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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 9980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9980 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 8058/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., cpc, in data 4.6.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Flavia D'Ubaldo Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13355/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale udienza 4.6.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13355/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di con cui è stato accolto il suo ricorso avverso i verbali elevati da CP_1 [...]
n. 00000010799/2023/1/1/1, n. 00000010857/2023/1/1/1, n. 00000010888/2023/1/1/1 e n. CP_1
00000011861/2023/1/1/1 (recanti la complessiva sanzione di euro 393,60), lamentando l'ingiustificata compensazione delle spese di lite. ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
2. L'appello è fondato deve essere accolto.
Al riguardo, è da rilevarsi che nella formulazione attualmente in vigore dell'art. 92 comma 2 cpc, la possibilità di compensare le spese deve intendersi limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, in ipotesi di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il Giudice di Pace ha di contro compensato le spese senza motivaizone alcuna.
Peraltro, non costituiscono circostanze idonee a supportare la compensazione né il fatto che, in primo grado, sia rimasta contumace, non depositando nemmeno la documentazione di cui CP_1
1 all'articolo 7, comma 9, Lgs. n. 150/2011, né la semplicità e serialità della tipologia di contenzioso
(circostanza quest'ultima che al più può fondare una liquidazione dei compensi in misura inferiore rispetto a quelli medi, ma non certo un provvedimento di compensazione).
Le spese del primo grado, quindi, non avrebbero dovuto essere compensate, bensì poste a carico di parte resistente in base al principio di soccombenza.
La sentenza deve essere pertanto riformata in parte qua, e, visto il valore del procedimento, la minima fase decisoria e la semplicità del contenzioso, le spese di giudizio di primo grado devono essere liquidate nella misura di 200,00 euro per compensi, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Importi tutti da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3. Le spese del grado d'appello seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, del valore della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 13355/2023 così provvede: CP_1
1) Condanna a rimborsare a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
primo grado, spese che liquida in 43,00 euro per esborsi e 200,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2) Condanna a rimborsare a le spese del presente grado CP_1 Parte_1
di giudizio, spese che liquida in 250,00 euro per compensi e 91,50 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.6.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 8058/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., cpc, in data 4.6.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Flavia D'Ubaldo Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13355/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale udienza 4.6.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13355/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di con cui è stato accolto il suo ricorso avverso i verbali elevati da CP_1 [...]
n. 00000010799/2023/1/1/1, n. 00000010857/2023/1/1/1, n. 00000010888/2023/1/1/1 e n. CP_1
00000011861/2023/1/1/1 (recanti la complessiva sanzione di euro 393,60), lamentando l'ingiustificata compensazione delle spese di lite. ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
2. L'appello è fondato deve essere accolto.
Al riguardo, è da rilevarsi che nella formulazione attualmente in vigore dell'art. 92 comma 2 cpc, la possibilità di compensare le spese deve intendersi limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, in ipotesi di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ove sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il Giudice di Pace ha di contro compensato le spese senza motivaizone alcuna.
Peraltro, non costituiscono circostanze idonee a supportare la compensazione né il fatto che, in primo grado, sia rimasta contumace, non depositando nemmeno la documentazione di cui CP_1
1 all'articolo 7, comma 9, Lgs. n. 150/2011, né la semplicità e serialità della tipologia di contenzioso
(circostanza quest'ultima che al più può fondare una liquidazione dei compensi in misura inferiore rispetto a quelli medi, ma non certo un provvedimento di compensazione).
Le spese del primo grado, quindi, non avrebbero dovuto essere compensate, bensì poste a carico di parte resistente in base al principio di soccombenza.
La sentenza deve essere pertanto riformata in parte qua, e, visto il valore del procedimento, la minima fase decisoria e la semplicità del contenzioso, le spese di giudizio di primo grado devono essere liquidate nella misura di 200,00 euro per compensi, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Importi tutti da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3. Le spese del grado d'appello seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, del valore della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 13355/2023 così provvede: CP_1
1) Condanna a rimborsare a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
primo grado, spese che liquida in 43,00 euro per esborsi e 200,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2) Condanna a rimborsare a le spese del presente grado CP_1 Parte_1
di giudizio, spese che liquida in 250,00 euro per compensi e 91,50 euro per esborsi, oltre spese generali, IVA e Cassa, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.6.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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