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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5536/2021 del Ruolo Generale Lavoro, cui è stato riunito ex art. 151 disp. att. c.p.c. il giudizio n. 4353/2022 R.G.L., vertenti
TRA
rappresentato e difeso in entrambi i giudizi dall'avv. Clara Menichella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.to Valeria Capotorti e Domenico Longo nel giudizio n.
5536/2021 R.G. e dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco nel giudizio n. 4353/2022 R.G.)
RESISTENTE
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD;
mancato pagamento differenza su prestazione previdenziale connessa all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.7.2021 ed iscritto al n. 5536/2021 R.G., premesso Parte_1 di aver lavorato nell'anno 2020, in qualità di bracciante agricolo, per complessive 179 giornate, di cui
35 alle dipendenze dell'azienda agricola “Natura Insieme Soc. Coop. Agr.”, 7 alle dipendenze dell'azienda agricola “Torrefantina SS Società Agricola”, 4 alle dipendenze dell'azienda agricola
“Boccia Michele”, 11 alle dipendenze dell'azienda agricola “ ”, 3 alle dipendenze CP_2 dell'azienda agricola “ ”, 7 alle dipendenze dell'azienda agricola “ ”, Controparte_3 Controparte_4
67 alle dipendenze dell'azienda agricola ”, 12 alle dipendenze dell'azienda Controparte_5
1 agricola , 31 alle dipendenze dell'azienda agricola ” e 2 alle CP_6 Controparte_7 dipendenze dell'azienda agricola “NA TA”, ha esposto di essere stato erroneamente iscritto negli elenchi OTD 2020 per sole 101 giornate, anziché per le 179 effettivamente lavorate.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: “1) nel merito accertare
e dichiarare che l'istante ha effettivamente lavorato nell'anno 2020 per n. 179 giornate alle dipendenze delle seguenti società: “NATURA INSIEME SOC. COOP AGR”, per n. 35 giornate;
“ ”, per n. 7 giorni;
“BOCCIA MICHELE”, per n. 4 Parte_2 giornate;
“ ”, per n. 11 giornate;
“CICCHETTI ANGELO”, per n. 3 giornate nel CP_2 mese di maggio;
“ ”, per n. 7 giornate;
“ ”, per n. 67 Controparte_4 Controparte_5 giornate;
“ , per n. 12 giornate;
“ ”, per n. 31 CP_6 Controparte_7 giornate;
“RINALDI GAETANO”, per n. 2 giornate;
2) per l'effetto, dichiarare che l'istante ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di San Marco in Lamis (Fg) per
l'anno 2020 per n. 179 giornate effettivamente lavorate anziché per le n. 101 riportate a pag. 69 del suddetto elenco, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si abbiano per espressamente riportate;
3) di conseguenza, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_8
a provvedere alla relativa iscrizione dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2020 per n. 179 giornate effettivamente lavorate;
4) condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_8
tempore, al pagamento dei compensi legali e delle spese presente procedimento, maggiorati di rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario.”.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale ha dedotto quanto segue: “(…) Lufficio amministrativo CP_8 ha comunicato di avere accreditato ulteriori 42 giornate lavorative presso l'azienda “ CP_5
“a seguito di denuncia dell'azienda presenta tardivamente in data 30 Marzo 2021 in totale
[...] quindi 143 gionate agricole per l'anno 2020. In ricorso il sig. assume di avere lavorato per la Pt_1 citata azienda per 67 giornate, ma l'azienda denuncia un attività di lavoro di sole 42 giornate, la differenza che è poi la questione della causa, non risulta ne denunciata ne versata dall'azienda”.
Parte resistente ha, poi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che non si verterebbe in tema di cancellazione di contribuzione denunciata, ma di mancata o incompleta denuncia all' e di mancato versamento della contribuzione. CP_8
L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell' per i motivi di cui in narrativa Conseguentemente rigettare le domande, perché CP_8
inammissibili infondate in fatto e in diritto e prive di sostegno probatorio, in ogni caso con la condanna della ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.”
2 Con successivo ricorso depositato in data 1.6.2022 ed iscritto al n. 4353/2022 R.G. il medesimo ricorrente si è doluto del pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola 2020 limitatamente a
101 giornate, anziché con riferimento alle 179 effettivamente lavorate, evidenziando che avverso l'errata iscrizione aveva presentato ricorso ex art. 442 c.p.c. innanzi al Tribunale di Foggia Sezione
Lavoro, iscritto al n. 5536/2021 R.G., con prima udienza fissata per il giorno 8.5.2024.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “1) preliminarmente disporre la riunione del presente fascicolo a quello recante il n. di R.G.L. 5536/2021 con la prima udienza fissata per il giorno 8.5.2024, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
2) accertare e dichiarare che l'istante ha lavorato nell'anno 2020 per n. 179 giornate quale bracciante agricolo alle dipendenze delle aziende agricole indicate in narrativa;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_8 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'istante la differenza dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 e, precisamente, l'importo di € 1.540,96, come sopra calcolata o, altra somma maggiore od inferiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla vigente normativa;
4) condannare l' ut supra, al CP_8
pagamento d e i compensi legali e delle spese del presente procedimento, maggiorati di rimborso spese forfetario, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario;
”.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale ha dedotto l'intervenuto riconoscimento, in favore CP_8 dell'odierno ricorrente, di ulteriori 42 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2020, per un totale di 143 giornate, perché tardivamente denunciate dal datore di lavoro (azienda agricola
”), nonché il pagamento della quota di prestazione previdenziale rapportata a tali Controparte_5
ulteriori giornate.
L' ha, poi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che non si CP_8
verterebbe in tema di cancellazione di contribuzione denunciata, ma di mancata o incompleta denuncia all' oltre mancato versamento della contribuzione. CP_8
L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre la riunione con il CP_1
procedimento di cui al n. R.G. 5536/21 chiamato alla presente udienza e davanti allo stesso Giudice del Lavoro, - Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite”.
Disposta la riunione delle cause, le stesse, istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento della prova testimoniale, dopo l'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127-ter c.p.c., vengono decise con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta e di note autorizzate ex art. 429, co. 2
c.p.c. da almeno una delle parti.
3 2.- Si osserva, in primo luogo, che il ricorso iscritto al n. 5536/2021 R.G. è stato depositato nel rispetto del termine ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. con mod. nella L. 83/1970 e che quello iscritto al n.
4353/2022 R.G. è stato depositato nel rispetto del termine ex art. 47 D.P.R. 639/70.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto dell'infondatezza della doglianza attorea, relativa alla asserita violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. n. 241/1990.
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: "In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici
(rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all possa trovare CP_8
applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma 5, che impone all l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami Controparte_9
amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell , del detto comma 5 costituisce una Controparte_9
mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass.
17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in
4 difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal CP_1
caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato".
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente , delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, Controparte_9
delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 19140/2020.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , certamente CP_8 legittimato a contraddire sulla domanda di accertamento del diritto all'iscrizione e di condanna al pagamento delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
2.- Nel merito, si osserva - anzitutto - che il perimetro dell'odierna indagine deve necessariamente essere circoscritto all'accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura asseritamente intercorsi nell'anno 2020 tra e le aziende agricole , , Parte_1 CP_2 Controparte_4 CP_6
e NA TA, così come riconosciuto dal ricorrente medesimo nelle Controparte_7 note di trattazione scritta del 13.9.2024 (“… Parte ricorrente, preso atto delle citate note di controparte dell'1/08/2024, tenuto altresì conto che le 67 giornate lavorate nell'anno 2020 con
l'azienda “ ” sono state effettivamente riconosciute dall' come anche Controparte_5 CP_8
implicitamente riconosciuto dallo stesso nelle note di cui sopra, chiede l'ammissione della CP_1
prova orale a mezzo dei testi e sulle circostanze di fatto sub. Testimone_1 Testimone_2
4, sub. 6, sub. 9, sub. 10 e sub. 11, capitolate nel ricorso introduttivo, qui da intendersi per come ripetute ed integralmente trascritte, in relazione alle giornate effettivamente lavorate, nell'anno 2020, con le seguenti aziende: , , CP_2 Controparte_4 CP_6 Parte_3
e NA TA”).
[...]
