Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2024
RE BBLICA TAINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.
Niccolò Bencini GIUDICE Dott.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 612/2024 promossa da:
Parte 1 (c.f.: Codice Fiscale 1 ), nata ad [...], il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Mattacchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Caneto
n. 56, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f.: C.F. 2CP 1 1) nato a [...], il [...], residente in [...], Via
Alpini d'Italia n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Mattachini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Borgomanero (NO), Via Caneto n. 56, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
"1) Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Responsabilità genitoriale Per La figlia è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al
Il padre potrà vederle e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze della figlia minore.
4) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale, in proprietà comune tra i coniugi, sita in Cressa (NO) alla Via Alpini d'Italia n. 10 e censita NECU di detto comune al foglio 1 mappale 1104 sub 2 (A2) e sub 3 (C6), è assegnata, con tutti gli arredi, alla
Sig.ra Parte 1 nella sua qualità di genitore collocatario prevalente
,
della figlia minore. Per 5) Ripartizione degli oneri di mantenimento Per Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della minore, in via anticipata entro il giorno 26 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa e con decorrenza dal mese di luglio 2024; somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT.
I coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per la figlia minorenne, secondo la qualificazione indicata nelle linee guida indicate dal Consiglio Nazionale Forense, con nota del 29.11.2017, come di seguito specificato.
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non e richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmací prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i coniugi, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica a parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari e/o assegno unico) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.
DEDUCIBILITA' FISCALE La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale. I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale i seguenti beni e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue:
a) la casa coniugale sita in Cressa (NO): assegnata alla moglie, con lo scioglimento della comunione legale, rimarrà in regime di comunione ordinaria tra i coniugi;
entrambi i coniugi si impegno a pagare nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo ipotecario;
qualora uno dei coniugi non pagasse la propria quota della rata di mutuo e la stessa verrà pagata per l'intero dall'altro coniuge, il coniuge che avrà provveduto al pagamento vanterà nei confronti dell'altro un diritto di credito per l'importo pagato immediatamente esigibile;
b) immobile di sito in Momo (NO) con lo scioglimento della comunione legale rimarrà in regime comunione ordinaria tra i coniugi;
il canone di locazione versato dall'attuale inquilino verrà diviso al 50% tra i coniugi comproprietari a partire dalla mensilità di luglio 2024, prima di tale data sarà andrà interamente alla moglie;
in caso di successiva vendita dell'immobile il ricavato verrà ripartito al 50% tra le parti;
c) l'impresa individuale familiare
I coniugi con la separazione dichiarano di sciogliere l'impresa familiare. La Sig.ra Parte_1 continuerà a gestire in via esclusiva l'impresa individuale a lei intesta e l'esercizio commerciale di Gozzano.
La Sig.ra Parte 1 si farà carico in via esclusiva di estinguere tutti i debiti dell'impresa individuale come dettagliati nel ricorso (finanziamento covid, debito vs comune, debiti verso istituti di previdenza, debiti per finanziamento acquisto autovettura) contratti prima e dopo la separazione. Gli utili dell'impresa generati dopo la separazione andranno esclusivamente alla Sig.ra Parte 1
I debiti dell'impresa contratti dopo la separazione saranno a carico esclusivamente della Sig.ra Parte 1 ;
CP 1 rinuncia da subito ad ogni pretesa economia di cui all'art. Il Sig.
230 bis, comma 1, c.c..
La decisione in merito all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'impresa compresa quella di vendere o meno l'azienda spetteranno esclusivamente alla Sig.ra Parte 1
In caso di vendita dell'esercizio commerciale di Gozzano con il prezzo ricavato la Sig.ra si impegna ad estinguere in via Parte 1 anticipata tutti i debiti contratti dai coniugi prima della separazione, compreso il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare;
verranno preventivamente saldati i debiti inerenti all'attività e poi quello relativo alla casa;
saldati i debiti la rimanenza attiva, in caso di vendita entro un anno dalla separazione, verrà ripartita al 50% tra le parti;
in caso di vendita dopo un anno dalla separazione, la rimanenza attiva andrà al 70% alla Sig.ra Parte 1 ed il 30% al Sig. CP 1 in caso di vendita dopo due anni dalla separazione la rimanenza attiva andrà esclusivamente alla Sig.ra Parte 1 ;
d) autovetture e moto:
Aprilia, tg. FR 058453 intestata al Sig. CP_1 rimarrà di sua esclusiva proprietà; Toyota Yaris, tg. GD 979 RG intesta alla Sig.ra Pt 1 ed in uso alla stessa rimarrà di sua esclusiva ed ella si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate del finanziamento;
Ford Cmax, tg. FG 153 DY, intesta alla Sig.ra Pt 1 (facente parte dei cespiti aziendali) ed in uso al Sig. CP_1 rimarrà in uso allo stesso e la moglie continuerà a pagare le rate del finanziamento il marito si farà carico delle spese di manutenzione assicurazione e bollo sino a luglio 2024; a luglio 2024 (terminato il finanziamento) la moglie cederà gratuitamente l'autovettura al marito con spese di trapasso a carico di quest'iltimo;
I coniugi dichiarano reciprocamente che nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
8. Altre pattuizioni
I coniugi manterranno cointestato esclusivamente il conto n. 2249 Intesa
San Paolo sul quale viene addebitata la rata di mutuo.
Qualora venisse richiesto alla Sig.ra Pt 1 il pagamento del debito per spese legali di cui al punto B6 il Sig. CP_1 provvederà direttamente al pagamento tenendo indenne la stessa da ogni pregiudizio.
Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già ripartito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede."
Per il P.M.
"Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso." MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori Parte 1 e CP 1 hanno contratto matrimonio concordatario in
Borgomanero il 7.3.1998. Per (il 20.6.2008).Dall'unione matrimoniale è nata
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza fissata per il 23.5.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere omologato, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte 1 e CP_1
,
Ministero, così provvede:
Parte 1 e CP 11. dichiara la separazione personale dei coniugi 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgomanero (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1998) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
25.10.2024.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin