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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1782/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno
2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Meniti, C.F._1
attore
E
, nata a [...], il [...] (c.f.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo C.F._2
Albanese, convenuta e attrice in riconvenzionale avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così provvedere: - dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 04.10.2017 e pubblicato il
01.08.2018 a nome di perché lo stesso non è stato redatto o Parte_2
sottoscritto interamente dal de cuius, ovvero in subordine perché il sig. non era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto;
ovvero Pt_1
in ulteriore subordine ha redatto il testamento in difetto di libera determinazione con la volontà compressa dal dolo altrui - per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, - condannare la IG.ra a restituire all'eredità, le somme CP_1
incassate qualificandosi quale erede del defunto e di ogni Parte_2
altro bene del defunto;
- condannare la sig.ra per lite CP_1
temeraria ex art 96 cpc anche per non avere voluto partecipare all'incontro di mediazione cui era stata ritualmente invitata;
- Rigettare la domanda di reintegra e di rivendicazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CNA come per legge. In via istruttoria si chiede ammettersi : a) La prova testimoniale della sig.ra
cugina dei signori e della convenuta Testimone_1 Pt_1 [...]
che si indica a testimone perché risponda al seguente quesito: CP_1
“Vero che quando ha chiesto notizie alla sig.ra della salute CP_1
del congiunto ha ricevuto in risposta:- Di , ne me Parte_2 Pt_2
occupo io!- e nulla altro?”; b) l'interrogatorio libero del sig. Pt_1
attore; c) l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di
[...]
prova : 1) Vero che i sig. ed nel 2016 si sono rivolti Pt_1 Parte_2
2 alla sua agenzia in pieno accordo per mettere in vendita dei beni ereditati dai genitori? Con rigetto di eventuali richieste istruttoria di controparte.
Nel caso di ammissione della prova articolata da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria con stessi testi ed altri testi”.
Il procuratore di ha precisato le conclusioni nei seguenti CP_1
termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. Nel merito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutti
i motivi sopra esposti;
2. In via riconvenzionale, ordinare la reintegra della sig.ra nel pieno ed esclusivo possesso dei beni facenti parte CP_1
del compendio ereditario e condannare il sig. alla consegna Parte_1
della copia delle chiavi del lucchetto del cancello di ingresso del compendio ereditario;
3. con vittoria di spese e compensi oltre ad IVA e
CNA come per legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 [...]
chiedendo di “dichiarare la nullità del testamento olografo CP_1
redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di Parte_2
perché lo stesso non è stato redatto o sottoscritto interamente dal de cuius, ovvero in subordine perché il sig. FO non era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto;
ovvero in ulteriore subordine ha redatto il testamento in difetto di libera determinazione con la volontà compressa dal dolo altrui”; per l'effetto, di “dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando il IG. a restituire CP_1
all'eredità, le somme incassate qualificandosi quale erede del defunto
[...]
e la quota del 50% dell'abitazione sita in Reggio Calabria in via Pt_2
Boschicello n. 31 l'immobile attualmente detenuto senza titolo e di ogni
3 altro bene del defunto” e di condannare le controparte al pagamento delle spese di lite.
È stato dedotto nella citazione:
-che l'istante aveva un EL germano, , nato a [...] Parte_2
Calabria il 02.07.1960;
-che si era traferito a Pavia nel 1975 per motivi di studio e Parte_1
poi di lavoro, mentre il EL aveva continuato a vivere a Reggio Calabria con i genitori;
-che tra i due i rapporti erano amichevoli e distesi;
-che aveva problemi di salute sin da tenera età, in quanto a Parte_2
pochi mesi di vita aveva contratto la meningite, iniziando a soffrire di
“Idrocefalo sub acuto, Anemia da blocco midollare”;
-che negli anni successivi si era aggravato ed era stato in cura presso il centro di igiene mentale di Reggio Calabria;
-che era stato riconosciuto affetto da sindrome ansiosa depressiva con cefalea in soggetto con pregressa meningite, nonché invalido al 36%, dalla
Commissione medica dell'ASL di Reggio Calabria, che in data 30.04.1999 aveva formulato la diagnosi di “disturbo da attacchi di panico con attività farmacologica”;
-che lo stato depressivo era peggiorato nonostante l'assunzione di una consistente terapia farmacologica;
-che lo stesso si era isolato sempre di più, aveva iniziato a temere per la propria salute, si era affidato alla recita costante di rituali apotropaici e aveva rinunciato a svolgere la professione di assistente sociale per la quale aveva conseguito l'abilitazione;
-che, a seguito del rigetto della nuova domanda inoltrata nel 2013 per il riconoscimento di invalidità civile, aveva proposto ricorso ed Parte_2
4 all'esito del procedimento gli era stata riconosciuta la sussistenza di un'elevata percentuale di invalidità (84%) con decorrenza dal 22.12.2015, con relativa prestazione di assegno di invalidità civile ex l. 118/71;
-che marito di , sempre presente in occasione Persona_1 CP_1
delle visite medico-legali, aveva dichiarato al CT che da quando era morto il genitore del periziando, era lui con la sua famiglia a prendersene cura, il che era smentito dalla descrizione di fatta dal Parte_2
consulente (“…si mostra non curato nella persona, trascurato nell'abbigliamento”);
-che nelle conclusioni il CT, dopo aver annotato che era Parte_2
già stato riconosciuto affetto da “Diabete mellito, non complicato.
Cardiopatia ipertensiva, Classe II^ NYHA. Broncopatia cronica. Disturbo depressivo”, aveva affermato che il periziando era “chiuso … ai rapporti sociali” e ultimamente “anche alle persone care”, che non era “disponibile al dialogo”, aveva lo “sguardo triste”, si affannava facilmente e riferiva stanchezza continua;
-che tale situazione, già precaria, era stata aggravata da un grave tumore all'esofago riscontrato con esofagogastroduodenoscopia in data 04.09.2017
e diagnosticato in data 03.10.2017, tumore per il quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale di Milano;
-che il 10.10.2017, tramite il patronato INAS di Reggio Calabria,
[...]
aveva inoltrato domanda per il riconoscimento di invalidità civile Pt_2
con il n. di protocollo INPS 6700.18/10/2017.0313670;
-che, nonostante fosse in contatto con il EL , non gli aveva Pt_1
parlato della gravissima malattia che lo aveva colpito e che affrontava sempre più chiuso in sé stesso;
5 -che solo verso aprile 2018 era stato avvisato delle Parte_1
drammatiche condizioni di salute in cui versava il congiunto, e immediatamente si era premurato di venire a Reggio Calabria e, dopo aver preso adeguati contatti con il nosocomio di Pavia, aveva accompagnato il EL per una visita specialistica all'Ospedale San Matteo, nella speranza di poter intervenire adeguatamente e salvarlo, speranza rivelatasi vana;
-che a questo punto i due fratelli avevano fatto ritorno a Reggio Calabria
e era stato accolto presso un hospice, in cui era spirato dopo Parte_2
pochi giorni, il 22.05.2018;
-che dopo il decesso di il EL , che alloggiava Parte_2 Pt_1
nell'appartamento ricevuto in eredità dal padre insieme al EL in via
Boschicello n. 31, aveva rinvenuto documentazione relativa alle pratiche di invalidità civile inoltrate a favore del EL ed aveva iniziato ad assumere informazioni sulla riscossione delle somme riconosciute come arretrati, ritenendo di essere l'unico erede, salvo dopo varie vicende appurare che gli arretrati inerenti ad una domanda di invalidità erano stati incassati da
[...]
il 9 dicembre 2022, oltre due anni dopo il decesso dell'avente CP_1
diritto, e ottenere copia del testamento depositato e pubblicato dal notaio dr.ssa in data 01.08.2018, in cui era designata quale Per_2 CP_1
unica erede;
-che il testamento era nullo ex art. 606, comma 1, c.c., come era possibile evincere sia dalla data (04.10.2017), che seguiva di pochissimi giorni la notizia della malattia tumorale, quando già sicuramente
[...]
si trovava in uno stato di prostrazione fisica importante oltre che in Pt_2
uno stato di isolamento, sia dal confronto tra la scheda testamentaria e vari documenti dallo stesso scritti o sottoscritti;
6 -che, anche a voler ritenere in ipotesi il testamento scritto dal de cuius, il testatore al momento di disporre dei propri beni era comunque incapace di intendere e di volere, ciò a causa della gravissima depressione che lo attanagliava, che influiva pesantemente sulla capacità di interazione sociale e lo aveva chiuso in totale isolamento, come verificato dal CT nominato dal Tribunale di Reggio Calabria già nel 2016;
-che oltretutto a causa dei suoi gravi problemi di salute, , a Parte_3
seguito di visita avvenuta in data 08.11.2017, era stato riconosciuto
“invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art 2 e 12
L 118/71”, e dopo la visita del 28.03.2018 era stato riconosciuto “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani L.
18/80”;
-che in ogni caso il testamento era annullabile ex art. 624 c.c., essendo stato redatto in mancanza di una volontà libera e consapevole.
§2. Si è costituita , assumendo (in sintesi): CP_1
-che il testamento impugnato era stato redatto da e dallo Parte_2
stesso sottoscritto;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non era Parte_2
stato influenzato in alcun modo ed era perfettamente capace di autodeterminarsi;
-che proprio la scoperta di un male incurabile lo aveva indotto a mettere nero su bianco le sue ultime volontà;
-che, del resto, lo stesso negli ultimi anni di vita aveva potuto fare affidamento sull'aiuto e la vicinanza della cugina e del marito, Persona_1
mentre da parecchio tempo i rapporti con il EL si erano incrinati;
7 -che non vi erano elementi concreti da quali poter dedurre che
[...]
al momento della redazione del testamento fosse incapace di Pt_2
intendere e di volere;
-che, al contrario, la circostanza della redazione del testamento in un momento successivo alla diagnosi oncologica era significativa della volontà consapevole del de cuius di “formare le sue ultime volontà proprio perché aveva ben compreso il rischio imminente per la propria vita stante lo stato avanzato della malattia”;
-che doveva ribadirsi che , al momento della redazione del Parte_2
testamento, era pienamente capace di intendere e di volere e che nessuno aveva agito con dolo per aggirare e modificare le volontà dello stesso, che aveva scelto liberamente di redigere testamento e di nominare essa convenuta quale sua erede;
-che, oltretutto, data la situazione personale in cui si trovava il de cuius, senza altri familiari, se non un EL con cui aveva totalmente interrotto i rapporti negli anni pregressi per dissapori ed incomprensioni mai risolte, la scelta fatta dallo stesso era quella più logica e verosimile;
-che era stata privata della possibilità di usufruire CP_1
dell'immobile sito in Via Boschicello, n. 31, di Reggio Calabria, in quanto si era collocato all'interno dell'abitazione sopra indicata e Parte_1
aveva deciso inopinatamente, e senza alcun avviso, di sostituire la serratura del portone di entrata dell'abitazione ed il lucchetto del cancello esterno di entrata all'immobile;
-che il compendio ereditario era costituito dai seguenti immobili: a) p.lla n. 43 foglio n. 110 (fabbricato rurale) del CT del Comune di Reggio
Calabria; b) p.lla n. 597 figlio n. 110 CT (uliveto) del Comune di Reggio
Calabria; c) p.lla n. 42 foglio n. 110 del CT (sem. irr. Arb.) del Comune di
8 Reggio Calabria;
d) p.lla n. 465 foglio n. 109 del NCF (car. A/3) del
Comune di Reggio Calabria.
Ha chiesto, pertanto, di “respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto” e in via riconvenzionale di “ordinare la reintegra della
IG. nel pieno ed esclusivo possesso dei beni facenti parte CP_1
del compendio ereditario e condannare il IG. alla consegna Parte_1
della copia delle chiavi del lucchetto del cancello di ingresso del compendio ereditario”, oltre che al pagamento delle spese di lite.
§3. Disposta ed espletata CT grafologica, la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno 2025, secondo il modulo di cui all'art. 189 c.p.c. (testo post-riforma Cartabia).
§4. Ciò premesso, deve essere anzitutto esaminata la domanda principale proposta dall'attore, che va qualificata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo “redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di ” (arg. ex Cass., Sez. Un., Parte_2
n. 12307 del 2015, in cui è stato chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo).
La domanda è infondata.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. Più precisamente, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo (tra l'altro)
l'autografia e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella scheda
9 testamentaria si rende, infatti, necessaria al fine di valutare la veridicità del documento oltre che l'assoluta certezza delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal testatore atteso che le stesse, per loro natura, sono irripetibili.
In assenza dei requisiti formali anzidetti, viene comminata quale conseguenza per l'appunto la nullità del testamento (art. 606, comma 1,
c.c.), ossia la sanzione più grave che l'ordinamento giuridico prevede per colpire una patologia insanabile di un negozio giuridico, privandolo in tal modo di qualsiasi efficacia.
È bene ancora rilevare che la giurisprudenza di legittimità applica rigorosamente le norme codicistiche che sanciscono la nullità del testamento olografo laddove quest'ultimo sia carente anche di uno solo dei necessari requisiti formali (cfr. per tutte Cass. n. 20703 del 2013), sottolineando, tra l'altro, che il requisito della sottoscrizione “previsto dall'articolo 602 del Cc distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 40138 del 2021; Cass. n. 18616 del 2017; Cass. n.
25845 del 2008; Cass. n. 13487 del 2005).
In altre parole, la funzione della sottoscrizione è quella di individuare con certezza la persona del testatore e attestare la reale volontà del de cuius così come manifestata nelle disposizione testamentarie al momento della redazione del testamento;
peraltro, la necessità della sottoscrizione si rende indispensabile poiché la ricerca dell'effettiva volontà del testatore non può
10 in ogni caso sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili quale quelle previste dall'art. 602 c.c. (in tal senso Cass. n.
25275 del 2007).
Tanto chiarito, è da rilevare che il CT (dott.ssa , dopo Persona_3
un attento esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione offerte, ha concluso che il testamento in questione è stato redatto dal de cuius e dallo stesso sottoscritto. Parte_2
Il Tribunale condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili, considerato, oltretutto, che il CT si è avvalso di scritture di comparazione di certa riferibilità al de cuius, alcune delle quali di epoca prossima (di poco precedente o immediatamente successiva) alla data di redazione del testamento impugnato. Detti risultati costituiscono, invero, l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando “concordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale
e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo al testamento indagato, di analogie in seno all'organismo grafico che si riconoscono parimenti nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, (valutato sulla scorta di tutta la campionatura offerta all'indagine), riconducono a sistemi redattivi tra loro compatibili. Restando acclarata, l'attribuibilità del testamento olografo oggetto di verificazione alla mano di . Nel raffronto Parte_2
visivo d'insieme si rileva la convergenza relativamente all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai parametri grafici
11 fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. L'esame congiunto del testamento oggetto di verifica e delle scritture comparative indica dunque alti livelli di compatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una concordanza di aspetti gestuali che si protrae significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Il confronto condotto a livello generale e in dettaglio, ha evidenziato, pertanto aspetti sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale che, rientrano nel range espressivo di
[...]
” (v. CT, pagg. 46-47). Pt_2
Sono del tutto condivisibili anche le puntuali valutazioni (cui integralmente si rinvia) espresse dal CT in relazione alle osservazioni formulate nell'interesse dell'attore su tutti i punti oggetto di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto concludersi che il testamento olografo per cui è causa è autografo ed è stato sottoscritto da
. Parte_2
§5. Deve essere disattesa anche la domanda con cui si chiede di
“dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di …” perché lo stesso “non Parte_2
era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto”.
In proposito, al di là del fatto che l'incapacità di intendere e di volere non è causa di nullità del testamento, ma semmai di annullabilità, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore
(art. 591 c.c.) nel senso di reputare “... indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi
a causa di un'infermità transitoria o permanente” (Cass. civ. n. 12691 del
12 2017). In altri termini, “l'incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 14746 del 2016; Cass. n. 25053 del 2018).
Orbene, l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, non evincendosi assolutamente dalla documentazione in atti che il testatore fosse in una situazione di complessiva e grave compromissione psico-fisica tale da far venire meno, al momento della redazione del testamento, la sua capacità di autodeterminarsi (e così, ad es., non risulta che si trovasse in uno stato confusionale e di decadimento cognitivo).
IGnificativo è, in specie, che nella CT (a firma del dott. Per_4
datata 5 febbraio 2016, espletata nell'ambito dell'ATPO n.
[...]
407/2015 R.G.L. instaurato davanti al Tribunale di Reggio Calabria ed in esito al quale è stato emesso decreto di omologa in data 18 gennaio 2017
(v. all. 19 e all. 20), si legge che era affetto dalle patologie Parte_2
sottoindicate:
13 Si precisa altresì che dette patologie:
-NON cagionano una totale inabilità lavorativa;
-RIDUCONO la capacità di lavoro dell'istante in misura pari all'84%, a far data dalla visita del CT (22.12.2015), tenuto conto di quanto accertato solo nel corso della visita medico-legale (“Facile affaticabilità per broncopatia asmatiforme. Depressione grave con chiusura ai rapporti sociali. Obesità e affanno ai movimenti”).
Ora, l'unica patologia suscettibile in astratto di incidere sulle facoltà cognitive è la “sindrome depressiva endoreattiva grave”, che però non risulta che avesse in concreto compromesso la capacità di intendere e di volere di , anche perché non emerge che fosse assoluta e Parte_2
totalmente inabilitante.
Quanto poi al periodo successivo, dalla documentazione in atti si desume che:
-in data 4 settembre 2017 è stata accertata a una Parte_2
“Neoformazione vegetante esofagea (in attesa di definizione istologica)”
(all. 23);
-in data 3 ottobre 2017 è stato certificato che lo stesso era affetto da “K
Giunzione Gastro-Esofagea” (all. 25);
14 -in data 4 dicembre 2017 (v. allegato alla memoria del 3 novembre 2023 di parte attrice) l'esame istologico ha dato il seguente esito:
-nelle more, in data 18 ottobre 2017, ossia 14 giorni dopo la redazione del testamento, ha presentato altra domanda di invalidità Parte_2
civile (all. 21);
-nel verbale di accertamento dell'invalidità civile del 8 novembre 2017 si dà atto che la valutazione proposta dal CML è “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” con decorrenza dal 18 ottobre 2017 (all. 22);
-la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile a seguito di visita del 28 marzo 2018 ha riconosciuto Parte_2
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80”, con decorrenza dal 7 marzo 2018 (all. 22 bis).
Ebbene, dalla predetta documentazione risulta che successivamente alla
CT depositata nell'ambito dell'ATPO n. 407/2015 R.G.L. e poco prima della redazione del testamento è stata diagnosticata a una Parte_2
sospetta patologia tumorale (il risultato dell'esame istologico, che ha confermato la diagnosi, è del 4 dicembre 2017) ed è stata comunque accertata una patologia esofagea (“K Giunzione Gastro-Esofagea”) a seguito della quale il ha presentato una nuova domanda di invalidità Pt_1
civile, che ha avuto l'esito suindicato, con una decorrenza ad ogni modo successiva alla data di redazione del testamento.
Può ritenersi pertanto che rispetto all'accertamento svolto dal CT alla fine del 2015 è intervenuta una patologia certamente invalidante ed
15 incidente sul fisico, ma di per sé non tale da minare la capacità di autodeterminazione alla data del 4 ottobre 2017, che è l'unica data che interessa ai fini di causa.
In altre parole, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio dall'attore non attesta alcuno stato di incapacità naturale di Parte_2
tale da compromettere la sua capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. nel periodo della redazione del testamento.
Come già detto, difatti, la diagnosi di “sindrome depressiva endoreattiva grave” non implica necessariamente una compromissione della capacità di discernimento o della lucidità mentale, soprattutto in assenza di elementi clinici che documentino un'alterazione del funzionamento cognitivo.
Inoltre, la “chiusura ai rapporti sociali” e la tendenza all'isolamento, così come gli appunti (senza data), riportati in una rubrica (all. 30), in cui si parla di scacciare il “malocchio”, la “iettatura” e lo “spirito maligno”, sono certamente sintomo di fragilità, ma non anche di una condizione di decadimento psichico rilevante.
Parimenti, la patologia tumorale, seppur tale da sfociare in una invalidità civile al 100% e da rendere necessaria un'assistenza continuativa nel mese di marzo 2018, non è di per sé significativa di carenza o di incapacità di intendere e di volere alla data –anteriore- di redazione del testamento.
In sostanza, il quadro che emerge è quello di una persona che, pur problematica e non incline alle relazioni sociali, è tuttavia capace di sufficiente autodeterminazione ai primi di ottobre 2017 ed in grado di disporre del proprio patrimonio mediante la redazione di un testamento del tenore di quello in esame.
Anzi, la decisione di fare testamento il giorno dopo la certificazione della patologia esofagea è indice della piena comprensione da parte di Pt_1
16 del suo stato di salute e, quindi, della sua capacità di Pt_2
discernimento.
Oltretutto, la scelta del de cuius di non contemplare nel Parte_1
testamento può spiegarsi in ragione dell'assenza di significativi rapporti tra i due, il che è confermato dal fatto che non aveva reso Parte_3
partecipe il EL della sua malattia ed è del resto riconosciuto anche dall'odierno attore, dal momento che si legge nella memoria del 3 novembre 2023 “che i contatti si erano fatti più sporadici con come Pt_1
con tutti gli altri parenti, negli ultimi anni, … per la tendenza a isolarsi che
è stata segnalata anche dal Dr. che lo ebbe a vistare già nel Per_4
2016”.
Né appare utile in senso contrario la prova per testi offerta dall'istante nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni (“Vero che quando ha chiesto notizie alla sig.ra della salute del congiunto ha ricevuto in CP_1 Parte_2
risposta:- , ne me occupo io!- e nulla altro?”), poiché la relativa Per_5
circostanza non è indicativa della dedotta incapacità di intendere e di volere di alla data del 4 ottobre 2017 e tantomeno della non corretta Parte_2
formazione della volontà testamentaria.
Altrettanto inconducente è l'ulteriore capitolo di prova articolato nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“1) Vero che i sig. ed Pt_1 Pt_2
nel 2016 si sono rivolti alla sua agenzia in pieno accordo per mettere
[...]
in vendita dei beni ereditati dai genitori?”), dal quale si può ricavare semplicemente che dopo il 2016 si è determinato Parte_2
diversamente.
§6. Va rigettata pure la domanda di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
17 Al riguardo, è bene osservare che, secondo l'orientamento della S.C., “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. n.
4653 del 2018).
Ciò posto, nel caso in esame, tuttavia, non può sottacersi, in primo luogo, che la domanda è formulata in termini generici (“In queste condizioni di diminuite e compromesse capacità di intendere e volere per la depressione
a cui si aggiunge la consapevolezza di una malattia che non lascia scampo ed è causa di molto dolore e disagio qualcuno, avendone interesse, ha ben potuto agire con dolo a modificare le volontà del de cuius alterandone il naturale sviluppo e determinazione, tessendo attorno allo stesso una coltre di isolamento ancor maggiore di quello che già il malcapitato era intrappolato. Diversamente se non ci fosse stato dolo da parte di chi dichiarava di occuparsi di lui ci sarebbe stata la comunicazione al EL delle condizioni di salute del congiunto e il suo coinvolgimento in un tentativo di salvarlo”).
Non emergono, inoltre, fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e l'influenza determinante sul processo
18 formativo della volontà del testatore, che, altrimenti, si sarebbe indirizzata in modo differente, anche perché 'a monte' non risulta che la capacità di autodeterminarsi di fosse scemata, non risulta cioè che Parte_2
quest'ultimo, pur presentando dei tratti comportamentali peculiari oltre che una grave forma di depressione, fosse un soggetto suggestionabile e facilmente inducibile a compiere atti che diversamente non avrebbe mai posto in essere.
§7. Non merita, infine, accoglimento, nei termini in cui è stata proposta, la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto, in via CP_1
principale, di “condannare l'attore alla restituzione pro quota Parte_4
dei beni facenti parte del compendio ereditario … nonché ordinare al sig. la consegna della copia delle chiavi del lucchetto del cancello Parte_1
di ingresso del compendio ereditario” ed in via subordinata di ordinare la reintegra della medesima “nel pieno ed esclusivo possesso dei beni pro quota facenti parte del compendio ereditario … nonché ordinare al sig.
la consegna della copia delle chiavi del lucchetto del cancello Parte_1
di ingresso del compendio ereditario” (v. memoria di parte convenuta del 3 novembre 2023).
Quanto alla domanda principale, la stessa va qualificata come azione di petizione ereditaria, ai sensi dell'art. 533 c.c., posto che la petizione ereditaria “è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in
19 parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o
a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente
e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede” (cfr. Trib. Benevento n. 1200 del 2024).
Peraltro, nella fattispecie l'azione è esperita nei confronti del coerede, essendo incontroverso tra le parti che si tratti di immobili di cui Parte_1
era già titolare della quota di ½.
Ora, se nel caso in cui vi sia un unico erede, l'accettazione dell'eredità comporta il trasferimento al medesimo delle posizioni attive e passive che facevano capo al de cuius, quando invece v'è una pluralità di eredi viene a crearsi uno stato di comunione ereditaria, sicché, con riferimento alla petitio, sulla scorta della disciplina in materia di comunione (e divisione) ereditaria, deve ritenersi che l'erede che fruttuosamente esperisca l'azione di petizione ereditaria nei confronti dei coeredi non divenga titolare, pro quota, del singolo bene ereditario, ma entri a far parte della comunione ereditaria (Trib. Firenze n. 2122 del 2021).
In altre parole, qualora siano chiamati all'eredità più (co)eredi, l'esito della petizione di eredità non potrà che essere la ridefinizione delle quote
20 della comunione ereditaria, avuto riguardo ai singoli beni, essendo invece rimessa alla futura determinazione delle parti, o eventualmente ad apposito giudizio divisorio, la concretizzazione delle quote ereditarie.
Ebbene, nel caso che ci occupa, se può dirsi provata la qualità di erede in capo a è ad ogni modo incontestato che i beni in questione CP_1
siano compresi solo per 1/2 nell'asse ereditario di . Parte_2
Non coglie allora nel segno la richiesta della convenuta volta ad ottenere in questa sede la “restituzione pro quota dei beni”, dal momento che, trattandosi di beni oggetto di comunione ereditaria, l'esito non può essere il trasferimento di una quota degli immobili de quibus e occorre procedere 'a monte' alla costituzione dell'asse ereditario di che trattasi.
Quanto poi all'azione possessoria spiegata in via subordinata, è sufficiente rimarcare che, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata nell'interesse di , la convenuta-attrice in riconvenzionale non ha Parte_1
fornito prova - come era suo onere - del rispetto del termine annuale previsto per l'azione esperita (cfr. per tutte Cass. n. 23870 del 2021, secondo cui, in caso di spoglio clandestino del possesso, “incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio”).
§8. Atteso l'esito complessivo della controversia, che integra una soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate per intero tra le parti.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, invece, essendo stato l'accertamento disposto in funzione della domanda principale proposta da
21 , vanno poste a carico di quest'ultimo e per esso a carico Parte_1
dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) compensa per intero tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CT, liquidate con decreto in pari data e poste a carico dell'Erario per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1782/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno
2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Meniti, C.F._1
attore
E
, nata a [...], il [...] (c.f.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo C.F._2
Albanese, convenuta e attrice in riconvenzionale avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così provvedere: - dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 04.10.2017 e pubblicato il
01.08.2018 a nome di perché lo stesso non è stato redatto o Parte_2
sottoscritto interamente dal de cuius, ovvero in subordine perché il sig. non era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto;
ovvero Pt_1
in ulteriore subordine ha redatto il testamento in difetto di libera determinazione con la volontà compressa dal dolo altrui - per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, - condannare la IG.ra a restituire all'eredità, le somme CP_1
incassate qualificandosi quale erede del defunto e di ogni Parte_2
altro bene del defunto;
- condannare la sig.ra per lite CP_1
temeraria ex art 96 cpc anche per non avere voluto partecipare all'incontro di mediazione cui era stata ritualmente invitata;
- Rigettare la domanda di reintegra e di rivendicazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CNA come per legge. In via istruttoria si chiede ammettersi : a) La prova testimoniale della sig.ra
cugina dei signori e della convenuta Testimone_1 Pt_1 [...]
che si indica a testimone perché risponda al seguente quesito: CP_1
“Vero che quando ha chiesto notizie alla sig.ra della salute CP_1
del congiunto ha ricevuto in risposta:- Di , ne me Parte_2 Pt_2
occupo io!- e nulla altro?”; b) l'interrogatorio libero del sig. Pt_1
attore; c) l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di
[...]
prova : 1) Vero che i sig. ed nel 2016 si sono rivolti Pt_1 Parte_2
2 alla sua agenzia in pieno accordo per mettere in vendita dei beni ereditati dai genitori? Con rigetto di eventuali richieste istruttoria di controparte.
Nel caso di ammissione della prova articolata da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria con stessi testi ed altri testi”.
Il procuratore di ha precisato le conclusioni nei seguenti CP_1
termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. Nel merito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutti
i motivi sopra esposti;
2. In via riconvenzionale, ordinare la reintegra della sig.ra nel pieno ed esclusivo possesso dei beni facenti parte CP_1
del compendio ereditario e condannare il sig. alla consegna Parte_1
della copia delle chiavi del lucchetto del cancello di ingresso del compendio ereditario;
3. con vittoria di spese e compensi oltre ad IVA e
CNA come per legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 [...]
chiedendo di “dichiarare la nullità del testamento olografo CP_1
redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di Parte_2
perché lo stesso non è stato redatto o sottoscritto interamente dal de cuius, ovvero in subordine perché il sig. FO non era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto;
ovvero in ulteriore subordine ha redatto il testamento in difetto di libera determinazione con la volontà compressa dal dolo altrui”; per l'effetto, di “dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando il IG. a restituire CP_1
all'eredità, le somme incassate qualificandosi quale erede del defunto
[...]
e la quota del 50% dell'abitazione sita in Reggio Calabria in via Pt_2
Boschicello n. 31 l'immobile attualmente detenuto senza titolo e di ogni
3 altro bene del defunto” e di condannare le controparte al pagamento delle spese di lite.
È stato dedotto nella citazione:
-che l'istante aveva un EL germano, , nato a [...] Parte_2
Calabria il 02.07.1960;
-che si era traferito a Pavia nel 1975 per motivi di studio e Parte_1
poi di lavoro, mentre il EL aveva continuato a vivere a Reggio Calabria con i genitori;
-che tra i due i rapporti erano amichevoli e distesi;
-che aveva problemi di salute sin da tenera età, in quanto a Parte_2
pochi mesi di vita aveva contratto la meningite, iniziando a soffrire di
“Idrocefalo sub acuto, Anemia da blocco midollare”;
-che negli anni successivi si era aggravato ed era stato in cura presso il centro di igiene mentale di Reggio Calabria;
-che era stato riconosciuto affetto da sindrome ansiosa depressiva con cefalea in soggetto con pregressa meningite, nonché invalido al 36%, dalla
Commissione medica dell'ASL di Reggio Calabria, che in data 30.04.1999 aveva formulato la diagnosi di “disturbo da attacchi di panico con attività farmacologica”;
-che lo stato depressivo era peggiorato nonostante l'assunzione di una consistente terapia farmacologica;
-che lo stesso si era isolato sempre di più, aveva iniziato a temere per la propria salute, si era affidato alla recita costante di rituali apotropaici e aveva rinunciato a svolgere la professione di assistente sociale per la quale aveva conseguito l'abilitazione;
-che, a seguito del rigetto della nuova domanda inoltrata nel 2013 per il riconoscimento di invalidità civile, aveva proposto ricorso ed Parte_2
4 all'esito del procedimento gli era stata riconosciuta la sussistenza di un'elevata percentuale di invalidità (84%) con decorrenza dal 22.12.2015, con relativa prestazione di assegno di invalidità civile ex l. 118/71;
-che marito di , sempre presente in occasione Persona_1 CP_1
delle visite medico-legali, aveva dichiarato al CT che da quando era morto il genitore del periziando, era lui con la sua famiglia a prendersene cura, il che era smentito dalla descrizione di fatta dal Parte_2
consulente (“…si mostra non curato nella persona, trascurato nell'abbigliamento”);
-che nelle conclusioni il CT, dopo aver annotato che era Parte_2
già stato riconosciuto affetto da “Diabete mellito, non complicato.
Cardiopatia ipertensiva, Classe II^ NYHA. Broncopatia cronica. Disturbo depressivo”, aveva affermato che il periziando era “chiuso … ai rapporti sociali” e ultimamente “anche alle persone care”, che non era “disponibile al dialogo”, aveva lo “sguardo triste”, si affannava facilmente e riferiva stanchezza continua;
-che tale situazione, già precaria, era stata aggravata da un grave tumore all'esofago riscontrato con esofagogastroduodenoscopia in data 04.09.2017
e diagnosticato in data 03.10.2017, tumore per il quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale di Milano;
-che il 10.10.2017, tramite il patronato INAS di Reggio Calabria,
[...]
aveva inoltrato domanda per il riconoscimento di invalidità civile Pt_2
con il n. di protocollo INPS 6700.18/10/2017.0313670;
-che, nonostante fosse in contatto con il EL , non gli aveva Pt_1
parlato della gravissima malattia che lo aveva colpito e che affrontava sempre più chiuso in sé stesso;
5 -che solo verso aprile 2018 era stato avvisato delle Parte_1
drammatiche condizioni di salute in cui versava il congiunto, e immediatamente si era premurato di venire a Reggio Calabria e, dopo aver preso adeguati contatti con il nosocomio di Pavia, aveva accompagnato il EL per una visita specialistica all'Ospedale San Matteo, nella speranza di poter intervenire adeguatamente e salvarlo, speranza rivelatasi vana;
-che a questo punto i due fratelli avevano fatto ritorno a Reggio Calabria
e era stato accolto presso un hospice, in cui era spirato dopo Parte_2
pochi giorni, il 22.05.2018;
-che dopo il decesso di il EL , che alloggiava Parte_2 Pt_1
nell'appartamento ricevuto in eredità dal padre insieme al EL in via
Boschicello n. 31, aveva rinvenuto documentazione relativa alle pratiche di invalidità civile inoltrate a favore del EL ed aveva iniziato ad assumere informazioni sulla riscossione delle somme riconosciute come arretrati, ritenendo di essere l'unico erede, salvo dopo varie vicende appurare che gli arretrati inerenti ad una domanda di invalidità erano stati incassati da
[...]
il 9 dicembre 2022, oltre due anni dopo il decesso dell'avente CP_1
diritto, e ottenere copia del testamento depositato e pubblicato dal notaio dr.ssa in data 01.08.2018, in cui era designata quale Per_2 CP_1
unica erede;
-che il testamento era nullo ex art. 606, comma 1, c.c., come era possibile evincere sia dalla data (04.10.2017), che seguiva di pochissimi giorni la notizia della malattia tumorale, quando già sicuramente
[...]
si trovava in uno stato di prostrazione fisica importante oltre che in Pt_2
uno stato di isolamento, sia dal confronto tra la scheda testamentaria e vari documenti dallo stesso scritti o sottoscritti;
6 -che, anche a voler ritenere in ipotesi il testamento scritto dal de cuius, il testatore al momento di disporre dei propri beni era comunque incapace di intendere e di volere, ciò a causa della gravissima depressione che lo attanagliava, che influiva pesantemente sulla capacità di interazione sociale e lo aveva chiuso in totale isolamento, come verificato dal CT nominato dal Tribunale di Reggio Calabria già nel 2016;
-che oltretutto a causa dei suoi gravi problemi di salute, , a Parte_3
seguito di visita avvenuta in data 08.11.2017, era stato riconosciuto
“invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art 2 e 12
L 118/71”, e dopo la visita del 28.03.2018 era stato riconosciuto “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani L.
18/80”;
-che in ogni caso il testamento era annullabile ex art. 624 c.c., essendo stato redatto in mancanza di una volontà libera e consapevole.
§2. Si è costituita , assumendo (in sintesi): CP_1
-che il testamento impugnato era stato redatto da e dallo Parte_2
stesso sottoscritto;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non era Parte_2
stato influenzato in alcun modo ed era perfettamente capace di autodeterminarsi;
-che proprio la scoperta di un male incurabile lo aveva indotto a mettere nero su bianco le sue ultime volontà;
-che, del resto, lo stesso negli ultimi anni di vita aveva potuto fare affidamento sull'aiuto e la vicinanza della cugina e del marito, Persona_1
mentre da parecchio tempo i rapporti con il EL si erano incrinati;
7 -che non vi erano elementi concreti da quali poter dedurre che
[...]
al momento della redazione del testamento fosse incapace di Pt_2
intendere e di volere;
-che, al contrario, la circostanza della redazione del testamento in un momento successivo alla diagnosi oncologica era significativa della volontà consapevole del de cuius di “formare le sue ultime volontà proprio perché aveva ben compreso il rischio imminente per la propria vita stante lo stato avanzato della malattia”;
-che doveva ribadirsi che , al momento della redazione del Parte_2
testamento, era pienamente capace di intendere e di volere e che nessuno aveva agito con dolo per aggirare e modificare le volontà dello stesso, che aveva scelto liberamente di redigere testamento e di nominare essa convenuta quale sua erede;
-che, oltretutto, data la situazione personale in cui si trovava il de cuius, senza altri familiari, se non un EL con cui aveva totalmente interrotto i rapporti negli anni pregressi per dissapori ed incomprensioni mai risolte, la scelta fatta dallo stesso era quella più logica e verosimile;
-che era stata privata della possibilità di usufruire CP_1
dell'immobile sito in Via Boschicello, n. 31, di Reggio Calabria, in quanto si era collocato all'interno dell'abitazione sopra indicata e Parte_1
aveva deciso inopinatamente, e senza alcun avviso, di sostituire la serratura del portone di entrata dell'abitazione ed il lucchetto del cancello esterno di entrata all'immobile;
-che il compendio ereditario era costituito dai seguenti immobili: a) p.lla n. 43 foglio n. 110 (fabbricato rurale) del CT del Comune di Reggio
Calabria; b) p.lla n. 597 figlio n. 110 CT (uliveto) del Comune di Reggio
Calabria; c) p.lla n. 42 foglio n. 110 del CT (sem. irr. Arb.) del Comune di
8 Reggio Calabria;
d) p.lla n. 465 foglio n. 109 del NCF (car. A/3) del
Comune di Reggio Calabria.
Ha chiesto, pertanto, di “respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto” e in via riconvenzionale di “ordinare la reintegra della
IG. nel pieno ed esclusivo possesso dei beni facenti parte CP_1
del compendio ereditario e condannare il IG. alla consegna Parte_1
della copia delle chiavi del lucchetto del cancello di ingresso del compendio ereditario”, oltre che al pagamento delle spese di lite.
§3. Disposta ed espletata CT grafologica, la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 giugno 2025, secondo il modulo di cui all'art. 189 c.p.c. (testo post-riforma Cartabia).
§4. Ciò premesso, deve essere anzitutto esaminata la domanda principale proposta dall'attore, che va qualificata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo “redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di ” (arg. ex Cass., Sez. Un., Parte_2
n. 12307 del 2015, in cui è stato chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo).
La domanda è infondata.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. Più precisamente, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo (tra l'altro)
l'autografia e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella scheda
9 testamentaria si rende, infatti, necessaria al fine di valutare la veridicità del documento oltre che l'assoluta certezza delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal testatore atteso che le stesse, per loro natura, sono irripetibili.
In assenza dei requisiti formali anzidetti, viene comminata quale conseguenza per l'appunto la nullità del testamento (art. 606, comma 1,
c.c.), ossia la sanzione più grave che l'ordinamento giuridico prevede per colpire una patologia insanabile di un negozio giuridico, privandolo in tal modo di qualsiasi efficacia.
È bene ancora rilevare che la giurisprudenza di legittimità applica rigorosamente le norme codicistiche che sanciscono la nullità del testamento olografo laddove quest'ultimo sia carente anche di uno solo dei necessari requisiti formali (cfr. per tutte Cass. n. 20703 del 2013), sottolineando, tra l'altro, che il requisito della sottoscrizione “previsto dall'articolo 602 del Cc distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 40138 del 2021; Cass. n. 18616 del 2017; Cass. n.
25845 del 2008; Cass. n. 13487 del 2005).
In altre parole, la funzione della sottoscrizione è quella di individuare con certezza la persona del testatore e attestare la reale volontà del de cuius così come manifestata nelle disposizione testamentarie al momento della redazione del testamento;
peraltro, la necessità della sottoscrizione si rende indispensabile poiché la ricerca dell'effettiva volontà del testatore non può
10 in ogni caso sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili quale quelle previste dall'art. 602 c.c. (in tal senso Cass. n.
25275 del 2007).
