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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 472/2024 V.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO MARIA ( e dall'avv. GIALANELLA GIANVITO C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SANTONI SIBILLA ), elettivamente domiciliata C.F._5 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATA con l'intervento del PG 1 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte reclamante: Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, modificare e/o revocare il Decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, Sez. I Civile, in data 10.07.2024 e comunicato a mezzo pec in data 12.09.2024, e per l'effetto 1. disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento Persona_1 presso l'abitazione della madre;
2. disporre che gli incontri padre-figlia avvengano in un giorno della settimana individuato di concerto tra padre, madre e SS.SS., e che venga disposto che in caso di impossibilità di una o di entrambe le parti a partecipare all'incontro fissato che lo stesso debba essere necessariamente recuperato, anche in un giorno diverso da quello di norma concordato;
3. disporre la presa in carico di entrambi
i genitori da parte dell' di riferimento per un percorso di sostegno alla CP_2 genitorialità;
4. determinare il contributo al mantenimento della figlia da parte _1 del padre nella somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del CNF 2017. In via istruttoria si chiede: - l'audizione dell'Educatrice Testimone_1
o nella denegata ipotesi l'acquisizione di una dichiarazione della stessa;
- l'acquisizione della relazione dei SS.SS. che hanno in carico la minore e relativa Persona_1 all'andamento degli incontri padre-figlia dal mese di luglio 2024; - l'acquisizione delle video registrazioni degli incontri CTU effettuati nella fase di monitoraggio nel periodo novembre 2022-aprile 2024 da parte della Dott.ssa Con vittoria del compenso Per_2 professionale forense di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte reclamata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia Respingere le richieste di merito ed in via istruttoria formulate da controparte confermando il provvedimento impugnato in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
P.G.: “visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.Con ricorso depositato in data 25.2.2022, chiedeva al Tribunale Controparte_1 di Firenze di disporre l'affidamento esclusivo della figlia nata Persona_1
l'8.9.2020 dalla sua relazione more uxorio con regolamentazione della Parte_1 frequentazione tra padre e figlia, da svolgersi in presenza della madre, secondo un calendario da concordare mensilmente, nonché l'onere per il padre di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 650,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. si costituiva chiedendo l'affidamento condiviso della figlia , con Parte_1 _1 regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlia e di corrispondere per il mantenimento della minore l'importo di € 200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.9.2022, il Tribunale disponeva CTU psicologica e, in via provvisoria prevedeva l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, che il potesse tenere Persona_1 con sé la figlia un giorno a settimana, da concordarsi settimanalmente secondo le esigenze lavorative del resistente, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con onere per il padre di andare a prendere e riportare la minore a casa della madre e, sotto il profilo economico, che il medesimo contribuisse al mantenimento della minore con versando alla madre l'importo mensile di € 250,00 oltre al 60% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordare e rimborsare secondo le Linee Guida del CNF del 2017.
All'esito della CTU, il tribunale adottava, con decreto del 28.4.2023, ulteriori provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni economiche in atto e aderendo alle indicazioni del CTU in ordine alla frequentazione della minore con il padre e alla necessità di un monitoraggio per la durata di mesi.
Depositata in data 6.11.2023 la relazione di monitoraggio, con decreto del 27.12.2023 depositato in data 5.1.2024, il tribunale, aderendo alle indicazioni della CTU D.ssa disponeva in via provvisoria l'affido super esclusivo alla madre e (a parziale Per_2 modifica di quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze in data 22.9.2023 (quindi prima del deposito della relazione di monitoraggio) sul reclamo proposto dalla madre avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 24.4.2023, disponeva “che il padre possa incontrare la figlia un giorno infrasettimanale a settimana e, a fine settimana alternati, il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10:00 alle 12:00 ovvero dalle ore 16:00 alle ore 19.00, alla presenza di un educatore del Servizio Sociale di riferimento, con onere per il – stante l'accertata incapacità dei due genitori di rinvenire Persona_1
3 spontaneamente un accordo sul giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì, indicato dalla Corte fiorentina a titolo indicativo in assenza di accordo tra le parti - di comunicare alla e all'educatore entro la fine di ogni mese, e comunque almeno dieci giorni CP_1 prima, i propri turni lavorativi relativi al mese successivo, prelevando la minore dall'abitazione materna per poi riportarla presso detta abitazione ovvero presso
l'abitazione dei nonni materni, qualora la madre, che svolge l'attività insegnante di scuola media, sia assente per necessità lavorative”; confermava nella misura di €
300,00 il contributo fisso mensile del padre al mantenimento della minore, come disposto dalla Corte di Appello, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie come già previsto (60% a carico del padre e 40% a carico della madre); infine disponeva un ulteriore periodo di monitoraggio di tre mesi.
Acquisita in data 3.4.2024 la relazione di monitoraggio della CTU D.ssa con Per_2 decreto del 10.4.2024, il tribunale dava mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di svolgere un periodo di monitoraggio della durata di mesi tre e di organizzare incontri padre/figlia al di fuori dell'abitazione materna, ovvero presso la sede dei SS.SS. o presso un luogo pubblico, in misura non inferiore ad uno per settimana, con onere per il padre di comunicare tempestivamente ai predetti SS.SS. i propri turni di servizio non appena avutane la disponibilità. Con il medesimo provvedimento aumentava a € 400,00 mensili il contributo fisso del padre al mantenimento della figlia (“come richiesto dalla ricorrente, stante il differenziale reddituale sussistente tra le parti”, confermando le ulteriori statuizioni economiche previste dal decreto non definitivo del 27/12/2023.
Infine, acquisita la relazione dei servizi sociali datata 5.7.2024, il tribunale, con decreto del 10.7.2024 depositato in data 12.9.2024, ha definitivamente deciso nel modo seguente:
1. dispone l'affidamento super - esclusivo della minore (08/09/20) Persona_1 alla madre con collocamento p l'abitazione Controparte_1 materna;
2. dispone che possa incontrare la figlia nell'ambito di incontri Parte_1 _1 osservati organizzati a cura del SS.S. di riferimento, tutti i mercoledì dalle h. 9:00 alle h. 10:30 ed il sabato, a settimane alterne, dalle ore 13:30 alle ore 15:00, presso un luogo ritenuto idoneo dai SS.SS. (in prossimità della scuola ovvero della abitazione materna), con delega ai Servizi di poter ampliare il numero e la durata degli incontri in relazione al loro andamento, avuto riguardo alla regolarità degli incontri;
3. dispone la presa in carico di da parte dell' di riferimento per Parte_1 CP_2 un percorso di sostegno alla g
4. dispone che il Servizio Sociale vigili sull'andamento dei rapporti familiari, riferendo ogni 6 mesi al Giudice tutelare competente per l'attività di vigilanza;
5. dispone che corrisponda a entro il giorno 15 Parte_1 Controparte_1 del mese, la somma mensile di e. 400,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore , rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
_1
4
6. pone a carico di l'onere di provvedere nella misura del 60% alle Parte_1 spese straordinarie necessarie per la minore e a carico di il Controparte_1 restante 40%, le quali saranno individuate secondo le Linee G
7. dispone l'attribuzione in via esclusiva a dell'Assegno Unico Controparte_1 Universale;
8. rigetta la domanda della ricorrente di vedersi rimborsare le spese straordinarie maturate fino al momento della proposizione del ricorso;
9. pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna;
10. condanna a rifondere a l'80% delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che vengo misura in e. per spese generali, IVA e Cap come per legge, con compensazione del 20% residuo.”
Quanto al regime di affido, ha osservato il tribunale che dalle considerazioni conclusive formulate dalla CTU D.ssa all'esito dei due previsti periodi di monitoraggio, era Per_2 emerso che mentre “la madre ha dato piena disponibilità all'accesso al padre e agli incontri anche con gli operatori del servizio” (v. relazione monitoraggio del 03/04/2024),
“l'atteggiamento del padre sembra poco cambiato nel senso della sua disponibilità”, rilevando che il suo interesse verso la figlia minore “appare …limitato e subordinato agli impegni di lavoro”; tale analisi è risultata riscontrata dall'esito della complessiva attività di osservazione svolta dai Servizi Sociali di riferimento, ai quali il ha, da un Persona_1 lato, confermato la volontà e il desiderio di far parte della vita della bambina, e, dall'altro, ribadito “di svolgere un lavoro al quale non può rinunciare e che non gli consente di dare una stabilità e programmazione continua per vedere la bambina” (v.
p. 7 relazione SS. SS. dell'08/07/2024), di tal ché gli incontri padre/figlia
“concretamente svolti sono stati esigui e, la maggior parte di questi, non si sono svolti quasi sempre a causa degli impegni lavorativi del sig. e, in poche occasioni, Persona_1
a causa della malattia di e nelle due occasioni in cui la minore si è rifiutata di Per_3 incontrare il padre”; pertanto, in aderenza alle indicazioni della CTU e delle osservazioni contenute nella relazione dei SS.SS. depositata in PCT in data 8/07/2024, ha ritenuto di dover disporre in via definitiva l'affido super esclusivo della minore alla madre, _1 con collocamento della stessa presso l'abitazione materna, come già in atto dal 2022.
Quanto al mantenimento della minore, ha ritenuto il tribunale di non ravvisare elementi sopravvenuti idonei a modificare i dati reddituali e finanziari tenuti in considerazione dal
Collegio al momento dell'adozione delle statuizioni economiche assunte con decreto non definitivo del 10/04/2024.
2.Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo in relazione ai Parte_1 seguenti profili:
I) Affidamento super esclusivo della minore alla madre
5 Secondo il reclamante, il Tribunale di prime cure nel concedere l'affido super esclusivo alla madre ha fondato il proprio convincimento su presupposti errati, ovvero sulle sole valutazioni conclusive della CTU del 03.04.2024 nonché su alcune osservazioni estrapolate dall'analisi effettuata dai SS.SS. nel periodo aprile-luglio 2024. Il non ha mai fatto mancare nulla alla propria figlia, non si è mai sottratto ai Persona_1 suoi doveri di padre, tantomeno agli obblighi economici nei confronti della figlia e ha solo chiesto di organizzare gli incontri con la figlia possibilmente tenendo conto dei suoi orari di lavoro. Il Tribunale ha omesso di evidenziare quale sarebbe il pregiudizio arrecato dal alla figlia minore al punto tale da stabilire un affidamento super Persona_1 esclusivo e neppure ha tenuto conto di quanto effettivamente emerso dagli incontri padre-figlia alla presenza del SS.SS. negli ultimi mesi, concentrando la propria scelta sulla esiguità degli incontri, tra l'altro dovuti ad esigenze di carattere lavorativo e non per mancanza di volontà. Il è un appartenente alle FF.OO. e i propri turni Persona_1 di lavoro subiscono variazioni continue e soprattutto riguardano una turnazione in quinta che impedisce una calendarizzazione fissa. Dalla relazione dei SS.SS. è emerso l'atteggiamento positivo del padre nei confronti della figlia durante gli incontri e come egli abbia assicurato di impegnarsi per dare maggiore continuità alla frequentazione, peraltro avendo sempre avvisato delle proprie assenze e richiesto incontri di recupero.
L'unico pregiudizio ravvisabile è quello che potrebbe derivare proprio da una scelta quale quella di un affido super esclusivo, che non farebbe altro che alimentare il conflitto madre-padre, ripercuotendosi inevitabilmente sul comportamento e sulla salute della bambina.
Rileva peraltro il reclamante che la CTU non ha effettuato un ulteriore monitoraggio di
3 mesi nel periodo gennaio-aprile 2024 (ci sarebbe stato un unico incontro con il solo
CTP della e non ha mai depositato le video registrazioni degli incontri delle CP_1 precedenti fasi di monitoraggio, limitandosi a riferire nella relazione datata 3.4.2024 le sole informazioni raccolte dai SS.SS. (che avevano precisato di non aver potuto effettuare incontri padre-figlia per motivi organizzativi interni e che l'unico fissato era saltato per la malattia della bambina) senza aggiungere niente di nuovo e suggerendo l'affido super esclusivo solo perché era quanto disposto nell'ultimo provvedimento.
Invero, nella relazione depositata in data 6.11.2023, ovvero l'ultima prima di quella finale, la D.ssa non ha mai suggerito né l'affido esclusivo né tanto meno quello Per_2 super esclusivo, ma solo ha ritenuto “necessario attivare un servizio educativo domiciliare al fine di sostenere il padre nella relazione con la bambina che quindi sostituisca la presenza della madre […]”.
6 II) Modalità di visita della minore
Secondo il reclamante la motivazione del tribunale al riguardo non tiene conto del fatto che il è un appartenente alle FF.OO., che riveste un ruolo che non gli Persona_1 permette di assentarsi tutte le settimane e per di più sempre lo stesso giorno
(appartiene alla squadra volante, oltre a far parte del servizio scorte), soprattutto lavorando con un turno in quinta, che peraltro può subire continue variazioni, ad esempio per la necessità di condurre in udienza un arrestato. Tant'è che lo stesso tribunale nel provvedimento del 10.04.2024 aveva dato “mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di organizzare incontri padre/figlia al di fuori dell'abitazione materna, ovvero presso la sede dei SS.SS. o presso un luogo pubblico, in misura non inferiore ad uno per settimana, con onere per il padre di comunicare tempestivamente ai predetti SS.SS. i propri turni di servizio non appena avutane la disponibilità”.
Pur non negando la difficoltà di progettare incontri flessibili e variabili di settimana in settimana, il reclamante sostiene che il padre avrebbe comunque diritto a recuperare gli incontri persi per ragioni di lavoro e invece la madre aveva sempre negato questa possibilità, come potrebbe confermare l'educatrice che presenzia agli Testimone_1 incontri.
Secondo il reclamante, quindi, gli incontri padre-figlia dovrebbero avvenire in un giorno fisso della settimana individuato di concerto tra padre, madre e SS.SS. ma andrebbe anche previsto che l'incontro venga necessariamente recuperato in caso di impossibilità di una o di entrambe le parti a partecipare.
III) Percorso di sostegno alla genitorialità del padre il reclamante come tale disposizione sia priva di motivazione e comunque Per_4 iniqua, dal momento che non prevede che tale percorso venga effettuato anche dalla rispetto alla quale nel corso delle operazioni peritali sono emerse evidenti CP_1 criticità. Del resto, come risulta dalla CTU, il fulcro della questione non è tanto la relazione padre-figlia, quanto la conflitttualità delle parti, che il ha sempre Persona_1 rappresentato di voler abbassare, mentre il pensiero della reclamata sarebbe sempre stato incentrato sull'ottenere “un mantenimento congruo”. La ancora oggi CP_1 continua a negare al padre di vedere la figlia al di fuori dei giorni calendarizzati, sia pur facendo credere di essere sempre disponibile a qualsiasi incontro: il padre non ha mai partecipato a un compleanno della propria figlia, né il giorno prima né il giorno dopo e certamente non per proprio volere.
Quindi, secondo il reclamante andrebbe disposto che venga disposta la presa in carico da parte dell' del solo qualora venga presa in carico anche la CP_2 Persona_1
7 affinché entrambi possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, CP_1 al fine di ridurre la conflittualità fra di loro e consentire l'instaurarsi di un rapporto armonico fra padre e figlia, risultando del tutto vano un percorso monogenitoriale.
IV) Il contributo del padre al mantenimento della minore
Sottolinea il reclamante che le parti sono due dipendenti della Pubblica
Amministrazione, i cui rispettivi stipendi divergono di circa € 300,00 ed evidenzia che già nel settembre 2023 questa Corte, a seguito di impugnazione della circa CP_1 le statuizioni di natura economica stabilite dal tribunale in data 9.9.2022, con sentenza del 22.9.2023 aveva disposto l'aumento da € 250,00 a € 300,00 euro mensili dell'assegno mensile posto a carico del padre per la contribuzione al mantenimento della figlia, ferme restando tutte le disposizioni in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, motivando che “le parti hanno una condizione economico-reddituale sostanzialmente paritaria […e che] il lieve divario tra i redditi e i ricordati gravosi oneri di cura e accudimento, trovano una parziale compensazione nel fatto che il padre è onerato nella misura del 60% per le spese straordinarie e con assegno unico percepito interamente dalla madre”, oltre ad essere l'unica a detrarre fiscalmente le spese della minore e quindi ad ottenere i relativi rimborsi;
peraltro, dall'ISEE emerge un divario economico notevole: l'ISP del ammonta ad € 0,00 e l'ISE a € 30.482,00, Persona_1 mentre l'ISP della è pari a € 74.242,33 e l'ISE a € 36.539,67, a dimostrazione CP_1 che la possiede beni immobili di proprietà e che solo per questioni fiscali CP_1 mantiene la residenza presso quella dei genitori, influendo ciò sulla determinazione delle varie spese scolastiche e sulle varie agevolazioni di cui potrebbe fruire e _1 conseguentemente ripercuotendosi sulle spese straordinarie a carico del Persona_1 nella misura del 60%; inoltre il reddito del nell'ultimo anno ha subito una Persona_1 diminuzione a € 36.918,27, come da CU2024 prodotta in allegato al reclamo.
In ogni caso, secondo il reclamante la somma di € 400,00 mensili per le sole spese ordinarie di mantenimento della bambina sarebbe del tutto spropositata, perché _1 ha quattro anni, non indossa più i pannolini e non richiede particolari spese.
Pertanto, la richiesta del reclamante è di determinare il contributo al mantenimento della minore da parte del padre nella somma € 300,00 mensili.
In via istruttoria, infine, il reclamante ha chiesto: l'audizione dell'educatrice
[...]
o nella denegata ipotesi l'acquisizione di una dichiarazione della stessa;
Tes_1
l'acquisizione della relazione dei SS.SS. che hanno in carico la minore relativa all'andamento degli incontri padre-figlia dal mese di luglio 2024; l'acquisizione delle
8 video registrazioni degli incontri CTU effettuati nella fase di monitoraggio nel periodo novembre 2022-aprile 2024 da parte della D.ssa Manco.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo, Controparte_1 in ordine ai singoli profili impugnati:
- L'affidamento super esclusivo della minore alla madre è del tutto conforme alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e dei due monitoraggi disposti nel giudizio di primo grado. La CTU ha accertato che il padre “appare sempre ostativo
e non collaborante” e "ripropone un modello disimpegnato, orientato sul punto di vista del Sé personale, che antepone ai bisogni della bambina e alla costruzione della relazione con lei, i propri, attraverso il lavoro, impegni personali, scarse risorse economiche e l'impossibilità riferita, di garantirle un ambiente abitativo consono ad ospitarla", in una visione del padre in rapporto alla bambina definita
“adultocentrica e conflittuale”, come ben rappresentato dalle 102 pagine di e- mail e registrazioni depositate in data 23.1.2024 dalla stessa La CTU CP_1 aveva ben spiegato come "al momento attuale non si ravvisano condizioni tali per cui le decisioni di maggior interesse possano essere condivise tra i genitori, perché costantemente ostacolate dal padre che a tratti è apparso poco consapevole delle proprie funzioni ritenendo tutte le richieste della signora strumentali a nuocerlo e non necessarie alla bambina: ciò rende difficile e doloroso per la bambina poter accedere con serenità al soddisfacimento dei suoi bisogni anche legittimi", perciò valutando come la bambina dovesse essere tutelata consentendo alla madre di poter decidere in autonomia rispetto alle decisioni di maggior interesse della bambina (salute, istruzione, tempo libero), quando non esiste accordo con il padre. Ha evidenziato come lo stesso reclamante abbia dichiarato di poter dedicare alla figlia al massimo un paio di ore a settimana, con gradualità, rifiutandosi di contribuire alle spese per la figlia relative alla babysitter, al corredo scolastico, alla iscrizione al corso di danza e al corredo marino per le vacanze, lo sport. In questa situazione l'affidamento condiviso si tradurrebbe in uno strumento attraverso il quale anziché tutelare la figlia il ostacolerebbe la madre (come egli ha già fatto) nel prendere Persona_1 qualsivoglia decisione nell'interesse di . Per esempio: il padre non ha mai _1 firmato la documentazione al nido (anno educativo 2021/22) comprese le liberatorie foto-video-uscite didattiche non consentendo alla bambina di svolgere con i compagni le attività del nido e non consentendo neppure alla madre di monitorare dalla chat interna della scuola la propria figlia la quale non poteva
9 essere ripresa senza il consenso del padre. Il CTU nel tempo non ha mostrato alcun cambiamento positivo nel che ha continuamente mancato di Persona_1 presenziare agli incontri con la bambina, anteponendo agli stessi asserite esigenze lavorative o altri impegni, manifestando oltretutto una profonda mancanza di rispetto verso la considerata una persona il cui lavoro, CP_1 il cui tempo, la cui fatica nel crescere da sola una figlia non ha nessun valore (egli dice rivolgendosi alla madre e davanti alla bambina “tu non sei niente”). Inoltre come controparte stessa ammette il è un estraneo per la figlia in Persona_1 quanto gli incontri padre-figlia ad oggi nella maggior parte delle volte non si sono tenuti per asseriti impegni lavorativi del che, avendo “un turno in Persona_1 quinta” ben potrebbe predisporre un calendario di frequentazione, che viceversa non ha mai voluto fornire, anche contravvenendo alla disposizioni impartite dal primo giudice nel decreto dell'8.1.2024.
- Il in base al provvedimento impugnato dovrebbe frequentare la figlia Persona_1
3 ore settimanali una settimana e un'ora e mezza l'altra settimana, quindi 4 ore e mezza su 14 giorni, e tuttavia dice che non riesce a organizzarsi. Mai ha comunicato i propri turni lavorativi al Servizio Sociale, mai ha preso un'ora di permesso per , mai ha accompagnato la bimba ad una visita medica, mai _1 si è interessato ai controlli presso il Meyer della malformazione all'orecchio di
, nonostante la madre abbia sempre invitato il padre alle visite, mai egli ha _1 risposto alle comunicazioni della madre circa le necessità della bambina, mai ha espresso di avere un progetto di vita con la figlia né di avere un ambiente idoneo ad ospitarla. La che a sua volta lavora, si è sempre faticosamente CP_1 organizzata ed è stata sempre disponibile ad accompagnare la figlia presso i luoghi vicini all'abitazione e scuola della bambina come ha previsto in via definitiva il tribunale, e tale disponibilità è stata sottolineata sia dalla CTU che dai
SS.SS., anche rispetto agli incontri di recupero proposti. E' tuttavia impensabile che la madre possa accompagnare la figlia alle visite padre-figlia senza nemmeno un calendario definito assecondando di volta in volta i capricci del padre. Tra
l'altro la madre insegna pianoforte alla scuola media Statale “Don Milani” di
Firenze tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì in orario 14:30-19, essendo quindi opportuno mantenere il calendario disposto in via definitiva dal tribunale.
- Il percorso di sostegno alla genitorialità è stato consigliato, per il solo Persona_1 nella propria relazione del 6.11.2023 proprio a fronte della sua grave inadeguatezza nel rapportarsi con la bambina, che oggi ha quattro anni e che,
10 andando a sommare le manciate di ore in cui il padre si è reso disponibile, ha trascorso con il non più di due giorni, tanto da far emergere la Persona_1 necessità della presenza di un educatore di sostegno al padre in occasione delle visite. Ad oggi i rapporti padre-figlia, peraltro, grazie agli sforzi della madre, sono lievemente migliorati e accetta di stare un'ora circa con il padre in presenza _1 dell'educatrice e anche senza la madre, anche se capita ancora che la bambina richieda la presenza della madre e che l'incontro termini prima dell'orario previsto come avvenuto per esempio il 20.11.2024. Peraltro, durante tali incontri il padre non ha mai comprato neppure una merenda alla figlia e non saluta la madre di né all'inizio né alla fine dell'incontro. In conclusione, il ha _1 Persona_1 assoluta necessità del sostegno genitoriale per avvicinarsi alla figlia ed iniziare con lei una relazione. L'ambito materno, invece, non necessita di alcun intervento di carattere socio educativo avendo dato la madre ampia dimostrazione fin dalla nascita della bambina di garantire alla piccola relazioni sicure e un _1 ambiente di vita adeguato.
