Art. 45.
Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' competente, secondo le norme procedurali vigenti, la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di Provincia ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288 .
Il deferimento alla Commissione di disciplina, e' disposto:
dall'ispettore di zona o dal comandante di Corpo dal quale dipende il militare;
puo' essere altresi' disposto dal questore alle cui dipendenze il militare presta servizio.
Il Ministro o il capo della polizia o il tenente generale ispettore del Corpo possono, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente il deferimento alla Commissione di disciplina.
Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' competente, secondo le norme procedurali vigenti, la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di Provincia ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288 .
Il deferimento alla Commissione di disciplina, e' disposto:
dall'ispettore di zona o dal comandante di Corpo dal quale dipende il militare;
puo' essere altresi' disposto dal questore alle cui dipendenze il militare presta servizio.
Il Ministro o il capo della polizia o il tenente generale ispettore del Corpo possono, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente il deferimento alla Commissione di disciplina.