Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6613/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 36127/2022, pendente
TRA
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli al viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avvocato
Francesco Napolitano, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1
atti;
Appellante
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_1 C.F._2
Francesco Petrarca n. 93, presso lo studio dell'avvocato Mariastella Esposito, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
NONCHÉ
, c.f. ; Controparte_2 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 36127/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli che l'ha condannata a risarcire il danno biologico patito dall'attore . CP_1
ha convenuto in giudizio e CP_1 Parte_1
, rimasto contumace, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni Controparte_2
19.06.2013, alle ore 19.00 circa, allorquando, mentre percorreva il Corso Garibaldi in Napoli, come conducente del motociclo Piaggio tg. AW08487, sprovvisto di copertura assicurativa, veniva tamponato dal motociclo tg. CF95161, proveniente da tergo e assicurato con la , Parte_2
oggi . In conseguenza di tale tamponamento il Parte_1
motoveicolo tg. AW08487, condotto dal cadeva al suolo unitamente al conducente, che CP_1
riportava lesioni personali con postumi e in particolare al gomito sinistro, al ginocchio sinistro, etc. come da Referto di PS.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con l'acquisizione di documentazione, tra cui il referto di
P.S., varia documentazione sanitaria nonché attraverso l'escussione di un teste per parte attrice;
all'esito di tale attività istruttoria il giudice di prime cure ha disposto una CTU medico-legale, che ha confermato il nesso di causalità e riconosciuto il 6% di invalidità permanente.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda risarcitoria, condannando i convenuti, CP_2
e la , al pagamento di euro 12.651,96 a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento danni, sentenza il cui dispositivo è stato modificato a seguito di istanza di correzione materiale in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante, , con l'introduzione del presente Parte_1
giudizio ha censurato la sentenza di primo grado lamentando la nullità della sentenza impugnata ex artt. 161 e 132, comma II n. 4, c.p.c. per assenza di motivazione;
l'omessa pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell'Assicurazione convenuta, stante l'esistenza di un giudicato ex art. 2909 c.c. che accerta la nullità ex art. 1892 c.c. del contratto di assicurazione;
l'infondatezza nel merito della domanda, stante l'inattendibilità dell'unico teste escusso;
l'omessa pronuncia sulle censure mosse alla C.T.U. svoltasi in primo grado;
il mancato riconoscimento della corresponsabilità del danneggiato, ex art. 1227, comma 1, c.c. tenuto conto, altresì, del fatto che il danneggiato al momento del sinistro era sprovvisto di copertura assicurativa, tenendo in tal modo un comportamento negligente, illecito ed illegittimo e quindi immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Ha concluso chiedendo, stante la palese fondatezza dell'appello, la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata.
Si è costituito il quale - dopo aver eccepito preliminarmente la nullità dell'appello CP_1 per avere il giudice di pace fornito un'esposizione completa delle ragioni poste a base della sua decisione ed essersi opposto alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. – ha contestato i motivi di appello, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di assicurazione, atteso che la stessa Compagnia assicurativa nel 2015 aveva risarcito i danni al veicolo sul quale viaggiava il proprio in forza del contratto CP_1 di assicurazione che la legava al l'inconsistenza delle contestazioni mosse circa CP_2
l'attendibilità del teste escusso e circa l'omessa pronuncia sulle censure mosse alla CTU.
La causa è stata rinviata all'udienza del 9 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e assunta in decisione con ordinanza del
17.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vecchio rito.
In via preliminare, occorre esaminare la doglianza dell'appellante circa il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Va detto che l'esigenza costituzionale che si sostanzia nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non risulta soddisfatta tanto nel caso di motivazione mancante dal punto di vista materiale e grafico, tanto in caso di motivazione meramente apparente, ovvero laddove si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sezioni Unite
8053/2014; Cass. Sez. I 7090/2022). Precisamente, sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). In sostanza, l'apparenza si rivela ogni qual volta la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). Tali vizi della motivazione, per assumere una rilevanza tale da poter far discendere la nullità della sentenza stessa, devono privare la parte della possibilità di comprendere il percorso logico argomentativo dell'organo giudicante con la conseguente menomazione della possibilità di criticare la decisione.
