Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 134
Versione
8 aprile 1952
Art. 1. Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , l'Amministrazione postale e telegrafica e' autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55.
La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Entrata in vigore il 8 aprile 1952