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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3016/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), DELLA CORTE VITO Parte_1 C.F._1
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Maddalena Gaeta, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Renato
De Martino n. 34;
- Opponenti -
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Cosimo D'Ambrosio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via
G. Napoli n. 59;
- Opposta –
NONCHE'
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Ferraro, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. CP_3
389/2019 del 12/04/2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla , ha ingiunto agli Controparte_1
odierni opponenti di pagare la somma di € 13.466,39, oltre interessi e spese monitorie,
per lo scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 326234 del
19.10.2007.
Eccepivano: la nullità della fideiussione prestata in favore della Banca convenuta-
opposta, derivate da violazione della normativa della libera concorrenza;
la presenza di interessi anatocistici relativamente al tasso di interesse corrispettivo e al tasso di mora;
la mancanza di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca;
la non valenza probatoria dell'estratto di saldaconto. Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittima, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo sul quale la fondava la pretesa monitoria con CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di conto corrente e delle fideiussioni;
accertare e dichiarare la nullità, illegittima, inesistenza ed erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi anatocistici non dovuti, commissioni ed oneri vari;
con vittoria di spese e competenze di lite al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.07.2019, la Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto
[...]
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto. Eccepiva : l'insussistenza e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione;
la certezza, l'esigibilità e la liquidità del credito ingiunto;
l'idoneità del saldaconto ex art. 50 TUB in sede monitoria;
la validità e l'efficacia della fideiussione omnibus;
l'inammissibilità
dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
l'infondatezza della nullità delle fideiussioni;
l'indicazione espressa nel contratto per cui è causa della misura degli interessi debitori dell'11,50%, creditori del 0,50000% e la loro capitalizzazione trimestrale.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza prima udienza del 17.02.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 02.03.2021, si costituiva in giudizio la deducendo di essere divenuta cessionaria pro soluto del Controparte_2
credito oggetto del contendere a seguito di operazione di cartolarizzazione di portafogli pecuniari in sofferenza provenienti da diversi istituti di redito, tra cui la banca opposta. Riportandosi a quanto già dedotto e alle conclusioni formulate dalla cedente, parte intervenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ed eccependo la propria carenza di legittimazione attiva.
All'udienza dell'01.12.2021 veniva assegnato a parte opposta termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale si concludeva con esito negativo.
Senza alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del
20.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 20/12/2023,
concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto del mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati con provvedimento del 18.12.2024,
circostanza che non pregiudica la decisione del giudizio proposto atteso che le parti procedevano a rassegnare le proprie conclusioni già in sede di udienza di precisazione delle conclusioni mediante il deposito delle note scritte in vista dell'udienza del 20.11.2024. Infatti, le parti non hanno alcun dovere, ma soltanto l'onere, di depositare comparse conclusionali e memorie di replica nel termine di legge, con la conseguenza che, se ciò non dovesse avvenire, l'iter procedimentale non ne rimarrebbe ostacolato, in quanto il Giudicante dovrà comunque pronunciarsi, eventualmente facendo riferimento agli argomenti difensivi precedentemente formulati. L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, avendo gli scritti conclusivi una valenza meramente riepilogativa.
Sull'intervento di per essa la mandataria Controparte_2 CP_4
In via preliminare, deve rilevarsi d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e per essa la mandataria interventrice ai sensi dell'art Controparte_2 CP_4
111 c.p.c.
Con comparsa del 02.03.2021, la si costituiva in giudizio, Controparte_2
deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli a seguito di Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa,
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza,
sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti,
evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria,
ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva di parte opposta, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia delle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n. 138 e n. 140
parte II, del 24.11.2020 e non anche di copia degli specifici contratti di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro, dalla Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità
delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla società opposta in capo alla cessionaria Controparte_2
in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi inammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie .
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Dunque, vanno delibate le domande proposte da , Controparte_5
regolarmente legittimata in giudizio.
Sulla nullità della fideiussione sottoscritta da e Parte_3 Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno preliminarmente contestato la validità delle fideiussioni omnibus stipulate da e in data Parte_3 Parte_2
07.03.2017.
L'eccezione deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito,
avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge
succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003,
dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata”
dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà
economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019). Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto il provvedimento n. 55 della Banca di Italia e anche lo schema ABI.
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti è
stata stipulata nel marzo 2017, ossia oltre il periodo in cui la Banca d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005
non può avvalersi del provvedimento di Banca d'Italia e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione
(cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale
di Milano 17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può
essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19
Novembre 2020, Trib. Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021) ma deve, invece, consistere nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato coordinata (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione
n. 16511 del 29/12/2022). Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli odierni opponenti, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria,
del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002.
Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Il merito
Passando al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la banca opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato, depositando in giudizio sia la documentazione contrattuale – costituita dal contratto di conto corrente n. 326234 del 19.10.2007 – nonché gli estratti conto scalari e ordinari dall'instaurazione del rapporto fino al passaggio a sofferenza avvenuta nel 2018.
Quanto prodotto, soddisfa pienamente l'onere probatorio in capo all'attore in senso sostanziale, come espresso dall'art. 2697 c.c.
L'opposizione proposta da parte opponente, invece, si è dimostrata generica, astratta e priva di sostegno sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, fondandosi su eccezioni mai specifiche prontamente smentite dalle produzioni documentali dell'opposta. Difatti: i) l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, a differenza di quanto eccepito dall'opponente, non presenta alcun difetto sotto il profilo formale e sostanziale, riportando la dichiarazione unilaterale del funzionario circa la certezza,
esigibilità e liquidità del credito vantato e indicando le modalità di addebito delle diverse voci a titolo di spese, commissioni ed interessi;
ii) la banca ha regolarmente provveduto al deposito in giudizio del contratto sottoscritto dall'opponente,
dimostrando la conclusione dello stesso conformemente all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB. Infine, circa il tasso convenuto ed applicato, parte opponente deduce in via generica la sua indeterminatezza senza tuttavia indicare il tasso concretamente applicato, né gli addebiti illegittimi effettuati.
Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 389/2019 che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 5.077,00 in conformità ai parametri medi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese processuali nei rapporti con la parte interventrice CP_2
meritano di essere compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da , e avverso il Decreto Parte_1 Parte_3 Parte_2
Ingiuntivo n. 389/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 389/2019.
2) Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3) Condanna , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_2
opposta che si liquidano in euro 5.077,00 (Fase Studio € 919,00, Fase Introduttiva €
777,00, Fase Istruttoria € 1.680,00, Fase Decisionale € 1701,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
4) Spese compensate nei rapporti con la parte interventrice Controparte_2
Salerno, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3016/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), DELLA CORTE VITO Parte_1 C.F._1
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Maddalena Gaeta, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Renato
De Martino n. 34;
- Opponenti -
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Cosimo D'Ambrosio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via
G. Napoli n. 59;
- Opposta –
NONCHE'
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Ferraro, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. CP_3
389/2019 del 12/04/2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla , ha ingiunto agli Controparte_1
odierni opponenti di pagare la somma di € 13.466,39, oltre interessi e spese monitorie,
per lo scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 326234 del
19.10.2007.
Eccepivano: la nullità della fideiussione prestata in favore della Banca convenuta-
opposta, derivate da violazione della normativa della libera concorrenza;
la presenza di interessi anatocistici relativamente al tasso di interesse corrispettivo e al tasso di mora;
la mancanza di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca;
la non valenza probatoria dell'estratto di saldaconto. Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittima, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo sul quale la fondava la pretesa monitoria con CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di conto corrente e delle fideiussioni;
accertare e dichiarare la nullità, illegittima, inesistenza ed erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi anatocistici non dovuti, commissioni ed oneri vari;
con vittoria di spese e competenze di lite al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.07.2019, la Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto
[...]
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto. Eccepiva : l'insussistenza e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione;
la certezza, l'esigibilità e la liquidità del credito ingiunto;
l'idoneità del saldaconto ex art. 50 TUB in sede monitoria;
la validità e l'efficacia della fideiussione omnibus;
l'inammissibilità
dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
l'infondatezza della nullità delle fideiussioni;
l'indicazione espressa nel contratto per cui è causa della misura degli interessi debitori dell'11,50%, creditori del 0,50000% e la loro capitalizzazione trimestrale.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza prima udienza del 17.02.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 02.03.2021, si costituiva in giudizio la deducendo di essere divenuta cessionaria pro soluto del Controparte_2
credito oggetto del contendere a seguito di operazione di cartolarizzazione di portafogli pecuniari in sofferenza provenienti da diversi istituti di redito, tra cui la banca opposta. Riportandosi a quanto già dedotto e alle conclusioni formulate dalla cedente, parte intervenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ed eccependo la propria carenza di legittimazione attiva.
All'udienza dell'01.12.2021 veniva assegnato a parte opposta termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale si concludeva con esito negativo.
Senza alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del
20.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 20/12/2023,
concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto del mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati con provvedimento del 18.12.2024,
circostanza che non pregiudica la decisione del giudizio proposto atteso che le parti procedevano a rassegnare le proprie conclusioni già in sede di udienza di precisazione delle conclusioni mediante il deposito delle note scritte in vista dell'udienza del 20.11.2024. Infatti, le parti non hanno alcun dovere, ma soltanto l'onere, di depositare comparse conclusionali e memorie di replica nel termine di legge, con la conseguenza che, se ciò non dovesse avvenire, l'iter procedimentale non ne rimarrebbe ostacolato, in quanto il Giudicante dovrà comunque pronunciarsi, eventualmente facendo riferimento agli argomenti difensivi precedentemente formulati. L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria, avendo gli scritti conclusivi una valenza meramente riepilogativa.
Sull'intervento di per essa la mandataria Controparte_2 CP_4
In via preliminare, deve rilevarsi d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e per essa la mandataria interventrice ai sensi dell'art Controparte_2 CP_4
111 c.p.c.
Con comparsa del 02.03.2021, la si costituiva in giudizio, Controparte_2
deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli a seguito di Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa,
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza,
sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti,
evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria,
ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva di parte opposta, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia delle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n. 138 e n. 140
parte II, del 24.11.2020 e non anche di copia degli specifici contratti di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro, dalla Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità
delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla società opposta in capo alla cessionaria Controparte_2
in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi inammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie .
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Dunque, vanno delibate le domande proposte da , Controparte_5
regolarmente legittimata in giudizio.
Sulla nullità della fideiussione sottoscritta da e Parte_3 Parte_2
Nel merito, gli opponenti hanno preliminarmente contestato la validità delle fideiussioni omnibus stipulate da e in data Parte_3 Parte_2
07.03.2017.
L'eccezione deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito,
avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge
succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003,
dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata”
dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà
economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019). Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto il provvedimento n. 55 della Banca di Italia e anche lo schema ABI.
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti è
stata stipulata nel marzo 2017, ossia oltre il periodo in cui la Banca d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005
non può avvalersi del provvedimento di Banca d'Italia e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione
(cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale
di Milano 17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può
essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19
Novembre 2020, Trib. Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021) ma deve, invece, consistere nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato coordinata (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione
n. 16511 del 29/12/2022). Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli odierni opponenti, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria,
del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002.
Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Il merito
Passando al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la banca opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato, depositando in giudizio sia la documentazione contrattuale – costituita dal contratto di conto corrente n. 326234 del 19.10.2007 – nonché gli estratti conto scalari e ordinari dall'instaurazione del rapporto fino al passaggio a sofferenza avvenuta nel 2018.
Quanto prodotto, soddisfa pienamente l'onere probatorio in capo all'attore in senso sostanziale, come espresso dall'art. 2697 c.c.
L'opposizione proposta da parte opponente, invece, si è dimostrata generica, astratta e priva di sostegno sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, fondandosi su eccezioni mai specifiche prontamente smentite dalle produzioni documentali dell'opposta. Difatti: i) l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, a differenza di quanto eccepito dall'opponente, non presenta alcun difetto sotto il profilo formale e sostanziale, riportando la dichiarazione unilaterale del funzionario circa la certezza,
esigibilità e liquidità del credito vantato e indicando le modalità di addebito delle diverse voci a titolo di spese, commissioni ed interessi;
ii) la banca ha regolarmente provveduto al deposito in giudizio del contratto sottoscritto dall'opponente,
dimostrando la conclusione dello stesso conformemente all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB. Infine, circa il tasso convenuto ed applicato, parte opponente deduce in via generica la sua indeterminatezza senza tuttavia indicare il tasso concretamente applicato, né gli addebiti illegittimi effettuati.
Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 389/2019 che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 5.077,00 in conformità ai parametri medi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese processuali nei rapporti con la parte interventrice CP_2
meritano di essere compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da , e avverso il Decreto Parte_1 Parte_3 Parte_2
Ingiuntivo n. 389/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 389/2019.
2) Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3) Condanna , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_2
opposta che si liquidano in euro 5.077,00 (Fase Studio € 919,00, Fase Introduttiva €
777,00, Fase Istruttoria € 1.680,00, Fase Decisionale € 1701,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
4) Spese compensate nei rapporti con la parte interventrice Controparte_2
Salerno, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara