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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13074/ 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13074 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2023 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Roma (RM), Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Lucchese che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce al presente OPPONENTE
E
, c.f. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, CP_1 C.F._1 dall'Avv. Corrado Grillo e dall'Avv. Roberto Pellegrini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 55 e presso gli indirizzi PEC e Email_1
, giusta delega rilasciata su foglio separato in calce al Email_2 ricorso per decreto in-giuntivo iscritto sub R.G. 79859/2019
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio educeva quanto segue: CP_1
che la era una società che sino al settembre 2017 era stata iscritta all'albo degli Parte_1 intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e che attualmente svolgeva attività di locazione operativa (noleggio) di beni mobili;
che egli era socio della essendo titolare di n.
7.738 azioni per un valore nominale di € Pt_1
40.005,46 pari al 2% del capitale della Società ;
che nel corso degli anni a partire dal 2016 il ricorrente aveva effettuato diversi versamenti a titolo di finanziamento (fruttifero) in favore della per la cui registrazione era stato acceso l'apposito Pt_1 conto soci n. 747;
il conto n. 747 era stato oggetto nel tempo di movimentazioni - legate, tra l'altro, al versamento di somme, all'accredito degli interessi, al prelevamento di somme, alla sottoscrizione di capitale liberato con compensazione parziale di alcuni dei suddetti finanziamenti (docc. 3 e 4) - all'esito delle quali la Società aveva comunicato al Sig. che il relativo il credito da finanziamento soci ammontava CP_1 alla data dell' 1.8.2017 alla somma di € 21.665,78 (doc. 5);
che sui conti soci relativi a finanziamenti 'liberi' (ossia rimborsabili 'a vista') la riconosceva gli Pt_1 interessi al tasso annuo lordo del 5,40% e capitalizzazione annuale (doc. 6);
che a decorrere del 4.9.2017 con decisione unilaterale (e dunque inefficace perché priva del consenso del ricorrente), la aveva cessato di riconoscere, corrispondere e accreditare gli interessi sui Pt_1 finanziamenti effettuati dai propri soci, inclusi quindi quelli del Sig. ; CP_1
con raccomandata del 9.11.2019 il ricorrente aveva richiesto il rimborso delle somme esistenti sul proprio conto n. 747, ammontanti (come detto) ad € 21.665,78 (doc. 7); che alla detta richiesta la Società non aveva dato alcun riscontro;
le somme giacenti sul conto n. 747 dovevano rimborsarsi a vista, a semplice richiesta scritta a differenza di quelle relative a finanziamenti vincolati, che avevano una precisa scadenza;
che per i finanziamenti in parola non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 2476 c.c., non solo e non tanto perché non ne ricorrevano i presupposti (si vedano le risultanze dei bilanci della Società del 2015-2016 e 2017- cfr. docc. 9-10-11) ma anche e soprattutto perché si trattava di finanziamenti erogati in favore di società di intermediazione finanziaria nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività finanziaria della medesima;
che il credito del Sig. nei confronti della Società ammontava all'importo di € 21.665,78 per CP_1 sorte capitale, a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso annuo lordo del 5,40%
In data 08.01.2020 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della per l'importo di € 21.665,78 oltre interessi e spese. Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca deducendo che:
- la pretesa azionata doveva essere ritenuta improcedibile in ragione della pendenza della Procedura di Concordato Preventivo in capo alla odierna opponente;
che invero la società opponente aveva depositato in data 08.02.2020, presso il Tribunale di Roma, domanda di Concordato Preventivo ex art. 161 co. 6 L.F., che il Procedimento risultava ritualmente iscritto dalla Co cancelleria del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare al n. 18/20 come risultava dal Decreto di apertura della procedura concordataria del 13.02.2020;
- che alla luce di tali dati, si doveva ritenere operante il divieto di cui all'art. 168, secondo cui “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo;
- che il credito doveva ritenersi postergato in quanto dal 2015, la Società aveva iniziato a soffrire di mancanza di liquidità; che pur storicamente iscritta all'albo degli intermediari finanziari, si era vista negare, dal 2017 (prot. n. 1156663/17 del 27.09.2017) dalla Banca d'Italia, la richiesta di Iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, così trovandosi costretta (con enorme decremento di fatturato e di redditività), a modificare l'attività finanziaria storicamente avviata, in noleggio.
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando CP_1
l'inapplicabilità dell'art. 168 L.F. all'azione proposta;
la fondatezza del credito peraltro riconosciuto dalla , che lo aveva inserito nella domanda di concordato;
l'insussistenza dei presupposti della Pt_1 postergazione, non dimostrati dalla società opponente.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare accoglimento. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere la CP_1 restituzione della somma di € 21.665,78 giacente sul proprio conto n. 747, invano richiesta alla con raccomandata del 9.11.2019. Parte_1
Dalla documentazione agli atti risulta che le somme richieste erano state depositate a titolo di finanziamento libero, rimborsabile a vista, sul conto socio n. 747, e che la società sulle stesse riconosceva gli interessi al annuo lordo del 5,40% e capitalizzazione annuale (doc. 6 di parte opposta).
Invero parte opponente non contesta che le somme richieste avessero natura di finanziamento socio e che le stesse fossero produttive di interessi, limitandosi ad eccepire l'improcedibilità della domanda in applicazione della norma di cui all'art-. 168 L.F. , avendo la società presentato domanda di concordato e la postergazione del finanziamento, che sarebbe sato effettuato in un momento in cui la società già versava nelle condizioni di crisi dettate dal secondo comma dell'art. 2467 c.c
2. il primo motivo di opposizione: l'asserita improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 168 L.F. .
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso è infondato.
Invero, nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria ( Sez. 2, Sentenza n. 6672 del 30/03/2005 )
2 – La natura dei versamenti dei soci: finanziamenti ed apporti di capitale:
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione.
Quanto agli strumenti di finanziamento delle società, giova preliminarmente ricordare che i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo. Quindi, al fine di ricavare la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie e, in particolare, al fine di verificare l'applicabilità al caso concreto della regola della postergazione, è preliminare procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento.
Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci. In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società. I secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i "debiti verso altri finanziatori", nel passivo del conto economico, e sono assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi.
Talvolta, infatti, i soci -pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale- versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come «versamenti in conto capitale», a volte come versamenti «a copertura delle perdite» e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale.
Secondo l'orientamento di gran lunga prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzandosi dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento. Ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci;
non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura.
I «versamenti in conto capitale» si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale. Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva.
Dai «versamenti in conto capitale», svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato («versamenti in conto futuro aumento di capitale»). Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società. I versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci "anormali" di cui all'art. 2467 c.c.. Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata - l'aumento di capitale - non si è perfezionata.
Diversi ancora sono, poi, i «versamenti a fondo perduto» i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società. Tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no.
Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti che vanno qualificati nell'ambito del mutuo: da essi discende, ovviamente, un obbligo di rimborso a carico della società. Essi potranno essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione.
Quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari.
I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i «debiti verso altri finanziatori», nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.- a finanziamenti erogati da terzi.
Non è sempre facile distinguere se una determinata dazione economica da parte del socio in favore della società sia avvenuta a titolo di finanziamento ovvero di apporto di capitale, con la conseguenza che spetterà al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta.
La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento- che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva.
Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci.
^^^^^^
3 – Risultanze probatorie.
Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda di rimborso ha ad oggetto le somme giacenti sul conto soci n. 747, sul quale erano confluiti alcuni finanziamenti effettuati dal in favore della società CP_1 nel 2016 , una volta scaduto il termine originariamente ad essi apposto.
Secondo quanto comunicato dalla società stessa, il relativo il credito da finanziamento soci ammontava alla data del 1.8.2017 alla somma di € 21.665,78 ed era rimborsabile a vista. (doc. 5 di parte opposta);
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che sui conti soci relativi a finanziamenti 'liberi' (ossia rimborsabili 'a vista') la riconosceva gli interessi al tasso annuo lordo del 5,40% e Pt_1 capitalizzazione annuale (doc. 6) di parte opposta.
A riprova della natura di finanziamenti della società dai bilanci di esercizio della società (depositati in atti) risulta che le somme versate dai soci sono state sempre inserite tra i debiti della società. Inoltre, il credito del Sig. è stato riportato nel doc. 3 depositato dalla (pag. 3), CP_1 Pt_1 che contiene l'elenco dei creditori considerati nella domanda prenotativa di concordato.
Invero, parte opponente non ha contestato la natura di finanziamento delle somme oggetto di ripetizione, limitandosi ad eccepirne la postergazione
L'eccezione di postergazione dei crediti.
Orbene, giova premettere che –ai sensi dell'art. 2467 c.c.- il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Al secondo comma, poi, viene specificato che si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tale disposizione disciplina l'istituto della postergazione, la cui ragione giustificatrice va ricercata nel comportamento del socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale.
La norma, dunque, tutela i creditori – e, quindi, ha natura inderogabile – in quanto il finanziamento dei soci eseguito in situazioni di sottocapitalizzazione comporta una impropria traslazione del rischio di impresa dai soci ai creditori sociali.
I finanziamenti, tuttavia, non vengono riqualificati come apporto di capitale, ma –pur conservando la loro natura di finanziamenti- soggiacciono ad una temporanea indisponibilità del credito, in quanto la loro restituzione non deve avvenire in danno dei creditori.
Il meccanismo della postergazione, però, non opera in ogni situazione, ma solo qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b) una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In passato, era discussa la possibilità di applicare l'art. 2467 c.c. alle società per azioni, sulla base della considerazione che la postergazione trova il proprio fondamento nel carattere personalistico della società a responsabilità limitata e, in precedenza, anche la giurisprudenza di legittimità si era espressa in senso contrario all'estensione (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393).
Recentemente, però, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte, statuendo che “La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione. (Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830)”.
Sicchè, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, occorre valutare in concreto se la società per azioni -per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta)- sia idonea a giustificare l'applicazione dell'istituto della postergazione.
In altre parole, l'estensione della norma è immaginabile solo per le società per azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a responsabilità limitata.
Tale non è la che conta quaranta soci, di cui trentasei soci di minoranza, tra cui il Sig. Parte_1 , titolare di una partecipa-zione pari solo al 2% del capitale sociale. CP_1
Sotto altro profilo, il finanziamento non può considerarsi postergato, in mancanza dei presupposti concreti di applicazione della norma, ossia l'essere stato il finanziamento erogato in un momento di crisi della Società.
Sul punto, l'assunto di parte opponente, secondo cui lo stato di crisi della risalirebbe al Parte_1
2015, non è in alcun modo dimostrato.
In realtà, sulla base delle risultanze dei bilanci della società dal 2015 -2016 e 2017, sembrerebbe che la crisi abbia avuto inizio a partire dalla fine del 2017, all'atto della necessaria riconversione dell'attività della Società conseguente al rigetto della domanda di mantenimento dell'iscrizione degli intermediari finanziari. Quindi ben dopo l'erogazione dei finanziamenti da parte del Sig. . CP_1
Sulla base di quanto sinora esposto, non può revocarsi in dubbio da un lato che la debba Pt_1 corrispondere al Sig. l'importo di € 21.665,78. CP_1
Inoltre, dovranno essere riconosciuti gli interessi convenzionali nella misura del del 5,40%, interessi peraltro non contestati nell'atto di opposizione.
5 - Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta e va, di conseguenza, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
CONDANNA la alla rifusione, in favore di delle spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.100,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dott. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13074 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2023 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Roma (RM), Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Lucchese che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce al presente OPPONENTE
E
, c.f. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, CP_1 C.F._1 dall'Avv. Corrado Grillo e dall'Avv. Roberto Pellegrini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 55 e presso gli indirizzi PEC e Email_1
, giusta delega rilasciata su foglio separato in calce al Email_2 ricorso per decreto in-giuntivo iscritto sub R.G. 79859/2019
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio educeva quanto segue: CP_1
che la era una società che sino al settembre 2017 era stata iscritta all'albo degli Parte_1 intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e che attualmente svolgeva attività di locazione operativa (noleggio) di beni mobili;
che egli era socio della essendo titolare di n.
7.738 azioni per un valore nominale di € Pt_1
40.005,46 pari al 2% del capitale della Società ;
che nel corso degli anni a partire dal 2016 il ricorrente aveva effettuato diversi versamenti a titolo di finanziamento (fruttifero) in favore della per la cui registrazione era stato acceso l'apposito Pt_1 conto soci n. 747;
il conto n. 747 era stato oggetto nel tempo di movimentazioni - legate, tra l'altro, al versamento di somme, all'accredito degli interessi, al prelevamento di somme, alla sottoscrizione di capitale liberato con compensazione parziale di alcuni dei suddetti finanziamenti (docc. 3 e 4) - all'esito delle quali la Società aveva comunicato al Sig. che il relativo il credito da finanziamento soci ammontava CP_1 alla data dell' 1.8.2017 alla somma di € 21.665,78 (doc. 5);
che sui conti soci relativi a finanziamenti 'liberi' (ossia rimborsabili 'a vista') la riconosceva gli Pt_1 interessi al tasso annuo lordo del 5,40% e capitalizzazione annuale (doc. 6);
che a decorrere del 4.9.2017 con decisione unilaterale (e dunque inefficace perché priva del consenso del ricorrente), la aveva cessato di riconoscere, corrispondere e accreditare gli interessi sui Pt_1 finanziamenti effettuati dai propri soci, inclusi quindi quelli del Sig. ; CP_1
con raccomandata del 9.11.2019 il ricorrente aveva richiesto il rimborso delle somme esistenti sul proprio conto n. 747, ammontanti (come detto) ad € 21.665,78 (doc. 7); che alla detta richiesta la Società non aveva dato alcun riscontro;
le somme giacenti sul conto n. 747 dovevano rimborsarsi a vista, a semplice richiesta scritta a differenza di quelle relative a finanziamenti vincolati, che avevano una precisa scadenza;
che per i finanziamenti in parola non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 2476 c.c., non solo e non tanto perché non ne ricorrevano i presupposti (si vedano le risultanze dei bilanci della Società del 2015-2016 e 2017- cfr. docc. 9-10-11) ma anche e soprattutto perché si trattava di finanziamenti erogati in favore di società di intermediazione finanziaria nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività finanziaria della medesima;
che il credito del Sig. nei confronti della Società ammontava all'importo di € 21.665,78 per CP_1 sorte capitale, a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso annuo lordo del 5,40%
In data 08.01.2020 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della per l'importo di € 21.665,78 oltre interessi e spese. Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca deducendo che:
- la pretesa azionata doveva essere ritenuta improcedibile in ragione della pendenza della Procedura di Concordato Preventivo in capo alla odierna opponente;
che invero la società opponente aveva depositato in data 08.02.2020, presso il Tribunale di Roma, domanda di Concordato Preventivo ex art. 161 co. 6 L.F., che il Procedimento risultava ritualmente iscritto dalla Co cancelleria del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare al n. 18/20 come risultava dal Decreto di apertura della procedura concordataria del 13.02.2020;
- che alla luce di tali dati, si doveva ritenere operante il divieto di cui all'art. 168, secondo cui “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo;
- che il credito doveva ritenersi postergato in quanto dal 2015, la Società aveva iniziato a soffrire di mancanza di liquidità; che pur storicamente iscritta all'albo degli intermediari finanziari, si era vista negare, dal 2017 (prot. n. 1156663/17 del 27.09.2017) dalla Banca d'Italia, la richiesta di Iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, così trovandosi costretta (con enorme decremento di fatturato e di redditività), a modificare l'attività finanziaria storicamente avviata, in noleggio.
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando CP_1
l'inapplicabilità dell'art. 168 L.F. all'azione proposta;
la fondatezza del credito peraltro riconosciuto dalla , che lo aveva inserito nella domanda di concordato;
l'insussistenza dei presupposti della Pt_1 postergazione, non dimostrati dalla società opponente.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare accoglimento. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere la CP_1 restituzione della somma di € 21.665,78 giacente sul proprio conto n. 747, invano richiesta alla con raccomandata del 9.11.2019. Parte_1
Dalla documentazione agli atti risulta che le somme richieste erano state depositate a titolo di finanziamento libero, rimborsabile a vista, sul conto socio n. 747, e che la società sulle stesse riconosceva gli interessi al annuo lordo del 5,40% e capitalizzazione annuale (doc. 6 di parte opposta).
Invero parte opponente non contesta che le somme richieste avessero natura di finanziamento socio e che le stesse fossero produttive di interessi, limitandosi ad eccepire l'improcedibilità della domanda in applicazione della norma di cui all'art-. 168 L.F. , avendo la società presentato domanda di concordato e la postergazione del finanziamento, che sarebbe sato effettuato in un momento in cui la società già versava nelle condizioni di crisi dettate dal secondo comma dell'art. 2467 c.c
2. il primo motivo di opposizione: l'asserita improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 168 L.F. .
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso è infondato.
Invero, nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria ( Sez. 2, Sentenza n. 6672 del 30/03/2005 )
2 – La natura dei versamenti dei soci: finanziamenti ed apporti di capitale:
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di opposizione.
Quanto agli strumenti di finanziamento delle società, giova preliminarmente ricordare che i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo. Quindi, al fine di ricavare la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie e, in particolare, al fine di verificare l'applicabilità al caso concreto della regola della postergazione, è preliminare procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento.
Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci. In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società. I secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i "debiti verso altri finanziatori", nel passivo del conto economico, e sono assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi.
Talvolta, infatti, i soci -pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale- versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come «versamenti in conto capitale», a volte come versamenti «a copertura delle perdite» e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale.
Secondo l'orientamento di gran lunga prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzandosi dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento. Ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci;
non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura.
I «versamenti in conto capitale» si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale. Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva.
Dai «versamenti in conto capitale», svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato («versamenti in conto futuro aumento di capitale»). Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società. I versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci "anormali" di cui all'art. 2467 c.c.. Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata - l'aumento di capitale - non si è perfezionata.
Diversi ancora sono, poi, i «versamenti a fondo perduto» i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società. Tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no.
Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti che vanno qualificati nell'ambito del mutuo: da essi discende, ovviamente, un obbligo di rimborso a carico della società. Essi potranno essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione.
Quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari.
I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i «debiti verso altri finanziatori», nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.- a finanziamenti erogati da terzi.
Non è sempre facile distinguere se una determinata dazione economica da parte del socio in favore della società sia avvenuta a titolo di finanziamento ovvero di apporto di capitale, con la conseguenza che spetterà al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta.
La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento- che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva.
Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci.
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3 – Risultanze probatorie.
Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda di rimborso ha ad oggetto le somme giacenti sul conto soci n. 747, sul quale erano confluiti alcuni finanziamenti effettuati dal in favore della società CP_1 nel 2016 , una volta scaduto il termine originariamente ad essi apposto.
Secondo quanto comunicato dalla società stessa, il relativo il credito da finanziamento soci ammontava alla data del 1.8.2017 alla somma di € 21.665,78 ed era rimborsabile a vista. (doc. 5 di parte opposta);
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che sui conti soci relativi a finanziamenti 'liberi' (ossia rimborsabili 'a vista') la riconosceva gli interessi al tasso annuo lordo del 5,40% e Pt_1 capitalizzazione annuale (doc. 6) di parte opposta.
A riprova della natura di finanziamenti della società dai bilanci di esercizio della società (depositati in atti) risulta che le somme versate dai soci sono state sempre inserite tra i debiti della società. Inoltre, il credito del Sig. è stato riportato nel doc. 3 depositato dalla (pag. 3), CP_1 Pt_1 che contiene l'elenco dei creditori considerati nella domanda prenotativa di concordato.
Invero, parte opponente non ha contestato la natura di finanziamento delle somme oggetto di ripetizione, limitandosi ad eccepirne la postergazione
L'eccezione di postergazione dei crediti.
Orbene, giova premettere che –ai sensi dell'art. 2467 c.c.- il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Al secondo comma, poi, viene specificato che si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tale disposizione disciplina l'istituto della postergazione, la cui ragione giustificatrice va ricercata nel comportamento del socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale.
La norma, dunque, tutela i creditori – e, quindi, ha natura inderogabile – in quanto il finanziamento dei soci eseguito in situazioni di sottocapitalizzazione comporta una impropria traslazione del rischio di impresa dai soci ai creditori sociali.
I finanziamenti, tuttavia, non vengono riqualificati come apporto di capitale, ma –pur conservando la loro natura di finanziamenti- soggiacciono ad una temporanea indisponibilità del credito, in quanto la loro restituzione non deve avvenire in danno dei creditori.
Il meccanismo della postergazione, però, non opera in ogni situazione, ma solo qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b) una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In passato, era discussa la possibilità di applicare l'art. 2467 c.c. alle società per azioni, sulla base della considerazione che la postergazione trova il proprio fondamento nel carattere personalistico della società a responsabilità limitata e, in precedenza, anche la giurisprudenza di legittimità si era espressa in senso contrario all'estensione (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393).
Recentemente, però, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte, statuendo che “La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione. (Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830)”.
Sicchè, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, occorre valutare in concreto se la società per azioni -per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta)- sia idonea a giustificare l'applicazione dell'istituto della postergazione.
In altre parole, l'estensione della norma è immaginabile solo per le società per azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a responsabilità limitata.
Tale non è la che conta quaranta soci, di cui trentasei soci di minoranza, tra cui il Sig. Parte_1 , titolare di una partecipa-zione pari solo al 2% del capitale sociale. CP_1
Sotto altro profilo, il finanziamento non può considerarsi postergato, in mancanza dei presupposti concreti di applicazione della norma, ossia l'essere stato il finanziamento erogato in un momento di crisi della Società.
Sul punto, l'assunto di parte opponente, secondo cui lo stato di crisi della risalirebbe al Parte_1
2015, non è in alcun modo dimostrato.
In realtà, sulla base delle risultanze dei bilanci della società dal 2015 -2016 e 2017, sembrerebbe che la crisi abbia avuto inizio a partire dalla fine del 2017, all'atto della necessaria riconversione dell'attività della Società conseguente al rigetto della domanda di mantenimento dell'iscrizione degli intermediari finanziari. Quindi ben dopo l'erogazione dei finanziamenti da parte del Sig. . CP_1
Sulla base di quanto sinora esposto, non può revocarsi in dubbio da un lato che la debba Pt_1 corrispondere al Sig. l'importo di € 21.665,78. CP_1
Inoltre, dovranno essere riconosciuti gli interessi convenzionali nella misura del del 5,40%, interessi peraltro non contestati nell'atto di opposizione.
5 - Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta e va, di conseguenza, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
CONDANNA la alla rifusione, in favore di delle spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.100,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dott. Giuseppe Di Salvo