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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.6.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1090/2024 R.G. promosso da
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Cavallotti n. 21, Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. AN Pio De C.F._1
AN (Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in C.F._2
Foggia alla via R. Ruffilli n. 1, in virtù di mandato su foglio separato e da intendersi in calce al
Ricorso in appello;
contro
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Felice Cavallotti Controparte_1
n. 21, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Onofrio De Vita C.F._3
(Cod.Fisc. ) e presso il di lui studio legale in S. AN Rotondo alla via C.F._4
Turbacci n. 32 in virtù di procura ad litem conferita in primo grado e valida anche per il grado di appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'11.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti. Con la sentenza n.1992/2024, pubblicata in data 22.7.2024, nel giudizio n. 11217/2017 R.G. il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, ha definito il procedimento ad istanza di per la modifica delle condizioni di divorzio, così statuendo: “...- accoglie il ricorso Controparte_1
1 e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del 19.05.2021, autorizzato con nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia il 26.05.2021 e con annotazione nei registri di Stato civile del Comune di San AN
Rotondo il 28.05.2021, le parti convenivano la cessazione degli effetti civili del matrimonio: * fermo
l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, stabilisce che gli stessi siano collocati stabilmente presso il padre, presso l'abitazione in San AN Rotondo, Traversa Felice Cavallotti, 21; * dispone che il diritto di visita della madre con i minori sia regolato secondo le modalità dettagliatamente previste in parte motiva, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
* revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di e assegna la medesima Parte_1 abitazione in favore di , perché la abiti unitamente ai figli minori;
* revoca, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda, l'obbligo imposto in capo al di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00 oltre istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
* pone, con decorrenza dalla domanda, in capo a l'obbligo di corrispondere al , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ciascun mese, la somma di € 300,00 (pari a €150,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, da individuarsi sulla base del protocollo sottoscritto dalla presidenza di questo
Tribunale con il COA di Foggia in data 18.3.2016; * condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario il 22.6.2006 in S. AN Rotondo, da cui sono nati i figli (il 02.10.2007) e Per_1
(il 21.5.2012), ma che con accordo di negoziazione assistita del 19.5.2021, autorizzato con Per_2 nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 26.5.2021, hanno concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione presso la madre assegnataria della casa familiare in S. AN Rotondo, il mantenimento mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio a carico del padre.
1.2 Successivamente, il TI ha chiesto la modifica delle richiamate condizioni rappresentando che dal mese di gennaio 2024 i due figli hanno deciso di trasferirsi a vivere presso di lui e di averli accolti, in via immediata e urgente, presso l'abitazione dell'attuale compagna, tuttavia deducendo che detta situazione abitativa non risponde all'interesse dei minori i quali hanno necessità di vivere nella casa familiare in San AN Rotondo ove hanno radicato le loro consuetudini di vita e le relazioni sociali. Quindi, ha chiesto al Tribunale di Bari “…1. l'inversione della collocazione della prole in favore del padre, stabilendo che i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sia così ripartito: - i figli abiteranno prevalentemente con il padre sig. presso l'abitazione di Controparte_1 residenza in San AN Rotondo, Traversa Felice Cavallotti, 21, e la madre Sig.ra Parte_1 potrà tenerli con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di
2 visita, il tutto, naturalmente, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori: - 2 giorni (su 5 giorni) della settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00; - un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- le festività natalizie e pasquali, ivi compreso il giorno del compimento degli anni dei minori, verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché i minori possano trascorrere almeno una settimana consecutiva nel mese di luglio e/o una settimana consecutiva nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno. 2 Conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale al sig. che la Controparte_1 vivrà unitamente ai figli minorenni. 3 a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (€ 150,00
a figlio) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della Sig. da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, laddove le eventuali spese Controparte_1 straordinarie (tra cui quelle mediche non coperte da SSN) anticipate da uno dei genitori saranno rimborsate nella misura del 50% dall'altro genitore non anticipatario, comunque congiuntamente concordate, dietro richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, conformemente al
Protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, sottoscritto il 18.03.2016 dal Tribunale Civile di Foggia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
4. In ogni in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
1.3 In quella sede si è costituita la sig,ra eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di legge e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, contestando tutti gli avversi assunti ed evidenziando come fosse maggiormente conforme all'interesse dei minori la collocazione stabile presso la madre. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di negoziazione assistita.
1.4 Il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto dei minori (udienza del 17.6.2024) e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione all'udienza “cartolare” dell'08.7.2024 ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note di discussione e conclusioni.
2.1 Intervenuto il provvedimento in epigrafe, la ha proposto il presente gravame Parte_1 eccependo l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai figli della coppia, la cui volontà per un verso non sarebbe frutto di una scelta autonoma bensì condizionata dalla continua ingerenza del padre e della compagna, a detrimento della figura materna, e per altro verso non corrisponderebbe all'interesse primario della prole atteso che ha perso l'anno scolastico (a dimostrazione che Per_1 non è seguita dal padre e dalla compagna) e si trova nell'età in cui propende per il padre che Per_2 gli offre o promette giochi e svago piuttosto che per la madre che gli detta regole e lo tiene impegnato
3 nello studio. E comunque, sebbene i minori hanno affermato di voler vivere presso il padre nella nuova casa e non già nella vecchia casa familiare insieme al padre, contraddittoriamente il Tribunale li ha collocati presso la casa coniugale alla quale i minori mai hanno fatto riferimento.
A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto incaricare un esperto al fine di verificare la effettiva
“autonomia” e genuinità delle dichiarazioni rese dai minori, apparse identiche tra loro e contraddittorie: infatti, ha dichiarato di voler rimanere a casa “del padre” poiché si sente “più seguita”, ma poi Per_1 ha aggiunto “i compiti li faccio da sola perché ormai sono grande”, invece sul punto ha Per_2 riferito di trovarsi bene con la mamma ma di preferire vivere dal papà perché si sente “più seguito”: quindi, i minori hanno affermato di voler vivere presso il padre nella nuova casa e non già nella vecchia casa familiare insieme al genitore, tuttavia il Tribunale in maniera contraddittoria ne ha disposto la collocazione presso la casa coniugale alla quale i minori mai hanno fatto riferimento.
Ancora, la appellante ha evidenziato di aver sempre avuto un buon rapporto con i minori, di aver provveduto alla loro formazione ed educazione, di aver assolto ai doveri genitoriali, tanto che non sono emersi profili di incapacità a suo carico. Semmai, il ha dimostrato di perseguire l'obiettivo CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale, di privare del mantenimento l'ex coniuge (come da separato giudizio iscritto al n. 3888/2023 R.G. definito con Sentenza n. 1905/2024), e di onerare la anche Pt_1 del mantenimento della prole. E comunque, la volontà espressa dai minori durante l'audizione corrisponde ai loro desiderata del momento ma non al loro superiore interesse, essendo possibile che e perdano il rapporto con la madre o, comunque, si verifichi “un allentamento di Per_1 Per_2 regole essenziali per la loro crescita e formazione personale e scolastica, soprattutto nella delicata fase evolutiva che stanno attraversando”.
In sostanza, il Giudice di prime cure ha assunto provvedimenti volti ad assecondare i desiderata dei minori, senza il supporto di un approfondimento istruttorio psicologico che valutasse le potenziali conseguenze delle decisioni sui figli o se il cambio di collocazione corrispondesse al loro interesse primario, senza accertare l'adeguatezza del padre al ruolo di genitore collocatario, senza considerare che la prole ha sempre vissuto con la madre la quale ha svolto il ruolo genitoriale ottemperando ai propri doveri di madre senza mai nulla far mancare ai figli sotto l'aspetto sia materiale che morale, e senza tener conto che la dopo essersi dedicata per anni alla famiglia e ai figli, non dispone di Parte_1 altra abitazione in cui vivere.
Ad avviso della reclamante, il giudice avrebbe potuto prevedere l'ipotesi di collocamento alternato tra il padre presso la sua nuova abitazione e la madre presso la casa coniugale, così da valutare anche l'evoluzione della nuova situazione per i minori e verificare se essa possa essere confermata nel tempo,
e monitorarne l'impatto sugli stessi;
invece, la soluzione del Tribunale alimenta l'allontanamento dei figli dalla madre costretta a reperire un'altra abitazione di fortuna (non avendo ella disponibilità economica) e a vivere in una situazione di precarietà tale da impedirle di ospitare i propri figli nei giorni stabiliti in sentenza.
2.2 Con il secondo motivo la ha avversato le statuizioni relative al mantenimento dei Parte_1 minori e all'assegnazione della casa coniugale, sostenendo che l'erronea inversione del collocamento della prole impone conseguentemente la riforma della Sentenza sui predetti capi, con conferma delle
4 precedenti previsioni. Nello specifico, in ordine al mantenimento ha ribadito di essere priva di reddito e di non riuscire a trovare collocazione nel mercato del lavoro in quanto per oltre venti anni ha sacrificato ogni sua aspettativa lavorativa per dedicarsi alla crescita dei figli e alla cura della famiglia.
2.3 L'ulteriore motivo di doglianza ha riguardato la violazione dell'art. 91 c.p.c. atteso che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l'avverso ricorso e, conseguentemente, condannare il al CP_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio: pertanto, la riforma della sentenza appellata dovrà comportare la condanna dell'odierno appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2.4 Da ultimo, la Lecce ha formulato istanza di sospensione della sentenza impugnata ribadendo che le statuizioni sarebbero in contrasto con l'interesse primario dei minori e porterebbero loro nocumento oltre a cagionare una forma di alienazione della prole dalla madre;
inoltre, priverebbero la appellante della sistemazione abitativa e di avere con sé i figli nei periodi stabiliti in sentenza. Nelle attuali condizioni la non sarebbe in grado di provvedere a sé stessa né ad ottemperare all'obbligo di Pt_1 mantenimento dei minori e al pagamento delle spese di lite stabilite in Sentenza e già richieste da controparte.
