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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2024 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLASTRINI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA contumace
1 Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art 281 undecies cpc, depositato il 24.9.24, la Parte_2 ha introdotto il presente procedimento semplificato nei confronti della
[...] [...]
, esponendo: Controparte_2 a) che il 14.4.2022 aveva stipulato un contratto per la fornitura, da parte della con- venuta (d'ora in poi, , dell'imbarcazione “Tripesce Hippy 20” pattuendo CP_1 il prezzo di 120.000,00 €; b) che era stato fissato il termine di 6 mesi per la consegna dell'imbarcazione; c) che la ricorrente aveva pagato, fino al 29.7.2022, la somma di € 90.000,00 pari al 75% del prezzo pattuito;
d) che alla scadenza del termine contrattuale, e cioè il 15.11.2022, la non CP_1 era stata in grado di consegnare il mezzo;
e) che nel maggio 2023 la aveva proposto alla di “consegnare il CP_1 Pt_1 manufatto non ancora completato, presso la sede di Trieste della società, per poi ultimare in loco le operazioni di allestimento e messa in opera”; f) che, però, la aveva incaricato uno studio professionale (Rebulla Sur- Pt_1 veyors), di verificare lo stato in cui si trovava il natante;
g) che pertanto la aveva appreso che la motobarca era ancora “priva di una Pt_1 qualsiasi marcatura e certificazione, allo stato non galleggiante, non navigabile e priva di qualsiasi valore”; h) che la aveva pagato il 25% del prezzo corrispondente al SAL per la “in- Pt_1 stallazione del motore a bordo”, ma aveva scoperto che la non lo aveva CP_1 neanche acquistato;
i) che l'attrice aveva quindi promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo per accertare lo stato di costruzione dell'imbarcazione e i relativi co- sti e danni;
j) che le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione;
k) che l'accordo non era stato rispettato dalla CP_1
l) che, per rispettare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della ( CP_3 [...]
), la aveva dovuto acquistare Controparte_4 Pt_1 un'altra imbarcazione, usata, sostenendo spese pari a € 57.523,00. La ha concluso chiedendo: Pt_1 a) di pronunciare la risoluzione del contratto;
b) di condannare la a restituire la somma di € 90.000,00 oltre Iva, pari al CP_1 corrispettivo già versato;
c) di corrispondere il risarcimento del danno, pari a € 57.523,00; d) di condannare la al pagamento di € 56.500,00 a titolo di penale CP_1 oltre agli interessi legali e alle spese processuali, incluse quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
2. La notifica del ricorso e del decreto emesso in data 25.9.24 stati notificati a mezzo PEC il 1.10.24 all'indirizzo . Email_1
3. All'udienza del 9.1.25 la convenuta è stata dichiarata contumace;
è stato verificato che il suddetto indirizzo PEC corrisponde a quello della
[...]
. Controparte_5
2 4. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con l'acquisizione del pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 1792/23.
5. All'udienza del 13.11.25 la causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Transazione non novativa Il CTU ing. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. Per_1 1792/23, ha riferito che le parti hanno concluso un “Verbale di conciliazione” in data 26.1.24, in forza del quale la catarsi ha assunto degli obblighi nei confronti della Pt_1 Considerato che tali obblighi non sono stati adempiuti dalla e che la nel pre- CP_1 Pt_1 sente procedimento ha chiesto di pronunciare la risoluzione del “contratto datato Pt_3 14.4.2022”, occorre in primo luogo stabilire se il predetto verbale di conciliazione abbia na- tura transattiva e, inoltre e in particolare, se abbia efficacia novativa. Quello che il CTU definisce “verbale di conciliazione” è certamente un atto transattivo, perché contiene reciproche concessioni delle parti. In particolare, si prevede che la Pt_1 rinunci alla richiesta di risoluzione del contratto;
e che, a sua volta, la accetti la ri- CP_1 duzione del corrispettivo (da 120.000 a € 105.000,00), a fronte di una penale a cui la Pt_1 avrebbe avuto diritto, per una somma che va da € 38.900,00 a € 56.500,00. Appurata la natura transattiva del negozio, è opportuno precisare che esso è stato regolar- mente stipulato, perché firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle due società (
[...]
