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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1540/2025 R.G. vertente
TRA
, CF: , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Palazzine, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Lombardo giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Fiumicino rep. n. Per_1
37875/7313 del 22/3/2024. OPPOSTO
OGGETTO: permessi ex legge n. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20/3/2025 La , premettendo di essere madre Parte_1 convivente di minore disabile che usufruiva di indennità di frequenza e di benefici di cui all'art.3 comma 3 legge n. 104/1992, riferiva di aver presentato domanda di giorni di permesso per assistere il figlio e lamentava che l' aveva respinto la domanda in quanto “… i gironi di riposo in base CP_1 alla legge n. 104/1992 competono solo in caso di handicap grave…”.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto ad usufruire dei giorni di permesso ex art.33 comma
3 legge n. 104/1992 con condanna dell' alla concessione dei maturati giorni di permesso dalla CP_1 data della domanda, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 7/6/2025 si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, considerando che il figlio minore è stato Persona_2 considerato in condizioni di handicap non grave (art.3 c.1 della legge n. 104/92). Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza del 10/6/2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
3.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea giova premettere un richiamo alla normativa di riferimento.
L'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 prevede che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Tale norma indica i casi di disabilità grave e consente di accedere ad alcune agevolazioni tra cui, per il disabile stesso e per il familiare ed affine entro il secondo grado, il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata. In particolare, l'art. 33, comma
3, della legge n. 104/1992 dispone che “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la ricorrente in data 12/5/2025 ha presentato domanda di permesso mensile (art.33, comma 3, della legge 104/92) per assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità (protocollo .4800.12/02/2025.0085100), allegando il CP_1 decreto di omologa del 14/1/2025 (proc. nrg. 479/2024) da cui risulta la verifica del requisito sanitario per l'indennità di frequenza ma non anche il riconoscimento della disabilità grave (art.3, comma 3, della legge 104/92) quale requisito indispensabile per la concessione del permesso di tre giorni mensili per assistenza ai familiari disabili in situazioni di disabilità grave. Posto che il figlio minore della ricorrente è stato riconosciuto in condizioni di handicap non grave (art.3, comma 1, della legge n. 104/92), non compete alla sig.ra la fruizione dei tre giorni di permesso mensile ex Parte_1 art.33, comma 3, legge n. 104/1992.
4.- Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 20/3/2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore l' che liquida Parte_1 CP_1 in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo