Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3050/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F. Paganini Presidente dott. A. D'Elia Giudice dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile tra NA LL con Avv. P. Travaglia Attrice
Contro
PP LL con Avv. M. Abbiati Convenuto CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, LI GI ha convenuto in giudizio il fratello IU GI al fine di sentir dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'annullabilità del testamento olografo del padre BO (deceduto il 3.08.2019) pubblicato in data 4.09.2019 dal notaio dr. Cristina De Maria, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria relitta, previo accertamento - anche ai fini della collazione e della riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima – dell'effettiva e rilevante consistenza dell'asse ereditario (costituito dalla quota di ½ di un immobile sito a Solbiate Olona, diversi conti correnti, deposito titoli) e della quota disponibile, tenuto conto delle donazioni fatte in vita dal padre, nonché ordine al convenuto di rendere il rendiconto dei beni paterni e la restituzione dei beni ereditari. Riferiva l'attrice che ella e il convenuto erano gli unici figli di BO GI, già vedovo, e che il fratello aveva attribuito al padre il testamento olografo de quo, privo di data valida e redatto quando il de cuius non era più in grado di autodeterminarsi e comunque in stato di soggezione nei confronti del figlio. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio IU GI, contestando in toto le avverse domande, deduzioni e allegazioni e chiedendone il rigetto, in quanto infondate, vaghe e generiche, nonché insistendo per la declaratoria di autenticità del testamento impugnato, e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, di tener conto, per la determinazione della quota disponibile del patrimonio ereditario relitto e ai fini di eventuale collazione, dei prelievi per cassa e mediante assegni bancari e circolari effettuati dall'attrice a proprio favore dal conto corrente cointestato con il padre.
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tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2024, la vertenza era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art.190 c.p.c.. Premesso che parte attrice lamenta l'invalidità del testamento olografo del padre BO (deceduto il 3.08.2019) pubblicato in data 4.09.2019 dal notaio dr. De Maria, con cui il de cuius avrebbe apparentemente disposto del proprio patrimonio attribuendo al convenuto €200.000,00 oltre la legittima, nonché donazioni fatte in vita dal padre sempre a favore del convenuto, rilevanti ai fini della collazione e della lesione della legittima, va in primis dichiarata aperta la successione di BO GI. Ciò posto, va chiarito che
- avendo l'attrice agito con azione di impugnazione del testamento de quo (v. doc.1 nel fascicolo di parte attrice), assumendone la falsità, è evidente l'interesse diretto ed attuale dell'attrice ad impugnare tale documento, in quanto volto ad ottenere un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d'inefficacia dell'atto di ultima volontà. Sussiste, dunque, in capo all'attrice l'interesse ad agire, posto che, in ipotesi, conseguita l'invalidante pronuncia giudiziaria, ella verrebbe a trovarsi in posizione più utile dovendo devolversi l'eredità in forza di successione legittima.
- Non risulta comunque contestata la legittimazione ad agire dell'attrice né del convenuto a contraddire, visti il legame di filiazione che univa le parti al defunto e l'accettazione tacita dell'eredità paterna (stante la conclusione del contratto di compravendita dell'immobile ereditario nonché l'esercizio dell'azione de qua e relativa costituzione del convenuto e le difese ivi spiegate).
- Ai sensi dell'art. 602 c.c., il testamento olografo (come quello per cui è causa) deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: l'autografia comporta che il testamento sia scritto interamente dalla mano del testatore, a garanzia della integrale autenticità dell'espressione di volontà; la data consiste nell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui il testamento fu scritto al fine di determinarne la precisa collocazione temporale;
la sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni testamentarie e serve ad individuare compiutamente il testatore. Il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce, difatti, un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge.
- Seppur sia certo che la completa indicazione della data costituisca un requisito essenziale di forma del testamento olografo, comportando la mancanza di una data autografa l'annullabilità del testamento per vizio di forma (v. ex multis Cass. n. 7783/2001), pur tuttavia, ai sensi dell'art. 602, co. 3, c.c., la prova della 'non verità' della data è ammessa quando si tratti della priorità di data tra più testamenti (ma ciò esula dalla fattispecie concreta esaminata) e della capacità del testatore. La formulazione letterale dell'art.602 c.c., sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (v. Cass. S.U. n.12307/15), ponendo la prova della non verità, implica una presunzione di verità della data indicata dal de cuius nell'olografo, salva, appunto, la prova contraria della non verità, che grava completamente sulla parte che l'abbia dedotta. pagina 2 di 9 Da ciò discende che l'onere di dimostrare la “non verità” della data apposta sul testamento deve ritenersi posto a carico di chi detta data contesti (prova che nel caso in esame è mancata), anche ove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore. Ciò che conta è, dunque, che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria, non rileva invece
– ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (v. Cass. n.2874/1976): l'art. 602, comma 3, c.c., infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui “si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Perciò, coerentemente al carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento (cfr. Cass. n.25845/2008). Sull'argomento è, difatti, risaputo che “in materia di testamento olografo la falsità, l'erronea o l'incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell'invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell'atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l'ultimo. Pertanto, l'annullabilità del testamento ai sensi dell'art. 606 c.c., comma 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l'efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa” (così Cass. n.9466/2012). Peraltro, l'indicazione erronea della data (che può occupare qualsiasi posizione nell'olografo: v. Cass. n. 8899/1994, Cass. n. 6641/1987) nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può comunque essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. Nel caso in esame, invero, non solo BO GI ha indicato due volte sulla scheda impugnata la stessa data di redazione (una prima volta, all'inizio, in parte in lettere e in parte in numeri arabi “dimbre 5.2016” ed una seconda volta, dopo la sottoscrizione, interamente in numeri “5/12/2016”, apparendo così evidente come la prima dicitura sia frutto di mero errore materiale del testatore ma con chiaro intento di indicare chiaramente la data della scheda testamentaria), ma ancora, considerato che la capacità del de cuius è stata ritenuta integra (come si spiegherà infra) e non è stata dedotta la presenza di altri testamenti dello stesso, rimane ininfluente la asserita (e non provata) non correttezza della data riscontrata sul foglio che riporta il testamento per cui è causa.
- Orientamento oramai costante della giurisprudenza è, poi, che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo (o di una parte di esso) deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria e grava su di essa l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. in questo senso ex plurimis Cass. S.U. n.12307/2015 v. anche Cass. n.1995/2016, Cass. n.109/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.4848/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.18363/2018, Cass. n.711/2018, Cass. n.24814/2018; Cass. n.21556/2018, Cass. n.39706/2018, Cass. n.2474972019, Cass. n. 9265/2022).
pagina 3 di 9 L'intervento delle Sezioni Unite ha chiarito come il negozio testamentario, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente “equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”, il che comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità delle norme sul procedimento di verificazione di scrittura privata e sulla querela di falso nonché l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità. Ne deriva che sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da colui che ne appare l'autore grava l'onere della prova, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita: presupposto indefettibile per vedere accertata la propria qualità di erede legittimo, in presenza di un atto caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa, è che la parte debba porre una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, dunque, a disconoscere gli effetti del testamento olografo falso, e, di qui, a fornire prova della pretesa falsità.
- L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (v. ex multis Cass. n.15480/2001, Cass. n.9081/2010, Cass. n.3934/2018). In buona sostanza, l'incapacità naturale contemplata dalla suddetta norma consiste in un'infermità tale da importare l'interdizione del soggetto (“L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione “: così Cass. n.1444/2003, v. anche nello stesso senso Cass. n.5620/1995, Cass. n.25845/2008). Ai fini dell'annullabilità di un testamento per incapacità naturale del de cuius, dunque, posto che, in assenza d'interdizione, lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, si ha l'inversione dell'onere della prova, con conseguente onere in capo a chi impugni che il testatore fosse incapace di intendere o di volere al tempo del testamento.Il thema probandum è, appunto, quello della esistenza di uno stato di infermità mentale permanente che privi il soggetto nel momento della testamenti factio della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi: ed invero, non qualsiasi decadimento delle facoltà mentali dà luogo ad incapacità naturale idonea ad invalidare il testamento ex art. 591c.c.. Pertanto, è risultato fondamentale ai fini della decisione accertare la capacità del testatore al momento della redazione del testamento per cui è causa: sul punto decisive, sono state le risultanze della consulenza (v. c.t.u. dep. il 2.07.2023), ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale in quanto motivate, esaustive e logicamente convincenti, che hanno concluso, a seguito dell'analisi della documentazione clinica prodotta, per la piena integrità della capacità testamentaria del testatore al momento della stesura del testamento.
pagina 4 di 9 A tal proposito, il C.t.u., dopo avere attentamente vagliato la documentazione tempestivamente prodotta, ha concluso ritenendo che “L'esame della documentazione clinica consente di escludere che il signor GI versasse in condizioni cognitive tali da non rendere possibile l'espressione della sua capacità testamentaria” (v. pag. 4 della c.t.u.). Per quanto sopra deciso, ne deriva che la domanda di dichiarazione di annullabilità del testamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 591c.c. e 428 c.c. deve essere rigettata;
- L'attrice ha lamentato altresì uno stato di soggezione e dipendenza del padre nei confronti del fratello, tale da configurare ed integrare un'ipotesi di violenza e/o errore e/o dolo. L'art. 624 c.c., dettato in tema di testamento, prevede che la disposizione testamentaria possa essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. Nel corso del processo è mancata, invero, la prova della sussistenza di vizi della volontà come dedotti nella domanda di annullabilità del testamento impugnato né i fatti allegati a fondamento appaiono probanti in quanto generici, inconferenti e comunque, sforniti di prova. Sull'argomento va sottolineato come la giurisprudenza in modo costante richieda che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (cfr. Cass. n.4653/2018, Cass. n.14011/2008), “non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col de cuius” (così Cass. n.824/2014), dovendo tradursi in atti idonei a trarre in inganno che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, hanno suscitato in lui false rappresentazioni ed orientato la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (v. Cass. n. 8047/2001; Cass. n.6396/2003; Cass. n. 30424/2022). Per tutto quanto esposto, anche la domanda di dichiarazione di annullabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.c. deve essere rigettata.
- Va altresì reietta la domanda di rendiconto promossa dall'attrice volta ad ottenere l'ordine nei confronti del fratello di rendere il conto di tutte le somme e/o titoli e/o polizze e/o depositi che risulterà avere a qualunque titolo ricevuto ovvero prelevato o comunque beneficiato, derivanti o comunque riconducibili al patrimonio paterno, sul presupposto di aver gestito autonomamente i beni ereditari de quibus. Sull'argomento è noto che “la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare”(così Cass. n. 6358/1993, v. anche Cass. n.22063/2017). pagina 5 di 9 Il corollario di questo principio è che il coerede che abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli altri eredi, a decorrere dalla data di apertura della successione (o da quella posteriore e diversa in cui abbia acquisito il possesso dei beni), indipendentemente dalla sua buona o mala fede, non trovando applicazione in tal caso gli artt. 535 e 1150 c.c.. Pur tuttavia, nella fattispecie in esame l'attrice non ha provato detto godimento esclusivo da parte dell'altro coerede, né la sussistenza di tale rapporto può desumersi sulla base delle iniziative prese da IU nell'interesse paterno. Corollario di quanto sopra deciso, ritenuto pertanto valido ed efficace il testamento olografo redatto in data 5 dicembre 2016 da BO GI, va evidenziato che il lascito in favore del convenuto deve essere qualificato come prelegato ex art 661 c.c. Come è noto, il prelegato, quale disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità, denota un generico intento preferenziale del testatore verso la persona dell'onorato, ciò, tuttavia, non vale a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, comma 1, c.c. (in questo senso v. Cass. n. 2776/1970; Cass. n. 8284/1994). Parte attrice lamenta, poi, la lesione della propria quota di riserva a seguito della predetta disposizione testamentaria e così agisce in riduzione delle disposizioni ritenute lesive e comunque affinché il convenuto provveda a collazionare ogni bene ricevuto dal padre. Premesso che l'azione di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo, in quanto volta prima di tutto ad accertare l'avvenuta lesione della legittima e conseguentemente a dichiarare l'inefficacia delle disposizioni o donazioni lesive della quota di legittima, essa non si configura come un'azione di revindica del bene, ma come un'azione finalizzata a far valere le proprie ragioni successorie, al fine di reintegrare la quota del legittimario, in natura oppure in denaro, attraverso la ricostituzione della massa ereditaria (riunione fittizia) e la determinazione delle quote disponibili e di riserva. Ebbene, nella fattispecie concreta esaminata, essendo sopravvissuti al dante causa, già vedovo, due figli, trova applicazione il disposto dell'art. 537, co. 2, c.c., in forza del quale, se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i figli: ne deriva che la quota di riserva è pari ad un terzo per ciascun figlio, mentre il residuo terzo è la quota disponibile del testatore. Bisogna, invero, provvedere subito alla ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius, procedendo alla cosiddetta riunione fittizia, per valutare in concreto quali beni rientrino nell'asse ereditario (costituito dal relictum, il donatum, l'imputazione delle liberalità già ricevute in vita dal de cuius, previa sottrazione dei debiti della massa ereditaria, ecc.: v. ex plurimis Cass. n.4654/1990, Cass. n.12919/2012, Cass. n. 27352/2014). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art.564 c.c.) (cfr., ex multis, Cass. n. 12919/2012, Cass. n.27352/2014). Prima di procedere oltre, bisogna, però, necessariamente valutare se le pretese liberalità compiute dal de cuius nel corso della propria vita a favore dei figli abbiano leso i diritti degli eredi ai fini della ricostruzione della quota di legittima e debbano essere collazionate.
pagina 6 di 9 Fondamento dell'istituto della collazione è la presunzione che il de cuius, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazioni ad alcuni dei propri discendenti, non abbia con ciò inteso alterare il trattamento loro spettante a seguito dell'apertura della successione (cfr. Cass. n.1988/1969, Cass. n.3540/1971), configurandosi in tal caso la collazione come operazione necessaria diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari successibili così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. ex multis Cass. n.1159/95, Cass. n. 15131/2005). La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (collazione in natura o collazione per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, affinché, nei reciproci rapporti tra coeredi, siano assicurati l'equilibrio e la parità di trattamento tra i medesimi per non alterare il rapporto di valore fra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste nel fatto che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari;
cosicché soltanto nella collazione per imputazione, e non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario (il che di norma avviene soltanto idealmente). Ebbene, all'esito dell'istruttoria risulta provato che il de cuius, al momento del decesso, non abbia lasciato debiti e fosse titolare dei seguenti beni (cfr. pagg. 4 e ss. della c.t.u. dep. il 10.05.2024):
1) Fabbricato in Solbiate Olona Via Torino n. 7 Foglio 5 Mapp 2311 Sub 2 Cat A3 Classe 3 RC 258,23 in successione per ½, valore euro 16.500,00, Fabbricato in Solbiate Olona Via Torino n. 7 Foglio 5 Mapp 2311 Sub 501 Cat A3 Classe 3 RC 258,23 in successione per ½, valore euro 16.500,00, Fabbricato in Solbiate Olona Via Torino n. 7 Foglio 5 Mapp 2311 Sub 502 Cat C6 Classe 2 RC 18,59 in successione per ½, valore 1.200,00, Questi cespiti, come dichiarato dalle parti negli atti di causa, sono stati già concordemente alienati dalle parti in data 7.09.2021, con atto del notaio Dr. Vito Pinto di Varese Rep n. 296942 Racc. n. 20186, al prezzo di € 185.000,00, che è stato ripartito in parti uguali tra i due fratelli.
2) Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – quote sociali come segue: dossier titoli n. 122700874445 c/o BPM n. quote 2.320.232 Anima Visconteo isin [...] – valore di euro 109.286; dossier titoli n. 122700874445 c/o BPM n. quote 6.612.916 Anima Obblig. isin [...] – valore di euro 78.350; dossier titoli n. 122700874445 c/o BPM n. quote 16.554.154 Anima CTP isin [...] - valore di euro 101.792;
3) rendite crediti o altri beni c/c n. 30479132 Credit Agricole Fagnano Olona – saldo euro 228.105; c/c n. 122700001461 BPM Solbiate Olona – saldo euro 7.121; c/c n.122700001553 BPM Solbiate Olona- conto corrente cointestato con il figlio IU GI – saldo di c/c euro 116.976 - valore in dichiarazione di successione pari a ½ e quindi pari a euro 58.488;
pagina 7 di 9 c/c n. 1227000098408 BPM Solbiate Olona – conto corrente cointestato con la figlia LI GI – saldo di c/c euro 33 - valore in dichiarazione di successione pari a ½ e quindi pari a euro 17. Il C.t.u. ha evidenziato che, essendo il conto corrente 1553 BPM Solbiate Olona, cointestato con IU GI, ed il conto corrente n. 98408 BPM Solbiate Olona, cointestato con LI GI, le giacenze dei conti correnti cointestati sono state, correttamente in assenza di prova contraria, dichiarate nella dichiarazione di successione per il 50% (v. pag. 5 della c.t.u. dep. il 10.5.24). Quanto al donatum, la C.t.u. contabile non ha riscontrato nei fascicoli l'esistenza di donazioni di denaro effettuate con la forma dell'atto pubblico e/o mediante strumenti tracciabili, né donazioni indirette e/o simulate, pur tuttavia, seppur l'ausiliario del Tribunale abbia rilevato la non completezza della documentazione prodotta al fascicolo, ha potuto comunque riscontrare versamenti, giroconti, bonifici ed altro in favore degli eredi. In particolare, il C.t.u. ha concluso che il de cuius abbia trasferito in favore di IU EL GI la complessiva somma di € 17.038,48 (v. nel dettaglio pag. 6 della c.t.u.), mentre in favore di LI GI l'importo di € 925,00 (v. nel dettaglio pagg. 6 e s. della c.t.u.). Ritiene il Tribunale che all'esito del processo non emerga che debbano essere collazionate somme da parte degli eredi, in quanto trattasi di donazione di modico valore ai sensi dell'art. 770 c.c. nel caso dell'attrice, e nel caso del convenuto trattasi di rimborsi di esborsi sostenuti per spese nell'interesse del genitore. Ed invero, all'esito dell'istruttoria svolta risulta dimostrato come il convenuto abbia provveduto ad occuparsi delle incombenze relative alla gestione del padre provvedendo a pagare in contanti le badanti (confronta le dichiarazioni rese all'udienza del 19.10.2022 dalla teste NN UK riscontrate anche dai docc. 10-18-19 di parte convenuta) e della manutenzione della casa del proprio genitore (confronta dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 19.10.2022). Alla luce dell'espletata c.t.u. e di quanto sopra ricostruito, essendo il valore della massa relitta pari a € 768.159,00 (comprensiva anche del valore dell'immobile alienato), emerge la capienza dell'asse ereditario, e, di qui, è evidente che non vi sia stata alcuna lesione della quota di legge riservata all'attrice. Corollario di quanto sopra accertato è che va dichiarata l'autenticità del testamento olografo redatto dal defunto BO GI pubblicato in data 4.09.2019 dal notaio dr. Cristina De Maria e va dichiarata aperta la successione di BO GI, che sarà devoluta in forza del testamento olografo appena citato;
al contempo va disposto lo scioglimento della comunione dei beni ereditari relitti in morte di BO GI in parti uguali in favore dei suoi eredi, GI LI e GI IU, previa attribuzione della somma di €200,000,00 al convenuto a titolo di prelegato. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato. In considerazione dell'esito della lite, le spese di c.t.u. del dr. Balian graveranno completamente su parte attrice stante la soccombenza sul punto dell'attrice, mentre vanno compensate tra le parti quelle della dr. PU, stante l'evidente utilità della stessa ai fini del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande delle parti,
2) dichiara l'autenticità del testamento olografo redatto dal defunto BO GI pubblicato in data 4.09.2019 dal notaio dr. Cristina De Maria;
pagina 8 di 9 3) dichiara aperta la successione di BO GI (deceduto il 3.08.2019), che sarà devoluta in forza del testamento olografo pubblicato in data 4.09.2019 per notar De Maria;
4) dispone lo scioglimento della comunione dei beni ereditari relitti in morte di BO GI, tenuto conto di quanto disposto in parte motiva sul prelegato, sulla collazione delle liberalità e sul valore del relictum del de cuius, beni che vanno devoluti ai suoi eredi, GI LI e GI IU;
5) dispone l'attribuzione al convenuto di €200.000,00 a titolo di prelegato e la suddivisione del restante patrimonio ereditario relitto in parti uguali tra le parti;
6) rigetta tutte le altre domande avanzate;
7) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi
€.10.860,00, oltre oneri di legge, e le spese di c.t.u. liquidate al dr. Balian;
compensa tra le parti le spese di c.t.u. liquidate alla dr. PU. Così deciso in Busto Arsizio il 5.02.2025 Il Giudice est. Il Presidente A. D'Elia dr. F. Paganini
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