Art. 85. Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.
I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.