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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3667/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3667/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 5.12.2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]in V.V. Russo n. 106, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. NOCILLA DANIELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/10/1979 ed ivi residente in V.V. Russo n. 106;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (atti comunicati in data 10.12.2024);
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 127 ter c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 29/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale con addebito al marito , sposato a Controparte_1
Nocera Superiore l'8/10/2018 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Nocera
Superiore anno 2018, n. 24, Parte I), dalla cui unione è nata la figlia il 28.12.2017. A Persona_1 fondamento della domanda di addebito deduceva che l'intollerabilità dell'unione matrimoniale era stata determinata dalla condotta di vita “sregolata” del marito che l'aveva costretta a trasferirsi, insieme alla figlia a Siracusa dai suoi genitori. Persona_1
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre in Siracusa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300,00 e di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza di comparizione del 17.6.2025 innanzi al Giudice compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Giudice, quindi, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al ne dichiarava la CP_1 contumacia e sentiva la ricorrente che, a modifica della domanda originaria, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore in luogo dell'affidamento condiviso, allegando all'uopo di avere riscontrato anche recentemente difficoltà ad ottenere il necessario consenso dell'altro genitore per le questioni di principale interesse della figlia (di salute e scolastiche).
Con ordinanza riservata emessa in pari data, indi, il Giudice delegato, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso Persona_1 quest'ultima in Siracusa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, e ponendo a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di euro 250,00; rigettava, invece, la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 4.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 7
Separazione dei coniugi.
Chiarito ciò, passando al merito, ritiene il Collegio che la domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi fosse venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare più con il marito da tempo essendosi trasferita da Nocera Superiore a Siracusa insieme alla figlia, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Passando alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà, in una seconda fase, verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass
2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente a fondamento della domanda di addebito ha addotto genericamente la sussistenza di una condotta di vita “sregolata” del marito che, a suo dire, avrebbe determinato la dissoluzione del loro rapporto coniugale, senza tuttavia chiarire in cosa concretamente essa consistesse, né rappresentare episodi specifici riconducibili all'asserita inadeguatezza comportamentale dell'uomo e di conseguenza quali ripercussioni materiali avesse determinato nella relazione di coppia pagina 3 di 7 D'altra parte, v'è da rilevare che la ricorrente non ha nemmeno formulato alcuna istanza istruttoria per la prova della suddetta condotta in violazione dei doveri sanciti dall'art. 143 c.c.
Per cui, non essendo possibile stabilire quali siano le condotte concretamente assunte dal coniuge in violazione dei doveri matrimoniali la domanda di addebito a carico del marito va rigettata.
La regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
28.12.2017, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba essere disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre (come dalla stessa richiesto all'udienza del Persona_1
17.6.2025), con collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse della minore, tenuto conto, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figlia (con la quale la ricorrente non ha più alcun contatto dal
24.12.2024), del disinteresse del padre e dell'assenza di collaborazione nella gestione quotidiana della vita della minore, anche da un punto di vista economico, e per il rilascio di autorizzazioni a favore della figlia in ambito medico e scolastico. D'altro canto, la riprova della mancanza di interesse del nei confronti della minore risulta anche dalla mancata comparizione e costituzione nel CP_1 presente procedimento e ciò nonostante la regolarità della notifica degli atti.
Al contrario, per la sig.ra può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata adeguatamente della bambina sin dalla interruzione della relazione con il
, seppur con l'aiuto dei suoi genitori. CP_1
Per cui stante quanto sopra appare giustificata la deroga al regime di affidamento condiviso della minore, prevedendo l'affidamento monogenitoriale della piccola alla madre (ex multis, Persona_1 cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
In ordine alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e la figlia, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età della bambina (che il 28.12.2025) compirà 8 anni, dell'assenza di una relazione padre-figlia (cfr. verbalizzazioni d'udienza del 17.6.2025 “il signor non ha alcun contatto CP_1 con la figlia, non la vede dal 28 dicembre 2024”), appare conforme all'interesse della minore, nel caso in cui il dovesse dimostrare interesse in tal senso, prevedere che resistente incontri la figlia, CP_1 previo assenso del genitore affidatario, sulla base di liberi accordi tra le parti. pagina 4 di 7
Sul mantenimento della e della minore. Parte_1
Quanto alla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, ritiene il Collegio che, in linea con le statuizioni provvisorie assunte con l'ordinanza del 17.6.2025, essa vada rigettata.