Ed invero, successivamente alla denuncia tardiva di manodopera da parte dell'azienda agricola per 42 giornate (cfr. doc. 1 all. alla memoria di costituzione nel giudizio Controparte_5 CP_8
4353/2022 R.G.), l' ha iscritto tali ulteriori giornate negli elenchi OTD (cfr. doc. 2 all. alla CP_8
memoria di costituzione nel giudizio 4353/2022 R.G. ), così residuando un totale di (78 - 42=) 36 CP_8
giornate non iscritte.
Trattasi delle giornate che nessun datore di lavoro ha denunciato in favore dell'odierna parte ricorrente, così come risulta dall'esame del “VdmaWeb” e del DMAG allegato alla memoria di costituzione CP_8
Pa (giudizio n. 5536/2021 R.G.) e dagli ulteriori DMAG allegati alle note di depositate dall' in CP_8
Pa data 1.8.2024 e come da quest'ultimo precisato in tali note di
5 Ciò posto, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD per tali
36 giornate è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_8
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
6 Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato.
Ed invero, benché il ricorrente abbia prodotto documentazione, di provenienza datoriale, apparentemente attestante l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro asseritamente svolti alle dipendenze delle aziende , , CP_2 Controparte_4 CP_6 Controparte_7
e NA TA (v. CUD relativi a tutte le aziende in questione e buste paga relative alle aziende agricole e documenti allegati al ricorso n. 5536/2021 R.G.), la mancanza di denunce CP_2 CP_4
di manodopera da parte di tali aziende per le 36 giornate non iscritte negli elenchi OTD, unitamente alla posizione processuale assunta dall' , di contrasto rispetto alla prospettazione attorea, ha CP_8
indotto questa giudice ad ammettere ed espletare la prova testimoniale.
Ed invero, sul piano generale, è stato affermato che nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Nella specie, poiché l'odierno ricorrente è stato denunciato all' dai soggetti che hanno CP_8
apparentemente emesso le buste paga ed i CUD per un numero di giornate inferiore a quello oggetto dedotto in giudizio e poiché egli non ha fornito prova documentale del pagamento della retribuzione
(che asserisce essere avvenuto tramite bonifici), si è reso necessario un approfondimento istruttorio attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
Tuttavia, i relativi esiti non appaiono idonei a dimostrare i fatti controversi, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze delle richiamate aziende agricole per il numero di giornate rivendicato.
7 Ed invero, le dichiarazioni dei due testi escussi all'udienza dell'8.1.2025 (v. verbale di causa, in atti) si appalesano solo apparentemente confermative degli assunti attorei siccome, per un verso, genericamente confermative dei capitoli di prova, per altro verso, de relato actoris e, in ogni caso, provenienti da soggetti che, a loro volta, o non risultano affatto denunciati dai presunti datori di lavoro
, , e NA TA, o che CP_2 Controparte_4 CP_6 Controparte_7
risultano denunciati per un numero di giornate inferiore a quello in questa sede rivendicato e che, per tale ragione, non possono essere considerati a conoscenza diretta dei fatti di causa e attendibili.
In particolare, dai DMAG prodotti dall' in corso di causa, certamente acquisibili ex art. 421 c.p.c., CP_8
si evince che entrambi i testi e non risultano affatto denunciati Testimone_2 Testimone_1
Con dall'azienda agricola , che il teste non risulta affatto CP_4 Testimone_2
denunciato dalle aziende agricole e mentre le altre aziende CP_6 Controparte_7 alle cui dipendenze l'odierno ricorrente sostiene di aver lavorato per un maggior numero di giornate non hanno denunciato i testi e per tale maggior numero di Testimone_2 Testimone_1
giornate.
Più nel dettaglio, ha denunciato entrambi i testi per 8 giornate nel mese di aprile 2020, CP_2
mentre il ricorrente sostiene di aver lavorato per 11 giornate;
ha denunciato il teste CP_6
per 4 giornate nel mese di luglio 2020, mentre il ricorrente sostiene di aver lavorato Testimone_1
per 12 giornate;
ha denunciato il teste per 2 giornate nel Controparte_7 Testimone_1
mese di luglio 2020, mentre il ricorrente sostiene di aver lavorato per 31 giornate nei mesi di giugno e luglio 2020; NA TA ha denunciato il teste per 1 sola giornata nel mese di Testimone_1
aprile 2020, mentre il ricorrente sostiene di aver lavorato per 2 giornate nel mese di aprile 2020.
Si aggiunga che il teste , dopo aver dichiarato di non ricordare quante giornate ha Testimone_1
lavorato in agricoltura nell'anno di causa, ha inspiegabilmente confermato i capitoli di prova relativi al numero di giornate asseritamente lavorate dal ricorrente.
Invero, alla domanda a chiarimento del giudice “Come mai ha dichiarato di non ricordare quante giornate ha fatto lei e invece ricorda il numero di giornate lavorate dal ricorrente?”, il teste si è genericamente limitato a rispondere “Perché stavamo insieme, lavoravamo ai pomodori.”
In definitiva, gli esiti non soddisfacenti della prova orale espletata, unitamente alla mancanza di prova documentale del pagamento della retribuzione, non consentono di superare il dubbio, ingenerato dalla mancata denuncia dei rapporti di lavoro all' , circa il reale svolgimento, da parte del , delle 36 CP_8 Pt_1
giornate alle dipendenze delle aziende agricole sopra citate.
Quanto all'ordine di esibizione delle denunce di manodopera sollecitato dal ricorrente, non si ravvisano i presupposti dell'indispensabilità del mezzo istruttorio (Sez. L, Sentenza n. del 14/07/2004; conf. Sez.
8 L, Sentenza n. del 23/02/2010; Sez.
6 - L, Ordinanza n. del 16/11/2010 Sez. L, Sentenza n. del
25/10/2013) e della certezza dell'esistenza del documento (Cassazione civile sez. III, 05/08/2002,
n.11709), trattandosi di istanza istruttoria finalizzata all'acquisizione di documenti (DMAG), la cui esistenza è stata espressamente negata dall' . CP_8
Ne consegue che tale istanza istruttoria non può essere accolta.
Relativamente, poi, alla domanda di condanna dell' al pagamento dell'importo di €. 1.540,96 a CP_8
titolo di differenza su DS/agr. 2020 parametrata ad ulteriori 78 giornate (179-101), si osserva che l' ha in questa sede documentato di aver corrisposto in favore del ricorrente l'ulteriore importo di CP_8
€. 844,55 sin dal 30.11.2021, ovvero in data antecedente all'introduzione del giudizio n. 4353/2022
R.G. (v. estratti del cassetto previdenziale del cittadino allegato alla memoria di costituzione nel CP_8
giudizio n. 4353/2022 R.G.).
Pertanto, in relazione a tale quota di prestazione previdenziale (corrispondente alle ulteriori 42 giornate iscritte negli elenchi OTD dopo la trasmissione tardiva dei DMAG da parte dell'azienda agricola
) la domanda non può che essere rigettata. Controparte_5
Ad egual sorte soggiace la restante parte di domanda, avente ad oggetto l'ulteriore quota di prestazione previdenziale corrispondente alle residue 36 giornate non iscritte, non essendo in questa sede stato accertato il diritto all'iscrizione per tali giornate.
4. – Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che solo la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata nel giudizio n. 4353/2022 R.G. (riferita all'anno 2021), può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché tale giudizio è stato promosso per ottenere il pagamento di
“prestazioni previdenziali o assistenziali”.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata nel giudizio n. 5536/2021 R.G. (riferita all'anno 2020), promosso unicamente per ottenere l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676,
Cass. Civ. sez. Lav. 11.6.2021, n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, il ricorrente è tenuto a rifondere all' le sole spese di lite relative al giudizio iscritto al numero n. 5536/2021 R.G. CP_8
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione da € 1.101 ad €
5.200, determinato avuto riguardo all'importo del surplus di prestazione previdenziale connessa all'iscrizione), del non elevato numero delle questioni trattate e delle fasi in cui si è articolata l'attività
9 difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria), con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- dichiara irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite relative al giudizio n. 4353/2022 R.G.;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite relative al giudizio n. Parte_1 CP_8
5536/2021 R.G., liquidandole in complessivi €.
1.312 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15% come per legge.
Foggia, 5.3.2025 La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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