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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1304/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. TOSO FRANCA presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NO T.se il Parte_1 Controparte_1 21/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO T.se (atto n.22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 17/09/1999 e , il 01/12/2001, maggiorenni ma Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO T.se di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le figlie e , maggiorenni, non economicamente autonome dai Per_1 Per_2 genitori, vivono nella abitazione materna.
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma di €. 600,00, (da imputarsi al 50% a carico di ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
DA' ATTO che a totale definizione delle questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le parti:
-il Sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota del 50% Parte_1 Controparte_1 di comproprietà indivisa dell'immobile situato nel Comune di Cesana Torinese, frazione Bousson, località Closs, costituito da due fabbricati distinti con le sigle “D/1” e “D/2”, entrostante a terreno in mappa al foglio 10 numeri 345 parte, 347,348, 349,350, 361, 362, 363, 364 parte, 365 parte, 366 parte, 368 parte, e 369 parte. E precisamente: nel fabbricato distinto con la sigla “D/2”: a)al piano terreno(promo fuori terra): ALLOGGIO composto di una camera, tinello e servizi. Coerenti: cortile, vano scala, proprietà o aventi causa;
b)in piano sotterraneo: un vano ad uso , CP_2 CP_3 distinto col numero 25 e posto alle coerenze: muro perimetrale, cantina 26, corridoio e cantina 24; - armadietto portasci n. 30. c) al piano interrato: un POSTO MACCHINA distinto col numero romano X e posto alle coerenze, area di manovra ai due lati, muro perimetrale e altro posto auto. Locali raffigurati nelle schede catastali allegale all'atto. Detti locali risultano recensiti all'Ufficio del territorio di Torino-Catasto Fabbricati-, come segue: Comune di Cesana Torinese – Sez BOU – Foglio 10 – particella 345 – subalterno 19 – borgata Closs-piano S1-T- cat. A/2- classe1-vani 3- rendita €. 193,67. – Sez. BOU – Foglio 10-particella 345-subalterno 47-borgata Closs-piano S1-categoria C/6
- classe 2- mq.12 – RC €53,30. Oltre alla quota di comproprietà di 1/86 dei locali portineria situati nel fabbricato distinto con la sigla C/5 (condominio Gran Roc), cantina e armadietto sci, e quota della comproprietà delle parti comuni indivisibili. Il tutto come meglio descritto nel rogito di acquisto Notaio rep. 9911 Persona_3 racc. 7590, del 10 giugno 2010, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto ( doc. 5)
DA' ATTO che la sig.ra si obbliga a versare al sig. la somma di €. 50.000,00 CP_1 Pt_1 (cinquantamila) al momento del rogito, da effettuarsi a semplice richiesta della sig.ra , CP_1 successivamente alla sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti convengono che sarà incaricato il Notaio Persona_3
DA' ATTO che i Sigg.ri e concordano che detto trasferimento immobiliare è Pt_1 CP_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e che essi chiederanno la applicazione della tariffa agevolata.
Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1304/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. TOSO FRANCA presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NO T.se il Parte_1 Controparte_1 21/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO T.se (atto n.22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 17/09/1999 e , il 01/12/2001, maggiorenni ma Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO T.se di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le figlie e , maggiorenni, non economicamente autonome dai Per_1 Per_2 genitori, vivono nella abitazione materna.
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma di €. 600,00, (da imputarsi al 50% a carico di ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo.
DA' ATTO che a totale definizione delle questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le parti:
-il Sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota del 50% Parte_1 Controparte_1 di comproprietà indivisa dell'immobile situato nel Comune di Cesana Torinese, frazione Bousson, località Closs, costituito da due fabbricati distinti con le sigle “D/1” e “D/2”, entrostante a terreno in mappa al foglio 10 numeri 345 parte, 347,348, 349,350, 361, 362, 363, 364 parte, 365 parte, 366 parte, 368 parte, e 369 parte. E precisamente: nel fabbricato distinto con la sigla “D/2”: a)al piano terreno(promo fuori terra): ALLOGGIO composto di una camera, tinello e servizi. Coerenti: cortile, vano scala, proprietà o aventi causa;
b)in piano sotterraneo: un vano ad uso , CP_2 CP_3 distinto col numero 25 e posto alle coerenze: muro perimetrale, cantina 26, corridoio e cantina 24; - armadietto portasci n. 30. c) al piano interrato: un POSTO MACCHINA distinto col numero romano X e posto alle coerenze, area di manovra ai due lati, muro perimetrale e altro posto auto. Locali raffigurati nelle schede catastali allegale all'atto. Detti locali risultano recensiti all'Ufficio del territorio di Torino-Catasto Fabbricati-, come segue: Comune di Cesana Torinese – Sez BOU – Foglio 10 – particella 345 – subalterno 19 – borgata Closs-piano S1-T- cat. A/2- classe1-vani 3- rendita €. 193,67. – Sez. BOU – Foglio 10-particella 345-subalterno 47-borgata Closs-piano S1-categoria C/6
- classe 2- mq.12 – RC €53,30. Oltre alla quota di comproprietà di 1/86 dei locali portineria situati nel fabbricato distinto con la sigla C/5 (condominio Gran Roc), cantina e armadietto sci, e quota della comproprietà delle parti comuni indivisibili. Il tutto come meglio descritto nel rogito di acquisto Notaio rep. 9911 Persona_3 racc. 7590, del 10 giugno 2010, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto ( doc. 5)
DA' ATTO che la sig.ra si obbliga a versare al sig. la somma di €. 50.000,00 CP_1 Pt_1 (cinquantamila) al momento del rogito, da effettuarsi a semplice richiesta della sig.ra , CP_1 successivamente alla sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti convengono che sarà incaricato il Notaio Persona_3
DA' ATTO che i Sigg.ri e concordano che detto trasferimento immobiliare è Pt_1 CP_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e che essi chiederanno la applicazione della tariffa agevolata.
Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.