La sig.ra , infatti, all'udienza del 17.6.2025 ha dichiarato di aver trovato occupazione Parte_1 lavorativa presso il bar “Santa Teresa” in Siracusa, ove lavora dal marzo del 2025 con una retribuzione mensile di euro 1.000,00, di percepire l'Assegno Unico per la figlia, pari a 199,00 euro e di non sopportare costi di locazione, vivendo a casa dei propri genitori. V'è, inoltre, da rilevare che la ricorrente, sebbene onerata dal Giudice, con l'ordinanza del 17.6.2025, non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga dell'ultimo anno, circostanza questa che non può essere trascurata ai fini della decisione e che induce a ritenere, unitamente agli elementi acquisiti, che la stessa sia nelle condizioni di provvedere a sé stessa.
Di contro, della concreta situazione economico-reddituale del sig. non si hanno CP_1 informazioni certe, all'infuori delle allegazioni della ricorrente, la quale ha riferito che il medesimo lavorerebbe presso un'azienda agricola con una retribuzione mensile di euro 1.700,00/1.800,00, dichiarazioni, peraltro, rimaste prive di riscontro documentale.
Per cui, alla luce della capacità economica della ricorrente e, per contro, in mancanza di elementi da cui evincere una eventuale sproporzione reddituale a favore del resistente, deve escludersi il diritto di di ricevere il mantenimento dal coniuge. Parte_1
Per quanto concerne il mantenimento della figlia rileva il Tribunale che gli importi Persona_1 stabiliti in sede provvisoria, appaiono ancora adeguati alle esigenze della medesima, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal Giudice con l'ordinanza del
17.6.2025. Cosicché deve confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 250,00.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Spese di lite.
Le spese di lite, stante la natura e l'evoluzione del giudizio e la mancata opposizione del resistente, potranno essere interamente compensate tra le parti.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati a CE SUPERIORE l'8/10/2018 (atto iscritto nei Registri CP_1 dello Stato civile del Comune di CE SUPERIORE anno 2018, n. 24, Parte I);
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Affida la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2 madre , collocandola presso la stessa in Siracusa, anche ai fini Parte_1 della residenza anagrafica.
4. Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva.
5. Rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla . Parte_1
6. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre Controparte_1
2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di €
250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020;
8. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
9. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 6 di 7 10. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE SUPERIORE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3667/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 5.12.2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]in V.V. Russo n. 106, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. NOCILLA DANIELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/10/1979 ed ivi residente in V.V. Russo n. 106;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (atti comunicati in data 10.12.2024);
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 127 ter c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 29/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale con addebito al marito , sposato a Controparte_1
Nocera Superiore l'8/10/2018 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Nocera
Superiore anno 2018, n. 24, Parte I), dalla cui unione è nata la figlia il 28.12.2017. A Persona_1 fondamento della domanda di addebito deduceva che l'intollerabilità dell'unione matrimoniale era stata determinata dalla condotta di vita “sregolata” del marito che l'aveva costretta a trasferirsi, insieme alla figlia a Siracusa dai suoi genitori. Persona_1
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre in Siracusa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300,00 e di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza di comparizione del 17.6.2025 innanzi al Giudice compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Giudice, quindi, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al ne dichiarava la CP_1 contumacia e sentiva la ricorrente che, a modifica della domanda originaria, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore in luogo dell'affidamento condiviso, allegando all'uopo di avere riscontrato anche recentemente difficoltà ad ottenere il necessario consenso dell'altro genitore per le questioni di principale interesse della figlia (di salute e scolastiche).
Con ordinanza riservata emessa in pari data, indi, il Giudice delegato, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso Persona_1 quest'ultima in Siracusa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, e ponendo a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di euro 250,00; rigettava, invece, la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 4.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 7
Separazione dei coniugi.
Chiarito ciò, passando al merito, ritiene il Collegio che la domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi fosse venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare più con il marito da tempo essendosi trasferita da Nocera Superiore a Siracusa insieme alla figlia, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Passando alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà, in una seconda fase, verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass
2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente a fondamento della domanda di addebito ha addotto genericamente la sussistenza di una condotta di vita “sregolata” del marito che, a suo dire, avrebbe determinato la dissoluzione del loro rapporto coniugale, senza tuttavia chiarire in cosa concretamente essa consistesse, né rappresentare episodi specifici riconducibili all'asserita inadeguatezza comportamentale dell'uomo e di conseguenza quali ripercussioni materiali avesse determinato nella relazione di coppia pagina 3 di 7 D'altra parte, v'è da rilevare che la ricorrente non ha nemmeno formulato alcuna istanza istruttoria per la prova della suddetta condotta in violazione dei doveri sanciti dall'art. 143 c.c.
Per cui, non essendo possibile stabilire quali siano le condotte concretamente assunte dal coniuge in violazione dei doveri matrimoniali la domanda di addebito a carico del marito va rigettata.
La regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
28.12.2017, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba essere disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre (come dalla stessa richiesto all'udienza del Persona_1
17.6.2025), con collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse della minore, tenuto conto, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figlia (con la quale la ricorrente non ha più alcun contatto dal
24.12.2024), del disinteresse del padre e dell'assenza di collaborazione nella gestione quotidiana della vita della minore, anche da un punto di vista economico, e per il rilascio di autorizzazioni a favore della figlia in ambito medico e scolastico. D'altro canto, la riprova della mancanza di interesse del nei confronti della minore risulta anche dalla mancata comparizione e costituzione nel CP_1 presente procedimento e ciò nonostante la regolarità della notifica degli atti.
Al contrario, per la sig.ra può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata adeguatamente della bambina sin dalla interruzione della relazione con il
, seppur con l'aiuto dei suoi genitori. CP_1
Per cui stante quanto sopra appare giustificata la deroga al regime di affidamento condiviso della minore, prevedendo l'affidamento monogenitoriale della piccola alla madre (ex multis, Persona_1 cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
In ordine alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e la figlia, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età della bambina (che il 28.12.2025) compirà 8 anni, dell'assenza di una relazione padre-figlia (cfr. verbalizzazioni d'udienza del 17.6.2025 “il signor non ha alcun contatto CP_1 con la figlia, non la vede dal 28 dicembre 2024”), appare conforme all'interesse della minore, nel caso in cui il dovesse dimostrare interesse in tal senso, prevedere che resistente incontri la figlia, CP_1 previo assenso del genitore affidatario, sulla base di liberi accordi tra le parti. pagina 4 di 7
Sul mantenimento della e della minore. Parte_1
Quanto alla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, ritiene il Collegio che, in linea con le statuizioni provvisorie assunte con l'ordinanza del 17.6.2025, essa vada rigettata.
La sig.ra , infatti, all'udienza del 17.6.2025 ha dichiarato di aver trovato occupazione Parte_1 lavorativa presso il bar “Santa Teresa” in Siracusa, ove lavora dal marzo del 2025 con una retribuzione mensile di euro 1.000,00, di percepire l'Assegno Unico per la figlia, pari a 199,00 euro e di non sopportare costi di locazione, vivendo a casa dei propri genitori. V'è, inoltre, da rilevare che la ricorrente, sebbene onerata dal Giudice, con l'ordinanza del 17.6.2025, non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga dell'ultimo anno, circostanza questa che non può essere trascurata ai fini della decisione e che induce a ritenere, unitamente agli elementi acquisiti, che la stessa sia nelle condizioni di provvedere a sé stessa.
Di contro, della concreta situazione economico-reddituale del sig. non si hanno CP_1 informazioni certe, all'infuori delle allegazioni della ricorrente, la quale ha riferito che il medesimo lavorerebbe presso un'azienda agricola con una retribuzione mensile di euro 1.700,00/1.800,00, dichiarazioni, peraltro, rimaste prive di riscontro documentale.
Per cui, alla luce della capacità economica della ricorrente e, per contro, in mancanza di elementi da cui evincere una eventuale sproporzione reddituale a favore del resistente, deve escludersi il diritto di di ricevere il mantenimento dal coniuge. Parte_1
Per quanto concerne il mantenimento della figlia rileva il Tribunale che gli importi Persona_1 stabiliti in sede provvisoria, appaiono ancora adeguati alle esigenze della medesima, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal Giudice con l'ordinanza del
17.6.2025. Cosicché deve confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 250,00.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Spese di lite.
Le spese di lite, stante la natura e l'evoluzione del giudizio e la mancata opposizione del resistente, potranno essere interamente compensate tra le parti.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati a CE SUPERIORE l'8/10/2018 (atto iscritto nei Registri CP_1 dello Stato civile del Comune di CE SUPERIORE anno 2018, n. 24, Parte I);
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Affida la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2 madre , collocandola presso la stessa in Siracusa, anche ai fini Parte_1 della residenza anagrafica.
4. Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva.
5. Rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla . Parte_1
6. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre Controparte_1
2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di €
250,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020;
8. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
9. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 6 di 7 10. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE SUPERIORE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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