Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 27/11/2025, n. 21453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21453 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2879 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento,
a) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale secondo metodo ABA, così strutturato: 6 ore settimanali di intervento in rapporto 1:1, 4 ore settimanali di intervento in contesto di piccolo gruppo, 2 ore mensili di supervisione in Cooperativa e 4 ore mensili di supervisione a scuola, per un totale di 10 ore settimanali di intervento ABA più 6 ore mensili di supervisione ABA, come da proposta terapeutica della centro “Mio fratello è figlio unico” (doc. 12), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale secondo metodo ABA, così strutturato: 8 ore settimanali di intervento individuale in Cooperativa, 2 ore settimanali di intervento in contesto scolastico e 4 ore mensili di supervisione, come da proposta terapeutica del centro “Mio fratello è figlio unico”, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e per l’accertamento
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione delle terapie di psicomotricità e comportamentali prescritte per i minori dai centri ospedalieri
e per la condanna
a) della A.S.L. Roma 1 ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA al minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, così strutturato: 6 ore settimanali di intervento in rapporto 1:1, 4 ore settimanali di intervento in contesto di piccolo gruppo, 2 ore mensili di supervisione in Cooperativa e 4 ore mensili di supervisione a scuola, per un totale di 10 ore settimanali di intervento ABA più 6 ore mensili di supervisione ABA, come da proposta terapeutica della centro “Mio fratello è figlio unico”, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
b) della A.S.L. Roma 1 ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA alla minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, così strutturato: 8 ore settimanali di intervento individuale in Cooperativa, 2 ore settimanali di intervento in contesto scolastico e 4 ore mensili di supervisione, come da proposta terapeutica della centro “Mio fratello è figlio unico”, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 40.015,48 €, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SL Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa LV NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, in qualità di genitore di due minori affetti da autismo, hanno agito per ottenere dalla ASL Roma 1 il trattamento riabilitativo in favore dei propri figli, con metodo Applied Behavioral Analysis (d’ora in poi anche ABA) nella misura indicata in epigrafe, e per chiedere il risarcimento del danno ingiusto da quantificarsi in complessivi € 40.015,48 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi in ragione dell’inerzia della ASL.
1.1 Espongono i ricorrenti, per quel che ivi maggiormente rileva, che:
a) Per quanto riguarda il minore -OMISSIS-di anni 12:
-la diagnosi del disturbo è stata rilevata ad aprile 2016 dall’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del LI Umberto I che ha prescritto di intraprendere un intervento riabilitativo di tipo psicomotorio a cadenza plurisettimanale, comunicandolo al Servizio Territoriale di competenza per la presa in carico e follow up di controllo;
-i ricorrenti si sono rivolti immediatamente alla ASL, che a giugno 2016 ha inserito il bambino in lista d’attesa presso i centri accreditati per ricevere la terapia psicomotoria;
- il 13 dicembre 2016 il bambino è stato preso in carico presso il centro convenzionato “ON CH”, dove ha iniziato a ricevere 2 ore settimanali di logopedia e 2 ore settimanali di psicomotricità;
- il 20 febbraio 2017 i ricorrenti si sono rivolti al LI Universitario Campus BioMedico di Roma per una valutazione specialistica, all’esito della quale si è stato evidenziato un quadro clinico compatibile con un disturbo dello spettro autistico e ritardo dello sviluppo psicomotorio di entità lieve-moderata, per tale motivo si si è ritenuto “ importante affiancare al trattamento di psicomotricità e di logopedia in atto un trattamento di tipo cognitivo comportamentale ”;
- non ricevendo il suddetto intervento dalla ASL, i ricorrenti si sono rivolti alla dott.ssa Ferrarelli dell’Associazione “Si può fare” per avviare un intervento di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA per 4 ore a settimana;
- nel corso degli anni il minore ha continuato ad essere seguito da specialisti privati (“Associazione “Si può fare”) e visitato presso il LI LI che ha certificato il disturbo dello spettro autistico di grado sintomatologico lieve (ICD 10 F84), in presenza di un livello cognitivo ai limiti inferiori della norma (QI breve =79) e ritardo del funzionamento adattivo, e prescritto di continuare il trattamento riabilitativo in atto;
- da gennaio 2020, il progetto riabilitativo presso “ON CH” è proseguito solo con la logopedia;
- a settembre 2021, i ricorrenti hanno lasciato l’Associazione “Si può fare” e si sono rivolti alla Cooperativa “Mio fratello è figlio unico” per far effettuare l’intervento ABA;
- in data 2 agosto 2023 il LI LI, ha dato “indicazione di continuare il trattamento ABA in atto, in associazione a trattamento logopedico con frequenza di 2 volte a settimana. È importante continuare ABA nella modalità di gruppo ”;
- il minore da settembre 2021 è seguito presso la Cooperativa “Mio fratello è figlio unico”, dove effettua ABA strutturato in: 1 incontro settimanale in rapporto 1:1, 1 incontro settimanale in piccolo gruppo e 1 incontro mensile in contesto scolastico, tutti gli incontri hanno la durata di 2 ore ciascuno.
- ad aprile 2024 lo stesso centro (Cooperativa “Mio fratello è figlio unico”) ha da ultimo prescritto un intervento così strutturato: - 6 ore settimanali di intervento in rapporto 1:1; - 4 ore settimanali di intervento in piccolo gruppo;- 2 ore mensili di supervisione in Cooperativa; - 4 ore mensili di supervisione a scuola; per un totale di 10 ore settimanali di intervento ABA più 6 ore mensili di supervisione ABA;
- a giugno 2024 l’intervento di logopedia in convenzione presso il centro “ON CH” è terminato;
- il 15 luglio 2024, il LI LI ha prescritto di “c ontinuare il trattamento ABA con frequenza di 6 ore settimanali, in associazione a trattamento logopedico con frequenza di 2 volte a settimana. È importante continuare ABA nella modalità di gruppo ”.
Evidenziano i ricorrenti come la ASL non abbia mai erogato la terapia ABA a Daniel, fornendo solo un intervento di due ore di terapia psicomotoria (progetto chiuso nel 2019) e due ore di terapia logopedica, rimodulato da settembre 2022 in un’ora di logopedia e un’ora di terapia occupazionale in piccolo gruppo, progetto che si è concluso a giugno 2024, per cui sono stati costretti a rivolgersi a centri privati.
b) Per quanto riguarda la minore -OMISSIS- di anni sei:
- la prima evidenza del disturbo si è avuta nell’aprile 2020, presso il LI LI;
- a giugno 2020 i ricorrenti si sono rivolti alla dott.ssa Bernabè dell’Associazione “Si può fare” per far effettuare a -OMISSIS- la terapia neuropsicomotoria prescritta dal policlinico LI, nella misura di 2 incontri settimanali di 60 minuti ciascuno;
- il 19 novembre 2021, sempre presso LI LI, è stata posta diagnosi di disturbo dello spettro autistico associato a ritardo dello sviluppo psicomotorio con particolare compromissione delle abilità di linguaggio e delle capacità personali – sociali, ribadendo “ la necessità di presa in carico riabilitativa presso centro convenzionato ex art. 26 per trattamento neuropsicomotorio a frequenza plurisettimanale. Utile associare al trattamento neuropsicomotorio trattamento di tipo
cognitivo comportamentale… ”;
- è stato quindi avviato privatamente un intervento di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA di 4 ore settimanali, presso l’Associazione “Mio fratello è figlio unico”;
- il 10 giugno 2022 la ASL ha rilasciato la certificazione per l’integrazione scolastica (CIS) per disturbo dello spettro autistico, necessitando la bambina di insegnante di sostegno e assistenza di base. A giugno 2022 la ASL ha inserito la bambina in lista d’attesa presso i centri accreditati per ricevere le terapie riabilitative;
- la minore ha proseguito la sola terapia ABA presso la Cooperativa “Mio fratello è figlio unico” da gennaio 2022;
- il 31 maggio 2024 il TSMREE della ASL Roma 1 ha effettuato la valutazione della bambina con diagnosi di disturbo dello spettro autistico livello 2, per il quale è stato prescritto “ un intervento riabilitativo integrato multimodale: neuropsicomotorio, cognitivo comportamentale, parent traing, teacher training, oltre ad affiancamento di insegnante di sostegno e OEPAC in ambito scolastico ”.
- il 18 giugno 2024 il LI LI, confermata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ha prescritto di continuare le terapie in atto (neuropsicomotricità 2vv/settimana e A.B.A. 2vv/settimana) nonché di integrare la logopedia 1 volta a settimana.
- solo dal mese di aprile 2024 la minore è stata presa in carico presso il Centro accreditato “ON CH” per effettuare 2 ore settimanali di psicomotricità, a cui è stato aggiunto da settembre 2024 anche un intervento di 2 ore settimanali di logopedia.
- da ultimo la Cooperativa “Mio fratello è figlio unico”, dove la minore effettua terapia ABA da gennaio 2022, ha prescritto un intervento intensivo così strutturato: 8 ore settimanali di intervento individuale in Cooperativa, 2 ore settimanali di intervento in contesto scolastico, 1 ora settimanale di intervento logopedico, 4 ore mensili di supervisione.
Evidenziano i ricorrenti come la ASL non abbia mai erogato la terapia ABA a -OMISSIS-, pur avendo prescritto a maggio 2024 che -OMISSIS- necessita di un intervento cognitivo comportamentale.
1.2 Con lettera di diffida inviata l’11 dicembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto alla SL Roma 1 di erogare la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA in favore dei loro due figli, ma attesa l’inerzia dell’Amministrazione hanno proposto il presente ricorso con il quale sostengono l’illegittimità dell’inerzia della ASL e chiedono, oltre che l’erogazione delle terapie prescritte dalla Cooperativa “Mio fratello è figlio unico” come necessarie per i minori, altresì il risarcimento del danno in termini di rimborso delle spese sostenute in questi anni per assicurare ai propri figli le terapie necessarie, per una quantificazione complessiva di € 40.015,48.
2. Si è costituita per resistere al ricorso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 evidenziando che la terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. ABA non risulta inserita nel Piano Riabilitativo Individuale (PRI) predisposto in favore dei minori dal competente Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva (TMSREE) istituito presso l’ASL, dove i predetti minori sono in carico e vengono seguiti rispettivamente dal 2016 (Daniel) e dal 2022 (-OMISSIS-) e che le terapie private sono state autonomamente scelte dai genitori.
In particolare la SL ha evidenziato:
Con riferimento al minore -OMISSIS-che:
-questi è stato preso in carico nel giugno 2016, allorchè i genitori si sono rivolti all’ASL e inserito nella lista d’attesa ai fini della relativa presa in carico, a carico del SSR, presso un centro accreditato;
- il 13 dicembre 2016 è stato preso globalmente in carico presso il centro convenzionato “ON CH”, ove è stato predisposto il Piano Riabilitativo Individuale (PRI) a cura di un’équipe multidisciplinare, poi aggiornato in funzione delle esigenze del minore;
-le terapie prescritte nel PRI del minore sono state erogate immediatamente, già a partire dal gennaio 2017,
- la presa in carico presso il centro ON CH si è conclusa nel luglio 2024;
- nel mese di febbraio 2025, dunque, il minore ha effettuato la visita di controllo presso il TSMREE ai fini di una rivalutazione completa e predisposizione di un nuovo PRI, programmato per maggio 2025.
Con riferimento alla minore -OMISSIS- che:
- i genitori si sono rivolti presso il servizio TSMREE dell’ASL nel mese di giugno 2022, ai fini della sua presa in carico in regime di convenzione con il SSR, quando la minore aveva già iniziato privatamente la terapia ABA;
4. Con ordinanza del 2 aprile 2025 n. 1953 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti affinchè la SL provvedesse alla redazione del nuovo Piano o Progetto terapeutico per i due minori, “ Considerato che per il minore -OMISSIS-il Piano Riabilitativo Individuale (PRI) venuto a scadere a luglio 2024 e non gravato, non prevedeva la prescrizione di trattamento mediante terapia cognitivo comportamentale con metodo c.d. ABA (Applied Behavioural Analysis);
Rilevato che sempre per il minore -OMISSIS-la SL ha rappresentato che è in corso di adozione un nuovo PRI;
Considerato, altresì, che per la minore -OMISSIS- i genitori si sono rivolti presso il servizio TSMREE dell’ASL n. 1 nel mese di giugno 2022, ai fini della sua presa in carico in regime di convenzione con il SSR e che da nota depositata in atti della ASL (prot. -OMISSIS-del 5.7.2024, anche recante la data del 31 maggio 2024) risulta la prescrizione di “intervento riabilitativo multimodale: neuropsicomotorio, cognitivo-comportamentale, parent training, teacher training.” e che “Attualmente è inserita in centro Accreditato per trattamento riabilitativo neuropsicomotorio. Effettua trattamento cognitivo-comportamentale privatamente”.
5. L’ordinanza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza 9 giugno 2025 n. 2063, in parziale riforma, ha ordinato altresì la continuità terapeutica del trattamento seguito dai minori, richiamando la prescrizione del LI LI ( per il piccolo ..di “continuare il trattamento ABA con frequenza di 6 ore settimanali, in associazione a trattamento logopedico con frequenza di 2 volte a settimana” e per la piccola …la prosecuzione delle terapie in atto (neuropsicomotricità 2vv/settimana e A.B.A. 2vv/settimana) nonché l’integrazione della logopedia una volta a settimana; ).
6. La SL ha depositato in giudizio le proposte di Piano terapeutico-riabilitativo predisposte nelle more per i minori, ove sono previste le seguenti terapie:
per Daniel:
“ - Inserimento in un gruppo di potenziamento sulle social skills e sul sostegno alle abilità comunicative/linguistiche (1 accesso settimanale di 1,5 ore);
-Intervento socioeducativo in contesto naturale (4 ore totali settimanali) allo scopo di supportare le autonomie personali e sociali.”
Per -OMISSIS-:
“ - 4 h settimanali di intervento ABA-VB;
- 2 h mensili di Supervisione;
- 2 h mensili di Parent training;
- 2 h ogni 15 giorni di Teacher training;
- 1 h mensile per consulenza scolastica (GLO, incontri, equipe) .”
7. Con memoria depositata in data 22 luglio 2025 da ultimo la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di avere ormai unicamente interesse alla domanda risarcitoria, avendo i genitori dei minori accettato i piani terapeutici predisposti dalla SL in favore dei minori.
8. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene di soprassedere sulla questione di inammissibilità di un ricorso proposto cumulativamente con riferimento alle due distinte posizioni dei minori, attesa anche la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse con riferimento alla domanda tesa ad accertare il diritto dei minori alla terapia ABA.
Parte ricorrente ha rappresentato infatti di non avere più interesse alla domanda di accertamento del diritto all’erogazione della terapia ABA nei termini inizialmente richiesti, avendo accettato i piani terapeutici nelle more predisposti dalla ASL.
Pertanto con riferimento a tale domanda il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
10. Sussiste invece l’interesse alla domanda di risarcimento del danno ingiusto che sarebbe stato cagionato ai ricorrenti in conseguenza dell’inerzia serbata dall’ASL nell’erogare le terapie comportamentali con metodo ABA in favore dei loro figli, pari all’ammontare complessivo di € 40.015,48 come rimborso delle spese dagli stessi sostenute per le terapie erogate da terzi.
11 Ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento del danno sia fondata negli stringenti limiti di cui di seguito.
11.1 Occorre premettere sul piano normativo che l’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Sono comunque escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale (LEA) le prestazioni per le quali siano presenti forme alternative di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, soddisfacendo il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero che non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Le Linee guida nel sottoporre ad un esame comparato l’efficacia dei programmi intensivi comportamentali prendono in considerazione anche la metodologia ABA, che è quella d’interesse per gli odierni ricorrenti.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
Il richiamo delle più avanzate evidenze scientifiche riecheggia i principi informatori del sistema dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 7 d.lgs. 502 del 1992 secondo cui l’efficacia deve essere dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili.
11.2 Pertanto la Giurisprudenza ha ritenuto che anche la terapia ABA presa in considerazione dalle richiamate Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico rientri tra i LEA (ex multis: Cons. St. n. 2119 del 2022).
11.3 A livello regionale, la Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
12. Alla luce di quanto riportato se da un lato le prestazioni di cura dello spettro autistico si configurano quali livelli essenziali di assistenza, la cui erogazione deve essere garantita dal SSN, tuttavia in capo al privato richiedente non sussiste un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato specifico trattamento – nel caso di specie quello secondo la metodica ABA- da parte delle Aziende sanitarie e a carico del SSR, se non dopo che, attraverso il Piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica a ciò designata, sia stata individuata la terapia più confacente per la tutela della salute dell’assistito.
E’ stato osservato che: “ Il fatto che le linee guida non escludano tale metodica non può valere a giustificare un malinteso obbligo di doverne valutare l’applicabilità a favore del minore, indipendentemente dalla fascia di età: tale argomentare tradisce una fallacia logica di fondo e trascura primariamente l’asse portante di tutto l’impianto diagnostico e terapeutico-trattamentale -OMISSIS-, ossia che l'impiego di metodi e strumenti deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche a norma dell’art. 60 del ridetto d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Peraltro, le evidenze scientifiche raccomandano una valutazione caso-specifica che calibri il programma trattamentale in relazione alla situazione clinica del paziente..” (così Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2024, n. 6785, proprio a proposito della erogazione della terapia ABA)
13. Per la Regione Lazio le modalità di presa in carico dell’assistito e di predisposizione del Piano terapeutico individualizzato sono dettate dalla deliberazione di Giunta regionale n.75 del 13 febbraio 2018 che approva le “ Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) ".
Le Linee guida prevedono che in ogni ASL è individuata almeno una “Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale” composta da operatori afferenti ai servizi TSMREE, in grado di effettuare: “ la diagnosi…la restituzione scritta della diagnosi ai genitori nell’ambito della quale è da contemplare anche la corretta informazione circa le diverse opportunità e modalità di trattamento, prognosi, tempi, etc., compreso l’orientamento sull’accesso ai diritti esigibili (invalidità/handicap, etc.) e le informazioni utili a prendere contatto con le specifiche Associazioni dei familiari; il supporto immediato ai genitori attraverso un ciclo di incontri di parent training; la condivisione della diagnosi con il PLS e l’invio all’équipe multidisciplinare del territorio di riferimento per la presa in carico e la realizzazione degli interventi, previa condivisione della valutazione; il coordinamento/supervisione delle varie azioni e verifica periodica degli esiti e del percorso per la presa in carico condotto dalle équipes multidisciplinari territoriali;..”
Inoltre si legge nelle Linee guida che nell’ambito dei servizi TSMREE di ciascuna ASL sono organizzate équipe multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, educatore professionale, logopedista) territoriali per la presa in carico socio-sanitaria e il trattamento dei minori con ASD.
L’équipe territorialmente competente:
“ -predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola….
- garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio-sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate;
- garantisce le attività di parent training e di teacher training;
- mantiene la reciprocità informativa con il PLS/Medico di Medicina Generale (MMG), in quanto principale referente per la salute complessiva del proprio assistito.”
14. Da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende che compete alla SL stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, per il quale deve essere redatto il Piano o Progetto terapeutico, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
15. Nel caso di specie dagli atti di causa emerge che per il minore -OMISSIS-la SL ha provveduto nel 2016 alla presa in carico con avvio del Progetto (PRI) nel 2017 presso il centro accreditato ON CH con terapia neuropsicomotoria integrata e logopedia.
Successivamente sono stati predisposti aggiornamenti del PRI nel 2022 e 2023, ove non è mai contemplata la terapia con metodo ABA.
A luglio 2024 il minore è stato dimesso dal centro riabilitativo convenzionato per raggiunti obiettivi rispetto al profilo di funzionamento ed alla diagnosi di base.
Da ultimo il PRI redatto dalla SL nel corso del giudizio (luglio 2025) ha previsto un trattamento così articolato:
“ - Inserimento in un gruppo di potenziamento sulle social skills e sul sostegno alle abilità comunicative/linguistiche (1 accesso settimanale di 1,5 ore);
-Intervento socioeducativo in contesto naturale (4 ore totali settimanali) allo scopo di supportare le autonomie personali e sociali.”
15.1 In sintesi la terapia col metodo ABA che il minore ha seguito nel corso di questi anni non è mai stata prescritta (e dunque riconosciuta come appropriata per il minore) dal competente servizio TSMREE della ASL, ma è stata una scelta dei genitori che hanno ritenuto di affiancarla al trattamento logopedico e di psicomotricità erogato dal SSR, rivolgendosi a professionisti privati.
Pertanto la domanda risarcitoria con la quale i ricorrenti chiedono il rimborso per le terapie ABA erogate da terzi in favore del minore nel corso di questi anni risulta infondata, trattandosi di libera scelta dei genitori che non trova corrispondenza nelle prescrizioni contenute nei PRI redatti dalla SL in questi anni e non contestati in sede giudiziale.
16. Quanto alla minore -OMISSIS- i genitori si sono rivolti al servizio TSMREE dell’ASL n. 1 nel mese di giugno 2022. La SL ha disposto la presa in carico della minore in regime di convenzione con il SSR, inserendola in lista d’attesa, senza che venisse tuttavia redatto il PRI; inoltre da nota depositata in atti (prot. -OMISSIS-del 5.7.2024, anche se recante la data del 31 maggio 2024) risulta che la stessa SL ha ritenuto la necessità per la minore di un “ intervento riabilitativo multimodale: neuropsicomotorio, cognitivo-comportamentale, parent training, teacher training ” .
Infine con il PRI, redatto nelle more del giudizio, la ASL ha prescritto per -OMISSIS- il trattamento così specificato:
“- 4 h settimanali di intervento ABA-VB;
- 2 h mensili di Supervisione;
- 2 h mensili di Parent training;
- 2 h ogni 15 giorni di Teacher training;
- 1 h mensile per consulenza scolastica (GLO, incontri, equipe)”.
16.1 Con riferimento alla diversa situazione della minore -OMISSIS- risulta dunque che, nonostante la disposta presa in carico da parte della SL sin dal 2022, la proposta di PRI è stata redatta solo nel 2025, prevedendosi ivi anche l’erogazione di terapia comportamentale con metodo ABA in linea con quanto già prescritto nella precedente nota SL (prot. -OMISSIS-del 5.7.2024) ove si indicava più genericamente la necessità di intervento cognitivo-comportamentale.
16.2 Pertanto la stessa ASL ha riconosciuto l’appropriatezza della terapia con metodo ABA sia pure nella misura di 4 ore settimanali (in luogo delle 8 ore richieste da parte ricorrente) e 2 ore mensili di supervisione (in luogo delle 4 ore mensili richieste in ricorso).
Risulta dunque fondata nell’ an la domanda di risarcimento del danno, attesa l’inerzia dell’SL protratta da giugno 2022, allorchè la minore è stata solo inserita in lista d’attesa, sino a luglio 2025, quando è stato redatto il PRI e riconosciuta anche l’appropriatezza nel caso di specie della terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA.
Ai fini della quantificazione delle spese da rimborsarsi poiché sostenute in ragione della inerzia protratta della SL nell’erogare la terapia in favore della minore, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, in ragione della giovanissima età della minore -nata nel 2018 e che all’epoca (2022) dell’inserimento in liste d’attesa da parte della ASL aveva meno di quattro anni- e della necessità di una personalizzazione del trattamento, debba prendersi in considerazione la certificazione del 18 giugno 2024 del LI LI che aveva prescritto alla minore la prosecuzione delle terapie in atto (neuropsicomotricità 2vv/settimana e A.B.A. 2vv/settimana), nonché l’integrazione della logopedia una volta a settimana.
Difatti, come emerge dalle già richiamate Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di bambini e adolescenti, le terapie e gli interventi tesi a curare i sintomi dello spettro acustico nei minori variano in ragione dell’età e si configurano ontologicamente urgenti laddove al mutare dell’età del paziente perdono o vedono notevolmente ridotta la loro efficacia.
Viene altresì evidenziato nelle Linee guida come l’intensità delle ore di terapia comportamentale muti al variare dell’età ed è suscettibile di una diversa quantificazione in virtù della ridotta efficacia man mano che il minore cresce in età.
Pertanto nei limiti delle ore di terapia riconosciuta come appropriata dal LI LI prima che venisse adottato il PRI, e nei limiti in cui i relativi costi siano stati sopportati dai genitori per l’erogazione da parte di soggetti privati terzi, devono quantificarsi le spese da porsi a carico della SL Roma 1 per il periodo da giugno 2022 a luglio 2025.
Si tratta difatti di spese causalmente imputabili all’inerzia dell’Amministrazione che, nonostante avesse riconosciuto la necessità di prendere in carico la minore, si è limitata ad inserirla in liste d’attesa presso centri convenzionati, non ponendo le condizioni perché alla minore venisse prontamente erogata la terapia necessaria al suo sviluppo e corrispondente alla sua età.
Entro i suddetti limiti deve essere pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente.
17. In conclusione il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed in parte accolto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, nella quantificazione sopra indicata.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte fondato nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, condanna la ASL resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento seguito dalla minore -OMISSIS- per i disturbi dello spettro autistico nei limiti indicati in motivazione.
Condanna altresì la ASL al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Compensa nei confronti della Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI ZI, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LV NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NT | DI ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.