Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. US di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 27/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69826 del registro di segreteria, proposto da:
L. M., nato a [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc.
OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Emilio OL e LV OL, presso il cui studio, sito a Bari in via Marcello Celentano n. 35, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it;
avv.silviasolimando@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RR, CO RA e CO EL, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente All’udienza del 16 settembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, L. M. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione di inabilità già in godimento, mediante l’applicazione del bonus contributivo di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n.
335/1995, in misura corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del 65° anno di età (anni 18 e mesi 9), con la conseguente condanna dell’INPS a procedere alla riliquidazione ed a versare le differenze sui ratei arretrati, dalla decorrenza della pensione al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi legali come per legge; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’avere prestato servizio alle dipendenze del Comune di Palermo e di essere stato collocato in
quiescenza, all’età di anni 46, mesi 2 e giorni 28, per totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995. A decorrere dal 12.5.2008, sarebbe divenuto titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto
(retributivo fino al 31.12.1995, contributivo a far data dall’1.1.1996).
La liquidazione sarebbe stata effettuata in misura corrispondente al trattamento ch’egli avrebbe conseguito al compimento del 60° anno di età, invece che in base al limite ordinamentale di 65 anni, applicando così un più limitato bonus di anni 13 e mesi 9. La liquidazione sarebbe avvenuta in conformità alle indicazioni operative del Decreto Ministeriale n. 187 in data 8.5.1997, avente natura regolamentare, che però dovrebbe essere disapplicato perché contra legem, essendo in evidente contrasto con il comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, che invece prevederebbe per questi casi il diritto a conseguire un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe spettato al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, che nell’ipotesi in esame corrispondeva all’epoca dei fatti al 65° anno di età, secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 12, lett. d), legge n. 70/1975).
Anche la legge n. 222/1984, richiamata dal comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non farebbe riferimento in alcun modo al limite di 60 anni per la maggiorazione in questione, ma si riferirebbe genericamente all’età pensionabile, senza fissare un termine di età assoluto. Poiché il bonus, previsto dallo stesso comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, dovrebbe essere parametrato non al 60° anno di età di cui al comma 3 dell’art. 9 del DPR n. 187/1997, ma alla diversa età pensionabile introdotta dalle disposizioni normative specificamente susseguitesi nel corso degli anni, essendo il rinvio ivi previsto di carattere dinamico e non statico, occorrerebbe fare riferimento, per individuare il termine finale per la maggiorazione del montante contributivo, all’età prevista dall’ordinamento di appartenenza del pensionato al momento del collocamento a riposo.
Ne conseguirebbe la necessità di ricalcolare la pensione in godimento, incrementando il bonus di un ulteriore periodo di anni 18 e mesi 9, pari al tempo mancante al raggiungimento del 65° anno di età;
verrebbe così raggiunta un’anzianità contributiva di anni 36 e mesi 9
(18 di servizio, oltre ai 18 anni e mesi 9 di incremento), comunque inferiore al limite generale di 40 anni.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che l’ulteriore quota di contribuzione dovrebbe essere calcolata in riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età e non del 65°, come previsto dal DM n. 187/1997. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe avuto alla data di cessazione dal servizio
(11.5.2008) un’età anagrafica di anni 46, mesi 2 e giorni 28 ed un’anzianità contributiva totale di anni 17, mesi 7 e giorni 11, sicché correttamente il bonus sarebbe stato determinato in anni 13, mesi 9 e giorni 2, in relazione all’età anagrafica di 60 anni.
Con memoria del 5.9.2025, la difesa del ricorrente ha dato atto che l’INPS avrebbe confermato d’aver applicato un bonus di anni 13 e mesi 9, quale periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, invece di tener conto del più arco temporale mancante fino al 65°
anno; ha richiamato giurisprudenza favorevole in materia ed ha ribadito le conclusioni rassegnate in ricorso.
All’udienza di discussione, il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre la difesa dell’INPS ne ha auspicato il rigetto.
La causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
E’ pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995 è stato interpretato in correlazione con il DM n. 187/1997 e che, pertanto, è stato applicato un bonus corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età (anni 13 e mesi), invece che al 65° (anni 18 e mesi 9).
Il contrasto verte, invece, sull’individuazione della normativa corretta, che per il ricorrente presupporrebbe la disapplicazione del regolamento ministeriale, perché contra legem.
Il ricorso è fondato.
Com’è noto, il comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici sia “calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il 7 possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Con il D.M. n. 17 del 1997, sono state dettate le modalità applicative della normativa primaria. In particolare, il comma 3 dell’art. 9 ha riconosciuto ai soggetti, che alla data del 31.12.1995 possedevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, una maggiorazione del montante contributivo individuale in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento del 60^ anno di età.
Il comma 15 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, prevede, fra l’altro, che "Per il calcolo delle pensioni di inabilità [...] le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [...]".
Fermo restando il limite di anni 40 di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 222/1984, opera, dunque, l’ulteriore limite del 60° o del 65°
anno di età, a seconda dell’opzione interpretativa prescelta.
Come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza contabile, "la diversa modulazione dell’esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall’altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. “bonus” spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nell’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio" (Sez. III Centr., sent. n. 261/2022; in termini analoghi, Sez. II Centr., sent. n. 166/2019, nonché Sez. I Centr., sent. n. 220/2020).
Infatti, deve essere attribuita "prevalenza al dato letterale, ritenendo l’espressione «età pensionabile», contenuta nell’art. 2, comma 12, della l.
335/1995, un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997).
Quest’ultima soluzione (…) appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore". Ne consegue la necessità di “aderire all’orientamento già espresso dalle pronunce su indicate che hanno stabilito come non vi siano, in fattispecie come queste,
“appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell’età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l’assetto valevole per il periodo in cui fu adottata [...]” (Sez. III Centr., sent. n. 261/2022).
In altri termini, “nel calcolo del parametrato alla <misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo> (ed impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla norma alla consistenza della pensione di inabilità) dovrà tenersi conto dell’età pensionale quale tempo per tempo stabilita. [...] Il diverso regime che il d.m. del 1997 aveva introdotto, limitando la maggiorazione con un termine finale al sessantesimo anno di età, poteva essere all’epoca dell’adozione del provvedimento (anno 1997) più favorevole per i dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni [...] Sennonché, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento di pensione sono stati successivamente e progressivamente inaspriti, con elevazione dell’età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno" (ibidem, Sez. III Centr., sent. n. 261/2022).
In conclusione, si deve affermare “che la modalità di calcolo del bonus, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire dell’evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l’età pensionabile” (ib.).
Come osservato dalla Sezione di Appello per la Regione siciliana
(sent. n. 99/A/2022), la tesi avallata dalle Sezioni centrali si appello è corretta, in quanto “il mutamento dell’età pensionabile ad opera di disposizioni legislative successive alla legge n. 335 del 1995” non può
“ritenersi neutralizzato per il fatto che il comma 15 dell’articolo 1 del citato testo normativo e il comma 3 dell’articolo 9 del decreto ministeriale n. 187 del 1997, fonte normativa secondaria, abbiano fatto riferimento al sessantesimo anno di età”. Questa opzione interpretativa è condivisibile
“per due ordini di ragioni: - anche se la legge n. 335 del 1995 e il decreto ministeriale di attuazione n. 187 del 1997 hanno cristallizzato una situazione esistente al momento della loro entrata in vigore, introducendo tra l’altro una norma di maggior favore per i dipendenti pubblici, non osta, sulla base dei principi regolatori della successione delle leggi nel tempo e della gerarchia delle fonti, che l’età pensionabile, cui parametrare il bonus in questione, sia individuata di volta in volta da disposizioni normative successive di pari rango; - non pregiudica irragionevolmente la posizione di coloro che siano diventati inabili al servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età rispetto a coloro che lo siano diventati prima, con evidenti problemi di costituzionalità in ragione dell’articolo 3 della Costituzione. Del resto, se la ratio dell’articolo 2, comma 12, della suddetta legge n. 335 del 1995 è quella di consentire a coloro che siano divenuti inabili al servizio, per fatti non imputabili a quest’ultimo, di usufruire di una pensione parametrata sulla base di una più ampia contribuzione, legata al raggiungimento dell’età pensionabile, non si vede perché debba optarsi per una rigida interpretazione letterale che frustri tale finalità” (Sez. App.
Sicilia, sent. n. 99/A/2022).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev’essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico di inabilità in godimento, mediante l’applicazione del bonus contributivo di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, in misura corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
Inoltre, l’INPS dovrà essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei arretrati a far data dal 28.10.2019.
Le somme, così riconosciute a titolo di arretrati, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent.
n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM;
Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c.
La particolare complessità della controversia giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da L.M. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico di inabilità in godimento, mediante l’applicazione del bonus contributivo di cui al comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, in misura corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età; condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle differenze sui ratei arretrati a far data dal 28.10.2019, oltre agli accessori come in parte motiva.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
US di ET
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 31 gennaio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)