TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32469/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAURIZIO FALCONE, elettivamente domiciliata in VIA
JANNARELLI, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE
MAURIZIO opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO PAOLO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA NUOVA 20 20121 MILANO presso il difensore avv. LESSIO PAOLO opposta
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
1) Preliminarmente dichiarare inefficace il d.i. opposto ex art.644 c.p.c.;
2) In via subordinata comunque revocare il d.i. opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla, di cio' che e' stato richiesto con il ricorso per d.i. opposto, e' dovuto dall' opponente all'opposta;
4) in via subordinata condannare la a2a s.p.a. a manlevare la opponente dal pagamento di tutte le somme portate dalle fatture nn.62104/101 del 15.12.2021, CP_1 n.3591/101 del 14.01.2022, n.16369/101 del 5.4.2022, per l'importo di euro 12.757,45, pagate ad essa 2A Energia s.p.a., in virtu' della citata delibera CMOR, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo di interessi e di spese legali che saranno dovute alla opposta in virtù del credito in contestazione;
5) in via ulteriormente gradata condannare la 2A energia s.p.a. a restituire alla opponente la somma di euro 12.757,45, versata dalla opponente in virtù della delibera
CMOR 593/2017/r/com e s.m.i, oltre a rimborsare alla opponente tutte le somme ulteriori, anche a titolo di interessi e spese legali, che la stessa dovrà versare alla opposta;
6) condannare le convenute al risarcimento dei danni ex art.2043 c.c. ed ex art.96 c.p.c., nella misura di euro 5.200,00;
7) con vittoria delle spese di causa tutte.
Per l'opposta: Dato atto di aver ricevuto in data 30.10.2023il versamento dell'importo capitale a titolo di
CMOR, insiste per la condanna della debitrice al pagamento dell'importo residuo di € 676,58
a titolo di interessi al 30.10.2023, € 950,00 per onorari ed €145,50 per spese come liquidate nel procedimento monitorio.,
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14/09/2023, , quale Parte_1
titolare della ditta individuale (di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 11241/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 30/06/2023 e notificato in data 07/07/2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 12.757,45, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio in favore di (di seguito CP_1
pag. 2 di 6 anche solo ) a titolo di corrispettivo dovuto e non pagato di un CP_1
contratto di somministrazione di energia elettrica. si è regolarmente costituita dando atto che nelle more, e precisamente CP_1
in data 30.10.2023, aveva ricevuto dall'Ente preposto, a titolo di CMOR, il pagamento dell'importo capitale azionato in sede monitoria, riducendo pertanto le proprie domande alla condanna al pagamento di importo corrispondente agli interessi maturati al 30.10.2023 oltre alle spese liquidate nel procedimento monitorio.
Nel corso dell'udienza del 25.9.2024, la giudice ha formulato alle parti la proposta di definire la causa mediante versamento da parte dell'opponente dell'importo di € 1.500,00 omnicomprensivo, spese compensate.
A tale proposta l'opponente non ha dato alcun riscontro, non partecipando alle successive udienze del 31.10.24 ed odierna.
Nel corso dell'odierna udienza parte opposta ha discusso oralmente la causa, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento del residuo importo dovuto a titolo di interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Rileva preliminarmente il Tribunale che è incontestato in atti l'avvenuto pagamento in favore della creditrice di un importo - pari a quello azionato in sorte capitale in sede monitoria - a titolo di CMOR, pagamento effettuato dall'Ente preposto in data 30.10.2023.
A ciò consegue la revoca del decreto opposto.
Quanto alla domanda di condanna del debito residuo avanzata dalla creditrice, la stessa è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Assume la debitrice nell'atto di opposizione che nulla sarebbe dovuto alla creditrice in quanto l'importo azionato in sede monitoria era stato già interamente corrisposto alla società 2A (bolletta n.522004134748 del pag. 3 di 6 31.8.2022), subentrata a quale fornitrice di energia elettrica in favore CP_1 dell'opponente.
Secondo , la circostanza che detto importo non sia stato Parte_1
tempestivamente riversato da 2A al non potrebbe essere opposta alla CP_1
debitrice, con conseguente insussistenza di alcun ulteriore debito.
Tale allegazione difensiva non coglie nel segno alla luce della normativa che disciplina la corresponsione del CMOR alla società fornitrice “uscente”, risultante creditrice di importi nei confronti dell'utente finale.
Come è noto, il CMOR ha mera natura di indennizzo e la normativa non prevede che si verifichi alcuna cessione del credito in favore del fornitore subentrante, essendo l'intera procedura gestita tramite il SII (Sistema
Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico) e non dalle due società
(uscente e subentrante) fornitrici di energia.
Ne consegue che la società uscente resta creditrice dell'intero importo fino a quando non riceve il pagamento del CMOR da parte di per i CP_2 Pt_2
servizi energetici e ambientali), ente deputato al pagamento.
Tale pagamento potrà coprire in tutto o in parte l'originario debito.
Nel caso di specie, la società opposta è rimasta creditrice dell'importo maturato sulla somma capitale a titolo di interessi moratori, importo a lei dovuto in conseguenza del ritardato pagamento dell'importo capitale.
Nessuna contestazione ha mosso l'opponente in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di interessi, calcolato dalla creditrice in base agli importi ed alle scadenze delle singole fatture, come da prospetto analitico riportato alla pagina 6 della memoria depositata il 20.3.2024.
Vi è d'altro canto da rilevare che l'utente può evitare gli aggravamenti della posizione debitoria conseguenti alle tempistiche della procedura di pag. 4 di 6 indennizzo, mediante corresponsione diretta dell'importo dovuto alla creditrice originaria.
Ai sensi dell'art. 13 del TISIND, infatti, al cliente moroso è data sempre facoltà di estinguere il proprio debito direttamente con il creditore originario e quest'ultimo, in questo caso, è tenuto ad annullare tempestivamente la procedura relativa al CMOR.
3. Ugualmente deve ritenersi dovuto il rimborso delle spese legali – come già quantificate nel decreto ingiuntivo - sostenute da per la fase CP_1
monitoria, essendosi appurato che il pagamento dell'importo capitale è avvenuto in data 30.10.2023, ovvero in data successiva alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12 maggio 2023), alla data di notifica del decreto (7 luglio 2023) nonché alla data di notifica dell'atto di opposizione
(14 settembre 2023).
Il credito azionato da era dunque sussistente alla data di CP_1
presentazione del ricorso e successiva emissione del decreto ingiuntivo.
4. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al residuo valore della controversia (fino ad € 5.200,00) in € 1.276,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426 per la fase decisionale, valore dimezzato stante la discussione orale della causa, in assenza di fase istruttoria), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 5 di 6 1) revoca il decreto opposto;
2) condanna la ditta al Parte_1 pagamento in favore di ell'importo di € 676,58 € a titolo di CP_1 interessi maturati al 30.10.2023 oltre ad € 950,00 per onorari ed €145,50 per spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto opposto;
3) condanna DA al rimborso delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore di liquidate in € CP_1
1.276,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 6/2/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32469/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAURIZIO FALCONE, elettivamente domiciliata in VIA
JANNARELLI, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE
MAURIZIO opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO PAOLO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA NUOVA 20 20121 MILANO presso il difensore avv. LESSIO PAOLO opposta
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
1) Preliminarmente dichiarare inefficace il d.i. opposto ex art.644 c.p.c.;
2) In via subordinata comunque revocare il d.i. opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla, di cio' che e' stato richiesto con il ricorso per d.i. opposto, e' dovuto dall' opponente all'opposta;
4) in via subordinata condannare la a2a s.p.a. a manlevare la opponente dal pagamento di tutte le somme portate dalle fatture nn.62104/101 del 15.12.2021, CP_1 n.3591/101 del 14.01.2022, n.16369/101 del 5.4.2022, per l'importo di euro 12.757,45, pagate ad essa 2A Energia s.p.a., in virtu' della citata delibera CMOR, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo di interessi e di spese legali che saranno dovute alla opposta in virtù del credito in contestazione;
5) in via ulteriormente gradata condannare la 2A energia s.p.a. a restituire alla opponente la somma di euro 12.757,45, versata dalla opponente in virtù della delibera
CMOR 593/2017/r/com e s.m.i, oltre a rimborsare alla opponente tutte le somme ulteriori, anche a titolo di interessi e spese legali, che la stessa dovrà versare alla opposta;
6) condannare le convenute al risarcimento dei danni ex art.2043 c.c. ed ex art.96 c.p.c., nella misura di euro 5.200,00;
7) con vittoria delle spese di causa tutte.
Per l'opposta: Dato atto di aver ricevuto in data 30.10.2023il versamento dell'importo capitale a titolo di
CMOR, insiste per la condanna della debitrice al pagamento dell'importo residuo di € 676,58
a titolo di interessi al 30.10.2023, € 950,00 per onorari ed €145,50 per spese come liquidate nel procedimento monitorio.,
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 14/09/2023, , quale Parte_1
titolare della ditta individuale (di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 11241/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 30/06/2023 e notificato in data 07/07/2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 12.757,45, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio in favore di (di seguito CP_1
pag. 2 di 6 anche solo ) a titolo di corrispettivo dovuto e non pagato di un CP_1
contratto di somministrazione di energia elettrica. si è regolarmente costituita dando atto che nelle more, e precisamente CP_1
in data 30.10.2023, aveva ricevuto dall'Ente preposto, a titolo di CMOR, il pagamento dell'importo capitale azionato in sede monitoria, riducendo pertanto le proprie domande alla condanna al pagamento di importo corrispondente agli interessi maturati al 30.10.2023 oltre alle spese liquidate nel procedimento monitorio.
Nel corso dell'udienza del 25.9.2024, la giudice ha formulato alle parti la proposta di definire la causa mediante versamento da parte dell'opponente dell'importo di € 1.500,00 omnicomprensivo, spese compensate.
A tale proposta l'opponente non ha dato alcun riscontro, non partecipando alle successive udienze del 31.10.24 ed odierna.
Nel corso dell'odierna udienza parte opposta ha discusso oralmente la causa, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento del residuo importo dovuto a titolo di interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Rileva preliminarmente il Tribunale che è incontestato in atti l'avvenuto pagamento in favore della creditrice di un importo - pari a quello azionato in sorte capitale in sede monitoria - a titolo di CMOR, pagamento effettuato dall'Ente preposto in data 30.10.2023.
A ciò consegue la revoca del decreto opposto.
Quanto alla domanda di condanna del debito residuo avanzata dalla creditrice, la stessa è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Assume la debitrice nell'atto di opposizione che nulla sarebbe dovuto alla creditrice in quanto l'importo azionato in sede monitoria era stato già interamente corrisposto alla società 2A (bolletta n.522004134748 del pag. 3 di 6 31.8.2022), subentrata a quale fornitrice di energia elettrica in favore CP_1 dell'opponente.
Secondo , la circostanza che detto importo non sia stato Parte_1
tempestivamente riversato da 2A al non potrebbe essere opposta alla CP_1
debitrice, con conseguente insussistenza di alcun ulteriore debito.
Tale allegazione difensiva non coglie nel segno alla luce della normativa che disciplina la corresponsione del CMOR alla società fornitrice “uscente”, risultante creditrice di importi nei confronti dell'utente finale.
Come è noto, il CMOR ha mera natura di indennizzo e la normativa non prevede che si verifichi alcuna cessione del credito in favore del fornitore subentrante, essendo l'intera procedura gestita tramite il SII (Sistema
Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico) e non dalle due società
(uscente e subentrante) fornitrici di energia.
Ne consegue che la società uscente resta creditrice dell'intero importo fino a quando non riceve il pagamento del CMOR da parte di per i CP_2 Pt_2
servizi energetici e ambientali), ente deputato al pagamento.
Tale pagamento potrà coprire in tutto o in parte l'originario debito.
Nel caso di specie, la società opposta è rimasta creditrice dell'importo maturato sulla somma capitale a titolo di interessi moratori, importo a lei dovuto in conseguenza del ritardato pagamento dell'importo capitale.
Nessuna contestazione ha mosso l'opponente in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di interessi, calcolato dalla creditrice in base agli importi ed alle scadenze delle singole fatture, come da prospetto analitico riportato alla pagina 6 della memoria depositata il 20.3.2024.
Vi è d'altro canto da rilevare che l'utente può evitare gli aggravamenti della posizione debitoria conseguenti alle tempistiche della procedura di pag. 4 di 6 indennizzo, mediante corresponsione diretta dell'importo dovuto alla creditrice originaria.
Ai sensi dell'art. 13 del TISIND, infatti, al cliente moroso è data sempre facoltà di estinguere il proprio debito direttamente con il creditore originario e quest'ultimo, in questo caso, è tenuto ad annullare tempestivamente la procedura relativa al CMOR.
3. Ugualmente deve ritenersi dovuto il rimborso delle spese legali – come già quantificate nel decreto ingiuntivo - sostenute da per la fase CP_1
monitoria, essendosi appurato che il pagamento dell'importo capitale è avvenuto in data 30.10.2023, ovvero in data successiva alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12 maggio 2023), alla data di notifica del decreto (7 luglio 2023) nonché alla data di notifica dell'atto di opposizione
(14 settembre 2023).
Il credito azionato da era dunque sussistente alla data di CP_1
presentazione del ricorso e successiva emissione del decreto ingiuntivo.
4. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al residuo valore della controversia (fino ad € 5.200,00) in € 1.276,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426 per la fase decisionale, valore dimezzato stante la discussione orale della causa, in assenza di fase istruttoria), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 5 di 6 1) revoca il decreto opposto;
2) condanna la ditta al Parte_1 pagamento in favore di ell'importo di € 676,58 € a titolo di CP_1 interessi maturati al 30.10.2023 oltre ad € 950,00 per onorari ed €145,50 per spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto opposto;
3) condanna DA al rimborso delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore di liquidate in € CP_1
1.276,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 6/2/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 6 di 6