Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1100
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla giudice dott.ssa Licinia Petrella del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica. L'opponente ha richiesto la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e l'accertamento che nulla fosse dovuto all'opposta, oltre a richieste di risarcimento danni e rimborso spese legali. L'opposta, dal canto suo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di interessi e spese legali residui.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, riconoscendo che l'importo capitale era stato già corrisposto a titolo di CMOR. Tuttavia, ha confermato la condanna dell'opponente al pagamento di € 676,58 per interessi moratori e spese legali, ritenendo che l'opponente non avesse dimostrato l'insussistenza del debito residuo. La giudice ha argomentato che il CMOR non estingue automaticamente il debito verso il fornitore originario e che l'opponente avrebbe potuto evitare l'aggravamento della propria posizione debitoria pagando direttamente il credito. Inoltre, ha disposto il rimborso delle spese legali a favore dell'opposta, liquidandole in base al valore della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1100
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1100
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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