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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 254 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254 /2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. VERUSKA Parte_1 C.F._1
CROCETTI, elettivamente domiciliata in Fermo, Via Giovanni Agnelli, 22/24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIANMARCO SABBIONI, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come de verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.02.2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da coniuge per matrimonio contratto in Settat (Marocco) il CP_1
21.08.2003 - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torre San Patrizio (FM)
1 dell'anno 2013 al n. 2 parte II Serie C Ufficio 1, esponendo che dall'unione erano nati tre figli, il 15.10.2010, il 04.09.2015, e il 04.12.2019. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tra le parti.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi:
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi per esser venuta meno l'unione coniugale;
b) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
c) disporre che tutti i figli vivranno con la madre presso l'abitazione coniugale;
d) assegnare la casa coniugale sita in Torre San Patrizio alla via Garibaldi n. 11, di proprietà del sig.
alla madre, in quanto genitore collocatario dei figli minori;
CP_1
e) disporre che il padre, durante la settimana potrà vedere i figli tre pomeriggi a settimana e due fine settimana alternati al mese;
f) durante le ferie estive i minori potranno trascorrere più giorni consecutivi con i padre in base alle esigenze lavorative dello stesso e dei minori previo congruo accordo con la madre. Durante le vacanze di Natale,
Capodanno, Pasquali, 1° Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza. Egli potrà, inoltre, far visita ai figli ogni volta lo riterrà opportuno previo accordo telefonico e congrue preavviso con la Parte_1
g) disporre il pagamento a carico del sig. Tali di una somma a titolo di contributo al CP_1
Pe mantenimento dei figli , e nella misura di €. 600,00 complessivi (€. 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da erogarsi anticipatamente entro i primi 15 giorni di ogni mese a mezzo bancario presso il seguente codice iban [...] a partire dalla data del deposito del presente ricorso.
h) Le spese straordinarie, così come classificata dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data
03.11.2021, saranno poste al 50% a carico del sig. Le spese straordinarie, salvo casi di CP_1 urgenza, o necessità improrogabile, dovranno essere concordate dai genitori e rimborsate previo riscontro documentale e congruo preavviso, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
i) Disporre che tutte le somme che saranno riscosse a titolo di assegno unico/universale e/o equipollenti per i figli e/o per il nucleo familiare, saranno sempre e comunque di competenza esclusiva della sig.ra Parte_1
e dalle stessa riscosse o se riscosse dal sig. dovranno essere integralmente versate alle moglie;
CP_1
j) Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2 All'esito dell'udienza udienza del 21.04.2022, il Presidente del Tribunale non potendo esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore.
In data 14.09.2022, si è costituito in giudizio il quale ha contestato CP_1
l'entità dell'importo di euro 450,00, previsto dal provvedimento presidenziale a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole.
A sostegno delle proprie difese, il resistente ha dedotto di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere il predetto contributo, essendo privo di occupazione dal mese di maggio c.a..
La ricorrente, di contro, disponendo di maggiori risorse economiche, in quanto stabilmente occupata e proprietaria di un immobile, doveva sopportare in misura più rilevante il carico economico relativo ai figli.
Il resistente ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi confermando le statuizioni di cui al provvedimento presidenziale con eccezione di quella relativa al mantenimento dei minori riguardo alla quale, ci si rimette alla determinazione del Giudice, comunque in una misura non superiore ai
300,00 euro complessivi (100,00 euro per ciascun figlio). Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 15.09.2022, il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio la sola decisione sullo status, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 587/2022, pubblicata in data 28.10.2022, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in merito alle domande accessorie alla separazione.
Nelle more del procedimento, la parte ricorrente ha istato per la modifica dei provvedimenti presidenziali con precipuo riguardo al regime di affidamento dei figli minori.
a sostegno della domanda di affidamento esclusivo in suo favore della Parte_1 prole, ha rappresentato che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti, il resistente aveva manifestato disinteresse verso i figli minori, omettendo sia di corrispondere quanto disposto a titolo di contributo per il loro mantenimento, sia di esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti degli stessi.
La ricorrente, altresì, aveva dedotto la necessità per i minori e di Per_1 Per_2 sottoporsi a trattamenti terapeutici che richiedevano il consenso di entrambi i genitori e che il resistente non risultava rintracciabile, con conseguente impossibilità dei minori stessi di
3 intraprendere o proseguire, quanto ad , il percorso psicologico e, quanto a la Per_1 Per_2 terapia logopedica.
