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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 26.10.1977 – CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Rosati
E
n. a Lanciano il 08.05.1966 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Barbara Rosati C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 21.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.08.2025 e alle note scritte del 30.10.2025 e 03.11.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco collaborando nel preminente interesse dei figli minori;
2. i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre. La signora , ha Pt_1 completato il trasferimento della propria residenza in Lanciano, Via Fabio Filzi, unitamente ai figli. La casa familiare, sita in Lanciano (CH), Via Rione Fenaroli 57- 59-61 ( fg. 18, p.lla 509-510, fg.15 p.lla 716, sub. 6-7-8-9), ove il padre si tratterrà con i figli, resta assegnata al sig. Controparte_1
3. Il padre eserciterà il proprio diritto - dovere di visita nei confronti dei figli minori almeno due volte durante la settimana, indicativamente il lunedi e il mercoledi, compatibilmente con gli impegni ludici ricreativi, scolastici e sportivi degli stessi e delle esigenze lavorative dei genitori. Il sig. potrà trattenersi con i figli a CP_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle 22.30, fatto salvo diverso accordo dei genitori per gli orari di rientro;
4. per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevedendo che il padre possa avere con sé i figli un anno, una settimana dal 23 al 30 dicembre, e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà, come detto, anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-ricreative dei figli e nel rispetto di quelle lavorative dei genitori. Per quanto riguarda le ferie estive, in considerazione dell'attività lavorativa del sig. dovranno essere stabilite CP_1 tra i genitori di volta in volta;
5. il sig. si obbliga a versare, in favore della signora , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400,00 pro capite da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6. le spese straordinarie, ludico sportive, medico- sanitarie e d'istruzione dei figli sono poste a carico esclusivo del sig. ogni spesa andrà previamente CP_1 concordata con il padre, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti. Non si farà luogo a rimborsi per spese non previamente autorizzate e carenti di documentazione giustificativa;
7. l'assegno unico, ove spettante, sarà richiesto e percepito dalla signora Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori;
8. nell'ipotesi in cui la signora perda l'attuale lavoro, il sig. si Pt_1 CP_1 obbliga a versare, in favore della stessa, a titolo di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 400,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite bonifico. L'importo è rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Tale importo verrà riconosciuto alla signora sino a Pt_1 quando ella sarà priva di reddito autonomo;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio relativamente al minore.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 21.08.2025 e nelle note del 30.10.2025 e 03.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2012 n. 31 - Parte II serie A ufficio 1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
GE Di RO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 26.10.1977 – CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Rosati
E
n. a Lanciano il 08.05.1966 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Barbara Rosati C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 21.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.08.2025 e alle note scritte del 30.10.2025 e 03.11.2025, del seguente preciso tenore:
1. i coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco collaborando nel preminente interesse dei figli minori;
2. i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre. La signora , ha Pt_1 completato il trasferimento della propria residenza in Lanciano, Via Fabio Filzi, unitamente ai figli. La casa familiare, sita in Lanciano (CH), Via Rione Fenaroli 57- 59-61 ( fg. 18, p.lla 509-510, fg.15 p.lla 716, sub. 6-7-8-9), ove il padre si tratterrà con i figli, resta assegnata al sig. Controparte_1
3. Il padre eserciterà il proprio diritto - dovere di visita nei confronti dei figli minori almeno due volte durante la settimana, indicativamente il lunedi e il mercoledi, compatibilmente con gli impegni ludici ricreativi, scolastici e sportivi degli stessi e delle esigenze lavorative dei genitori. Il sig. potrà trattenersi con i figli a CP_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle 22.30, fatto salvo diverso accordo dei genitori per gli orari di rientro;
4. per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevedendo che il padre possa avere con sé i figli un anno, una settimana dal 23 al 30 dicembre, e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà, come detto, anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-ricreative dei figli e nel rispetto di quelle lavorative dei genitori. Per quanto riguarda le ferie estive, in considerazione dell'attività lavorativa del sig. dovranno essere stabilite CP_1 tra i genitori di volta in volta;
5. il sig. si obbliga a versare, in favore della signora , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400,00 pro capite da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6. le spese straordinarie, ludico sportive, medico- sanitarie e d'istruzione dei figli sono poste a carico esclusivo del sig. ogni spesa andrà previamente CP_1 concordata con il padre, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti. Non si farà luogo a rimborsi per spese non previamente autorizzate e carenti di documentazione giustificativa;
7. l'assegno unico, ove spettante, sarà richiesto e percepito dalla signora Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori;
8. nell'ipotesi in cui la signora perda l'attuale lavoro, il sig. si Pt_1 CP_1 obbliga a versare, in favore della stessa, a titolo di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 400,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite bonifico. L'importo è rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Tale importo verrà riconosciuto alla signora sino a Pt_1 quando ella sarà priva di reddito autonomo;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio relativamente al minore.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 21.08.2025 e nelle note del 30.10.2025 e 03.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2012 n. 31 - Parte II serie A ufficio 1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
GE Di RO