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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Fallimento TA S.r.l. nel procedimento a carico di: TI OS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS Serrao D'Aquino che, riportatosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letti i motivi aggiunti depositati in data 1.7.2025 nonché le conclusioni scritte, con nota spese, depositate in udienza dall’avv. Fabio Giovanni Belloni per la ricorrente Parte civile Penale Sent. Sez. 5 Num. 3834 Anno 2026 Presidente: AT SE Relatore: GI FE IA Data Udienza: 12/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha assolto OS TI, con la formula “il fatto non costituisce reato”, dal delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, a lui contestato perché, in concorso con l’amministratore AS TA (posizione separatamente definita con sentenza di NDP per morte del reo), aveva distratto risorse societarie mediante una serie di transazioni che, stipulate a partire dal febbraio 2016 e prive di reale giustificazione, avevano determinato pagamenti per euro 643.737,79 in danno della TA s.r.l., poi dichiarata fallita in data 25.10.2019. Così pronunciando, la Corte d’appello milanese ha riformato nei termini anticipati la sentenza 1283/24 emessa dal Tribunale Collegiale di Milano che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato il TI alla pena di anni 2 di reclusione nonché al risarcimento dei danni alla parte civile Fallimento TA s.r.l., danni quantificati nell’importo di euro 643.737,79, corrispondente ai pagamenti oggetto di distrazione. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la parte civile, proponendo tre motivi originari. Con atto trasmesso in via telematica in data 1.7.2025, la difesa della parte civile ha articolato ulteriori due motivi di ricorso. 2. I motivi di ricorso sono di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dedotta ex art. 606 lett. e), c.p.p., documentata e cristallizzata da antinomia tra dispositivo e motivazione.”. Antinomia, quella così introdotta, che il ricorrente ravvisa tra il dispositivo di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e i passaggi della motivazione secondo cui, in primo luogo, la riforma della sentenza appellata comportava la “assoluzione dell'imputato OS TT dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto", ed, in secondo luogo, doveva “escludersi che OS TT abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata". La contraddizione così individuata, ad avviso del ricorrente, era insanabile e non superabile ai sensi dell’art. 619 c.p.p. 2.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen., con riguardo alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, posta in essere da OS TI come da contestazioni. Argomenta che la sentenza della Corte milanese, in riforma della condanna emessa dal Tribunale e senza specifico confronto con gli argomenti da quello spesi, aveva assolto il TI per difetto dell’elemento soggettivo in ragione di: a) assenza di accordo criminoso;
b) reale 3 esistenza dei crediti vantati;
c) origine dei crediti dell’imputato fondata su atti formali e/o pubblici. Aveva così omesso di considerare che: a) TI era a conoscenza della situazione patrimoniale di tutti i soggetti coinvolti (TA, 2 R SE e AS TA), tanto da spostare il debito dai soggetti già obbligati, ma incapienti, a quello non obbligato, ma capiente;
b) era altresì a conoscenza del fatto che TA non era obbligata rispetto al credito vantato dall’imputato verso il TA. Elementi, quelli così richiamati, su cui la sentenza di primo grado aveva fondato la conclusione che il TI avesse in modo mirato preteso il coinvolgimento di TA secondo un percorso motivazionale con cui la sentenza di secondo grado non si era concretamente confrontata. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ancora ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216, co. 1 n. 1), R.D. 267/42, posta in essere da OS TI come da contestazioni. Deduce che, erroneamente, la motivazione della sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che il concorso dell’extraneus nella bancarotta dell’amministratore richiede un previo accordo, non essendo sufficiente un consapevole contributo del primo all’azione del secondo, aveva omesso di considerare una serie di condotte del TI (quali la “spinta, il convincimento, la pressione, il supporto, il supporto professionale in direzione di un risultato”) che erano in tal senso rilevanti, come valutato dalla sentenza del Tribunale. Parimenti, aveva pretermesso l’incidenza, già sul piano oggettivo, della vicenda estintiva del credito vantato dal TI prodotta dagli accordi dell’ottobre 2015, secondo la linea argomentativa che aveva portato il giudice civile fallimentare a ritenere prive di causa le transazioni successive a quelle così richiamate. Ciò mentre nemmeno erano stati valutati gli indici di criticità della cessione del credito da Società TI Group s.r.l. all’imputato. La sentenza censurata non aveva tenuto conto del fatto che il TA avesse dichiarato al curatore di essere stato costretto alla sottoscrizione della scrittura privata dell’8.2.2016. Deduce che, soprattutto, il credito in rilievo, anche ad ammettere che fosse stato efficacemente ceduto al TI conferendogli la conseguente legittimazione a riscuoterlo, vedeva quale soggetto passivo il TA, senza che ciò giustificasse l’intervento della TA s.r.l. che, invece, pur terza rispetto al rapporto obbligatorio, aveva prestato garanzia sia personale che reale. 2.4. Con il primo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso il concorso del TI nella distrazione per il semplice fatto che lo stesso si sia limitato a "pretendere il pagamento di un proprio credito", senza considerare, peraltro, che il carico del debito era stato riversato sulla TA s.r.l., pur essendo questa un soggetto diverso dal debitore originario, individuato nel TOTARO. Divergenza, che, di per sé, valeva a significare la distorsione del rapporto. 4 2.5. Con il secondo motivo aggiunto deduce vizio di motivazione per contraddizione intrinseca ed estrinseca, laddove la sentenza ha escluso il concorso del TI nel fatto distrattivo sul presupposto della mancanza della "prova di un accordo illecito ... tra TI e TA", pur avendo al contempo riconosciuto l'esistenza di "accordi intercorsi tra le parti" in merito all'assunzione del debito da parte della TA, del resto risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita. 3. Il PG ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la distrazione qui in rilievo ha riguardo alla vicenda con cui l’attuale ricorrente, OS TI, acquisito da una società da lui controllata, la TI Group s.r.l. (di seguito anche solo PGI) un credito verso AS TA, aveva stipulato nel 2016 successive transazioni con cui la TA s.r.l. (società poi fallita, in cui era socio unico la 2R SE s.r.l., controllata dal medesimo TA) aveva affiancato nella responsabilità il debitore originario, prestando garanzie immobiliari e personali. Rinviando per il dettaglio alla rassegna degli elementi operata dalla Corte d’appello, mette conto evidenziare gli snodi di più specifico rilievo della sequenza. 2.1. Nell’ottobre 2010, la PGI aveva maturato un credito verso il TA per complessivi euro 500.000 (cd. Primo Credito) in forza della cessione al medesimo della quota del 49% nella 2R SE s.r.l. (di seguito anche “SE”), società che, medio tempore, a sua volta, aveva acquisito il controllo totale della società TA s.r.l. (di seguito anche soltanto “TA”), società impegnata in una iniziativa edilizia in Lainate. Oltre a condizioni ulteriori, era prevista la retroversione della quota in caso di mancato pagamento. Dopo un periodo di attesa, a seguito di iniziativa assunta dalla PGI, medio tempore divenuta LO s.r.l. (di seguito anche solo “LO”), in data 28/10/2015 erano stipulati due atti distinti, ma contestuali (cd. “transazione 2015”) con cui rispettivamente: a) LO cedeva a TI l'intero ammontare del cd. "Primo Credito" di 500.000 euro;
b) TA riconosceva a LO di non poter restituire quanto alla stessa dovuto e la società rinunciava formalmente all'esercizio del diritto di riacquisto del 49% delle quote di SE, dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti di TA. 2.2. Nel 2016 successive scritture avevano cercato di superare contrasti e controversie insorte nell’adempimento dei precedenti accordi. 2.2.1. Con la scrittura redatta in data 8/02/2016, mentre OS TT premetteva di essere subentrato nel credito vantato da LO verso TA, quest’ultimo si riconosceva debitore verso 5 LO per 500.000,00 euro, di cui prometteva il pagamento secondo una tempistica collegata alle attività della TA. Quest'ultima società, rappresentata dal medesimo AS TA, si impegnava a garantire il credito del TI mediante costituzione di ipoteca sui propri immobili in Lainate, nonché prestando fideiussione. 2.2.2. Risoltasi la predetta transazione per mancato pagamento della prima rata, un nuovo accordo era concluso il 14/06/2016, con cui, oltre a pattuizioni relative ad un parallelo incarico al TI per regolare profili finanziari (la cui remunerazione costituiva oggetto del cd. Secondo Credito), TA confermava il proprio debito di 500.000 euro verso TT e, anche nella sua qualità di amministratore unico di TA, riconosceva il Secondo Credito in favore del TT, assumendone l'obbligo di pagamento pure per conto della società. La TA era impegnata a costituire ipoteca volontaria sul proprio immobile di Lainate, a garanzia di Primo e Secondo Credito. 2.3. Sulla base delle scritture così richiamate, a partire dalla fine del 2016, il TI aveva ottenuto decreti ingiuntivi ed agito con esecuzione, anche presso terzi, verso la medesima TA, riscuotendo le somme qui oggetto di contestazione. In tale fase, il giudice dell’esecuzione civile aveva anche rigettato l’opposizione della società esecutata che, in quella sede, aveva dedotto per la prima volta la carenza di causa delle transazioni del 2016. 2.4. Intervenuto in data 25.10.2019 il fallimento della TA, il TI aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per il credito residuo di 71.000,00 euro. La domanda era stata però rigettata da curatore e giudice delegato. Il Tribunale di Milano aveva respinto altresì l’opposizione allo stato passivo proposta dal medesimo TI, ritenendo la carenza di causa delle transazioni sul cd. Primo Credito, per cui assumeva intervenuta una “estinzione tombale” a seguito della rinuncia della LO (già PGI) s.r.l. in data 28/10/2015. 2.5. Nel quadro così illustrato, l’accusa ha contestato, per quanto qui di interesse, il concorso di TI, quale extraneus, con AS TA nella distrazione di complessivi di 643.739,79 euro ai danni della TA s.r.l. per effetto dei descritti pagamenti. 2.6 Il Tribunale di Milano, in un quadro in cui era stato separatamente pronunciato il proscioglimento del TA in ragione del suo decesso, condannava il TI alla pena di anni 2 di reclusione ed all’indicato risarcimento dei danni al Fallimento. In sintesi reputava che: a) Il Primo Credito, sorto in capo a PI (poi denominata LO) si era estinto in ragione della transazione 2015; b) la transazione 2016 aveva contenuto distrattivo in quanto: b-1) riconosceva quale causa un debito estinto in capo a TA;
b-2) caricava dell’adempimento solidale la TA che era estranea al rapporto;
b-3) poneva a carico della TA una garanzia ipotecaria;
c) gli accordi successivi insistevano nello stesso quadro di rapporti così viziato;
d) i pagamenti ricevuti da TI in esecuzione forzata di tali accordi avevano natura appunto distrattiva. 2.7. La Corte d’appello ha, di contro, assolto il TI con la formula “il fatto non costituisce reato”. 6 Pure in sintesi ha ritenuto che: a) gli accordi del 28/10/2015, interpretati nella loro congiunzione, non avevano prodotto l’estinzione per rinuncia del “Primo credito”, ma la sua cessione da LO a TI;
b) al momento delle concatenate transazioni del 2016, il TI era estraneo all’amministrazione della SE ed, a fortiori, della TA;
c) la determinazione di coinvolgere TA non era imputabile a TI, bensì a TA che era amministratore della società; d) difettavano l’accordo criminoso ed un contributo consapevole, atteso che “non può ritenersi configurato il concorso dell'extraneus nei confronti di chi si limiti a pretendere il pagamento di un proprio credito, in assenza di ulteriori condotte che denotino la sua adesione al reato e la volontà di contribuire all'illecita distrazione”; e) la stessa forma degli accordi conclusi ne denotava la trasparenza. 3. I motivi enunciati nel ricorso e quelli aggiunti devono essere unitariamente valutati, siccome volti in modo convergente ad affermare che la sentenza impugnata era incorsa in inosservanza della legge penale ed in difetto di motivazione, laddove aveva escluso il concorso del TI nel reato di bancarotta per distrazione commesso dal TA, nella qualità di amministratore della TA s.r.l., riformando senza adeguate ragioni la opposta conclusione cui era pervenuto il Tribunale. I motivi devono essere disattesi. 3.1. L’imputazione a carico del TI si articola secondo il paradigma del concorso ex art. 110 cod. pen. dell’extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta. 3.1.1. In generale, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede che più soggetti arrechino contributi, morali o materiali, alla commissione di un medesimo reato, senza che siffatta convergenza debba essere oggetto di previo accordo o anche solo di reciproca consapevolezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro” (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. 03/05/2001, Rv. 218525 – 01; cfr., altresì, Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., Rv. 243901 – 01). Al riguardo, è stato anzi specificato che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con 7 giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui” (Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., dep. 19/06/2009, Rv. 243901 - 01). 3.1.2. Il concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati. Laddove il reato proprio sia anche esclusivo o di mano propria è richiesto che, anche nel concorso, il soggetto qualificato si ponga quale autore materiale dell’azione tipica (cfr. ex multis, Sez. Unite, Sent., 16/07/2020, dep. 23/10/2020, n. 29541; Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042). Per gli stessi reati propri, ove pure esclusivi, non è richiesta la ricorrenza di accordi preventivi o la consapevolezza reciproca dei rispettivi apporti in capo ai concorrenti, potendo addirittura far difetto la consapevole partecipazione dello stesso autore qualificato dell’azione tipica. E’ stato affermato che «l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus"» (Cass., Sez. 6, Sentenza, 04/12/2024, n. 3755, Rv. 287507-01). 3.1.3. Come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e dei soggetti indicati dall’art. 223 comma 1 L. Fall. Secondo le illustrate regole generali, l’extraneus può concorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica. Anche in questo caso, non sono richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso dell’extraneus può essere riconosciuto anche laddove l’amministratore abbia commesso oggettivamente l’azione tipica senza il correlato elemento soggettivo [«L'extraneus, inoltre, può essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualificato viene assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, poiché il concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta viene disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio» (Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705)]. Discende, per contro, dalla stessa natura di reati propri qui in rilievo, la conclusione che i delitti di bancarotta non sono integrati laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualificato alla commissione dell’azione tipica (cfr. ex multis Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042, secondo cui risulta necessario, per la configurazione della fattispecie a carico di un extraneus « che la condotta sia stata posta in essere in concorso con uno dei soggetti qualificati, il che, nel caso di specie, è ostacolato dall'assoluzione dell'amministratrice unica della società, A.F., per non aver commesso il fatto»). 8 3.1.4. Alla stregua dei criteri enunciati, per quanto qui di più diretto interesse, è dato affermare che l’extraneus può concorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessa dall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggetto qualificato. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico. Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermare che «In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Cass., Sez. 5, 29/03/2022, n. 21475; cfr. anche Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705). Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus, l’elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardo affermato che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass., Sez. 5, 10/10/2023, n. 46153; cfr. ex multis, Cass., Sez. 5, 05/12/2014, n. 15613; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5, n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5, n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). E’, comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). 3.2. Chiariti così i termini generali della questione, è dato escludere che la sentenza impugnata sia incorsa in inosservanza della legge penale. 3.2.1. Secondo il ricorrente (in particolare, secondo e terzo motivo dell’atto introduttivo nonché secondo motivo aggiunto) l’inosservanza è ravvisabile nel fatto che la Corte territoriale: a) aveva postulato che il concorso richiedeva il previo accordo criminoso;
b) nemmeno aveva considerato che l’accordo qui esisteva, essendo integrato dalle transazioni in rilievo, specificamente quelle del febbraio e del giugno 2016, menzionate nell’imputazione; c) non 9 aveva considerato il contributo offerto dal TI nel determinare il TA alla azione distrattiva in rilievo. 3.2.2. Alla stregua di quanto illustrato, è certamente corretta la considerazione del ricorrente secondo cui il concorso dell’extraneus non richiede alcun accordo preventivo con l’amministratore, essendo sufficiente un contributo consapevole dello stesso alla azione tipica del soggetto qualificato. Può anche riconoscersi che alcune espressioni della motivazione del giudice di appello lascino intendere che la assoluzione sia stata impropriamente fondata sulla carenza del previo accordo, in termini che si espongono a censura sia in quanto, in astratto, si configura così come indefettibile un elemento che tale non è, sia in quanto si trascura di considerare che l’accordo aveva qui trovato espressione nei contratti transattivi indicati già nella imputazione. Vero è, peraltro, che la motivazione, già non ha indicato la semplice assenza di accordi, bensì quella, diversamente qualificata, di accordi criminosi, intesi quali atti in cui il TI concorresse in modo consapevole alla condotta distrattiva del TA. Sotto più ampio profilo, la carenza, su cui la sentenza fonda l’assoluzione, è quella proprio di siffatta consapevolezza in cui deve sostanziarsi – secondo le considerazioni già sopra espresse - il dolo dell’extraneus in una simile vicenda. Ratio decidendi, questa, che risulta scolpita in passaggi in cui la motivazione, richiamate le premesse generali (v. p. 42: «Ancora sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si richiede che il terzo estraneo abbia consapevolezza della qualifica dell'intraneo e di contribuire, con questi, alla realizzazione del fatto tipico, in ciò concretandosi il c.d. dolo di concorso.»), trae i criteri da applicare al caso concreto (cfr. pp. 46 e s. laddove assume che manca «la prova dell'accordo criminoso tra l'extraneus NI e l'intraneus TA ovvero, in alternativa, che l'extraneus NI abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione, con piena cognizione dell'illiceità dell'atto e del danno arrecato al ceto creditorio»). Si tratta di fondamento della decisione che è conforme ai principi applicabili alla materia, come sopra enucleati, e la cui riferibilità al caso concreto è corroborata dall’iter logico della motivazione, come di seguito pure esaminato. 3.2.3. Su tale piano trova soluzione anche la dissonanza, in realtà soltanto incidentale e formale, dei passaggi della motivazione che, apparendo riferiti alla oggettiva carenza del contributo materiale del TI alla azione del TA, si pongono in contrasto con la formula di assoluzione adottata nel dispositivo “perché il fatto non costituisce reato”, con antinomia censurata nel primo motivo di ricorso. Nel caso di specie, anche a prescindere dalla regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, è a dire che le espressioni in tal senso stigmatizzate (quale quella secondo cui «deve escludersi che OS TT abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata») non valgono a contraddire il senso complessivo della decisione, che fonda l’assoluzione sulla carenza di elemento soggettivo. 10 3.3. La sentenza, poi, con un adeguato vaglio degli elementi di prova, individua un fondamento logico alla conclusione secondo cui il TI non aveva partecipato dolosamente alla distrazione. Al riguardo, il ricorso non deduce illogicità manifesta o contraddizioni o carenza della motivazione capaci di integrare un vizio suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità. 3.3.1. Sotto un primo profilo, il ricorso contesta la vicenda traslativa del credito dalla LO s.r.l. al TI in data 28.10.2015, con riguardo all’ irrisorietà del prezzo ed alla natura pro-solvendo, invece che pro- soluto. In realtà, a parte quanto indicato meglio di seguito in altra prospettiva, contenuti e natura della menzionata cessione del “Primo Credito”, in sé considerati, appaiono sostanzialmente irrilevanti nella vicenda distrattiva, afferendo soltanto alla sostituzione di un creditore della fallita ad un altro, in termini, del resto, incontestati dalla società cedente. Né è a dire che l’asserita entità irrisoria del prezzo di cessione si correli a profili specifici di fraudolenza nel quadro, in sé incontroverso, in cui la LO era in liquidazione volontaria ed il credito ceduto appariva oggettivamente “incagliato”, siccome la sua riscossione si connetteva alle tormentate vicende edilizie della SE. Superfluo, sotto altro profilo, rimarcare che eventuali sottostime del corrispettivo di cessione potevano afferire a profili in danno della LO, mai peraltro venuti in rilievo, e, comunque, qui assolutamente privi di significato nella distinta direzione in esame. 3.3.2. Valenza potenzialmente differente è quella riferibile al senso complessivo dei due accordi contestuali in cui la cessione si è inserita. Come sopra accennato, la vicenda contrattuale è stata oggetto di opposta interpretazione già in sede civile, posto che mentre il Giudice dell’esecuzione ne ha riconosciuto validità ed efficacia, giudice delegato e Tribunale fallimentare, in sede di opposizione allo stato passivo, hanno ritenuto che la rinuncia al Primo Credito da parte di LO avesse natura tombale e, per l’effetto, determinasse la carenza di causa delle collegate transazioni del 2016 che avrebbero dovuto regolare le vicende del credito stesso. Nel quadro così delineato, il ricorso, riprendendo la seconda interpretazione, già fatta propria dal giudice di primo grado, ha dedotto che TI non poteva avere acquistato alcun credito verso TA, atteso che già la cedente LO vi aveva rinunciato. Di rimando, le transazioni del febbraio e del giugno 2016, volte alla riscossione di un credito inesistente e prive di causa negoziale, risultavano già per tale ragione distrattive in termini di cui il medesimo TI doveva avere naturale contezza. 3.3.3. Sul tema, la sentenza impugnata ha ritenuto che «non può condividersi la conclusione cui è giunto il Tribunale di prime cure, il quale, sulla base di una lettura atomistica e formalistica della vicenda, ha ritenuto che l'accordo del 28 ottobre 2015 tra LO S.r.l. e TA costituisse 11 una rinuncia tombale da parte di LO S.r.l. al credito, ragione per cui ogni successivo accordo sarebbe stato privo di fondamento». Si tratta di ricostruzione logica in relazione agli elementi disponibili che danno conto anche di come né il TA né le altre persone giuridiche direttamente o indirettamente coinvolte avessero mai messo in discussione l’interpretazione così declinata prima delle iniziative esecutive del ricorrente, comunque validate dal giudice dell’esecuzione. Contestualità degli atti negoziali, comportamenti immediati e successivi delle parti debitrici, tradottisi in ripetute ricognizioni di debito (l’ultima delle quali in data 13.12.2017, per regolare le controversie sorte dalle transazioni del 2016), avallano l’assunto che la lettura combinata delle due operazioni descriva una vicenda che non ha avuto altra funzione che quella di regolare la rinuncia della LO ad agire contro il TA, nonché per il riacquisto delle quote della SE, mentre il correlato Primo Credito era ceduto da LO a TI. Nel quadro in cui il tema specifico ha, oltretutto, registrato differenti interpretazioni nei giudizi civili, la valutazione così assunta appare del tutto ragionevole e, comunque, idonea a descrivere la prospettiva con cui il TI poteva avere stipulato le transazioni del 2016. 3.3.4. Secondo quanto è evidente, la conclusione elide l’argomento in base al quale le transazioni del 2016 erano distrattive già in quanto TI stava così garantendosi il pagamento del Primo Credito, che era inesistente. Profilo distrattivo che, ove effettivamente fondato, era naturalmente destinato a ricadere nella sua rappresentazione e, di rimando, volizione, in quanto egli era a conoscenza della inesistenza del credito per tale via fatto valere. Appare, pertanto, priva di contraddizioni la linea argomentativa della sentenza laddove afferma che, con gli accordi del febbraio e del giugno 2016, il TI mirava soltanto a garantirsi il pagamento del credito che, secondo la sua ragionevole lettura dei fatti, era esistente. Sicché, sotto tale profilo, la complessiva operazione era priva di tratti distrattivi che, comunque, potessero affermarsi oggetto di rappresentazione da parte dell’imputato. 3.3.5. Sotto differente profilo, il ricorso ha dedotto che il carattere distrattivo dell’operazione risiedeva comunque nel fatto che, anche ad ammettere che il TI facesse per tale via valere un credito proprio, con le transazioni del 2016 in rilievo lo faceva gravare sulla TA s.r.l., che era estranea al rapporto, originariamente diretto verso il solo debitore TA. Al riguardo, la sentenza impugnata ha argomentato, in sintesi, che: a) l’assunzione del carico delle obbligazioni in capo alla TA poteva avere un significato distrattivo ove non giustificato da rapporti con il TA o da interessi propri della medesima fallita;
b) di siffatta vicenda distrattiva era diretto responsabile il TA quale amministratore della società fallita;
c) non constava idoneamente che il TI avesse concordato con il TA i profili dell’operazione né che, comunque, avesse avuto consapevolezza della connotazione distrattiva della stessa. Nel complesso, la conclusione assunta appare priva di illogicità manifesta e di contraddizioni intrinseche o estrinseche, posto che gli atti qui conoscibili non offrono indicazioni per smentire 12 che il TI aveva agito per ottenere il pagamento di un proprio credito e non aveva elementi per assumere che il coinvolgimento della TA s.r.l. presentasse caratteri di ingiustificato pregiudizio nei confronti della stessa in assenza di adeguato interesse. In senso contrario non è sufficiente il fatto che il TI, mentre aveva fatto valere un credito verso TA, aveva ottenuto una coobbligazione da parte di TA, estranea al rapporto originario. Ciò mentre è, in qualche misura, naturale che le garanzie fossero prestate dalla società del “gruppo TA”, che era in grado di fornirle. Di contro, a fronte del fatto che il TI era uscito dalla compagine di SE dal 2010, non consta che lo stesso, nel momento della stipula delle transazioni del 2016, avesse informazioni attuali sui rapporti interni tra le società del gruppo e il TA stesso in termini tali da consentirgli di valutare la ricorrenza di interessi capaci di giustificare o meno l’assunzione delle obbligazioni in rilievo da parte della TA. Né constano accordi fraudolenti diretti tra il ricorrente ed il TA. Le transazioni in oggetto non possono essere definite tali nemmeno tanto per la loro stipula mediante atti pubblici, quanto per la carenza di prova della consapevolezza dell’illiceità dell’operazione in capo al ricorrente. D’altro canto, il complesso dei rapporti descrive un andamento in cui, al contrario, il TI aveva perseguito il pagamento dei propri crediti contro il comportamento sfuggente e tutt’altro che sinergico del TA. Né carattere idoneo a sovvertire le conclusioni è dato assegnare alle dichiarazioni con cui il TA aveva riferito al curatore che il TI lo aveva indotto a sottoscrivere le scritture in rilievo. A prescindere dalla parziale indeterminatezza del riferimento, che pare avere riguardo alla scrittura del 28.10.2015 che, invero, nemmeno è quella che direttamente integra le operazioni distrattive costituendone, al più, un antefatto, rimane il rilievo che si tratta di dichiarazioni non riscontrate del coimputato e che le stesse nemmeno rimarcano nulla di più che la pretesa del ricorrente di conseguire idonee garanzie di pagamento. 3.3.6. In conclusione, la sentenza dà conto, con idoneo percorso motivazionale, della conclusione secondo cui non è dimostrato il dolo dell’extraneus TI nella distrazione commessa dall’amministratore TA ai danni della società fallita. Le prospettazioni del ricorso, senza riuscire a delineare profili di illogicità e contraddittorietà, si limitano a proporre ricostruzioni alternative che, ove pure ragionevoli, esulano dall’orizzonte del sindacato di legittimità e che, comunque, nemmeno sono idonee a superare il ragionevole dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo alla stregua della rappresentazione offerta dalla sentenza impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 13 Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FE IA GI SE AT
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS Serrao D'Aquino che, riportatosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letti i motivi aggiunti depositati in data 1.7.2025 nonché le conclusioni scritte, con nota spese, depositate in udienza dall’avv. Fabio Giovanni Belloni per la ricorrente Parte civile Penale Sent. Sez. 5 Num. 3834 Anno 2026 Presidente: AT SE Relatore: GI FE IA Data Udienza: 12/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha assolto OS TI, con la formula “il fatto non costituisce reato”, dal delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, a lui contestato perché, in concorso con l’amministratore AS TA (posizione separatamente definita con sentenza di NDP per morte del reo), aveva distratto risorse societarie mediante una serie di transazioni che, stipulate a partire dal febbraio 2016 e prive di reale giustificazione, avevano determinato pagamenti per euro 643.737,79 in danno della TA s.r.l., poi dichiarata fallita in data 25.10.2019. Così pronunciando, la Corte d’appello milanese ha riformato nei termini anticipati la sentenza 1283/24 emessa dal Tribunale Collegiale di Milano che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato il TI alla pena di anni 2 di reclusione nonché al risarcimento dei danni alla parte civile Fallimento TA s.r.l., danni quantificati nell’importo di euro 643.737,79, corrispondente ai pagamenti oggetto di distrazione. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la parte civile, proponendo tre motivi originari. Con atto trasmesso in via telematica in data 1.7.2025, la difesa della parte civile ha articolato ulteriori due motivi di ricorso. 2. I motivi di ricorso sono di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dedotta ex art. 606 lett. e), c.p.p., documentata e cristallizzata da antinomia tra dispositivo e motivazione.”. Antinomia, quella così introdotta, che il ricorrente ravvisa tra il dispositivo di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e i passaggi della motivazione secondo cui, in primo luogo, la riforma della sentenza appellata comportava la “assoluzione dell'imputato OS TT dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto", ed, in secondo luogo, doveva “escludersi che OS TT abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata". La contraddizione così individuata, ad avviso del ricorrente, era insanabile e non superabile ai sensi dell’art. 619 c.p.p. 2.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen., con riguardo alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, posta in essere da OS TI come da contestazioni. Argomenta che la sentenza della Corte milanese, in riforma della condanna emessa dal Tribunale e senza specifico confronto con gli argomenti da quello spesi, aveva assolto il TI per difetto dell’elemento soggettivo in ragione di: a) assenza di accordo criminoso;
b) reale 3 esistenza dei crediti vantati;
c) origine dei crediti dell’imputato fondata su atti formali e/o pubblici. Aveva così omesso di considerare che: a) TI era a conoscenza della situazione patrimoniale di tutti i soggetti coinvolti (TA, 2 R SE e AS TA), tanto da spostare il debito dai soggetti già obbligati, ma incapienti, a quello non obbligato, ma capiente;
b) era altresì a conoscenza del fatto che TA non era obbligata rispetto al credito vantato dall’imputato verso il TA. Elementi, quelli così richiamati, su cui la sentenza di primo grado aveva fondato la conclusione che il TI avesse in modo mirato preteso il coinvolgimento di TA secondo un percorso motivazionale con cui la sentenza di secondo grado non si era concretamente confrontata. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ancora ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216, co. 1 n. 1), R.D. 267/42, posta in essere da OS TI come da contestazioni. Deduce che, erroneamente, la motivazione della sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che il concorso dell’extraneus nella bancarotta dell’amministratore richiede un previo accordo, non essendo sufficiente un consapevole contributo del primo all’azione del secondo, aveva omesso di considerare una serie di condotte del TI (quali la “spinta, il convincimento, la pressione, il supporto, il supporto professionale in direzione di un risultato”) che erano in tal senso rilevanti, come valutato dalla sentenza del Tribunale. Parimenti, aveva pretermesso l’incidenza, già sul piano oggettivo, della vicenda estintiva del credito vantato dal TI prodotta dagli accordi dell’ottobre 2015, secondo la linea argomentativa che aveva portato il giudice civile fallimentare a ritenere prive di causa le transazioni successive a quelle così richiamate. Ciò mentre nemmeno erano stati valutati gli indici di criticità della cessione del credito da Società TI Group s.r.l. all’imputato. La sentenza censurata non aveva tenuto conto del fatto che il TA avesse dichiarato al curatore di essere stato costretto alla sottoscrizione della scrittura privata dell’8.2.2016. Deduce che, soprattutto, il credito in rilievo, anche ad ammettere che fosse stato efficacemente ceduto al TI conferendogli la conseguente legittimazione a riscuoterlo, vedeva quale soggetto passivo il TA, senza che ciò giustificasse l’intervento della TA s.r.l. che, invece, pur terza rispetto al rapporto obbligatorio, aveva prestato garanzia sia personale che reale. 2.4. Con il primo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso il concorso del TI nella distrazione per il semplice fatto che lo stesso si sia limitato a "pretendere il pagamento di un proprio credito", senza considerare, peraltro, che il carico del debito era stato riversato sulla TA s.r.l., pur essendo questa un soggetto diverso dal debitore originario, individuato nel TOTARO. Divergenza, che, di per sé, valeva a significare la distorsione del rapporto. 4 2.5. Con il secondo motivo aggiunto deduce vizio di motivazione per contraddizione intrinseca ed estrinseca, laddove la sentenza ha escluso il concorso del TI nel fatto distrattivo sul presupposto della mancanza della "prova di un accordo illecito ... tra TI e TA", pur avendo al contempo riconosciuto l'esistenza di "accordi intercorsi tra le parti" in merito all'assunzione del debito da parte della TA, del resto risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita. 3. Il PG ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la distrazione qui in rilievo ha riguardo alla vicenda con cui l’attuale ricorrente, OS TI, acquisito da una società da lui controllata, la TI Group s.r.l. (di seguito anche solo PGI) un credito verso AS TA, aveva stipulato nel 2016 successive transazioni con cui la TA s.r.l. (società poi fallita, in cui era socio unico la 2R SE s.r.l., controllata dal medesimo TA) aveva affiancato nella responsabilità il debitore originario, prestando garanzie immobiliari e personali. Rinviando per il dettaglio alla rassegna degli elementi operata dalla Corte d’appello, mette conto evidenziare gli snodi di più specifico rilievo della sequenza. 2.1. Nell’ottobre 2010, la PGI aveva maturato un credito verso il TA per complessivi euro 500.000 (cd. Primo Credito) in forza della cessione al medesimo della quota del 49% nella 2R SE s.r.l. (di seguito anche “SE”), società che, medio tempore, a sua volta, aveva acquisito il controllo totale della società TA s.r.l. (di seguito anche soltanto “TA”), società impegnata in una iniziativa edilizia in Lainate. Oltre a condizioni ulteriori, era prevista la retroversione della quota in caso di mancato pagamento. Dopo un periodo di attesa, a seguito di iniziativa assunta dalla PGI, medio tempore divenuta LO s.r.l. (di seguito anche solo “LO”), in data 28/10/2015 erano stipulati due atti distinti, ma contestuali (cd. “transazione 2015”) con cui rispettivamente: a) LO cedeva a TI l'intero ammontare del cd. "Primo Credito" di 500.000 euro;
b) TA riconosceva a LO di non poter restituire quanto alla stessa dovuto e la società rinunciava formalmente all'esercizio del diritto di riacquisto del 49% delle quote di SE, dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti di TA. 2.2. Nel 2016 successive scritture avevano cercato di superare contrasti e controversie insorte nell’adempimento dei precedenti accordi. 2.2.1. Con la scrittura redatta in data 8/02/2016, mentre OS TT premetteva di essere subentrato nel credito vantato da LO verso TA, quest’ultimo si riconosceva debitore verso 5 LO per 500.000,00 euro, di cui prometteva il pagamento secondo una tempistica collegata alle attività della TA. Quest'ultima società, rappresentata dal medesimo AS TA, si impegnava a garantire il credito del TI mediante costituzione di ipoteca sui propri immobili in Lainate, nonché prestando fideiussione. 2.2.2. Risoltasi la predetta transazione per mancato pagamento della prima rata, un nuovo accordo era concluso il 14/06/2016, con cui, oltre a pattuizioni relative ad un parallelo incarico al TI per regolare profili finanziari (la cui remunerazione costituiva oggetto del cd. Secondo Credito), TA confermava il proprio debito di 500.000 euro verso TT e, anche nella sua qualità di amministratore unico di TA, riconosceva il Secondo Credito in favore del TT, assumendone l'obbligo di pagamento pure per conto della società. La TA era impegnata a costituire ipoteca volontaria sul proprio immobile di Lainate, a garanzia di Primo e Secondo Credito. 2.3. Sulla base delle scritture così richiamate, a partire dalla fine del 2016, il TI aveva ottenuto decreti ingiuntivi ed agito con esecuzione, anche presso terzi, verso la medesima TA, riscuotendo le somme qui oggetto di contestazione. In tale fase, il giudice dell’esecuzione civile aveva anche rigettato l’opposizione della società esecutata che, in quella sede, aveva dedotto per la prima volta la carenza di causa delle transazioni del 2016. 2.4. Intervenuto in data 25.10.2019 il fallimento della TA, il TI aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per il credito residuo di 71.000,00 euro. La domanda era stata però rigettata da curatore e giudice delegato. Il Tribunale di Milano aveva respinto altresì l’opposizione allo stato passivo proposta dal medesimo TI, ritenendo la carenza di causa delle transazioni sul cd. Primo Credito, per cui assumeva intervenuta una “estinzione tombale” a seguito della rinuncia della LO (già PGI) s.r.l. in data 28/10/2015. 2.5. Nel quadro così illustrato, l’accusa ha contestato, per quanto qui di interesse, il concorso di TI, quale extraneus, con AS TA nella distrazione di complessivi di 643.739,79 euro ai danni della TA s.r.l. per effetto dei descritti pagamenti. 2.6 Il Tribunale di Milano, in un quadro in cui era stato separatamente pronunciato il proscioglimento del TA in ragione del suo decesso, condannava il TI alla pena di anni 2 di reclusione ed all’indicato risarcimento dei danni al Fallimento. In sintesi reputava che: a) Il Primo Credito, sorto in capo a PI (poi denominata LO) si era estinto in ragione della transazione 2015; b) la transazione 2016 aveva contenuto distrattivo in quanto: b-1) riconosceva quale causa un debito estinto in capo a TA;
b-2) caricava dell’adempimento solidale la TA che era estranea al rapporto;
b-3) poneva a carico della TA una garanzia ipotecaria;
c) gli accordi successivi insistevano nello stesso quadro di rapporti così viziato;
d) i pagamenti ricevuti da TI in esecuzione forzata di tali accordi avevano natura appunto distrattiva. 2.7. La Corte d’appello ha, di contro, assolto il TI con la formula “il fatto non costituisce reato”. 6 Pure in sintesi ha ritenuto che: a) gli accordi del 28/10/2015, interpretati nella loro congiunzione, non avevano prodotto l’estinzione per rinuncia del “Primo credito”, ma la sua cessione da LO a TI;
b) al momento delle concatenate transazioni del 2016, il TI era estraneo all’amministrazione della SE ed, a fortiori, della TA;
c) la determinazione di coinvolgere TA non era imputabile a TI, bensì a TA che era amministratore della società; d) difettavano l’accordo criminoso ed un contributo consapevole, atteso che “non può ritenersi configurato il concorso dell'extraneus nei confronti di chi si limiti a pretendere il pagamento di un proprio credito, in assenza di ulteriori condotte che denotino la sua adesione al reato e la volontà di contribuire all'illecita distrazione”; e) la stessa forma degli accordi conclusi ne denotava la trasparenza. 3. I motivi enunciati nel ricorso e quelli aggiunti devono essere unitariamente valutati, siccome volti in modo convergente ad affermare che la sentenza impugnata era incorsa in inosservanza della legge penale ed in difetto di motivazione, laddove aveva escluso il concorso del TI nel reato di bancarotta per distrazione commesso dal TA, nella qualità di amministratore della TA s.r.l., riformando senza adeguate ragioni la opposta conclusione cui era pervenuto il Tribunale. I motivi devono essere disattesi. 3.1. L’imputazione a carico del TI si articola secondo il paradigma del concorso ex art. 110 cod. pen. dell’extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta. 3.1.1. In generale, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede che più soggetti arrechino contributi, morali o materiali, alla commissione di un medesimo reato, senza che siffatta convergenza debba essere oggetto di previo accordo o anche solo di reciproca consapevolezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro” (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. 03/05/2001, Rv. 218525 – 01; cfr., altresì, Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., Rv. 243901 – 01). Al riguardo, è stato anzi specificato che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con 7 giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui” (Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., dep. 19/06/2009, Rv. 243901 - 01). 3.1.2. Il concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati. Laddove il reato proprio sia anche esclusivo o di mano propria è richiesto che, anche nel concorso, il soggetto qualificato si ponga quale autore materiale dell’azione tipica (cfr. ex multis, Sez. Unite, Sent., 16/07/2020, dep. 23/10/2020, n. 29541; Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042). Per gli stessi reati propri, ove pure esclusivi, non è richiesta la ricorrenza di accordi preventivi o la consapevolezza reciproca dei rispettivi apporti in capo ai concorrenti, potendo addirittura far difetto la consapevole partecipazione dello stesso autore qualificato dell’azione tipica. E’ stato affermato che «l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus"» (Cass., Sez. 6, Sentenza, 04/12/2024, n. 3755, Rv. 287507-01). 3.1.3. Come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e dei soggetti indicati dall’art. 223 comma 1 L. Fall. Secondo le illustrate regole generali, l’extraneus può concorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica. Anche in questo caso, non sono richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso dell’extraneus può essere riconosciuto anche laddove l’amministratore abbia commesso oggettivamente l’azione tipica senza il correlato elemento soggettivo [«L'extraneus, inoltre, può essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualificato viene assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, poiché il concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta viene disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio» (Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705)]. Discende, per contro, dalla stessa natura di reati propri qui in rilievo, la conclusione che i delitti di bancarotta non sono integrati laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualificato alla commissione dell’azione tipica (cfr. ex multis Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042, secondo cui risulta necessario, per la configurazione della fattispecie a carico di un extraneus « che la condotta sia stata posta in essere in concorso con uno dei soggetti qualificati, il che, nel caso di specie, è ostacolato dall'assoluzione dell'amministratrice unica della società, A.F., per non aver commesso il fatto»). 8 3.1.4. Alla stregua dei criteri enunciati, per quanto qui di più diretto interesse, è dato affermare che l’extraneus può concorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessa dall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggetto qualificato. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico. Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermare che «In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Cass., Sez. 5, 29/03/2022, n. 21475; cfr. anche Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705). Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus, l’elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardo affermato che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie;
e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass., Sez. 5, 10/10/2023, n. 46153; cfr. ex multis, Cass., Sez. 5, 05/12/2014, n. 15613; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5, n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5, n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). E’, comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). 3.2. Chiariti così i termini generali della questione, è dato escludere che la sentenza impugnata sia incorsa in inosservanza della legge penale. 3.2.1. Secondo il ricorrente (in particolare, secondo e terzo motivo dell’atto introduttivo nonché secondo motivo aggiunto) l’inosservanza è ravvisabile nel fatto che la Corte territoriale: a) aveva postulato che il concorso richiedeva il previo accordo criminoso;
b) nemmeno aveva considerato che l’accordo qui esisteva, essendo integrato dalle transazioni in rilievo, specificamente quelle del febbraio e del giugno 2016, menzionate nell’imputazione; c) non 9 aveva considerato il contributo offerto dal TI nel determinare il TA alla azione distrattiva in rilievo. 3.2.2. Alla stregua di quanto illustrato, è certamente corretta la considerazione del ricorrente secondo cui il concorso dell’extraneus non richiede alcun accordo preventivo con l’amministratore, essendo sufficiente un contributo consapevole dello stesso alla azione tipica del soggetto qualificato. Può anche riconoscersi che alcune espressioni della motivazione del giudice di appello lascino intendere che la assoluzione sia stata impropriamente fondata sulla carenza del previo accordo, in termini che si espongono a censura sia in quanto, in astratto, si configura così come indefettibile un elemento che tale non è, sia in quanto si trascura di considerare che l’accordo aveva qui trovato espressione nei contratti transattivi indicati già nella imputazione. Vero è, peraltro, che la motivazione, già non ha indicato la semplice assenza di accordi, bensì quella, diversamente qualificata, di accordi criminosi, intesi quali atti in cui il TI concorresse in modo consapevole alla condotta distrattiva del TA. Sotto più ampio profilo, la carenza, su cui la sentenza fonda l’assoluzione, è quella proprio di siffatta consapevolezza in cui deve sostanziarsi – secondo le considerazioni già sopra espresse - il dolo dell’extraneus in una simile vicenda. Ratio decidendi, questa, che risulta scolpita in passaggi in cui la motivazione, richiamate le premesse generali (v. p. 42: «Ancora sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si richiede che il terzo estraneo abbia consapevolezza della qualifica dell'intraneo e di contribuire, con questi, alla realizzazione del fatto tipico, in ciò concretandosi il c.d. dolo di concorso.»), trae i criteri da applicare al caso concreto (cfr. pp. 46 e s. laddove assume che manca «la prova dell'accordo criminoso tra l'extraneus NI e l'intraneus TA ovvero, in alternativa, che l'extraneus NI abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione, con piena cognizione dell'illiceità dell'atto e del danno arrecato al ceto creditorio»). Si tratta di fondamento della decisione che è conforme ai principi applicabili alla materia, come sopra enucleati, e la cui riferibilità al caso concreto è corroborata dall’iter logico della motivazione, come di seguito pure esaminato. 3.2.3. Su tale piano trova soluzione anche la dissonanza, in realtà soltanto incidentale e formale, dei passaggi della motivazione che, apparendo riferiti alla oggettiva carenza del contributo materiale del TI alla azione del TA, si pongono in contrasto con la formula di assoluzione adottata nel dispositivo “perché il fatto non costituisce reato”, con antinomia censurata nel primo motivo di ricorso. Nel caso di specie, anche a prescindere dalla regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, è a dire che le espressioni in tal senso stigmatizzate (quale quella secondo cui «deve escludersi che OS TT abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata») non valgono a contraddire il senso complessivo della decisione, che fonda l’assoluzione sulla carenza di elemento soggettivo. 10 3.3. La sentenza, poi, con un adeguato vaglio degli elementi di prova, individua un fondamento logico alla conclusione secondo cui il TI non aveva partecipato dolosamente alla distrazione. Al riguardo, il ricorso non deduce illogicità manifesta o contraddizioni o carenza della motivazione capaci di integrare un vizio suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità. 3.3.1. Sotto un primo profilo, il ricorso contesta la vicenda traslativa del credito dalla LO s.r.l. al TI in data 28.10.2015, con riguardo all’ irrisorietà del prezzo ed alla natura pro-solvendo, invece che pro- soluto. In realtà, a parte quanto indicato meglio di seguito in altra prospettiva, contenuti e natura della menzionata cessione del “Primo Credito”, in sé considerati, appaiono sostanzialmente irrilevanti nella vicenda distrattiva, afferendo soltanto alla sostituzione di un creditore della fallita ad un altro, in termini, del resto, incontestati dalla società cedente. Né è a dire che l’asserita entità irrisoria del prezzo di cessione si correli a profili specifici di fraudolenza nel quadro, in sé incontroverso, in cui la LO era in liquidazione volontaria ed il credito ceduto appariva oggettivamente “incagliato”, siccome la sua riscossione si connetteva alle tormentate vicende edilizie della SE. Superfluo, sotto altro profilo, rimarcare che eventuali sottostime del corrispettivo di cessione potevano afferire a profili in danno della LO, mai peraltro venuti in rilievo, e, comunque, qui assolutamente privi di significato nella distinta direzione in esame. 