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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
ENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.06.2024 da
1) Parte_1
nato Cantù (CO) , il 25.01.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
Titolo di studio laurea in Economia e Commercio
Professione: CP_1
con l'Avv. Simona Ferlin
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F.: , CodiceFiscale_2
residente in [...], in Via Morazzoni
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza
Professione: Impiegata
con l'Avv. AR Mascarucci
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Como in data 15.12.2016, (anno 2016, atto n. 164, parte II
, serie A);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 181/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
nato a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
, nata a [...] il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.06.20224, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, con atto n. 164 parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2. ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3.Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale 3.1 I genitori stabiliscono che i figli minori e hanno diritto Persona_1 Persona_2 Persona_3
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché il diritto di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e altresì, il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i genitori.
3.2 I tre minori continueranno ad essere affidati in modo condiviso con collocamento alternato e paritario ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto solo con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione e alla gestione della quotidianità
quando avranno i figli con sé. Il tutto sempre tenendo primariamente conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei tre figli, nei periodi di competenza con l'uno e l'altro genitore. I genitori provvederanno a tutte le spese ordinarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abbigliamento, scarpe, oggetti di quotidianità) dei loro figli nei giorni di competenza.
4. Assegnazione casa coniugale in proprietà esclusiva del marito
La casa coniugale, di proprietà in esclusiva del marito, sita a Como in Piazza Perretta n.9a, continuerà a essere assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarvi anche quando terrà con sé i figli nei tempi paritetici ed equipollenti con la moglie.
I genitori concordano che i figli mantengano il doppio domicilio presso le abitazioni dei due genitori, con la residenza anagrafica presso la casa materna.
5. Piano Genitoriale per i figli:
5.1) I genitori concordano di mantenere il seguente piano genitoriale su cura e gestione dei tre figli minori che tiene conto:
a. delle due abitazioni dei due genitori;
b. degli orari di lavoro sia del padre, legati alla sua attività come libero professionista che di quelli della madre, come dipendente c. Attività scolastica ed extra:
Scuole per l'anno 2024/2025: e : da lunedì a venerdì: dalle 7:30/7:45 alle 16:00 scuola via XX Settembre (martedì ore Per_2 Per_3
16.30 per ed ore 16.00 per e venerdì uscita alle 16.30 per entrambi) Per_3 Per_2
: da lunedì' a venerdì dalle 7,50 alle 13,40 via Borgo Vico;
da settembre 2025 Liceo Volta Per_1
con orari che verranno comunicati ad inizio anno scolastico 2025-2026
Attività:
corso di Judo lunedì e giovedì dalle 18/19. Per_2
Davide tornei di judo (indicativamente 6/8 mesi all'anno nel periodo da marzo a settembre, il sabato o la domenica).
scout sabato tre volte al mese e domenica due volte al mese. Per_2
calcio: lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17,15 alle 19,30 a Albate e Sabato o Domenica le partite. Per_1
corso di piscina sabato mattina a Villaguardia. Per_3
Il genitore che avrà i figli si occuperà di accompagnarli e riportali a casa.
Sul piano organizzativo i genitori ricorrono:
- alla baby sitter all'occorrenza;
- alla nonna materna tutti i giorni tranne il mercoledì dall'uscita da scuola di al rientro a casa di uno Per_1
dei genitori;
- ai nonni paterni ed alla nonna materna nei giorni in cui non c'è scuola o attività alternativa e in caso di malattia alla baby sitter e ai nonni paterni e materni;
In virtù di ciò, concordano il seguente un piano bisettimanale:
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ AT NI
PÀ PÀ Mamma Mamma PÀ PÀ PÀ LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ AT NI
Mamma Mamma PÀ PÀ Mamma Mamma Mamma
4.1 Si precisa che, salvo diverso accordo:
a. le giornate sopra indicate di competenza di ciascun genitore sono comprensive del pernottamento presso lo stesso;
b. i figli passeranno la notte della domenica con il genitore col quale hanno trascorso il fine settimana;
quest'ultimo si occuperà di accompagnare, la mattina del lunedì, i figli a scuola o presso i centri di svolgimento delle attività diurne alternative alla scuola (es. Grest, centri estivi e simili), da quel momento l'ordinaria cura dei figli competerà all'altro genitore che si occuperà del ritiro da scuola o dalle attività alternative e sarà
“reperibile” per eventuali necessità. Diversamente, qualora i figli fossero ammalati o non vi fossero attività
scolastiche o alternative, il genitore col quale hanno trascorso la notte accompagnerà i figli presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino seguente;
c. negli altri giorni infrasettimanali, il cambio di domicilio dei figli, secondo l'alternanza di cui al precedente schema, avverrà con la consegna degli stessi a scuola o presso i centri di svolgimento delle attività
diurne alternative alla scuola (es. Grest, centri estivi e simili), da quel momento l'ordinaria cura dei figli competerà all'altro genitore che si occuperà del ritiro da scuola o dalle attività alternative e sarà “reperibile”
per eventuali necessità. Diversamente, qualora i figli fossero ammalati o non vi fossero attività scolastiche o alternative, il genitore col quale hanno trascorso la notte accompagnerà i figli presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino seguente.
4.2 I genitori concordano di delegare la baby sitter o le figure dei nonni o di altri parenti o di altre persone di comune fiducia in caso di loro impossibilità.
4.3 Ciascun genitore si impegna a condividere anticipatamente gli appuntamenti fissati con i docenti e/o con medici sia ad informare dell'esito degli stessi. Ciascun genitore ha diritto di partecipare agli appuntamenti fissati dall'altro genitore. I genitori si attiveranno per consentire che i figli abbiano con loro i libri necessari per studiare e preparare i compiti assegnati a scuola anche nei periodi in cui staranno a casa dell'uno e dell'altro.
4.4 La madre ed il padre controlleranno il diario scolastico e invieranno via WhatsApp o altro strumento analogo le note su interrogazioni, compiti, ripassi per il giorno dopo, così da facilitare il lavoro reciproco di una condivisa educazione scolastica della minore.
4.5 Padre e madre potranno chiamare o videochiamare i figli, anche sul telefono dell'altro genitore, in serata quando pernottano presso l'altro genitore cercando di rispettare lo stesso orario per creare una consuetudine che dia scurezza e continuità nei minori.
4.6 I genitori si informeranno reciprocamente tempestivamente sullo stato di salute dei figli e di ogni elemento rilevante e si sentiranno periodicamente per aggiornarsi sullo stato scolastico dei figli e accederanno ai registri elettronici scolastici degli stessi.
I genitori consulteranno reciprocamente in merito alle autorizzazioni rilasciate ai figli per le attività scolastiche ed extra scolastiche.
Ciascun genitore informerà l'altro tramite WhatsApp o strumento analogo l'altro in merito alle credenziali di accesso a Nuvola, Classroom o altre piattaforme/app in uso.
4.7 I genitori, altresì, si impegnano a comunicarsi, reciprocamente ed in maniera tempestiva, eventuali nuovi recapiti telefonici.
4.8 I genitori, quando avranno instaurato nuove relazioni affettive, caratterizzate da solidità e stabilità,
concordemente decidono sin d'ora di far conoscere e interagire i figli con la nuova compagna del padre, e con il nuovo compagno della madre, solo dopo almeno un anno dall' inizio del nuovo legame.
5. Festività Natalizie.
5.1. I tre figli, salvo diverso accordo, sino al Natale del 2029 compreso trascorreranno le Festività Natalizie
alternativamente di anno in anno, dalle 18.00 del 23/12 e fino alla mattina del Natale alle ore 10.00 con il primo genitore;
il giorno di Natale dalle 10.00 fino al 30.12, ore 18.00, con il secondo genitore;
dal 30.12, ore
18.00 fino al 6.01 ore 10.00 con il primo genitore.
5.2 Dopo il Natale del 2029 i tre figli, in alternanza, di anno in anno, trascorreranno dal 23/12 al 30/12, sino alle ore 18.00, con un genitore e dal 30/12 dalle ore 18.00 sino al 6/01 ore 10.00 con l'altro genitore salvo diverso accordo che tenga conto dei bisogni dei minori.
Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
6. AN AS
6.1. I figli trascorreranno il periodo Pasquale alternativamente di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 18.00 del giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi da concordarsi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze dei minori.
6.2 Per periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni. I giorni di chiusura scolastica diversi dal periodo di cui al punto 6.1 seguiranno la normale turnazione.
7. AN estive
7.1 I figli, salvo diverso accordo, condivideranno un periodo di ferie, della durata di 15 giorni consecutivi,
oltre ad altri 15 anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori.
Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due ricorrenti, entro il 30/04 di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni dei soggiorni ed evitare sovrapposizioni, fermo restando che i coniugi sono reciprocamente a conoscenza del fatto che entrambi per esigenze lavorative devono concentrare le vacanze della quindicina consecutiva nel mese di agosto. Qualora un genitore dovesse riuscire a godere di un periodo di ferie maggiore rispetto ai 30 giorni sopra indicati, potrà comunicarlo all'altro con un congruo preavviso e, qualora vi sia pieno accordo tra i coniugi, potrà eventualmente essere organizzato anche un periodo più lungo di vacanza con i figli.
7.2 Per il periodo estivo si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni escluso.
8. Ponti: i genitori applicheranno il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo, tenendo sempre primariamente conto del benessere e degli impegni dei figli. L'alternanza prende avvio dal primo ponte utile dopo Pasqua che sarà di competenza del genitore che non ha avuto con sé i figli per il periodo dal Venerdì
Santo a Pasquetta.
9. Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori cercheranno di intrattenersi entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con loro. Almeno sino a quando ciascun figlio avrà raggiunto una età in cui manifesterà, soprattutto nella fase adolescenziale, le sue ulteriori e diverse esigenze.
10. L'indicata regolamentazione dei periodi con i figli potrà subire delle variazioni, ma solo sulla base di accordi intervenuti con debito e congruo preavviso scritto, personalmente e direttamente tra i due genitori,
tenendo in considerazione le primarie esigenze della minore.
11. Obbligo economico di mantenimento dei figli
I genitori concordano,
in base ai redditi attuali di entrambi;
in considerazione dell'attuale attività lavorativa dei genitori;
in base al piano genitoriale,
Pt_ che per i tre figli, il dott. erogherà la somma di € 1.500,00 (euro 500,00 per ciascuno) mensili per dodici mensilità, a titolo di assegno mantenimento indiretto, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese,
con rivalutazione annua secondo gli aumenti indice ISTAT decorso un anno dalla data di omologazione della separazione sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
L'obbligo di mantenimento dei figli cesserà quando gli stessi termineranno gli studi inerenti le loro attitudini, abilità, capacità, aspirazioni e desideri nonché al raggiungimento dell'indipendenza economica, anche se successiva al superamento della maggiore età, salvo che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da loro colpa o negligenza.
12. Detrazioni fiscali: I genitori concordano che i figli saranno a carico fiscale al 50% anche ai fini Irpef.
13. L'AUUF sarà richiesto al 100% dalla sig.ra e i genitori collaboreranno per fornire all'altro ogni Parte_2
documentazione necessaria per la domanda da presentare all'INPS. Pt_ 14. Spese straordinarie: I genitori divideranno nella misura del 60% al dott. e al 40% alla sig.ra Parte_2
le spese extra assegno come da protocollo del Tribunale di Como che di seguito si riporta con le minime modifiche convenute tra le parti:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) visite da pediatra privato e da medico privato
; c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
e) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) attività sportive di natura ordinaria e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) e eventuali corsi di perfezionamento nel caso in cui il minore fosse portato per questo tipo di sport e similari;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive non ordinarie e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-
scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione e carburante) per il mezzo di trasporto dei figli.
14.2 Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta di consenso, che dovrà
pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp),
salvo urgenze, almeno quindici giorni prima del compimento della attività o del termine per l'iscrizione alla stessa se antecedente all'inizio, con indicazione specifica della spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso,
con lo stesso mezzo, entro il termine massimo di sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta e la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Entro il termine dei sette giorni dalla richiesta l'altro genitore potrà proporre altri preventivi solo se di prezzo inferiore. Entro i cinque giorni successivi i genitori prederanno la decisione.
14.3 Alla fine di ciascun mese il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o pec o e-mail o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto nel mese precedente. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta. Le anticipazioni superiori per singola operazione agli € 500,00 potranno essere oggetto di richiesta immediata con obbligo di rimborso entro e non oltre i 15 giorni successivi.
15. Documenti per l'espatrio: i genitori, ai sensi della legge 16/1/2003 n. 3 art. n. 24, si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio per i tre figli autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti,
obbligandosi comunque ad avvisare l'altro quanto al periodo, alla durata e al motivo del viaggio, salvo accessi senza pernotto in Paesi confinanti con l'Italia.
16. I coniugi dichiarano di essere soddisfatti di quanto raggiunto e dichiarano che non avranno più nulla a prendere per qualsiasi titolo, e/o ragione e/o causa l'uno dall'altro, di essere, ferme restando le pattuizioni in materia di contributo al mantenimento sopra indicate, economicamente indipendenti e di aver definito il tutto in sede di accordo di separazione salve le seguenti precisazioni:
l'impianto di aria condizionata la cui installazione era prevista presso l'abitazione della sig.ra Parte_2 entro il 01 maggio 2025, a cura e spese del sig. , al momento non è stato ancora fornito né installato Pt_1
e che a ciò il sig. provvederà entro 31.07.2025; Pt_1
le eventuali maggiori e/o diverse spese, tasse ed imposte scaturenti dai trasferimenti immobiliari pattuiti dai coniugi in sede di separazione e già stipulati innanzi il Notaio dott. che Persona_4
dovessero essere quantificate e richieste da Agenzia delle Entrate o da altro Ente, saranno a integrale carico del sig. . Pt_1
17. Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia al vincolo della solidarietà da parte dei legali ex art. 13
comma 8 L.31.12.2012 n. 247.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.12.2016, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
( anno 2016, atto n. 164, parte II , serie A );
2).OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3)DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5)DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa AR Cao
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.06.2024 da
1) Parte_1
nato Cantù (CO) , il 25.01.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
Titolo di studio laurea in Economia e Commercio
Professione: CP_1
con l'Avv. Simona Ferlin
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F.: , CodiceFiscale_2
residente in [...], in Via Morazzoni
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza
Professione: Impiegata
con l'Avv. AR Mascarucci
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Como in data 15.12.2016, (anno 2016, atto n. 164, parte II
, serie A);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 181/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
nato a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
, nata a [...] il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.06.20224, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, con atto n. 164 parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
2. ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3.Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale 3.1 I genitori stabiliscono che i figli minori e hanno diritto Persona_1 Persona_2 Persona_3
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché il diritto di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e altresì, il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i genitori.
3.2 I tre minori continueranno ad essere affidati in modo condiviso con collocamento alternato e paritario ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto solo con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione e alla gestione della quotidianità
quando avranno i figli con sé. Il tutto sempre tenendo primariamente conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei tre figli, nei periodi di competenza con l'uno e l'altro genitore. I genitori provvederanno a tutte le spese ordinarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abbigliamento, scarpe, oggetti di quotidianità) dei loro figli nei giorni di competenza.
4. Assegnazione casa coniugale in proprietà esclusiva del marito
La casa coniugale, di proprietà in esclusiva del marito, sita a Como in Piazza Perretta n.9a, continuerà a essere assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarvi anche quando terrà con sé i figli nei tempi paritetici ed equipollenti con la moglie.
I genitori concordano che i figli mantengano il doppio domicilio presso le abitazioni dei due genitori, con la residenza anagrafica presso la casa materna.
5. Piano Genitoriale per i figli:
5.1) I genitori concordano di mantenere il seguente piano genitoriale su cura e gestione dei tre figli minori che tiene conto:
a. delle due abitazioni dei due genitori;
b. degli orari di lavoro sia del padre, legati alla sua attività come libero professionista che di quelli della madre, come dipendente c. Attività scolastica ed extra:
Scuole per l'anno 2024/2025: e : da lunedì a venerdì: dalle 7:30/7:45 alle 16:00 scuola via XX Settembre (martedì ore Per_2 Per_3
16.30 per ed ore 16.00 per e venerdì uscita alle 16.30 per entrambi) Per_3 Per_2
: da lunedì' a venerdì dalle 7,50 alle 13,40 via Borgo Vico;
da settembre 2025 Liceo Volta Per_1
con orari che verranno comunicati ad inizio anno scolastico 2025-2026
Attività:
corso di Judo lunedì e giovedì dalle 18/19. Per_2
Davide tornei di judo (indicativamente 6/8 mesi all'anno nel periodo da marzo a settembre, il sabato o la domenica).
scout sabato tre volte al mese e domenica due volte al mese. Per_2
calcio: lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17,15 alle 19,30 a Albate e Sabato o Domenica le partite. Per_1
corso di piscina sabato mattina a Villaguardia. Per_3
Il genitore che avrà i figli si occuperà di accompagnarli e riportali a casa.
Sul piano organizzativo i genitori ricorrono:
- alla baby sitter all'occorrenza;
- alla nonna materna tutti i giorni tranne il mercoledì dall'uscita da scuola di al rientro a casa di uno Per_1
dei genitori;
- ai nonni paterni ed alla nonna materna nei giorni in cui non c'è scuola o attività alternativa e in caso di malattia alla baby sitter e ai nonni paterni e materni;
In virtù di ciò, concordano il seguente un piano bisettimanale:
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ AT NI
PÀ PÀ Mamma Mamma PÀ PÀ PÀ LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ AT NI
Mamma Mamma PÀ PÀ Mamma Mamma Mamma
4.1 Si precisa che, salvo diverso accordo:
a. le giornate sopra indicate di competenza di ciascun genitore sono comprensive del pernottamento presso lo stesso;
b. i figli passeranno la notte della domenica con il genitore col quale hanno trascorso il fine settimana;
quest'ultimo si occuperà di accompagnare, la mattina del lunedì, i figli a scuola o presso i centri di svolgimento delle attività diurne alternative alla scuola (es. Grest, centri estivi e simili), da quel momento l'ordinaria cura dei figli competerà all'altro genitore che si occuperà del ritiro da scuola o dalle attività alternative e sarà
“reperibile” per eventuali necessità. Diversamente, qualora i figli fossero ammalati o non vi fossero attività
scolastiche o alternative, il genitore col quale hanno trascorso la notte accompagnerà i figli presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino seguente;
c. negli altri giorni infrasettimanali, il cambio di domicilio dei figli, secondo l'alternanza di cui al precedente schema, avverrà con la consegna degli stessi a scuola o presso i centri di svolgimento delle attività
diurne alternative alla scuola (es. Grest, centri estivi e simili), da quel momento l'ordinaria cura dei figli competerà all'altro genitore che si occuperà del ritiro da scuola o dalle attività alternative e sarà “reperibile”
per eventuali necessità. Diversamente, qualora i figli fossero ammalati o non vi fossero attività scolastiche o alternative, il genitore col quale hanno trascorso la notte accompagnerà i figli presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino seguente.
4.2 I genitori concordano di delegare la baby sitter o le figure dei nonni o di altri parenti o di altre persone di comune fiducia in caso di loro impossibilità.
4.3 Ciascun genitore si impegna a condividere anticipatamente gli appuntamenti fissati con i docenti e/o con medici sia ad informare dell'esito degli stessi. Ciascun genitore ha diritto di partecipare agli appuntamenti fissati dall'altro genitore. I genitori si attiveranno per consentire che i figli abbiano con loro i libri necessari per studiare e preparare i compiti assegnati a scuola anche nei periodi in cui staranno a casa dell'uno e dell'altro.
4.4 La madre ed il padre controlleranno il diario scolastico e invieranno via WhatsApp o altro strumento analogo le note su interrogazioni, compiti, ripassi per il giorno dopo, così da facilitare il lavoro reciproco di una condivisa educazione scolastica della minore.
4.5 Padre e madre potranno chiamare o videochiamare i figli, anche sul telefono dell'altro genitore, in serata quando pernottano presso l'altro genitore cercando di rispettare lo stesso orario per creare una consuetudine che dia scurezza e continuità nei minori.
4.6 I genitori si informeranno reciprocamente tempestivamente sullo stato di salute dei figli e di ogni elemento rilevante e si sentiranno periodicamente per aggiornarsi sullo stato scolastico dei figli e accederanno ai registri elettronici scolastici degli stessi.
I genitori consulteranno reciprocamente in merito alle autorizzazioni rilasciate ai figli per le attività scolastiche ed extra scolastiche.
Ciascun genitore informerà l'altro tramite WhatsApp o strumento analogo l'altro in merito alle credenziali di accesso a Nuvola, Classroom o altre piattaforme/app in uso.
4.7 I genitori, altresì, si impegnano a comunicarsi, reciprocamente ed in maniera tempestiva, eventuali nuovi recapiti telefonici.
4.8 I genitori, quando avranno instaurato nuove relazioni affettive, caratterizzate da solidità e stabilità,
concordemente decidono sin d'ora di far conoscere e interagire i figli con la nuova compagna del padre, e con il nuovo compagno della madre, solo dopo almeno un anno dall' inizio del nuovo legame.
5. Festività Natalizie.
5.1. I tre figli, salvo diverso accordo, sino al Natale del 2029 compreso trascorreranno le Festività Natalizie
alternativamente di anno in anno, dalle 18.00 del 23/12 e fino alla mattina del Natale alle ore 10.00 con il primo genitore;
il giorno di Natale dalle 10.00 fino al 30.12, ore 18.00, con il secondo genitore;
dal 30.12, ore
18.00 fino al 6.01 ore 10.00 con il primo genitore.
5.2 Dopo il Natale del 2029 i tre figli, in alternanza, di anno in anno, trascorreranno dal 23/12 al 30/12, sino alle ore 18.00, con un genitore e dal 30/12 dalle ore 18.00 sino al 6/01 ore 10.00 con l'altro genitore salvo diverso accordo che tenga conto dei bisogni dei minori.
Per periodo natalizio si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni.
6. AN AS
6.1. I figli trascorreranno il periodo Pasquale alternativamente di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 18.00 del giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi da concordarsi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze dei minori.
6.2 Per periodo pasquale si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni. I giorni di chiusura scolastica diversi dal periodo di cui al punto 6.1 seguiranno la normale turnazione.
7. AN estive
7.1 I figli, salvo diverso accordo, condivideranno un periodo di ferie, della durata di 15 giorni consecutivi,
oltre ad altri 15 anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori.
Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due ricorrenti, entro il 30/04 di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni dei soggiorni ed evitare sovrapposizioni, fermo restando che i coniugi sono reciprocamente a conoscenza del fatto che entrambi per esigenze lavorative devono concentrare le vacanze della quindicina consecutiva nel mese di agosto. Qualora un genitore dovesse riuscire a godere di un periodo di ferie maggiore rispetto ai 30 giorni sopra indicati, potrà comunicarlo all'altro con un congruo preavviso e, qualora vi sia pieno accordo tra i coniugi, potrà eventualmente essere organizzato anche un periodo più lungo di vacanza con i figli.
7.2 Per il periodo estivo si intende dall'ultimo giorno di chiusura della scuola al primo giorno di ripresa delle lezioni escluso.
8. Ponti: i genitori applicheranno il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo, tenendo sempre primariamente conto del benessere e degli impegni dei figli. L'alternanza prende avvio dal primo ponte utile dopo Pasqua che sarà di competenza del genitore che non ha avuto con sé i figli per il periodo dal Venerdì
Santo a Pasquetta.
9. Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori cercheranno di intrattenersi entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con loro. Almeno sino a quando ciascun figlio avrà raggiunto una età in cui manifesterà, soprattutto nella fase adolescenziale, le sue ulteriori e diverse esigenze.
10. L'indicata regolamentazione dei periodi con i figli potrà subire delle variazioni, ma solo sulla base di accordi intervenuti con debito e congruo preavviso scritto, personalmente e direttamente tra i due genitori,
tenendo in considerazione le primarie esigenze della minore.
11. Obbligo economico di mantenimento dei figli
I genitori concordano,
in base ai redditi attuali di entrambi;
in considerazione dell'attuale attività lavorativa dei genitori;
in base al piano genitoriale,
Pt_ che per i tre figli, il dott. erogherà la somma di € 1.500,00 (euro 500,00 per ciascuno) mensili per dodici mensilità, a titolo di assegno mantenimento indiretto, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese,
con rivalutazione annua secondo gli aumenti indice ISTAT decorso un anno dalla data di omologazione della separazione sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
L'obbligo di mantenimento dei figli cesserà quando gli stessi termineranno gli studi inerenti le loro attitudini, abilità, capacità, aspirazioni e desideri nonché al raggiungimento dell'indipendenza economica, anche se successiva al superamento della maggiore età, salvo che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da loro colpa o negligenza.
12. Detrazioni fiscali: I genitori concordano che i figli saranno a carico fiscale al 50% anche ai fini Irpef.
13. L'AUUF sarà richiesto al 100% dalla sig.ra e i genitori collaboreranno per fornire all'altro ogni Parte_2
documentazione necessaria per la domanda da presentare all'INPS. Pt_ 14. Spese straordinarie: I genitori divideranno nella misura del 60% al dott. e al 40% alla sig.ra Parte_2
le spese extra assegno come da protocollo del Tribunale di Como che di seguito si riporta con le minime modifiche convenute tra le parti:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) visite da pediatra privato e da medico privato
; c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
e) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) attività sportive di natura ordinaria e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) e eventuali corsi di perfezionamento nel caso in cui il minore fosse portato per questo tipo di sport e similari;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive non ordinarie e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-
scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione e carburante) per il mezzo di trasporto dei figli.
14.2 Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta di consenso, che dovrà
pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp),
salvo urgenze, almeno quindici giorni prima del compimento della attività o del termine per l'iscrizione alla stessa se antecedente all'inizio, con indicazione specifica della spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso,
con lo stesso mezzo, entro il termine massimo di sette giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta e la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Entro il termine dei sette giorni dalla richiesta l'altro genitore potrà proporre altri preventivi solo se di prezzo inferiore. Entro i cinque giorni successivi i genitori prederanno la decisione.
14.3 Alla fine di ciascun mese il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o pec o e-mail o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto nel mese precedente. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta. Le anticipazioni superiori per singola operazione agli € 500,00 potranno essere oggetto di richiesta immediata con obbligo di rimborso entro e non oltre i 15 giorni successivi.
15. Documenti per l'espatrio: i genitori, ai sensi della legge 16/1/2003 n. 3 art. n. 24, si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio per i tre figli autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti,
obbligandosi comunque ad avvisare l'altro quanto al periodo, alla durata e al motivo del viaggio, salvo accessi senza pernotto in Paesi confinanti con l'Italia.
16. I coniugi dichiarano di essere soddisfatti di quanto raggiunto e dichiarano che non avranno più nulla a prendere per qualsiasi titolo, e/o ragione e/o causa l'uno dall'altro, di essere, ferme restando le pattuizioni in materia di contributo al mantenimento sopra indicate, economicamente indipendenti e di aver definito il tutto in sede di accordo di separazione salve le seguenti precisazioni:
l'impianto di aria condizionata la cui installazione era prevista presso l'abitazione della sig.ra Parte_2 entro il 01 maggio 2025, a cura e spese del sig. , al momento non è stato ancora fornito né installato Pt_1
e che a ciò il sig. provvederà entro 31.07.2025; Pt_1
le eventuali maggiori e/o diverse spese, tasse ed imposte scaturenti dai trasferimenti immobiliari pattuiti dai coniugi in sede di separazione e già stipulati innanzi il Notaio dott. che Persona_4
dovessero essere quantificate e richieste da Agenzia delle Entrate o da altro Ente, saranno a integrale carico del sig. . Pt_1
17. Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia al vincolo della solidarietà da parte dei legali ex art. 13
comma 8 L.31.12.2012 n. 247.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.12.2016, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
( anno 2016, atto n. 164, parte II , serie A );
2).OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3)DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5)DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa AR Cao