2.5 Quindi, la appellante ha rassegnato alla Corte le conclusioni:”...PRELIMINARMENTE E IN RITO: sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per tutto quanto esposto in narrativa;
NEL MERITO: -accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, ad integrale riforma della Sentenza n. 1992/2024, pubblicata il 22.7.2024, emessa dal
Tribunale di Foggia, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 1050/2024, accogliere le conclusioni avanzate in I grado, e che di seguito si riportano: “-rigettare integralmente la domanda di collocazione della prole presso il padre;
-rigettare, altresì, la domanda di assegnazione della casa coniugale al -rigettare la domanda di mantenimento a carico della sig.ra Controparte_1 Pt_1
; e per l'effetto: 20 -confermare la collocazione dei minori presso la madre, con consequenziale
[...] conferma altresì dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e Parte_1 dell'obbligo di mantenimento in capo al TI LE, per tutto quanto esposto in narrativa e per quanto altro meglio sarà specificato nel prosieguo del giudizio. -Condannare, infine, il sig. CP_1 alle spese e compensi professionali del giudizio, da di strarsi in favore del deducente difensore
[...] antistatario. -IN VIA ISTRUTTORIA: si avvale di tutta la documentazione che sarà versata nel proprio fascicolo telematico di parte, mentre si oppone recisamente all'avversa richiesta di audizione dei minori per le ragioni sopra esposte. Si chiede, invece, ammettersi prova testimoniale con le signore Tes_1
e , entrambe da San AN Rotondo, sulle seguenti circostanze: “Vero che
[...] Testimone_2 dal 10 al 17 febbraio 2024 i figli della sig.ra e venivano portati dal Parte_2 Per_1 padre in vacanza, assentandosi da scuola nei giorni di lezione ricompresi in tale periodo”; “Vero che più volte nel pomeriggio ha chiamato la mamma al cellulare chiedendo di raggiungerla Per_2 presso la casa della compagna del padre perché era solo e aveva bisogno di penne e quaderni per scrivere”; “Vero che a partire dal mese di febbraio 2024 ha iniziato a seguire terapia presso la Per_1 psicologa in San AN Rotondo”. Con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. contestando gli assunti di controparte e Controparte_1 avversando, in primis, l'istanza cautelare ex art. 283 e 351 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge. Nel merito del primo motivo ha osservato che l'istruttoria svolta ha contemplato l'ascolto dei minori all'udienza del 17.6.2024 e l'acquisizione della documentazione prodotta, da cui sono emerse
“sopravvenute e giustificate ragioni per invertire il regime del collocamento dei minori, tenuto conto della loro volontà in tal senso manifestata e dell'assenza di ragioni di contrarietà di tale regime al loro superiore interesse”. Il primo giudice ha motivato le ragioni della decisione sulla base della volontà espressa dai minori, ritenuti “sicuramente capaci di discernimento” e apparsi tranquilli e spontanei: entrambi hanno dichiarato di voler restare a vivere presso il padre con cui hanno trovato tranquillità ed equilibrio ( , sono sereni e si sentono maggiormente seguiti ( , con riferimento allo Per_1 Per_2 svolgimento dei compiti scolastici). Il Tribunale ha inteso rispettare la volontà dei minori in ordine alla loro nuova collocazione, valorizzandone la scelta autonoma e non contraria al loro interesse: infatti, il padre risulta idoneo ad accudirli in maniera stabile e continua e, comunque, il rapporto con la madre prosegue costante e sereno, avendo i minori stessi dichiarato che continuano a frequentarla ogni settimana. In contrario, non sono stati addotti dalla episodi specifici né sono emersi elementi da Pt_1 cui desumere l'incapacità genitoriale paterna.
3.2 L'appellato ha avversato il secondo motivo di gravame deducendo che l'obbligo materno di corrispondere il mantenimento per i due minori (Euro 150,00 per ciascun figlio) e l'assegnazione della casa familiare al sono la logica conseguenza dell'inversione del collocamento della Controparte_1 prole. In particolare, la misura del mantenimento ha tenuto conto sia della circostanza che la Pt_1 risulta, per età e condizioni fisiche, del tutto capace di rendersi autonoma e di produrre reddito,
[...] sia del fatto che costei dovrà affrontare le spese per reperire altra soluzione abitativa;
invece,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
3.3 Ancora, il Tribunale ha sancito la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, correttamente applicando l'art. 91 c.p.c. il cui fondamento rispecchia il principio costituzionale (art. 24 Cost.) secondo cui la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, giacchè diversamente opinando subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
3.4 Da ultimo, l'appellato ha rassegnato alla Corte le conclusioni: “...In via preliminare e in rito, rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata in quanto infondata perché richiesta in assenza dei presupposti di legge;
- Nel merito, rigettare, in considerazione dei motivi di censura svolti nella presente memoria, il gravame proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n. 1992/2024 Pt_1 pubblicata il 22.7.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. - In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di questo giudizio comprensiva di IVA CAP e spese generali”.
4.1 Con precedente ordinanza da intendersi qui richiamata e confermata, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. proposta dalla Parte_1
6 Nella camera di consiglio dell'11.3.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
5.1.1 Nel merito del primo motivo di gravame, giova evidenziare che il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono adottarsi provvedimenti che lo riguardano, tra questi i processi di separazione e divorzio ove viene in rilievo l'aspetto relativo alla sua collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Tale adempimento ha lo scopo di consentirgli di esprimere i suoi desideri e pensieri, così da renderlo parte del giudizio e non costituisce un mezzo istruttorio
(Cass.Civ. n. 32290/2023); nel caso in cui l'ascolto fosse in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. Il legislatore ha, dunque, previsto che l'ascolto deve essere disposto quando il minore interessato al procedimento abbia compiuto i dodici anni di età o anche quando sia in età inferiore ma comunque risulti capace di discernimento. A tal proposito, va precisato che nel primo caso la capacità di discernimento si presume (e non è ammessa prova contraria, ma solo cause che giustificano il mancato ascolto), mentre al di sotto dei dodici anni di età la menzionata capacità deve essere dimostrata.
Ovviamente, una volta ritenuta la capacità di discernimento del minore che non abbia compiuto i dodici anni, l'ascolto non è discrezionale, ma doveroso, ove non siano presenti gli altri limiti previsti dalla legge. Il minore, quindi, ha un vero e proprio diritto ad essere ascoltato, tanto che il mancato adempimento in tal senso non sorretto da specifica e adeguata causa giustificativa, costituisce violazione del principio del contraddittorio (Cass.Civ., ordinanza 04.3.2022 n. 7262), nonché un adempimento obbligatorio a pena di nullità della sentenza (Cass.Civ. n. 11687/2013). E comunque, il giudice non resta obbligato ad aderire alla volontà del figlio e a esaudirne i desiderata, ben potendo disattenderli fornendo idonea motivazione qualora li ritenga contrari al suo interesse (Cass.Civ. n. 16231/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale barese ha proceduto all'ascolto dei due figli ritenendoli “sicuramente capaci di discernimento” nonchè spontanei e tranquilli nelle dichiarazioni rese: e Per_1 Per_2 hanno manifestato la volontà voler restare a vivere presso il padre con il quale hanno trovato tranquillità ed equilibrio ( , sono sereni e si sentono maggiormente seguiti ( , con riferimento allo Per_1 Per_2 svolgimento dei compiti scolastici). A parere della Corte il primo giudice ha correttamente e pienamente valorizzato le loro dichiarazioni, testualmente riportate in sentenza, motivando che “vada rispettata la volontà espressa dai minori in ordine alla loro nuova collocazione, frutto di una loro autonoma scelta e, in ogni caso, non contraria al loro interesse, atteso che il padre appare assolutamente idoneo a prendersi cura degli stessi e delle loro esigenze in maniera stabile e continua e che, comunque, allo stato, il rapporto con la madre risulta costante e sereno, avendo i minori stessi dichiarato che continuano a frequentarla ogni settimana. Per altro verso, nessun episodio specifico è stato allegato dalla resistente, né è emerso nel giudizio in esame alcun elemento che possa far desumere un'incapacità genitoriale del padre”(pag. 4 sentenza). Contrariamente a quanto eccepito della appellante, attraverso l'ascolto il Tribunale ha dato voce ai due minori e ha maturato la convinzione che i desideri dei due minori sono il frutto di una scelta precisa, consapevole e matura che, per quanto
7 emerso, non è apparsa condizionata da pressioni esterne né in contrasto con il loro superiore interesse.
5.1.2 Sul punto non appaiono decisivi e dirimenti i rilievi sollevati dalla appellante. In primo luogo, non risultano in atti elementi da cui desumere l'alienazione parentale asseritamente messa in atto dal nè il paventato allontanamento dei figli dalla madre o il venir meno del rapporto madre-figli, CP_1 anzi e hanno espressamente dichiarato di aver continuato a frequentare regolarmente Per_1 Per_2 la madre e di aver intenzione di vederla anche per il futuro. In secondo luogo, non è comprovato che il collocamento abitativo presso il padre abbia comportato l'allentamento e/o eliminazione delle regole di vita e disciplina necessarie, a dire della appellante, allo sviluppo psico-fisico della prole;
e comunque, sotto tale aspetto la potrà ben esercitare i poteri e le facoltà consentiti dall'affido Parte_1 condiviso nonchè delle necessarie prerogative connesse all'esercizio del suo ruolo genitoriale, ferma restando la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di necessità.
Ancora, la appellante, pur avendo lamentato la mancata indagine mirata a verificare la capacità genitoriale del , non ha addotto alcun elemento o episodio specifico che possa indurre il giudice a CP_1 dubitare in tal senso nè ha rappresentato comportamenti paterni oggettivamente pregiudizievoli per la prole.
5.2.1 Riguardo l'aspetto economico, l'art. 30 della Costituzione sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare
e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I, 24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione della normativa e dei principi di legittimità citati, ha previsto il contributo al mantenimento della prole a carico di quale conseguenza diretta e Parte_3 ineludibile dell'inversione del collocamento dei figli. Non appare meritevole di censura la prognosi di capacità lavorativa, seppur generica, formulata dal Tribunale nei riguardi della la quale si Parte_1 trova nell'età e nelle condizioni fisiche per poter accedere al mondo del lavoro: costei, peraltro, non ha
8 addotto problematiche di salute o di qualsivoglia altra natura impeditive allo svolgimento di attività lavorativa.
5.2.2 Parimenti corretta appare la quantificazione del mantenimento. Giova ricordare che questa è commisurata alle necessità attuali del figlio e che, secondo il principio di legittimità ormai consolidato, le esigenze della prole aumentano in ragione dell'accrescimento dell'età senza che la parte richiedente ne fornisca specifica documentazione, così da giustificare l'aumento del contributo. Pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti e dei principi richiamati, la Corte ritiene congrua la quantificazione del mantenimento in Euro 150,00 in favore di ciascun figlio, osservando che detto importo è pressochè similare al minimo posto a carico del genitore disoccupato nella prassi seguita dai tribunali del circondario. E comunque, nel caso di specie il primo giudice ha tenuto conto dello status lavorativo e della condizione economica della tanto da quantificarlo in misura inferiore rispetto a quella in Pt_1 precedenza posta a carico del con l'accordo divorzile. CP_1
5.3 Anche la doglianza relativa alla casa familiare si palesa infondata. E' noto, infatti, che il giudice della separazione o del divorzio ne dispone l'assegnazione ad uno dei coniugi al fine di assicurare ai figli la conservazione dell'habitat domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena. All'uopo, l'art. 337 sexies Cod.Civ. disciplina che il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Nel caso che qui occupa, l'immobile già casa coniugale è stato assegnato a quale genitore collocatario della prole in ossequio alla suddetta normativa e Controparte_1 ai principi di legittimità, così che la statuizione non è meritevole di riforma.
Non assumono pregio giuridico le contrarie deduzioni della basate sulla mancanza di Parte_3 reddito e sulla difficoltà a reperire altra abitazione ove risiedere ed ospitare i figli nei giorni stabiliti dal
Tribunale, atteso che non può derogarsi alla predetta funzione a beneficio particolare di una delle parti.
5.4 Il rigetto dei motivi di gravame impongono la conferma della statuizione in punto di spese di lite poste dal Tribunale a carico della ai sensi dell'art. 91 c.p.c. quale parte soccombente. Parte_3
6.1 Per quanto sopra, l'appello proposto da non merita accoglimento. Le spese di lite Parte_1 del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”, valori minimi (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
6.2 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1090/2024 R.G.; 2) Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite per il presente grado liquidate in Euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre il rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per
9 legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02 a carico della appellante Parte_1
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
10
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.6.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1090/2024 R.G. promosso da
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Cavallotti n. 21, Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. AN Pio De C.F._1
AN (Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in C.F._2
Foggia alla via R. Ruffilli n. 1, in virtù di mandato su foglio separato e da intendersi in calce al
Ricorso in appello;
contro
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. Felice Cavallotti Controparte_1
n. 21, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Onofrio De Vita C.F._3
(Cod.Fisc. ) e presso il di lui studio legale in S. AN Rotondo alla via C.F._4
Turbacci n. 32 in virtù di procura ad litem conferita in primo grado e valida anche per il grado di appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'11.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti. Con la sentenza n.1992/2024, pubblicata in data 22.7.2024, nel giudizio n. 11217/2017 R.G. il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, ha definito il procedimento ad istanza di per la modifica delle condizioni di divorzio, così statuendo: “...- accoglie il ricorso Controparte_1
1 e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del 19.05.2021, autorizzato con nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia il 26.05.2021 e con annotazione nei registri di Stato civile del Comune di San AN
Rotondo il 28.05.2021, le parti convenivano la cessazione degli effetti civili del matrimonio: * fermo
l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, stabilisce che gli stessi siano collocati stabilmente presso il padre, presso l'abitazione in San AN Rotondo, Traversa Felice Cavallotti, 21; * dispone che il diritto di visita della madre con i minori sia regolato secondo le modalità dettagliatamente previste in parte motiva, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
* revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di e assegna la medesima Parte_1 abitazione in favore di , perché la abiti unitamente ai figli minori;
* revoca, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda, l'obbligo imposto in capo al di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 500,00 oltre istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
* pone, con decorrenza dalla domanda, in capo a l'obbligo di corrispondere al , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ciascun mese, la somma di € 300,00 (pari a €150,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, da individuarsi sulla base del protocollo sottoscritto dalla presidenza di questo
Tribunale con il COA di Foggia in data 18.3.2016; * condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario il 22.6.2006 in S. AN Rotondo, da cui sono nati i figli (il 02.10.2007) e Per_1
(il 21.5.2012), ma che con accordo di negoziazione assistita del 19.5.2021, autorizzato con Per_2 nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 26.5.2021, hanno concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione presso la madre assegnataria della casa familiare in S. AN Rotondo, il mantenimento mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio a carico del padre.
1.2 Successivamente, il TI ha chiesto la modifica delle richiamate condizioni rappresentando che dal mese di gennaio 2024 i due figli hanno deciso di trasferirsi a vivere presso di lui e di averli accolti, in via immediata e urgente, presso l'abitazione dell'attuale compagna, tuttavia deducendo che detta situazione abitativa non risponde all'interesse dei minori i quali hanno necessità di vivere nella casa familiare in San AN Rotondo ove hanno radicato le loro consuetudini di vita e le relazioni sociali. Quindi, ha chiesto al Tribunale di Bari “…1. l'inversione della collocazione della prole in favore del padre, stabilendo che i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sia così ripartito: - i figli abiteranno prevalentemente con il padre sig. presso l'abitazione di Controparte_1 residenza in San AN Rotondo, Traversa Felice Cavallotti, 21, e la madre Sig.ra Parte_1 potrà tenerli con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di
2 visita, il tutto, naturalmente, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori: - 2 giorni (su 5 giorni) della settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00; - un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- le festività natalizie e pasquali, ivi compreso il giorno del compimento degli anni dei minori, verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché i minori possano trascorrere almeno una settimana consecutiva nel mese di luglio e/o una settimana consecutiva nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il mese di giugno. 2 Conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale al sig. che la Controparte_1 vivrà unitamente ai figli minorenni. 3 a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (€ 150,00
a figlio) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della Sig. da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, laddove le eventuali spese Controparte_1 straordinarie (tra cui quelle mediche non coperte da SSN) anticipate da uno dei genitori saranno rimborsate nella misura del 50% dall'altro genitore non anticipatario, comunque congiuntamente concordate, dietro richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, conformemente al
Protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, sottoscritto il 18.03.2016 dal Tribunale Civile di Foggia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
4. In ogni in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
1.3 In quella sede si è costituita la sig,ra eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di legge e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, contestando tutti gli avversi assunti ed evidenziando come fosse maggiormente conforme all'interesse dei minori la collocazione stabile presso la madre. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di negoziazione assistita.
1.4 Il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto dei minori (udienza del 17.6.2024) e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione all'udienza “cartolare” dell'08.7.2024 ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note di discussione e conclusioni.
2.1 Intervenuto il provvedimento in epigrafe, la ha proposto il presente gravame Parte_1 eccependo l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai figli della coppia, la cui volontà per un verso non sarebbe frutto di una scelta autonoma bensì condizionata dalla continua ingerenza del padre e della compagna, a detrimento della figura materna, e per altro verso non corrisponderebbe all'interesse primario della prole atteso che ha perso l'anno scolastico (a dimostrazione che Per_1 non è seguita dal padre e dalla compagna) e si trova nell'età in cui propende per il padre che Per_2 gli offre o promette giochi e svago piuttosto che per la madre che gli detta regole e lo tiene impegnato
3 nello studio. E comunque, sebbene i minori hanno affermato di voler vivere presso il padre nella nuova casa e non già nella vecchia casa familiare insieme al padre, contraddittoriamente il Tribunale li ha collocati presso la casa coniugale alla quale i minori mai hanno fatto riferimento.
A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto incaricare un esperto al fine di verificare la effettiva
“autonomia” e genuinità delle dichiarazioni rese dai minori, apparse identiche tra loro e contraddittorie: infatti, ha dichiarato di voler rimanere a casa “del padre” poiché si sente “più seguita”, ma poi Per_1 ha aggiunto “i compiti li faccio da sola perché ormai sono grande”, invece sul punto ha Per_2 riferito di trovarsi bene con la mamma ma di preferire vivere dal papà perché si sente “più seguito”: quindi, i minori hanno affermato di voler vivere presso il padre nella nuova casa e non già nella vecchia casa familiare insieme al genitore, tuttavia il Tribunale in maniera contraddittoria ne ha disposto la collocazione presso la casa coniugale alla quale i minori mai hanno fatto riferimento.
Ancora, la appellante ha evidenziato di aver sempre avuto un buon rapporto con i minori, di aver provveduto alla loro formazione ed educazione, di aver assolto ai doveri genitoriali, tanto che non sono emersi profili di incapacità a suo carico. Semmai, il ha dimostrato di perseguire l'obiettivo CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale, di privare del mantenimento l'ex coniuge (come da separato giudizio iscritto al n. 3888/2023 R.G. definito con Sentenza n. 1905/2024), e di onerare la anche Pt_1 del mantenimento della prole. E comunque, la volontà espressa dai minori durante l'audizione corrisponde ai loro desiderata del momento ma non al loro superiore interesse, essendo possibile che e perdano il rapporto con la madre o, comunque, si verifichi “un allentamento di Per_1 Per_2 regole essenziali per la loro crescita e formazione personale e scolastica, soprattutto nella delicata fase evolutiva che stanno attraversando”.
In sostanza, il Giudice di prime cure ha assunto provvedimenti volti ad assecondare i desiderata dei minori, senza il supporto di un approfondimento istruttorio psicologico che valutasse le potenziali conseguenze delle decisioni sui figli o se il cambio di collocazione corrispondesse al loro interesse primario, senza accertare l'adeguatezza del padre al ruolo di genitore collocatario, senza considerare che la prole ha sempre vissuto con la madre la quale ha svolto il ruolo genitoriale ottemperando ai propri doveri di madre senza mai nulla far mancare ai figli sotto l'aspetto sia materiale che morale, e senza tener conto che la dopo essersi dedicata per anni alla famiglia e ai figli, non dispone di Parte_1 altra abitazione in cui vivere.
Ad avviso della reclamante, il giudice avrebbe potuto prevedere l'ipotesi di collocamento alternato tra il padre presso la sua nuova abitazione e la madre presso la casa coniugale, così da valutare anche l'evoluzione della nuova situazione per i minori e verificare se essa possa essere confermata nel tempo,
e monitorarne l'impatto sugli stessi;
invece, la soluzione del Tribunale alimenta l'allontanamento dei figli dalla madre costretta a reperire un'altra abitazione di fortuna (non avendo ella disponibilità economica) e a vivere in una situazione di precarietà tale da impedirle di ospitare i propri figli nei giorni stabiliti in sentenza.
2.2 Con il secondo motivo la ha avversato le statuizioni relative al mantenimento dei Parte_1 minori e all'assegnazione della casa coniugale, sostenendo che l'erronea inversione del collocamento della prole impone conseguentemente la riforma della Sentenza sui predetti capi, con conferma delle
4 precedenti previsioni. Nello specifico, in ordine al mantenimento ha ribadito di essere priva di reddito e di non riuscire a trovare collocazione nel mercato del lavoro in quanto per oltre venti anni ha sacrificato ogni sua aspettativa lavorativa per dedicarsi alla crescita dei figli e alla cura della famiglia.
2.3 L'ulteriore motivo di doglianza ha riguardato la violazione dell'art. 91 c.p.c. atteso che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l'avverso ricorso e, conseguentemente, condannare il al CP_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio: pertanto, la riforma della sentenza appellata dovrà comportare la condanna dell'odierno appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2.4 Da ultimo, la Lecce ha formulato istanza di sospensione della sentenza impugnata ribadendo che le statuizioni sarebbero in contrasto con l'interesse primario dei minori e porterebbero loro nocumento oltre a cagionare una forma di alienazione della prole dalla madre;
inoltre, priverebbero la appellante della sistemazione abitativa e di avere con sé i figli nei periodi stabiliti in sentenza. Nelle attuali condizioni la non sarebbe in grado di provvedere a sé stessa né ad ottemperare all'obbligo di Pt_1 mantenimento dei minori e al pagamento delle spese di lite stabilite in Sentenza e già richieste da controparte.
2.5 Quindi, la appellante ha rassegnato alla Corte le conclusioni:”...PRELIMINARMENTE E IN RITO: sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per tutto quanto esposto in narrativa;
NEL MERITO: -accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, ad integrale riforma della Sentenza n. 1992/2024, pubblicata il 22.7.2024, emessa dal
Tribunale di Foggia, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 1050/2024, accogliere le conclusioni avanzate in I grado, e che di seguito si riportano: “-rigettare integralmente la domanda di collocazione della prole presso il padre;
-rigettare, altresì, la domanda di assegnazione della casa coniugale al -rigettare la domanda di mantenimento a carico della sig.ra Controparte_1 Pt_1
; e per l'effetto: 20 -confermare la collocazione dei minori presso la madre, con consequenziale
[...] conferma altresì dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e Parte_1 dell'obbligo di mantenimento in capo al TI LE, per tutto quanto esposto in narrativa e per quanto altro meglio sarà specificato nel prosieguo del giudizio. -Condannare, infine, il sig. CP_1 alle spese e compensi professionali del giudizio, da di strarsi in favore del deducente difensore
[...] antistatario. -IN VIA ISTRUTTORIA: si avvale di tutta la documentazione che sarà versata nel proprio fascicolo telematico di parte, mentre si oppone recisamente all'avversa richiesta di audizione dei minori per le ragioni sopra esposte. Si chiede, invece, ammettersi prova testimoniale con le signore Tes_1
e , entrambe da San AN Rotondo, sulle seguenti circostanze: “Vero che
[...] Testimone_2 dal 10 al 17 febbraio 2024 i figli della sig.ra e venivano portati dal Parte_2 Per_1 padre in vacanza, assentandosi da scuola nei giorni di lezione ricompresi in tale periodo”; “Vero che più volte nel pomeriggio ha chiamato la mamma al cellulare chiedendo di raggiungerla Per_2 presso la casa della compagna del padre perché era solo e aveva bisogno di penne e quaderni per scrivere”; “Vero che a partire dal mese di febbraio 2024 ha iniziato a seguire terapia presso la Per_1 psicologa in San AN Rotondo”. Con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. contestando gli assunti di controparte e Controparte_1 avversando, in primis, l'istanza cautelare ex art. 283 e 351 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge. Nel merito del primo motivo ha osservato che l'istruttoria svolta ha contemplato l'ascolto dei minori all'udienza del 17.6.2024 e l'acquisizione della documentazione prodotta, da cui sono emerse
“sopravvenute e giustificate ragioni per invertire il regime del collocamento dei minori, tenuto conto della loro volontà in tal senso manifestata e dell'assenza di ragioni di contrarietà di tale regime al loro superiore interesse”. Il primo giudice ha motivato le ragioni della decisione sulla base della volontà espressa dai minori, ritenuti “sicuramente capaci di discernimento” e apparsi tranquilli e spontanei: entrambi hanno dichiarato di voler restare a vivere presso il padre con cui hanno trovato tranquillità ed equilibrio ( , sono sereni e si sentono maggiormente seguiti ( , con riferimento allo Per_1 Per_2 svolgimento dei compiti scolastici). Il Tribunale ha inteso rispettare la volontà dei minori in ordine alla loro nuova collocazione, valorizzandone la scelta autonoma e non contraria al loro interesse: infatti, il padre risulta idoneo ad accudirli in maniera stabile e continua e, comunque, il rapporto con la madre prosegue costante e sereno, avendo i minori stessi dichiarato che continuano a frequentarla ogni settimana. In contrario, non sono stati addotti dalla episodi specifici né sono emersi elementi da Pt_1 cui desumere l'incapacità genitoriale paterna.
3.2 L'appellato ha avversato il secondo motivo di gravame deducendo che l'obbligo materno di corrispondere il mantenimento per i due minori (Euro 150,00 per ciascun figlio) e l'assegnazione della casa familiare al sono la logica conseguenza dell'inversione del collocamento della Controparte_1 prole. In particolare, la misura del mantenimento ha tenuto conto sia della circostanza che la Pt_1 risulta, per età e condizioni fisiche, del tutto capace di rendersi autonoma e di produrre reddito,
[...] sia del fatto che costei dovrà affrontare le spese per reperire altra soluzione abitativa;
invece,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
3.3 Ancora, il Tribunale ha sancito la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, correttamente applicando l'art. 91 c.p.c. il cui fondamento rispecchia il principio costituzionale (art. 24 Cost.) secondo cui la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, giacchè diversamente opinando subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
3.4 Da ultimo, l'appellato ha rassegnato alla Corte le conclusioni: “...In via preliminare e in rito, rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata in quanto infondata perché richiesta in assenza dei presupposti di legge;
- Nel merito, rigettare, in considerazione dei motivi di censura svolti nella presente memoria, il gravame proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n. 1992/2024 Pt_1 pubblicata il 22.7.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. - In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di questo giudizio comprensiva di IVA CAP e spese generali”.
4.1 Con precedente ordinanza da intendersi qui richiamata e confermata, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. proposta dalla Parte_1
6 Nella camera di consiglio dell'11.3.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
5.1.1 Nel merito del primo motivo di gravame, giova evidenziare che il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono adottarsi provvedimenti che lo riguardano, tra questi i processi di separazione e divorzio ove viene in rilievo l'aspetto relativo alla sua collocazione presso l'uno o l'altro genitore. Tale adempimento ha lo scopo di consentirgli di esprimere i suoi desideri e pensieri, così da renderlo parte del giudizio e non costituisce un mezzo istruttorio
(Cass.Civ. n. 32290/2023); nel caso in cui l'ascolto fosse in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. Il legislatore ha, dunque, previsto che l'ascolto deve essere disposto quando il minore interessato al procedimento abbia compiuto i dodici anni di età o anche quando sia in età inferiore ma comunque risulti capace di discernimento. A tal proposito, va precisato che nel primo caso la capacità di discernimento si presume (e non è ammessa prova contraria, ma solo cause che giustificano il mancato ascolto), mentre al di sotto dei dodici anni di età la menzionata capacità deve essere dimostrata.
Ovviamente, una volta ritenuta la capacità di discernimento del minore che non abbia compiuto i dodici anni, l'ascolto non è discrezionale, ma doveroso, ove non siano presenti gli altri limiti previsti dalla legge. Il minore, quindi, ha un vero e proprio diritto ad essere ascoltato, tanto che il mancato adempimento in tal senso non sorretto da specifica e adeguata causa giustificativa, costituisce violazione del principio del contraddittorio (Cass.Civ., ordinanza 04.3.2022 n. 7262), nonché un adempimento obbligatorio a pena di nullità della sentenza (Cass.Civ. n. 11687/2013). E comunque, il giudice non resta obbligato ad aderire alla volontà del figlio e a esaudirne i desiderata, ben potendo disattenderli fornendo idonea motivazione qualora li ritenga contrari al suo interesse (Cass.Civ. n. 16231/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale barese ha proceduto all'ascolto dei due figli ritenendoli “sicuramente capaci di discernimento” nonchè spontanei e tranquilli nelle dichiarazioni rese: e Per_1 Per_2 hanno manifestato la volontà voler restare a vivere presso il padre con il quale hanno trovato tranquillità ed equilibrio ( , sono sereni e si sentono maggiormente seguiti ( , con riferimento allo Per_1 Per_2 svolgimento dei compiti scolastici). A parere della Corte il primo giudice ha correttamente e pienamente valorizzato le loro dichiarazioni, testualmente riportate in sentenza, motivando che “vada rispettata la volontà espressa dai minori in ordine alla loro nuova collocazione, frutto di una loro autonoma scelta e, in ogni caso, non contraria al loro interesse, atteso che il padre appare assolutamente idoneo a prendersi cura degli stessi e delle loro esigenze in maniera stabile e continua e che, comunque, allo stato, il rapporto con la madre risulta costante e sereno, avendo i minori stessi dichiarato che continuano a frequentarla ogni settimana. Per altro verso, nessun episodio specifico è stato allegato dalla resistente, né è emerso nel giudizio in esame alcun elemento che possa far desumere un'incapacità genitoriale del padre”(pag. 4 sentenza). Contrariamente a quanto eccepito della appellante, attraverso l'ascolto il Tribunale ha dato voce ai due minori e ha maturato la convinzione che i desideri dei due minori sono il frutto di una scelta precisa, consapevole e matura che, per quanto
7 emerso, non è apparsa condizionata da pressioni esterne né in contrasto con il loro superiore interesse.
5.1.2 Sul punto non appaiono decisivi e dirimenti i rilievi sollevati dalla appellante. In primo luogo, non risultano in atti elementi da cui desumere l'alienazione parentale asseritamente messa in atto dal nè il paventato allontanamento dei figli dalla madre o il venir meno del rapporto madre-figli, CP_1 anzi e hanno espressamente dichiarato di aver continuato a frequentare regolarmente Per_1 Per_2 la madre e di aver intenzione di vederla anche per il futuro. In secondo luogo, non è comprovato che il collocamento abitativo presso il padre abbia comportato l'allentamento e/o eliminazione delle regole di vita e disciplina necessarie, a dire della appellante, allo sviluppo psico-fisico della prole;
e comunque, sotto tale aspetto la potrà ben esercitare i poteri e le facoltà consentiti dall'affido Parte_1 condiviso nonchè delle necessarie prerogative connesse all'esercizio del suo ruolo genitoriale, ferma restando la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di necessità.
Ancora, la appellante, pur avendo lamentato la mancata indagine mirata a verificare la capacità genitoriale del , non ha addotto alcun elemento o episodio specifico che possa indurre il giudice a CP_1 dubitare in tal senso nè ha rappresentato comportamenti paterni oggettivamente pregiudizievoli per la prole.
5.2.1 Riguardo l'aspetto economico, l'art. 30 della Costituzione sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare
e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I, 24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione della normativa e dei principi di legittimità citati, ha previsto il contributo al mantenimento della prole a carico di quale conseguenza diretta e Parte_3 ineludibile dell'inversione del collocamento dei figli. Non appare meritevole di censura la prognosi di capacità lavorativa, seppur generica, formulata dal Tribunale nei riguardi della la quale si Parte_1 trova nell'età e nelle condizioni fisiche per poter accedere al mondo del lavoro: costei, peraltro, non ha
8 addotto problematiche di salute o di qualsivoglia altra natura impeditive allo svolgimento di attività lavorativa.
5.2.2 Parimenti corretta appare la quantificazione del mantenimento. Giova ricordare che questa è commisurata alle necessità attuali del figlio e che, secondo il principio di legittimità ormai consolidato, le esigenze della prole aumentano in ragione dell'accrescimento dell'età senza che la parte richiedente ne fornisca specifica documentazione, così da giustificare l'aumento del contributo. Pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti e dei principi richiamati, la Corte ritiene congrua la quantificazione del mantenimento in Euro 150,00 in favore di ciascun figlio, osservando che detto importo è pressochè similare al minimo posto a carico del genitore disoccupato nella prassi seguita dai tribunali del circondario. E comunque, nel caso di specie il primo giudice ha tenuto conto dello status lavorativo e della condizione economica della tanto da quantificarlo in misura inferiore rispetto a quella in Pt_1 precedenza posta a carico del con l'accordo divorzile. CP_1
5.3 Anche la doglianza relativa alla casa familiare si palesa infondata. E' noto, infatti, che il giudice della separazione o del divorzio ne dispone l'assegnazione ad uno dei coniugi al fine di assicurare ai figli la conservazione dell'habitat domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena. All'uopo, l'art. 337 sexies Cod.Civ. disciplina che il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Nel caso che qui occupa, l'immobile già casa coniugale è stato assegnato a quale genitore collocatario della prole in ossequio alla suddetta normativa e Controparte_1 ai principi di legittimità, così che la statuizione non è meritevole di riforma.
Non assumono pregio giuridico le contrarie deduzioni della basate sulla mancanza di Parte_3 reddito e sulla difficoltà a reperire altra abitazione ove risiedere ed ospitare i figli nei giorni stabiliti dal
Tribunale, atteso che non può derogarsi alla predetta funzione a beneficio particolare di una delle parti.
5.4 Il rigetto dei motivi di gravame impongono la conferma della statuizione in punto di spese di lite poste dal Tribunale a carico della ai sensi dell'art. 91 c.p.c. quale parte soccombente. Parte_3
6.1 Per quanto sopra, l'appello proposto da non merita accoglimento. Le spese di lite Parte_1 del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”, valori minimi (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
6.2 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1090/2024 R.G.; 2) Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite per il presente grado liquidate in Euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre il rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per
9 legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02 a carico della appellante Parte_1
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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