per e per la . Controparte_6 Pt_1 Controparte_7 CP_1 Pertanto, occorre verificare se, agli effetti di all'art. 1976 c.c., la transazione abbia effetto novativo o meno. Secondo una autorevole dottrina, la differenza esistente tra le due figure di transazione è unicamente quantitativa, ricorrendo la figura della transazione novativa nell'ipotesi in cui l'intera situazione precedente venga dedotta nella lite e sostituita da quella che origina dalla transazione, mentre ricorrerebbe l'ipotesi di transazione non novativa qualora la situazione precedente non sia interamente dedotta in lite e quindi non sia sostituita, ma solamente in- tegrata da quella creata con la transazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la transazione novativa si differenzia da quella propria o conservativa dal fatto che le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome ob- bligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesi- stenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso [C. 27.6.2018, n. 16905; C. 14.7.2011, n. 15444] Ciò premesso, si può tranquillamente escludere che l'accordo stipulato il 26.1.2024 abbia effetto novativo, cioè che la transazione si sostituisca al rapporto preesistente, perché le parti hanno espressamente pattuito che “l'imbarcazione oggetto del ricorso sarà ultimata dal cantiere secondo il contratto in essere entro la data del 31.5.2024”. Controparte_2 Questa espressione rivela che le parti il 26.1.24 hanno rivisto il prezzo concordato, tenendo conto delle penali, e hanno fissato un nuovo termine di consegna (31.5.24 invece del 14.11.2022), ma sempre nell'ambito del quadro negoziale originario.
3 Pertanto, occorre passare all'esame della domanda di risoluzione del contratto del 14.4.2022.
7. Domanda di risoluzione del contratto stipulato il 14.4.2022 La domanda di risolvere il contratto stipulato dalle parti il 14.4.2022 è fondata. Col predetto accordo contrattuale, le parti hanno convenuto che la avrebbe realizza- CP_1 to l'imbarcazione “entro 6 mesi dalla firma del contratto” (punto 3). Considerato che dal computo è escluso il mese di agosto (cfr. allegato 1, punto 6, del con- tratto), il termine di consegna è scaduto il 14.11.2022. E' pacifico che la non ha completato la costruzione e l'allestimento CP_1 dell'imbarcazione. Il CTU ing. nella relazione del 26.1.2024 ha riferito che la barca era “ferma alla Per_1 costruzione dello scafo” e “a bordo non è presente il motore”. La commessa era stata eseguita in parte e, precisamente, in misura del 39% del totale. La avrebbe dovuto consegnare la barca entro il 14.11.2022 e questo termine è stato Pt_1 espressamente dichiarato “tassativo” (cfr. punto 3 del contratto). L'uso di questa espressione non consente di dubitare che il termine sia essenziale, perché il termine “tassativo” non è una mera clausola di stile, ma fa intendere che per la era di Pt_1 fondamentale importanza il rispetto di quella data di consegna. Infatti, la imbarcazione commissionata alla Catarsi avrebbe dovuto, a partire dal 1^ marzo 2023, essere impiegata per eseguire il servizio di monitoraggio e intervento antinquinamen- to, che la avrebbe dovuto effettuare nell'interesse della (come da contratto sti- Pt_1 CP_3 pulato dalle due imprese il 26.4.2021). Il contratto si è, quindi, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., perché non è stato ri- spettato il termine essenziale del 14.11.2022. Conseguentemente, la va condannata a restituire la somma di € 90.000,00 oltre Iva, CP_1 pari al corrispettivo già versatole da Pt_1
8. Domanda di risarcimento del danno
ha chiesto la condanna della di pagare la somma di € 57.523,00 a titolo di Pt_4 CP_1 risarcimento del danno e segnatamente:
1) acquisto di un'imbarcazione usata al prezzo di € 48.800,00;
2) trasporto della predetta imbarcazione da LL a MO (€ 2.013,00);
3) trasporto da MO a Trieste (€ 1.220,00);
4) € 5.490,00 per “assemblamento definitivo”. La domanda va respinta. In primo luogo, le spese di trasporto avrebbero comunque dovuto essere sostenute, perché il contratto del 14.4.2022 prevedeva che l'imbarcazione che avrebbe dovuto essere realizzata da sarebbe stata consegnata al Cliente (cioè, a “presso la sede del Cantiere CP_1 Pt_1 oppure presso il porto turistico di Marina di Cecina”. Pertanto, la avrebbe comunque dovuto trasportare, a sue spese, la barca da Cecina a Pt_1 Trieste. Avendo acquistato una imbarcazione usata che si trovava ad LL, la avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare che, per portarla a Trieste, ha sostenuto costi superiori a quelli che avrebbe dovuto sborsare per il trasporto da a Trieste. Pt_3
4 La relativamente modesta distanza tra LL e in mancanza di specifiche alle- Pt_3 gazioni, consente di escludere la sussistenza di costi supplementari.
Per quanto riguarda, poi, la somma di € 48.800,00 per l'acquisto della barca usata e di € 5.490,00 per il “ripristino portellone di prua completo di pistoni e cerniere e montaggio gancio rimorchio”, la domanda di condanna al pagamento è palesemente infondata. Infatti, con i suddetti esborsi la ha acquisito la proprietà di un bene (imbarcazione Pt_1 usata) che ha evidentemente ritenuto idoneo all'uso, cioè al servizio che la ricorrente si era impegnata a svolgere per la . CP_3
Si deve quindi concludere ribadendo che il danno che ha subìto va individuato nel Pt_1 pagamento di € 90.000,00 oltre Iva per la realizzazione della barca nuova, obbligazione che non ha adempiuto. CP_1 Invece, l'acquisto del natante usato è un'iniziativa opportuna e corretta, perché l'art. 1227, secondo comma, c.c., disponendo che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il cre- ditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, impone al creditore di adope- rarsi per evitare inadempimenti “a catena”, cioè conseguenti a quello del suo debitore e a danno, nel caso specifico, della . CP_3
9. Penale Il CTU ing. ha quantificato la penale, alternativamente, in € 56.500,00 o in € Per_1 38.900,00, a seconda che nel concetto di giorni di ritardo si considerino, rispettivamente, i giorni di calendario o quelli lavorativi (cfr. documento denominato Verbale di conciliazio- ne). E' ragionevole, nel silenzio del contratto, prendere in considerazione i giorni lavorativi (e non quelli di calendario) perché, fissando il termine “tassativo” di 6 mesi per la consegna della barca, hanno espressamente escluso dal compito il mese di agosto, ovviamente perché destinato alle ferie. E' quindi ragionevole utilizzare lo stesso criterio per applicare la penale per il ritardo, cioè per il mancato rispetto del termine previsto.
Ciò posto, la penale va ridotta, a norma dell'art. 1384 c.c., sia perché l'importo di € 38.900,00 è eccessivo se rapportato all'importo contrattuale (€ 120.000,00) sia perché va considerato che la ha acquistato la barca usata in data 26.3.2024, così dimostrando Pt_1 che aveva ben capito che la non aveva alcuna intenzione di rispettare quanto previ- CP_1 sto nel c.d. Verbale di conciliazione. Appare quindi congruo l'importo di € 20.000,00 a titolo di penale.
10. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate come in dispositivo, anche del procedimento di ATP.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la risoluzione del contratto stipulato il 14.4.2022; b) condanna la unipersonale: Controparte_8
5 1) a restituire alla la somma di € 90.000,00 oltre Iva;
Controparte_9
2) a pagare alla la somma di € 20.000,00 a titolo di Controparte_9 penale;
c) respinge la domanda di condannare Controparte_10
a pagare la somma di € 57.523,00;
[...] d) condanna la a ri- Controparte_10 fondere alla unipersonale le spese processuali, liquidate in: CP_9 1) per il presente procedimento:
- € 6.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 800,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende;
2) per il procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 1792/23:
- € 3.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 286,00 per spese anticipate;
- € 1.5486,76 per compenso, spese e accessori, liquidati al ctu ing. Per_1
Livorno, 22.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2024 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLASTRINI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA contumace
1 Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art 281 undecies cpc, depositato il 24.9.24, la Parte_2 ha introdotto il presente procedimento semplificato nei confronti della
[...] [...]
, esponendo: Controparte_2 a) che il 14.4.2022 aveva stipulato un contratto per la fornitura, da parte della con- venuta (d'ora in poi, , dell'imbarcazione “Tripesce Hippy 20” pattuendo CP_1 il prezzo di 120.000,00 €; b) che era stato fissato il termine di 6 mesi per la consegna dell'imbarcazione; c) che la ricorrente aveva pagato, fino al 29.7.2022, la somma di € 90.000,00 pari al 75% del prezzo pattuito;
d) che alla scadenza del termine contrattuale, e cioè il 15.11.2022, la non CP_1 era stata in grado di consegnare il mezzo;
e) che nel maggio 2023 la aveva proposto alla di “consegnare il CP_1 Pt_1 manufatto non ancora completato, presso la sede di Trieste della società, per poi ultimare in loco le operazioni di allestimento e messa in opera”; f) che, però, la aveva incaricato uno studio professionale (Rebulla Sur- Pt_1 veyors), di verificare lo stato in cui si trovava il natante;
g) che pertanto la aveva appreso che la motobarca era ancora “priva di una Pt_1 qualsiasi marcatura e certificazione, allo stato non galleggiante, non navigabile e priva di qualsiasi valore”; h) che la aveva pagato il 25% del prezzo corrispondente al SAL per la “in- Pt_1 stallazione del motore a bordo”, ma aveva scoperto che la non lo aveva CP_1 neanche acquistato;
i) che l'attrice aveva quindi promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo per accertare lo stato di costruzione dell'imbarcazione e i relativi co- sti e danni;
j) che le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione;
k) che l'accordo non era stato rispettato dalla CP_1
l) che, per rispettare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della ( CP_3 [...]
), la aveva dovuto acquistare Controparte_4 Pt_1 un'altra imbarcazione, usata, sostenendo spese pari a € 57.523,00. La ha concluso chiedendo: Pt_1 a) di pronunciare la risoluzione del contratto;
b) di condannare la a restituire la somma di € 90.000,00 oltre Iva, pari al CP_1 corrispettivo già versato;
c) di corrispondere il risarcimento del danno, pari a € 57.523,00; d) di condannare la al pagamento di € 56.500,00 a titolo di penale CP_1 oltre agli interessi legali e alle spese processuali, incluse quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
2. La notifica del ricorso e del decreto emesso in data 25.9.24 stati notificati a mezzo PEC il 1.10.24 all'indirizzo . Email_1
3. All'udienza del 9.1.25 la convenuta è stata dichiarata contumace;
è stato verificato che il suddetto indirizzo PEC corrisponde a quello della
[...]
. Controparte_5
2 4. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con l'acquisizione del pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 1792/23.
5. All'udienza del 13.11.25 la causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Transazione non novativa Il CTU ing. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. Per_1 1792/23, ha riferito che le parti hanno concluso un “Verbale di conciliazione” in data 26.1.24, in forza del quale la catarsi ha assunto degli obblighi nei confronti della Pt_1 Considerato che tali obblighi non sono stati adempiuti dalla e che la nel pre- CP_1 Pt_1 sente procedimento ha chiesto di pronunciare la risoluzione del “contratto datato Pt_3 14.4.2022”, occorre in primo luogo stabilire se il predetto verbale di conciliazione abbia na- tura transattiva e, inoltre e in particolare, se abbia efficacia novativa. Quello che il CTU definisce “verbale di conciliazione” è certamente un atto transattivo, perché contiene reciproche concessioni delle parti. In particolare, si prevede che la Pt_1 rinunci alla richiesta di risoluzione del contratto;
e che, a sua volta, la accetti la ri- CP_1 duzione del corrispettivo (da 120.000 a € 105.000,00), a fronte di una penale a cui la Pt_1 avrebbe avuto diritto, per una somma che va da € 38.900,00 a € 56.500,00. Appurata la natura transattiva del negozio, è opportuno precisare che esso è stato regolar- mente stipulato, perché firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle due società (
[...]
per e per la . Controparte_6 Pt_1 Controparte_7 CP_1 Pertanto, occorre verificare se, agli effetti di all'art. 1976 c.c., la transazione abbia effetto novativo o meno. Secondo una autorevole dottrina, la differenza esistente tra le due figure di transazione è unicamente quantitativa, ricorrendo la figura della transazione novativa nell'ipotesi in cui l'intera situazione precedente venga dedotta nella lite e sostituita da quella che origina dalla transazione, mentre ricorrerebbe l'ipotesi di transazione non novativa qualora la situazione precedente non sia interamente dedotta in lite e quindi non sia sostituita, ma solamente in- tegrata da quella creata con la transazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la transazione novativa si differenzia da quella propria o conservativa dal fatto che le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome ob- bligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesi- stenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso [C. 27.6.2018, n. 16905; C. 14.7.2011, n. 15444] Ciò premesso, si può tranquillamente escludere che l'accordo stipulato il 26.1.2024 abbia effetto novativo, cioè che la transazione si sostituisca al rapporto preesistente, perché le parti hanno espressamente pattuito che “l'imbarcazione oggetto del ricorso sarà ultimata dal cantiere secondo il contratto in essere entro la data del 31.5.2024”. Controparte_2 Questa espressione rivela che le parti il 26.1.24 hanno rivisto il prezzo concordato, tenendo conto delle penali, e hanno fissato un nuovo termine di consegna (31.5.24 invece del 14.11.2022), ma sempre nell'ambito del quadro negoziale originario.
3 Pertanto, occorre passare all'esame della domanda di risoluzione del contratto del 14.4.2022.
7. Domanda di risoluzione del contratto stipulato il 14.4.2022 La domanda di risolvere il contratto stipulato dalle parti il 14.4.2022 è fondata. Col predetto accordo contrattuale, le parti hanno convenuto che la avrebbe realizza- CP_1 to l'imbarcazione “entro 6 mesi dalla firma del contratto” (punto 3). Considerato che dal computo è escluso il mese di agosto (cfr. allegato 1, punto 6, del con- tratto), il termine di consegna è scaduto il 14.11.2022. E' pacifico che la non ha completato la costruzione e l'allestimento CP_1 dell'imbarcazione. Il CTU ing. nella relazione del 26.1.2024 ha riferito che la barca era “ferma alla Per_1 costruzione dello scafo” e “a bordo non è presente il motore”. La commessa era stata eseguita in parte e, precisamente, in misura del 39% del totale. La avrebbe dovuto consegnare la barca entro il 14.11.2022 e questo termine è stato Pt_1 espressamente dichiarato “tassativo” (cfr. punto 3 del contratto). L'uso di questa espressione non consente di dubitare che il termine sia essenziale, perché il termine “tassativo” non è una mera clausola di stile, ma fa intendere che per la era di Pt_1 fondamentale importanza il rispetto di quella data di consegna. Infatti, la imbarcazione commissionata alla Catarsi avrebbe dovuto, a partire dal 1^ marzo 2023, essere impiegata per eseguire il servizio di monitoraggio e intervento antinquinamen- to, che la avrebbe dovuto effettuare nell'interesse della (come da contratto sti- Pt_1 CP_3 pulato dalle due imprese il 26.4.2021). Il contratto si è, quindi, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., perché non è stato ri- spettato il termine essenziale del 14.11.2022. Conseguentemente, la va condannata a restituire la somma di € 90.000,00 oltre Iva, CP_1 pari al corrispettivo già versatole da Pt_1
8. Domanda di risarcimento del danno
ha chiesto la condanna della di pagare la somma di € 57.523,00 a titolo di Pt_4 CP_1 risarcimento del danno e segnatamente:
1) acquisto di un'imbarcazione usata al prezzo di € 48.800,00;
2) trasporto della predetta imbarcazione da LL a MO (€ 2.013,00);
3) trasporto da MO a Trieste (€ 1.220,00);
4) € 5.490,00 per “assemblamento definitivo”. La domanda va respinta. In primo luogo, le spese di trasporto avrebbero comunque dovuto essere sostenute, perché il contratto del 14.4.2022 prevedeva che l'imbarcazione che avrebbe dovuto essere realizzata da sarebbe stata consegnata al Cliente (cioè, a “presso la sede del Cantiere CP_1 Pt_1 oppure presso il porto turistico di Marina di Cecina”. Pertanto, la avrebbe comunque dovuto trasportare, a sue spese, la barca da Cecina a Pt_1 Trieste. Avendo acquistato una imbarcazione usata che si trovava ad LL, la avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare che, per portarla a Trieste, ha sostenuto costi superiori a quelli che avrebbe dovuto sborsare per il trasporto da a Trieste. Pt_3
4 La relativamente modesta distanza tra LL e in mancanza di specifiche alle- Pt_3 gazioni, consente di escludere la sussistenza di costi supplementari.
Per quanto riguarda, poi, la somma di € 48.800,00 per l'acquisto della barca usata e di € 5.490,00 per il “ripristino portellone di prua completo di pistoni e cerniere e montaggio gancio rimorchio”, la domanda di condanna al pagamento è palesemente infondata. Infatti, con i suddetti esborsi la ha acquisito la proprietà di un bene (imbarcazione Pt_1 usata) che ha evidentemente ritenuto idoneo all'uso, cioè al servizio che la ricorrente si era impegnata a svolgere per la . CP_3
Si deve quindi concludere ribadendo che il danno che ha subìto va individuato nel Pt_1 pagamento di € 90.000,00 oltre Iva per la realizzazione della barca nuova, obbligazione che non ha adempiuto. CP_1 Invece, l'acquisto del natante usato è un'iniziativa opportuna e corretta, perché l'art. 1227, secondo comma, c.c., disponendo che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il cre- ditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, impone al creditore di adope- rarsi per evitare inadempimenti “a catena”, cioè conseguenti a quello del suo debitore e a danno, nel caso specifico, della . CP_3
9. Penale Il CTU ing. ha quantificato la penale, alternativamente, in € 56.500,00 o in € Per_1 38.900,00, a seconda che nel concetto di giorni di ritardo si considerino, rispettivamente, i giorni di calendario o quelli lavorativi (cfr. documento denominato Verbale di conciliazio- ne). E' ragionevole, nel silenzio del contratto, prendere in considerazione i giorni lavorativi (e non quelli di calendario) perché, fissando il termine “tassativo” di 6 mesi per la consegna della barca, hanno espressamente escluso dal compito il mese di agosto, ovviamente perché destinato alle ferie. E' quindi ragionevole utilizzare lo stesso criterio per applicare la penale per il ritardo, cioè per il mancato rispetto del termine previsto.
Ciò posto, la penale va ridotta, a norma dell'art. 1384 c.c., sia perché l'importo di € 38.900,00 è eccessivo se rapportato all'importo contrattuale (€ 120.000,00) sia perché va considerato che la ha acquistato la barca usata in data 26.3.2024, così dimostrando Pt_1 che aveva ben capito che la non aveva alcuna intenzione di rispettare quanto previ- CP_1 sto nel c.d. Verbale di conciliazione. Appare quindi congruo l'importo di € 20.000,00 a titolo di penale.
10. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate come in dispositivo, anche del procedimento di ATP.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la risoluzione del contratto stipulato il 14.4.2022; b) condanna la unipersonale: Controparte_8
5 1) a restituire alla la somma di € 90.000,00 oltre Iva;
Controparte_9
2) a pagare alla la somma di € 20.000,00 a titolo di Controparte_9 penale;
c) respinge la domanda di condannare Controparte_10
a pagare la somma di € 57.523,00;
[...] d) condanna la a ri- Controparte_10 fondere alla unipersonale le spese processuali, liquidate in: CP_9 1) per il presente procedimento:
- € 6.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 800,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende;
2) per il procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 1792/23:
- € 3.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 286,00 per spese anticipate;
- € 1.5486,76 per compenso, spese e accessori, liquidati al ctu ing. Per_1
Livorno, 22.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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