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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
n. 17744/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado di opposizione a precetto iscritta al n. 17744/24 R.G.
promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Piero Cantalamessa e Benedetta Bandinelli
attrice in opposizione contro
Controparte_1
rappresentata dalla mandataria con l'Avv. Controparte_2
ER LL
convenuta opposta
premesso
che pagina 1 di 10 - con precetto del 24.7.24 per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
ha intimato alla Sig.ra il pagamento di euro 39.051,20 in forza del
[...] Pt_1
titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 4144/01 del 13.9.01 emesso dal
Tribunale di Firenze nei confronti di e oltre CP_3 Parte_2 Parte_1
ad interessi, compensi e accessori di legge;
- con citazione notificata il 14.10.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento Pt_1
di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- si è costituita in giudizio per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e contestandone anche nel
[...]
merito il fondamento;
- con ordinanza del 25.11.24 è stata disposta in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- con ordinanza dell'8.1.25 il Collegio in sede di reclamo ha riformato il provvedimento ed ha respinto l'istanza di sospensione;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sollevata dalla resistente adducendo la pendenza di un processo esecutivo presso terzi in Torino e la conseguente necessità di proporre l'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- a questo scopo, si deve stabilire quale dei due procedimenti sia iniziato anteriormente;
pagina 2 di 10 - come ribadito da Cass. 32804/23 e Cass. 12195/23 “il pignoramento presso terzi si
configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione
dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo”;
- nella fattispecie in esame la notificazione del pignoramento alla Sig.ra è avvenuta Pt_1
nelle fome dell'art. 140 c.p.c. e, come risulta dalla relata, il 14.10.24, stante l'assenza della destinataria, è stato depositato l'atto presso la casa comunale ed è stato inviato l'avviso a mezzo raccomandata;
- la notifica si è dunque perfezionata dopo il 14.10.24 per cui, a quella data, il processo esecutivo non era ancora pendente;
- pertanto nella medesima data del 14.10.24 l'opposizione è stata ritualmente formulata nelle forme e ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c.;
- l'eccezione preliminare è conseguentemente infondata;
***
- con il primo motivo di opposizione la Sig.ra ha sostenuto che le pretese creditorie Pt_1
vantate da sarebbero già state soddisfatte, come risulterebbe dall'atto di CP_1
rinuncia all'intervento depositato da AN PO Società Cooperativa nel procedimento esecutivo n. 337/03 R.G.E. presso il Tribunale di Firenze;
- la resistente ha replicato che la rinuncia riguarderebbe non il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 4144/01 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti dei coobbligati e Pt_2
– cioè il titolo sotteso al precetto opposto - bensì il diverso decreto ingiuntivo n. Pt_3
1034/01 emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti dei coobbligati , e CP_3 Pt_2 Pt_3
titoli in forza dei quali erano intervenuti nella procedura esecutiva n. 337/03 R.G.E. Trib.
Firenze, rispettivamente, Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. (avente causa dall'originaria creditrice Banca PO di Lodi) e la Cassa di risparmio di Pisa;
pagina 3 di 10 - come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, l'atto di rinuncia all'intervento del AN
PO Società Cooperativa del 20.10.15 indicava:
a) quali difensori gli Avv.ti Messina e LL in forza di procura in calce all'atto di intervento, cioè i Legali che avevano depositato il ricorso in seguito al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1034/01 dal Tribunale di Pisa;
b) quale originaria creditrice la Cassa di Risparmio di Pisa, cioè il soggetto che aveva ottenuto il predetto decreto;
- diversamente da quanto opinato in sede di cognizione sommaria, tali elementi appaiono sufficienti, anche alla luce delle successive deduzioni e produzioni, per desumere che la rinuncia abbia avuto ad oggetto il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1034/01 del
Tribunale di Pisa, come sostenuto dalla resistente, e non il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, come invece sostenuto dall'opponente
Sig.ra Pt_1
- va, inoltre, considerato che alla data del 20.10.15 non era ancora avvenuta la fusione per incorporazione del rinunziante AN PO Società Cooperativa e della Banca
PO di Milano in AN BPM, fusione perfezionata solo il 13.12.16, per cui alla data della rinuncia il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze
vedeva ancora come creditrice la Tiepolo Finance 2 s.r.l.;
- questa circostanza da un lato conferma che l'atto di rinuncia del 20.10.15 del AN
PO Società Cooperativa non riguardava il credito originato dal decreto ingiuntivo n.
