Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2416/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1
dall'Avv. SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15/12/2023 ha adito il Parte 1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di malattia per il periodo dal 13.06.2023 al 8.07.2023, con conseguente condanna dell'CP_1 alla corresponsione della suddetta indennità con rivalutazione e interessi legali. La ricorrente ha esposto che, per problemi di salute, in data 5.06.2023, ha iniziato un periodo di malattia. L'Istituto ha provveduto ad eseguire una visita medica di controllo domiciliare in data10.06.2023 e, con verbale n. 32550701, ha dichiarato la sig.ra Pt_1 "in condizioni di incapacità al lavoro con prognosi a tutto il 12.06.2023". In data 13.06.2023, il medico curante ha ritenuto opportuno prolungare il periodo di malattia fino all'8.07.2023, in quanto la patologia di cui era affetta non le
.CP consentiva di riprendere l'attività lavorativa. Successivamente l' ha provveduto a pagare l'indennità di malattia solo per il periodo dal 5.06.2023 fino al 12.06.2023, comunicando che le giornate successive a tale data non potevano essere indennizzate
Nella resistenza dell' CP_1, con ordinanza del 05.11.2024 è stata disposta c.t.u. medico- legale e, all'udienza del 20.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Occorre innanzitutto evidenziare che nel “giudizio visita medica di controllo domiciliare", visita eseguita il 10.06.2023, -allegato dalla ricorrente-il medico incaricato del controllo ha accertato l'incapacità al lavoro della ricorrente sino al 12.06.2023 e non risulta, invece, sbarrata la casella relativa alla accertata capacità lavorativa della ricorrente con indicazione della data a partire dalla quale era possibile la ripresa del lavoro (cfr Allegato al ricorso- verbale n. 32550701).
Nel verbale allegato alla memoria di costituzione CP_1 vi è, invece, anche il giudizio di CP idoneità alla ripresa al lavoro dal 13.06.2023 (cfr allegato
Con i certificati in data 13.06.23, 20.06.23, 27.06.23 e 03.07.23 -successivi alla visita del 10.06.23- il medico curante della ricorrente ha certificato la persistenza della malattia sino al 08.07.23.
È stata all'uopo disposta c.t.u. medico-legale, in esito alla quale, il c.t.u. dott. Per 1
ha accertato con valutazione immune da censure e che quindi si condivide- corretta l'interpretazione del medico curante che ne prolungava il periodo di riposo fino al
08/07/2023 visto che la patologia depressiva endoreattiva, ripresentatasi con somatizzazione ed attacchi di panico, può produrre peggioramento piuttosto che risoluzione, comportamento tipico che non è possibile stabilirlo a priori, proprio come nel caso della sig.ra Parte 1
Concludendo la paziente Parte 1 deve essere indennizzata per il periodo di giorni certificati dal medico curante ovvero dal 05.06.2023 al 08.07.2023".
Per quanto attiene poi, all'onere di immediata contestazione dell'esito della visita fiscale previsto dall'art. 6 del DM 15.07.1986, deve osservarsi che, a ben vedere, la ricorrente non contesta la correttezza di quanto diagnosticato dal medico fiscale, ma chiede che le sia riconosciuto il diritto all'indennità di malattia sulla base di successivi certificati,
attestanti la persistenza della patologia. Sul punto è dirimente, il principio elaborato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale nel caso di successiva prognosi del medico curante che diagnostichi la persistenza della malattia, in contrasto con una prognosi di guarigione formulata precedentemente dal medico fiscale, la mancata immediata contestazione del risultato della visita fiscale non rende di per sé priva di valore la successiva certificazione del medico (Cass. 4938/1995).
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, l' CP 1 deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di malattia dal 13/06/2023 al
08/07/2023.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, deve essere altresì riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione degli interessi legali, salvo comunque il diritto dello stesso a conseguire, a titolo di risarcimento del danno dovuto al ritardato pagamento, un importo pari alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi di tariffa delle cause di previdenza - attesa la semplicità della contenzioso- di valore sino ad euro 1.100, valore determinato sulla scorta del valore della prestazione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2416/2023, così provvede;
1) In accoglimento del ricorso, condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di [...] dell'indennità di malattia per il periodo dal 13.06.2023 al Parte 1
08.07.2023, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991;
2) condanna l' CP 1 al pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 341,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21.05.2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano