Articolo 258 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 257Articolo 259
Versione
12 maggio 1963
Art. 258. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1944-45, per la
competenza propria dell'esercizio stesso, qua-
li risultano dalla deliberazione della Corte
dei conti sono stabilite in .................. L. 4.801.329.010,42 delle quali furono pagate .................... " 3.238.668.912,46
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 1.562.660.097,96
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963