CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato GENTILE Parte_1
CINÀ SALVATORE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAURA FURCAS e DELIA CP_1
CERNIGLIARO
- Appellato - All'udienza del 9/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 3979/2022 del 7.12.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
26.05.2021 dichiarando ripetibile l'importo complessivo di € 3.770,80, indebitamente erogato al de cuius (a causa del superamento dei Persona_1 limiti reddituali) sulla prestazione AS 04025894 nei periodi da gennaio 2008 a marzo 2012, da gennaio 2011 a ottobre 2012 e da gennaio 2012 a dicembre 2012, chiesto in restituzione dall' con tre distinti provvedimenti notificati all'erede CP_1 in data 28.01.2021. Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, l' aveva provato CP_1 di aver rispettato i termini di cui all'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991 e di aver altresì interrotto i termini di prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la riforma a motivo dell'inapplicabilità, all'indebito de quo (di natura assistenziale),
1 dello speciale regime dell'indebito previdenziale disegnato dall'art. 13 L. n. 412/1991; deduce, in particolare, l'appellante che l'indebito per cui è causa sarebbe ripetibile solo per il periodo successivo al provvedimento che aveva accertato il venir meno delle condizioni di legge per l'erogazione della prestazione, a meno che non si fossero ravvisate ipotesi in grado di escludere il legittimo affidamento del percettore, qui non ricorrenti. Ha resistito al gravame l' chiedendo la conferma della sentenza gravata CP_1 ed evidenziando, in particolare, la peculiarità della prestazione in oggetto ed il carattere provvisorio della sua erogazione, soggetta ex art. 3 comma 6 L. n. 335/1995 a conguaglio in relazione all'ammontare dei redditi annualmente percepiti, di tal che non era configurabile, prima della verifica annuale di tali redditi, alcun legittimo affidamento sulla definitività della sua attribuzione. All'udienza del 9/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In assenza di qualsiasi contestazione in ordine alla sussistenza dell'indebito, in relazione alla percezione di redditi che ne hanno ridotto – per i periodi indicati dall' - l'importo dovuto, ed in difetto di appello in ordine alla statuizione che CP_1 ha disatteso l'eccezione di prescrizione (che, dunque, è ormai coperta dal giudicato) occorre unicamente verificarne la ripetibilità. Sul punto, questa Corte ritiene necessario prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo
2 dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell CP_2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 pre leggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre CP_1
a carico del , affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede Controparte_3
l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle CP_1 assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va dunque verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una
3 disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost.; tale sistema è retto dal principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008) la ripetizione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
esso comporta che, per quanto attiene all'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti reddituali, il diritto a ripetere le somme versate si perfeziona solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019). In caso di ripetizione dell'assegno sociale, i principi sopra ricordati devono, inoltre, coordinarsi con la particolare disciplina di tale prestazione. Infatti, l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria: “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Nel caso che occupa, è incontestato che nei periodi indicati dall'
[...] aveva percepito redditi che hanno dato luogo alla riduzione Controparte_4 dell'assegno sociale in godimento;
secondo le stesse deduzioni dell' (non CP_1 contestate ex adverso), trattavasi di redditi da terreni e fabbricati, percepiti sia dal che dal coniuge, e di altri redditi pensionistici (il de cuius percepiva la Pt_1 pensione cat. IOART n. 88010865 e la di lui moglie una pensione di invalidità civile, INVCIV n. 07098057); ha aggiunto altresì l'Istituto di aver proceduto regolarmente alla verifica annuale dei redditi pertinenti a ciascun anno di imposta. Appare altresì pacifico che i dati reddituali rilevanti ai fini della rideterminazione della prestazione assistenziale siano stati resi noti all' (o lo CP_1 fossero già, essendo dallo stesso erogati) in tempo utile a consentire la tempestiva verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito. Va, dunque, osservato che il primo provvedimento di indebito, notificato all'originario debitore il 19.04.2012, si riferisce alla rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale per l'anno 2011; il secondo, notificato il 22.10.2012, riguarda un ulteriore indebito maturato negli anni 2011 e 2012; il terzo, infine, concerne un ulteriore indebito maturato nel 2012 e risulta notificato al per compiuta Pt_1 giacenza in data 20/12/2013.
4 Ne consegue che, alla stregua della citata disposizione normativa, appare evidente la tempestività dell'azione di recupero (rectius di conguaglio) operata dall' essendo stata posta in essere con atti notificati entro il luglio dell'anno CP_1 successivo a quello in cui poteva essere effettuata la verifica reddituale, o addirittura nell'arco dello stesso anno. In siffatto contesto nessuna rilevanza avrebbe assunto la condotta (dolosa o meno) del percipiente, in merito alla quale nulla peraltro è stato dedotto dall' CP_1
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, seppur con diversa motivazione. Malgrado la soccombenza l'appellante va esonerata dal pagamento delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 3979/2022 resa il 7.12.2022 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 9/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
5