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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/03/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 753 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cavalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
attore
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t. Sig. rappresentato e difeso, dall'Avv. Elena CP_2
Labonia, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti, Via Roma n. 54 come da procura in atti. convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.05.2021, il Sig. citava in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della Controparte_3 delibera dell'assemblea del convenuto e per l'effetto annullarla con vittoria delle spese CP_1
di lite.
Assumeva l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Rieti, che si trova Controparte_1 all'interno di un fabbricato condominiale alla quale è annessa una corte pedonale antistante l'ingresso e un'area carrabile circostante il fabbricato;
che le aree condominiali scoperte sono comuni ad altro fabbricato condominiale con accesso dai numeri civici 4 e 4/A; che, con missiva datata 28/09/2020, spedita a mezzo raccomandata AR veniva convocata l'assemblea straordinaria dei due Condomìni per il giorno 11/10/2020, alle ore 23:45, in prima convocazione e per il giorno
12/10/2020, alle ore 18:00, in seconda convocazione, al fine di deliberare il conferimento di un incarico legale per la costituzione in giudizio contro il condomino Sig. che l'avviso di Pt_1 convocazione giungeva all'indirizzo del Sig. solo in data 12/10/2020, alle ore Parte_1
19:30, oltre l'orario fissato per la assemblea;
che, impossibilitato a partecipare in assenza di trasmissione del verbale, richiedeva notizie all'Amministratore di Sig. CP_1 [...]
che soltanto in data 10/11/2020 il Sig. inviava una copia del verbale di CP_4 CP_4
assemblea a mezzo whatsapp al numero di telefono della figlia del Sig. che in data Parte_1
07/12/2020 l'odierno attore proponeva istanza di mediazione avanti al fine di contestare la validità della deliberazione assunta dall'assemblea di condominio in data 12/10/2020 e di ottenerne l'annullamento, per tardività della convocazione oltre i termini di legge;
che la mediazione si concludeva in data 20/04/2021 con verbale negativo.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'improponibilità e/o CP_1
inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto la assemblea aveva ad oggetto il conferimento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio in un procedimento da lui stesso promosso dinanzi al Tribunale di Rieti nei confronti del nel merito deduceva la infondatezza della domanda in quanto la convocazione del Sig. CP_1
non aveva alcun diritto, potere, facoltà di nominare un Legale contro se stesso. Pt_1
La causa, di natura documentale, veniva istruita con i documenti depositati in atti.
La domanda non è fondata per le ragioni di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare volta al conferimento dell'incarico ad un legale per la costituzione nel giudizio instaurato dal singolo condomino nei confronti del CP_1
Analizzando la natura dell'interesse del alla partecipazione all'assemblea e al diritto di CP_1
voto, si evidenzia come questo non sia solamente in conflitto di interessi ma sia assolutamente in contrasto con quello della compagine collegiale.
Sussiste nella giurisprudenza di legittimità un contrasto di opinioni sul punto e si auspica che presto venga sottoposta la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
Secondo il recente orientamento, al quale questo Giudice si conforma, nei numerosi pronunciamenti della Suprema Corte è stato affermato il principio per cui: “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il
e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al CP_1
particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.” (cfr. Cass. Ord. N. 3192 del 3 marzo 2023; Cass, civ., sez. II, 24/10/2023 n. 29504; Cass. Sez. II, 2/02/2023).
Deve, pertanto, essere rilevata la carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22, con riduzione degli importi in considerazione della non complessità della materia trattata e della assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto in CP_1
complessivi Euro 2.538,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Rieti, 29.02.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 753 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cavalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
attore
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t. Sig. rappresentato e difeso, dall'Avv. Elena CP_2
Labonia, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti, Via Roma n. 54 come da procura in atti. convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.05.2021, il Sig. citava in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della Controparte_3 delibera dell'assemblea del convenuto e per l'effetto annullarla con vittoria delle spese CP_1
di lite.
Assumeva l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Rieti, che si trova Controparte_1 all'interno di un fabbricato condominiale alla quale è annessa una corte pedonale antistante l'ingresso e un'area carrabile circostante il fabbricato;
che le aree condominiali scoperte sono comuni ad altro fabbricato condominiale con accesso dai numeri civici 4 e 4/A; che, con missiva datata 28/09/2020, spedita a mezzo raccomandata AR veniva convocata l'assemblea straordinaria dei due Condomìni per il giorno 11/10/2020, alle ore 23:45, in prima convocazione e per il giorno
12/10/2020, alle ore 18:00, in seconda convocazione, al fine di deliberare il conferimento di un incarico legale per la costituzione in giudizio contro il condomino Sig. che l'avviso di Pt_1 convocazione giungeva all'indirizzo del Sig. solo in data 12/10/2020, alle ore Parte_1
19:30, oltre l'orario fissato per la assemblea;
che, impossibilitato a partecipare in assenza di trasmissione del verbale, richiedeva notizie all'Amministratore di Sig. CP_1 [...]
che soltanto in data 10/11/2020 il Sig. inviava una copia del verbale di CP_4 CP_4
assemblea a mezzo whatsapp al numero di telefono della figlia del Sig. che in data Parte_1
07/12/2020 l'odierno attore proponeva istanza di mediazione avanti al fine di contestare la validità della deliberazione assunta dall'assemblea di condominio in data 12/10/2020 e di ottenerne l'annullamento, per tardività della convocazione oltre i termini di legge;
che la mediazione si concludeva in data 20/04/2021 con verbale negativo.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'improponibilità e/o CP_1
inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto la assemblea aveva ad oggetto il conferimento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio in un procedimento da lui stesso promosso dinanzi al Tribunale di Rieti nei confronti del nel merito deduceva la infondatezza della domanda in quanto la convocazione del Sig. CP_1
non aveva alcun diritto, potere, facoltà di nominare un Legale contro se stesso. Pt_1
La causa, di natura documentale, veniva istruita con i documenti depositati in atti.
La domanda non è fondata per le ragioni di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare volta al conferimento dell'incarico ad un legale per la costituzione nel giudizio instaurato dal singolo condomino nei confronti del CP_1
Analizzando la natura dell'interesse del alla partecipazione all'assemblea e al diritto di CP_1
voto, si evidenzia come questo non sia solamente in conflitto di interessi ma sia assolutamente in contrasto con quello della compagine collegiale.
Sussiste nella giurisprudenza di legittimità un contrasto di opinioni sul punto e si auspica che presto venga sottoposta la questione al vaglio delle Sezioni Unite.
Secondo il recente orientamento, al quale questo Giudice si conforma, nei numerosi pronunciamenti della Suprema Corte è stato affermato il principio per cui: “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il
e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al CP_1
particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.” (cfr. Cass. Ord. N. 3192 del 3 marzo 2023; Cass, civ., sez. II, 24/10/2023 n. 29504; Cass. Sez. II, 2/02/2023).
Deve, pertanto, essere rilevata la carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22, con riduzione degli importi in considerazione della non complessità della materia trattata e della assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto in CP_1
complessivi Euro 2.538,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Rieti, 29.02.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi