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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 947/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parte_1 C.F._1
RI AS, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pesaro,
Galleria dei Fonditori n. 3;
RICORRENTE - OPPONENTE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele ND Porru, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Manno n. 11;
RICORRENTI - OPPONENTI contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola CP_3 C.F._4
ND IA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale
Porto Torres n. 32;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari depositato in data 28.6.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 229/2022 del
10/05/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento in solido dell'importo di €
16.255,41, scaturenti dal rapporto lavorativo intercorso tra e CP_3 Parte_1 [...]
padre dei soggetti sopraindicati e venuto a mancare il 12.3.2020, quale titolare della
[...] ditta individuale Impresa Turritana di AI AF.
2. I ricorrenti evidenziavano che tali crediti, rivendicati sulla base della CU 2020 e dei cedolini paga relativi a gennaio e febbraio 2020, erano stati azionati a titolo di trattamento di fine rapporto per € 12.141,00, 13a e 14a mensilità per € 1.722,67, nonché indennità sostitutiva di ferie non godute per € 2.076,42 e per permessi non goduti di € 315,41.
3. Parte ricorrente, rappresentato di aver accettato l'asse ereditario di con Parte_1 beneficio di inventario, ha preliminarmente richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di nipote minore del de cuius chiamato all'eredità per rappresentazione CP_4 al posto di rinunciante. Persona_1
4. I sopra indicati ricorrenti hanno poi eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, nella misura in cui era stata disposta la condanna in solido degli eredi senza specificazione della qualità degli stessi quali accettanti con beneficio di inventario e in via solidale, piuttosto che invece in proporzione alle quote ereditarie, secondo il disposto degli artt. 752 e 754
c.c.
5. Quanto al merito, parte ricorrente ha lamentato che il decreto ingiuntivo era stato emesso irritualmente, posto che non vi era stata alcuna interlocuzione stragiudiziale con riferimento al credito vantato dalla sig.ra e non conosciuto dagli odierni CP_3 opponenti.
6. Con riferimento al quantum monetario, i ricorrenti hanno dedotto che gli importi vantati a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti era computata al lordo, per cui non sarebbero supportati da idonea prova scritta circa l'esatta quantificazione.
7. Inoltre, parte opponente ha eccepito che i documenti sulla cui base era stata richiesta l'ingiunzione erano sì riferibili all'attività della ditta individuale, ma erano basati sui dati trasmessi dalla stessa inquadrata come impiegata di 4° livello, al CP_3 consulente contabile, essendo la lavoratrice preposta alla liquidazione dello stipendio. Sul punto i ricorrenti hanno poi lamentato che i cedolini paga riportavano le voci a titolo di
“trasferta ITALIA” per circa € 1.000,00 mensili e almeno € 750,00 a titolo di premio, senza che vi sarebbe stata prova della controprestazione, con incidenza anche con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto.
8. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “1) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO si chiede all'Ill.mo G.I. di essere autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art 269 c.p.c. e 106 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo per i motivi esposti del sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e figlio del sig. nato a [...] il [...] c.f. C.F._5 Persona_1
res.te in Porto Torres Via Pratolini 11/a ; C.F._6
2) IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non ha limitato l'ingiunzione di pagamento nei limiti dell'attivo dell'eredità beneficiata ed in relazione alla natura del credito e inoltre, errando, si è disposto il pagamento solidale e non secondo propria quota ereditaria;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto
4) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO accertare sempre intra vires hereditatis gli effettivi crediti dell'opposto ove sussistenti.
5) CON VITTORA DI SPESE E COMPENSI OLTRE ACCESSORI DI LEGGE”.
9. Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente che i CP_3 suindicati ricorrenti sono stati dichiarati eredi puri e semplici con sentenza resa dal
Tribunale di Sassari n. 322/2022 del 22/03/2022, mai appellata.
10. Inoltre, l'opposta ha dato altresì atto che in un altro giudizio da quest'ultima incardinato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. per l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei sig.ri , e , con ordinanza n. 2232/2022 Parte_1 CP_1 CP_2 del 13/12/2022 il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'inefficacia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da questi ultimi effettuata, dichiarandoli eredi puri e semplici.
11. Nel merito, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, rassegnando le conclusioni che seguono:
“
1- In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto Ingiuntivo n.
229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro;
2- nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede confermando il decreto ingiuntivo dn. 229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro e per l'effetto, condannare gli attori opponenti, , CP_2
3 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.:
, , nato a [...] il [...] e residente in C.F._7 CP_1
HE (SS) alla Via Sardegna n. 19 (C.F.: ), , nata a [...]F._2 Parte_1
Genova il 07.07.1970 e residente in [...] – Int.
12 (C.F.: ), in qualità di coeredi obbligati pro quota al pagamento C.F._1 della somma di € 16.255,41, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati e maturandi in favore di , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3
residente in [...], oltre le spese del C.F._4 decreto ingiuntivo;
3- In subordine sempre nel merito: in caso di integrazione del contraddittorio nei confronti del minore accentante con beneficio di inventario, nato a [...]
Sassari il 23/09/2007, c.f. e figlio del sig. nato a [...]F._5 Persona_1
Genova il 10/11/1972 c.f. .res.te in Porto Torres Via Pratolini 11/a, C.F._6 condannare quest'ultimo nei limiti dell'inventario e pro quota, al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il de cuius CP_3
Sig. e conseguentemente condannare gli odierni ricorrenti, nella loro qualità Persona_2 di eredi puri e semplici, a pagare alla sig.r a le somme di cui al decreto CP_3 ingiuntivo 229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, ridotte proporzionalmente della quota del minore
Controparte_5
4- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
12. In corso di causa, l'Avv. Costantino Biello, precedente difensore di Parte_1 rimetteva il mandato il 9.3.2024; successivamente, con memoria del 5.3.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. AS indicata in epigrafe, facendo proprie le difese sostenute in ricorso.
13. Rigettate l'istanza di chiamata in causa formulata in ricorso, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le articolazioni istruttorie in atti, alle parti veniva concesso termine per il deposito di memorie scritte;
la controversia viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 14. Il ricorso è fondato nei soli limiti di cui in motivazione.
15. Anzitutto, va ribadito il provvedimento assunto con ordinanza del 2 maggio 2023, qui richiamato;
peraltro, secondo la circostanza allegata da parte ricorrente ed emersa nel giudizio R.G. n. 1652/2022, i sig.ri e esercenti la Persona_1 Controparte_6 responsabilità genitoriale sul minore hanno ottenuto l'autorizzazione da parte CP_4 del giudice tutelare con decreto del 14.4.2023 a rinunciare all'eredità proveniente da parte del sig. Né vi è poi alcuna allegazione e prova delle parti circa l'esistenza Parte_1 di ulteriori coeredi rispetto ai ricorrenti dell'odierno giudizio (parte opposta vi aveva rinunciato).
16. Nel merito della vicenda, va anzitutto ritenuto provato il credito rivendicato sin dalla sede monitoria, non avendo parte ricorrente né sollevato puntuali e specifiche contestazioni, limitandosi a generiche censure, né offerto alcuna valida prospettazione in grado di scalfire l'evidenza sia in ordine all'an sia al quantum del credito.
17. Invero, il complessivo importo di € 16.255,41, composto da € 12.141,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, da € 1.722,67 per le mensilità supplementari, nonché da €
2.076,42 ed € 315,41 a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, è documentalmente provato.
18. Quanto al trattamento di fine rapporto, la somma richiesta è frutto dell'addizione tra quella risultante dalla certificazione unica 2020 per € 11.862,43 (doc. 3 fasc. monitorio) e quelle di € 139,61 ed € 138,96 accantonate nei primi due mesi del 2020, emergenti dai rispettivi prospetti paga (docs. 4 e 5 fasc. monitorio).
19. Allo stesso modo, quanto all'importo monetario rivendicato a titolo di indennità sostitutiva per le ferie e i permessi non goduti, dallo stesso cedolino relativo al mese di febbraio 2020 emergono 25,4 giorni di ferie non goduti e 23,15 ore di permessi non goduti;
tali dati, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, ancorché cristallizzati in un cedolino che riporta la stampa del 10.9.2020 quale giorno di elaborazione, risulta comunque lineare nella variazione rispetto a quanto maturato al gennaio 2020, posto che l'incremento mensile è conforme al disposto di cui agli artt. 19 e
15 del CCNL applicato al rapporto (doc. 6 fasc. monitorio). Le stesse disposizioni stabiliscono poi che le ferie e i permessi non goduti in costanza di rapporto devono essere indennizzati, con rimando all'art. 25 per gli elementi retributivi presi a base di calcolo.
5 20. Di talché, la circostanza che il cedolino di febbraio 2020 sia stato stampato a distanza di tempo non inficia comunque la bontà e correttezza dei dati riportati, in quanto intrinsecamente riscontrati dal prospetto paga relativo alla mensilità di gennaio 2020, ovverosia in epoca antecedente al decesso del sig. Persona_2
21. Infine, alcuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento alle mensilità supplementari richieste da parte dell'opposta, correttamente calcolate nei ratei dovuti sino al febbraio 2020.
22. Per il resto, rimangono quindi prive di pregio le contestazioni, vieppiù generiche, in ricorso con riferimento alle voci indicate nei prospetti paga a titolo di “trasferte ITALIA”
e “premio”, atteso che i) parte opposta non ha chiesto il pagamento di tali specifici importi, ii) l'ammontare del trattamento di fine rapporto accumulato (dal 3.12.2013) risulta sia dalla certificazione unica in atti, sia dagli ultimi due cedolini sopra indicati, senza che i due emolumenti contestati dai ricorrenti siano computati nel calcolo
(retribuzione utile calcolo TFR € 2.075,47, cfr. cedolini in atti), iii) nessuna contestazione specifica da parte ricorrente è stata in ogni caso sollevata rispetto alla spettanza di tali elementi retributivi, e iv) tali importi non risultano nemmeno computati nel parametro retributivo utilizzato dalla sig.ra per calcolare gli importi richiesti a titolo CP_3 di mensilità supplementari e di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti (paga giornaliera di € 81,74 e paga oraria di € 13,62).
23. Peraltro, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione sollevata dai ricorrenti rispetto alla richiesta di versamento degli importi sopra indicati al lordo delle trattenute, posto che il datore di lavoro agisce quale sostituto d'imposta per conto del lavoratore;
così è corretta la richiesta di condanna al pagamento dell'importo lordo.
24. Sicché, per le ragioni già illustrate, va ritenuta l'infondatezza della contestazione volta a destituire di fondamento l'attendibilità dei cedolini paga siccome spettava alla sig.ra trasmettere i dati al consulente del lavoro;
ciò in quanto la certificazione CP_3 unica è stata firmata dal sig. in data 21.2.2020 e il cedolino di gennaio 2020 Parte_1
è stato emesso allorché quest'ultimo era ancora in vita, e quello di febbraio 2020 è intrinsecamente attendibile, per le valutazioni sopra espresse.
25. Né, infine, alcuna censura specifica è stata articolata da parte ricorrente, volta a contestare sia i presupposti di fatto generanti l'obbligo retributivo, sia i parametri impiegati da parte
6 della lavoratrice per il calcolo delle spettanze richieste, frutto dei valori emergenti dalla documentazione in atti e dell'applicazione della disciplina collettiva.
26. Pertanto, è dimostrata la sussistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo, con obbligo dei ricorrenti di ottemperare al pagamento.
27. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, , Parte_1
e sono eredi puri e semplici del sig. CP_1 CP_2 Parte_1
[...]
28. Invero, si osserva che la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 322/2022 del
22/03/2022, in cui i ricorrenti sono stati dichiarati eredi puri e semplici, non è stata impugnata. Sicché la statuizione è oramai passata in giudicato, come affermato con ordinanza n. 2232/2022 del 13/12/2022 pronunciata dallo stesso Tribunale, confermata in grado di appello dalla sentenza n. 403/2023 del 13/12/2023; a quest'ultima ha poi fatto seguito l'estinzione del giudizio dichiarata dalla Corte di Cassazione con decreto n.
7298/2025 del 19/03/2025, successivamente alla proposta di rigetto del ricorso formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
29. Risulta invece fondata la deduzione in ordine alla limitazione della responsabilità di ogni coerede in proporzione alla quota ereditaria. Invero, l'art. 754 c.c., che in parte ribadisce quanto prescritto dall'art. 752 c.c. con riferimento ai rapporti interni tra coeredi, prescrive che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.
30. La norma quindi stabilisce che ciascun coerede, quale coobbligato passivo titolare di un'obbligazione divisibile e non solidale ai sensi dell'art. 1314 c.c., seppur scaturente da un unico rapporto, risponde dei debiti ereditari nei limiti di ciascuna quota dell'asse ereditario.
31. Di talché gli odierni ricorrenti, su cui grava l'obbligo di adempimento dell'obbligazione nei confronti della sig.ra quali successori a titolo universale di CP_3 Parte_1
e dunque anche con riferimento ai debiti sorti nell'ambito dell'esercizio dell'attività
[...] di impresa in forma individuale, devono essere condannati al pagamento, pro-quota, del credito azionato col ricorso monitorio.
32. L'opposizione deve allora essere accolta nei limiti di quanto detto ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dei ricorrenti al pagamento di € 16.255,41, oltre interessi e
7 rivalutazione monetaria (dalla data di cessazione del rapporto di lavoro), da ripartirsi pro- quota tra gli eredi.
33. Le spese processuali vengono compensate in ragione di 1/5, stante il parziale accoglimento dell'opposizione con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo rispetto alla condanna pro-quota e non solidale dei ricorrenti, e per il resto poste in capo a questi ultimi, integralmente soccombenti a fronte del credito azionato.
34. Le spese, comprensive della fase monitoria, vengono dunque liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra €
5.201,00 ed € 26.200,00, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, n. 229/2022 del 10/05/2022;
- condanna , e al Parte_1 CP_1 CP_2 pagamento in favore di , in proporzione delle rispettive quote ereditarie, CP_3 dell'importo di € 16.255,41 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
- compensa le spese processuali in misura di 1/5 e, per l'effetto, condanna
[...]
, e , in solido tra loro, alla Pt_1 CP_1 CP_2 rifusione a vantaggio della parte convenuta dei restanti 4/5, che liquida in complessivi €
4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parte_1 C.F._1
RI AS, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pesaro,
Galleria dei Fonditori n. 3;
RICORRENTE - OPPONENTE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele ND Porru, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Manno n. 11;
RICORRENTI - OPPONENTI contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola CP_3 C.F._4
ND IA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale
Porto Torres n. 32;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari depositato in data 28.6.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 229/2022 del
10/05/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento in solido dell'importo di €
16.255,41, scaturenti dal rapporto lavorativo intercorso tra e CP_3 Parte_1 [...]
padre dei soggetti sopraindicati e venuto a mancare il 12.3.2020, quale titolare della
[...] ditta individuale Impresa Turritana di AI AF.
2. I ricorrenti evidenziavano che tali crediti, rivendicati sulla base della CU 2020 e dei cedolini paga relativi a gennaio e febbraio 2020, erano stati azionati a titolo di trattamento di fine rapporto per € 12.141,00, 13a e 14a mensilità per € 1.722,67, nonché indennità sostitutiva di ferie non godute per € 2.076,42 e per permessi non goduti di € 315,41.
3. Parte ricorrente, rappresentato di aver accettato l'asse ereditario di con Parte_1 beneficio di inventario, ha preliminarmente richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di nipote minore del de cuius chiamato all'eredità per rappresentazione CP_4 al posto di rinunciante. Persona_1
4. I sopra indicati ricorrenti hanno poi eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, nella misura in cui era stata disposta la condanna in solido degli eredi senza specificazione della qualità degli stessi quali accettanti con beneficio di inventario e in via solidale, piuttosto che invece in proporzione alle quote ereditarie, secondo il disposto degli artt. 752 e 754
c.c.
5. Quanto al merito, parte ricorrente ha lamentato che il decreto ingiuntivo era stato emesso irritualmente, posto che non vi era stata alcuna interlocuzione stragiudiziale con riferimento al credito vantato dalla sig.ra e non conosciuto dagli odierni CP_3 opponenti.
6. Con riferimento al quantum monetario, i ricorrenti hanno dedotto che gli importi vantati a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti era computata al lordo, per cui non sarebbero supportati da idonea prova scritta circa l'esatta quantificazione.
7. Inoltre, parte opponente ha eccepito che i documenti sulla cui base era stata richiesta l'ingiunzione erano sì riferibili all'attività della ditta individuale, ma erano basati sui dati trasmessi dalla stessa inquadrata come impiegata di 4° livello, al CP_3 consulente contabile, essendo la lavoratrice preposta alla liquidazione dello stipendio. Sul punto i ricorrenti hanno poi lamentato che i cedolini paga riportavano le voci a titolo di
“trasferta ITALIA” per circa € 1.000,00 mensili e almeno € 750,00 a titolo di premio, senza che vi sarebbe stata prova della controprestazione, con incidenza anche con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto.
8. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “1) IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO si chiede all'Ill.mo G.I. di essere autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art 269 c.p.c. e 106 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo per i motivi esposti del sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e figlio del sig. nato a [...] il [...] c.f. C.F._5 Persona_1
res.te in Porto Torres Via Pratolini 11/a ; C.F._6
2) IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non ha limitato l'ingiunzione di pagamento nei limiti dell'attivo dell'eredità beneficiata ed in relazione alla natura del credito e inoltre, errando, si è disposto il pagamento solidale e non secondo propria quota ereditaria;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo opposto
4) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO accertare sempre intra vires hereditatis gli effettivi crediti dell'opposto ove sussistenti.
5) CON VITTORA DI SPESE E COMPENSI OLTRE ACCESSORI DI LEGGE”.
9. Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente che i CP_3 suindicati ricorrenti sono stati dichiarati eredi puri e semplici con sentenza resa dal
Tribunale di Sassari n. 322/2022 del 22/03/2022, mai appellata.
10. Inoltre, l'opposta ha dato altresì atto che in un altro giudizio da quest'ultima incardinato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. per l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei sig.ri , e , con ordinanza n. 2232/2022 Parte_1 CP_1 CP_2 del 13/12/2022 il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'inefficacia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da questi ultimi effettuata, dichiarandoli eredi puri e semplici.
11. Nel merito, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, rassegnando le conclusioni che seguono:
“
1- In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto Ingiuntivo n.
229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro;
2- nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede confermando il decreto ingiuntivo dn. 229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro e per l'effetto, condannare gli attori opponenti, , CP_2
3 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.:
, , nato a [...] il [...] e residente in C.F._7 CP_1
HE (SS) alla Via Sardegna n. 19 (C.F.: ), , nata a [...]F._2 Parte_1
Genova il 07.07.1970 e residente in [...] – Int.
12 (C.F.: ), in qualità di coeredi obbligati pro quota al pagamento C.F._1 della somma di € 16.255,41, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati e maturandi in favore di , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3
residente in [...], oltre le spese del C.F._4 decreto ingiuntivo;
3- In subordine sempre nel merito: in caso di integrazione del contraddittorio nei confronti del minore accentante con beneficio di inventario, nato a [...]
Sassari il 23/09/2007, c.f. e figlio del sig. nato a [...]F._5 Persona_1
Genova il 10/11/1972 c.f. .res.te in Porto Torres Via Pratolini 11/a, C.F._6 condannare quest'ultimo nei limiti dell'inventario e pro quota, al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il de cuius CP_3
Sig. e conseguentemente condannare gli odierni ricorrenti, nella loro qualità Persona_2 di eredi puri e semplici, a pagare alla sig.r a le somme di cui al decreto CP_3 ingiuntivo 229/2022 emesso in data 11.05.2022 nel procedimento RG. 665/2022, il
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, ridotte proporzionalmente della quota del minore
Controparte_5
4- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
12. In corso di causa, l'Avv. Costantino Biello, precedente difensore di Parte_1 rimetteva il mandato il 9.3.2024; successivamente, con memoria del 5.3.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. AS indicata in epigrafe, facendo proprie le difese sostenute in ricorso.
13. Rigettate l'istanza di chiamata in causa formulata in ricorso, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le articolazioni istruttorie in atti, alle parti veniva concesso termine per il deposito di memorie scritte;
la controversia viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 14. Il ricorso è fondato nei soli limiti di cui in motivazione.
15. Anzitutto, va ribadito il provvedimento assunto con ordinanza del 2 maggio 2023, qui richiamato;
peraltro, secondo la circostanza allegata da parte ricorrente ed emersa nel giudizio R.G. n. 1652/2022, i sig.ri e esercenti la Persona_1 Controparte_6 responsabilità genitoriale sul minore hanno ottenuto l'autorizzazione da parte CP_4 del giudice tutelare con decreto del 14.4.2023 a rinunciare all'eredità proveniente da parte del sig. Né vi è poi alcuna allegazione e prova delle parti circa l'esistenza Parte_1 di ulteriori coeredi rispetto ai ricorrenti dell'odierno giudizio (parte opposta vi aveva rinunciato).
16. Nel merito della vicenda, va anzitutto ritenuto provato il credito rivendicato sin dalla sede monitoria, non avendo parte ricorrente né sollevato puntuali e specifiche contestazioni, limitandosi a generiche censure, né offerto alcuna valida prospettazione in grado di scalfire l'evidenza sia in ordine all'an sia al quantum del credito.
17. Invero, il complessivo importo di € 16.255,41, composto da € 12.141,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, da € 1.722,67 per le mensilità supplementari, nonché da €
2.076,42 ed € 315,41 a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, è documentalmente provato.
18. Quanto al trattamento di fine rapporto, la somma richiesta è frutto dell'addizione tra quella risultante dalla certificazione unica 2020 per € 11.862,43 (doc. 3 fasc. monitorio) e quelle di € 139,61 ed € 138,96 accantonate nei primi due mesi del 2020, emergenti dai rispettivi prospetti paga (docs. 4 e 5 fasc. monitorio).
19. Allo stesso modo, quanto all'importo monetario rivendicato a titolo di indennità sostitutiva per le ferie e i permessi non goduti, dallo stesso cedolino relativo al mese di febbraio 2020 emergono 25,4 giorni di ferie non goduti e 23,15 ore di permessi non goduti;
tali dati, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, ancorché cristallizzati in un cedolino che riporta la stampa del 10.9.2020 quale giorno di elaborazione, risulta comunque lineare nella variazione rispetto a quanto maturato al gennaio 2020, posto che l'incremento mensile è conforme al disposto di cui agli artt. 19 e
15 del CCNL applicato al rapporto (doc. 6 fasc. monitorio). Le stesse disposizioni stabiliscono poi che le ferie e i permessi non goduti in costanza di rapporto devono essere indennizzati, con rimando all'art. 25 per gli elementi retributivi presi a base di calcolo.
5 20. Di talché, la circostanza che il cedolino di febbraio 2020 sia stato stampato a distanza di tempo non inficia comunque la bontà e correttezza dei dati riportati, in quanto intrinsecamente riscontrati dal prospetto paga relativo alla mensilità di gennaio 2020, ovverosia in epoca antecedente al decesso del sig. Persona_2
21. Infine, alcuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento alle mensilità supplementari richieste da parte dell'opposta, correttamente calcolate nei ratei dovuti sino al febbraio 2020.
22. Per il resto, rimangono quindi prive di pregio le contestazioni, vieppiù generiche, in ricorso con riferimento alle voci indicate nei prospetti paga a titolo di “trasferte ITALIA”
e “premio”, atteso che i) parte opposta non ha chiesto il pagamento di tali specifici importi, ii) l'ammontare del trattamento di fine rapporto accumulato (dal 3.12.2013) risulta sia dalla certificazione unica in atti, sia dagli ultimi due cedolini sopra indicati, senza che i due emolumenti contestati dai ricorrenti siano computati nel calcolo
(retribuzione utile calcolo TFR € 2.075,47, cfr. cedolini in atti), iii) nessuna contestazione specifica da parte ricorrente è stata in ogni caso sollevata rispetto alla spettanza di tali elementi retributivi, e iv) tali importi non risultano nemmeno computati nel parametro retributivo utilizzato dalla sig.ra per calcolare gli importi richiesti a titolo CP_3 di mensilità supplementari e di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti (paga giornaliera di € 81,74 e paga oraria di € 13,62).
23. Peraltro, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione sollevata dai ricorrenti rispetto alla richiesta di versamento degli importi sopra indicati al lordo delle trattenute, posto che il datore di lavoro agisce quale sostituto d'imposta per conto del lavoratore;
così è corretta la richiesta di condanna al pagamento dell'importo lordo.
24. Sicché, per le ragioni già illustrate, va ritenuta l'infondatezza della contestazione volta a destituire di fondamento l'attendibilità dei cedolini paga siccome spettava alla sig.ra trasmettere i dati al consulente del lavoro;
ciò in quanto la certificazione CP_3 unica è stata firmata dal sig. in data 21.2.2020 e il cedolino di gennaio 2020 Parte_1
è stato emesso allorché quest'ultimo era ancora in vita, e quello di febbraio 2020 è intrinsecamente attendibile, per le valutazioni sopra espresse.
25. Né, infine, alcuna censura specifica è stata articolata da parte ricorrente, volta a contestare sia i presupposti di fatto generanti l'obbligo retributivo, sia i parametri impiegati da parte
6 della lavoratrice per il calcolo delle spettanze richieste, frutto dei valori emergenti dalla documentazione in atti e dell'applicazione della disciplina collettiva.
26. Pertanto, è dimostrata la sussistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo, con obbligo dei ricorrenti di ottemperare al pagamento.
27. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, , Parte_1
e sono eredi puri e semplici del sig. CP_1 CP_2 Parte_1
[...]
28. Invero, si osserva che la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 322/2022 del
22/03/2022, in cui i ricorrenti sono stati dichiarati eredi puri e semplici, non è stata impugnata. Sicché la statuizione è oramai passata in giudicato, come affermato con ordinanza n. 2232/2022 del 13/12/2022 pronunciata dallo stesso Tribunale, confermata in grado di appello dalla sentenza n. 403/2023 del 13/12/2023; a quest'ultima ha poi fatto seguito l'estinzione del giudizio dichiarata dalla Corte di Cassazione con decreto n.
7298/2025 del 19/03/2025, successivamente alla proposta di rigetto del ricorso formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
29. Risulta invece fondata la deduzione in ordine alla limitazione della responsabilità di ogni coerede in proporzione alla quota ereditaria. Invero, l'art. 754 c.c., che in parte ribadisce quanto prescritto dall'art. 752 c.c. con riferimento ai rapporti interni tra coeredi, prescrive che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.
30. La norma quindi stabilisce che ciascun coerede, quale coobbligato passivo titolare di un'obbligazione divisibile e non solidale ai sensi dell'art. 1314 c.c., seppur scaturente da un unico rapporto, risponde dei debiti ereditari nei limiti di ciascuna quota dell'asse ereditario.
31. Di talché gli odierni ricorrenti, su cui grava l'obbligo di adempimento dell'obbligazione nei confronti della sig.ra quali successori a titolo universale di CP_3 Parte_1
e dunque anche con riferimento ai debiti sorti nell'ambito dell'esercizio dell'attività
[...] di impresa in forma individuale, devono essere condannati al pagamento, pro-quota, del credito azionato col ricorso monitorio.
32. L'opposizione deve allora essere accolta nei limiti di quanto detto ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dei ricorrenti al pagamento di € 16.255,41, oltre interessi e
7 rivalutazione monetaria (dalla data di cessazione del rapporto di lavoro), da ripartirsi pro- quota tra gli eredi.
33. Le spese processuali vengono compensate in ragione di 1/5, stante il parziale accoglimento dell'opposizione con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo rispetto alla condanna pro-quota e non solidale dei ricorrenti, e per il resto poste in capo a questi ultimi, integralmente soccombenti a fronte del credito azionato.
34. Le spese, comprensive della fase monitoria, vengono dunque liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra €
5.201,00 ed € 26.200,00, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, n. 229/2022 del 10/05/2022;
- condanna , e al Parte_1 CP_1 CP_2 pagamento in favore di , in proporzione delle rispettive quote ereditarie, CP_3 dell'importo di € 16.255,41 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
- compensa le spese processuali in misura di 1/5 e, per l'effetto, condanna
[...]
, e , in solido tra loro, alla Pt_1 CP_1 CP_2 rifusione a vantaggio della parte convenuta dei restanti 4/5, che liquida in complessivi €
4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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