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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 57/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHESI LORENZA e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Jacopo Menocchio n. 18;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Cristina e Bissone (PV), in data
11/09/2020, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Cristina e Bissone, alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2020, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente obbligandosi al mutuo rispetto ed alla collaborazione reciproca per il puntuale adempimento di quanto hanno convenuto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la figlia è affidata ad entrambi i genitori;
Persona_1
pag. 1 di 4
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per la propria figlia, la casa coniugale ove vivrà con la madre;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia.
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente, compatibilmente con l'impegno scolastico ed extrascolastico della minore. Inoltre
resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 fine settimana Persona_1
alternati al mese;
6. durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni da concordarsi entro il 30 aprile) con il padre;
7. le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori
e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia euro 400,00 Persona_1
mensili entro il 5 di ogni mese. Tale importo verrà aumentato fino alla somma di euro
600,00, quando verrà estinto il finanziamento acceso c/o CP_1
9. L'importo che dovrà essere adeguato all'aggiornamento ISTAT ogni anno senza che sia avanzata alcuna richiesta da parte della signora Parte_1
10. Il signor ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito in Spessa Parte_2
Po (Pv), presso un immobile di proprietà della madre.
11. Gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi collocati ad esclusione dei beni personali che verranno trasferiti dal signor entro la data di Parte_2
comparizione personale dei coniugi;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, non verrà versato alcun contributo economico a favore degli stessi, ma solo quanto previsto alla figlia
, da parte del padre. Persona_1
2) I coniugi si concedono reciproco consenso all'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., rinunciando alla restante parte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2
he hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Cristina e Bissone (PV),
[...]
in data 11/09/2020, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santa Cristina e Bissone, alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pag. 3 di 4 5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 13/03/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 57/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHESI LORENZA e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Jacopo Menocchio n. 18;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Cristina e Bissone (PV), in data
11/09/2020, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Cristina e Bissone, alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2020, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente obbligandosi al mutuo rispetto ed alla collaborazione reciproca per il puntuale adempimento di quanto hanno convenuto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la figlia è affidata ad entrambi i genitori;
Persona_1
pag. 1 di 4
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per la propria figlia, la casa coniugale ove vivrà con la madre;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia.
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente, compatibilmente con l'impegno scolastico ed extrascolastico della minore. Inoltre
resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 fine settimana Persona_1
alternati al mese;
6. durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni da concordarsi entro il 30 aprile) con il padre;
7. le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori
e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia euro 400,00 Persona_1
mensili entro il 5 di ogni mese. Tale importo verrà aumentato fino alla somma di euro
600,00, quando verrà estinto il finanziamento acceso c/o CP_1
9. L'importo che dovrà essere adeguato all'aggiornamento ISTAT ogni anno senza che sia avanzata alcuna richiesta da parte della signora Parte_1
10. Il signor ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito in Spessa Parte_2
Po (Pv), presso un immobile di proprietà della madre.
11. Gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi collocati ad esclusione dei beni personali che verranno trasferiti dal signor entro la data di Parte_2
comparizione personale dei coniugi;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, dunque, non verrà versato alcun contributo economico a favore degli stessi, ma solo quanto previsto alla figlia
, da parte del padre. Persona_1
2) I coniugi si concedono reciproco consenso all'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., rinunciando alla restante parte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2
he hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Cristina e Bissone (PV),
[...]
in data 11/09/2020, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santa Cristina e Bissone, alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pag. 3 di 4 5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 13/03/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4