- Il padre non ha riduzioni delle entrate, come vuole far credere il ma Persona_1 semplicemente, avendo comprato una casa contraendo il mutuo, ha chiesto la cessione del quinto, peraltro facendo altri acquisti del tutto voluttuari come la moto, riducendo così l'importo finale della sua busta paga. Egli, come rilevato dal tribunale, percepisce al netto € 600,00 in più di stipendio ogni mese rispetto alla
CP_1
Con il contributo del padre di € 400 mensili la deve sostenere, in via CP_1 esclusiva, tutte le spese di vitto e alloggio della minore, oltre a provvedere a tutte le sue necessità ordinarie (mensa scolastica, carburante per gli spostamenti, materiale richiesto dalla scuola e quello per lo sport praticato dalla minore, cui il padre non concorda e quindi non contribuisce ecc…), oltre ad avere la minore necessità di una babysitter che possa ricoprire l'orario di lavoro della madre (che si svolge dal lunedì al venerdì in orario 14:30/19:00) con una spesa di circa €
400,00 al mese, che il padre non condivide e alla quale pertanto non contribuisce. Del resto, è evidente che il padre, non essendosi mai occupato della figlia, non conosce le spese che le sono necessarie. La oltre ad avere CP_1 la cura esclusiva della figlia, sostiene gli oneri del mutuo della casa in cui vive
(per € 660,00 al mese circa, tasso variabile) e deve anche far fronte da sola alle spese straordinarie che il padre non rimborsa.
11 - Le richieste istruttorie formulate da controparte non sono state oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, quindi sono del tutto inammissibili. In ogni caso, a fronte della lunga CTU disposta in primo grado è superflua tanto l'audizione della educatrice quanto l'acquisizione di nuove relazioni Tes_1 dai SS.SS. Ancora più superflua è l'acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri di CTU, trattandosi peraltro di un'ipotesi di nullità a carattere relativo e dunque è soggetta al limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c.
4. Con ordinanza datata 13.12.2024, la Corte ha ritenuto necessario, al fine di decidere, acquisire relazione aggiornata sullo svolgimento degli incontri tra il padre e la minore nata l'[...], a [...] mese di luglio 2024, peraltro precisando Persona_1 la possibilità per il padre di recuperare gli incontri con la figlia in caso di documentato impegno di lavoro, tempestivamente comunicato.
In data 12.3.2025, è stata trasmessa la relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 21.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, emessi nella vigenza delle disposizioni processuali precedenti la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ancorché pronunciati in forma di decreto, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319).
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie avanzate dalla parte reclamante, diverse da quella relativa all'acquisizione di una relazione aggiornata del Servizio sociale, cui la Corte ha provveduto. Infatti, non sono indicate le ragioni per cui risulterebbe necessario acquisire le registrazioni dei colloqui svolti in corso di CTU né appare di rilievo, alla luce delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, sentire l'educatrice che ha presenziato agli incontri padre-figlia.
Nel merito, il reclamo risulta fondato soltanto nei limiti che seguono.
I) Sulle questioni relative all'affido della minore, alle modalità di visita del padre e al percorso di sostegno alla genitorialità disposto in favore del medesimo.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati svolti approfondite indagini sulla capacità genitoriale delle parti.
12 Dalla CTU depositata il 28.2.2023, emergeva quanto segue: «L'esame di ctu ha permesso quindi di rilevare come le personalità dei genitori, presentano nuclei intrapsichici similari che hanno ingenerato un incastro di coppia così drammaticamente oggi conflittuale e sofferente: il
(padre) crede nella immagine “sublimata” di Sé derivante dall'ammirazione degli altri con la quale tende ad identificarsi, cosicché il fallimento genera un profondo senso di vuoto, di rifiuto
e solitudine;
la signora, attraverso il “personaggio” di bambina prodigio, lascia il campo allo stesso pervasivo senso di impotenza e di vuoto difronte alla impossibilità di ottenere e confermare l'interesse e l'amore dell'altro. Riteniamo che oggi i due genitori siano caratterizzati da ferite così profonde che attengono a funzionamenti personologici complessi da dover essere oggetto di cure psicoterapeutiche per garantire una cogenitorialità possibile, secondo i diritti della piccola . La ferita narcisistica vissuta dal è relativa alla illusione di una _1 Persona_1 accoglienza e di un supporto mancato e promesso da parte della signora, che anzi, vive come impositiva e giudicante. ha invece sovrastimato le proprie capacità di contenere e CP_1 sostenere se stessa e il compagno, in una idealizzazione del Sé e dell'altro. La piccola è _1 una bambina caratterizzata da normale sviluppo psicomotorio e cognitivo, e non ha mostrato segni di sofferenza nella relazione con il padre, che anzi ha riconosciuto e con il quale si è relazionata con gioiosità. Sebbene la coppia genitoriale viva una grave difficoltà di comunicazione
e di collaborazione nell'interesse della bambina per gli esiti determinati dall'impatto del fallimento sui diversi assetti personologici;
sebbene esista una scarsa partecipazione fattuale del padre alla vita della bambina, se non entro i limiti da lui imposti, una sua tendenza ostativa alle proposte della madre relativamente all'interesse della bambina e una sua assenza nel provvedere al suo accudimento con costanza e continuità ( riferisce di essere disponibile limitatamente e senza certezze e di non sentirsi di stare con la bambina da solo né di tenerla con sé presso la propria abitazione); se anche, infine la madre sia poco capace di “lasciar andare” serenamente la bambina alla relazione con l'altro genitore, riteniamo debbano essere forniti al sistema aiuti e sostegni necessari alla acquisizione di competenze genitoriali adeguate monitorate in un tempo di mesi sei»
Si legge, poi, nella relazione di monitoraggio depositata in data 6.11.2023: : «Dalle risultanze emerse dal monitoraggio si rileva che ancora vive la conflittualità tra i genitori, _1 ma soprattutto, è scarsamente coinvolta nella relazione paterna che, ad oggi, è caratterizzata da discontinuità, disimpegno e scarsa consapevolezza del ruolo e delle funzioni, vive per altro una relazione materna che, sebbene accudente, appare molto critica ed esasperata verso quella paterna dalla quale si sente ancora “abbandonata e di fatto genitore unico”. Il sig. Persona_1 infatti, nonostante le indicazioni e i supporti attivati, come da dispositivo, ripropone un modello disimpegnato, orientato sul punto di vista del Sé personale, che antepone ai bisogni della bambina e alla costruzione della relazione con lei, i propri, attraverso il lavoro, impegni personali, scarse risorse economiche e l'impossibilità riferita, di garantirle un ambiente abitativo consono ad ospitarla, sebbene nell'ultimo colloquio abbia riferito di poter “cominciare” ad ospitare la bambina presso l'abitazione di Empoli “anche se priva di mobili adeguati”. La relazione è limitata 13 ad una sola occasione alla settimana, per poche ore, non solo come da dispositivo, ma come esplicita richiesta del sig. il quale ritiene di non poter offrire altro alla figlioletta, per Persona_1
“motivi” professionali che lo impediscono. Nega gli effetti a breve e lungo termine delle ricadute sulla bambina in termini di sviluppo psicoaffettivo e di attaccamento derivanti da una relazione paterna “deprivata”. Ripropone, quindi, una frequentazione limitata ad una occasione alla settimana, senza la presenza della madre, all'esterno, astenendosi dal condividere con la bambina momenti di gioco, visite mediche, recite scolastiche, o altro, per la presenza della madre, ed anche di accoglierla in un ambiente abitativo idoneo e stabile, quale quello di una casa, quella di proprietà ad Empoli o in affitto a Firenze. Ritiene che la richiesta della baby sitter avanzata dalla signora per accudire la bambina in sua assenza, “sia del tutto inutile” e, comunque, asserisce di non voler-poter contribuire in alcun modo economicamente, come alle richieste della signora relative al corredo scolastico, alla iscrizione al corso di danza e al corredo marino per le vacanze, lo sport. Gli scambi di comunicazione tra i genitori inviati anche alla ctu, attraverso le mail, hanno permesso di verificare un andamento privo di alcun miglioramento dei toni comunicativi: la signora rimane ipercritica, spostando l'oggetto della comunicazione dal contenuto, alla relazione e ad aspetti legali, il sig. conferma la sua scarsa Persona_1 disponibilità al dialogo, ma soprattutto ad offrire alla bambina modalità di frequentazione di maggior respiro, adeguatezza, e a recuperare una relazione di fiducia con la madre per poter accedere alla bambina con maggior serenità, né di accogliere le richieste della madre relative alla condivisione delle spese. La coppia, nella loro interazione genitoriale, quindi, é centrata maggiormente sul conflitto, ancora nell'attesa che l'altro soddisfi o risarcisca le proprie aspettative. La bambina, sebbene riconosca il padre, non ha introiettato un oggetto sicuro, né costante, così da mostrare segni di disagio e sofferenza nel momento dell'incontro con lui, maggiori di quelli riscontrati in passato. infatti sta crescendo e, quindi, mostra reazioni ed _1 affetti sempre più complessi e consapevoli, quali, appunto quelli di ansia e di timore verso una figura che, ad oggi, non è sufficientemente consolidata nel proprio mondo interno e che, vive nella relazione conflittuale con la mamma, sua unica base sicura. Le reazioni d'ansia da separazione si attivano quando la bambina lascia le proprie sicurezze e la routine nell'incontro con il padre e soffre del vissuto materno. Dall'osservazione della interazione appare evidente, inoltre, come il padre, estraneo ad una relazione intima con la figlia, non sia capace di attivare risorse in grado di rassicurarla e, ciò causa la brevità spesso dei suoi incontri. Come riferisce,
piange e chiede di tornare a casa e il padre si limita ad accompagnarla nel tragitto da _1 scuola alla abitazione dei nonni. Ciò appare congruo con quanto riferito dalla madre, ed anche osservato nella ctu, e quindi rende evidente che la bambina necessiti di un passaggio di consegna tra il mondo quotidiano e stabile, quale la scuola, i nonni e la mamma a quello paterno, che deve essere introiettato come altrettanto “sicuro” attraverso la sua costruzione e una “stabilizzazione” nel tempo. Il sig. appare non essere sempre in grado di sintonizzarsi sui bisogni Persona_1 della bambina, soprattutto sulla necessità della figlia di avere un ponte nella madre per essere traghettata con sicurezza verso il mondo paterno, ritenendo la figura della sig.ra CP_1
14 invece, esclusivamente come un ostacolo all'accesso, esprimendo una visione adultocentrica e conflittuale. Ammette, infatti il suo rifiuto di condividere momenti di relazione con la mamma e la bambina che, quindi, lo escludono dalla sua vita quotidiana e dagli adempimenti paterni, necessari a far sperimentare alla piccola di essere nella mente del papà sentendosi oggetto _1
d'amore. La sig.ra appare esasperata da una gestione esclusiva della figlia, da una CP_1 solitudine che deve ancora trovare occasione di elaborazione;
in una posizione ambivalente verso la figura paterna che, da un lato richiama ai propri doveri e alla presenza, dall'altro squalifica e
a tratti ostacola;
appare “debordante” negli investimenti affettivi e a tratti ansiosa nella relazione con la bambina, ciò caratterizza un atteggiamento verso il che rende difficile una Persona_1 apertura comunicativa funzionale ai bisogni della bambina. e vanifica gli sforzi di tutti agli incontri. Nonostante ciò, la signora ad oggi svolge la funzione di genitore “unico” per la figlia, accudendola con profondo investimento affettivo, offrendole una stabilità geografica e relazionale;
stimoli adeguati e mostra una conoscenza profonda di lei. Gli aspetti genitoriali emersi dal monitoraggio confermano quella complementarietà che ha costruito la coppia: una madre “debordante e decisionista” un padre “evitante”, nonché gli effetti della separazione: un evidente ferita narcisistica che attende di essere riconosciuta e risarcita dall'altro. Riteniamo che sia necessario quindi individuare strumenti e modalità relazionali necessari a garantire i diritti e
i bisogni della bambina, in primis quello di costruire una relazione paterna “sicura” e stabile grazie all'amore e alla presenza del padre. Che quindi la coppia genitoriale debba ritrovare un senso ciascuno nella relazione con l'altro attraverso un processo di rassicurazione ed una fiducia reciproca, così da essere per genitori migliori: il sig. deve essere più presente, _1 Persona_1 attivo, propositivo e meno delegante e sospettoso, ma soprattutto maggiormente consapevole del proprio ruolo;
la signora deve scindere la parte di “donna abbandonata” da quella di madre, meno “preoccupata e ambivalente”. Si è ritenuto di proporre ai genitori soluzioni e strategie per il raggiungimento di una co-genitorialità più consapevole ed anche più funzionale ai bisogni di
, quelli cioè di un padre e una madre che insieme si prendono cura di lei. Al momento _1 attuale non si ravvisano condizioni tali per cui le decisioni di maggior interesse possano essere condivise tra i genitori, perché costantemente ostacolate dal padre che a tratti è apparso poco consapevole delle proprie funzioni ritenendo tutte le richieste della signora strumentali a nuocerlo
e non necessarie alla bambina: ciò rende difficile e doloroso per la bambina poter accedere con serenità al soddisfacimento dei suoi bisogni anche legittimi;
al tempo stesso la madre non può essere investita della funzione di supporto alla figlia nella relazione con il padre sia per
l'investimento affettivo che è troppo carico di elementi personali, sia perché il sig. Persona_1 esprime la chiara volontà di escluderla dagli incontri con la bambina per non incorrere in “ scontri” tra genitori. Pur ritenendo la signora in evidente difficoltà e sofferenza nella relazione con il sig.
riteniamo che essa svolga, di fatto, allo stato attuale, il ruolo di genitore unico per Persona_1 la minore sin dalla sua nascita e che, sebbene i “toni” delle sue richieste al padre relativamente alla salute, alla istruzione e al tempo libero della figlia, siano espresse a volte con modalità esasperate, riteniamo che si debba riconoscere non solo il suo unico contributo, ma anche la
15 difficile convergenza con le risposte del sig. che appare sempre ostativo e non Persona_1 collaborante, sostenendo sempre di “non avere tempo” e “ non di avere possibilità economiche”.
Riteniamo che quindi la bambina debba essere tutelata attraverso una maggior “autonomia della madre” di poter decidere in autonomia rispetto alle decisioni di maggior interesse della bambina, salute, istruzione, tempo libero, quando non esiste accordo con il padre. Riteniamo anche che il sig. debba fare un percorso di sostegno alla genitorialità. Riteniamo che sia Persona_1 necessario attivare un servizio educativo domiciliare al fine di sostenere il padre nella relazione con la bambina che quindi sostituisca la presenza della madre per un momento inziale dalla uscita di scuola fino alle ore 18.30 e nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 12.30 da estendere alla intera giornata quando il servizio lo riterrà opportuno;
che il padre offra alla bambina un luogo idoneo ad ospitarla;
che la bambina possa quindi stare con il padre nel periodo estivo almeno due giorni infra settimanali con progressione decisa dal servizio;
che il padre dovrebbe quindi incontrare la figlia almeno un pomeriggio a settimana e o il sabato o la domenica a settimane alterne per consentire alla madre di avere due fine settimana al mese da dedicare alla bambina;
che debba nel breve periodo essere in condizione di ospitare presso _1 una abitazione idonea ad ospitarla negli incontri con lui che dovranno essere implementati nel tempo in relazione alla qualità del rapporto della minore con il sig. suggerito quindi Persona_1 dal servizio.»
Infine, la relazione di monitoraggio depositata in data 3.4.2024, riportava il seguente esito: “l'atteggiamento del padre sembra poco cambiato nel senso della sua disponibilità;
l'interesse del padre appare infatti limitato e subordinato agli impegni di lavoro;
la madre ha dato piena disponibilità all'accesso al padre e agli incontri anche con gli operatori del servizio;
gli incontri madre-bambina e educatrice si sono svolti regolarmente senza alcun disagio per la piccola;
il primo incontro programmato tra padre e figlia per il 26 marzo 24 è stato _1 annullato perché l'educatrice, arrivata prima del padre, ha constatato che la bambina avesse la malattia “ bocca-mani-piedi”; non sussistono motivi, quindi, per prolungare il monitoraggio e quindi si consiglia di confermare il mandato ai servizi per proseguire e definire le modalità e i tempi degli incontri padre-figlia, relazionando al Tribunale;
si concorda con il servizio che gli incontri padre figlia avvengano in un giorno fisso durante la settimana preferibilmente la mattina, oltre al sabato;
si conferma l'affidamento super esclusivo alla madre nell'interesse della minore.”
Non vi è dubbio che le statuizioni del Tribunale relative alla minore fossero pienamente conformi a quanto emerso dalla prolungata osservazione delle interazioni della medesima con l'uno e l'altro genitore, che hanno condotto il CTU a suggerire l'affido super-esclusivo della figlia alla madre, la previsione di incontri osservati in giorni predeterminati e l'attivazione in favore del di un percorso di sostegno alla Persona_1 genitorialità.
Invero, il padre non può pretendere di esercitare i diritti/doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale senza garantire alla figlia un rapporto continuo e significativo, 16 rispondente al bisogno della minore di rappresentare il padre come una figura affettivamente stabile e sicura. Né il lavoro del certamente impegnativo e Persona_1 peculiare anche perché soggetto a cambiamenti di orario non preventivabili, può rappresentare un motivo sufficiente per sottrarsi al dovere di costruire con la figlia un legame che possa rassicurarla sulla presenza di una figura paterna che costituisca per lei un riferimento saldo e fidato. Così come è necessario che il maturi una Persona_1 maggiore consapevolezza dei bisogni della figlia, evitando di considerare in maniera apodittica le esigenze della minore che gli vengono rappresentate dalla madre, come puramente strumentali e/o superflue.
Dall'ultima relazione del Servizio sociale, pervenuta a questa Corte in data 12.3.2025, tuttavia, è emerso come, nonostante il mancato svolgimento di numerosi incontri programmati, negli ultimi mesi si stia costruendo tra padre e figlia “un clima di dialogo
e di gioco adeguati all'età della bambina (…), condizione basilare per una relazione affettiva e fiduciaria”, così come i colloqui separati con i genitori hanno consentito ai servizi di “programmare alcune evoluzioni nella gestione del progetto”, ad esempio in riferimento al luogo di svolgimento degli incontri (non più soltanto presso il locale “Bar
Lorenzo”), alle modalità di recupero degli incontri padre/figlia che non sia stato possibile svolgere per impedimento dell'uno o dell'altro genitore o per motivi di salute della minore, alla consumazione di pasti durante gli incontri programmati.
Si può anche osservare che a partire dall'ottobre 2024 le assenze del padre per motivi di lavoro sono state assai meno numerose che nei mesi precedenti (mentre nel periodo maggio/settembre il padre è mancato a 17 dei 30 incontri programmati, sono state soltanto 4 le assenze del medesimo nel periodo ottobre/febbraio), indice di un maggiore impegno del nell'organizzazione del proprio lavoro e di una maggiore Persona_1 consapevolezza circa i suoi obblighi genitoriali.
Ciò induce questa Corte a ritenere che il regime di affido della minore – pur dovendosi mantenere nei termini dell'esclusività alla madre, la sola che allo stato possa ritenersi in grado di assicurare il migliore sviluppo della personalità della figlia, rispondendo in modo adeguato alle sue esigenze di vita – debba tuttavia non più prevedersi nei termini
“rafforzati” disposti dal primo giudice, tenuto conto del fattivo interessamento che il padre sta manifestando nei confronti della figlia, pur se con modalità non ancora pienamente sufficienti a garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico della medesima,
e del fatto che lo stesso non si sottrae all'obbligo di provvedere alle esigenze materiali della minore, contribuendo quantomeno al suo mantenimento ordinario (anche se appare opportuno ribadire il dovere del di contribuire anche alle spese Persona_1
17 straordinarie della figlia, nei termini di cui alle linee guida del CNF, come già disposto dal Tribunale).
In proposito, va ricordato che l'affido c.d. super-esclusivo va limitato ai casi di estrema gravità, ove il genitore non affidatario risulti del tutto inadatto a svolgere il proprio ruolo genitoriale, mentre nella fattispecie è dato rilevare un significativo miglioramento nell'impegno del padre a svolgere in modo adeguato la propria funzione. Ritiene pertanto la Corte che, anche al fine di responsabilizzare maggiormente il Persona_1 circa la necessità di rafforzare le proprie capacità genitoriali, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, cioè quelle riguardanti le scelte di particolare rilievo in materia di salute (es., interventi chirurgici), istruzione (es., scelta dell'istituto scolastico) ed educazione (es., frequenza del catechismo), debbano essere concordate tra le parti.
Affinché possa migliorare non soltanto la relazione padre/figlia ma anche la comunicazione tra i genitori, caratterizzata allo stato da reciproche rigidità (secondo quanto emerso in sede peritale e confermato dall'ultima relazione dei servizi sociali), risulta tanto più necessario confermare la previsione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre, rendendosi peraltro opportuno estendere tale previsione anche alla madre.
Va inoltre confermato quanto già disposto da questa Corte con la propria ordinanza datata 13.12.2024 circa la possibilità per il padre di recuperare gli incontri con la figlia che non sia stato possibile svolgere.
Le statuizioni del tribunale dovranno quindi essere parzialmente riformate nei termini sopra indicati.
II) Sulle questioni economiche.
Ritiene la Corte che il primo giudice abbia operato una corretta valutazione circa il contributo del padre al mantenimento della minore, considerate le esigenze correnti della medesima, le risorse reddituali delle parti (ben maggiori quelle in capo al padre, pari a circa € 2.400,00 mensili netti, da cui detrarre una rata mensile di mutuo pari a circa € 430,00, rispetto a quelle della madre, che ha un reddito mensile di circa €
1.800,00 netti, gravato da oneri di locazione per € 850,00 mensili) e i compiti di cura svolti in via esclusiva dalla madre, senza dunque che il padre provveda in alcun modo al mantenimento diretto della figlia (se non, auspicabilmente, per i pasti e le attività svolte nel corso degli incontri osservati).
In considerazione dell'esito e della particolare natura della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
18
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Firenze datato
10.7.2024, dispone quanto segue:
- conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la medesima, tuttavia con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per la figlia nell'ambito della salute, dell'istruzione e dell'educazione debbano essere concordate tra i genitori;
- conferma le modalità di visita del padre alla figlia secondo quanto disposto nel decreto impugnato, con la precisazione che il padre potrà recuperare gli incontri che non si sono potuti svolgere per comprovato impedimento e che il
Servizio sociale, in relazione all'andamento degli incontri e considerato l'esclusivo interesse della minore, potrà non soltanto ampliarne numero e durata, ma anche prevederne lo svolgimento in luoghi diversi e con modalità progressivamente più libere;
- dà mandato al Servizio sociale di predisporre in favore di entrambe le parti un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità;
- conferma per tutto il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Si comunichi al Servizio sociale del Comune di Firenze.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 21/03/2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
19
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 472/2024 V.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO MARIA ( e dall'avv. GIALANELLA GIANVITO C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SANTONI SIBILLA ), elettivamente domiciliata C.F._5 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATA con l'intervento del PG 1 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte reclamante: Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, modificare e/o revocare il Decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, Sez. I Civile, in data 10.07.2024 e comunicato a mezzo pec in data 12.09.2024, e per l'effetto 1. disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento Persona_1 presso l'abitazione della madre;
2. disporre che gli incontri padre-figlia avvengano in un giorno della settimana individuato di concerto tra padre, madre e SS.SS., e che venga disposto che in caso di impossibilità di una o di entrambe le parti a partecipare all'incontro fissato che lo stesso debba essere necessariamente recuperato, anche in un giorno diverso da quello di norma concordato;
3. disporre la presa in carico di entrambi
i genitori da parte dell' di riferimento per un percorso di sostegno alla CP_2 genitorialità;
4. determinare il contributo al mantenimento della figlia da parte _1 del padre nella somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del CNF 2017. In via istruttoria si chiede: - l'audizione dell'Educatrice Testimone_1
o nella denegata ipotesi l'acquisizione di una dichiarazione della stessa;
- l'acquisizione della relazione dei SS.SS. che hanno in carico la minore e relativa Persona_1 all'andamento degli incontri padre-figlia dal mese di luglio 2024; - l'acquisizione delle video registrazioni degli incontri CTU effettuati nella fase di monitoraggio nel periodo novembre 2022-aprile 2024 da parte della Dott.ssa Con vittoria del compenso Per_2 professionale forense di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte reclamata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia Respingere le richieste di merito ed in via istruttoria formulate da controparte confermando il provvedimento impugnato in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
P.G.: “visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.Con ricorso depositato in data 25.2.2022, chiedeva al Tribunale Controparte_1 di Firenze di disporre l'affidamento esclusivo della figlia nata Persona_1
l'8.9.2020 dalla sua relazione more uxorio con regolamentazione della Parte_1 frequentazione tra padre e figlia, da svolgersi in presenza della madre, secondo un calendario da concordare mensilmente, nonché l'onere per il padre di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 650,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. si costituiva chiedendo l'affidamento condiviso della figlia , con Parte_1 _1 regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlia e di corrispondere per il mantenimento della minore l'importo di € 200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.9.2022, il Tribunale disponeva CTU psicologica e, in via provvisoria prevedeva l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna, che il potesse tenere Persona_1 con sé la figlia un giorno a settimana, da concordarsi settimanalmente secondo le esigenze lavorative del resistente, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con onere per il padre di andare a prendere e riportare la minore a casa della madre e, sotto il profilo economico, che il medesimo contribuisse al mantenimento della minore con versando alla madre l'importo mensile di € 250,00 oltre al 60% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordare e rimborsare secondo le Linee Guida del CNF del 2017.
All'esito della CTU, il tribunale adottava, con decreto del 28.4.2023, ulteriori provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni economiche in atto e aderendo alle indicazioni del CTU in ordine alla frequentazione della minore con il padre e alla necessità di un monitoraggio per la durata di mesi.
Depositata in data 6.11.2023 la relazione di monitoraggio, con decreto del 27.12.2023 depositato in data 5.1.2024, il tribunale, aderendo alle indicazioni della CTU D.ssa disponeva in via provvisoria l'affido super esclusivo alla madre e (a parziale Per_2 modifica di quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze in data 22.9.2023 (quindi prima del deposito della relazione di monitoraggio) sul reclamo proposto dalla madre avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 24.4.2023, disponeva “che il padre possa incontrare la figlia un giorno infrasettimanale a settimana e, a fine settimana alternati, il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10:00 alle 12:00 ovvero dalle ore 16:00 alle ore 19.00, alla presenza di un educatore del Servizio Sociale di riferimento, con onere per il – stante l'accertata incapacità dei due genitori di rinvenire Persona_1
3 spontaneamente un accordo sul giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì, indicato dalla Corte fiorentina a titolo indicativo in assenza di accordo tra le parti - di comunicare alla e all'educatore entro la fine di ogni mese, e comunque almeno dieci giorni CP_1 prima, i propri turni lavorativi relativi al mese successivo, prelevando la minore dall'abitazione materna per poi riportarla presso detta abitazione ovvero presso
l'abitazione dei nonni materni, qualora la madre, che svolge l'attività insegnante di scuola media, sia assente per necessità lavorative”; confermava nella misura di €
300,00 il contributo fisso mensile del padre al mantenimento della minore, come disposto dalla Corte di Appello, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie come già previsto (60% a carico del padre e 40% a carico della madre); infine disponeva un ulteriore periodo di monitoraggio di tre mesi.
Acquisita in data 3.4.2024 la relazione di monitoraggio della CTU D.ssa con Per_2 decreto del 10.4.2024, il tribunale dava mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di svolgere un periodo di monitoraggio della durata di mesi tre e di organizzare incontri padre/figlia al di fuori dell'abitazione materna, ovvero presso la sede dei SS.SS. o presso un luogo pubblico, in misura non inferiore ad uno per settimana, con onere per il padre di comunicare tempestivamente ai predetti SS.SS. i propri turni di servizio non appena avutane la disponibilità. Con il medesimo provvedimento aumentava a € 400,00 mensili il contributo fisso del padre al mantenimento della figlia (“come richiesto dalla ricorrente, stante il differenziale reddituale sussistente tra le parti”, confermando le ulteriori statuizioni economiche previste dal decreto non definitivo del 27/12/2023.
Infine, acquisita la relazione dei servizi sociali datata 5.7.2024, il tribunale, con decreto del 10.7.2024 depositato in data 12.9.2024, ha definitivamente deciso nel modo seguente:
1. dispone l'affidamento super - esclusivo della minore (08/09/20) Persona_1 alla madre con collocamento p l'abitazione Controparte_1 materna;
2. dispone che possa incontrare la figlia nell'ambito di incontri Parte_1 _1 osservati organizzati a cura del SS.S. di riferimento, tutti i mercoledì dalle h. 9:00 alle h. 10:30 ed il sabato, a settimane alterne, dalle ore 13:30 alle ore 15:00, presso un luogo ritenuto idoneo dai SS.SS. (in prossimità della scuola ovvero della abitazione materna), con delega ai Servizi di poter ampliare il numero e la durata degli incontri in relazione al loro andamento, avuto riguardo alla regolarità degli incontri;
3. dispone la presa in carico di da parte dell' di riferimento per Parte_1 CP_2 un percorso di sostegno alla g
4. dispone che il Servizio Sociale vigili sull'andamento dei rapporti familiari, riferendo ogni 6 mesi al Giudice tutelare competente per l'attività di vigilanza;
5. dispone che corrisponda a entro il giorno 15 Parte_1 Controparte_1 del mese, la somma mensile di e. 400,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore , rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
_1
4
6. pone a carico di l'onere di provvedere nella misura del 60% alle Parte_1 spese straordinarie necessarie per la minore e a carico di il Controparte_1 restante 40%, le quali saranno individuate secondo le Linee G
7. dispone l'attribuzione in via esclusiva a dell'Assegno Unico Controparte_1 Universale;
8. rigetta la domanda della ricorrente di vedersi rimborsare le spese straordinarie maturate fino al momento della proposizione del ricorso;
9. pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna;
10. condanna a rifondere a l'80% delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che vengo misura in e. per spese generali, IVA e Cap come per legge, con compensazione del 20% residuo.”
Quanto al regime di affido, ha osservato il tribunale che dalle considerazioni conclusive formulate dalla CTU D.ssa all'esito dei due previsti periodi di monitoraggio, era Per_2 emerso che mentre “la madre ha dato piena disponibilità all'accesso al padre e agli incontri anche con gli operatori del servizio” (v. relazione monitoraggio del 03/04/2024),
“l'atteggiamento del padre sembra poco cambiato nel senso della sua disponibilità”, rilevando che il suo interesse verso la figlia minore “appare …limitato e subordinato agli impegni di lavoro”; tale analisi è risultata riscontrata dall'esito della complessiva attività di osservazione svolta dai Servizi Sociali di riferimento, ai quali il ha, da un Persona_1 lato, confermato la volontà e il desiderio di far parte della vita della bambina, e, dall'altro, ribadito “di svolgere un lavoro al quale non può rinunciare e che non gli consente di dare una stabilità e programmazione continua per vedere la bambina” (v.
p. 7 relazione SS. SS. dell'08/07/2024), di tal ché gli incontri padre/figlia
“concretamente svolti sono stati esigui e, la maggior parte di questi, non si sono svolti quasi sempre a causa degli impegni lavorativi del sig. e, in poche occasioni, Persona_1
a causa della malattia di e nelle due occasioni in cui la minore si è rifiutata di Per_3 incontrare il padre”; pertanto, in aderenza alle indicazioni della CTU e delle osservazioni contenute nella relazione dei SS.SS. depositata in PCT in data 8/07/2024, ha ritenuto di dover disporre in via definitiva l'affido super esclusivo della minore alla madre, _1 con collocamento della stessa presso l'abitazione materna, come già in atto dal 2022.
Quanto al mantenimento della minore, ha ritenuto il tribunale di non ravvisare elementi sopravvenuti idonei a modificare i dati reddituali e finanziari tenuti in considerazione dal
Collegio al momento dell'adozione delle statuizioni economiche assunte con decreto non definitivo del 10/04/2024.
2.Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo in relazione ai Parte_1 seguenti profili:
I) Affidamento super esclusivo della minore alla madre
5 Secondo il reclamante, il Tribunale di prime cure nel concedere l'affido super esclusivo alla madre ha fondato il proprio convincimento su presupposti errati, ovvero sulle sole valutazioni conclusive della CTU del 03.04.2024 nonché su alcune osservazioni estrapolate dall'analisi effettuata dai SS.SS. nel periodo aprile-luglio 2024. Il non ha mai fatto mancare nulla alla propria figlia, non si è mai sottratto ai Persona_1 suoi doveri di padre, tantomeno agli obblighi economici nei confronti della figlia e ha solo chiesto di organizzare gli incontri con la figlia possibilmente tenendo conto dei suoi orari di lavoro. Il Tribunale ha omesso di evidenziare quale sarebbe il pregiudizio arrecato dal alla figlia minore al punto tale da stabilire un affidamento super Persona_1 esclusivo e neppure ha tenuto conto di quanto effettivamente emerso dagli incontri padre-figlia alla presenza del SS.SS. negli ultimi mesi, concentrando la propria scelta sulla esiguità degli incontri, tra l'altro dovuti ad esigenze di carattere lavorativo e non per mancanza di volontà. Il è un appartenente alle FF.OO. e i propri turni Persona_1 di lavoro subiscono variazioni continue e soprattutto riguardano una turnazione in quinta che impedisce una calendarizzazione fissa. Dalla relazione dei SS.SS. è emerso l'atteggiamento positivo del padre nei confronti della figlia durante gli incontri e come egli abbia assicurato di impegnarsi per dare maggiore continuità alla frequentazione, peraltro avendo sempre avvisato delle proprie assenze e richiesto incontri di recupero.
L'unico pregiudizio ravvisabile è quello che potrebbe derivare proprio da una scelta quale quella di un affido super esclusivo, che non farebbe altro che alimentare il conflitto madre-padre, ripercuotendosi inevitabilmente sul comportamento e sulla salute della bambina.
Rileva peraltro il reclamante che la CTU non ha effettuato un ulteriore monitoraggio di
3 mesi nel periodo gennaio-aprile 2024 (ci sarebbe stato un unico incontro con il solo
CTP della e non ha mai depositato le video registrazioni degli incontri delle CP_1 precedenti fasi di monitoraggio, limitandosi a riferire nella relazione datata 3.4.2024 le sole informazioni raccolte dai SS.SS. (che avevano precisato di non aver potuto effettuare incontri padre-figlia per motivi organizzativi interni e che l'unico fissato era saltato per la malattia della bambina) senza aggiungere niente di nuovo e suggerendo l'affido super esclusivo solo perché era quanto disposto nell'ultimo provvedimento.
Invero, nella relazione depositata in data 6.11.2023, ovvero l'ultima prima di quella finale, la D.ssa non ha mai suggerito né l'affido esclusivo né tanto meno quello Per_2 super esclusivo, ma solo ha ritenuto “necessario attivare un servizio educativo domiciliare al fine di sostenere il padre nella relazione con la bambina che quindi sostituisca la presenza della madre […]”.
6 II) Modalità di visita della minore
Secondo il reclamante la motivazione del tribunale al riguardo non tiene conto del fatto che il è un appartenente alle FF.OO., che riveste un ruolo che non gli Persona_1 permette di assentarsi tutte le settimane e per di più sempre lo stesso giorno
(appartiene alla squadra volante, oltre a far parte del servizio scorte), soprattutto lavorando con un turno in quinta, che peraltro può subire continue variazioni, ad esempio per la necessità di condurre in udienza un arrestato. Tant'è che lo stesso tribunale nel provvedimento del 10.04.2024 aveva dato “mandato ai SS.SS. territorialmente competenti di organizzare incontri padre/figlia al di fuori dell'abitazione materna, ovvero presso la sede dei SS.SS. o presso un luogo pubblico, in misura non inferiore ad uno per settimana, con onere per il padre di comunicare tempestivamente ai predetti SS.SS. i propri turni di servizio non appena avutane la disponibilità”.
Pur non negando la difficoltà di progettare incontri flessibili e variabili di settimana in settimana, il reclamante sostiene che il padre avrebbe comunque diritto a recuperare gli incontri persi per ragioni di lavoro e invece la madre aveva sempre negato questa possibilità, come potrebbe confermare l'educatrice che presenzia agli Testimone_1 incontri.
Secondo il reclamante, quindi, gli incontri padre-figlia dovrebbero avvenire in un giorno fisso della settimana individuato di concerto tra padre, madre e SS.SS. ma andrebbe anche previsto che l'incontro venga necessariamente recuperato in caso di impossibilità di una o di entrambe le parti a partecipare.
III) Percorso di sostegno alla genitorialità del padre il reclamante come tale disposizione sia priva di motivazione e comunque Per_4 iniqua, dal momento che non prevede che tale percorso venga effettuato anche dalla rispetto alla quale nel corso delle operazioni peritali sono emerse evidenti CP_1 criticità. Del resto, come risulta dalla CTU, il fulcro della questione non è tanto la relazione padre-figlia, quanto la conflitttualità delle parti, che il ha sempre Persona_1 rappresentato di voler abbassare, mentre il pensiero della reclamata sarebbe sempre stato incentrato sull'ottenere “un mantenimento congruo”. La ancora oggi CP_1 continua a negare al padre di vedere la figlia al di fuori dei giorni calendarizzati, sia pur facendo credere di essere sempre disponibile a qualsiasi incontro: il padre non ha mai partecipato a un compleanno della propria figlia, né il giorno prima né il giorno dopo e certamente non per proprio volere.
Quindi, secondo il reclamante andrebbe disposto che venga disposta la presa in carico da parte dell' del solo qualora venga presa in carico anche la CP_2 Persona_1
7 affinché entrambi possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, CP_1 al fine di ridurre la conflittualità fra di loro e consentire l'instaurarsi di un rapporto armonico fra padre e figlia, risultando del tutto vano un percorso monogenitoriale.
IV) Il contributo del padre al mantenimento della minore
Sottolinea il reclamante che le parti sono due dipendenti della Pubblica
Amministrazione, i cui rispettivi stipendi divergono di circa € 300,00 ed evidenzia che già nel settembre 2023 questa Corte, a seguito di impugnazione della circa CP_1 le statuizioni di natura economica stabilite dal tribunale in data 9.9.2022, con sentenza del 22.9.2023 aveva disposto l'aumento da € 250,00 a € 300,00 euro mensili dell'assegno mensile posto a carico del padre per la contribuzione al mantenimento della figlia, ferme restando tutte le disposizioni in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, motivando che “le parti hanno una condizione economico-reddituale sostanzialmente paritaria […e che] il lieve divario tra i redditi e i ricordati gravosi oneri di cura e accudimento, trovano una parziale compensazione nel fatto che il padre è onerato nella misura del 60% per le spese straordinarie e con assegno unico percepito interamente dalla madre”, oltre ad essere l'unica a detrarre fiscalmente le spese della minore e quindi ad ottenere i relativi rimborsi;
peraltro, dall'ISEE emerge un divario economico notevole: l'ISP del ammonta ad € 0,00 e l'ISE a € 30.482,00, Persona_1 mentre l'ISP della è pari a € 74.242,33 e l'ISE a € 36.539,67, a dimostrazione CP_1 che la possiede beni immobili di proprietà e che solo per questioni fiscali CP_1 mantiene la residenza presso quella dei genitori, influendo ciò sulla determinazione delle varie spese scolastiche e sulle varie agevolazioni di cui potrebbe fruire e _1 conseguentemente ripercuotendosi sulle spese straordinarie a carico del Persona_1 nella misura del 60%; inoltre il reddito del nell'ultimo anno ha subito una Persona_1 diminuzione a € 36.918,27, come da CU2024 prodotta in allegato al reclamo.
In ogni caso, secondo il reclamante la somma di € 400,00 mensili per le sole spese ordinarie di mantenimento della bambina sarebbe del tutto spropositata, perché _1 ha quattro anni, non indossa più i pannolini e non richiede particolari spese.
Pertanto, la richiesta del reclamante è di determinare il contributo al mantenimento della minore da parte del padre nella somma € 300,00 mensili.
In via istruttoria, infine, il reclamante ha chiesto: l'audizione dell'educatrice
[...]
o nella denegata ipotesi l'acquisizione di una dichiarazione della stessa;
Tes_1
l'acquisizione della relazione dei SS.SS. che hanno in carico la minore relativa all'andamento degli incontri padre-figlia dal mese di luglio 2024; l'acquisizione delle
8 video registrazioni degli incontri CTU effettuati nella fase di monitoraggio nel periodo novembre 2022-aprile 2024 da parte della D.ssa Manco.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo, Controparte_1 in ordine ai singoli profili impugnati:
- L'affidamento super esclusivo della minore alla madre è del tutto conforme alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e dei due monitoraggi disposti nel giudizio di primo grado. La CTU ha accertato che il padre “appare sempre ostativo
e non collaborante” e "ripropone un modello disimpegnato, orientato sul punto di vista del Sé personale, che antepone ai bisogni della bambina e alla costruzione della relazione con lei, i propri, attraverso il lavoro, impegni personali, scarse risorse economiche e l'impossibilità riferita, di garantirle un ambiente abitativo consono ad ospitarla", in una visione del padre in rapporto alla bambina definita
“adultocentrica e conflittuale”, come ben rappresentato dalle 102 pagine di e- mail e registrazioni depositate in data 23.1.2024 dalla stessa La CTU CP_1 aveva ben spiegato come "al momento attuale non si ravvisano condizioni tali per cui le decisioni di maggior interesse possano essere condivise tra i genitori, perché costantemente ostacolate dal padre che a tratti è apparso poco consapevole delle proprie funzioni ritenendo tutte le richieste della signora strumentali a nuocerlo e non necessarie alla bambina: ciò rende difficile e doloroso per la bambina poter accedere con serenità al soddisfacimento dei suoi bisogni anche legittimi", perciò valutando come la bambina dovesse essere tutelata consentendo alla madre di poter decidere in autonomia rispetto alle decisioni di maggior interesse della bambina (salute, istruzione, tempo libero), quando non esiste accordo con il padre. Ha evidenziato come lo stesso reclamante abbia dichiarato di poter dedicare alla figlia al massimo un paio di ore a settimana, con gradualità, rifiutandosi di contribuire alle spese per la figlia relative alla babysitter, al corredo scolastico, alla iscrizione al corso di danza e al corredo marino per le vacanze, lo sport. In questa situazione l'affidamento condiviso si tradurrebbe in uno strumento attraverso il quale anziché tutelare la figlia il ostacolerebbe la madre (come egli ha già fatto) nel prendere Persona_1 qualsivoglia decisione nell'interesse di . Per esempio: il padre non ha mai _1 firmato la documentazione al nido (anno educativo 2021/22) comprese le liberatorie foto-video-uscite didattiche non consentendo alla bambina di svolgere con i compagni le attività del nido e non consentendo neppure alla madre di monitorare dalla chat interna della scuola la propria figlia la quale non poteva
9 essere ripresa senza il consenso del padre. Il CTU nel tempo non ha mostrato alcun cambiamento positivo nel che ha continuamente mancato di Persona_1 presenziare agli incontri con la bambina, anteponendo agli stessi asserite esigenze lavorative o altri impegni, manifestando oltretutto una profonda mancanza di rispetto verso la considerata una persona il cui lavoro, CP_1 il cui tempo, la cui fatica nel crescere da sola una figlia non ha nessun valore (egli dice rivolgendosi alla madre e davanti alla bambina “tu non sei niente”). Inoltre come controparte stessa ammette il è un estraneo per la figlia in Persona_1 quanto gli incontri padre-figlia ad oggi nella maggior parte delle volte non si sono tenuti per asseriti impegni lavorativi del che, avendo “un turno in Persona_1 quinta” ben potrebbe predisporre un calendario di frequentazione, che viceversa non ha mai voluto fornire, anche contravvenendo alla disposizioni impartite dal primo giudice nel decreto dell'8.1.2024.
- Il in base al provvedimento impugnato dovrebbe frequentare la figlia Persona_1
3 ore settimanali una settimana e un'ora e mezza l'altra settimana, quindi 4 ore e mezza su 14 giorni, e tuttavia dice che non riesce a organizzarsi. Mai ha comunicato i propri turni lavorativi al Servizio Sociale, mai ha preso un'ora di permesso per , mai ha accompagnato la bimba ad una visita medica, mai _1 si è interessato ai controlli presso il Meyer della malformazione all'orecchio di
, nonostante la madre abbia sempre invitato il padre alle visite, mai egli ha _1 risposto alle comunicazioni della madre circa le necessità della bambina, mai ha espresso di avere un progetto di vita con la figlia né di avere un ambiente idoneo ad ospitarla. La che a sua volta lavora, si è sempre faticosamente CP_1 organizzata ed è stata sempre disponibile ad accompagnare la figlia presso i luoghi vicini all'abitazione e scuola della bambina come ha previsto in via definitiva il tribunale, e tale disponibilità è stata sottolineata sia dalla CTU che dai
SS.SS., anche rispetto agli incontri di recupero proposti. E' tuttavia impensabile che la madre possa accompagnare la figlia alle visite padre-figlia senza nemmeno un calendario definito assecondando di volta in volta i capricci del padre. Tra
l'altro la madre insegna pianoforte alla scuola media Statale “Don Milani” di
Firenze tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì in orario 14:30-19, essendo quindi opportuno mantenere il calendario disposto in via definitiva dal tribunale.
- Il percorso di sostegno alla genitorialità è stato consigliato, per il solo Persona_1 nella propria relazione del 6.11.2023 proprio a fronte della sua grave inadeguatezza nel rapportarsi con la bambina, che oggi ha quattro anni e che,
10 andando a sommare le manciate di ore in cui il padre si è reso disponibile, ha trascorso con il non più di due giorni, tanto da far emergere la Persona_1 necessità della presenza di un educatore di sostegno al padre in occasione delle visite. Ad oggi i rapporti padre-figlia, peraltro, grazie agli sforzi della madre, sono lievemente migliorati e accetta di stare un'ora circa con il padre in presenza _1 dell'educatrice e anche senza la madre, anche se capita ancora che la bambina richieda la presenza della madre e che l'incontro termini prima dell'orario previsto come avvenuto per esempio il 20.11.2024. Peraltro, durante tali incontri il padre non ha mai comprato neppure una merenda alla figlia e non saluta la madre di né all'inizio né alla fine dell'incontro. In conclusione, il ha _1 Persona_1 assoluta necessità del sostegno genitoriale per avvicinarsi alla figlia ed iniziare con lei una relazione. L'ambito materno, invece, non necessita di alcun intervento di carattere socio educativo avendo dato la madre ampia dimostrazione fin dalla nascita della bambina di garantire alla piccola relazioni sicure e un _1 ambiente di vita adeguato.
- Il padre non ha riduzioni delle entrate, come vuole far credere il ma Persona_1 semplicemente, avendo comprato una casa contraendo il mutuo, ha chiesto la cessione del quinto, peraltro facendo altri acquisti del tutto voluttuari come la moto, riducendo così l'importo finale della sua busta paga. Egli, come rilevato dal tribunale, percepisce al netto € 600,00 in più di stipendio ogni mese rispetto alla
CP_1
Con il contributo del padre di € 400 mensili la deve sostenere, in via CP_1 esclusiva, tutte le spese di vitto e alloggio della minore, oltre a provvedere a tutte le sue necessità ordinarie (mensa scolastica, carburante per gli spostamenti, materiale richiesto dalla scuola e quello per lo sport praticato dalla minore, cui il padre non concorda e quindi non contribuisce ecc…), oltre ad avere la minore necessità di una babysitter che possa ricoprire l'orario di lavoro della madre (che si svolge dal lunedì al venerdì in orario 14:30/19:00) con una spesa di circa €
400,00 al mese, che il padre non condivide e alla quale pertanto non contribuisce. Del resto, è evidente che il padre, non essendosi mai occupato della figlia, non conosce le spese che le sono necessarie. La oltre ad avere CP_1 la cura esclusiva della figlia, sostiene gli oneri del mutuo della casa in cui vive
(per € 660,00 al mese circa, tasso variabile) e deve anche far fronte da sola alle spese straordinarie che il padre non rimborsa.
11 - Le richieste istruttorie formulate da controparte non sono state oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, quindi sono del tutto inammissibili. In ogni caso, a fronte della lunga CTU disposta in primo grado è superflua tanto l'audizione della educatrice quanto l'acquisizione di nuove relazioni Tes_1 dai SS.SS. Ancora più superflua è l'acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri di CTU, trattandosi peraltro di un'ipotesi di nullità a carattere relativo e dunque è soggetta al limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c.
4. Con ordinanza datata 13.12.2024, la Corte ha ritenuto necessario, al fine di decidere, acquisire relazione aggiornata sullo svolgimento degli incontri tra il padre e la minore nata l'[...], a [...] mese di luglio 2024, peraltro precisando Persona_1 la possibilità per il padre di recuperare gli incontri con la figlia in caso di documentato impegno di lavoro, tempestivamente comunicato.
In data 12.3.2025, è stata trasmessa la relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 21.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, emessi nella vigenza delle disposizioni processuali precedenti la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ancorché pronunciati in forma di decreto, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319).
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie avanzate dalla parte reclamante, diverse da quella relativa all'acquisizione di una relazione aggiornata del Servizio sociale, cui la Corte ha provveduto. Infatti, non sono indicate le ragioni per cui risulterebbe necessario acquisire le registrazioni dei colloqui svolti in corso di CTU né appare di rilievo, alla luce delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, sentire l'educatrice che ha presenziato agli incontri padre-figlia.
Nel merito, il reclamo risulta fondato soltanto nei limiti che seguono.
I) Sulle questioni relative all'affido della minore, alle modalità di visita del padre e al percorso di sostegno alla genitorialità disposto in favore del medesimo.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati svolti approfondite indagini sulla capacità genitoriale delle parti.
12 Dalla CTU depositata il 28.2.2023, emergeva quanto segue: «L'esame di ctu ha permesso quindi di rilevare come le personalità dei genitori, presentano nuclei intrapsichici similari che hanno ingenerato un incastro di coppia così drammaticamente oggi conflittuale e sofferente: il
(padre) crede nella immagine “sublimata” di Sé derivante dall'ammirazione degli altri con la quale tende ad identificarsi, cosicché il fallimento genera un profondo senso di vuoto, di rifiuto
e solitudine;
la signora, attraverso il “personaggio” di bambina prodigio, lascia il campo allo stesso pervasivo senso di impotenza e di vuoto difronte alla impossibilità di ottenere e confermare l'interesse e l'amore dell'altro. Riteniamo che oggi i due genitori siano caratterizzati da ferite così profonde che attengono a funzionamenti personologici complessi da dover essere oggetto di cure psicoterapeutiche per garantire una cogenitorialità possibile, secondo i diritti della piccola . La ferita narcisistica vissuta dal è relativa alla illusione di una _1 Persona_1 accoglienza e di un supporto mancato e promesso da parte della signora, che anzi, vive come impositiva e giudicante. ha invece sovrastimato le proprie capacità di contenere e CP_1 sostenere se stessa e il compagno, in una idealizzazione del Sé e dell'altro. La piccola è _1 una bambina caratterizzata da normale sviluppo psicomotorio e cognitivo, e non ha mostrato segni di sofferenza nella relazione con il padre, che anzi ha riconosciuto e con il quale si è relazionata con gioiosità. Sebbene la coppia genitoriale viva una grave difficoltà di comunicazione
e di collaborazione nell'interesse della bambina per gli esiti determinati dall'impatto del fallimento sui diversi assetti personologici;
sebbene esista una scarsa partecipazione fattuale del padre alla vita della bambina, se non entro i limiti da lui imposti, una sua tendenza ostativa alle proposte della madre relativamente all'interesse della bambina e una sua assenza nel provvedere al suo accudimento con costanza e continuità ( riferisce di essere disponibile limitatamente e senza certezze e di non sentirsi di stare con la bambina da solo né di tenerla con sé presso la propria abitazione); se anche, infine la madre sia poco capace di “lasciar andare” serenamente la bambina alla relazione con l'altro genitore, riteniamo debbano essere forniti al sistema aiuti e sostegni necessari alla acquisizione di competenze genitoriali adeguate monitorate in un tempo di mesi sei»
Si legge, poi, nella relazione di monitoraggio depositata in data 6.11.2023: : «Dalle risultanze emerse dal monitoraggio si rileva che ancora vive la conflittualità tra i genitori, _1 ma soprattutto, è scarsamente coinvolta nella relazione paterna che, ad oggi, è caratterizzata da discontinuità, disimpegno e scarsa consapevolezza del ruolo e delle funzioni, vive per altro una relazione materna che, sebbene accudente, appare molto critica ed esasperata verso quella paterna dalla quale si sente ancora “abbandonata e di fatto genitore unico”. Il sig. Persona_1 infatti, nonostante le indicazioni e i supporti attivati, come da dispositivo, ripropone un modello disimpegnato, orientato sul punto di vista del Sé personale, che antepone ai bisogni della bambina e alla costruzione della relazione con lei, i propri, attraverso il lavoro, impegni personali, scarse risorse economiche e l'impossibilità riferita, di garantirle un ambiente abitativo consono ad ospitarla, sebbene nell'ultimo colloquio abbia riferito di poter “cominciare” ad ospitare la bambina presso l'abitazione di Empoli “anche se priva di mobili adeguati”. La relazione è limitata 13 ad una sola occasione alla settimana, per poche ore, non solo come da dispositivo, ma come esplicita richiesta del sig. il quale ritiene di non poter offrire altro alla figlioletta, per Persona_1
“motivi” professionali che lo impediscono. Nega gli effetti a breve e lungo termine delle ricadute sulla bambina in termini di sviluppo psicoaffettivo e di attaccamento derivanti da una relazione paterna “deprivata”. Ripropone, quindi, una frequentazione limitata ad una occasione alla settimana, senza la presenza della madre, all'esterno, astenendosi dal condividere con la bambina momenti di gioco, visite mediche, recite scolastiche, o altro, per la presenza della madre, ed anche di accoglierla in un ambiente abitativo idoneo e stabile, quale quello di una casa, quella di proprietà ad Empoli o in affitto a Firenze. Ritiene che la richiesta della baby sitter avanzata dalla signora per accudire la bambina in sua assenza, “sia del tutto inutile” e, comunque, asserisce di non voler-poter contribuire in alcun modo economicamente, come alle richieste della signora relative al corredo scolastico, alla iscrizione al corso di danza e al corredo marino per le vacanze, lo sport. Gli scambi di comunicazione tra i genitori inviati anche alla ctu, attraverso le mail, hanno permesso di verificare un andamento privo di alcun miglioramento dei toni comunicativi: la signora rimane ipercritica, spostando l'oggetto della comunicazione dal contenuto, alla relazione e ad aspetti legali, il sig. conferma la sua scarsa Persona_1 disponibilità al dialogo, ma soprattutto ad offrire alla bambina modalità di frequentazione di maggior respiro, adeguatezza, e a recuperare una relazione di fiducia con la madre per poter accedere alla bambina con maggior serenità, né di accogliere le richieste della madre relative alla condivisione delle spese. La coppia, nella loro interazione genitoriale, quindi, é centrata maggiormente sul conflitto, ancora nell'attesa che l'altro soddisfi o risarcisca le proprie aspettative. La bambina, sebbene riconosca il padre, non ha introiettato un oggetto sicuro, né costante, così da mostrare segni di disagio e sofferenza nel momento dell'incontro con lui, maggiori di quelli riscontrati in passato. infatti sta crescendo e, quindi, mostra reazioni ed _1 affetti sempre più complessi e consapevoli, quali, appunto quelli di ansia e di timore verso una figura che, ad oggi, non è sufficientemente consolidata nel proprio mondo interno e che, vive nella relazione conflittuale con la mamma, sua unica base sicura. Le reazioni d'ansia da separazione si attivano quando la bambina lascia le proprie sicurezze e la routine nell'incontro con il padre e soffre del vissuto materno. Dall'osservazione della interazione appare evidente, inoltre, come il padre, estraneo ad una relazione intima con la figlia, non sia capace di attivare risorse in grado di rassicurarla e, ciò causa la brevità spesso dei suoi incontri. Come riferisce,
piange e chiede di tornare a casa e il padre si limita ad accompagnarla nel tragitto da _1 scuola alla abitazione dei nonni. Ciò appare congruo con quanto riferito dalla madre, ed anche osservato nella ctu, e quindi rende evidente che la bambina necessiti di un passaggio di consegna tra il mondo quotidiano e stabile, quale la scuola, i nonni e la mamma a quello paterno, che deve essere introiettato come altrettanto “sicuro” attraverso la sua costruzione e una “stabilizzazione” nel tempo. Il sig. appare non essere sempre in grado di sintonizzarsi sui bisogni Persona_1 della bambina, soprattutto sulla necessità della figlia di avere un ponte nella madre per essere traghettata con sicurezza verso il mondo paterno, ritenendo la figura della sig.ra CP_1
14 invece, esclusivamente come un ostacolo all'accesso, esprimendo una visione adultocentrica e conflittuale. Ammette, infatti il suo rifiuto di condividere momenti di relazione con la mamma e la bambina che, quindi, lo escludono dalla sua vita quotidiana e dagli adempimenti paterni, necessari a far sperimentare alla piccola di essere nella mente del papà sentendosi oggetto _1
d'amore. La sig.ra appare esasperata da una gestione esclusiva della figlia, da una CP_1 solitudine che deve ancora trovare occasione di elaborazione;
in una posizione ambivalente verso la figura paterna che, da un lato richiama ai propri doveri e alla presenza, dall'altro squalifica e
a tratti ostacola;
appare “debordante” negli investimenti affettivi e a tratti ansiosa nella relazione con la bambina, ciò caratterizza un atteggiamento verso il che rende difficile una Persona_1 apertura comunicativa funzionale ai bisogni della bambina. e vanifica gli sforzi di tutti agli incontri. Nonostante ciò, la signora ad oggi svolge la funzione di genitore “unico” per la figlia, accudendola con profondo investimento affettivo, offrendole una stabilità geografica e relazionale;
stimoli adeguati e mostra una conoscenza profonda di lei. Gli aspetti genitoriali emersi dal monitoraggio confermano quella complementarietà che ha costruito la coppia: una madre “debordante e decisionista” un padre “evitante”, nonché gli effetti della separazione: un evidente ferita narcisistica che attende di essere riconosciuta e risarcita dall'altro. Riteniamo che sia necessario quindi individuare strumenti e modalità relazionali necessari a garantire i diritti e
i bisogni della bambina, in primis quello di costruire una relazione paterna “sicura” e stabile grazie all'amore e alla presenza del padre. Che quindi la coppia genitoriale debba ritrovare un senso ciascuno nella relazione con l'altro attraverso un processo di rassicurazione ed una fiducia reciproca, così da essere per genitori migliori: il sig. deve essere più presente, _1 Persona_1 attivo, propositivo e meno delegante e sospettoso, ma soprattutto maggiormente consapevole del proprio ruolo;
la signora deve scindere la parte di “donna abbandonata” da quella di madre, meno “preoccupata e ambivalente”. Si è ritenuto di proporre ai genitori soluzioni e strategie per il raggiungimento di una co-genitorialità più consapevole ed anche più funzionale ai bisogni di
, quelli cioè di un padre e una madre che insieme si prendono cura di lei. Al momento _1 attuale non si ravvisano condizioni tali per cui le decisioni di maggior interesse possano essere condivise tra i genitori, perché costantemente ostacolate dal padre che a tratti è apparso poco consapevole delle proprie funzioni ritenendo tutte le richieste della signora strumentali a nuocerlo
e non necessarie alla bambina: ciò rende difficile e doloroso per la bambina poter accedere con serenità al soddisfacimento dei suoi bisogni anche legittimi;
al tempo stesso la madre non può essere investita della funzione di supporto alla figlia nella relazione con il padre sia per
l'investimento affettivo che è troppo carico di elementi personali, sia perché il sig. Persona_1 esprime la chiara volontà di escluderla dagli incontri con la bambina per non incorrere in “ scontri” tra genitori. Pur ritenendo la signora in evidente difficoltà e sofferenza nella relazione con il sig.
riteniamo che essa svolga, di fatto, allo stato attuale, il ruolo di genitore unico per Persona_1 la minore sin dalla sua nascita e che, sebbene i “toni” delle sue richieste al padre relativamente alla salute, alla istruzione e al tempo libero della figlia, siano espresse a volte con modalità esasperate, riteniamo che si debba riconoscere non solo il suo unico contributo, ma anche la
15 difficile convergenza con le risposte del sig. che appare sempre ostativo e non Persona_1 collaborante, sostenendo sempre di “non avere tempo” e “ non di avere possibilità economiche”.
Riteniamo che quindi la bambina debba essere tutelata attraverso una maggior “autonomia della madre” di poter decidere in autonomia rispetto alle decisioni di maggior interesse della bambina, salute, istruzione, tempo libero, quando non esiste accordo con il padre. Riteniamo anche che il sig. debba fare un percorso di sostegno alla genitorialità. Riteniamo che sia Persona_1 necessario attivare un servizio educativo domiciliare al fine di sostenere il padre nella relazione con la bambina che quindi sostituisca la presenza della madre per un momento inziale dalla uscita di scuola fino alle ore 18.30 e nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 12.30 da estendere alla intera giornata quando il servizio lo riterrà opportuno;
che il padre offra alla bambina un luogo idoneo ad ospitarla;
che la bambina possa quindi stare con il padre nel periodo estivo almeno due giorni infra settimanali con progressione decisa dal servizio;
che il padre dovrebbe quindi incontrare la figlia almeno un pomeriggio a settimana e o il sabato o la domenica a settimane alterne per consentire alla madre di avere due fine settimana al mese da dedicare alla bambina;
che debba nel breve periodo essere in condizione di ospitare presso _1 una abitazione idonea ad ospitarla negli incontri con lui che dovranno essere implementati nel tempo in relazione alla qualità del rapporto della minore con il sig. suggerito quindi Persona_1 dal servizio.»
Infine, la relazione di monitoraggio depositata in data 3.4.2024, riportava il seguente esito: “l'atteggiamento del padre sembra poco cambiato nel senso della sua disponibilità;
l'interesse del padre appare infatti limitato e subordinato agli impegni di lavoro;
la madre ha dato piena disponibilità all'accesso al padre e agli incontri anche con gli operatori del servizio;
gli incontri madre-bambina e educatrice si sono svolti regolarmente senza alcun disagio per la piccola;
il primo incontro programmato tra padre e figlia per il 26 marzo 24 è stato _1 annullato perché l'educatrice, arrivata prima del padre, ha constatato che la bambina avesse la malattia “ bocca-mani-piedi”; non sussistono motivi, quindi, per prolungare il monitoraggio e quindi si consiglia di confermare il mandato ai servizi per proseguire e definire le modalità e i tempi degli incontri padre-figlia, relazionando al Tribunale;
si concorda con il servizio che gli incontri padre figlia avvengano in un giorno fisso durante la settimana preferibilmente la mattina, oltre al sabato;
si conferma l'affidamento super esclusivo alla madre nell'interesse della minore.”
Non vi è dubbio che le statuizioni del Tribunale relative alla minore fossero pienamente conformi a quanto emerso dalla prolungata osservazione delle interazioni della medesima con l'uno e l'altro genitore, che hanno condotto il CTU a suggerire l'affido super-esclusivo della figlia alla madre, la previsione di incontri osservati in giorni predeterminati e l'attivazione in favore del di un percorso di sostegno alla Persona_1 genitorialità.
Invero, il padre non può pretendere di esercitare i diritti/doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale senza garantire alla figlia un rapporto continuo e significativo, 16 rispondente al bisogno della minore di rappresentare il padre come una figura affettivamente stabile e sicura. Né il lavoro del certamente impegnativo e Persona_1 peculiare anche perché soggetto a cambiamenti di orario non preventivabili, può rappresentare un motivo sufficiente per sottrarsi al dovere di costruire con la figlia un legame che possa rassicurarla sulla presenza di una figura paterna che costituisca per lei un riferimento saldo e fidato. Così come è necessario che il maturi una Persona_1 maggiore consapevolezza dei bisogni della figlia, evitando di considerare in maniera apodittica le esigenze della minore che gli vengono rappresentate dalla madre, come puramente strumentali e/o superflue.
Dall'ultima relazione del Servizio sociale, pervenuta a questa Corte in data 12.3.2025, tuttavia, è emerso come, nonostante il mancato svolgimento di numerosi incontri programmati, negli ultimi mesi si stia costruendo tra padre e figlia “un clima di dialogo
e di gioco adeguati all'età della bambina (…), condizione basilare per una relazione affettiva e fiduciaria”, così come i colloqui separati con i genitori hanno consentito ai servizi di “programmare alcune evoluzioni nella gestione del progetto”, ad esempio in riferimento al luogo di svolgimento degli incontri (non più soltanto presso il locale “Bar
Lorenzo”), alle modalità di recupero degli incontri padre/figlia che non sia stato possibile svolgere per impedimento dell'uno o dell'altro genitore o per motivi di salute della minore, alla consumazione di pasti durante gli incontri programmati.
Si può anche osservare che a partire dall'ottobre 2024 le assenze del padre per motivi di lavoro sono state assai meno numerose che nei mesi precedenti (mentre nel periodo maggio/settembre il padre è mancato a 17 dei 30 incontri programmati, sono state soltanto 4 le assenze del medesimo nel periodo ottobre/febbraio), indice di un maggiore impegno del nell'organizzazione del proprio lavoro e di una maggiore Persona_1 consapevolezza circa i suoi obblighi genitoriali.
Ciò induce questa Corte a ritenere che il regime di affido della minore – pur dovendosi mantenere nei termini dell'esclusività alla madre, la sola che allo stato possa ritenersi in grado di assicurare il migliore sviluppo della personalità della figlia, rispondendo in modo adeguato alle sue esigenze di vita – debba tuttavia non più prevedersi nei termini
“rafforzati” disposti dal primo giudice, tenuto conto del fattivo interessamento che il padre sta manifestando nei confronti della figlia, pur se con modalità non ancora pienamente sufficienti a garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico della medesima,
e del fatto che lo stesso non si sottrae all'obbligo di provvedere alle esigenze materiali della minore, contribuendo quantomeno al suo mantenimento ordinario (anche se appare opportuno ribadire il dovere del di contribuire anche alle spese Persona_1
17 straordinarie della figlia, nei termini di cui alle linee guida del CNF, come già disposto dal Tribunale).
In proposito, va ricordato che l'affido c.d. super-esclusivo va limitato ai casi di estrema gravità, ove il genitore non affidatario risulti del tutto inadatto a svolgere il proprio ruolo genitoriale, mentre nella fattispecie è dato rilevare un significativo miglioramento nell'impegno del padre a svolgere in modo adeguato la propria funzione. Ritiene pertanto la Corte che, anche al fine di responsabilizzare maggiormente il Persona_1 circa la necessità di rafforzare le proprie capacità genitoriali, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, cioè quelle riguardanti le scelte di particolare rilievo in materia di salute (es., interventi chirurgici), istruzione (es., scelta dell'istituto scolastico) ed educazione (es., frequenza del catechismo), debbano essere concordate tra le parti.
Affinché possa migliorare non soltanto la relazione padre/figlia ma anche la comunicazione tra i genitori, caratterizzata allo stato da reciproche rigidità (secondo quanto emerso in sede peritale e confermato dall'ultima relazione dei servizi sociali), risulta tanto più necessario confermare la previsione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del padre, rendendosi peraltro opportuno estendere tale previsione anche alla madre.
Va inoltre confermato quanto già disposto da questa Corte con la propria ordinanza datata 13.12.2024 circa la possibilità per il padre di recuperare gli incontri con la figlia che non sia stato possibile svolgere.
Le statuizioni del tribunale dovranno quindi essere parzialmente riformate nei termini sopra indicati.
II) Sulle questioni economiche.
Ritiene la Corte che il primo giudice abbia operato una corretta valutazione circa il contributo del padre al mantenimento della minore, considerate le esigenze correnti della medesima, le risorse reddituali delle parti (ben maggiori quelle in capo al padre, pari a circa € 2.400,00 mensili netti, da cui detrarre una rata mensile di mutuo pari a circa € 430,00, rispetto a quelle della madre, che ha un reddito mensile di circa €
1.800,00 netti, gravato da oneri di locazione per € 850,00 mensili) e i compiti di cura svolti in via esclusiva dalla madre, senza dunque che il padre provveda in alcun modo al mantenimento diretto della figlia (se non, auspicabilmente, per i pasti e le attività svolte nel corso degli incontri osservati).
In considerazione dell'esito e della particolare natura della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
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P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Firenze datato
10.7.2024, dispone quanto segue:
- conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la medesima, tuttavia con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per la figlia nell'ambito della salute, dell'istruzione e dell'educazione debbano essere concordate tra i genitori;
- conferma le modalità di visita del padre alla figlia secondo quanto disposto nel decreto impugnato, con la precisazione che il padre potrà recuperare gli incontri che non si sono potuti svolgere per comprovato impedimento e che il
Servizio sociale, in relazione all'andamento degli incontri e considerato l'esclusivo interesse della minore, potrà non soltanto ampliarne numero e durata, ma anche prevederne lo svolgimento in luoghi diversi e con modalità progressivamente più libere;
- dà mandato al Servizio sociale di predisporre in favore di entrambe le parti un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità;
- conferma per tutto il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Si comunichi al Servizio sociale del Comune di Firenze.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 21/03/2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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