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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6558 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
- C.F. , elettivamente domiciliati in via
[...] C.F._2
Giuseppe Toniolo n. 41 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Danilo CICCARELLI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - anche in riassunzione
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._3 [...]
- C.F. , - C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
e - C.F. C.F._5 Controparte_4
in qualità di eredi di (originario convenuto C.F._6 Persona_1 deceduto nel corso del giudizio), elettivamente domiciliate in via Trento n. 39 - Fondi
(LT) presso lo studio dell'avv. Monica QUADRINO, dalla quale sono rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
1 OGGETTO: azione accertamento servitù di passaggio.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nell'atto di citazione e richiamate nel ricorso in riassunzione, osservando che, nelle more del giudizio, è stato installato un cancello in corrispondenza delle scale esterne, così come meglio descritto nella perizia in atti, e che, pertanto, la richiesta di condanna al ripristino dello status quo ante contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, alla lettera d) è da precisare e/o integrare, con la seguente conclusione: “con condanna, altresì, alla rimozione di siffatto cancello ovvero la consegna delle chiavi dello stesso agli odierni attori”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si riporta alle conclusioni dell'atto di costituzione in giudizio del 13 marzo 2024 e a tutti gli scritti difensivi del presente procedimento antecedenti all'interruzione del medesimo per morte della parte. Si riporta a tutti gli scritti difensivi successivi alla riassunzione del giudizio.
Reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_4 prima moglie del , e chiede che la stessa venga estromessa dal Persona_1 giudizio, con autorizzazione a depositare documentazione attestante il suo status anagrafico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , al fine di sentir accertare e
[...] Persona_1 dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché la violazione del predetto diritto di passaggio, da parte del convenuto, con la costruzione di un muro in corrispondenza del pianerottolo e dell'area di accesso che conduce alla soffitta di proprietà di essi attori;
nonché al fine di ottenere la condanna dello stesso convenuto alla demolizione del muro come realizzato e all'immediata reintegrazione degli attori nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio e, in ogni caso, al ripristino dello status quo ante.
2 Gli attori hanno altresì chiesto di ordinare al convenuto di astenersi in futuro dal porre in essere atti o azioni volte a limitare o impedire il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta di loro proprietà, nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati in €
5.000,00.
A sostegno delle proprie pretese, gli attori hanno dedotto di essere proprietari, pro indiviso e per la quota parte pari al 50% ciascuno, dell'appartamento, facente parte del fabbricato per civile abitazione, sito in Fondi, via Cocuruzzo, piano primo, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, p.lla 155, sub 6, piano primo, int. 4, cat. A/3, classe 3, vani 6, in forza di atto di compravendita del
26/9/2005 ai rogiti del notaio (rep. n. 43.540 - racc. n. 9.149). Per_2
Con tale atto di compravendita, ai fini della regolamentazione delle parti comuni dell'edificio, è stato previsto il trasferimento, il possesso e l'utilizzo della porzione di soffitta, riportata nell'allegato “A” dell'atto, identificata alle lettere X e F, espressamente qualificata come pertinenza dell'appartamento acquistato, a cui si accede, come previsto nell'atto pubblico, attraverso la scala, che serve anche da accesso all'appartamento del convenuto.
Tale scala, in parte interna e in parte esterna, costituisce, sostengono gli attori,
l'unica modalità di accesso alla porzione di soffitta di loro proprietà; locale dagli stessi utilizzato come tale sin dall'immissione nel possesso dell'immobile acquistato.
Parte attrice ha altresì dedotto che, nel mese di luglio 2017, ha Persona_1 occupato l'accesso alla pertinenza, stante l'urgenza di completare alcuni lavori, senza, tuttavia, provvedere alla successiva rimozione delle cose di sua pertinenza;
pittosto installando, arbitrariamente e senza alcun consenso, una porta (le cui chiavi non sono state mai consegnate ad essi attori) in corrispondenza del pianerottolo, impedendo così qualunque accesso alla porzione di soffitta di loro proprietà e legittimamente posseduta.
Affermato il diritto ad esercitare il passaggio sulla scala per titolo derivante dall'atto di compravendita e lamentata la turbativa della servitù di passaggio rivendicata, perpetrata con modalità occulte, lesive del legittimo e pacifico possesso della pertinenza immobiliare nonché dell'esercizio della servitù di passaggio, parte attrice ha, pertanto, chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., l'esistenza della
3 predetta servitù di passaggio nei confronti di , la cui condotta, volta ad Persona_1 impedirne l'esercizio, costituirebbe altresì violazione dell'art 1067, secondo comma,
c.c., con conseguente condanna al ripristino delle status quo ante e al risarcimento dei danni asseritamente subìti.
In particolare, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a favore degli odierni attori, quali proprietari pro indiviso e per la quota parte pari al 50% ciascuno, dei diritti di proprietà relativi all'appartamento, facente parte del fabbricato per civile abitazione, ubicato in Fondi, alla via Cocuruzzo, piano primo, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Fondi, al foglio 10, particella 155, sub 6, piano 1, int. 4, cat. A/3, classe 3, vani 6, giusto atto di compravendita a rogito Notaio di Per_2
Fondi del 26/9/2005, avente Repertorio N. 43.540 e Raccolta N. 9.14, e della pertinente porzione di soffitta riportata nell'allegato “A”, alle lettere “X” ed “F” del suddetto atto di compravendita;
b) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. dell'art. 1067 c.c. mediante la costruzione del muro de quo;
c) Parte_3
condannare il sig. alla demolizione ed eliminazione del muro dallo Persona_1 stesso costruito in corrispondenza del pianerottolo e dell'area di accesso che conduce alla porzione di soffitta di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
; d) ordinare la immediata reintegrazione dei ricorrenti nel libero e
[...] pacifico possesso della servitù di passaggio, nonché permettere agli stessi di accedere alla loro legittima proprietà, in ogni caso ordinare il ripristino dello status quo ante, anche attraverso la liberazione dell'accesso da ogni e qualsivoglia cosa di proprietà del sig. ; e) ordinare al sig. dall' astenersi in Persona_1 Persona_1 futuro dal porre in essere atti o azioni che possano limitare o impedire il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta de qua;
f) condannare il sig. Persona_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, equitativamente quantificati in € 5.000,00; Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
1.2 Con atto del 3/2/2021, a seguito della rinnovazione delle notifica dell'atto di citazione (dichiarata nulla con ordinanza del 5/7/2020, non recando la ricevuta di ritorno della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alcuna menzione
4 dell'attività compiuta dall'agente postale e non risultando rispettati i termini a comparire), si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente Persona_1 eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, non essendo stato indicati il fondo EN sul quale la dichiarata servitù di passaggio insisterebbe, nonché l'inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di spoglio, atteso che le conclusioni rassegnate da parte attrice costituiscono richieste ripristinatorie dell'esercizio del diritto di accesso alla pertinenza.
Nel merito, parte convenuta ha contestato quanto dedotto dagli attori, non avendo gli stessi mai avuto accesso alla porzione di soffitta indicata, stante l'occupazione della stessa con beni e materiale vario di pertinenza di esso convenuto e della sua famiglia, e ciò anche in ragione della collocazione della soffitta, a cui si accede tramite la scala ubicata nell'immobile di sua esclusiva proprietà.
Negata la costituzione di servitù di passaggio nell'atto di donazione del
29/6/1992, con cui e hanno trasferito a Controparte_5 Controparte_6 [...]
, dante causa degli attori, la nuda proprietà dell'immobile, e conseguente CP_7
l'irrilevanza dell'individuazione della pertinenza operata nell'atto pubblico di compravendita del 26/9/2005, parte convenuta ha escluso, dunque, che gli attori potessero vantare un diritto di accesso alla soffitta e che abbiano mai esercitato la dedotta servitù di passaggio.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum in relazione alla domanda di cui al capo a) delle rassegnate conclusioni;
sempre in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per effetto della decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dell'azione di spoglio;
in via subordinata e nel merito rigettare comunque la domanda promossa dai sig.ri e siccome Parte_1 Parte_2 infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
1.2 assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'esito dell'udienza del 11/10/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 5 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli b), c) e d), dichiarando inammissibile l'interrogatorio formale e la prova per testi sui capitoli della premessa dell'atto di citazione concernenti il contenuto e l'interpretazione di documenti versati in atti, e superflua in relazione alle circostanze estranee alla domanda petitoria spiegata;
non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c., ritenuti irrilevanti e valutativi i capitoli dedotti.
Il g.i. ha altresì disposto procedersi a CTU, richiesta da parte attrice, nominando allo scopo l'arch. e individuando nel seguente il quesito Persona_3 da sottoporre al consulente: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche ove ritenuto utile ai fin dello svolgimento dell'incarico, ed effettuati i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari, a) descriva lo stato dei luoghi ed in particolare le modalità di accesso al locale soffitta per cui è causa, descrivendone la puntuale ubicazione in relazione alle proprietà delle parti in causa e accertando se la scala esistente costituisca l'unico accesso alla predetta soffitta;
b) descriva le opere realizzate che attualmente inibiscono l'accesso alla soffitta e dica quali siano gli interventi necessari a rispristinare il passaggio;
c) esamini i titoli di acquisto della proprietà degli attori e riferisca se l'atto pubblico di donazione del 29/6/1992 del notaio contenga riferimenti descrittivi e tecnici che si riferiscono Persona_4 alla porzione del vano soffitta oggetto di causa.; d) depositi copia cartacea di cortesia”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 18/10/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 11/3/2023.
All'udienza del 28/9/2023, a fronte della richiesta del difensore degli attori di differimento dell'udienza in conseguenza dell'intervenuto evento interruttivo, il g.i., riservato ogni provvedimento, rilevato che la comunicazione dell'intervenuto decesso del convenuto (non notificata alla controparte) non avrebbe consentito di dichiarare
6 l'interruzione del processo (art. 300, primo comma, e 170 c.p.c.), ha disposto un rinvio per verificare la volontà di interrompere il processo da parte del convenuto all'udienza del 24/10/2023, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 25/10/2023, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ed in particolare quella della difesa di parte convenuta, nella quale si dichiara l'avvenuto decesso della medesima parte, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
1.3 Con atto del 28/11/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di . Persona_1
Con decreto del 31/10/2023 è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26/3/2024, con assegnazione a parte ricorrente del termine sino al
20/11/2023 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con atto del 14/3/2024 si sono costituite in giudizio Controparte_1 [...]
, e nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, riportandosi a tutte le eccezioni e deduzioni di fatto e di diritto rappresentata Per_1 dall'originario convenuto.
Espletata la prova per testi ammessa (udienza del 21/10/2024), con ordinanza dell'11/3/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Vanno preliminarmente delibate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi e di inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di spoglio, stante le richieste ripristinatorie dell'esercizio del diritto di accesso alla pertinenza, avanzate da parte attrice.
2.1 Parte convenuta, anche in riassunzione, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, lamenta parte convenuta l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo, del fondo EN sul quale la dichiarata servitù di passaggio insisterebbe.
7 Va, a tal proposito, ricordato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4), e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte (cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n.
8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941).
Va, a tal proposito, osservato che il riferimento alla condotta tenuta da
[...]
e agli atti di provenienza, offerti in comunicazione, sono elementi Per_1 pienamente idonei ad individuare il fondo EN, quale quello di proprietà del convenuto. Ne consegue la possibilità, per il convenuto, di delineare i termini dell'avversa pretesa e di difendersi nel giudizio, come in effetti accaduto.
La questione in esame, peraltro, va risolta tenuto conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.
8 Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, come detto.
Pare altresì utile rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Questa circostanza, nel caso di specie, non si è verificata, avuto riguardo alle difese opposte dal convenuto, che, in relazione alla domanda di controparte (actio confessoria servitutis), ha allegato circostanze e dedotto argomenti adeguatamente volti a contrastare gli assunti avversari (al di là, s'intende, della fondatezza delle difese stesse).
(deceduto nel corso del giudizio), nel merito, ha contestato Persona_1 tutto quanto dedotto da parte attrice, negando l'esercizio di una servitù di passaggio per l'accesso alla soffitta, da sempre e di fatto occupata da beni e materiali vari di pertinenza dello stesso, nonché l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio con atto pubblico di donazione del 29/6/1992, con conseguente irrilevanza dell'individuazione della pertinenzialità della soffitta operata nell'atto pubblico di compravendita del 26/9/2005.
Pertanto, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità come prevista dalla norma e del tenore delle puntuali difese spiegate dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della parte citata in giudizio;
dunque, non può ritenersi che l'atto introduttivo sia viziato di nullità per incertezza assoluta di petitum e causa petendi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
2.2 Parte convenuta ha altresì eccepito inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di reintegra contro lo spoglio violento e clandestino.
9 Sottesa a tale deduzione è la qualificazione della domanda in termini di tutela possessoria e non di azione petitoria, stante la richiesta di reintegra degli attori nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio.
È opportuno, tuttavia, rilevare che l'attenta disamina dell'atto introduttivo consente di ritenere che parte attrice abbia esperito un'actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c., volta all'accertamento e declaratoria di esistenza delle servitù di passaggio dedotta e alla condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante, a nulla rilevando che parte attrice abbia anche chiesto l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda petitoria.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
3. La domanda proposta dagli attori ha per oggetto l'accertamento e contestuale declaratoria di esistenza di servitù di una passaggio a carico del fabbricato di proprietà di parte convenuta e in favore dell'appartamento di proprietà attorea, nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
La domanda è quindi finalizzata ad accertare l'esistenza di un diritto di passaggio sulla scala esterna, insistente sul fondo di proprietà di parte convenuta al fine di accedere alla propria porzione di soffitta e ad inibire la prosecuzione delle turbative che si addebitano a parte convenuta e consistenti nella realizzazione di un cancello e di una porta, così prospettando, dunque, un'azione confessoria servitutis, come già esposto sopra.
Deve premettersi che, con tale azione, chi agisce dichiara di vantare sul fondo, che pretende EN, la titolarità di una servitù.
Quanto alla legittimazione attiva e passiva, “l'actio confessoria e l'actio negatoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca
l'esercizio [..]” (Cass. civ., sez. II, 21/05/2013, n. 12479).
Pertanto, la legittimazione dal lato passivo è in capo a colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale (di natura reale) con il
10 fondo EN (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine).
È, invero, solo nei confronti di tali soggetti che può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino
(Cass. civ., sez. VI - II, 22/01/2014, ord. n. 1332).
Tale assunto trova conferma nel principio di diritto, alla stregua del quale:
“Nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo EN (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex articolo 2933 del codice civile;
gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex articolo 1079 del codice civile, soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile,
l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile,
l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie” (Cass. civ., sez. II, 30/04/2024, n.11601).
Non vi è contrasto tra le parti circa l'appartenenza a parte attrice dell'immobile sito in Fondi, via Cocuruzzo, censito al Catasto fabbricati del suddetto
Comune, al foglio 10, p.lla 155 sub 6, né sulla titolarità di parte convenuta del diritto di proprietà dell'immobile adiacente, censito al Catasto fabbricati del suddetto
Comune, al foglio 10, p.lla 155 sub 5, su cui insiste la scala da cui si accede alla soffitta.
Sussiste dunque la legittimazione attiva degli attori a proporre azione di accertamento della servitù e legittimazione passiva di parte convenuta rispetto alla domanda proposta, ad eccezione di la quale, in virtù di Controparte_4
11 sentenza di divorzio (doc. depositato in atti in data 25/03/2024), non è erede di
[...]
, originario convenuto nel presente giudizio. Per_1
3.1 Come già osservato, con l'actio confessoria servitutis, l'attore dichiara di vantare su un fondo, che pretende EN, la titolarità della servitù.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, l'onere di provare l'esistenza della servitù grava sull'attore (“l'attore che agisce in 'confessoria servitutis', ai sensi dell'art.
1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende EN, da pesi e limitazioni.
Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia), è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento” cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/01/2017, n. 113; Cass. civ. Sez. II,
08/09/2014, n. 18890).
Pare utile osservare come l'art. 1027 c.c. individui la servitù prediale nel peso imposto su un fondo (fondo EN) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario.
La formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.
Per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante (Cass.
505/1974; Cass. 2413/1982; Cass. 9232/1991) (Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, ord. n.
12968).
Elementi tipici del ius in re aliena, sono l'altruità della cosa (in ragione del brocardo nemini res sua servit), l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo
12 EN (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo EN potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante e la specificità dell'utilità riservata nonché la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà.
Sotto quest'ultimo profilo, la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo EN, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale (Cass. civ., sez. un., 17/12/2020, n. 28972).
La costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, comporta, dunque, una restrizione delle facoltà di godimento del fondo EN, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo EN (Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, ord. n. 12968).
Quanto alla costituzione della servitù prediale, l'art. 1031 c.c. ne prevede la costituzione coattiva, volontaria (per contratto o testamento, art. 1058 c.c.), per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
3.2 Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, sin dall'atto di donazione (rep. n. 10.554 - racc. n. 2.117) del 29/06/1992, a rogito del notaio con cui e hanno donato a Per_2 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(dante causa degli attori) la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, CP_7 dell'appartamento sito in Fondi, via Cocuruzzo, piano primo, censito al catasto al foglio 10, p.lla 155 sub 6, con la precisazione, in merito all'uso della soffitta di pertinenza (distinta con la lettera “F”), “che gli utenti delle porzioni di soffitta indicate con […] “F” vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna attualmente esistente […]. L'utente della porzione “F” utilizzerà detto passaggio fino
a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente” (cfr. atto di donazione doc. 2 atto di citazione).
13 Tale precisazione risulta altresì riprodotta nell'atto di compravendita (rep. n.
43.540 - racc. n. 9.149), a rogito del notaio con cui gli odierni attori hanno Per_2 acquistato da l'immobile come sopra identificato. CP_7
In particolare, l'art. 3 così recita: “la porzione di soffitta indicata in planimetria, allegata sub “a”, e distinta con lettera “F” e con lettera “X”, costituisce pertinenza dell'alloggio in oggetto;
gli utenti delle porzioni di dì soffitta indicate con […] “F” vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna attualmente esistente […]. L'utente della porzione “F” utilizzerà detto passaggio fino
a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente” (cfr. atto di donazione doc. 3 atto di citazione).
Negli atti richiamati risulta, dunque, costituita una servitù di passaggio sulla scala interna ed esterna esistente sul fondo di proprietà di parte convenuta, che costituisce l'unico accesso alla predetta soffitta.
Vanno, a tal proposito, richiamate le conclusioni della CTU, espletata nel corso del presente giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, per cui “lo stato dei luoghi presenta un fabbricato costituito da locali al pianoterra, adibiti a magazzini e depositi, dai piani primo e secondo, adibiti a civile abitazione, e dal piano soffitta praticabile;
il tetto è
a doppia falda, con travi principali in legno e manto di copertura realizzata in parte con tegole marsigliesi ed in parte con pannelli coibentati.
Dalla corte comune si accede ai piani che hanno ingresso a N-O ed a S-E..
All'appartamento di proprietà dei sigg.ri posto al primo Parte_4 piano (sub 6) lato N-O, si accede direttamente da una scala esterna aperta
(identificata catastalmente al sub 8), mentre agli appartamenti al primo ed al secondo piano nonché al piano soffitta, posti a S-E, si accede percorrendo una prima scala esterna, anch'essa aperta (identificata catastalmente al sub 1), per poi accedere al vano scala interno comune (identificato catastalmente sempre al sub 1) di distribuzione ai piani [allegato 12].
In relazione alle proprietà delle parti in causa, il sig. (piano Persona_1 secondo - sub 5) accede al locale soffitta utilizzando la scala interna in comune con il sub 4 (piano primo – ), mentre i sigg.ri devono Persona_5 Parte_4 percorrere la corte comune esterna nella parte antistante l'immobile, superare il
14 cancello di legno posto sulla scala esterna (sub 1), accedere al vano scala interno e percorrerlo fino a raggiungere il piano soffitta.
La scala esterna ed il vano scala interno rappresentano l'unico modo per accedere al piano soffitta” (cfr. pag. 2 elaborato peritale).
Esaminati, peraltro, i titoli di acquisto, il consulente tecnico nominato ha altresì accertato che: “Con atto di compravendita del 26/09/2005 rep. 43.540 racc.
9.149 redatto dal notaio il sig. vende ai coniugi Persona_4 CP_7
e la piena proprietà dell'appartamento facente Parte_1 Parte_2 parte del fabbricato sito in Fondi (LT) via Cocuruzzo censito al catasto fabbricati al foglio 10, p.lla 155, sub 6, piano primo.
Il notaio, nella stesura del rogito, elenca gli atti di provenienza dei beni oggetto della compravendita e le disposizioni in essi contenuti relativamente all'uso delle parti comuni (corte e soffitta).
Tra gli atti cita e richiama in particolare l'atto di donazione del 29/06/1992 rep. 10.554 racc.
2.117 ed il testamento pubblico del 23/06/1995 rep. 19.551 racc.
3738 pubblicato in data 24/01/1996 a seguito del decesso del sig. . Controparte_5
Con atto pubblico di donazione del 29/06/1992 del notaio i Persona_4 coniugi e donano al proprio figlio Controparte_5 Controparte_6 [...]
, oltre a due terreni agricoli, “… appartamento sito in Fondi, via CP_7
Cocuruzzo, piano primo, …; in catasto alla partita 8582, foglio 10, mappale 155, sub
6, int. 4…”.
Nell'atto vengono anche espresse precise disposizioni in ordine all'uso della corte comune e della soffitta da parte dei proprietari degli appartamenti componenti
l'immobile nel suo complesso.
In particolare, per l'uso della corte comune da parte di e CP_8
, si dispone quanto segue: Persona_1
− Le porzioni distinte con “F” (m² 207,00) e “F1” (m² 18,00) sono di pertinenza dell'alloggio p.lla 155 sub 6 ) CP_7
− Le porzioni distinte con “C” (m² 188,00) e “C1” (m² 54,00) sono di pertinenza dell'alloggio p.lla 155 sub 5 ) Persona_1
In quanto all'uso della soffitta da parte di e , CP_7 Persona_1 si dispone quanto segue:
15 − La porzione distinta con “F” (m² 30,00) è di pertinenza dell'alloggio p.lla
155 sub 6 ( ) CP_7
− La porzione distinta con “C” (m² 34,00) è di pertinenza dell'alloggio p.lla
155 sub 5 ( ) Persona_1
In quanto poi all'accesso alla soffitta viene stabilito quanto segue: “Gli utenti delle porzioni di soffitta indicate con le lettere “C” ( ),“F”( Persona_1 [...]
), … , vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna CP_7 attualmente esistente, mentre ….”.
L'utente della porzione “F” ( ) utilizzerà il detto passaggio CP_7
(… la scala esterna ed interna attualmente esistente …) fino a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente.
Nell'atto pubblico di donazione del 29/06/1992 - rep. 10.554 racc. 2.117, le singole porzioni assegnate alle parti in causa vengono individuate, posizionate graficamente e definite nelle rispettive superfici [allegato 14]” (cfr. pagg.
3-4 elaborato peritale).
Non sussistono, dunque, dubbi circa l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di parte convenuta e a favore del fondo di proprietà degli attori.
4. Appurata l'esistenza di una servitù di passaggio, va affrontata la questione delle turbative all'esercizio di tale diritto.
Parte attrice si duole dell'arbitraria installazione di una porta, le cui chiavi non sono mai stata alla stessa consegnate, per la cui rimozione ha agito ai sensi dell'art. 1079 c.c..
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo EN, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla utilitas, ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto (Cass. civ., sez. II, 06/08/2019, n. 21003).
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei
16 luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilítas legittima la costituzione della servitù (Cassazione civile, sez. II, 20/05/1981, n. 3306) (Cass. civ., sez. II,
09/08/2018, ord. n. 20696).
Invero, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario.
Tali precetti possono, pertanto, trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici: ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento (Cass. civ., sez. II, 09/08/2018, ord. n. 20696).
Ne consegue che l'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo EN, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla 'utilitas', ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto (Cassazione civile, sez. II, 13/04/1991, n. 3942) (Cass. civ., sez. II, 09/08/2018, ord. n. 20696).
4.1 Nel caso di specie, è incontestato ed accertato che l'accesso alla soffitta di pertinenza dell'appartamento di proprietà degli attori debba avvenire mediante il passaggio sulla scala esterna ed interna già esistente, che costituisce anche accesso all'appartamento di proprietà di parte convenuta.
Parte attrice deduce che l'installazione di una porta d'ingresso preclude di fatto l'esercizio del diritto di passaggio, così integrando una turbativa all'esercizio di tale diritto.
Al riguardo, il consulente tecnico nominato ha concluso le sue indagini rilevando la modifica dello stato dei luoghi verificatasi impedisce il libero passaggio che dalla corte comune esterna porta al piano soffitta, individuando, in risposta al quesito formulato, anche gli interventi necessari al ripristino del passaggio.
17 Il tecnico incaricato, con argomentazioni prive di vizi logici e coerenti, che vanno, dunque, condivise, ha, invero, accertato che: “Il percorso che permette di raggiungere il piano soffitta parte dalla scala esterna, chiusa da un cancello in legno con serratura elettrica (presenza di citofono); superata quest'ultima, un portoncino in ferro e vetro, con serratura, delimita l'ingresso al fabbricato;
superato il disimpegno d'ingresso si accede al vano scala (coperto) che si sviluppa dal piano terra (con ballatoi di piano) fino ballatoio di smonto del piano soffitta. Una porta in legno, con chiavistello, delimita l'accesso al piano soffitta. Il piano soffitta è solo in parte ispezionabile in quanto, ad una distanza di circa 3,70 ml dall'ingresso, sono stati montati dei pannelli in legno OSB che impediscono l'accesso al resto dell'area
[allegato 13].
Per ripristinare il libero passaggio che dalla corte comune esterna porta al piano soffitta è necessario che venga rimosso il cancello in legno posto a chiusura della scala esterna, che venga rimossa la porta in legno al piano soffitta (anche senza prevedere la demolizione del tramezzo in forati esistente) e che venga eliminata la parete realizzata con i pannelli in legno OSB” (cfr. pag. 2 elaborato peritale).
La descritta modificazione dello stato dei luoghi assume indubbia rilevanza ai fini dell'accertamento della turbativa lamentata, essendo senz'altro idonea ad incidere sulla determinazione delle concrete modalità di esercizio della servitù di passaggio costituita.
Tale stato dei luoghi ha trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 21/10/2024, il quale, sul cap. b) Testimone_1
(“vero che nel mese di luglio 2017 il sig. ha occupato il pianerottolo delle scale Per_1 che conducono alla soffitta dei sig.ri e ?), ha riferito: “Posso Pt_1 Parte_2 confermare che l'accesso alla soffitta, posta al piano superiore, era consentito partendo dalla scala esterna, percorrendo le scale interne e si arrivava al pianerottolo terminale;
ricordo che la soffitta era chiusa da alcune tavole rimovibili.
Il percorso si vede bene nelle foto che mi vengono mostrate a pag. 3 della relazione del CTU arch. ; in origine il cancello in legno della prima foto non c'era e Per_3 neppure il portone in legno che attualmente chiude la soffitta;
come ho detto lì c'era una tavola in legno che poteva essere facilmente rimossa. Voglio precisare che io nella soffitta non sono mai entrato” (cfr. verbale udienza del 21/10/2024).
18 Sul cap. d) (“vero che nel mese di maggio 2020 il sig. ha installato un Per_1 cancello, al piano terraneo, in corrispondenza dell'inizio delle rampe di scale di cui sopra?”), ha dichiarato: “Questo lo posso confermare riportandomi a quanto ho già Testi detto. Posso riferire ulteriormente, ma lo posso solo presumere, che la soffitta, che si trova ovviamente all'ultimo piano, sovrasta tutto il fabbricato e posso confermare che, per quanto è a mia conoscenza, la mia compagna, finché ha vissuto lì, e i suoi genitori, potevano accedere alla soffitta”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice appare fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente condanna di parte convenuta al rispristino dello status quo ante, che può essere realizzato anche attraverso la consegna delle chiavi del cancello in legno posto all'inizio della scala esterna e della porta installata al piano soffitta e demolizione del pannello in legno OSB.
5. Non può invece essere accolta la domanda formulata dagli attori. avente ad oggetto la condanna dei convenuti ad “astenersi in futuro dal porre in essere atti o azioni che possano limitare il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta de qua (…)”, stante la genericità della domanda e non potendosi comunque provvedere in ordine a comportamenti futuri e del tutto ipotetici.
6. Non può altresì essere accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 5.000,00 in assenza di allegazione e, a fortiori, di prova dei danni lamentati.
Pare utile rilevare come parte attrice si sia limitata a richiedere il risarcimento del danno nelle sole conclusioni, senza, tuttavia, allegare e provare il c.d. danno- conseguenza, il solo risarcibile nel nostro ordinamento.
Ai fini del risarcimento è, invero, necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito ribadito come il danno-evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
19 Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno-conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno-evento, essendo necessario anche il danno-conseguenza, che va allegato e provato.
Onere di allegazione e prova che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice consente di compensare parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa, trova applicazione l'art. 133 T.U. spese di giustizia per cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Sotto altro profilo deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per il quale: il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in
20 misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2020, ord. n.
136).
Va altresì osservato che la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. civ., Sez.
III, 18/05/2023, n. 13666).
Va rilevato che, nel caso di specie, solo uno degli attori è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, cosicché, la condanna al pagamento delle spese non potrà essere avvinta dal vincolo della solidarietà, poiché i beneficiari della stessa sono, da un lato, lo stato e, dall'altro, l'attore non ammesso ( ). Parte_1
L'importo complessivamente liquidato in favore di pate attrice (pari alla quota non compensata) va dunque ripartito in parti uguali tra Stato e attore vittorioso nona ammesso al beneficio.
7.1 In ordine alla posizione di le spese vanno Controparte_4 integralmente compensate.
21 7.2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto adottato in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà degli attori (immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di
Fondi al foglio 10, p.lla 155 sub 6) e a carico del fondo EN di proprietà delle convenute (immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Fondi al foglio 10,
p.lla 155 sub 5) come descritta nella relazione del CTU arch. nella Persona_3 relazione depositata l'11/3/2023 in risposta ai quesiti a) e b) e come risultante dai titoli esaminati dallo stesso CTU in risposta al quesito c);
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
, (eredi dell'originario convenuto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, deceduto nel corso del giudizio) al ripristino dello stato dei luoghi, come Per_1 indicato al punto 4.1 della motivazione;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna
[...]
, (eredi dell'originario convenuto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, deceduto nel corso del giudizio), in solido tra loro, alla rifusione dei restanti Per_1
2/3, che liquida: in favore dello Stato, in € 125,00 per spese prenotate a debito ed €
1.269,00 per compenso al difensore;
in favore di , in € 1.269,00 per Parte_1 compenso al difensore;
in entrambi i casi, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1 Parte_2
(parte attrice) e (evocata in giudizio a seguito della
[...] Controparte_4 riassunzione);
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di
[...]
, CP_1 Controparte_2 CP_3
Latina, lì 25/06/2025
Il giudice
Luca Venditto
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6558 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
- C.F. , elettivamente domiciliati in via
[...] C.F._2
Giuseppe Toniolo n. 41 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Danilo CICCARELLI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - anche in riassunzione
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._3 [...]
- C.F. , - C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
e - C.F. C.F._5 Controparte_4
in qualità di eredi di (originario convenuto C.F._6 Persona_1 deceduto nel corso del giudizio), elettivamente domiciliate in via Trento n. 39 - Fondi
(LT) presso lo studio dell'avv. Monica QUADRINO, dalla quale sono rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA in riassunzione
1 OGGETTO: azione accertamento servitù di passaggio.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nell'atto di citazione e richiamate nel ricorso in riassunzione, osservando che, nelle more del giudizio, è stato installato un cancello in corrispondenza delle scale esterne, così come meglio descritto nella perizia in atti, e che, pertanto, la richiesta di condanna al ripristino dello status quo ante contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, alla lettera d) è da precisare e/o integrare, con la seguente conclusione: “con condanna, altresì, alla rimozione di siffatto cancello ovvero la consegna delle chiavi dello stesso agli odierni attori”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si riporta alle conclusioni dell'atto di costituzione in giudizio del 13 marzo 2024 e a tutti gli scritti difensivi del presente procedimento antecedenti all'interruzione del medesimo per morte della parte. Si riporta a tutti gli scritti difensivi successivi alla riassunzione del giudizio.
Reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_4 prima moglie del , e chiede che la stessa venga estromessa dal Persona_1 giudizio, con autorizzazione a depositare documentazione attestante il suo status anagrafico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , al fine di sentir accertare e
[...] Persona_1 dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, nonché la violazione del predetto diritto di passaggio, da parte del convenuto, con la costruzione di un muro in corrispondenza del pianerottolo e dell'area di accesso che conduce alla soffitta di proprietà di essi attori;
nonché al fine di ottenere la condanna dello stesso convenuto alla demolizione del muro come realizzato e all'immediata reintegrazione degli attori nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio e, in ogni caso, al ripristino dello status quo ante.
2 Gli attori hanno altresì chiesto di ordinare al convenuto di astenersi in futuro dal porre in essere atti o azioni volte a limitare o impedire il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta di loro proprietà, nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati in €
5.000,00.
A sostegno delle proprie pretese, gli attori hanno dedotto di essere proprietari, pro indiviso e per la quota parte pari al 50% ciascuno, dell'appartamento, facente parte del fabbricato per civile abitazione, sito in Fondi, via Cocuruzzo, piano primo, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, p.lla 155, sub 6, piano primo, int. 4, cat. A/3, classe 3, vani 6, in forza di atto di compravendita del
26/9/2005 ai rogiti del notaio (rep. n. 43.540 - racc. n. 9.149). Per_2
Con tale atto di compravendita, ai fini della regolamentazione delle parti comuni dell'edificio, è stato previsto il trasferimento, il possesso e l'utilizzo della porzione di soffitta, riportata nell'allegato “A” dell'atto, identificata alle lettere X e F, espressamente qualificata come pertinenza dell'appartamento acquistato, a cui si accede, come previsto nell'atto pubblico, attraverso la scala, che serve anche da accesso all'appartamento del convenuto.
Tale scala, in parte interna e in parte esterna, costituisce, sostengono gli attori,
l'unica modalità di accesso alla porzione di soffitta di loro proprietà; locale dagli stessi utilizzato come tale sin dall'immissione nel possesso dell'immobile acquistato.
Parte attrice ha altresì dedotto che, nel mese di luglio 2017, ha Persona_1 occupato l'accesso alla pertinenza, stante l'urgenza di completare alcuni lavori, senza, tuttavia, provvedere alla successiva rimozione delle cose di sua pertinenza;
pittosto installando, arbitrariamente e senza alcun consenso, una porta (le cui chiavi non sono state mai consegnate ad essi attori) in corrispondenza del pianerottolo, impedendo così qualunque accesso alla porzione di soffitta di loro proprietà e legittimamente posseduta.
Affermato il diritto ad esercitare il passaggio sulla scala per titolo derivante dall'atto di compravendita e lamentata la turbativa della servitù di passaggio rivendicata, perpetrata con modalità occulte, lesive del legittimo e pacifico possesso della pertinenza immobiliare nonché dell'esercizio della servitù di passaggio, parte attrice ha, pertanto, chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., l'esistenza della
3 predetta servitù di passaggio nei confronti di , la cui condotta, volta ad Persona_1 impedirne l'esercizio, costituirebbe altresì violazione dell'art 1067, secondo comma,
c.c., con conseguente condanna al ripristino delle status quo ante e al risarcimento dei danni asseritamente subìti.
In particolare, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a favore degli odierni attori, quali proprietari pro indiviso e per la quota parte pari al 50% ciascuno, dei diritti di proprietà relativi all'appartamento, facente parte del fabbricato per civile abitazione, ubicato in Fondi, alla via Cocuruzzo, piano primo, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Fondi, al foglio 10, particella 155, sub 6, piano 1, int. 4, cat. A/3, classe 3, vani 6, giusto atto di compravendita a rogito Notaio di Per_2
Fondi del 26/9/2005, avente Repertorio N. 43.540 e Raccolta N. 9.14, e della pertinente porzione di soffitta riportata nell'allegato “A”, alle lettere “X” ed “F” del suddetto atto di compravendita;
b) accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. dell'art. 1067 c.c. mediante la costruzione del muro de quo;
c) Parte_3
condannare il sig. alla demolizione ed eliminazione del muro dallo Persona_1 stesso costruito in corrispondenza del pianerottolo e dell'area di accesso che conduce alla porzione di soffitta di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
; d) ordinare la immediata reintegrazione dei ricorrenti nel libero e
[...] pacifico possesso della servitù di passaggio, nonché permettere agli stessi di accedere alla loro legittima proprietà, in ogni caso ordinare il ripristino dello status quo ante, anche attraverso la liberazione dell'accesso da ogni e qualsivoglia cosa di proprietà del sig. ; e) ordinare al sig. dall' astenersi in Persona_1 Persona_1 futuro dal porre in essere atti o azioni che possano limitare o impedire il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta de qua;
f) condannare il sig. Persona_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, equitativamente quantificati in € 5.000,00; Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
1.2 Con atto del 3/2/2021, a seguito della rinnovazione delle notifica dell'atto di citazione (dichiarata nulla con ordinanza del 5/7/2020, non recando la ricevuta di ritorno della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alcuna menzione
4 dell'attività compiuta dall'agente postale e non risultando rispettati i termini a comparire), si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente Persona_1 eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, non essendo stato indicati il fondo EN sul quale la dichiarata servitù di passaggio insisterebbe, nonché l'inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di spoglio, atteso che le conclusioni rassegnate da parte attrice costituiscono richieste ripristinatorie dell'esercizio del diritto di accesso alla pertinenza.
Nel merito, parte convenuta ha contestato quanto dedotto dagli attori, non avendo gli stessi mai avuto accesso alla porzione di soffitta indicata, stante l'occupazione della stessa con beni e materiale vario di pertinenza di esso convenuto e della sua famiglia, e ciò anche in ragione della collocazione della soffitta, a cui si accede tramite la scala ubicata nell'immobile di sua esclusiva proprietà.
Negata la costituzione di servitù di passaggio nell'atto di donazione del
29/6/1992, con cui e hanno trasferito a Controparte_5 Controparte_6 [...]
, dante causa degli attori, la nuda proprietà dell'immobile, e conseguente CP_7
l'irrilevanza dell'individuazione della pertinenza operata nell'atto pubblico di compravendita del 26/9/2005, parte convenuta ha escluso, dunque, che gli attori potessero vantare un diritto di accesso alla soffitta e che abbiano mai esercitato la dedotta servitù di passaggio.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum in relazione alla domanda di cui al capo a) delle rassegnate conclusioni;
sempre in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per effetto della decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dell'azione di spoglio;
in via subordinata e nel merito rigettare comunque la domanda promossa dai sig.ri e siccome Parte_1 Parte_2 infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
1.2 assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'esito dell'udienza del 11/10/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 5 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente ai capitoli b), c) e d), dichiarando inammissibile l'interrogatorio formale e la prova per testi sui capitoli della premessa dell'atto di citazione concernenti il contenuto e l'interpretazione di documenti versati in atti, e superflua in relazione alle circostanze estranee alla domanda petitoria spiegata;
non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c., ritenuti irrilevanti e valutativi i capitoli dedotti.
Il g.i. ha altresì disposto procedersi a CTU, richiesta da parte attrice, nominando allo scopo l'arch. e individuando nel seguente il quesito Persona_3 da sottoporre al consulente: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche ove ritenuto utile ai fin dello svolgimento dell'incarico, ed effettuati i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari, a) descriva lo stato dei luoghi ed in particolare le modalità di accesso al locale soffitta per cui è causa, descrivendone la puntuale ubicazione in relazione alle proprietà delle parti in causa e accertando se la scala esistente costituisca l'unico accesso alla predetta soffitta;
b) descriva le opere realizzate che attualmente inibiscono l'accesso alla soffitta e dica quali siano gli interventi necessari a rispristinare il passaggio;
c) esamini i titoli di acquisto della proprietà degli attori e riferisca se l'atto pubblico di donazione del 29/6/1992 del notaio contenga riferimenti descrittivi e tecnici che si riferiscono Persona_4 alla porzione del vano soffitta oggetto di causa.; d) depositi copia cartacea di cortesia”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 18/10/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 11/3/2023.
All'udienza del 28/9/2023, a fronte della richiesta del difensore degli attori di differimento dell'udienza in conseguenza dell'intervenuto evento interruttivo, il g.i., riservato ogni provvedimento, rilevato che la comunicazione dell'intervenuto decesso del convenuto (non notificata alla controparte) non avrebbe consentito di dichiarare
6 l'interruzione del processo (art. 300, primo comma, e 170 c.p.c.), ha disposto un rinvio per verificare la volontà di interrompere il processo da parte del convenuto all'udienza del 24/10/2023, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 25/10/2023, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ed in particolare quella della difesa di parte convenuta, nella quale si dichiara l'avvenuto decesso della medesima parte, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
1.3 Con atto del 28/11/2023, e hanno Parte_1 Parte_2 riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di . Persona_1
Con decreto del 31/10/2023 è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26/3/2024, con assegnazione a parte ricorrente del termine sino al
20/11/2023 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con atto del 14/3/2024 si sono costituite in giudizio Controparte_1 [...]
, e nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, riportandosi a tutte le eccezioni e deduzioni di fatto e di diritto rappresentata Per_1 dall'originario convenuto.
Espletata la prova per testi ammessa (udienza del 21/10/2024), con ordinanza dell'11/3/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Vanno preliminarmente delibate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi e di inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di spoglio, stante le richieste ripristinatorie dell'esercizio del diritto di accesso alla pertinenza, avanzate da parte attrice.
2.1 Parte convenuta, anche in riassunzione, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, lamenta parte convenuta l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo, del fondo EN sul quale la dichiarata servitù di passaggio insisterebbe.
7 Va, a tal proposito, ricordato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4), e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte (cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n.
8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941).
Va, a tal proposito, osservato che il riferimento alla condotta tenuta da
[...]
e agli atti di provenienza, offerti in comunicazione, sono elementi Per_1 pienamente idonei ad individuare il fondo EN, quale quello di proprietà del convenuto. Ne consegue la possibilità, per il convenuto, di delineare i termini dell'avversa pretesa e di difendersi nel giudizio, come in effetti accaduto.
La questione in esame, peraltro, va risolta tenuto conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.
8 Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, come detto.
Pare altresì utile rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Questa circostanza, nel caso di specie, non si è verificata, avuto riguardo alle difese opposte dal convenuto, che, in relazione alla domanda di controparte (actio confessoria servitutis), ha allegato circostanze e dedotto argomenti adeguatamente volti a contrastare gli assunti avversari (al di là, s'intende, della fondatezza delle difese stesse).
(deceduto nel corso del giudizio), nel merito, ha contestato Persona_1 tutto quanto dedotto da parte attrice, negando l'esercizio di una servitù di passaggio per l'accesso alla soffitta, da sempre e di fatto occupata da beni e materiali vari di pertinenza dello stesso, nonché l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio con atto pubblico di donazione del 29/6/1992, con conseguente irrilevanza dell'individuazione della pertinenzialità della soffitta operata nell'atto pubblico di compravendita del 26/9/2005.
Pertanto, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità come prevista dalla norma e del tenore delle puntuali difese spiegate dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della parte citata in giudizio;
dunque, non può ritenersi che l'atto introduttivo sia viziato di nullità per incertezza assoluta di petitum e causa petendi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
2.2 Parte convenuta ha altresì eccepito inammissibilità della domanda per effetto della decadenza del termine annuale previsto per l'azione di reintegra contro lo spoglio violento e clandestino.
9 Sottesa a tale deduzione è la qualificazione della domanda in termini di tutela possessoria e non di azione petitoria, stante la richiesta di reintegra degli attori nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio.
È opportuno, tuttavia, rilevare che l'attenta disamina dell'atto introduttivo consente di ritenere che parte attrice abbia esperito un'actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c., volta all'accertamento e declaratoria di esistenza delle servitù di passaggio dedotta e alla condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante, a nulla rilevando che parte attrice abbia anche chiesto l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel libero e pacifico possesso della servitù di passaggio, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda petitoria.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
3. La domanda proposta dagli attori ha per oggetto l'accertamento e contestuale declaratoria di esistenza di servitù di una passaggio a carico del fabbricato di proprietà di parte convenuta e in favore dell'appartamento di proprietà attorea, nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
La domanda è quindi finalizzata ad accertare l'esistenza di un diritto di passaggio sulla scala esterna, insistente sul fondo di proprietà di parte convenuta al fine di accedere alla propria porzione di soffitta e ad inibire la prosecuzione delle turbative che si addebitano a parte convenuta e consistenti nella realizzazione di un cancello e di una porta, così prospettando, dunque, un'azione confessoria servitutis, come già esposto sopra.
Deve premettersi che, con tale azione, chi agisce dichiara di vantare sul fondo, che pretende EN, la titolarità di una servitù.
Quanto alla legittimazione attiva e passiva, “l'actio confessoria e l'actio negatoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca
l'esercizio [..]” (Cass. civ., sez. II, 21/05/2013, n. 12479).
Pertanto, la legittimazione dal lato passivo è in capo a colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale (di natura reale) con il
10 fondo EN (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine).
È, invero, solo nei confronti di tali soggetti che può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino
(Cass. civ., sez. VI - II, 22/01/2014, ord. n. 1332).
Tale assunto trova conferma nel principio di diritto, alla stregua del quale:
“Nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo EN (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex articolo 2933 del codice civile;
gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex articolo 1079 del codice civile, soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile,
l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile,
l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie” (Cass. civ., sez. II, 30/04/2024, n.11601).
Non vi è contrasto tra le parti circa l'appartenenza a parte attrice dell'immobile sito in Fondi, via Cocuruzzo, censito al Catasto fabbricati del suddetto
Comune, al foglio 10, p.lla 155 sub 6, né sulla titolarità di parte convenuta del diritto di proprietà dell'immobile adiacente, censito al Catasto fabbricati del suddetto
Comune, al foglio 10, p.lla 155 sub 5, su cui insiste la scala da cui si accede alla soffitta.
Sussiste dunque la legittimazione attiva degli attori a proporre azione di accertamento della servitù e legittimazione passiva di parte convenuta rispetto alla domanda proposta, ad eccezione di la quale, in virtù di Controparte_4
11 sentenza di divorzio (doc. depositato in atti in data 25/03/2024), non è erede di
[...]
, originario convenuto nel presente giudizio. Per_1
3.1 Come già osservato, con l'actio confessoria servitutis, l'attore dichiara di vantare su un fondo, che pretende EN, la titolarità della servitù.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, l'onere di provare l'esistenza della servitù grava sull'attore (“l'attore che agisce in 'confessoria servitutis', ai sensi dell'art.
1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende EN, da pesi e limitazioni.
Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia), è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede
l'accertamento” cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/01/2017, n. 113; Cass. civ. Sez. II,
08/09/2014, n. 18890).
Pare utile osservare come l'art. 1027 c.c. individui la servitù prediale nel peso imposto su un fondo (fondo EN) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario.
La formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.
Per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante (Cass.
505/1974; Cass. 2413/1982; Cass. 9232/1991) (Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, ord. n.
12968).
Elementi tipici del ius in re aliena, sono l'altruità della cosa (in ragione del brocardo nemini res sua servit), l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo
12 EN (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo EN potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante e la specificità dell'utilità riservata nonché la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà.
Sotto quest'ultimo profilo, la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo EN, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale (Cass. civ., sez. un., 17/12/2020, n. 28972).
La costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, comporta, dunque, una restrizione delle facoltà di godimento del fondo EN, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo EN (Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, ord. n. 12968).
Quanto alla costituzione della servitù prediale, l'art. 1031 c.c. ne prevede la costituzione coattiva, volontaria (per contratto o testamento, art. 1058 c.c.), per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
3.2 Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, sin dall'atto di donazione (rep. n. 10.554 - racc. n. 2.117) del 29/06/1992, a rogito del notaio con cui e hanno donato a Per_2 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(dante causa degli attori) la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, CP_7 dell'appartamento sito in Fondi, via Cocuruzzo, piano primo, censito al catasto al foglio 10, p.lla 155 sub 6, con la precisazione, in merito all'uso della soffitta di pertinenza (distinta con la lettera “F”), “che gli utenti delle porzioni di soffitta indicate con […] “F” vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna attualmente esistente […]. L'utente della porzione “F” utilizzerà detto passaggio fino
a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente” (cfr. atto di donazione doc. 2 atto di citazione).
13 Tale precisazione risulta altresì riprodotta nell'atto di compravendita (rep. n.
43.540 - racc. n. 9.149), a rogito del notaio con cui gli odierni attori hanno Per_2 acquistato da l'immobile come sopra identificato. CP_7
In particolare, l'art. 3 così recita: “la porzione di soffitta indicata in planimetria, allegata sub “a”, e distinta con lettera “F” e con lettera “X”, costituisce pertinenza dell'alloggio in oggetto;
gli utenti delle porzioni di dì soffitta indicate con […] “F” vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna attualmente esistente […]. L'utente della porzione “F” utilizzerà detto passaggio fino
a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente” (cfr. atto di donazione doc. 3 atto di citazione).
Negli atti richiamati risulta, dunque, costituita una servitù di passaggio sulla scala interna ed esterna esistente sul fondo di proprietà di parte convenuta, che costituisce l'unico accesso alla predetta soffitta.
Vanno, a tal proposito, richiamate le conclusioni della CTU, espletata nel corso del presente giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, per cui “lo stato dei luoghi presenta un fabbricato costituito da locali al pianoterra, adibiti a magazzini e depositi, dai piani primo e secondo, adibiti a civile abitazione, e dal piano soffitta praticabile;
il tetto è
a doppia falda, con travi principali in legno e manto di copertura realizzata in parte con tegole marsigliesi ed in parte con pannelli coibentati.
Dalla corte comune si accede ai piani che hanno ingresso a N-O ed a S-E..
All'appartamento di proprietà dei sigg.ri posto al primo Parte_4 piano (sub 6) lato N-O, si accede direttamente da una scala esterna aperta
(identificata catastalmente al sub 8), mentre agli appartamenti al primo ed al secondo piano nonché al piano soffitta, posti a S-E, si accede percorrendo una prima scala esterna, anch'essa aperta (identificata catastalmente al sub 1), per poi accedere al vano scala interno comune (identificato catastalmente sempre al sub 1) di distribuzione ai piani [allegato 12].
In relazione alle proprietà delle parti in causa, il sig. (piano Persona_1 secondo - sub 5) accede al locale soffitta utilizzando la scala interna in comune con il sub 4 (piano primo – ), mentre i sigg.ri devono Persona_5 Parte_4 percorrere la corte comune esterna nella parte antistante l'immobile, superare il
14 cancello di legno posto sulla scala esterna (sub 1), accedere al vano scala interno e percorrerlo fino a raggiungere il piano soffitta.
La scala esterna ed il vano scala interno rappresentano l'unico modo per accedere al piano soffitta” (cfr. pag. 2 elaborato peritale).
Esaminati, peraltro, i titoli di acquisto, il consulente tecnico nominato ha altresì accertato che: “Con atto di compravendita del 26/09/2005 rep. 43.540 racc.
9.149 redatto dal notaio il sig. vende ai coniugi Persona_4 CP_7
e la piena proprietà dell'appartamento facente Parte_1 Parte_2 parte del fabbricato sito in Fondi (LT) via Cocuruzzo censito al catasto fabbricati al foglio 10, p.lla 155, sub 6, piano primo.
Il notaio, nella stesura del rogito, elenca gli atti di provenienza dei beni oggetto della compravendita e le disposizioni in essi contenuti relativamente all'uso delle parti comuni (corte e soffitta).
Tra gli atti cita e richiama in particolare l'atto di donazione del 29/06/1992 rep. 10.554 racc.
2.117 ed il testamento pubblico del 23/06/1995 rep. 19.551 racc.
3738 pubblicato in data 24/01/1996 a seguito del decesso del sig. . Controparte_5
Con atto pubblico di donazione del 29/06/1992 del notaio i Persona_4 coniugi e donano al proprio figlio Controparte_5 Controparte_6 [...]
, oltre a due terreni agricoli, “… appartamento sito in Fondi, via CP_7
Cocuruzzo, piano primo, …; in catasto alla partita 8582, foglio 10, mappale 155, sub
6, int. 4…”.
Nell'atto vengono anche espresse precise disposizioni in ordine all'uso della corte comune e della soffitta da parte dei proprietari degli appartamenti componenti
l'immobile nel suo complesso.
In particolare, per l'uso della corte comune da parte di e CP_8
, si dispone quanto segue: Persona_1
− Le porzioni distinte con “F” (m² 207,00) e “F1” (m² 18,00) sono di pertinenza dell'alloggio p.lla 155 sub 6 ) CP_7
− Le porzioni distinte con “C” (m² 188,00) e “C1” (m² 54,00) sono di pertinenza dell'alloggio p.lla 155 sub 5 ) Persona_1
In quanto all'uso della soffitta da parte di e , CP_7 Persona_1 si dispone quanto segue:
15 − La porzione distinta con “F” (m² 30,00) è di pertinenza dell'alloggio p.lla
155 sub 6 ( ) CP_7
− La porzione distinta con “C” (m² 34,00) è di pertinenza dell'alloggio p.lla
155 sub 5 ( ) Persona_1
In quanto poi all'accesso alla soffitta viene stabilito quanto segue: “Gli utenti delle porzioni di soffitta indicate con le lettere “C” ( ),“F”( Persona_1 [...]
), … , vi potranno accedere attraverso la scala esterna ed interna CP_7 attualmente esistente, mentre ….”.
L'utente della porzione “F” ( ) utilizzerà il detto passaggio CP_7
(… la scala esterna ed interna attualmente esistente …) fino a quando non avrà realizzato una scala esterna indipendente.
Nell'atto pubblico di donazione del 29/06/1992 - rep. 10.554 racc. 2.117, le singole porzioni assegnate alle parti in causa vengono individuate, posizionate graficamente e definite nelle rispettive superfici [allegato 14]” (cfr. pagg.
3-4 elaborato peritale).
Non sussistono, dunque, dubbi circa l'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di parte convenuta e a favore del fondo di proprietà degli attori.
4. Appurata l'esistenza di una servitù di passaggio, va affrontata la questione delle turbative all'esercizio di tale diritto.
Parte attrice si duole dell'arbitraria installazione di una porta, le cui chiavi non sono mai stata alla stessa consegnate, per la cui rimozione ha agito ai sensi dell'art. 1079 c.c..
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo EN, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla utilitas, ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto (Cass. civ., sez. II, 06/08/2019, n. 21003).
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei
16 luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilítas legittima la costituzione della servitù (Cassazione civile, sez. II, 20/05/1981, n. 3306) (Cass. civ., sez. II,
09/08/2018, ord. n. 20696).
Invero, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario.
Tali precetti possono, pertanto, trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici: ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento (Cass. civ., sez. II, 09/08/2018, ord. n. 20696).
Ne consegue che l'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo EN, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla 'utilitas', ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto (Cassazione civile, sez. II, 13/04/1991, n. 3942) (Cass. civ., sez. II, 09/08/2018, ord. n. 20696).
4.1 Nel caso di specie, è incontestato ed accertato che l'accesso alla soffitta di pertinenza dell'appartamento di proprietà degli attori debba avvenire mediante il passaggio sulla scala esterna ed interna già esistente, che costituisce anche accesso all'appartamento di proprietà di parte convenuta.
Parte attrice deduce che l'installazione di una porta d'ingresso preclude di fatto l'esercizio del diritto di passaggio, così integrando una turbativa all'esercizio di tale diritto.
Al riguardo, il consulente tecnico nominato ha concluso le sue indagini rilevando la modifica dello stato dei luoghi verificatasi impedisce il libero passaggio che dalla corte comune esterna porta al piano soffitta, individuando, in risposta al quesito formulato, anche gli interventi necessari al ripristino del passaggio.
17 Il tecnico incaricato, con argomentazioni prive di vizi logici e coerenti, che vanno, dunque, condivise, ha, invero, accertato che: “Il percorso che permette di raggiungere il piano soffitta parte dalla scala esterna, chiusa da un cancello in legno con serratura elettrica (presenza di citofono); superata quest'ultima, un portoncino in ferro e vetro, con serratura, delimita l'ingresso al fabbricato;
superato il disimpegno d'ingresso si accede al vano scala (coperto) che si sviluppa dal piano terra (con ballatoi di piano) fino ballatoio di smonto del piano soffitta. Una porta in legno, con chiavistello, delimita l'accesso al piano soffitta. Il piano soffitta è solo in parte ispezionabile in quanto, ad una distanza di circa 3,70 ml dall'ingresso, sono stati montati dei pannelli in legno OSB che impediscono l'accesso al resto dell'area
[allegato 13].
Per ripristinare il libero passaggio che dalla corte comune esterna porta al piano soffitta è necessario che venga rimosso il cancello in legno posto a chiusura della scala esterna, che venga rimossa la porta in legno al piano soffitta (anche senza prevedere la demolizione del tramezzo in forati esistente) e che venga eliminata la parete realizzata con i pannelli in legno OSB” (cfr. pag. 2 elaborato peritale).
La descritta modificazione dello stato dei luoghi assume indubbia rilevanza ai fini dell'accertamento della turbativa lamentata, essendo senz'altro idonea ad incidere sulla determinazione delle concrete modalità di esercizio della servitù di passaggio costituita.
Tale stato dei luoghi ha trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 21/10/2024, il quale, sul cap. b) Testimone_1
(“vero che nel mese di luglio 2017 il sig. ha occupato il pianerottolo delle scale Per_1 che conducono alla soffitta dei sig.ri e ?), ha riferito: “Posso Pt_1 Parte_2 confermare che l'accesso alla soffitta, posta al piano superiore, era consentito partendo dalla scala esterna, percorrendo le scale interne e si arrivava al pianerottolo terminale;
ricordo che la soffitta era chiusa da alcune tavole rimovibili.
Il percorso si vede bene nelle foto che mi vengono mostrate a pag. 3 della relazione del CTU arch. ; in origine il cancello in legno della prima foto non c'era e Per_3 neppure il portone in legno che attualmente chiude la soffitta;
come ho detto lì c'era una tavola in legno che poteva essere facilmente rimossa. Voglio precisare che io nella soffitta non sono mai entrato” (cfr. verbale udienza del 21/10/2024).
18 Sul cap. d) (“vero che nel mese di maggio 2020 il sig. ha installato un Per_1 cancello, al piano terraneo, in corrispondenza dell'inizio delle rampe di scale di cui sopra?”), ha dichiarato: “Questo lo posso confermare riportandomi a quanto ho già Testi detto. Posso riferire ulteriormente, ma lo posso solo presumere, che la soffitta, che si trova ovviamente all'ultimo piano, sovrasta tutto il fabbricato e posso confermare che, per quanto è a mia conoscenza, la mia compagna, finché ha vissuto lì, e i suoi genitori, potevano accedere alla soffitta”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice appare fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente condanna di parte convenuta al rispristino dello status quo ante, che può essere realizzato anche attraverso la consegna delle chiavi del cancello in legno posto all'inizio della scala esterna e della porta installata al piano soffitta e demolizione del pannello in legno OSB.
5. Non può invece essere accolta la domanda formulata dagli attori. avente ad oggetto la condanna dei convenuti ad “astenersi in futuro dal porre in essere atti o azioni che possano limitare il libero e pacifico utilizzo della porzione di soffitta de qua (…)”, stante la genericità della domanda e non potendosi comunque provvedere in ordine a comportamenti futuri e del tutto ipotetici.
6. Non può altresì essere accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 5.000,00 in assenza di allegazione e, a fortiori, di prova dei danni lamentati.
Pare utile rilevare come parte attrice si sia limitata a richiedere il risarcimento del danno nelle sole conclusioni, senza, tuttavia, allegare e provare il c.d. danno- conseguenza, il solo risarcibile nel nostro ordinamento.
Ai fini del risarcimento è, invero, necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito ribadito come il danno-evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
19 Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno-conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno-evento, essendo necessario anche il danno-conseguenza, che va allegato e provato.
Onere di allegazione e prova che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice consente di compensare parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa, trova applicazione l'art. 133 T.U. spese di giustizia per cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Sotto altro profilo deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per il quale: il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in
20 misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2020, ord. n.
136).
Va altresì osservato che la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. civ., Sez.
III, 18/05/2023, n. 13666).
Va rilevato che, nel caso di specie, solo uno degli attori è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, cosicché, la condanna al pagamento delle spese non potrà essere avvinta dal vincolo della solidarietà, poiché i beneficiari della stessa sono, da un lato, lo stato e, dall'altro, l'attore non ammesso ( ). Parte_1
L'importo complessivamente liquidato in favore di pate attrice (pari alla quota non compensata) va dunque ripartito in parti uguali tra Stato e attore vittorioso nona ammesso al beneficio.
7.1 In ordine alla posizione di le spese vanno Controparte_4 integralmente compensate.
21 7.2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto adottato in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta e dichiara l'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà degli attori (immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di
Fondi al foglio 10, p.lla 155 sub 6) e a carico del fondo EN di proprietà delle convenute (immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Fondi al foglio 10,
p.lla 155 sub 5) come descritta nella relazione del CTU arch. nella Persona_3 relazione depositata l'11/3/2023 in risposta ai quesiti a) e b) e come risultante dai titoli esaminati dallo stesso CTU in risposta al quesito c);
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
, (eredi dell'originario convenuto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, deceduto nel corso del giudizio) al ripristino dello stato dei luoghi, come Per_1 indicato al punto 4.1 della motivazione;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna
[...]
, (eredi dell'originario convenuto CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, deceduto nel corso del giudizio), in solido tra loro, alla rifusione dei restanti Per_1
2/3, che liquida: in favore dello Stato, in € 125,00 per spese prenotate a debito ed €
1.269,00 per compenso al difensore;
in favore di , in € 1.269,00 per Parte_1 compenso al difensore;
in entrambi i casi, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1 Parte_2
(parte attrice) e (evocata in giudizio a seguito della
[...] Controparte_4 riassunzione);
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di
[...]
, CP_1 Controparte_2 CP_3
Latina, lì 25/06/2025
Il giudice
Luca Venditto
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