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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 31/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ; Parte_1 C.F._1
), in persona del l. r. p. t.; Parte_2 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE PAOLIS ANTONIO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIALE REGINA MARGHERITA 42
00198 ROMA;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ) ( ), in persona del l. r. p.
[...] CP_2 P.IVA_2
t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e CARBONARO ANDREA, elettivamente domiciliato presso C/O PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 ; C.F._2 CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Piaccia al Giudice Ill.mo, previa sospensione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittime, nulle, invalide ed inefficaci le opposte Ordinanze di Ingiunzione n.191 e
192 del 2022, in quanto destituite di fondamento e, comunque, sfornita di prova e fondamento.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando le ordinanze di ingiunzione impugnate con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2023, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 191/2022 e 192/2022 dell' , con il quale era CP_1 Controparte_1
Pag. 2 di 8 stato ingiunto loro, nella rispettiva qualità di trasgressore e di obbligata in solido, il pagamento di complessivi € 51.400,00 a titolo di sanzioni amministrative per diverse violazioni connesse all'impiego irregolare presso il centro commerciale
Torri di Parma dei lavoratori (dal 19.6.2020 al 15.1.2021), Persona_1
(dal 18.8.2020 al 29.1.2021), (dal 24.6.2020 al Parte_3 Parte_4
15.1.2021) e (dal 23.6.2020 all'1.8.2020), nonché per l'infedele Persona_2 registrazione del lavoro supplementare svolto dal lavoratore , in Persona_3 alternanza con , nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021 e da Parte_3
, in alternanza con nel periodo dal 30.1.2021 Persona_1 Parte_4 al 9.7.2021.
2. L' si è costituito in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti ricorrenti, di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per mancanza di motivazione: per giurisprudenza consolidata, infatti, l'ordinanza-ingiunzione è adeguatamente motivata anche mediante il riferimento al rispettivo verbale di accertamento della violazione (ex multis Cass. 14 febbraio 1994, n. 1445; Cass. 22 luglio 2009, n.
17104), che nel caso di specie è stato regolarmente notificato al trasgressore.
7. È altresì infondata l'eccezione di «nullità dell'attività ispettiva svolta dall'ITL di avvalendosi del personale dell'INPS»: l'accertamento congiunto delle CP_1 violazioni compiute dal datore di lavoro tanto ai fini contributivi che di irrogazione di sanzioni amministrative è non solo consentito, ma perfino imposto dall'art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004, che prevede la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione al trasgressore e all'obbligato in solido.
Pag. 3 di 8 8. Le forme di coordinamento tra il personale dei due enti sono peraltro espressamente previste dall'art. 1 co. 2 d.lgs. 149/2015, ove è stabilito che ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono conferiti i poteri, anche di polizia giudiziaria, già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Nel merito, occorre innanzitutto richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es.
Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
10. Per verificare la fondatezza delle tesi ispettiva devono quindi essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale condotta in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce al doc. 18 in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Prima di sottoscriverle, le dichiarazioni mi furono rilette».
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_3
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce ai docc. 4 e nell'ultima pagina del doc. 6 dell;
quella alla prima pagina del doc. 6 invece non mi sembra la mia firma, ma CP_1 può essere che l'abbia fatta diversa. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Confermo che l'allegato al doc. 4 è il prospetto dei turni per i giorni indicati nelle dichiarazioni. Mi pare che le dichiarazioni mi furono rilette prima della sottoscrizione».
13. La teste a riferito quanto segue: Per_2
«Riconosco come autografa la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo il contenuto le dichiarazioni in atti;
preciso che ora non mi ricordo precisamente l'aspetto di Preciso altresì che i turni indicati sono corretti e che non Pt_1
Pag. 4 di 8 ricordo di avere fatto entrambi i turni nello stesso giorno. Ricordo che poco prima di andarmene mi diedero un calendario dei turni per il mese successivo e mi adirai in quanto mi erano stati assegnati una ventina di giorni di lavoro consecutivo, domeniche comprese, immagino anche a causa del poco personale in negozio, visto che eravamo in 3 come indicato nelle dichiarazioni.
Preciso poi altresì che il titolare ogni volta che veniva in negozio mi rassicurava che Pt_1 sarebbe stato presto regolarizzato il contratto, ma non lo fece mai, sicché mi spazientii e me ne andai. Infatti, mandai delle mail dal computer del negozio e dall'indirizzo dell'azienda alla segretaria per sollecitare la regolarizzazione;
non ricordo se fosse posta ordinaria o pec.
Preciso altresì che quando incontrai dopo che andai via parlammo anche di Per_1
che era infastidito dalla mancata regolarizzazione;
mi disse che Pt_4 Per_1 Pt_4 aveva detto all'Ispetttorato, a quanto so, che il contratto era stato regolarizzato, anche se non era vero;
preciso che questo lo so appunto per sentito dire da . Per_1
Preciso, infine, che il titolare un giorno disse a che avremmo dovuto presentarci Per_1 in negozio anche due ore prima per pulire angoli reconditi del negozio che non si vedevano neppure, cosa che non rientrava nelle nostre mansioni. Aggiungo che quando feci il colloquio con mi pare di ricordare di avere forse firmato un foglio;
ma Per_1 sicuramente non era un contratto di lavoro;
in ogni caso non mi è stato consegnato alcun documento».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Confermo l'autografia della mia sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Penso proprio che le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrissi.
ADR preciso che ho chiamato io il sig. per venire a lavorare al negozio Pt_4 Pt_2 in quanto quando ho iniziato ero da solo in negozio dalla mattina alla sera e sono stato incaricato dalla società di trovare personale. Non ricordo con precisione quando abbia iniziato a lavorare Pt_4
ADR confermo che nella squadra c'era anche la sig. ; mi pare che abbia iniziato Pt_3 poco dopo che ha iniziato ADR quanto agli orari dei sigg. e Pt_4 Pt_4
, erano su una turnazione di 30-40 ore settimanali ciascuno;
facevano mezza Pt_3 giornata con un giorno di riposo settimanale. Entrambi svolgevano mansioni di addetto vendita».
Pag. 5 di 8 15. L'istruttoria testimoniale esperita ha pienamente avallato la fondatezza dell'accertamento ispettivo posto a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
16. Tutti i testimoni escussi hanno infatti dato integrale conferma delle dichiarazioni già rese in sede ispettiva, sicché possono ritenersi accertate le seguenti circostanze fattuali:
- il lavoratore , assunto dal 28.7.2021 con contratto part-time a 30 Per_3
ore settimanali, non aveva ricevuto né sottoscritto il contratto di lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 3.8.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate, avendo lavorato per sei ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana, ed essendo rimasto, nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché era obbligato CP_1
a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando la collega fruiva di riposo settimanale;
Pt_3
- la lavoratrice , formalmente assunta dal 10.7.2021 con contratto Pt_3
part-time a 20 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 18.8.2020 al 19.1.2021, lavorando per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana;
inoltre, è risultato che la dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate, essendo rimasta, nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021, una degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché era obbligata a coprire l'intero turno di CP_1 apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo Per_3 settimanale;
;
- il lavoratore formalmente assunto dal 16.1.2021 con contratto Per_1
part-time a 30 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 19.7.2020 al 15.1.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate durante tutto il periodo di lavoro, avendo lavorato per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana ed essendo rimasto, nel periodo dal 30.1.2021 al
Pag. 6 di 8 9.7.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché CP_1 era obbligato a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo settimanale;
Pt_4
- il lavoratore formalmente assunto dal 16.1.2021 con contratto Pt_4
part-time a 30 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 24.6.2020 al 15.1.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate durante tutto il periodo di lavoro, avendo lavorato per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana ed essendo rimasto, nel periodo dal 30.1.2021 al
9.7.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché CP_1 era obbligato a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo settimanale;
Per_1
- la lavoratrice è stata occupata irregolarmente presso il negozio del Per_2
Centro Torri dal 23.6.2020 all'1.8.2020, lavorando per 6/7 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana.
17. La fondatezza degli addebiti è altresì confermata dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e sebbene non sia stato Pt_3 Pt_4 possibile escutere gli stessi a conferma a motivo della loro sopravvenuta irreperibilità. Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sono infatti liberamente valutabili dal giudice ai fini della decisione e devono nel caso di specie ritenersi sicuramente genuine e veritiere, avendo l'istruttoria condotta in causa confermato Cont la complessiva attendibilità dell'accertamento svolto dai Carabinieri del di
CP_1
18. Ciò anche in ragione del fatto che l'impiego irregolare di tali due lavoratori è stato comunque confermato dagli altri colleghi che hanno reso deposizioni testimoniali nel presente giudizio.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Pag. 7 di 8 20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 e con applicazione della riduzione del
20% prevista dall'art. 9 co. 2 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia CP_1 difeso in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze- ingiunzione nn. 191/2022 e 192/2022 dell'
[...]
Controparte_1
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore dell' Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 29/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ; Parte_1 C.F._1
), in persona del l. r. p. t.; Parte_2 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE PAOLIS ANTONIO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIALE REGINA MARGHERITA 42
00198 ROMA;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ) ( ), in persona del l. r. p.
[...] CP_2 P.IVA_2
t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e CARBONARO ANDREA, elettivamente domiciliato presso C/O PR E RE P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 ; C.F._2 CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Piaccia al Giudice Ill.mo, previa sospensione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittime, nulle, invalide ed inefficaci le opposte Ordinanze di Ingiunzione n.191 e
192 del 2022, in quanto destituite di fondamento e, comunque, sfornita di prova e fondamento.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando le ordinanze di ingiunzione impugnate con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2023, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 191/2022 e 192/2022 dell' , con il quale era CP_1 Controparte_1
Pag. 2 di 8 stato ingiunto loro, nella rispettiva qualità di trasgressore e di obbligata in solido, il pagamento di complessivi € 51.400,00 a titolo di sanzioni amministrative per diverse violazioni connesse all'impiego irregolare presso il centro commerciale
Torri di Parma dei lavoratori (dal 19.6.2020 al 15.1.2021), Persona_1
(dal 18.8.2020 al 29.1.2021), (dal 24.6.2020 al Parte_3 Parte_4
15.1.2021) e (dal 23.6.2020 all'1.8.2020), nonché per l'infedele Persona_2 registrazione del lavoro supplementare svolto dal lavoratore , in Persona_3 alternanza con , nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021 e da Parte_3
, in alternanza con nel periodo dal 30.1.2021 Persona_1 Parte_4 al 9.7.2021.
2. L' si è costituito in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti ricorrenti, di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per mancanza di motivazione: per giurisprudenza consolidata, infatti, l'ordinanza-ingiunzione è adeguatamente motivata anche mediante il riferimento al rispettivo verbale di accertamento della violazione (ex multis Cass. 14 febbraio 1994, n. 1445; Cass. 22 luglio 2009, n.
17104), che nel caso di specie è stato regolarmente notificato al trasgressore.
7. È altresì infondata l'eccezione di «nullità dell'attività ispettiva svolta dall'ITL di avvalendosi del personale dell'INPS»: l'accertamento congiunto delle CP_1 violazioni compiute dal datore di lavoro tanto ai fini contributivi che di irrogazione di sanzioni amministrative è non solo consentito, ma perfino imposto dall'art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004, che prevede la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione al trasgressore e all'obbligato in solido.
Pag. 3 di 8 8. Le forme di coordinamento tra il personale dei due enti sono peraltro espressamente previste dall'art. 1 co. 2 d.lgs. 149/2015, ove è stabilito che ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono conferiti i poteri, anche di polizia giudiziaria, già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Nel merito, occorre innanzitutto richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es.
Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
10. Per verificare la fondatezza delle tesi ispettiva devono quindi essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale condotta in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce al doc. 18 in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Prima di sottoscriverle, le dichiarazioni mi furono rilette».
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_3
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce ai docc. 4 e nell'ultima pagina del doc. 6 dell;
quella alla prima pagina del doc. 6 invece non mi sembra la mia firma, ma CP_1 può essere che l'abbia fatta diversa. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Confermo che l'allegato al doc. 4 è il prospetto dei turni per i giorni indicati nelle dichiarazioni. Mi pare che le dichiarazioni mi furono rilette prima della sottoscrizione».
13. La teste a riferito quanto segue: Per_2
«Riconosco come autografa la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo il contenuto le dichiarazioni in atti;
preciso che ora non mi ricordo precisamente l'aspetto di Preciso altresì che i turni indicati sono corretti e che non Pt_1
Pag. 4 di 8 ricordo di avere fatto entrambi i turni nello stesso giorno. Ricordo che poco prima di andarmene mi diedero un calendario dei turni per il mese successivo e mi adirai in quanto mi erano stati assegnati una ventina di giorni di lavoro consecutivo, domeniche comprese, immagino anche a causa del poco personale in negozio, visto che eravamo in 3 come indicato nelle dichiarazioni.
Preciso poi altresì che il titolare ogni volta che veniva in negozio mi rassicurava che Pt_1 sarebbe stato presto regolarizzato il contratto, ma non lo fece mai, sicché mi spazientii e me ne andai. Infatti, mandai delle mail dal computer del negozio e dall'indirizzo dell'azienda alla segretaria per sollecitare la regolarizzazione;
non ricordo se fosse posta ordinaria o pec.
Preciso altresì che quando incontrai dopo che andai via parlammo anche di Per_1
che era infastidito dalla mancata regolarizzazione;
mi disse che Pt_4 Per_1 Pt_4 aveva detto all'Ispetttorato, a quanto so, che il contratto era stato regolarizzato, anche se non era vero;
preciso che questo lo so appunto per sentito dire da . Per_1
Preciso, infine, che il titolare un giorno disse a che avremmo dovuto presentarci Per_1 in negozio anche due ore prima per pulire angoli reconditi del negozio che non si vedevano neppure, cosa che non rientrava nelle nostre mansioni. Aggiungo che quando feci il colloquio con mi pare di ricordare di avere forse firmato un foglio;
ma Per_1 sicuramente non era un contratto di lavoro;
in ogni caso non mi è stato consegnato alcun documento».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Confermo l'autografia della mia sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Penso proprio che le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrissi.
ADR preciso che ho chiamato io il sig. per venire a lavorare al negozio Pt_4 Pt_2 in quanto quando ho iniziato ero da solo in negozio dalla mattina alla sera e sono stato incaricato dalla società di trovare personale. Non ricordo con precisione quando abbia iniziato a lavorare Pt_4
ADR confermo che nella squadra c'era anche la sig. ; mi pare che abbia iniziato Pt_3 poco dopo che ha iniziato ADR quanto agli orari dei sigg. e Pt_4 Pt_4
, erano su una turnazione di 30-40 ore settimanali ciascuno;
facevano mezza Pt_3 giornata con un giorno di riposo settimanale. Entrambi svolgevano mansioni di addetto vendita».
Pag. 5 di 8 15. L'istruttoria testimoniale esperita ha pienamente avallato la fondatezza dell'accertamento ispettivo posto a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
16. Tutti i testimoni escussi hanno infatti dato integrale conferma delle dichiarazioni già rese in sede ispettiva, sicché possono ritenersi accertate le seguenti circostanze fattuali:
- il lavoratore , assunto dal 28.7.2021 con contratto part-time a 30 Per_3
ore settimanali, non aveva ricevuto né sottoscritto il contratto di lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 3.8.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate, avendo lavorato per sei ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana, ed essendo rimasto, nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché era obbligato CP_1
a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando la collega fruiva di riposo settimanale;
Pt_3
- la lavoratrice , formalmente assunta dal 10.7.2021 con contratto Pt_3
part-time a 20 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 18.8.2020 al 19.1.2021, lavorando per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana;
inoltre, è risultato che la dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate, essendo rimasta, nel periodo dall'1.8.2021 al 31.10.2021, una degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché era obbligata a coprire l'intero turno di CP_1 apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo Per_3 settimanale;
;
- il lavoratore formalmente assunto dal 16.1.2021 con contratto Per_1
part-time a 30 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 19.7.2020 al 15.1.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate durante tutto il periodo di lavoro, avendo lavorato per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana ed essendo rimasto, nel periodo dal 30.1.2021 al
Pag. 6 di 8 9.7.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché CP_1 era obbligato a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo settimanale;
Pt_4
- il lavoratore formalmente assunto dal 16.1.2021 con contratto Pt_4
part-time a 30 ore settimanali, ha lavorato irregolarmente anche nel periodo dal 24.6.2020 al 15.1.2021; inoltre, è risultato che il dipendente abbia svolto numerose ore di lavoro supplementare non registrate durante tutto il periodo di lavoro, avendo lavorato per 6 ore giornaliere per 6/7 giorni alla settimana ed essendo rimasto, nel periodo dal 30.1.2021 al
9.7.2021, uno degli unici due dipendenti adibiti al negozio di sicché CP_1 era obbligato a coprire l'intero turno di apertura di 11 ore e mezza quando il collega fruiva di riposo settimanale;
Per_1
- la lavoratrice è stata occupata irregolarmente presso il negozio del Per_2
Centro Torri dal 23.6.2020 all'1.8.2020, lavorando per 6/7 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana.
17. La fondatezza degli addebiti è altresì confermata dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e sebbene non sia stato Pt_3 Pt_4 possibile escutere gli stessi a conferma a motivo della loro sopravvenuta irreperibilità. Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sono infatti liberamente valutabili dal giudice ai fini della decisione e devono nel caso di specie ritenersi sicuramente genuine e veritiere, avendo l'istruttoria condotta in causa confermato Cont la complessiva attendibilità dell'accertamento svolto dai Carabinieri del di
CP_1
18. Ciò anche in ragione del fatto che l'impiego irregolare di tali due lavoratori è stato comunque confermato dagli altri colleghi che hanno reso deposizioni testimoniali nel presente giudizio.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Pag. 7 di 8 20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 e con applicazione della riduzione del
20% prevista dall'art. 9 co. 2 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia CP_1 difeso in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze- ingiunzione nn. 191/2022 e 192/2022 dell'
[...]
Controparte_1
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore dell' Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 29/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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