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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 7940/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7940/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7940 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del procuratore Controparte_1 speciale p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Federico Romanini e
Bruno Amirante e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45;
APPELLANTE
e
, e l'Avv Giuseppe Luongo, rap- Controparte_2 Controparte_3 presentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dario Mezzacapo e
Luigi Vitale e presso di questi elettivamente domiciliati in Casaluce (CE) alla via Dante n. 17;
APPELLATI
Nonché contro
e , entrambi domiciliati presso l' CP_4 Controparte_5 [...]
e contumaci in primo grado;
CP_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69. Contr Con atto di citazione in appello, l' onveniva in giudizio il CP_6
, il e l'Avv Giuseppe Luongo, nonché e
[...] Controparte_3 CP_4 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. Controparte_5
6149/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 30.08.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art degli artt 7 e 112 c.p.c., in quanto, ri- sarciva il danno per un importo di € 32.000 nonostante la domanda fosse contenuta nel limite di € 20.000. Seppur veniva inserita la clausola “ogni al- tra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, questa non poteva co- munque superare il limite imposto dalla competenza per valore del Giudice.
2. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione/applicazione dell'art 116
c.p.c ed in particolare errava nel ritenere attendibile la prova testimoniale, at- teso che, il teste era molto vago e generico in relazione alla dinamica del si- nistro, al luogo esatto e alla data dello stesso.
3. Il Giudice di prime cure er- rava nella valutazione degli elementi di prova fondando il proprio convin- cimento su una CTU che non spiegava il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Inoltre, il CTU non rispondeva alle contestazioni mosse dal CTP Contr dell' dott e inviava la relazione tecnica definitiva. Non si spiega Per_1 come il Giudice di pace abbia riconosciuto un danno morale pari ad ¼ del
DB senza alcuna prova in merito da parte degli attori.
4. Il Giudice di pace errava nella liquidazione delle spese processuali e dei compensi violando il
DM 55/14 atteso che l'importo di € 4.000 più le spese di esborsi per €
300,00 appaiono eccessive.
5. Si chiede sospensione efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Contr Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE, fissare l'udienza di discussione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi;
2) IN VIA
3
PRELIMINARE, accertare l'esistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza grava- ta per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 112 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa per le ragioni sopra dedotte;
3) NEL MERITO, accogliere tutti i motivi di appello sopra dedotti e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impu- gnata;
4) in via subordinata, in caso di accoglimento del terzo motivo di gravame (errata valutazione degli elementi di prova del danno e dell'esistenza del nesso causale – vizi logi- co-giuridici della consulenza tecnica d'ufficio), disporre il rinnovo della CTU medico-legale sulle persone degli attori;
5) in ultimo, in caso di accoglimento integrale dell'appello e/o di riforma della sentenza gravata, condannare il Sig. il Sig. Controparte_2 CP_3
e l'avv. Giuseppe Luongo alla restituzione delle somme che, eventualmente e a di-
[...] verso titolo, fossero state pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprensive di interessi;
6) Il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati , Controparte_2 Controparte_3
e l'Avv Giuseppe Luongo adducendo: 1) In primo luogo si fa presente che Contr l' a regolarmente pagato le somme liquidate dal Giudice di primo gra- do;
2) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 3) Infondato il motivo inerente la violazione degli artt 7 e
112 c.p.c. in quanto il Giudice ha pronunciato su due domande autonome seppur azionate nel medesimo procedimento, pertanto, alcuna violazione delle norme procedura o della competenza per valore del Giudice è stata posta in essere;
3) Infondato è il motivo inerente la dichiarazione testimo- niale, atteso che, il teste ha precisato la dinamica del sinistro in maniera chia- ra e puntuale;
4) Infondato è, altresì, il motivo inerente alla prova delle le- sioni e del nesso eziologico con l'evento in quanto le CCTTUU sono state esaustive nell'accertare tale nesso sulla base della documentazione medica attestante le medesime;
5) Infondato è il motivo inerente la violazione del
DM 55/14, in quanto, essendo due domande, il Giudice liquidava due ono- rari. La somma di € 300,00 per gli esborsi teneva conto del CU e delle mar- che da bollo.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: IN VIA PRE-
LIMINARE, 1. Verificare la tempestività della notifica dell'Atto di citazione in Ap- pello promosso dall' ;
2. Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
3. Dichiarare infonda- ta in fatto e diritto e pertanto rigettare l'eccezione di esistenza del vizio di ultrapetizione
4
per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO, 4. Dichiarare l'Inammissibilità dell'appello per violazione dell'onere di cui all'art. 342 c.p.c.; 5. Dichiarare il proposto appello dell' avverso la sentenza n. 6149/2022 resa dal Giudice di Pa- CP_1 ce di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Giorgio Palmesano, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa, rigettando le richieste di parte ap- pellante nelle conclusioni dell'atto di appello compresa quella in via subordinata di rinno- vo della ctu, confermando totalmente quanto statuito dal Giudice di Prime cure nella pro- pria sentenza relativamente alla responsabilità del sinistro e al risarcimento dovuto ai sigg. e e alle spese di giudizio liquidate, comprese Controparte_2 Controparte_3 quelle delle CTU espletate tutte liquidate a favore del procuratore costituito Avvocato
Giuseppe Luongo;
6. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche del secondo grado di giudizio, oltre che del primo, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori oltre c.p.a. e 15% come per legge;
7. Condannare l'appellante al pagamento di una somma ritenuta congrua dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. se ne dovesse rilevare le circostanze.
Preliminarmente si dà atto che gli appellati e , CP_4 Controparte_5 seppur regolarmente citati, non sono costituiti.
In primis va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per
“ultraripetizione”, in quanto, da un lato la domanda non è stata contenuta nel valore di euro 20.000,00 avendo parte attrice invocato anche quella maggiore eventualmente ritenuta di Giustizia, dall'altro trova applicazione la previsione di cui all'art 103 c.p.c. per il quale in caso di domande proposte da più soggetti la competenza per valore si determina in base all'importo di ogni singola domanda.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6149/2022 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda proposta dagli attori, odierni appella- ti.
Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art 2697
c.c.) chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che gli attori in primo grado non ab- biano prodotto con tranquillizzante certezza la prova del sinistro e della re- sponsabilità dei soggetti coinvolti.
5
Orbene, gli attori in primo grado assumevano che, nel mentre erano intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, in Capua alla via Pomerio, una vettura, specificamente una Mercedes E220 di proprietà dell'appellato
[...]
, non si avvedeva della loro presenza e li investiva, scaraventandoli al CP_4 suolo.
L'urto violento rendeva necessario il trasporto degli appellati al nosocomio per le cure del caso.
Invero, esaminata la documentazione medica, in particolare il referto del PS di Aversa, si evince che i sanitari di turno diagnosticavano al CP_6
“contusione spalla, ginocchio e caviglia sx”; al Gelsomino Mario diagnosti-
[...] cavano “contusione spalla, ginocchio e polso sx”.
Esaminata, altresì, la dichiarazione testimoniale del Testimone_1 escusso in data 19.05.2022 dinanzi al Giudice di Pace, egli affermava: “preciso che i punti d'urto furono tra la parte anteriore dell'auto mercedes contro il fianco sinistro, altezza gomito sinistro dei rispettivi pedoni, i quali, a causa dell'urto perdevano
l'equilibrio ed urtavano con il fianco sinistro del corpo prima sul cofano anteriore dell'auto
e poi finivano al suolo”.
Orbene tale dichiarazione stride anzitutto con la diagnosi di semplici contu- sioni refertate in sede di PS, atteso che, le contusioni refertate e l'assenza di lesioni importanti possono essere riconducibili ad un urto molto lieve.
Inoltre, il teste, così come gli attori/appellati, non forniscono alcun elemen- to idoneo ad identificare il luogo del sinistro, atteso che, la via Pomerio, in
Capua, risulta essere una strada medio/lunga. Non viene, infatti, indicato un numero civico, un esercizio commerciale o altro elemento idoneo ad indivi- duare con precisione il luogo del sinistro.
Il teste, su tale punto affermava “ero fermo a piedi sul marciapiede lato sinistro del- la strada a 4-5 metri di distanza dalle strisce pedonali …. (omissis)”
Non si comprende quale sia il punto esatto da cui il teste assiste al sinistro, atteso che, non viene specificato “lato sinistro della strada” rispetto a cosa o a quale direzione.
Ulteriori elementi che destano perplessità riguardano sia la scelta di farsi ac- compagnare da un passante ad un PS che si trova a molti km di distanza dal luogo del presunto incidente, quando a pochi km era presente il Ps di Santa
Maria Capua Vetere;
come anomala appare la scelta di non chiamare il ser- vizio di emergenza 118 o la scelta di non citare tale passante come testimo-
6
ne del sinistro.
Ancora anomala risulta la circostanza che entrambi caricati e portati al Pron- to soccorso all'esito del medesimo sinistro arrivano in Ospedale a distanza di circa un'ora e mezza l'uno dall'altro, salvo però poi essere visitati con- temporaneamente.
Infatti, arriva in P.S. alle 18.29, mentre Controparte_2 Controparte_3 arriva al P.S. alle ore 16.52. ed entrambi vengono poi sottoposti a radiogra- fia, con esito negativo verso le 18.30, ovvero per in meno Controparte_2 di 5 minuti dall'arrivo in Pronto Soccorso.
Appare, altresì inverosimile, a questo Tribunale, che l'urto con la vettura e/o con l'asfalto non abbiano prodotto alcuna escoriazione, ecchimosi, che di fatto non viene refertata in sede di accesso al PS, posto che il sinistro ri- sulta essersi verificato nel mese di luglio e, quindi, con un abbigliamento che lasciava scoperti i distretti anatomici interessati dall'urto (ginocchio, caviglia e polso).
Pertanto, gli atti depositati depongono per il rigetto delle domande attoree in primo grado essendo non provate e, conseguentemente, non può ritener- si provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
In relazione alla liquidazione degli oneri professionali del primo grado di giudizio, questi risultano liquidati in maniera sproporzionata rispetto ai pa- rametri stabiliti dal DM 55/2014.
Posto che trattasi di due domande autonome, queste sono state azionate in un unico procedimento, pertanto, la liquidazione dell'onorario è unitaria e non separata per ogni parte. Pertanto, applicando i parametri forensi mini- mi, la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere di €
1.563,77 (comprensiva dell'aumento del 30% in virtù del numero di parti).
Pertanto, avendo ricevuto una liquidazione di € 4.000, l'importo indebita- mente percepito ammonta ad € 2.436,23.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di Controparte_7
[..
e presentata in primo grado;
Controparte_3
Condanna e alla restituzione di Controparte_3 Controparte_8 quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna e , in solido tra di loro, Controparte_8 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in fa- vore dell' che liquida per il Controparte_9 primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secon- do grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese delle Consulenze Tecniche D'Ufficio espletate in primo grado carico di e Controparte_3 Controparte_7
[..
, in solido tra di loro;
Condanna l'Avv.to Giuseppe Luogo, quale avvocato anticipatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione di quanto percepito dall
[...]
in conseguenza della sentenza di Controparte_9 prime cure
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 7940/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7940/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7940 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del procuratore Controparte_1 speciale p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Federico Romanini e
Bruno Amirante e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45;
APPELLANTE
e
, e l'Avv Giuseppe Luongo, rap- Controparte_2 Controparte_3 presentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dario Mezzacapo e
Luigi Vitale e presso di questi elettivamente domiciliati in Casaluce (CE) alla via Dante n. 17;
APPELLATI
Nonché contro
e , entrambi domiciliati presso l' CP_4 Controparte_5 [...]
e contumaci in primo grado;
CP_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69. Contr Con atto di citazione in appello, l' onveniva in giudizio il CP_6
, il e l'Avv Giuseppe Luongo, nonché e
[...] Controparte_3 CP_4 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. Controparte_5
6149/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 30.08.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art degli artt 7 e 112 c.p.c., in quanto, ri- sarciva il danno per un importo di € 32.000 nonostante la domanda fosse contenuta nel limite di € 20.000. Seppur veniva inserita la clausola “ogni al- tra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, questa non poteva co- munque superare il limite imposto dalla competenza per valore del Giudice.
2. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione/applicazione dell'art 116
c.p.c ed in particolare errava nel ritenere attendibile la prova testimoniale, at- teso che, il teste era molto vago e generico in relazione alla dinamica del si- nistro, al luogo esatto e alla data dello stesso.
3. Il Giudice di prime cure er- rava nella valutazione degli elementi di prova fondando il proprio convin- cimento su una CTU che non spiegava il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Inoltre, il CTU non rispondeva alle contestazioni mosse dal CTP Contr dell' dott e inviava la relazione tecnica definitiva. Non si spiega Per_1 come il Giudice di pace abbia riconosciuto un danno morale pari ad ¼ del
DB senza alcuna prova in merito da parte degli attori.
4. Il Giudice di pace errava nella liquidazione delle spese processuali e dei compensi violando il
DM 55/14 atteso che l'importo di € 4.000 più le spese di esborsi per €
300,00 appaiono eccessive.
5. Si chiede sospensione efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Contr Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE, fissare l'udienza di discussione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi;
2) IN VIA
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PRELIMINARE, accertare l'esistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza grava- ta per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 112 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa per le ragioni sopra dedotte;
3) NEL MERITO, accogliere tutti i motivi di appello sopra dedotti e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impu- gnata;
4) in via subordinata, in caso di accoglimento del terzo motivo di gravame (errata valutazione degli elementi di prova del danno e dell'esistenza del nesso causale – vizi logi- co-giuridici della consulenza tecnica d'ufficio), disporre il rinnovo della CTU medico-legale sulle persone degli attori;
5) in ultimo, in caso di accoglimento integrale dell'appello e/o di riforma della sentenza gravata, condannare il Sig. il Sig. Controparte_2 CP_3
e l'avv. Giuseppe Luongo alla restituzione delle somme che, eventualmente e a di-
[...] verso titolo, fossero state pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprensive di interessi;
6) Il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati , Controparte_2 Controparte_3
e l'Avv Giuseppe Luongo adducendo: 1) In primo luogo si fa presente che Contr l' a regolarmente pagato le somme liquidate dal Giudice di primo gra- do;
2) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 3) Infondato il motivo inerente la violazione degli artt 7 e
112 c.p.c. in quanto il Giudice ha pronunciato su due domande autonome seppur azionate nel medesimo procedimento, pertanto, alcuna violazione delle norme procedura o della competenza per valore del Giudice è stata posta in essere;
3) Infondato è il motivo inerente la dichiarazione testimo- niale, atteso che, il teste ha precisato la dinamica del sinistro in maniera chia- ra e puntuale;
4) Infondato è, altresì, il motivo inerente alla prova delle le- sioni e del nesso eziologico con l'evento in quanto le CCTTUU sono state esaustive nell'accertare tale nesso sulla base della documentazione medica attestante le medesime;
5) Infondato è il motivo inerente la violazione del
DM 55/14, in quanto, essendo due domande, il Giudice liquidava due ono- rari. La somma di € 300,00 per gli esborsi teneva conto del CU e delle mar- che da bollo.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: IN VIA PRE-
LIMINARE, 1. Verificare la tempestività della notifica dell'Atto di citazione in Ap- pello promosso dall' ;
2. Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
3. Dichiarare infonda- ta in fatto e diritto e pertanto rigettare l'eccezione di esistenza del vizio di ultrapetizione
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per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO, 4. Dichiarare l'Inammissibilità dell'appello per violazione dell'onere di cui all'art. 342 c.p.c.; 5. Dichiarare il proposto appello dell' avverso la sentenza n. 6149/2022 resa dal Giudice di Pa- CP_1 ce di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Giorgio Palmesano, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa, rigettando le richieste di parte ap- pellante nelle conclusioni dell'atto di appello compresa quella in via subordinata di rinno- vo della ctu, confermando totalmente quanto statuito dal Giudice di Prime cure nella pro- pria sentenza relativamente alla responsabilità del sinistro e al risarcimento dovuto ai sigg. e e alle spese di giudizio liquidate, comprese Controparte_2 Controparte_3 quelle delle CTU espletate tutte liquidate a favore del procuratore costituito Avvocato
Giuseppe Luongo;
6. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche del secondo grado di giudizio, oltre che del primo, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori oltre c.p.a. e 15% come per legge;
7. Condannare l'appellante al pagamento di una somma ritenuta congrua dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. se ne dovesse rilevare le circostanze.
Preliminarmente si dà atto che gli appellati e , CP_4 Controparte_5 seppur regolarmente citati, non sono costituiti.
In primis va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per
“ultraripetizione”, in quanto, da un lato la domanda non è stata contenuta nel valore di euro 20.000,00 avendo parte attrice invocato anche quella maggiore eventualmente ritenuta di Giustizia, dall'altro trova applicazione la previsione di cui all'art 103 c.p.c. per il quale in caso di domande proposte da più soggetti la competenza per valore si determina in base all'importo di ogni singola domanda.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6149/2022 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda proposta dagli attori, odierni appella- ti.
Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art 2697
c.c.) chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che gli attori in primo grado non ab- biano prodotto con tranquillizzante certezza la prova del sinistro e della re- sponsabilità dei soggetti coinvolti.
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Orbene, gli attori in primo grado assumevano che, nel mentre erano intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, in Capua alla via Pomerio, una vettura, specificamente una Mercedes E220 di proprietà dell'appellato
[...]
, non si avvedeva della loro presenza e li investiva, scaraventandoli al CP_4 suolo.
L'urto violento rendeva necessario il trasporto degli appellati al nosocomio per le cure del caso.
Invero, esaminata la documentazione medica, in particolare il referto del PS di Aversa, si evince che i sanitari di turno diagnosticavano al CP_6
“contusione spalla, ginocchio e caviglia sx”; al Gelsomino Mario diagnosti-
[...] cavano “contusione spalla, ginocchio e polso sx”.
Esaminata, altresì, la dichiarazione testimoniale del Testimone_1 escusso in data 19.05.2022 dinanzi al Giudice di Pace, egli affermava: “preciso che i punti d'urto furono tra la parte anteriore dell'auto mercedes contro il fianco sinistro, altezza gomito sinistro dei rispettivi pedoni, i quali, a causa dell'urto perdevano
l'equilibrio ed urtavano con il fianco sinistro del corpo prima sul cofano anteriore dell'auto
e poi finivano al suolo”.
Orbene tale dichiarazione stride anzitutto con la diagnosi di semplici contu- sioni refertate in sede di PS, atteso che, le contusioni refertate e l'assenza di lesioni importanti possono essere riconducibili ad un urto molto lieve.
Inoltre, il teste, così come gli attori/appellati, non forniscono alcun elemen- to idoneo ad identificare il luogo del sinistro, atteso che, la via Pomerio, in
Capua, risulta essere una strada medio/lunga. Non viene, infatti, indicato un numero civico, un esercizio commerciale o altro elemento idoneo ad indivi- duare con precisione il luogo del sinistro.
Il teste, su tale punto affermava “ero fermo a piedi sul marciapiede lato sinistro del- la strada a 4-5 metri di distanza dalle strisce pedonali …. (omissis)”
Non si comprende quale sia il punto esatto da cui il teste assiste al sinistro, atteso che, non viene specificato “lato sinistro della strada” rispetto a cosa o a quale direzione.
Ulteriori elementi che destano perplessità riguardano sia la scelta di farsi ac- compagnare da un passante ad un PS che si trova a molti km di distanza dal luogo del presunto incidente, quando a pochi km era presente il Ps di Santa
Maria Capua Vetere;
come anomala appare la scelta di non chiamare il ser- vizio di emergenza 118 o la scelta di non citare tale passante come testimo-
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ne del sinistro.
Ancora anomala risulta la circostanza che entrambi caricati e portati al Pron- to soccorso all'esito del medesimo sinistro arrivano in Ospedale a distanza di circa un'ora e mezza l'uno dall'altro, salvo però poi essere visitati con- temporaneamente.
Infatti, arriva in P.S. alle 18.29, mentre Controparte_2 Controparte_3 arriva al P.S. alle ore 16.52. ed entrambi vengono poi sottoposti a radiogra- fia, con esito negativo verso le 18.30, ovvero per in meno Controparte_2 di 5 minuti dall'arrivo in Pronto Soccorso.
Appare, altresì inverosimile, a questo Tribunale, che l'urto con la vettura e/o con l'asfalto non abbiano prodotto alcuna escoriazione, ecchimosi, che di fatto non viene refertata in sede di accesso al PS, posto che il sinistro ri- sulta essersi verificato nel mese di luglio e, quindi, con un abbigliamento che lasciava scoperti i distretti anatomici interessati dall'urto (ginocchio, caviglia e polso).
Pertanto, gli atti depositati depongono per il rigetto delle domande attoree in primo grado essendo non provate e, conseguentemente, non può ritener- si provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
In relazione alla liquidazione degli oneri professionali del primo grado di giudizio, questi risultano liquidati in maniera sproporzionata rispetto ai pa- rametri stabiliti dal DM 55/2014.
Posto che trattasi di due domande autonome, queste sono state azionate in un unico procedimento, pertanto, la liquidazione dell'onorario è unitaria e non separata per ogni parte. Pertanto, applicando i parametri forensi mini- mi, la liquidazione del compenso professionale avrebbe dovuto essere di €
1.563,77 (comprensiva dell'aumento del 30% in virtù del numero di parti).
Pertanto, avendo ricevuto una liquidazione di € 4.000, l'importo indebita- mente percepito ammonta ad € 2.436,23.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di Controparte_7
[..
e presentata in primo grado;
Controparte_3
Condanna e alla restituzione di Controparte_3 Controparte_8 quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna e , in solido tra di loro, Controparte_8 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in fa- vore dell' che liquida per il Controparte_9 primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secon- do grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese delle Consulenze Tecniche D'Ufficio espletate in primo grado carico di e Controparte_3 Controparte_7
[..
, in solido tra di loro;
Condanna l'Avv.to Giuseppe Luogo, quale avvocato anticipatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione di quanto percepito dall
[...]
in conseguenza della sentenza di Controparte_9 prime cure
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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