4144/01 del Tribunale di Firenze bensì quello originato dal decreto ingiuntivo n. 1034/01
del Tribunale di Pisa e, dall'altro, impedisce di attribuire valore confessorio al richiamo nella premessa della rinuncia ad un non meglio precisato accordo transattivo, trattandosi di affermazione proveniente da un soggetto che, in quella data, non era titolare del diritto;
pagina 4 di 10 - è coerente con tale ricostruzione la lettera del 28.2.13 (doc. 20 att.) con la quale AN
PO ha indicato gli acconti già ricevuti sull'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 1034/01 del Tribunale di Pisa e non ha dato atto, per contro, di alcun acconto sull'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze;
- si concorda, pertanto, nella conclusione del Collegio secondo la quale l'assenso nell'atto di rinuncia alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. 7049 presso la Conservatoria dei
RRII di Firenze sia stato frutto di un mero errore materiale;
- la stessa rinuncia è stata, del resto, conseguenza di un presumibile errore poiché la rinuncia alla riscossione in sede esecutiva al credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1034/01 del Tribunale di Pisa era già stata effettuata da Tiepolo Finance 2 s.r.l., per di più
con espressa menzione del titolo, con dichiarazione del 23.7.15;
- l'errore si è riverberato, plausibilmente, sul progetto di distribuzione, come si evince anche dall'e-mail della delegata alla vendita del 4.12.25;
*
- per le ragioni che precedono si esclude che l'esistenza di una transazione tra la creditrice e il condebitore Sig. abbia formato oggetto di confessione o sia comunque provata Pt_2
dalla generica menzione nell'inefficace atto di rinuncia del 20.15.15 (“a seguito di accordo transattivo, gli esecutati hanno effettuato il pagamento di quanto concordato”);
- occorre, dunque, verificare se l'opponente che intende avvalersi della Pt_4 Pt_1
prospettata transazione ex art. 1304 c.c., ne abbia dato altra prova;
- a questo scopo la Sig.ra ha richiamato alcuni documenti da lei prodotti;
Pt_1
- in proposito si osserva che:
a.1) il doc. 12 (corrispondenza tra di AN PO e l'Avv. Controparte_4
Generini che assisteva il Sig. ) non contiene l'allegato ivi menzionato (“scrittura Pt_2
privata Merlo PO.doc”); pagina 5 di 10 a.2) la carenza documentale non può essere supplita dalla prova testimoniale sull'esistenza e sul contenuto dell'allegato, prova che confliggerebbe con il requisito della forma scritta ad probationem posto dall'art. 1967 c.c. da intendersi richiamato dall'art. 2725 c.c. che ammette, eccezionalmente, la prova per testi nella sola ipotesi,
della quale non è stata dimostrata la ricorrenza, in cui il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova scritta;
a.3) per questo motivo non sono ammissibili i capitoli per testi da 1 a 4 articolati nella memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 25.1.25;
a.2) fermo restando quanto precede, di AN PO ha Controparte_4
dichiarato di “essere stato autorizzato a formare la scrittura in allegato”, ma non l'ha sottoscritta, per cui il documento menzionato come allegato nell'e-mail dell'8.6.15,
quand'anche corrispondesse al doc. 13 di parte attrice, non avrebbe vincolato AN
PO;
b.1) il doc. 13 prodotto dall'opponente, consistente nella scrittura privata, non reca alcuna sottoscrizione;
b.2) il doc. 13 non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a comprovare una transazione tra il
Sig. e AN PO avente ad oggetto il rapporto sostanziale inerente al Pt_2
decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, perché tale volontà non è stata esplicitata e nell'ultimo punto delle premesse si legge che “le parti intendono addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, come meglio indicata nel prosieguo, al fine di liberare l'immobile de quo da ogni ipoteca giudiziale iscritta”, cioè al solo scopo di liberare dalla garanzia la quota del 25% del quale il Sig. era proprietario;
Pt_2
c.1) il doc. 16 (“atto di assenso a cancellazione di formalità ipotecarie” del 9.6.15)
contiene l'assenso di AN PO alla cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze (lo si evince dal n. di repertorio pagina 6 di 10 e dalla corrispondenza degli importi), del decreto ingiuntivo 4120/01 del Tribunale di
Firenze e del decreto ingiuntivo n. 1034/01 del Tribunale di Pisa, ma non dà atto di alcuna transazione;