Nel caso di specie, più che una sentenza nulla per omessa o apparente motivazione, ci si trova difronte ad un provvedimento che seppur motivato in maniera sintetica, permette di comprendere l'iter logico argomentativo usato dal giudice di prime cure per arrivare alla decisione.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda risarcitoria, in quanto ha ritenuto provata la dinamica del sinistro così come ricostruita in citazione dell'attore, perché integralmente confermata dal teste
, dinamica dalla quale ha rilevato l'esclusiva responsabilità del nella Testimone_1 CP_2
causazione del sinistro.
Ancora in via preliminare ed in applicazione del criterio della ragione più liquida, occorre pronunciarsi sull'eccezione con la quale l'appellante lamenta la propria carenza di legittimazione passiva, stante la nullità del contratto di assicurazione tra la stessa e il danneggiante
[...]
CP_2
Al riguardo, parte appellante ha rappresentato che “con sentenza n°20001/2016, passata in giudicato 22/07/2022, il Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott.ssa Chierchia, in accoglimento della domanda proposta dalla accertava e dichiarava la nullità del contratto Pt_1
assicurativo n°25111120 con efficacia ex tunc, condannando il al pagamento delle spese CP_2 di lite”.
Agli atti risulta depositata la sentenza n. 20001/2016 del Giudice di Pace di Napoli (pagine 21-24 del documento denominato “copia conforme fascicolo di primo grado.pdf” prodotto da parte appellante con la citazione in appello) con la quale ha dichiarato ex tunc l'annullamento del contratto di assicurazione n. 25111120 tra la (attuale appellante) e il sig. Parte_2 CP_2
, contratto annullato ex art. 1892 c.c. a causa delle false dichiarazioni del circa
[...] CP_2
la sua residenza.
La ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado la propria carenza di Pt_1
legittimazione passiva, stante l'intervenuto annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., eccezione che deve essere qualificata quale volta a far valere un difetto non di legittimazione, bensì di titolarità passiva.
Va detto sul punto che la legittimazione ad agire rientra tra le cosiddette 'condizioni dell'azione', assieme alla possibilità giuridica di ottenere il provvedimento richiesto e all'interesse ad agire, il cui difetto può essere rilevato in ogni stato e grado del processo. La legitimatio ad causam, fondata sulla prospettazione attorea, si differenzia dalla effettiva titolarità del diritto che, invece, attiene al merito della controversia;
invero, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Spesso si confonde la legittimazione ad agire con la titolarità del diritto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno aderito all'orientamento interpretativo che, distinguendo la legittimazione dalla titolarità del diritto, chiarisce che per aversi legittimazione all'azione (attiva o passiva) occorre che nella
“prospettazione” dell'istante si faccia valere un diritto che si “prospetta/assume” essere proprio contro un soggetto che si “prospetta” essere il responsabile, laddove l'effettiva sussistenza della situazione giuridica in capo agli stessi afferisce alla titolarità che attiene al merito della controversia;
la legittimazione riguarda, invece, una questione preliminare che richiede una pronuncia in rito (Cass. Sez. Un. 2951/2016)
Ed è proprio sulla base di questi recenti approdi ermeneutici che si ritiene di dover riqualificare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta dall'appellante come volta a lamentare la mancanza di titolarità, riqualificazione che comporterà, come detto, una pronuncia di merito.
L'appellante ha depositato sin dalla comparsa di risposta di primo grado la sentenza 20001/2016 con la quale era stato dichiarato l'annullamento del contratto assicurativo ed ha allegato sin dall'inizio il passaggio in giudicato della stessa, salvo depositare l'attestazione di passaggio in giudicato solo per l'udienza del 12.10.2022, tenutasi a seguito dell'ordinanza del 7 luglio 2022, con la quale il giudice ha rimesso la causa sul ruolo proprio per il deposito dell'intera sentenza.
Sebbene l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in oggetto sia datata 22 luglio 2022, in quanto evidentemente è stata richiesta solo a seguito dell'ordinanza di cui si è detto, da tale attestazione si evince che la sentenza 20001/2016 non è stata oggetto di alcun tipo di impugnazione, né ordinaria né straordinaria, per cui, essendo stata depositata in cancelleria in data 13 giugno 2016,
è passata in giudicato ex art. 327 c.p.c. già in data 13 dicembre 2016, quindi ben prima dell'introduzione del giudizio di primo grado che è stato iscritto al ruolo il 28 febbraio 2017.
In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione con la quale parte appellata ha lamentato la tardiva produzione della sentenza in questione nel giudizio di primo grado, atteso che la stessa risulta comunque allegata sin dal primo atto (comparsa di costituzione) e che è stata ammessa dal giudice di prime cure proprio in forza dell'ordinanza del 7 luglio 2022 richiamata, ordinanza la cui eventuale illegittimità non può essere discussa in questa sede non essendo stata fatta valere in questo giudizio come motivo di gravame.
La problematica sottoposta a questo Tribunale attiene sostanzialmente al rapporto tra la disciplina speciale del Codice delle Assicurazioni private di cui all'art. 144, comma II, e quanto, invece, previsto dall'art. 1892 c.c. a norma del quale “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”.
Al riguardo occorre chiarire la portata della disciplina prevista dall'art. 1892 c.c., norma avente rilievo generale e che conferisce a tutte le dichiarazioni precontrattuali dell'assicurato valore essenziale (Corte di Appello di Napoli 12-5-2017; Tribunale di Roma 31-3-2017); invero, le previsioni di cui agli artt. 1892 e 1893 contengono un obbligo di cooperazione e di completa ed esatta informazione da parte dell'assicurato circa la natura, le condizioni e altre circostanze relative al rischio assicurato (Cass. 7697/1991, Cass. 11206/1990; contra Cass. 3163/1982, che lo qualifica come mero «onere»), applicabile a tutte le assicurazioni (Cass. 10292/2001 per la quale: “La disciplina sulle dichiarazioni inesatte o reticenti prevista dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., attenendo alle disposizioni generali sull'assicurazione, è applicabile all'assicurazione contro gli infortuni, essendo quindi a tal fine irrilevante stabilire se quest'ultima rientri nell'assicurazione contro i danni ovvero costituisca una forma di assicurazione sulla vita”).
In tema di assicurazione, a norma dell'art. 1892, secondo e terzo comma, cod. civ., se l'assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato - ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio - solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità, eccependo la violazione di un onere cha la legge pone a carico dell'assicurato; nel caso in cui, invece, l'assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, l'assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell'assicurato, ha l'onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall'art. 1892, secondo comma, cod. civ., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell'indennità per i rischi futuri (Cass. 11/2010).
Nel caso di specie la ha ottenuto l'annullamento del contratto in data Parte_1 anteriore all'introduzione stessa del giudizio di primo grado così che la portata retroattiva di tale pronuncia si ritiene abbia effetto, secondo quanto previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 1892 c.c., anche se il sinistro si è verificato prima della denuncia.
Si ritiene, invece, irrilevante l'eccezione con la quale parte appellata ha rappresentato che la
Compagnia, avendo già risarcito un diverso danneggiato sempre in relazione al sinistro per cui è causa e sempre sulla base del contratto poi annullato, avrebbe sostanzialmente riconosciuto la propria legittimazione passiva, atteso che la possibilità di rendere inoperante la polizza assicurativa
è legata unicamente al termine decadenziale espresso nell'art. 1892 c.c., il cui rispetto è coperto dal giudicato della sentenza che ha dichiarato l'annullamento del contratto in questione. In sostanza, laddove l'assicuratore abbia ottenuto una pronuncia di annullamento si deve ritenere che i presupposti per la stessa siano già stati vagliati dal giudice che si è pronunciato sulla domanda di annullamento ex art. 1892 c.c. così che nessun valore “concludente/confessorio” può essere riconosciuto al precedente pagamento sulla base dello stesso contratto, atteso che lo stesso è stato annullato solo successivamente alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 31051 del 2015 in esecuzione della quale la ha liquidato il danno a cose al proprietario del motoveicolo Pt_1
AW8487 sig. . Parte_3
Precisato, dunque, che secondo la disciplina generale ex art. 1892 c.c. l'assicuratore potrebbe eccepire l'inoperatività della polizza facendo valere il giudicato sull'annullamento del contratto, occorre dare atto di quello che viene alla luce come il vero punctum dolens della presente controversia, attinente al rapporto della disciplina generale appena enucleata e fondata sull'art. 1892
c.c. rispetto a quanto previsto dall'art. 144 comma 2 del d.lgs. a norma del quale “per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
L'interpretazione di questa disposizione, in particolare in relazione al significato da attribuire all'espressione “eccezioni derivanti dal contratto” che, in assenza di specificazione alcuna, sembrerebbe potersi riferire indistintamente a qualsiasi doglianza con la quale si faccia valere un vizio di qualsivoglia gravità inerente al rapporto tra assicuratore ed assicurato, impone all'interprete di vagliare la ratio della deroga ivi prevista al fine di circoscriverne il concreto ambito di applicazione in ossequio all'obiettivo perseguito dal legislatore da rintracciarsi, nell'ambito della assicurazione obbligatoria R.C.A., nella tutela del danneggiato terzo rispetto al rapporto assicurativo.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa andando a precisare la corretta interpretazione da attribuire a questa deroga, evidenziando come “la disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895 cod. civ., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato (Cass. 14410/2011; già Cass. 8460/1994). In questo caso la Cassazione ha sostanzialmente ritenuto sacrificabile l'esigenza di tutela del terzo danneggiato espressa dall'art. 144, comma 2, dando rilievo alla gravità del vizio inficiante il contratto di assicurazione atteso che
“tra i requisiti causali necessari del contratto di assicurazione è l'esistenza del rischio al momento della stipula del contratto…Si ha preesistenza del rischio quando al momento della conclusione della polizza l'evento temuto ed assicurato sia futuro, incertus an o almeno quando, non voluto, non impossibile”.
In parte motiva, la sentenza 14410/2011, precisa che “…l'art. 18 in questione, nel precludere all'assicuratore la possibilità di opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti le eccezioni
"derivanti dal contratto", presuppone comunque l'esistenza di un contratto giuridicamente rilevante
e non fa venir meno, per l'assicuratore convenuto, la possibilità di sollevare eccezioni attinenti alla stessa esistenza giuridica del contratto di assicurazione”.
Ebbene, si ritiene che l'esigenza di evitare che l'assicuratore sia chiamato a rispondere, anche laddove il contratto che lo lega al responsabile civile sia stato privato di rilevanza giuridica a seguito di una sentenza di annullamento ex art. 1892 c.c. avente efficacia retroattiva e passata in giudicato prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, possa giustificare un'interpretazione dell'art. 144 comma 2 d.lgs. 209/2005 non preclusiva della possibilità di eccepire l'insussistenza di titolarità passiva. Invero, nel presente giudizio viene in rilievo il fatto che l'esistenza di tale giudicato è stata eccepita sin dalla comparsa di risposta in primo grado e ribadita per tutto il corso del giudizio oltre che proposta come motivo d'appello. Il fatto che la abbia eccepito sin Pt_1
dagli atti introduttivi la propria carenza di legittimazione passiva, stante il giudicato sull'annullamento del contratto di assicurazione, avrebbe permesso a parte attrice di rendersi diligente, chiamando in causa il Fondo di Garanzia che è tenuto a risarcire, ex art. 283 comma 1 lett.
b) d.lgs. 209/2005, i danni prodotti dalla circolazione di veicoli laddove “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.
La mancata chiamata in causa del F.G.V.S., resa invece possibile dalle difese della Compagnia convenuta, valutata unitamente con l'esigenza di evitare che l'assicuratore continui a rispondere per un rapporto fraudolento rispetto al quale alla data di introduzione del giudizio sia già passata in giudicato sentenza di annullamento, depongono nel senso di ritenere fondata l'eccezione con la quale la ha lamentato la propria carenza di legittimazione/titolarità passiva. Pt_1
In questo caso si ritiene non ricorra nemmeno la fattispecie affrontata dalla Cassazione n.
24069/2017 - quando ha affermato che “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia
l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa” – in quanto, avendo la eccepito sin dall'inizio la propria carenza di legittimazione passiva, vengono meno anche Pt_1
le esigenze di affidamento e di tutela della buona fede del terzo danneggiato, sottese all'art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005, stante l'omessa chiamata del terzo a seguito delle puntuali difese della
Compagnia.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza 36127/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli deve essere riformata, nel senso di dichiarare infondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di . Parte_1
La riforma della sentenza di primo grado comporta il dovere di questo Tribunale di rideterminare le spese di lite riguardanti entrambi i gradi di giudizio alla luce dell'esito complessivo della controversia, tali spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte, così che si ritiene equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza 36127/2022 del giudice di pace di Napoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nei confronti di , confermando Parte_1
la condanna nei confronti del responsabile civile, ; Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, liquidandole in euro
[...]
1.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
4) condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di appello, liquidandole in euro 400,00 per
[...]
spese ed euro 2.200,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15
% del compenso.
Così deciso in Napoli il 25/02/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro