l'attività professionale prestata dall'avv.to , CP_1 prevedeva il versamento della somma massima fissata in € 4.820,07 oltre al versamento del contributo unificato per l'iscrizione della causa che nei fatti sarebbe stato versato in contanti all'avv.to all'atto del conferimento dell'incarico professionale, circostanza ac- clarata dal pro-forma (calcolo schermata Andreani) inviato dalla stessa per il CP_1 tramite della messaggistica istantanea;
che l'importo pari ad € 4.820,07 veniva comu- nicato dall'opposta anche a soggetti non parte della presente procedura, più precisa- mente al sig. in qualità di Presidente della sigla sindacale Unione Parte_2
Italiana Tabaccai, avendo quest'ultimo, curato ponderatamente sin dall'inizio la pro- posizione del ricorso gerarchico contro l' che a con- Controparte_2 ferma dell'importo concordato tra le parti, parte opposta ribadiva a conferma ulteriore quanto pattuito l'importo anche mediante messaggistica istantanea proveniente dal proprio recapito mobile;
-in virtù dei rapporti all'epoca esistenti, l'onorario nella pre- detta misura comunque appariva parametrato ed adeguato all'opera professionale pre- stata”.
Si costituiva e deduceva che: Controparte_1
- all'atto del conferimento dell'incarico professionale, circostanza acclarata dal pro-forma (calcolo schermata Andreani) inviato dalla stessa per il tramite CP_1 della messaggistica istantanea;
-l'importo pari ad € 4.820,07 veniva comunicato dall'opposta anche a soggetti non parte della presente procedura, più precisamente al sig. in Parte_2 qualità di Presidente della sigla sindacale Unione Italiana Tabaccai, avendo
3
quest'ultimo, curato ponderatamente sin dall'inizio la proposizione del ricorso gerar- chico contro l' Controparte_2
-a conferma dell'importo concordato tra le parti, parte opposta ribadiva a con- ferma ulteriore quanto pattuito l'importo anche mediante messaggistica istantanea pro- veniente dal proprio recapito mobile;
-in virtù dei rapporti all'epoca esistenti, l'onorario nella predetta misura co- munque appariva parametrato ed adeguato all'opera professionale prestata;
ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli, giudizio recante R.G. 9582/2023.
Sulle argomentazioni in fatto, contrarie a quelle dedotte dalla , l'opposta Pt_1 chiedeva: “In via preliminare: 1) confermare il decreto ingiuntivo n. 3674/2023 del
22.05.2023, R.G. 9582/2023; 2) dichiarare l'esecutorietà dello stesso decreto ingiunti- vo n. 3674/2023, R.G. 9582/2023 merito: 1) Accertare e dichiarare che le somme indi- cate nel decreto ingiuntivo n. 3674/2023 del 22.05.2023 nel procedimento R.G.
9582/2023 sono effettivamente dovute da per la prestazione profes- Parte_1 sionale resa dall'Avv. in esecuzione del mandato ricevuto;
2) confer- Controparte_1 mare il decreto ingiuntivo n. 3674/2023 in quanto pienamente legittimo;
3) accertare e dichiarare che è debitrice della somma di €. 17.963,23 oltre interessi Parte_1 legali fino al soddisfo per i motivi esposti;
4) condannare al paga- Parte_1 mento della somma di €. 17.963,23 o nella diversa somma determinata dal Giudice all'esito del giudizio;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al pro- curatore costituito dichiaratosi antistatario.
Dopo aver ricostruito i fatti di causa e l'andamento del processo e, passando al merito del contenzioso, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della po- sizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
4
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de- creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della doman- da di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un.,
13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, dagli at- ti depositati nel fascicolo monitorio si rinviene l'ampia documentazione prodotta dall'opposta ai fini della concessione del D.I. opposto.
L'Avv.to ha dedotto di aver svolto attività professionale nell'interesse CP_1 della nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Campa- Pt_1 nia sede di Napoli;
- Che tale giudizio, recante R.G. 809/2019 si concludeva con senten- za di accoglimento del ricorso n. 3506/2020 del 09.06.2020; - Che con la predetta sen- tenza n. 3506/2020 veniva accolto “e per l'effetto, annulla il provvedimento n. 6422 del
31/07/2018 con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative” - Che con la predetta sentenza n. 3506/2020 veniva condannata “l' dei mono- Controparte_2 poli e la controinteressata , ciascuno in parti eguali fra loro, al paga- Controparte_3 mento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.
3.000,00# (euro tremila/00#), oltre ad oneri accessori, come per legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente assolto”; - Che allo stato attuale, nonostante più volte richiesto, nulla veniva corrisposto all'istante a titolo di onorari per l'attività svolta, con esito positivo;
- Che l'istante si attivava per richiedere il parere di congruità degli onorari al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale in data 04.03.2022 rendeva parere di congruità n. 161/2021.
Avverso le argomentazioni in fatto, regolarmente provate per tabulas dall'avv.to
, l'opponente si è limitata a sollevare delle mere eccezioni rimaste assolutamen- CP_1 te prive di supporto probatorio.
Oltretutto, a fronte della disponibilità dell'opposta di addivenire ad una bonaria risoluzione della controversia la è rimasta inadempiente. Pt_1
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
5
Orbene, alla luce del compendio cognitorio acquisto si ritiene che parte opposta ha fornito la prova del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sicché
l'opposizione è infondata e va rigettata.
Nella fattispecie in esame, risulta provato per tabulas l'incarico conferito all'avv.to dall'opponente e la relativa quantificazione è stata determinata pre- CP_1 vio parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.
Invece, l'impianto difensivo offerto da parte opponente, che sin dal libello intro- duttivo si è basato sull'asserzione che il criterio di calcolo dei compensi era errato, è fondato esclusivamente sull'asserzione rimasta apodittica e improbata, per mancata ac- quisizione di elementi di cognizione a suffragio.
Nelle note depositate l'8/10/2025 l'opponente precisa di non aver adempiuto in- teramente agli obblighi assunti a seguito di vicissitudini, avendo comunque versato due delle quattro rate pattuite, con un residuo ancora dovuto di € 4.000,00 al fine dell'accordo di € 8'000,00.
Alla luce di quanto sopra visti gli atti l'opposizione va rigetta e il D.I. opposto confermato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. ci- vile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza parziale di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, ad eccezione della fase istruttoria il cui diritto viene calcolato ap- plicano i minimi, tenendo conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svol- ta, della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni di- versa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3674/2023, emesso in data
22.05.2023 nel giudizio recante R.G. 9582/2023, per l'importo ivi ingiunto di €.
17.963,23 a titolo di compensi professionali, detratta la somma di €. 4.000,00 corrispo- sta da oltre interessi maturati e maturandi come riconosciuti nel D.I.; Parte_1
6
- condanna parte opponente, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Francesco Mazzù che si quantificano in € 4.237,00, oltre iva, spese e accesso- ri, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge, oltre alle spese di lite liqui- date nel procedimento monitorio e i diritti di registrazione se documentati.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
7