c.2) l'esistenza di una transazione a monte dell'atto di assenso non può essere evinta in via presuntiva perché l'art. 2728 c.c. vieta il ricorso a presunzioni nei casi, come quello in esame, in cui la legge non ammette la prova testimoniale;
c.3) non si ravvisano elementi sufficienti per riconoscere nell'assenso alla cancellazione stessa una tacita, ma univoca, accettazione da parte della creditrice della “scrittura privata” prodotta dalla Sig.ra quale doc. 13 e, quindi, un'abdicazione alle pretese Pt_1
creditorie;
d) poiché la “scrittura privata” enuncia il solo scopo di liberare dalla garanzia le quota del
25% del quale il Sig. era proprietario (v. punto b.2 che precede), non è ravvisabile Pt_2
una univoca volontà di definire i rapporti sostanziali neppure nell'emissione dei tre assegni circolari per importi corrispondenti a quelli indicati nella scrittura, né si possono considerare tali assegni quali elementi presuntivi poiché vi osta, anche sotto questo profilo, la preclusione dell'art. 2728 c.c.;
-
per questi motivi
si esclude che sia stata fornita od offerta sufficiente prova dell'estinzione per transazione del debito del Sig. di cui al decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Pt_2
Tribunale di Firenze e, per l'effetto, della possibilità della condebitrice Sig.ra di Pt_1
avvalersene;
- per analoghe considerazioni si esclude l'esistenza di elementi adeguatamente univoci per affermare che sia intervenuta a favore del Sig. una unilaterale remissione del Pt_2
debito per fatti concludenti;
- il primo motivo di opposizione va conseguentemente respinto;
*** pagina 7 di 10 - con il secondo motivo di opposizione la Sig.ra ha eccepito la prescrizione Pt_1
decennale del credito;
- la convenuta ha contestato il fondamento dell'eccezione sostenendo, tra l'altro, che la prescrizione sarebbe stata interrotta il 29.10.03 dall'intervento della creditrice nel processo esecutivo n. 337/03 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Firenze, procedimento concluso con l'approvazione del piano di riparto e la dichiarazione di estinzione del
28.11.19;
- se l'atto di rinuncia all'intervento fosse riferibile al credito fondato sul decreto ingiuntivo n.
4144/01 del Tribunale di Firenze e se fosse possibile riconoscere nella rinuncia all'esecuzione una rinuncia al credito sostanziale o una remissione del debito –
eventualità che si sono escluse per le motivazioni che precedono – l'effetto interruttivo avrebbe avuto carattere istantaneo (Cass. 8217/21) e il termine di prescrizione di tale credito avrebbe ripreso a decorrere dalla data dell'intervento;
- all'esito del presente giudizio si è, per contro, ritenuto che entrambi gli atti di rinuncia - sia quello, peraltro inefficace, del banco PO Società Cooperativa che quello di Tiepolo
Finance 2 - concernessero il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1034/01 del
Tribunale di Pisa, per cui l'ulteriore corso del processo esecutivo ha riguardato il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, cioè quello a base dell'intimazione di pagamento formulata con il precetto opposto;
- pertanto la pendenza del processo esecutivo ha avuto efficacia interruttiva permanente dal 29.10.03 sino alla sua conclusione del 28.11.19;
- per questo assorbente motivo la prescrizione decennale non è maturata e il motivo di opposizione in oggetto è infondato;
***
pagina 8 di 10 - con il terzo e ultimo motivo di opposizione la Sig.ra ha negato la debenza dell'IVA Pt_1
conteggiata da controparte in euro 242,21 per il decreto ingiuntivo n. 4144/21 del
Tribunale di Firenze e in euro 111,82 per l'atto di precetto;
- in proposito Cass. 22608/24, pur esaminando una diversa fattispecie (IVA per consulenze su un'operazione di merger leveraged buy out), ha affermato, in motivazione, di ritenerla detraibile poiché “la disciplina IVA subordina (infatti) l'esercizio del diritto alla detrazione
dell'imposta ad un duplice presupposto: da un lato, è necessario che il soggetto che
invoca la detrazione sia titolare dello status di “soggetto passivo” dell'imposta che
ambisce a detrarre;
dall'altro lato, è imprescindibile che i beni e servizi acquistati siano
impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie, soggette ad IVA,
ossia di operazioni imponibili o di operazioni ad esse assimilate ai fini della detrazione”;
- nella fattispecie in esame i compensi professionali sono stati corrisposti al Difensore per azionare in sede monitoria e, poi, vantare con il precetto un credito rientrante nel portafoglio acquisito nell'ambito della propria attività di società veicolo, per cui l'IVA
appare detraibile;
- per questo motivo i predetti importi non appaiono dovuti dalla Sig.ra Pt_1
- il credito per il quale può procedere ad esecuzione forzata va così ridotto CP_1
ad euro 100.532,36 (100.886,39 – 242,21 – 111,82);
***
- il fondamento dell'opposizione, ancorché in minima parte ma comunque idoneo ad escludere la soccombenza della Sig.ra ed i gravi motivi ravvisabili Pt_1
nell'articolazione estremamente complessa delle successive cessioni e nella situazione di incertezza dovuta alla duplice rinuncia all'intervento nel processo di esecuzione n. 337/03
giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio, comprese quelle relative al subprocedimento cautelare;
pagina 9 di 10
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 4144/01 depositato il 20.9.2001 Parte_1
del Tribunale di Firenze e del precetto del 24.7.24 nei limiti del complessivo importo di euro 100.532,36;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 16 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado di opposizione a precetto iscritta al n. 17744/24 R.G.
promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Piero Cantalamessa e Benedetta Bandinelli
attrice in opposizione contro
Controparte_1
rappresentata dalla mandataria con l'Avv. Controparte_2
ER LL
convenuta opposta
premesso
che pagina 1 di 10 - con precetto del 24.7.24 per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
ha intimato alla Sig.ra il pagamento di euro 39.051,20 in forza del
[...] Pt_1
titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 4144/01 del 13.9.01 emesso dal
Tribunale di Firenze nei confronti di e oltre CP_3 Parte_2 Parte_1
ad interessi, compensi e accessori di legge;
- con citazione notificata il 14.10.24 la Sig.ra ha instaurato il presente procedimento Pt_1
di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- si è costituita in giudizio per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e contestandone anche nel
[...]
merito il fondamento;
- con ordinanza del 25.11.24 è stata disposta in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- con ordinanza dell'8.1.25 il Collegio in sede di reclamo ha riformato il provvedimento ed ha respinto l'istanza di sospensione;
- la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sollevata dalla resistente adducendo la pendenza di un processo esecutivo presso terzi in Torino e la conseguente necessità di proporre l'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- a questo scopo, si deve stabilire quale dei due procedimenti sia iniziato anteriormente;
pagina 2 di 10 - come ribadito da Cass. 32804/23 e Cass. 12195/23 “il pignoramento presso terzi si
configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione
dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo”;
- nella fattispecie in esame la notificazione del pignoramento alla Sig.ra è avvenuta Pt_1
nelle fome dell'art. 140 c.p.c. e, come risulta dalla relata, il 14.10.24, stante l'assenza della destinataria, è stato depositato l'atto presso la casa comunale ed è stato inviato l'avviso a mezzo raccomandata;
- la notifica si è dunque perfezionata dopo il 14.10.24 per cui, a quella data, il processo esecutivo non era ancora pendente;
- pertanto nella medesima data del 14.10.24 l'opposizione è stata ritualmente formulata nelle forme e ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c.;
- l'eccezione preliminare è conseguentemente infondata;
***
- con il primo motivo di opposizione la Sig.ra ha sostenuto che le pretese creditorie Pt_1
vantate da sarebbero già state soddisfatte, come risulterebbe dall'atto di CP_1
rinuncia all'intervento depositato da AN PO Società Cooperativa nel procedimento esecutivo n. 337/03 R.G.E. presso il Tribunale di Firenze;
- la resistente ha replicato che la rinuncia riguarderebbe non il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 4144/01 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti dei coobbligati e Pt_2
– cioè il titolo sotteso al precetto opposto - bensì il diverso decreto ingiuntivo n. Pt_3
1034/01 emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti dei coobbligati , e CP_3 Pt_2 Pt_3
titoli in forza dei quali erano intervenuti nella procedura esecutiva n. 337/03 R.G.E. Trib.
Firenze, rispettivamente, Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. (avente causa dall'originaria creditrice Banca PO di Lodi) e la Cassa di risparmio di Pisa;
pagina 3 di 10 - come rilevato dal Collegio in sede di reclamo, l'atto di rinuncia all'intervento del AN
PO Società Cooperativa del 20.10.15 indicava:
a) quali difensori gli Avv.ti Messina e LL in forza di procura in calce all'atto di intervento, cioè i Legali che avevano depositato il ricorso in seguito al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1034/01 dal Tribunale di Pisa;
b) quale originaria creditrice la Cassa di Risparmio di Pisa, cioè il soggetto che aveva ottenuto il predetto decreto;
- diversamente da quanto opinato in sede di cognizione sommaria, tali elementi appaiono sufficienti, anche alla luce delle successive deduzioni e produzioni, per desumere che la rinuncia abbia avuto ad oggetto il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1034/01 del
Tribunale di Pisa, come sostenuto dalla resistente, e non il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, come invece sostenuto dall'opponente
Sig.ra Pt_1
- va, inoltre, considerato che alla data del 20.10.15 non era ancora avvenuta la fusione per incorporazione del rinunziante AN PO Società Cooperativa e della Banca
PO di Milano in AN BPM, fusione perfezionata solo il 13.12.16, per cui alla data della rinuncia il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze
vedeva ancora come creditrice la Tiepolo Finance 2 s.r.l.;
- questa circostanza da un lato conferma che l'atto di rinuncia del 20.10.15 del AN
PO Società Cooperativa non riguardava il credito originato dal decreto ingiuntivo n.
4144/01 del Tribunale di Firenze bensì quello originato dal decreto ingiuntivo n. 1034/01
del Tribunale di Pisa e, dall'altro, impedisce di attribuire valore confessorio al richiamo nella premessa della rinuncia ad un non meglio precisato accordo transattivo, trattandosi di affermazione proveniente da un soggetto che, in quella data, non era titolare del diritto;
pagina 4 di 10 - è coerente con tale ricostruzione la lettera del 28.2.13 (doc. 20 att.) con la quale AN
PO ha indicato gli acconti già ricevuti sull'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 1034/01 del Tribunale di Pisa e non ha dato atto, per contro, di alcun acconto sull'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze;
- si concorda, pertanto, nella conclusione del Collegio secondo la quale l'assenso nell'atto di rinuncia alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. 7049 presso la Conservatoria dei
RRII di Firenze sia stato frutto di un mero errore materiale;
- la stessa rinuncia è stata, del resto, conseguenza di un presumibile errore poiché la rinuncia alla riscossione in sede esecutiva al credito portato dal decreto ingiuntivo n.
1034/01 del Tribunale di Pisa era già stata effettuata da Tiepolo Finance 2 s.r.l., per di più
con espressa menzione del titolo, con dichiarazione del 23.7.15;
- l'errore si è riverberato, plausibilmente, sul progetto di distribuzione, come si evince anche dall'e-mail della delegata alla vendita del 4.12.25;
*
- per le ragioni che precedono si esclude che l'esistenza di una transazione tra la creditrice e il condebitore Sig. abbia formato oggetto di confessione o sia comunque provata Pt_2
dalla generica menzione nell'inefficace atto di rinuncia del 20.15.15 (“a seguito di accordo transattivo, gli esecutati hanno effettuato il pagamento di quanto concordato”);
- occorre, dunque, verificare se l'opponente che intende avvalersi della Pt_4 Pt_1
prospettata transazione ex art. 1304 c.c., ne abbia dato altra prova;
- a questo scopo la Sig.ra ha richiamato alcuni documenti da lei prodotti;
Pt_1
- in proposito si osserva che:
a.1) il doc. 12 (corrispondenza tra di AN PO e l'Avv. Controparte_4
Generini che assisteva il Sig. ) non contiene l'allegato ivi menzionato (“scrittura Pt_2
privata Merlo PO.doc”); pagina 5 di 10 a.2) la carenza documentale non può essere supplita dalla prova testimoniale sull'esistenza e sul contenuto dell'allegato, prova che confliggerebbe con il requisito della forma scritta ad probationem posto dall'art. 1967 c.c. da intendersi richiamato dall'art. 2725 c.c. che ammette, eccezionalmente, la prova per testi nella sola ipotesi,
della quale non è stata dimostrata la ricorrenza, in cui il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova scritta;
a.3) per questo motivo non sono ammissibili i capitoli per testi da 1 a 4 articolati nella memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 25.1.25;
a.2) fermo restando quanto precede, di AN PO ha Controparte_4
dichiarato di “essere stato autorizzato a formare la scrittura in allegato”, ma non l'ha sottoscritta, per cui il documento menzionato come allegato nell'e-mail dell'8.6.15,
quand'anche corrispondesse al doc. 13 di parte attrice, non avrebbe vincolato AN
PO;
b.1) il doc. 13 prodotto dall'opponente, consistente nella scrittura privata, non reca alcuna sottoscrizione;
b.2) il doc. 13 non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a comprovare una transazione tra il
Sig. e AN PO avente ad oggetto il rapporto sostanziale inerente al Pt_2
decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, perché tale volontà non è stata esplicitata e nell'ultimo punto delle premesse si legge che “le parti intendono addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, come meglio indicata nel prosieguo, al fine di liberare l'immobile de quo da ogni ipoteca giudiziale iscritta”, cioè al solo scopo di liberare dalla garanzia la quota del 25% del quale il Sig. era proprietario;
Pt_2
c.1) il doc. 16 (“atto di assenso a cancellazione di formalità ipotecarie” del 9.6.15)
contiene l'assenso di AN PO alla cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze (lo si evince dal n. di repertorio pagina 6 di 10 e dalla corrispondenza degli importi), del decreto ingiuntivo 4120/01 del Tribunale di
Firenze e del decreto ingiuntivo n. 1034/01 del Tribunale di Pisa, ma non dà atto di alcuna transazione;
c.2) l'esistenza di una transazione a monte dell'atto di assenso non può essere evinta in via presuntiva perché l'art. 2728 c.c. vieta il ricorso a presunzioni nei casi, come quello in esame, in cui la legge non ammette la prova testimoniale;
c.3) non si ravvisano elementi sufficienti per riconoscere nell'assenso alla cancellazione stessa una tacita, ma univoca, accettazione da parte della creditrice della “scrittura privata” prodotta dalla Sig.ra quale doc. 13 e, quindi, un'abdicazione alle pretese Pt_1
creditorie;
d) poiché la “scrittura privata” enuncia il solo scopo di liberare dalla garanzia le quota del
25% del quale il Sig. era proprietario (v. punto b.2 che precede), non è ravvisabile Pt_2
una univoca volontà di definire i rapporti sostanziali neppure nell'emissione dei tre assegni circolari per importi corrispondenti a quelli indicati nella scrittura, né si possono considerare tali assegni quali elementi presuntivi poiché vi osta, anche sotto questo profilo, la preclusione dell'art. 2728 c.c.;
-
per questi motivi
si esclude che sia stata fornita od offerta sufficiente prova dell'estinzione per transazione del debito del Sig. di cui al decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Pt_2
Tribunale di Firenze e, per l'effetto, della possibilità della condebitrice Sig.ra di Pt_1
avvalersene;
- per analoghe considerazioni si esclude l'esistenza di elementi adeguatamente univoci per affermare che sia intervenuta a favore del Sig. una unilaterale remissione del Pt_2
debito per fatti concludenti;
- il primo motivo di opposizione va conseguentemente respinto;
*** pagina 7 di 10 - con il secondo motivo di opposizione la Sig.ra ha eccepito la prescrizione Pt_1
decennale del credito;
- la convenuta ha contestato il fondamento dell'eccezione sostenendo, tra l'altro, che la prescrizione sarebbe stata interrotta il 29.10.03 dall'intervento della creditrice nel processo esecutivo n. 337/03 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Firenze, procedimento concluso con l'approvazione del piano di riparto e la dichiarazione di estinzione del
28.11.19;
- se l'atto di rinuncia all'intervento fosse riferibile al credito fondato sul decreto ingiuntivo n.
4144/01 del Tribunale di Firenze e se fosse possibile riconoscere nella rinuncia all'esecuzione una rinuncia al credito sostanziale o una remissione del debito –
eventualità che si sono escluse per le motivazioni che precedono – l'effetto interruttivo avrebbe avuto carattere istantaneo (Cass. 8217/21) e il termine di prescrizione di tale credito avrebbe ripreso a decorrere dalla data dell'intervento;
- all'esito del presente giudizio si è, per contro, ritenuto che entrambi gli atti di rinuncia - sia quello, peraltro inefficace, del banco PO Società Cooperativa che quello di Tiepolo
Finance 2 - concernessero il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1034/01 del
Tribunale di Pisa, per cui l'ulteriore corso del processo esecutivo ha riguardato il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 4144/01 del Tribunale di Firenze, cioè quello a base dell'intimazione di pagamento formulata con il precetto opposto;
- pertanto la pendenza del processo esecutivo ha avuto efficacia interruttiva permanente dal 29.10.03 sino alla sua conclusione del 28.11.19;
- per questo assorbente motivo la prescrizione decennale non è maturata e il motivo di opposizione in oggetto è infondato;
***
pagina 8 di 10 - con il terzo e ultimo motivo di opposizione la Sig.ra ha negato la debenza dell'IVA Pt_1
conteggiata da controparte in euro 242,21 per il decreto ingiuntivo n. 4144/21 del
Tribunale di Firenze e in euro 111,82 per l'atto di precetto;
- in proposito Cass. 22608/24, pur esaminando una diversa fattispecie (IVA per consulenze su un'operazione di merger leveraged buy out), ha affermato, in motivazione, di ritenerla detraibile poiché “la disciplina IVA subordina (infatti) l'esercizio del diritto alla detrazione
dell'imposta ad un duplice presupposto: da un lato, è necessario che il soggetto che
invoca la detrazione sia titolare dello status di “soggetto passivo” dell'imposta che
ambisce a detrarre;
dall'altro lato, è imprescindibile che i beni e servizi acquistati siano
impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie, soggette ad IVA,
ossia di operazioni imponibili o di operazioni ad esse assimilate ai fini della detrazione”;
- nella fattispecie in esame i compensi professionali sono stati corrisposti al Difensore per azionare in sede monitoria e, poi, vantare con il precetto un credito rientrante nel portafoglio acquisito nell'ambito della propria attività di società veicolo, per cui l'IVA
appare detraibile;
- per questo motivo i predetti importi non appaiono dovuti dalla Sig.ra Pt_1
- il credito per il quale può procedere ad esecuzione forzata va così ridotto CP_1
ad euro 100.532,36 (100.886,39 – 242,21 – 111,82);
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- il fondamento dell'opposizione, ancorché in minima parte ma comunque idoneo ad escludere la soccombenza della Sig.ra ed i gravi motivi ravvisabili Pt_1
nell'articolazione estremamente complessa delle successive cessioni e nella situazione di incertezza dovuta alla duplice rinuncia all'intervento nel processo di esecuzione n. 337/03
giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio, comprese quelle relative al subprocedimento cautelare;
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P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 4144/01 depositato il 20.9.2001 Parte_1
del Tribunale di Firenze e del precetto del 24.7.24 nei limiti del complessivo importo di euro 100.532,36;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 16 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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