3.3.2. Valenza potenzialmente differente è quella riferibile al senso complessivo dei due accordi contestuali in cui la cessione si è inserita. Come sopra accennato, la vicenda contrattuale è stata oggetto di opposta interpretazione già in sede civile, posto che mentre il Giudice dell’esecuzione ne ha riconosciuto validità ed efficacia, giudice delegato e Tribunale fallimentare, in sede di opposizione allo stato passivo, hanno ritenuto che la rinuncia al Primo Credito da parte di LO avesse natura tombale e, per l’effetto, determinasse la carenza di causa delle collegate transazioni del 2016 che avrebbero dovuto regolare le vicende del credito stesso. Nel quadro così delineato, il ricorso, riprendendo la seconda interpretazione, già fatta propria dal giudice di primo grado, ha dedotto che TI non poteva avere acquistato alcun credito verso TA, atteso che già la cedente LO vi aveva rinunciato. Di rimando, le transazioni del febbraio e del giugno 2016, volte alla riscossione di un credito inesistente e prive di causa negoziale, risultavano già per tale ragione distrattive in termini di cui il medesimo TI doveva avere naturale contezza. 3.3.3. Sul tema, la sentenza impugnata ha ritenuto che «non può condividersi la conclusione cui è giunto il Tribunale di prime cure, il quale, sulla base di una lettura atomistica e formalistica della vicenda, ha ritenuto che l'accordo del 28 ottobre 2015 tra LO S.r.l. e TA costituisse 11 una rinuncia tombale da parte di LO S.r.l. al credito, ragione per cui ogni successivo accordo sarebbe stato privo di fondamento». Si tratta di ricostruzione logica in relazione agli elementi disponibili che danno conto anche di come né il TA né le altre persone giuridiche direttamente o indirettamente coinvolte avessero mai messo in discussione l’interpretazione così declinata prima delle iniziative esecutive del ricorrente, comunque validate dal giudice dell’esecuzione. Contestualità degli atti negoziali, comportamenti immediati e successivi delle parti debitrici, tradottisi in ripetute ricognizioni di debito (l’ultima delle quali in data 13.12.2017, per regolare le controversie sorte dalle transazioni del 2016), avallano l’assunto che la lettura combinata delle due operazioni descriva una vicenda che non ha avuto altra funzione che quella di regolare la rinuncia della LO ad agire contro il TA, nonché per il riacquisto delle quote della SE, mentre il correlato Primo Credito era ceduto da LO a TI. Nel quadro in cui il tema specifico ha, oltretutto, registrato differenti interpretazioni nei giudizi civili, la valutazione così assunta appare del tutto ragionevole e, comunque, idonea a descrivere la prospettiva con cui il TI poteva avere stipulato le transazioni del 2016. 3.3.4. Secondo quanto è evidente, la conclusione elide l’argomento in base al quale le transazioni del 2016 erano distrattive già in quanto TI stava così garantendosi il pagamento del Primo Credito, che era inesistente. Profilo distrattivo che, ove effettivamente fondato, era naturalmente destinato a ricadere nella sua rappresentazione e, di rimando, volizione, in quanto egli era a conoscenza della inesistenza del credito per tale via fatto valere. Appare, pertanto, priva di contraddizioni la linea argomentativa della sentenza laddove afferma che, con gli accordi del febbraio e del giugno 2016, il TI mirava soltanto a garantirsi il pagamento del credito che, secondo la sua ragionevole lettura dei fatti, era esistente. Sicché, sotto tale profilo, la complessiva operazione era priva di tratti distrattivi che, comunque, potessero affermarsi oggetto di rappresentazione da parte dell’imputato. 3.3.5. Sotto differente profilo, il ricorso ha dedotto che il carattere distrattivo dell’operazione risiedeva comunque nel fatto che, anche ad ammettere che il TI facesse per tale via valere un credito proprio, con le transazioni del 2016 in rilievo lo faceva gravare sulla TA s.r.l., che era estranea al rapporto, originariamente diretto verso il solo debitore TA. Al riguardo, la sentenza impugnata ha argomentato, in sintesi, che: a) l’assunzione del carico delle obbligazioni in capo alla TA poteva avere un significato distrattivo ove non giustificato da rapporti con il TA o da interessi propri della medesima fallita;
b) di siffatta vicenda distrattiva era diretto responsabile il TA quale amministratore della società fallita;
c) non constava idoneamente che il TI avesse concordato con il TA i profili dell’operazione né che, comunque, avesse avuto consapevolezza della connotazione distrattiva della stessa. Nel complesso, la conclusione assunta appare priva di illogicità manifesta e di contraddizioni intrinseche o estrinseche, posto che gli atti qui conoscibili non offrono indicazioni per smentire 12 che il TI aveva agito per ottenere il pagamento di un proprio credito e non aveva elementi per assumere che il coinvolgimento della TA s.r.l. presentasse caratteri di ingiustificato pregiudizio nei confronti della stessa in assenza di adeguato interesse. In senso contrario non è sufficiente il fatto che il TI, mentre aveva fatto valere un credito verso TA, aveva ottenuto una coobbligazione da parte di TA, estranea al rapporto originario. Ciò mentre è, in qualche misura, naturale che le garanzie fossero prestate dalla società del “gruppo TA”, che era in grado di fornirle. Di contro, a fronte del fatto che il TI era uscito dalla compagine di SE dal 2010, non consta che lo stesso, nel momento della stipula delle transazioni del 2016, avesse informazioni attuali sui rapporti interni tra le società del gruppo e il TA stesso in termini tali da consentirgli di valutare la ricorrenza di interessi capaci di giustificare o meno l’assunzione delle obbligazioni in rilievo da parte della TA. Né constano accordi fraudolenti diretti tra il ricorrente ed il TA. Le transazioni in oggetto non possono essere definite tali nemmeno tanto per la loro stipula mediante atti pubblici, quanto per la carenza di prova della consapevolezza dell’illiceità dell’operazione in capo al ricorrente. D’altro canto, il complesso dei rapporti descrive un andamento in cui, al contrario, il TI aveva perseguito il pagamento dei propri crediti contro il comportamento sfuggente e tutt’altro che sinergico del TA. Né carattere idoneo a sovvertire le conclusioni è dato assegnare alle dichiarazioni con cui il TA aveva riferito al curatore che il TI lo aveva indotto a sottoscrivere le scritture in rilievo. A prescindere dalla parziale indeterminatezza del riferimento, che pare avere riguardo alla scrittura del 28.10.2015 che, invero, nemmeno è quella che direttamente integra le operazioni distrattive costituendone, al più, un antefatto, rimane il rilievo che si tratta di dichiarazioni non riscontrate del coimputato e che le stesse nemmeno rimarcano nulla di più che la pretesa del ricorrente di conseguire idonee garanzie di pagamento. 3.3.6. In conclusione, la sentenza dà conto, con idoneo percorso motivazionale, della conclusione secondo cui non è dimostrato il dolo dell’extraneus TI nella distrazione commessa dall’amministratore TA ai danni della società fallita. Le prospettazioni del ricorso, senza riuscire a delineare profili di illogicità e contraddittorietà, si limitano a proporre ricostruzioni alternative che, ove pure ragionevoli, esulano dall’orizzonte del sindacato di legittimità e che, comunque, nemmeno sono idonee a superare il ragionevole dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo alla stregua della rappresentazione offerta dalla sentenza impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 13 Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FE IA GI SE AT