Tanto chiarito, è da rilevare che il CT (dott.ssa , dopo Persona_3
un attento esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione offerte, ha concluso che il testamento in questione è stato redatto dal de cuius e dallo stesso sottoscritto. Parte_2
Il Tribunale condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili, considerato, oltretutto, che il CT si è avvalso di scritture di comparazione di certa riferibilità al de cuius, alcune delle quali di epoca prossima (di poco precedente o immediatamente successiva) alla data di redazione del testamento impugnato. Detti risultati costituiscono, invero, l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando “concordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale
e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo al testamento indagato, di analogie in seno all'organismo grafico che si riconoscono parimenti nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, (valutato sulla scorta di tutta la campionatura offerta all'indagine), riconducono a sistemi redattivi tra loro compatibili. Restando acclarata, l'attribuibilità del testamento olografo oggetto di verificazione alla mano di . Nel raffronto Parte_2
visivo d'insieme si rileva la convergenza relativamente all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai parametri grafici
11 fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. L'esame congiunto del testamento oggetto di verifica e delle scritture comparative indica dunque alti livelli di compatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una concordanza di aspetti gestuali che si protrae significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Il confronto condotto a livello generale e in dettaglio, ha evidenziato, pertanto aspetti sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale che, rientrano nel range espressivo di
[...]
” (v. CT, pagg. 46-47). Pt_2
Sono del tutto condivisibili anche le puntuali valutazioni (cui integralmente si rinvia) espresse dal CT in relazione alle osservazioni formulate nell'interesse dell'attore su tutti i punti oggetto di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto concludersi che il testamento olografo per cui è causa è autografo ed è stato sottoscritto da
. Parte_2
§5. Deve essere disattesa anche la domanda con cui si chiede di
“dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 04.10.2017 e pubblicato il 01.08.2018 a nome di …” perché lo stesso “non Parte_2
era in grado di intendere e di volere quando lo ha redatto”.
In proposito, al di là del fatto che l'incapacità di intendere e di volere non è causa di nullità del testamento, ma semmai di annullabilità, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore
(art. 591 c.c.) nel senso di reputare “... indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi
a causa di un'infermità transitoria o permanente” (Cass. civ. n. 12691 del
12 2017). In altri termini, “l'incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 14746 del 2016; Cass. n. 25053 del 2018).
Orbene, l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, non evincendosi assolutamente dalla documentazione in atti che il testatore fosse in una situazione di complessiva e grave compromissione psico-fisica tale da far venire meno, al momento della redazione del testamento, la sua capacità di autodeterminarsi (e così, ad es., non risulta che si trovasse in uno stato confusionale e di decadimento cognitivo).
IGnificativo è, in specie, che nella CT (a firma del dott. Per_4
datata 5 febbraio 2016, espletata nell'ambito dell'ATPO n.
[...]
407/2015 R.G.L. instaurato davanti al Tribunale di Reggio Calabria ed in esito al quale è stato emesso decreto di omologa in data 18 gennaio 2017
(v. all. 19 e all. 20), si legge che era affetto dalle patologie Parte_2
sottoindicate:
13 Si precisa altresì che dette patologie:
-NON cagionano una totale inabilità lavorativa;
-RIDUCONO la capacità di lavoro dell'istante in misura pari all'84%, a far data dalla visita del CT (22.12.2015), tenuto conto di quanto accertato solo nel corso della visita medico-legale (“Facile affaticabilità per broncopatia asmatiforme. Depressione grave con chiusura ai rapporti sociali. Obesità e affanno ai movimenti”).
Ora, l'unica patologia suscettibile in astratto di incidere sulle facoltà cognitive è la “sindrome depressiva endoreattiva grave”, che però non risulta che avesse in concreto compromesso la capacità di intendere e di volere di , anche perché non emerge che fosse assoluta e Parte_2
totalmente inabilitante.
Quanto poi al periodo successivo, dalla documentazione in atti si desume che:
-in data 4 settembre 2017 è stata accertata a una Parte_2
“Neoformazione vegetante esofagea (in attesa di definizione istologica)”
(all. 23);
-in data 3 ottobre 2017 è stato certificato che lo stesso era affetto da “K
Giunzione Gastro-Esofagea” (all. 25);
14 -in data 4 dicembre 2017 (v. allegato alla memoria del 3 novembre 2023 di parte attrice) l'esame istologico ha dato il seguente esito:
-nelle more, in data 18 ottobre 2017, ossia 14 giorni dopo la redazione del testamento, ha presentato altra domanda di invalidità Parte_2
civile (all. 21);
-nel verbale di accertamento dell'invalidità civile del 8 novembre 2017 si dà atto che la valutazione proposta dal CML è “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71” con decorrenza dal 18 ottobre 2017 (all. 22);
-la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile a seguito di visita del 28 marzo 2018 ha riconosciuto Parte_2
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80”, con decorrenza dal 7 marzo 2018 (all. 22 bis).
Ebbene, dalla predetta documentazione risulta che successivamente alla
CT depositata nell'ambito dell'ATPO n. 407/2015 R.G.L. e poco prima della redazione del testamento è stata diagnosticata a una Parte_2
sospetta patologia tumorale (il risultato dell'esame istologico, che ha confermato la diagnosi, è del 4 dicembre 2017) ed è stata comunque accertata una patologia esofagea (“K Giunzione Gastro-Esofagea”) a seguito della quale il ha presentato una nuova domanda di invalidità Pt_1
civile, che ha avuto l'esito suindicato, con una decorrenza ad ogni modo successiva alla data di redazione del testamento.
Può ritenersi pertanto che rispetto all'accertamento svolto dal CT alla fine del 2015 è intervenuta una patologia certamente invalidante ed
15 incidente sul fisico, ma di per sé non tale da minare la capacità di autodeterminazione alla data del 4 ottobre 2017, che è l'unica data che interessa ai fini di causa.
In altre parole, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio dall'attore non attesta alcuno stato di incapacità naturale di Parte_2
tale da compromettere la sua capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. nel periodo della redazione del testamento.
Come già detto, difatti, la diagnosi di “sindrome depressiva endoreattiva grave” non implica necessariamente una compromissione della capacità di discernimento o della lucidità mentale, soprattutto in assenza di elementi clinici che documentino un'alterazione del funzionamento cognitivo.
Inoltre, la “chiusura ai rapporti sociali” e la tendenza all'isolamento, così come gli appunti (senza data), riportati in una rubrica (all. 30), in cui si parla di scacciare il “malocchio”, la “iettatura” e lo “spirito maligno”, sono certamente sintomo di fragilità, ma non anche di una condizione di decadimento psichico rilevante.
Parimenti, la patologia tumorale, seppur tale da sfociare in una invalidità civile al 100% e da rendere necessaria un'assistenza continuativa nel mese di marzo 2018, non è di per sé significativa di carenza o di incapacità di intendere e di volere alla data –anteriore- di redazione del testamento.
In sostanza, il quadro che emerge è quello di una persona che, pur problematica e non incline alle relazioni sociali, è tuttavia capace di sufficiente autodeterminazione ai primi di ottobre 2017 ed in grado di disporre del proprio patrimonio mediante la redazione di un testamento del tenore di quello in esame.
Anzi, la decisione di fare testamento il giorno dopo la certificazione della patologia esofagea è indice della piena comprensione da parte di Pt_1
16 del suo stato di salute e, quindi, della sua capacità di Pt_2
discernimento.
Oltretutto, la scelta del de cuius di non contemplare nel Parte_1
testamento può spiegarsi in ragione dell'assenza di significativi rapporti tra i due, il che è confermato dal fatto che non aveva reso Parte_3
partecipe il EL della sua malattia ed è del resto riconosciuto anche dall'odierno attore, dal momento che si legge nella memoria del 3 novembre 2023 “che i contatti si erano fatti più sporadici con come Pt_1
con tutti gli altri parenti, negli ultimi anni, … per la tendenza a isolarsi che
è stata segnalata anche dal Dr. che lo ebbe a vistare già nel Per_4
2016”.
Né appare utile in senso contrario la prova per testi offerta dall'istante nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni (“Vero che quando ha chiesto notizie alla sig.ra della salute del congiunto ha ricevuto in CP_1 Parte_2
risposta:- , ne me occupo io!- e nulla altro?”), poiché la relativa Per_5
circostanza non è indicativa della dedotta incapacità di intendere e di volere di alla data del 4 ottobre 2017 e tantomeno della non corretta Parte_2
formazione della volontà testamentaria.
Altrettanto inconducente è l'ulteriore capitolo di prova articolato nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“1) Vero che i sig. ed Pt_1 Pt_2
nel 2016 si sono rivolti alla sua agenzia in pieno accordo per mettere
[...]
in vendita dei beni ereditati dai genitori?”), dal quale si può ricavare semplicemente che dopo il 2016 si è determinato Parte_2
diversamente.
§6. Va rigettata pure la domanda di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
17 Al riguardo, è bene osservare che, secondo l'orientamento della S.C., “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. n.
4653 del 2018).
Ciò posto, nel caso in esame, tuttavia, non può sottacersi, in primo luogo, che la domanda è formulata in termini generici (“In queste condizioni di diminuite e compromesse capacità di intendere e volere per la depressione
a cui si aggiunge la consapevolezza di una malattia che non lascia scampo ed è causa di molto dolore e disagio qualcuno, avendone interesse, ha ben potuto agire con dolo a modificare le volontà del de cuius alterandone il naturale sviluppo e determinazione, tessendo attorno allo stesso una coltre di isolamento ancor maggiore di quello che già il malcapitato era intrappolato. Diversamente se non ci fosse stato dolo da parte di chi dichiarava di occuparsi di lui ci sarebbe stata la comunicazione al EL delle condizioni di salute del congiunto e il suo coinvolgimento in un tentativo di salvarlo”).
Non emergono, inoltre, fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e l'influenza determinante sul processo
18 formativo della volontà del testatore, che, altrimenti, si sarebbe indirizzata in modo differente, anche perché 'a monte' non risulta che la capacità di autodeterminarsi di fosse scemata, non risulta cioè che Parte_2
quest'ultimo, pur presentando dei tratti comportamentali peculiari oltre che una grave forma di depressione, fosse un soggetto suggestionabile e facilmente inducibile a compiere atti che diversamente non avrebbe mai posto in essere.
§7. Non merita, infine, accoglimento, nei termini in cui è stata proposta, la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto, in via CP_1
principale, di “condannare l'attore alla restituzione pro quota Parte_4
dei beni facenti parte del compendio ereditario … nonché ordinare al sig. la consegna della copia delle chiavi del lucchetto del cancello Parte_1
di ingresso del compendio ereditario” ed in via subordinata di ordinare la reintegra della medesima “nel pieno ed esclusivo possesso dei beni pro quota facenti parte del compendio ereditario … nonché ordinare al sig.
la consegna della copia delle chiavi del lucchetto del cancello Parte_1
di ingresso del compendio ereditario” (v. memoria di parte convenuta del 3 novembre 2023).
Quanto alla domanda principale, la stessa va qualificata come azione di petizione ereditaria, ai sensi dell'art. 533 c.c., posto che la petizione ereditaria “è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in
19 parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o
a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente
e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede” (cfr. Trib. Benevento n. 1200 del 2024).
Peraltro, nella fattispecie l'azione è esperita nei confronti del coerede, essendo incontroverso tra le parti che si tratti di immobili di cui Parte_1
era già titolare della quota di ½.
Ora, se nel caso in cui vi sia un unico erede, l'accettazione dell'eredità comporta il trasferimento al medesimo delle posizioni attive e passive che facevano capo al de cuius, quando invece v'è una pluralità di eredi viene a crearsi uno stato di comunione ereditaria, sicché, con riferimento alla petitio, sulla scorta della disciplina in materia di comunione (e divisione) ereditaria, deve ritenersi che l'erede che fruttuosamente esperisca l'azione di petizione ereditaria nei confronti dei coeredi non divenga titolare, pro quota, del singolo bene ereditario, ma entri a far parte della comunione ereditaria (Trib. Firenze n. 2122 del 2021).
In altre parole, qualora siano chiamati all'eredità più (co)eredi, l'esito della petizione di eredità non potrà che essere la ridefinizione delle quote
20 della comunione ereditaria, avuto riguardo ai singoli beni, essendo invece rimessa alla futura determinazione delle parti, o eventualmente ad apposito giudizio divisorio, la concretizzazione delle quote ereditarie.
Ebbene, nel caso che ci occupa, se può dirsi provata la qualità di erede in capo a è ad ogni modo incontestato che i beni in questione CP_1
siano compresi solo per 1/2 nell'asse ereditario di . Parte_2
Non coglie allora nel segno la richiesta della convenuta volta ad ottenere in questa sede la “restituzione pro quota dei beni”, dal momento che, trattandosi di beni oggetto di comunione ereditaria, l'esito non può essere il trasferimento di una quota degli immobili de quibus e occorre procedere 'a monte' alla costituzione dell'asse ereditario di che trattasi.
Quanto poi all'azione possessoria spiegata in via subordinata, è sufficiente rimarcare che, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata nell'interesse di , la convenuta-attrice in riconvenzionale non ha Parte_1
fornito prova - come era suo onere - del rispetto del termine annuale previsto per l'azione esperita (cfr. per tutte Cass. n. 23870 del 2021, secondo cui, in caso di spoglio clandestino del possesso, “incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio”).
§8. Atteso l'esito complessivo della controversia, che integra una soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate per intero tra le parti.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, invece, essendo stato l'accertamento disposto in funzione della domanda principale proposta da
21 , vanno poste a carico di quest'ultimo e per esso a carico Parte_1
dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) compensa per intero tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CT, liquidate con decreto in pari data e poste a carico dell'Erario per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Reggio Calabria il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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