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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8329/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO COSIMO PIO, elettivamente domiciliato in VIALE AMENDOLA N. 68 EBOLI, presso lo stesso difensore avv. DI BENEDETTO COSIMO PIO
ATTORE IN OPPOSIZIONE pagina 1 di 30 contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SCOFONE LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA
ASSAROTTI 36/8 16122 GENOVA presso il difensore avv.
SCOFONE LORENZO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 22 MAGGIO
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Pertanto, anche se non richiamate, sono parte integrante di questa sentenza.
In precedenza, le parti avevano concluso alla udienza del 14
NOVEMBRE 2024.
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1993 del 2022, in procedimento numero 4347 del 2022 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 30 Il signor si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
numero 1993 del 2022.
Con tale decreto, lo stesso era stato ingiunto del pagamento di somma di euro 175.760,66. Ingiungente la società sopra indicata come convenuta: (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
suoi successori. Nel seguito, la opposta anche solo come CP_1
Il tutto nasceva da fideiussione assicurativa in favore del
[...]
; rilasciata al a garanzia degli adempimenti CP_2 CP_2
contrattuali di un servizio di sosta a pagamento, cioè degli adempimenti contrattuali dell'ATI- Il Parcheggio scrl-New Service srl
(la Impresa-parcheggio, nel seguito e per brevità); ATI avente ad oggetto la gestione di sosta a pagamento. Sia il signor sia Pt_1
sia altro soggetto con eguale cognome dell'opponente ER
( avevano dato garanzia solidale, in favore della Persona_2
operazione ed in particolare di CP_1
L'ente garantito aveva poi escusso la fideiussione.
La compagnia assicuratrice, originariamente Controparte_3
e poi (nel
[...] Controparte_4 P.IVA_1
seguito solo in questa sentenza, a prescindere dalle evoluzioni CP_1
pagina 3 di 30 del nome sociale) si era allora rivalsa proprio sui garanti, a mezzo del decreto ingiuntivo opposto.
Fatta tale premessa, la parte opponente lamentava vari profili, qui in breve riassumibili (la numerazione della opposizione non è ordinata ed in numeri dei motivi di opposizione si sovrappongono;
dunque, si utilizzerà esclusivamente la numerazione in appresso):
1. Invalidità della fideiussione, in ragione della genericità e struttura illegittima;
inoltre, la stessa era sprovvista di termine;
2. Vi sarebbe prescrizione del credito. Infatti, il diritto nascerebbe dalla escussione da parte dell'ente pubblico ); da tale CP_2 CP_2
momento decorrerebbe il termine di prescrizione.
3. Vi sarebbe poi liberazione dell'opponente, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile.
4. Infine, la parte opponente rilevava come non vi fosse prova che il
avesse diritto a tale escussione. Controparte_2
Si costituiva CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
In relazione al primo punto, rilevava la sufficiente chiarezza della polizza.
Negava il trascorrere della prescrizione.
pagina 4 di 30 Negava la operatività dell'articolo 1957 c.c.
In ordine alla fondatezza o meno della escussione, da parte del
, la parte opposta rilevava come si fosse in Controparte_2
presenza di un contratto autonomo. Pertanto, nulla avrebbe CP_1
potuto opporre al nel momento in cui questo aveva deciso di CP_2
escutere.
Il decreto non vedeva la richiesta di provvisoria esecutività.
La causa transitava per varie udienze, come da verbale di udienza.
Il presidente della seconda sezione, insediatosi nel settembre 2024,
assegnava con criterio automatico a sé medesimo tutte le cause di più
antica iscrizione;
al fine di uno smaltimento di tali cause e di riduzione del disposition time, al contempo alleggerendo il ruolo dei giudici della sezione.
La causa vedeva dunque una prima udienza per precisare le conclusioni il giorno 14 novembre 2024.
All'esito dello scambio delle memorie finali, il giudice riteneva la causa non matura per la decisione e rimetteva la causa in ruolo con ordinanza, che qui si riporta:
<<…
Occorre rimettere la causa in ruolo.
pagina 5 di 30 Su uno dei motivi di opposizione – la prescrizione – non vi è chiarezza
delle posizioni;
relativamente nel caso di parte opponente;
in modo
marcato nel caso di parte opposta che, ancora nella conclusionale, afferma
(pg. 7): “senza dubbio nella fattispecie l'azione è stata proposta (…) nei
termini”, senza peraltro alcuna indicazione di termine “a quo” e “ad
quem”.
La causa va dunque rimessa in ruolo.
Le parti sono dunque invitate a chiarire alcuni punti. Chiarimento che,
innanzi tutto, corrisponde ai parametri dell'articolo 88 c.p.c.; in secondo
luogo, vanno messe le parti in pieno contraddittorio sul punto;
infine, su
un piano banale e pratico, si vuole evitare che eventuali atti interruttivi
siano ascosi in qualche allegato (senza che questa ordinanza autorizzi alla
produzione di nuovi documenti), così che il giudice di tali atti interruttivi
non si avveda.
• Va dunque chiarito (ovviamente, trattandosi di questio iuris, senza
vincolo per il giudice nella qualificazione) dalle parti, significativamente
parte opposta, quale l'istituto invocato per la azione contro il Pt_1
Con specifica indicazione delle norme di legge cui si fa riferimento.
• Va poi chiarito quale il termine di prescrizione astrattamente applicabile,
se quello ordinario o altro.
pagina 6 di 30 • Va ancora chiarito il dies a quo, indicato con data precisa;
per quale
ragione sarebbe decorso (parte opponente) o non sarebbe decorso (parte
opposta), in questo secondo caso anche per atti interruttivi purché già
presenti in fascicolo.
Tali profili vanno approfonditi, prima della decisione;
essendo le altre
difese sufficientemente chiare.
P.Q.M.
1. RIMETTE la causa in ruolo.
2. FISSA la udienza del giorno 17 aprile 2025 ore 11.00, per discussione ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
3. PONE alle parti i temi di cui sopra in motivazione, con particolare
riferimento alla prescrizione.
4. CONCEDE termine alle parti per memoria al giorno 9 aprile 2025, sui
temi di cui sopra e su ogni altra ulteriore questione.
5. SI COMUNICHI.
…>>>
Le parti effettivamente depositavano le memorie;
sia pure non esattamente in termini, rispetto al tema proposto.
pagina 7 di 30 Nella udienza in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa, 17 aprile
2025, dopo la rimessione in ruolo, tuttavia, le parti non si presentavano.
Dunque, veniva emessa ordinanza di (prima) diserzione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile.
La causa veniva rinviata al giorno 30 aprile 2025; compariva qui solo una delle due parti.
Il giudice, alla luce della singolarità dell'andamento della causa – a) necessità di rimessione in ruolo;
b) effettivo deposito delle memorie come richieste, peraltro non del tutto in termini;
c) successiva diserzione di udienza da parte di entrambi (che poteva anche far supporre al giudice una volontà conciliativa, alla luce delle memorie);
d) presenza alla successiva udienza 30 aprile 2025 di solo una parte – riteneva di rinviare ulteriormente, al fine di evitare materiali e concrete
lesioni del contraddittorio, pur in una sequenza procedimentale formalmente valida.
Il 22 maggio 2025, presenti entrambe le parti, la causa veniva discussa nelle guise dell'articolo 281 sexies c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione senza termini, in luogo della lettura della sentenza;
come consentito dalla stessa norma di cui ad articolo 281 sexies c.p.c..
pagina 8 di 30 Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, ai sensi della novellazione dell'articolo
132 del codice di procedura civile. A rigore, esso potrebbe essere anche integralmente omesso. E' dunque sufficiente quanto sopra, in relazione allo svolgimento del processo;
per quanto qui non narrato o narrato in modo incompleto, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
In generale. La successione di CP_1
La opposizione è parzialmente fondata.
Va in premessa rilevato come non vi siano contestazioni sulla successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Nel senso che il rapporto, originariamente di Milano Ass., si è poi trasferito alla odierna opposta.
Parimenti, non vi è contestazione sul mantenimento del credito in capo alla odierna opposta;
mantenimento del credito, nonostante il mutamento di denominazione di nelle sue varie fasi di vita CP_1
sociale. Pertanto, il dato della titolarità attiva del credito non è in contestazione.
pagina 9 di 30 Il credito è contestato dal punto di vista oggettivo, perché nascente da contratto invalido, perché prescritto;
e così via. Non però la ordinata filiera successoria dal lato attivo, in capo alla parte opposta.
(DUE)
I motivi di opposizione inammissibili o infondati
E' inammissibile ed infondato il primo motivo di opposizione.
Esso è inammissibile, poiché eccessivamente generico;
trattandosi di atto di opposizione, esso deve indicare con precisione le ragioni di doglianza, rispetto alla pretesa monitoria. Inoltre, è infondato;
si è in presenza di una normale garanzia a prima richiesta, come d'uso, senza che siano indicati profili di invalidità nella opposizione, che è persin difficile cogliere.
In ogni caso, la lettura del contratto non fa emergere alcuna invalidità.
E' infondato il terzo motivo di opposizione.
Parte opponente invoca la applicazione dell'articolo 1957 del codice civile.
In realtà, vi è rinuncia ad avvalersi di tale norma, da parte dell'opponente, in sede contrattuale. Dunque, tale norma non è
pagina 10 di 30 efficace, in quanto derogata contrattualmente. Sul punto, è dunque fondata la difesa di parte opposta.
In fatto, conclusivamente vi è una rinuncia ad avvalersi delle facoltà derivanti da tale norma.
In diritto, la norma di cui all'articolo 1957 del codice civile integra con certezza un diritto disponibile e rinunciabile. La parte opponente non potrebbe nemmeno invocare (il che, peraltro, nemmeno fa) la propria posizione di consumatore;
infatti, egli era parte della Impresa-
(meglio, dell'ATI), come pure gli altri soggetti percossi dal Parte_2
decreto ingiuntivo.
E' poi manifestamente infondato il quarto motivo di opposizione.
La parte opponente pretende che il giudice valuti la fondatezza o meno della escussione del . Nel senso che, ad Controparte_2
avviso di parte opponente, il non avrebbe dovuto escutere da CP_2
la garanzia, poiché la Impresa-parcheggio (debitore principale) CP_1
non era inadempiente. Letteralmente, nella opposizione: “in via ancor più gradata si eccepisce l'assoluta mancanza di fondatezza del credito intimato, in quanto non vi è alcuna prova che, prima il debitore principale e quindi la dovessero versare le somme Controparte_5
riportate in monitorio. Agli atti la Unipolsai ass.ni ha semplicemente pagina 11 di 30 versato una richiesta del senza nessun Controparte_2
chiarimento o interpello”.
Tale pretesa non corrisponde punto all'assetto contrattuale come delineato.
Non vi è infatti dubbio che il contratto in questione debba essere considerato una garanzia autonoma. Si tratta di quella ipotesi, nella quale il garante, nel caso parte opposta, si obbliga a pagare a semplice richiesta. In tale modo, il rapporto fra il soggetto che gode della garanzia, nel caso il ed il garante, nel caso è tale che CP_2 CP_1
deve pagare a semplice richiesta, astraendosi dalla posizione CP_1
del soggetto che ha richiesto la garanzia, cioè la Impresa-parcheggio.
Tale garanzia non consentiva ad di eccepire alcunché al CP_1
(se non, eventualmente la eccezione di dolo generale, qui CP_2
nemmeno invocata); nel senso che doveva pagare senza CP_1
verificare la fondatezza della pretesa del verso la CP_2 [...]
. Parte_3
Tale è infatti la struttura della garanzia a prima richiesta, che risponde ad esigenze di prontezza dell'incasso da parte dell'ente pubblico. Non a caso, tale garanzia è definita anche come garanzia
cauzionale; nel senso che è come se la Impresa-parcheggio avesse pagina 12 di 30 versato al Comune una cauzione;
il che non avviene fisicamente ma, dal punto di vista pratico, il Comune può sempre escutere una somma di danaro;
ponendosi dunque in una posizione di forza, rispetto alla
Impresa-parcheggio.
Naturalmente, non è che la Impresa-parcheggio sia priva di tutela verso l'ente pubblico. Semplicemente – come appunto in una ipotesi cauzionale – l'ente pubblico intanto trattiene la somma. In successivo e separato contenzioso, sarà possibile evidentemente per la Impresa- parcheggio agire contro il ed è appena il caso di rilevare che CP_2
questo giudicato non riguarda in alcun modo tale (diversa) vicenda.
Dal punto di vista dei rapporti amministrativi, la garanzia in questione è quella d'uso, proprio per la sua efficacia.
(TRE)
La prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione.
Il motivo relativo alla prescrizione è parzialmente fondato.
Occorre premettere come il termine prescrizionale sia quello ordinario
decennale.
Peraltro, non vi sono sul punto contestazioni hinc inde.
Tale termine decennale è alla base, dunque, delle successive sezioni di
motivazione.
pagina 13 di 30 (QUATTRO)
SEGUE LA PRESCRIZIONE. Il dies ad quem.
Per verificare se vi sia o meno fondatezza della eccezione di prescrizione, è necessario verificare quale il termine a quo e quale il termine ad quem.
Nella ordinanza di rimessione in ruolo, sopra indicata, si invitavano appunto le parti ad una ricostruzione, il più possibile precisa, di tali termini;
determinazione necessaria, al fine di tale verifica. Sul punto, le parti hanno effettuato ricostruzioni divergenti fra loro;
entrambe non esattamente in termini con la concreta vicenda sottoposta a giudizio.
In questa sezione QUATTRO di motivazione si esamina dunque il termine ad quem, riservando alla successiva sezione di motivazione
CINQUE la individuazione del termine iniziale del periodo (decennale,
per quanto sopra detto) di prescrizione. Per meglio dire, in questa sezione di motivazione si individua la data esatta del primo atto
interruttivo, cioè l'atto di esordio di questo processo. In sezione CINQUE
il giorno di inizio della prescrizione. Eventuali altri atti interruttivi saranno esaminati nella sezione SEI.
pagina 14 di 30 L'atto interruttivo – consistente nell'esordio di questo processo – è con certezza da situarsi nella primavera 2022. Non vi è tuttavia identità di opinioni delle parti sul giorno esatto.
La parte opposta, nella memoria finale alla pagina 4, lo individua al giorno 19 maggio 2022, data nella quale sarebbe stato notificato il decreto ingiuntivo. Parte opponente, in citazione, dice invece che il decreto ingiuntivo è notificato il 26 giugno 2022 (prima riga della opposizione “Premesso”); nulla dice nella memoria finale.
Nonostante tale difformità di posizioni sulla data, è certamente il
decreto ingiuntivo il primo atto interruttivo rivolto contro l'opponente.
La ordinanza di rimessione in ruolo, di cui sopra si è detto, chiedeva di identificare atti interruttivi;
la parte opposta non ha individuato atti interruttivi da intendersi come diretti contro l'opponente, diversi dalla notificazione del decreto ingiuntivo, di cui occorre dunque individuare
la data quale fattispecie interruttiva; essendovi, anche sul punto, divergenza fra le parti, senza alcuna specificazione su tale dato
(apparentemente incontrovertibile e documentale).
Occorre dunque determinare quando si sia realizzato l'effetto interruttivo, a seguito del decreto ingiuntivo.
pagina 15 di 30 In via di metodo, va rilevato come, trattandosi di dato documentale, non vi sia vincolo di non contestazione. Così, se una parte afferma che un certo atto ha data il giorno x mentre ha data il giorno y e non vi è contestazione della controparte;
non è che, per ciò solo, sia accertata o non contestata la data x. Il giudice, semplicemente, può prendere visione del documento e verificare che ha data y. Per tali profili documentali, all'evidenza, non può operare il principio di non contestazione.
L a presente causa è iniziata con decreto ingiuntivo.
E' noto che, sul punto, nonostante la lettera del terzo comma dell'articolo 643 c.c., vi sia sul piano processuale un indirizzo che ritiene di poter far retroagire la pendenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In tal modo, si avrebbe litispendenza nel momento in cui il decreto è depositato, con una sorta di retroattività della litispendenza, al momento del deposito del ricorso.
Tale indirizzo non è incontroverso e, tuttavia, apparentemente prevalente a partire da Cass. ss. uu. 20596 del 2007. In base a tale principio, almeno a livello processuale, la pendenza del processo si situa nel deposito del ricorso monitorio e non nella fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 643 c.p.c.; principio contestato in pagina 16 di 30 precedenza, con molti precedenti di sezioni semplici difformi. Le sezioni unite hanno uniformato la giurisprudenza – ai fini processuali
– valorizzando l'articolo 39 c.p.c.; con un indirizzo che da allora si è consolidato, come da ultimo Cass. 18564 del 2015 (“Nel caso di
continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col
rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente
adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi
pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il
criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla
l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto
e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643,
comma 3, c.p.c.”).
Anche aderendo a questo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto che, ai fini della prescrizione e dunque ai fini che qui
interessano, ha rilievo esclusivamente il terzo comma dell'articolo 643
c.p.c.; o meglio, il decreto ingiuntivo vale come atto interruttivo ma solo se notificato, secondo le regole sostanziali e non quelle processuali.
Dunque, la c.d. retroazione degli effetti al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rileva a fini processuali;
non anche di interruzione pagina 17 di 30 della prescrizione. La interruzione della prescrizione si verifica solo con la notificazione del ricorso e del decreto e non con il mero deposito del ricorso. Fra le altre, in questo decennio: Cass. 27944 del 2022 (“Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo
a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi
tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo
decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al
debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione
del diritto”) e Cass. 4676 del 2023.
Può dunque dirsi, con riferimento a questo caso che: il dies ad quem
coincide con la notificazione del decreto ingiuntivo, meglio indicato in
oggetto, di cui alla presente opposizione. Ai fini della interruzione della prescrizione, mancando altri atti interruttivi contro l'opponente, è alla notificazione del decreto (e non al mero deposito del ricorso ingiuntivo)
che occorre fare riferimento (articolo 643, ultimo comma, c.p.c. e 2943,
secondo comma, c.c.).
Questa prima massima – che individua l'atto interruttivo nella notificazione del decreto e non nel previo deposito del ricorso – non è tuttavia sufficiente, al fine di determinare il giorno esatto in cui è
avvenuta la interruzione della prescrizione. Infatti, in relazione alla pagina 18 di 30 notificazione, è noto che opera il principio della separazione fra notificante e notificando. Occorre dunque chiedersi se, nel caso di specie, la notificazione (e dunque l'effetto interruttivo) si sia verificata nel momento dell'avvio della notificazione, ovvero nel momento della compiutezza della notificazione (cioè dal realizzarsi della fattispecie notificatoria, ad esempio con la ricezione effettiva, ovvero negli altri modi previsti dalla legge).
Nonostante l'effetto di separazione fra notificante e notificando sia un principio di portata ormai generale – Corte costituzionale 477 del
2002; 28 del 2004; 107 del 2004; 97 del 2004; indirizzo costituzionale poi recepito da Cass. ss. uu. 548 del 2005 – ai fini della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità opera una distinzione.
Nel caso di atti interruttivi che possono essere compiuti solo con mezzo tecnico giudiziario, opera la separazione fra notificante e notificando (Cass. 18399 del 2009); nel caso invece in cui la interruzione possa avvenire anche con messa in mora extragiudiziale
(tipicamente, i crediti pecuniari), la notificazione, a fini interruttivi della prescrizione, deve essere effettivamente compiuta, applicandosi le regole del codice civile e non quelle processuali (con lievi differenze:
Cass. 6973 del 2016; Cass. ss. uu. 24822 del 2015; Cass. 19143 del pagina 19 di 30 2016). La massima delle ss. uu. 24822 cit. è infatti: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il
destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli
atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti
sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un
atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di
esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal
momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.”
In sintesi, ai fini dell'effetto interruttivo (prodotto dall'esordio di questo processo), deve dirsi che: a) non rileva il deposito del ricorso ma la notifica del decreto ingiuntivo;
b) in relazione a tale notifica, non si realizza la scissione fra notificante e notificando.
Applicando questi principi, può finalmente individuarsi la data, che rappresenta il terminus ad quem.
La data è da individuarsi nel 24 maggio 2022, e non nel 26 maggio 2022
come indicato dalla parte opponente ma nemmeno nel 19 maggio 2022,
come suggerito da parte opposta. La scansione è infatti chiara: il ricorso
è del 12 aprile 2022 (doc. 1 di parte opposta), data di ricorso irrilevante per quanto detto;
il decreto è del 29 aprile (firma)-2 maggio pagina 20 di 30 2022 (pubblicazione); viene passato in notifica in proprio il giorno 19 maggio 2022, data che non rileva per quanto detto sopra, mancando l'effetto della separazione fra notificante e notificando.
Occorre allora verificare quando vi sia l'effetto interruttivo.
Il plico fu ritirato.
Il che pone un ulteriore tema rilevante;
se si vuole il terzo tema.
Nel caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., occorre chiedersi se, sempre ai fini interruttivi, rilevi il compimento della notificazione, ovvero l'arrivo della raccomandata nella sfera del
notificando.
Sul punto, occorre individuare la ratio delle massime precedenti. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità sostiene che, se l'atto interruttivo è veicolato da atto processuale, esso va trattato come fattispecie sostanziale;
con la conseguenza individuata sopra (conta la notifica del decreto;
non si ha scissione fra notificando e notificante).
Poiché vi è una applicazione delle regole sostanziali, allora, deve ritenersi prevalente l'articolo 1335 c.c. sull'articolo 140 c.p.c.; in breve,
l'effetto interruttivo si ha quando il plico perviene all'indirizzo del destinatario, assente o che rifiuti, per il disposto proprio dell'articolo pagina 21 di 30 1335 c.c.; non quando viene ritirato (o rispedito al mittente dopo i giorni per compiuta giacenza).
Applicandosi infatti le regole sostanziali, opera l'articolo 1335 c.c.; fin dallo stesso giorno dell'accesso deve ritenersi essere avvenuto l'effetto interruttivo, pur se il plico è stato ritirato il successivo giorno 26
maggio 2025.
(CINQUE)
SEGUE La prescrizione. Il dies a quo
Occorre individuare il dies a quo.
Sul punto, vi è diversa ricostruzione delle parti.
Parte opponente – che ha interesse ad arretrare tale dì – sostiene che, già nel momento in cui il ha escusso si è realizzata la CP_2 CP_1
fattispecie debitoria dell'opponente, dunque da tale termine decorrerebbe la prescrizione;
il termine è individuato nel giorno 29
luglio 2011.
La parte opponente sostiene invece che il termine decorre dal versamento/pagamento (della compagnia al;
si tratta in CP_2
realtà di due diverse date, poiché il pagamento avvenne in due parti, rispettivamente il giorno 11 gennaio 2012 e 30 maggio 2012. Si riguardi il documento 3 di parte ingiungente in sede monitoria.
pagina 22 di 30 E' fondata, in diritto, la ricostruzione di parte opposta.
Va infatti rilevato come sia incontroverso che il credito di CP_1
nasce da surrogazione.
Nel meccanismo della garanzia in questione, ha pagato al CP_1
e si è poi rivolta alla Impresa-parcheggio; rispetto alla CP_2
Impresa-parcheggio, la posizione dei fideiussori, fra cui l'odierno opponente, è identica (l'odierno opponente è in situazione identica, a calco, della Impresa-parcheggio, quale co-obbligato).
Ora, nel rivolgersi alla Impresa-parcheggio, esercita un diritto CP_1
di surrogazione (posizione identica, ed a calco della
Impresaparcheggio, per quanto detto, ha l'odierno opponente).
Non vi è dubbio che la surrogazione sia una fattispecie legata al
pagamento effettivo, non dunque alla semplice escussione del credito.
Il dato non è controvertibile e merita, in diritto, solo brevi cenni di motivazione.
Il Capo II del Titolo I del Libro IV (1176 ss. c.c.) è dedicato all'adempimento, cioè al pagamento. La prima Sezione I (appunto
1176 ss. c.c.) è dedicata all'adempimento in generale. La Sezione II
(1201 ss. c.c.) è dedicata al pagamento con surrogazione. Sempre però
di una specie di adempimento si tratta, essendo anche tale Sezione
pagina 23 di 30 inserita nel medesimo Capo. Dunque, il pagamento con surrogazione è comunque un pagamento.
Tutto il reticolo delle norme sulla surrogazione implica il pagamento: lo stesso titolo della Sezione II, poi l'articolo 1201 (“ricevendo il pagamento”), il 1202 (“al fine di pagare”), i casi di surrogazione legale
(1203 c.c.).
In sintesi, la fattispecie surrogatoria, con il mutamento soggettivo della obbligazione, avviene con il pagamento.
E' dunque corretta la posizione di parte opposta, per cui il diritto in capo alla stessa è nato con i pagamenti, come fattispecie surrogatoria.
In precedenza, la mera richiesta del non ha Controparte_2
fatto certamente sorgere alcun diritto di verso la Impresa- CP_1
parcheggio (e quindi verso parte opponente).
Si hanno pertanto due dies a quibus, coincidenti con i due pagamenti:
- Pagamento di euro 57.219,64, con versamento in data 11/1/2012;
- Pagamento di euro 123.496,78, con versamento in data 30/5/2012.
Può dunque giungersi ad una prima conclusione. La seconda voce non
è prescritta. Infatti, il decennio sarebbe scaduto il 30 maggio 2022; si è detto nella precedente sezione di motivazione che l'effetto interruttivo della prescrizione si è verificato il 26 maggio 2022 (anche se si ritenesse pagina 24 di 30 la data del ritiro della notificazione, e così non è, il termine decennale non è trascorso).
La prescrizione è invece integrata, in relazione al primo dei pagamenti, quello del gennaio 2012.
(SEI)
SEGUE La prescrizione. Di possibili effetti estensivi
di altre fattispecie interruttive
Prima di dichiarare prescritto il credito relativo al pagamento del gennaio 2012, occorre verificare se vi siano altre fattispecie interruttive, oltre all'esordio del presente giudizio di merito, i cui dati tecnici si sono esaminati sopra.
E' noto come la prescrizione possa essere interrotta dal titolare (2943
c.c.), ovvero dal debitore (2944 c.c.).
In relazione alla prima fattispecie, va rilevato come la parte creditrice,
oggi opposta, non abbia individuato altre fattispecie interruttive.
Ha però menzionato un piano di rientro della Impresa-parcheggio;
tale piano di rientro, in astratto, potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 2944 c.c. Nella costituzione, la parte opposta parla di piano di rientro “dei debitori”. In realtà, ad una lettura del documento 7 di parte opposta, si evince che il piano di rientro è del pagina 25 di 30 debitore principale (dopo l'evento-surrogazione), cioè la
[...]
. Parte_3
Non rileva in questa sede se la Impresa-parcheggio abbia o meno, con tale atto, integrato un “riconoscimento”, ai sensi dell'articolo 2944
c.c.; il che richiederebbe la interpretazione di tale impegno, irrilevante in questo processo.
Ragione più liquida per ritenere che tale atto – anche a qualificarlo come “riconoscimento” da parte della Impresa-parcheggio – è che, in ogni caso, tale atto non si estenderebbe al debito dell'odierno opponente. Vige infatti l'articolo 1309 c.c., che esclude la estensione della interruzione per gli atti del debitore ex 2944 c.c. (gli atti del creditore sono invece estensibili, ai fini della interruzione della prescrizione).
In sintesi finale, la opposizione è parzialmente fondata, essendo prescritta una parte del debito;
prescrizione eccepita con il primo atto utile, la opposizione.
(SETTE)
Gli interessi
pagina 26 di 30 Spettano con certezza gli interessi, al tasso maggiorato di cui all'articolo 1284, quarto (penultimo comma), c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo.
La parte opposta ha anche chiesto gli interessi c.d. “per transazioni commerciali”.
Non spettano.
Ritiene questo giudice che le disposizioni di cui al decreto legislativo
231 del 2002 vadano interpretate, nel sistema, nella loro portata letterale e non in senso estensivo, come “nuovo” tasso di mora, in luogo di quello di legge del sistema nazionale. Dunque, anche nel caso di ricorrenza dei dati soggettivi (c.d. B2B), cioè la presenza di due professionisti nel gergo eurounitario, occorre verificare se si è in presenza di beni/servizi, nel senso indicato dalla norma. Non è questo il caso, trattandosi di surrogazione, rispetto a debito altrui;
in tale meccanismo non è individuabile un “servizio”.
Non spettano nemmeno gli interessi di mora.
Mancando atti di messa in mora – diversi e precedenti dal giudizio –
non spettano gli interessi di mora.
Né è estensibile la messa in mora contro il debitore principale
Impresa-Parcheggio; per il disposto di cui all'articolo 1308 c.c..
pagina 27 di 30 (OTTO)
Le spese di lite
Le spese possono compensarsi integralmente.
Innanzi tutto, vi è soccombenza reciproca;
tale motivo è uno dei motivi tipici per la compensazione.
Potrebbe tuttavia rilevarsi come, in relazione a parte della pretesa agita in via monitoria, la opposta ha visto comunque il CP_1
riconoscimento delle proprie ragioni e dunque, per il principio chiovendiano per cui chi è costretto a ricorrere alla giurisdizione deve vedersi integralmente ristorato dei costi. In relazione alla minor somma riconosciuta, va tuttavia rilevato come si sia in presenza di una situazione singolare, di cui si è solo dato cenno in sede di svolgimento del processo;
con una serie di questioni che, pur assestate in giurisprudenza, sono indubbiamente controvertibili. Inoltre, non può sottacersi la inerzia del soggetto creditore per un lungo periodo.
Circostanze, queste, che possono inquadrarsi nella specifica ed eccezionale ipotesi di cui a C. costituzionale 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8329/2022;
pagina 28 di 30 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione parzialmente, con riferimento alla eccezione
di prescrizione.
2. RESPINGE per il resto.
3. REVOCA il decreto ingiuntivo in ogni sua parte: capitale;
interessi;
spese del monitorio. Revoca integrale del decreto.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 123.496,78; su tale somma, Controparte_1
interessi 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del
decreto ingiuntivo fino al saldo.
5. SPESE COMPENSATE INTEGRALMENTE sia in monitorio sia in sede
di opposizione
6. SI PUBBLICHI.
pagina 29 di 30 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque. Il deposito come da datario ed orario di
CONSOLLE. Comunicazioni successive a cura della cancelleria.
Il giudice Marco D'Orazi
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8329/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO COSIMO PIO, elettivamente domiciliato in VIALE AMENDOLA N. 68 EBOLI, presso lo stesso difensore avv. DI BENEDETTO COSIMO PIO
ATTORE IN OPPOSIZIONE pagina 1 di 30 contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SCOFONE LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA
ASSAROTTI 36/8 16122 GENOVA presso il difensore avv.
SCOFONE LORENZO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 22 MAGGIO
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Pertanto, anche se non richiamate, sono parte integrante di questa sentenza.
In precedenza, le parti avevano concluso alla udienza del 14
NOVEMBRE 2024.
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1993 del 2022, in procedimento numero 4347 del 2022 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 30 Il signor si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
numero 1993 del 2022.
Con tale decreto, lo stesso era stato ingiunto del pagamento di somma di euro 175.760,66. Ingiungente la società sopra indicata come convenuta: (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
suoi successori. Nel seguito, la opposta anche solo come CP_1
Il tutto nasceva da fideiussione assicurativa in favore del
[...]
; rilasciata al a garanzia degli adempimenti CP_2 CP_2
contrattuali di un servizio di sosta a pagamento, cioè degli adempimenti contrattuali dell'ATI- Il Parcheggio scrl-New Service srl
(la Impresa-parcheggio, nel seguito e per brevità); ATI avente ad oggetto la gestione di sosta a pagamento. Sia il signor sia Pt_1
sia altro soggetto con eguale cognome dell'opponente ER
( avevano dato garanzia solidale, in favore della Persona_2
operazione ed in particolare di CP_1
L'ente garantito aveva poi escusso la fideiussione.
La compagnia assicuratrice, originariamente Controparte_3
e poi (nel
[...] Controparte_4 P.IVA_1
seguito solo in questa sentenza, a prescindere dalle evoluzioni CP_1
pagina 3 di 30 del nome sociale) si era allora rivalsa proprio sui garanti, a mezzo del decreto ingiuntivo opposto.
Fatta tale premessa, la parte opponente lamentava vari profili, qui in breve riassumibili (la numerazione della opposizione non è ordinata ed in numeri dei motivi di opposizione si sovrappongono;
dunque, si utilizzerà esclusivamente la numerazione in appresso):
1. Invalidità della fideiussione, in ragione della genericità e struttura illegittima;
inoltre, la stessa era sprovvista di termine;
2. Vi sarebbe prescrizione del credito. Infatti, il diritto nascerebbe dalla escussione da parte dell'ente pubblico ); da tale CP_2 CP_2
momento decorrerebbe il termine di prescrizione.
3. Vi sarebbe poi liberazione dell'opponente, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile.
4. Infine, la parte opponente rilevava come non vi fosse prova che il
avesse diritto a tale escussione. Controparte_2
Si costituiva CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
In relazione al primo punto, rilevava la sufficiente chiarezza della polizza.
Negava il trascorrere della prescrizione.
pagina 4 di 30 Negava la operatività dell'articolo 1957 c.c.
In ordine alla fondatezza o meno della escussione, da parte del
, la parte opposta rilevava come si fosse in Controparte_2
presenza di un contratto autonomo. Pertanto, nulla avrebbe CP_1
potuto opporre al nel momento in cui questo aveva deciso di CP_2
escutere.
Il decreto non vedeva la richiesta di provvisoria esecutività.
La causa transitava per varie udienze, come da verbale di udienza.
Il presidente della seconda sezione, insediatosi nel settembre 2024,
assegnava con criterio automatico a sé medesimo tutte le cause di più
antica iscrizione;
al fine di uno smaltimento di tali cause e di riduzione del disposition time, al contempo alleggerendo il ruolo dei giudici della sezione.
La causa vedeva dunque una prima udienza per precisare le conclusioni il giorno 14 novembre 2024.
All'esito dello scambio delle memorie finali, il giudice riteneva la causa non matura per la decisione e rimetteva la causa in ruolo con ordinanza, che qui si riporta:
<<…
Occorre rimettere la causa in ruolo.
pagina 5 di 30 Su uno dei motivi di opposizione – la prescrizione – non vi è chiarezza
delle posizioni;
relativamente nel caso di parte opponente;
in modo
marcato nel caso di parte opposta che, ancora nella conclusionale, afferma
(pg. 7): “senza dubbio nella fattispecie l'azione è stata proposta (…) nei
termini”, senza peraltro alcuna indicazione di termine “a quo” e “ad
quem”.
La causa va dunque rimessa in ruolo.
Le parti sono dunque invitate a chiarire alcuni punti. Chiarimento che,
innanzi tutto, corrisponde ai parametri dell'articolo 88 c.p.c.; in secondo
luogo, vanno messe le parti in pieno contraddittorio sul punto;
infine, su
un piano banale e pratico, si vuole evitare che eventuali atti interruttivi
siano ascosi in qualche allegato (senza che questa ordinanza autorizzi alla
produzione di nuovi documenti), così che il giudice di tali atti interruttivi
non si avveda.
• Va dunque chiarito (ovviamente, trattandosi di questio iuris, senza
vincolo per il giudice nella qualificazione) dalle parti, significativamente
parte opposta, quale l'istituto invocato per la azione contro il Pt_1
Con specifica indicazione delle norme di legge cui si fa riferimento.
• Va poi chiarito quale il termine di prescrizione astrattamente applicabile,
se quello ordinario o altro.
pagina 6 di 30 • Va ancora chiarito il dies a quo, indicato con data precisa;
per quale
ragione sarebbe decorso (parte opponente) o non sarebbe decorso (parte
opposta), in questo secondo caso anche per atti interruttivi purché già
presenti in fascicolo.
Tali profili vanno approfonditi, prima della decisione;
essendo le altre
difese sufficientemente chiare.
P.Q.M.
1. RIMETTE la causa in ruolo.
2. FISSA la udienza del giorno 17 aprile 2025 ore 11.00, per discussione ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
3. PONE alle parti i temi di cui sopra in motivazione, con particolare
riferimento alla prescrizione.
4. CONCEDE termine alle parti per memoria al giorno 9 aprile 2025, sui
temi di cui sopra e su ogni altra ulteriore questione.
5. SI COMUNICHI.
…>>>
Le parti effettivamente depositavano le memorie;
sia pure non esattamente in termini, rispetto al tema proposto.
pagina 7 di 30 Nella udienza in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa, 17 aprile
2025, dopo la rimessione in ruolo, tuttavia, le parti non si presentavano.
Dunque, veniva emessa ordinanza di (prima) diserzione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile.
La causa veniva rinviata al giorno 30 aprile 2025; compariva qui solo una delle due parti.
Il giudice, alla luce della singolarità dell'andamento della causa – a) necessità di rimessione in ruolo;
b) effettivo deposito delle memorie come richieste, peraltro non del tutto in termini;
c) successiva diserzione di udienza da parte di entrambi (che poteva anche far supporre al giudice una volontà conciliativa, alla luce delle memorie);
d) presenza alla successiva udienza 30 aprile 2025 di solo una parte – riteneva di rinviare ulteriormente, al fine di evitare materiali e concrete
lesioni del contraddittorio, pur in una sequenza procedimentale formalmente valida.
Il 22 maggio 2025, presenti entrambe le parti, la causa veniva discussa nelle guise dell'articolo 281 sexies c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione senza termini, in luogo della lettura della sentenza;
come consentito dalla stessa norma di cui ad articolo 281 sexies c.p.c..
pagina 8 di 30 Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, ai sensi della novellazione dell'articolo
132 del codice di procedura civile. A rigore, esso potrebbe essere anche integralmente omesso. E' dunque sufficiente quanto sopra, in relazione allo svolgimento del processo;
per quanto qui non narrato o narrato in modo incompleto, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(UNO)
In generale. La successione di CP_1
La opposizione è parzialmente fondata.
Va in premessa rilevato come non vi siano contestazioni sulla successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Nel senso che il rapporto, originariamente di Milano Ass., si è poi trasferito alla odierna opposta.
Parimenti, non vi è contestazione sul mantenimento del credito in capo alla odierna opposta;
mantenimento del credito, nonostante il mutamento di denominazione di nelle sue varie fasi di vita CP_1
sociale. Pertanto, il dato della titolarità attiva del credito non è in contestazione.
pagina 9 di 30 Il credito è contestato dal punto di vista oggettivo, perché nascente da contratto invalido, perché prescritto;
e così via. Non però la ordinata filiera successoria dal lato attivo, in capo alla parte opposta.
(DUE)
I motivi di opposizione inammissibili o infondati
E' inammissibile ed infondato il primo motivo di opposizione.
Esso è inammissibile, poiché eccessivamente generico;
trattandosi di atto di opposizione, esso deve indicare con precisione le ragioni di doglianza, rispetto alla pretesa monitoria. Inoltre, è infondato;
si è in presenza di una normale garanzia a prima richiesta, come d'uso, senza che siano indicati profili di invalidità nella opposizione, che è persin difficile cogliere.
In ogni caso, la lettura del contratto non fa emergere alcuna invalidità.
E' infondato il terzo motivo di opposizione.
Parte opponente invoca la applicazione dell'articolo 1957 del codice civile.
In realtà, vi è rinuncia ad avvalersi di tale norma, da parte dell'opponente, in sede contrattuale. Dunque, tale norma non è
pagina 10 di 30 efficace, in quanto derogata contrattualmente. Sul punto, è dunque fondata la difesa di parte opposta.
In fatto, conclusivamente vi è una rinuncia ad avvalersi delle facoltà derivanti da tale norma.
In diritto, la norma di cui all'articolo 1957 del codice civile integra con certezza un diritto disponibile e rinunciabile. La parte opponente non potrebbe nemmeno invocare (il che, peraltro, nemmeno fa) la propria posizione di consumatore;
infatti, egli era parte della Impresa-
(meglio, dell'ATI), come pure gli altri soggetti percossi dal Parte_2
decreto ingiuntivo.
E' poi manifestamente infondato il quarto motivo di opposizione.
La parte opponente pretende che il giudice valuti la fondatezza o meno della escussione del . Nel senso che, ad Controparte_2
avviso di parte opponente, il non avrebbe dovuto escutere da CP_2
la garanzia, poiché la Impresa-parcheggio (debitore principale) CP_1
non era inadempiente. Letteralmente, nella opposizione: “in via ancor più gradata si eccepisce l'assoluta mancanza di fondatezza del credito intimato, in quanto non vi è alcuna prova che, prima il debitore principale e quindi la dovessero versare le somme Controparte_5
riportate in monitorio. Agli atti la Unipolsai ass.ni ha semplicemente pagina 11 di 30 versato una richiesta del senza nessun Controparte_2
chiarimento o interpello”.
Tale pretesa non corrisponde punto all'assetto contrattuale come delineato.
Non vi è infatti dubbio che il contratto in questione debba essere considerato una garanzia autonoma. Si tratta di quella ipotesi, nella quale il garante, nel caso parte opposta, si obbliga a pagare a semplice richiesta. In tale modo, il rapporto fra il soggetto che gode della garanzia, nel caso il ed il garante, nel caso è tale che CP_2 CP_1
deve pagare a semplice richiesta, astraendosi dalla posizione CP_1
del soggetto che ha richiesto la garanzia, cioè la Impresa-parcheggio.
Tale garanzia non consentiva ad di eccepire alcunché al CP_1
(se non, eventualmente la eccezione di dolo generale, qui CP_2
nemmeno invocata); nel senso che doveva pagare senza CP_1
verificare la fondatezza della pretesa del verso la CP_2 [...]
. Parte_3
Tale è infatti la struttura della garanzia a prima richiesta, che risponde ad esigenze di prontezza dell'incasso da parte dell'ente pubblico. Non a caso, tale garanzia è definita anche come garanzia
cauzionale; nel senso che è come se la Impresa-parcheggio avesse pagina 12 di 30 versato al Comune una cauzione;
il che non avviene fisicamente ma, dal punto di vista pratico, il Comune può sempre escutere una somma di danaro;
ponendosi dunque in una posizione di forza, rispetto alla
Impresa-parcheggio.
Naturalmente, non è che la Impresa-parcheggio sia priva di tutela verso l'ente pubblico. Semplicemente – come appunto in una ipotesi cauzionale – l'ente pubblico intanto trattiene la somma. In successivo e separato contenzioso, sarà possibile evidentemente per la Impresa- parcheggio agire contro il ed è appena il caso di rilevare che CP_2
questo giudicato non riguarda in alcun modo tale (diversa) vicenda.
Dal punto di vista dei rapporti amministrativi, la garanzia in questione è quella d'uso, proprio per la sua efficacia.
(TRE)
La prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione.
Il motivo relativo alla prescrizione è parzialmente fondato.
Occorre premettere come il termine prescrizionale sia quello ordinario
decennale.
Peraltro, non vi sono sul punto contestazioni hinc inde.
Tale termine decennale è alla base, dunque, delle successive sezioni di
motivazione.
pagina 13 di 30 (QUATTRO)
SEGUE LA PRESCRIZIONE. Il dies ad quem.
Per verificare se vi sia o meno fondatezza della eccezione di prescrizione, è necessario verificare quale il termine a quo e quale il termine ad quem.
Nella ordinanza di rimessione in ruolo, sopra indicata, si invitavano appunto le parti ad una ricostruzione, il più possibile precisa, di tali termini;
determinazione necessaria, al fine di tale verifica. Sul punto, le parti hanno effettuato ricostruzioni divergenti fra loro;
entrambe non esattamente in termini con la concreta vicenda sottoposta a giudizio.
In questa sezione QUATTRO di motivazione si esamina dunque il termine ad quem, riservando alla successiva sezione di motivazione
CINQUE la individuazione del termine iniziale del periodo (decennale,
per quanto sopra detto) di prescrizione. Per meglio dire, in questa sezione di motivazione si individua la data esatta del primo atto
interruttivo, cioè l'atto di esordio di questo processo. In sezione CINQUE
il giorno di inizio della prescrizione. Eventuali altri atti interruttivi saranno esaminati nella sezione SEI.
pagina 14 di 30 L'atto interruttivo – consistente nell'esordio di questo processo – è con certezza da situarsi nella primavera 2022. Non vi è tuttavia identità di opinioni delle parti sul giorno esatto.
La parte opposta, nella memoria finale alla pagina 4, lo individua al giorno 19 maggio 2022, data nella quale sarebbe stato notificato il decreto ingiuntivo. Parte opponente, in citazione, dice invece che il decreto ingiuntivo è notificato il 26 giugno 2022 (prima riga della opposizione “Premesso”); nulla dice nella memoria finale.
Nonostante tale difformità di posizioni sulla data, è certamente il
decreto ingiuntivo il primo atto interruttivo rivolto contro l'opponente.
La ordinanza di rimessione in ruolo, di cui sopra si è detto, chiedeva di identificare atti interruttivi;
la parte opposta non ha individuato atti interruttivi da intendersi come diretti contro l'opponente, diversi dalla notificazione del decreto ingiuntivo, di cui occorre dunque individuare
la data quale fattispecie interruttiva; essendovi, anche sul punto, divergenza fra le parti, senza alcuna specificazione su tale dato
(apparentemente incontrovertibile e documentale).
Occorre dunque determinare quando si sia realizzato l'effetto interruttivo, a seguito del decreto ingiuntivo.
pagina 15 di 30 In via di metodo, va rilevato come, trattandosi di dato documentale, non vi sia vincolo di non contestazione. Così, se una parte afferma che un certo atto ha data il giorno x mentre ha data il giorno y e non vi è contestazione della controparte;
non è che, per ciò solo, sia accertata o non contestata la data x. Il giudice, semplicemente, può prendere visione del documento e verificare che ha data y. Per tali profili documentali, all'evidenza, non può operare il principio di non contestazione.
L a presente causa è iniziata con decreto ingiuntivo.
E' noto che, sul punto, nonostante la lettera del terzo comma dell'articolo 643 c.c., vi sia sul piano processuale un indirizzo che ritiene di poter far retroagire la pendenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In tal modo, si avrebbe litispendenza nel momento in cui il decreto è depositato, con una sorta di retroattività della litispendenza, al momento del deposito del ricorso.
Tale indirizzo non è incontroverso e, tuttavia, apparentemente prevalente a partire da Cass. ss. uu. 20596 del 2007. In base a tale principio, almeno a livello processuale, la pendenza del processo si situa nel deposito del ricorso monitorio e non nella fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 643 c.p.c.; principio contestato in pagina 16 di 30 precedenza, con molti precedenti di sezioni semplici difformi. Le sezioni unite hanno uniformato la giurisprudenza – ai fini processuali
– valorizzando l'articolo 39 c.p.c.; con un indirizzo che da allora si è consolidato, come da ultimo Cass. 18564 del 2015 (“Nel caso di
continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col
rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente
adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi
pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il
criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla
l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto
e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643,
comma 3, c.p.c.”).
Anche aderendo a questo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto che, ai fini della prescrizione e dunque ai fini che qui
interessano, ha rilievo esclusivamente il terzo comma dell'articolo 643
c.p.c.; o meglio, il decreto ingiuntivo vale come atto interruttivo ma solo se notificato, secondo le regole sostanziali e non quelle processuali.
Dunque, la c.d. retroazione degli effetti al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rileva a fini processuali;
non anche di interruzione pagina 17 di 30 della prescrizione. La interruzione della prescrizione si verifica solo con la notificazione del ricorso e del decreto e non con il mero deposito del ricorso. Fra le altre, in questo decennio: Cass. 27944 del 2022 (“Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo
a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi
tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo
decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al
debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione
del diritto”) e Cass. 4676 del 2023.
Può dunque dirsi, con riferimento a questo caso che: il dies ad quem
coincide con la notificazione del decreto ingiuntivo, meglio indicato in
oggetto, di cui alla presente opposizione. Ai fini della interruzione della prescrizione, mancando altri atti interruttivi contro l'opponente, è alla notificazione del decreto (e non al mero deposito del ricorso ingiuntivo)
che occorre fare riferimento (articolo 643, ultimo comma, c.p.c. e 2943,
secondo comma, c.c.).
Questa prima massima – che individua l'atto interruttivo nella notificazione del decreto e non nel previo deposito del ricorso – non è tuttavia sufficiente, al fine di determinare il giorno esatto in cui è
avvenuta la interruzione della prescrizione. Infatti, in relazione alla pagina 18 di 30 notificazione, è noto che opera il principio della separazione fra notificante e notificando. Occorre dunque chiedersi se, nel caso di specie, la notificazione (e dunque l'effetto interruttivo) si sia verificata nel momento dell'avvio della notificazione, ovvero nel momento della compiutezza della notificazione (cioè dal realizzarsi della fattispecie notificatoria, ad esempio con la ricezione effettiva, ovvero negli altri modi previsti dalla legge).
Nonostante l'effetto di separazione fra notificante e notificando sia un principio di portata ormai generale – Corte costituzionale 477 del
2002; 28 del 2004; 107 del 2004; 97 del 2004; indirizzo costituzionale poi recepito da Cass. ss. uu. 548 del 2005 – ai fini della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità opera una distinzione.
Nel caso di atti interruttivi che possono essere compiuti solo con mezzo tecnico giudiziario, opera la separazione fra notificante e notificando (Cass. 18399 del 2009); nel caso invece in cui la interruzione possa avvenire anche con messa in mora extragiudiziale
(tipicamente, i crediti pecuniari), la notificazione, a fini interruttivi della prescrizione, deve essere effettivamente compiuta, applicandosi le regole del codice civile e non quelle processuali (con lievi differenze:
Cass. 6973 del 2016; Cass. ss. uu. 24822 del 2015; Cass. 19143 del pagina 19 di 30 2016). La massima delle ss. uu. 24822 cit. è infatti: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il
destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli
atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti
sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un
atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di
esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal
momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.”
In sintesi, ai fini dell'effetto interruttivo (prodotto dall'esordio di questo processo), deve dirsi che: a) non rileva il deposito del ricorso ma la notifica del decreto ingiuntivo;
b) in relazione a tale notifica, non si realizza la scissione fra notificante e notificando.
Applicando questi principi, può finalmente individuarsi la data, che rappresenta il terminus ad quem.
La data è da individuarsi nel 24 maggio 2022, e non nel 26 maggio 2022
come indicato dalla parte opponente ma nemmeno nel 19 maggio 2022,
come suggerito da parte opposta. La scansione è infatti chiara: il ricorso
è del 12 aprile 2022 (doc. 1 di parte opposta), data di ricorso irrilevante per quanto detto;
il decreto è del 29 aprile (firma)-2 maggio pagina 20 di 30 2022 (pubblicazione); viene passato in notifica in proprio il giorno 19 maggio 2022, data che non rileva per quanto detto sopra, mancando l'effetto della separazione fra notificante e notificando.
Occorre allora verificare quando vi sia l'effetto interruttivo.
Il plico fu ritirato.
Il che pone un ulteriore tema rilevante;
se si vuole il terzo tema.
Nel caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., occorre chiedersi se, sempre ai fini interruttivi, rilevi il compimento della notificazione, ovvero l'arrivo della raccomandata nella sfera del
notificando.
Sul punto, occorre individuare la ratio delle massime precedenti. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità sostiene che, se l'atto interruttivo è veicolato da atto processuale, esso va trattato come fattispecie sostanziale;
con la conseguenza individuata sopra (conta la notifica del decreto;
non si ha scissione fra notificando e notificante).
Poiché vi è una applicazione delle regole sostanziali, allora, deve ritenersi prevalente l'articolo 1335 c.c. sull'articolo 140 c.p.c.; in breve,
l'effetto interruttivo si ha quando il plico perviene all'indirizzo del destinatario, assente o che rifiuti, per il disposto proprio dell'articolo pagina 21 di 30 1335 c.c.; non quando viene ritirato (o rispedito al mittente dopo i giorni per compiuta giacenza).
Applicandosi infatti le regole sostanziali, opera l'articolo 1335 c.c.; fin dallo stesso giorno dell'accesso deve ritenersi essere avvenuto l'effetto interruttivo, pur se il plico è stato ritirato il successivo giorno 26
maggio 2025.
(CINQUE)
SEGUE La prescrizione. Il dies a quo
Occorre individuare il dies a quo.
Sul punto, vi è diversa ricostruzione delle parti.
Parte opponente – che ha interesse ad arretrare tale dì – sostiene che, già nel momento in cui il ha escusso si è realizzata la CP_2 CP_1
fattispecie debitoria dell'opponente, dunque da tale termine decorrerebbe la prescrizione;
il termine è individuato nel giorno 29
luglio 2011.
La parte opponente sostiene invece che il termine decorre dal versamento/pagamento (della compagnia al;
si tratta in CP_2
realtà di due diverse date, poiché il pagamento avvenne in due parti, rispettivamente il giorno 11 gennaio 2012 e 30 maggio 2012. Si riguardi il documento 3 di parte ingiungente in sede monitoria.
pagina 22 di 30 E' fondata, in diritto, la ricostruzione di parte opposta.
Va infatti rilevato come sia incontroverso che il credito di CP_1
nasce da surrogazione.
Nel meccanismo della garanzia in questione, ha pagato al CP_1
e si è poi rivolta alla Impresa-parcheggio; rispetto alla CP_2
Impresa-parcheggio, la posizione dei fideiussori, fra cui l'odierno opponente, è identica (l'odierno opponente è in situazione identica, a calco, della Impresa-parcheggio, quale co-obbligato).
Ora, nel rivolgersi alla Impresa-parcheggio, esercita un diritto CP_1
di surrogazione (posizione identica, ed a calco della
Impresaparcheggio, per quanto detto, ha l'odierno opponente).
Non vi è dubbio che la surrogazione sia una fattispecie legata al
pagamento effettivo, non dunque alla semplice escussione del credito.
Il dato non è controvertibile e merita, in diritto, solo brevi cenni di motivazione.
Il Capo II del Titolo I del Libro IV (1176 ss. c.c.) è dedicato all'adempimento, cioè al pagamento. La prima Sezione I (appunto
1176 ss. c.c.) è dedicata all'adempimento in generale. La Sezione II
(1201 ss. c.c.) è dedicata al pagamento con surrogazione. Sempre però
di una specie di adempimento si tratta, essendo anche tale Sezione
pagina 23 di 30 inserita nel medesimo Capo. Dunque, il pagamento con surrogazione è comunque un pagamento.
Tutto il reticolo delle norme sulla surrogazione implica il pagamento: lo stesso titolo della Sezione II, poi l'articolo 1201 (“ricevendo il pagamento”), il 1202 (“al fine di pagare”), i casi di surrogazione legale
(1203 c.c.).
In sintesi, la fattispecie surrogatoria, con il mutamento soggettivo della obbligazione, avviene con il pagamento.
E' dunque corretta la posizione di parte opposta, per cui il diritto in capo alla stessa è nato con i pagamenti, come fattispecie surrogatoria.
In precedenza, la mera richiesta del non ha Controparte_2
fatto certamente sorgere alcun diritto di verso la Impresa- CP_1
parcheggio (e quindi verso parte opponente).
Si hanno pertanto due dies a quibus, coincidenti con i due pagamenti:
- Pagamento di euro 57.219,64, con versamento in data 11/1/2012;
- Pagamento di euro 123.496,78, con versamento in data 30/5/2012.
Può dunque giungersi ad una prima conclusione. La seconda voce non
è prescritta. Infatti, il decennio sarebbe scaduto il 30 maggio 2022; si è detto nella precedente sezione di motivazione che l'effetto interruttivo della prescrizione si è verificato il 26 maggio 2022 (anche se si ritenesse pagina 24 di 30 la data del ritiro della notificazione, e così non è, il termine decennale non è trascorso).
La prescrizione è invece integrata, in relazione al primo dei pagamenti, quello del gennaio 2012.
(SEI)
SEGUE La prescrizione. Di possibili effetti estensivi
di altre fattispecie interruttive
Prima di dichiarare prescritto il credito relativo al pagamento del gennaio 2012, occorre verificare se vi siano altre fattispecie interruttive, oltre all'esordio del presente giudizio di merito, i cui dati tecnici si sono esaminati sopra.
E' noto come la prescrizione possa essere interrotta dal titolare (2943
c.c.), ovvero dal debitore (2944 c.c.).
In relazione alla prima fattispecie, va rilevato come la parte creditrice,
oggi opposta, non abbia individuato altre fattispecie interruttive.
Ha però menzionato un piano di rientro della Impresa-parcheggio;
tale piano di rientro, in astratto, potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 2944 c.c. Nella costituzione, la parte opposta parla di piano di rientro “dei debitori”. In realtà, ad una lettura del documento 7 di parte opposta, si evince che il piano di rientro è del pagina 25 di 30 debitore principale (dopo l'evento-surrogazione), cioè la
[...]
. Parte_3
Non rileva in questa sede se la Impresa-parcheggio abbia o meno, con tale atto, integrato un “riconoscimento”, ai sensi dell'articolo 2944
c.c.; il che richiederebbe la interpretazione di tale impegno, irrilevante in questo processo.
Ragione più liquida per ritenere che tale atto – anche a qualificarlo come “riconoscimento” da parte della Impresa-parcheggio – è che, in ogni caso, tale atto non si estenderebbe al debito dell'odierno opponente. Vige infatti l'articolo 1309 c.c., che esclude la estensione della interruzione per gli atti del debitore ex 2944 c.c. (gli atti del creditore sono invece estensibili, ai fini della interruzione della prescrizione).
In sintesi finale, la opposizione è parzialmente fondata, essendo prescritta una parte del debito;
prescrizione eccepita con il primo atto utile, la opposizione.
(SETTE)
Gli interessi
pagina 26 di 30 Spettano con certezza gli interessi, al tasso maggiorato di cui all'articolo 1284, quarto (penultimo comma), c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo.
La parte opposta ha anche chiesto gli interessi c.d. “per transazioni commerciali”.
Non spettano.
Ritiene questo giudice che le disposizioni di cui al decreto legislativo
231 del 2002 vadano interpretate, nel sistema, nella loro portata letterale e non in senso estensivo, come “nuovo” tasso di mora, in luogo di quello di legge del sistema nazionale. Dunque, anche nel caso di ricorrenza dei dati soggettivi (c.d. B2B), cioè la presenza di due professionisti nel gergo eurounitario, occorre verificare se si è in presenza di beni/servizi, nel senso indicato dalla norma. Non è questo il caso, trattandosi di surrogazione, rispetto a debito altrui;
in tale meccanismo non è individuabile un “servizio”.
Non spettano nemmeno gli interessi di mora.
Mancando atti di messa in mora – diversi e precedenti dal giudizio –
non spettano gli interessi di mora.
Né è estensibile la messa in mora contro il debitore principale
Impresa-Parcheggio; per il disposto di cui all'articolo 1308 c.c..
pagina 27 di 30 (OTTO)
Le spese di lite
Le spese possono compensarsi integralmente.
Innanzi tutto, vi è soccombenza reciproca;
tale motivo è uno dei motivi tipici per la compensazione.
Potrebbe tuttavia rilevarsi come, in relazione a parte della pretesa agita in via monitoria, la opposta ha visto comunque il CP_1
riconoscimento delle proprie ragioni e dunque, per il principio chiovendiano per cui chi è costretto a ricorrere alla giurisdizione deve vedersi integralmente ristorato dei costi. In relazione alla minor somma riconosciuta, va tuttavia rilevato come si sia in presenza di una situazione singolare, di cui si è solo dato cenno in sede di svolgimento del processo;
con una serie di questioni che, pur assestate in giurisprudenza, sono indubbiamente controvertibili. Inoltre, non può sottacersi la inerzia del soggetto creditore per un lungo periodo.
Circostanze, queste, che possono inquadrarsi nella specifica ed eccezionale ipotesi di cui a C. costituzionale 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8329/2022;
pagina 28 di 30 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione parzialmente, con riferimento alla eccezione
di prescrizione.
2. RESPINGE per il resto.
3. REVOCA il decreto ingiuntivo in ogni sua parte: capitale;
interessi;
spese del monitorio. Revoca integrale del decreto.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 123.496,78; su tale somma, Controparte_1
interessi 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del
decreto ingiuntivo fino al saldo.
5. SPESE COMPENSATE INTEGRALMENTE sia in monitorio sia in sede
di opposizione
6. SI PUBBLICHI.
pagina 29 di 30 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque. Il deposito come da datario ed orario di
CONSOLLE. Comunicazioni successive a cura della cancelleria.
Il giudice Marco D'Orazi
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