Nell'ambito del sub-procedimento, all'esito dell'udienza dell'11.01.2024, il giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti presidenziali, ha affidato in via esclusiva alla madre i minori e Per_1 Per_2 Per_3
Assunte le prove orali ammesse e acquisita la documentazione, all'udienza del 26.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
In particolare, la ricorrente, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto, altresì, l'accoglimento dell'istanza ex art. 3 bis L. N.
1185/1967, depositata il 20.03.2025, proposta ai fini dell'inibitoria al rilascio del passaporto in favore del resistente.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la separazione tra le parti, con riguardo alle domande accessorie della separazione svolte dalle parti, deve osservarsi quanto segue.
1. Affidamento, collocamento dei minori, regolamentazione del diritto di visita nei confronti della prole e assegnazione della casa coniugale.
In primo luogo, mette conto rilevare che la parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, già disposto nelle more del presente giudizio con provvedimento del 11.01.2024.
A sostegno della domanda, la ricorrente si è doluta del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei minori, con riguardo all'inadempimento sia degli obblighi di natura economica, sia di natura affettiva ed assistenziale, nonché dell'inerzia da lui mostrata nel corso del presente giudizio, ribadendo le difficoltà avute nel reperire i consensi dal Tali, necessari per la gestione della prole.
Il resistente, di contro, ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori, motivando le assenze stigmatizzate dalla controparte sulla scorta della propria condizione economica precaria che gli impediva, di fatto, di sostenere i costi dei viaggi verso Torre di San Patrizio/Fermo da
Soliera (MO), città in cui attualmente lo stesso risiedeva.
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
In punto di diritto, preme osservare che, quanto al regime di affidamento, è principio noto quello secondo cui l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola,
4 dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, “Nel quadro della disciplina relativa ai
«provvedimenti riguardi ai figli» dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente
e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. «bigenitorialità» (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento «condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”
(Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, pertanto, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sui tempi e sulle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dal contegno processuale tenuto dal resistente può ben desumersi un sostanziale disinteresse del padre in ordine al regime di affidamento e alle scelte necessarie per garantire una serena esistenza dei minori.
È rimasto sostanzialmente incontestato sia che il resistente non abbia provveduto alla corresponsione del contributo al mantenimento, previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, in favore dei figli, sia che l'ultimo incontro tra il padre e i minori risalga al mese di maggio 2022, sia che lo stesso non sia stato reperibile dalla controparte allorché si sia resa necessaria l'acquisizione del consenso del genitore per attività legate alla gestione dei figli, anche in ambito sanitario.
5 In merito, infatti, il resistente si è limitato a giustificare tali mancanze con le difficoltà economiche in cui attualmente versa.
Tale assunto è stato confermato anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Al riguardo, fratello di sentito sul capitolo della Persona_5 Parte_1 parte ricorrente vertente su tale circostanza, ha riferito quanto segue “è vero. Non ricorso la data esatta ma possono confermare con la circostanza si sia verificata prima dell'estate del 2022. Ne sono a conoscenza in quanto abito a 10 m di stanza dall'abitazione di mia sorella con la quale ha rapporti costanti”
(cfr. verbale di udienza del 27.06.2024).
Ancora, la teste escussa sul punto, ha dichiarato che: “posso dire di sapere che il Testimone_1
Tali ha lasciato la casa coniugale più o meno nelle date che mi si leggono perché ricordo che il fatto sia avvenuto, più o meno, alla fine dell'anno scolastico. Ne sono a conoscenza in quanto la circostanza mi è stata riferita dalla ricorrente nonché dal figlio – compagno di scuola di mia figlia - e comunque posso dire di non aver più Per_2
Per_ visto il in giro”.
Escussa in merito al disinteresse manifestato dal padre, la teste ha dichiarato che il minore le avrebbe riferito di non incontrare il padre da tempo e di non avere con lui neppure contatti telefonici (cfr. verbale di udienza del 27.06.2024)
Le allegazioni della ricorrente volte a provare il disinteresse del padre alle esigenze morali e materiali dei minori, hanno trovato, poi, un ulteriore sostegno nel già citato comportamento processuale tenuto dallo stesso.
Il resistente, infatti, seppur formalmente costituito nel presente giudizio, mai è comparso personalmente alle udienze fissate per l'interrogatorio libero e per l'interrogatorio formale, e neppure si è costituito nell'ambito del subprocedimento, n. 254-2/2022 R.G., avente ad oggetto la domanda volta alla modifica del regime di affidamento vigente, in favore di quello esclusivo.
Tanto premesso, allora, non è revocabile in dubbio come il padre, per tutta la durata del giudizio, non si sia interessato concretamente ai figli né al loro benessere e non abbia cooperato con l'altro genitore, sul quale grave l'intero carico di assistenza e cura della prole.
In ragione delle difficoltà rappresentante- e mai contestate - nella gestione dei minori, nel superiore nell'interesse degli stessi, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre si palesa come scelta più consona al fine di riservare alla parte ricorrente – genitore sempre presente e attivo nella cura dei figli – il potere di assumere da sola, in conformità dell'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
6 Quanto al collocamento dei minori, appare confacente agli interessi degli stessi prevederlo presso la madre, onde garantire loro continuità nell'ambiente in cui già vivono e la prosecuzione delle relazioni che tuttora coltivano.
Per quanto attiene alla frequentazione tra il resistente e i figli, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dalla distanza attualmente esistente tra i luoghi in cui vivono i minori e il padre, il Collegio ritiene opportuno, salvo diverso accordo tra le parti, che il resistente possa vedere e tenere con sé i minori:
- due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10:00 (o, in presenza di scuola, dall'orario di uscita), sino alla domenica alle ore 18.30;
- durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, compreso il giorno di Natale, di
Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania, ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, per tre giorni che comprendano ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre), ad anni alterni.
2. Assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, è bene rammentare che il godimento dato della stessa, a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito prioritariamente tenendo conto dell'interesse dei minori ( o dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti), al fine di garantire loro la conservazione dell' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
L'assegnazione di tale dimora, infatti, come ha, in più occasioni, evidenziato la Corte di
Cassazione, non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per garantire alla parte economicamente più debole una forma di mantenimento, quanto piuttosto un diritto personale atipico in favore del genitore assegnatario volto a salvaguardare l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico in cui sono vissuti e cresciuti (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 18603/2021; Corte cost. n.
308/2008).
Il principio di diritto appena enunciato va letto in combinato disposto con l'interpretazione per cui “L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione
7 sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione” (cfr. Sez.
1, Sentenza n. 13065 del 09/09/2002 (Rv. 557310 - 01)).
Nel caso di specie, tenuto conto del collocamento prevalente dei minori presso la madre, la casa coniugale, sita in Torre San Patrizio, Via Garibaldi n. 11, pertanto, deve essere assegnata alla ricorrente.
3. Contributo al mantenimento, spese straordinarie e assegno unico in favore della prole.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In primo luogo, è necessario premettere che, dagli atti di causa, non emergono allegazioni relative al tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Con riguardo alle sostanze godute dalle parti, poi, occorre rilevare quanto segue.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver dichiarato i seguenti redditi:
- per il periodo di imposta 2020: reddito imponibile pari ad euro 17.672,00 (cfr. 730/2021 depositata dall'Agenzia delle Entrate in data 04.03.2024);
- per il periodo di imposta 2021: reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.726,66 (cfr.
CU/2022 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024);
- per il periodo di imposta 2021: reddito da lavoro dipendente pari ad euro 90,22 (cfr.
CU/2022 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024).
La ricorrente risulta poi proprietari di beni immobili e, producendo in atti i vari contratti, ha dato prova di aver svolto, negli anni, diverse occupazioni, prima come addetta alle pulizie
(cfr. doc. n. 7, fascicolo parte ricorrente) allegato alla memoria 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., poi come scotolatrice (cfr. doc. allegato alla nota di deposito della ricorrente del 02.02.2024). ha, inoltre, rappresentato di aver provveduto, nell'interesse del coniuge, Parte_1 al pagamento della prima rata di euro 5.000,00, dovuta dal Tali a in forza Parte_2 di un contratto con la quale quest'ultima ha venduto al resistente un'immobile, adibito dalle odierne parti a casa coniugale.
8 Tale circostanza, rimasta incontestata nel corso del giudizio dal resistente, è stata confermata dalla stessa la quale, oltre a fornire una dichiarazione per iscritto al Parte_2 riguardo (cfr. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 186, comma 6 c.p.c., nr. 1)), sentita sul punto ha riferito quanto segue “ho stipulato con il resistente un contratto di compravendita con patto di riscatto nel
2021. È la ricorrente che sta pagando le rate relative alla vendita” (cfr. verbale di udienza del
06.02.2024).
La parte ricorrente ha, infine, documentato che l'immobile, sito Torre San Patrizio, Via
Cavour 5 e 7, a sé intestato è stato oggetto di verbale di aggiudicazione nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva n. 51/2012 R.G.E. (cfr. doc. allegato alla nota di deposito della ricorrente del 15.07.2024).
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del resistente, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate è stato documentato:
- quanto all'anno 2021, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.843,96 e un ulteriore reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.936,84 (cfr. CU/2022 depositate dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024);
- quanto all'anno 2022, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.379,74 e un ulteriore reddito da lavoro dipendente pari ad euro 4.988,00 (cfr. doc CU/2023 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024).
Dagli atti di causa il resistente risulta proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, acquistata nel 2021, dietro il versamento di un prezzo di euro 40.000,00 (cfr. all. 2 alla nota di deposito del 01.08.2022 della ricorrente).
Tanto detto, osserva il Collegio come l'esiguità dei redditi percepiti da Persona_5
e l'attuale asserito stato di disoccupazione non può esonerare lo stesso alla
[...] corresponsione dell'obbligo al mantenimento dei minori.
La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio questo affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, sent. 10190/2015, decreto Trib. Milano del 15.04.20159).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegate gli elementi da quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto alla responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7273/2013; Cass pen. Sent. 5751/20109).
9 Pertanto, tenuto conto della posizione economica delle parti, dell'età dei minori, del collocamento degli stessi presso la madre e dell'affidamento sopra disposto, nonché la capacità lavorativa da riconoscersi in capo al resistente in base all'età, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore della prole, pari all'importo complessivo di euro 450,00 mensili (ovvero Euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza, in base alla data della domanda, dal mese di marzo 2022.
Quanto alle spese straordinarie per i minori, regolamentate secondo il Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024, le stesse vanno poste a carico di entrambi i genitori in pari percentuale.
Quanto alla domanda con cui la parte ricorrente ha inteso chiedere la devoluzione, per l'intero, nei suoi confronti dell'assegno unico, deve affermarsi quanto segue.
In primo luogo, testualmente, l'art. 6, comma 4 del d. Lgs. n. 230/2021, prevede, circa l'assegno unico universale, che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
In secondo luogo, è arresto recente quello con il quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, quanto all'assegno unico universale, “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
…. la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
10 Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che
l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Emerge agevolmente, allora, come addirittura prescindendo dallo schema di affidamento prescelto, la Corte di Legittimità abbia riconosciuto pregnanza e rilievo al collocamento prevalente al fine di valutare la possibilità di accordare l'intera devoluzione al genitore prevalentemente convivente della misura assistenziale in questione.
Nella specie, tenuto conto dell'affidamento esclusivo alla madre e del collocamento prevalente dei figli presso la stessa, proprio la circostanza che sia la madre ad occuparsi interamente della cura dei figli minori, legittima la previsione e l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico alla ricorrente.
3. Ulteriori domande.
La parte ricorrente ha chiesto, poi, di condannare il coniuge all'adempimento per l'intero e/o a contribuire al pagamento della somma residua pattuita, quale prezzo, per l'acquisto della casa coniugale.
Tale domanda è da dirsi inammissibili, in quanto seppur connessa al presente giudizio di separazione, risulta sottoposta a rito diverso rispetto a quello speciale predisposto per il processo di famiglia: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,32,34,35,36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Ed invero, nel procedimento di separazione, come in quello di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del
11 giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanate n tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e a prole.
Possono essere dunque svolte domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), al contributo al mantenimento della coniuge;
tutte le altre domande, contrariamente, devono essere ritenute inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c.
Dunque, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quella aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno.
Parimenti deve essere dichiarata inammissibile la domanda di inibitoria al rilascio del passaporto nei confronti di CP_1
Sul punto, giova precisare che il D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, ribaltando la preesistente disciplina, ha previsto, a mezzo dell'introduzione dell'art.
3-bis della L. 1185/67, la sostanziale liberalizzazione nel rilascio del documento in questione nei confronti dei genitori di prole minorenne, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, l'art. 3-bis, ha previsto che: “1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni”.
Quanto al procedimento da seguire, il disposto in esame ha previsto che “
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE”.
Ebbene, emerge agevolmente come, avendo ad oggetto il giudizio che ci occupa una separazione incardinata prima dell'introduzione degli artt. 473 bis c.p.c. e ss., la domanda in questione deve essere proposta, nel sostanziale “disallineamento” dei riti, in via autonoma.
4. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza principale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile a complessità bassa, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate
12 al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamato il contenuto della sentenza n. 587/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ affida in via esclusiva alla madre i minori , nato a [...], il [...], Per_1
nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...], collocandoli
[...] Per_3 prevalentemente presso la stessa, con facoltà del resistente di vederli secondo quanto indicato in parte motiva;
❖ assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Torre San Patrizio, via Garibaldi n. 11;
❖ determina in euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto dal resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2022;
❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli secondo quanto indicato in motivazione;
❖ accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione, per l'intero, dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al d. Lgs. n. 230/2021;
❖ dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente;
❖ condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, per onorari, euro 114,96, per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 27.11.2025.
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254 /2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. VERUSKA Parte_1 C.F._1
CROCETTI, elettivamente domiciliata in Fermo, Via Giovanni Agnelli, 22/24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIANMARCO SABBIONI, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come de verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.02.2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da coniuge per matrimonio contratto in Settat (Marocco) il CP_1
21.08.2003 - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torre San Patrizio (FM)
1 dell'anno 2013 al n. 2 parte II Serie C Ufficio 1, esponendo che dall'unione erano nati tre figli, il 15.10.2010, il 04.09.2015, e il 04.12.2019. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tra le parti.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi:
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi per esser venuta meno l'unione coniugale;
b) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
c) disporre che tutti i figli vivranno con la madre presso l'abitazione coniugale;
d) assegnare la casa coniugale sita in Torre San Patrizio alla via Garibaldi n. 11, di proprietà del sig.
alla madre, in quanto genitore collocatario dei figli minori;
CP_1
e) disporre che il padre, durante la settimana potrà vedere i figli tre pomeriggi a settimana e due fine settimana alternati al mese;
f) durante le ferie estive i minori potranno trascorrere più giorni consecutivi con i padre in base alle esigenze lavorative dello stesso e dei minori previo congruo accordo con la madre. Durante le vacanze di Natale,
Capodanno, Pasquali, 1° Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza. Egli potrà, inoltre, far visita ai figli ogni volta lo riterrà opportuno previo accordo telefonico e congrue preavviso con la Parte_1
g) disporre il pagamento a carico del sig. Tali di una somma a titolo di contributo al CP_1
Pe mantenimento dei figli , e nella misura di €. 600,00 complessivi (€. 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da erogarsi anticipatamente entro i primi 15 giorni di ogni mese a mezzo bancario presso il seguente codice iban [...] a partire dalla data del deposito del presente ricorso.
h) Le spese straordinarie, così come classificata dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data
03.11.2021, saranno poste al 50% a carico del sig. Le spese straordinarie, salvo casi di CP_1 urgenza, o necessità improrogabile, dovranno essere concordate dai genitori e rimborsate previo riscontro documentale e congruo preavviso, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
i) Disporre che tutte le somme che saranno riscosse a titolo di assegno unico/universale e/o equipollenti per i figli e/o per il nucleo familiare, saranno sempre e comunque di competenza esclusiva della sig.ra Parte_1
e dalle stessa riscosse o se riscosse dal sig. dovranno essere integralmente versate alle moglie;
CP_1
j) Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2 All'esito dell'udienza udienza del 21.04.2022, il Presidente del Tribunale non potendo esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore.
In data 14.09.2022, si è costituito in giudizio il quale ha contestato CP_1
l'entità dell'importo di euro 450,00, previsto dal provvedimento presidenziale a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole.
A sostegno delle proprie difese, il resistente ha dedotto di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere il predetto contributo, essendo privo di occupazione dal mese di maggio c.a..
La ricorrente, di contro, disponendo di maggiori risorse economiche, in quanto stabilmente occupata e proprietaria di un immobile, doveva sopportare in misura più rilevante il carico economico relativo ai figli.
Il resistente ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi confermando le statuizioni di cui al provvedimento presidenziale con eccezione di quella relativa al mantenimento dei minori riguardo alla quale, ci si rimette alla determinazione del Giudice, comunque in una misura non superiore ai
300,00 euro complessivi (100,00 euro per ciascun figlio). Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 15.09.2022, il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio la sola decisione sullo status, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 587/2022, pubblicata in data 28.10.2022, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in merito alle domande accessorie alla separazione.
Nelle more del procedimento, la parte ricorrente ha istato per la modifica dei provvedimenti presidenziali con precipuo riguardo al regime di affidamento dei figli minori.
a sostegno della domanda di affidamento esclusivo in suo favore della Parte_1 prole, ha rappresentato che, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti, il resistente aveva manifestato disinteresse verso i figli minori, omettendo sia di corrispondere quanto disposto a titolo di contributo per il loro mantenimento, sia di esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti degli stessi.
La ricorrente, altresì, aveva dedotto la necessità per i minori e di Per_1 Per_2 sottoporsi a trattamenti terapeutici che richiedevano il consenso di entrambi i genitori e che il resistente non risultava rintracciabile, con conseguente impossibilità dei minori stessi di
3 intraprendere o proseguire, quanto ad , il percorso psicologico e, quanto a la Per_1 Per_2 terapia logopedica.
Nell'ambito del sub-procedimento, all'esito dell'udienza dell'11.01.2024, il giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti presidenziali, ha affidato in via esclusiva alla madre i minori e Per_1 Per_2 Per_3
Assunte le prove orali ammesse e acquisita la documentazione, all'udienza del 26.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
In particolare, la ricorrente, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto, altresì, l'accoglimento dell'istanza ex art. 3 bis L. N.
1185/1967, depositata il 20.03.2025, proposta ai fini dell'inibitoria al rilascio del passaporto in favore del resistente.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la separazione tra le parti, con riguardo alle domande accessorie della separazione svolte dalle parti, deve osservarsi quanto segue.
1. Affidamento, collocamento dei minori, regolamentazione del diritto di visita nei confronti della prole e assegnazione della casa coniugale.
In primo luogo, mette conto rilevare che la parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, già disposto nelle more del presente giudizio con provvedimento del 11.01.2024.
A sostegno della domanda, la ricorrente si è doluta del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei minori, con riguardo all'inadempimento sia degli obblighi di natura economica, sia di natura affettiva ed assistenziale, nonché dell'inerzia da lui mostrata nel corso del presente giudizio, ribadendo le difficoltà avute nel reperire i consensi dal Tali, necessari per la gestione della prole.
Il resistente, di contro, ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori, motivando le assenze stigmatizzate dalla controparte sulla scorta della propria condizione economica precaria che gli impediva, di fatto, di sostenere i costi dei viaggi verso Torre di San Patrizio/Fermo da
Soliera (MO), città in cui attualmente lo stesso risiedeva.
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
In punto di diritto, preme osservare che, quanto al regime di affidamento, è principio noto quello secondo cui l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola,
4 dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, “Nel quadro della disciplina relativa ai
«provvedimenti riguardi ai figli» dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente
e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritti del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. «bigenitorialità» (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento «condiviso» (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore. ……Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”
(Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, pertanto, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sui tempi e sulle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dal contegno processuale tenuto dal resistente può ben desumersi un sostanziale disinteresse del padre in ordine al regime di affidamento e alle scelte necessarie per garantire una serena esistenza dei minori.
È rimasto sostanzialmente incontestato sia che il resistente non abbia provveduto alla corresponsione del contributo al mantenimento, previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, in favore dei figli, sia che l'ultimo incontro tra il padre e i minori risalga al mese di maggio 2022, sia che lo stesso non sia stato reperibile dalla controparte allorché si sia resa necessaria l'acquisizione del consenso del genitore per attività legate alla gestione dei figli, anche in ambito sanitario.
5 In merito, infatti, il resistente si è limitato a giustificare tali mancanze con le difficoltà economiche in cui attualmente versa.
Tale assunto è stato confermato anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Al riguardo, fratello di sentito sul capitolo della Persona_5 Parte_1 parte ricorrente vertente su tale circostanza, ha riferito quanto segue “è vero. Non ricorso la data esatta ma possono confermare con la circostanza si sia verificata prima dell'estate del 2022. Ne sono a conoscenza in quanto abito a 10 m di stanza dall'abitazione di mia sorella con la quale ha rapporti costanti”
(cfr. verbale di udienza del 27.06.2024).
Ancora, la teste escussa sul punto, ha dichiarato che: “posso dire di sapere che il Testimone_1
Tali ha lasciato la casa coniugale più o meno nelle date che mi si leggono perché ricordo che il fatto sia avvenuto, più o meno, alla fine dell'anno scolastico. Ne sono a conoscenza in quanto la circostanza mi è stata riferita dalla ricorrente nonché dal figlio – compagno di scuola di mia figlia - e comunque posso dire di non aver più Per_2
Per_ visto il in giro”.
Escussa in merito al disinteresse manifestato dal padre, la teste ha dichiarato che il minore le avrebbe riferito di non incontrare il padre da tempo e di non avere con lui neppure contatti telefonici (cfr. verbale di udienza del 27.06.2024)
Le allegazioni della ricorrente volte a provare il disinteresse del padre alle esigenze morali e materiali dei minori, hanno trovato, poi, un ulteriore sostegno nel già citato comportamento processuale tenuto dallo stesso.
Il resistente, infatti, seppur formalmente costituito nel presente giudizio, mai è comparso personalmente alle udienze fissate per l'interrogatorio libero e per l'interrogatorio formale, e neppure si è costituito nell'ambito del subprocedimento, n. 254-2/2022 R.G., avente ad oggetto la domanda volta alla modifica del regime di affidamento vigente, in favore di quello esclusivo.
Tanto premesso, allora, non è revocabile in dubbio come il padre, per tutta la durata del giudizio, non si sia interessato concretamente ai figli né al loro benessere e non abbia cooperato con l'altro genitore, sul quale grave l'intero carico di assistenza e cura della prole.
In ragione delle difficoltà rappresentante- e mai contestate - nella gestione dei minori, nel superiore nell'interesse degli stessi, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre si palesa come scelta più consona al fine di riservare alla parte ricorrente – genitore sempre presente e attivo nella cura dei figli – il potere di assumere da sola, in conformità dell'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
6 Quanto al collocamento dei minori, appare confacente agli interessi degli stessi prevederlo presso la madre, onde garantire loro continuità nell'ambiente in cui già vivono e la prosecuzione delle relazioni che tuttora coltivano.
Per quanto attiene alla frequentazione tra il resistente e i figli, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dalla distanza attualmente esistente tra i luoghi in cui vivono i minori e il padre, il Collegio ritiene opportuno, salvo diverso accordo tra le parti, che il resistente possa vedere e tenere con sé i minori:
- due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10:00 (o, in presenza di scuola, dall'orario di uscita), sino alla domenica alle ore 18.30;
- durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, compreso il giorno di Natale, di
Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania, ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, per tre giorni che comprendano ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre), ad anni alterni.
2. Assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, è bene rammentare che il godimento dato della stessa, a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito prioritariamente tenendo conto dell'interesse dei minori ( o dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti), al fine di garantire loro la conservazione dell' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
L'assegnazione di tale dimora, infatti, come ha, in più occasioni, evidenziato la Corte di
Cassazione, non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per garantire alla parte economicamente più debole una forma di mantenimento, quanto piuttosto un diritto personale atipico in favore del genitore assegnatario volto a salvaguardare l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico in cui sono vissuti e cresciuti (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 18603/2021; Corte cost. n.
308/2008).
Il principio di diritto appena enunciato va letto in combinato disposto con l'interpretazione per cui “L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione
7 sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione” (cfr. Sez.
1, Sentenza n. 13065 del 09/09/2002 (Rv. 557310 - 01)).
Nel caso di specie, tenuto conto del collocamento prevalente dei minori presso la madre, la casa coniugale, sita in Torre San Patrizio, Via Garibaldi n. 11, pertanto, deve essere assegnata alla ricorrente.
3. Contributo al mantenimento, spese straordinarie e assegno unico in favore della prole.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In primo luogo, è necessario premettere che, dagli atti di causa, non emergono allegazioni relative al tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Con riguardo alle sostanze godute dalle parti, poi, occorre rilevare quanto segue.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver dichiarato i seguenti redditi:
- per il periodo di imposta 2020: reddito imponibile pari ad euro 17.672,00 (cfr. 730/2021 depositata dall'Agenzia delle Entrate in data 04.03.2024);
- per il periodo di imposta 2021: reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.726,66 (cfr.
CU/2022 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024);
- per il periodo di imposta 2021: reddito da lavoro dipendente pari ad euro 90,22 (cfr.
CU/2022 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024).
La ricorrente risulta poi proprietari di beni immobili e, producendo in atti i vari contratti, ha dato prova di aver svolto, negli anni, diverse occupazioni, prima come addetta alle pulizie
(cfr. doc. n. 7, fascicolo parte ricorrente) allegato alla memoria 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., poi come scotolatrice (cfr. doc. allegato alla nota di deposito della ricorrente del 02.02.2024). ha, inoltre, rappresentato di aver provveduto, nell'interesse del coniuge, Parte_1 al pagamento della prima rata di euro 5.000,00, dovuta dal Tali a in forza Parte_2 di un contratto con la quale quest'ultima ha venduto al resistente un'immobile, adibito dalle odierne parti a casa coniugale.
8 Tale circostanza, rimasta incontestata nel corso del giudizio dal resistente, è stata confermata dalla stessa la quale, oltre a fornire una dichiarazione per iscritto al Parte_2 riguardo (cfr. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 186, comma 6 c.p.c., nr. 1)), sentita sul punto ha riferito quanto segue “ho stipulato con il resistente un contratto di compravendita con patto di riscatto nel
2021. È la ricorrente che sta pagando le rate relative alla vendita” (cfr. verbale di udienza del
06.02.2024).
La parte ricorrente ha, infine, documentato che l'immobile, sito Torre San Patrizio, Via
Cavour 5 e 7, a sé intestato è stato oggetto di verbale di aggiudicazione nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva n. 51/2012 R.G.E. (cfr. doc. allegato alla nota di deposito della ricorrente del 15.07.2024).
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del resistente, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate è stato documentato:
- quanto all'anno 2021, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.843,96 e un ulteriore reddito da lavoro dipendente pari ad euro 16.936,84 (cfr. CU/2022 depositate dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024);
- quanto all'anno 2022, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.379,74 e un ulteriore reddito da lavoro dipendente pari ad euro 4.988,00 (cfr. doc CU/2023 depositata dall'Agenzia delle Entrate il 16.12.2024).
Dagli atti di causa il resistente risulta proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, acquistata nel 2021, dietro il versamento di un prezzo di euro 40.000,00 (cfr. all. 2 alla nota di deposito del 01.08.2022 della ricorrente).
Tanto detto, osserva il Collegio come l'esiguità dei redditi percepiti da Persona_5
e l'attuale asserito stato di disoccupazione non può esonerare lo stesso alla
[...] corresponsione dell'obbligo al mantenimento dei minori.
La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio questo affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, sent. 10190/2015, decreto Trib. Milano del 15.04.20159).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegate gli elementi da quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto alla responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7273/2013; Cass pen. Sent. 5751/20109).
9 Pertanto, tenuto conto della posizione economica delle parti, dell'età dei minori, del collocamento degli stessi presso la madre e dell'affidamento sopra disposto, nonché la capacità lavorativa da riconoscersi in capo al resistente in base all'età, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore della prole, pari all'importo complessivo di euro 450,00 mensili (ovvero Euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza, in base alla data della domanda, dal mese di marzo 2022.
Quanto alle spese straordinarie per i minori, regolamentate secondo il Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in Ancona, il 10.07.2024, le stesse vanno poste a carico di entrambi i genitori in pari percentuale.
Quanto alla domanda con cui la parte ricorrente ha inteso chiedere la devoluzione, per l'intero, nei suoi confronti dell'assegno unico, deve affermarsi quanto segue.
In primo luogo, testualmente, l'art. 6, comma 4 del d. Lgs. n. 230/2021, prevede, circa l'assegno unico universale, che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
In secondo luogo, è arresto recente quello con il quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, quanto all'assegno unico universale, “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
…. la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
10 Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che
l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Emerge agevolmente, allora, come addirittura prescindendo dallo schema di affidamento prescelto, la Corte di Legittimità abbia riconosciuto pregnanza e rilievo al collocamento prevalente al fine di valutare la possibilità di accordare l'intera devoluzione al genitore prevalentemente convivente della misura assistenziale in questione.
Nella specie, tenuto conto dell'affidamento esclusivo alla madre e del collocamento prevalente dei figli presso la stessa, proprio la circostanza che sia la madre ad occuparsi interamente della cura dei figli minori, legittima la previsione e l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico alla ricorrente.
3. Ulteriori domande.
La parte ricorrente ha chiesto, poi, di condannare il coniuge all'adempimento per l'intero e/o a contribuire al pagamento della somma residua pattuita, quale prezzo, per l'acquisto della casa coniugale.
Tale domanda è da dirsi inammissibili, in quanto seppur connessa al presente giudizio di separazione, risulta sottoposta a rito diverso rispetto a quello speciale predisposto per il processo di famiglia: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,32,34,35,36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Ed invero, nel procedimento di separazione, come in quello di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del
11 giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanate n tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e a prole.
Possono essere dunque svolte domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), al contributo al mantenimento della coniuge;
tutte le altre domande, contrariamente, devono essere ritenute inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c.
Dunque, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quella aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno.
Parimenti deve essere dichiarata inammissibile la domanda di inibitoria al rilascio del passaporto nei confronti di CP_1
Sul punto, giova precisare che il D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, ribaltando la preesistente disciplina, ha previsto, a mezzo dell'introduzione dell'art.
3-bis della L. 1185/67, la sostanziale liberalizzazione nel rilascio del documento in questione nei confronti dei genitori di prole minorenne, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, l'art. 3-bis, ha previsto che: “1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni”.
Quanto al procedimento da seguire, il disposto in esame ha previsto che “
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE”.
Ebbene, emerge agevolmente come, avendo ad oggetto il giudizio che ci occupa una separazione incardinata prima dell'introduzione degli artt. 473 bis c.p.c. e ss., la domanda in questione deve essere proposta, nel sostanziale “disallineamento” dei riti, in via autonoma.
4. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza principale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile a complessità bassa, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate
12 al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamato il contenuto della sentenza n. 587/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ affida in via esclusiva alla madre i minori , nato a [...], il [...], Per_1
nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...], collocandoli
[...] Per_3 prevalentemente presso la stessa, con facoltà del resistente di vederli secondo quanto indicato in parte motiva;
❖ assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Torre San Patrizio, via Garibaldi n. 11;
❖ determina in euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto dal resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2022;
❖ pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli secondo quanto indicato in motivazione;
❖ accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione, per l'intero, dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al d. Lgs. n. 230/2021;
❖ dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente;
❖ condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, per onorari, euro 114,96, per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 27.11.2025.
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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