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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 924/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai SI.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 924/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rosarno (RC), alla Via Nazionale Sud n. 92, presso lo studio dell'Avv. Figliucci
Simona, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Montessori n. 40, Rizziconi (RC), presso lo studio dell'Avv.
Loiacono Pasquale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.03.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 3.06.2022, esponeva che in data 04/09/1999 aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con , trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Palmi (RC) Atto n. 65, parte II, serie A, anno 1999; dal predetto matrimonio erano nati tre figli, (nato a Cinquefrondi in [...] Persona_1
08/08/2001), (nato a [...] in data [...]) e (nato Persona_2 Parte_2
a Cinquefrondi in data 11/11/2010); le parti addivenivano ad una regolamentazione concordata delle condizioni di separazione che veniva recepita con sentenza n. n. 685/2018 R.S. del Tribunale di
Palmi, depositata il 5.07.2018, con cui era stato disposto che “I figli minori di età sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione ordinaria presso la madre;
- Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola e sino a dopo cena (massimo alle ore 21:30), ed il fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino al dopo cena di domenica (massimo alle ore 21:30); - Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa a luglio ed una ad agosto;
- Per le festività si adotterà il criterio dell'alternanza; - Il padre corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi quelle specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria)”.
Successivamente alla separazione, evidenziava di aver instaurato una convivenza more uxorio con un'altra donna e che dalla predetta relazione era nata un'altra figlia, , nata a Persona_3
Cosenza il 4.12.2019, riconosciuta dal padre.
Il evidenziava di svolgere la professione di meccanico presso la propria autofficina Parte_1
“Elettro Car Service di Pisanelli Santo” sita in Gioia Tauro (RC), ma tale attività aveva subito una netta e drastica perdita di fatturato;
inoltre, sul predetto reddito, gravava un mutuo dell'importo di €
70.000,00 con rateo crescente di mutuo mensile di Euro 200,00 fino ad arrivare ad € 500,00 per l'acquisto della casa coniugale sita in Contrada Scinà n. 215 in Palmi (RC), in uso alla sig.ra
[...]
unitamente ai figli dello stesso: tale mutuo era stato bloccato dallo stesso CP_1 Parte_1 per le gravi difficoltà intercorse negli ultimi anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19.
Evidenziava ancora, che tra le parti era intercorso procedimento di revisione delle condizioni di separazione, su ricorso del 31.07.2020 azionato dal il quale aveva chiesto la revisione Parte_1 dell'assegno di mantenimento fissato, in fase di separazione, in € 700,00 per i tre figli minori in relazione alle seguenti motivazioni, tra cui: le condizioni patrimoniali ed economiche del Parte_1
che avevano subito una variazione in peius, l'aver costituito un nuovo nucleo familiare da cui
[...] era nata in data [...] la piccola e per ultimo lo stato di indipendenza Persona_3 economica raggiunta dal figlio maggiorenne Persona_1
A seguito del ricorso di modifica ex art. 710 c.p.c., il Tribunale accoglieva in parte la domanda di riduzione del mantenimento promossa dal riducendo l'assegno ad € 500,00 mensili Parte_1 per i tre figli. Con successivo ricorso dell'8.04.2022 presso il Tribunale di Palmi, il ha chiesto la Parte_1 revisione dell'assegno di mantenimento per la revoca del mantenimento del figlio Persona_1
ormai maggiorenne, con una revisione del calcolo mensile a partire da luglio 2020 fino a
[...] data odierna, poiché era stato lo stesso tramite autodichiarazione, a Persona_1 dichiarare di non voler alcun mantenimento economico da parte del padre già a far data da luglio
2020 in quanto risultava e risulta attualmente economicamente sufficiente.
Il ricorrente , in conclusione chiedeva: Parte_1
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4 settembre 1999 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palmi (RC), Atto n. 65 p. II s. A. reg. 1999, contratto in Palmi tra il SI. Parte_1
e la SI.ra ;
[...] CP_1 confermare:
- i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale poi accordata con condizioni solo ed esclusivamente nell'affidamento dei figli minori e “Il padre potrà Per_2 Parte_2 tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola e sino a dopo cena (massimo alle ore 21:30), ed il fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino al dopo cena di domenica (massimo alle ore 21:30);Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa a luglio ed una ad agosto;
Per le festività si adotterà il criterio dell'alternanza”, con Sentenza n. 685/2018 del 4 luglio 2018 pubblicata il 5 luglio 2018 che sentenziava la separazione consensuale dei coniugi;
Determinare:
1. nella somma non superiore ad € 300,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli minori e oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie Per_2 Parte_2 necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previo accordo tra le parti ed esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
2. tenuto conto del mutuo per la casa coniugale di € 70.000,00 sita in Contrada Scinà n.215 in
Palmi (RC) di cui è attualmente beneficiaria la sig.ra fino al raggiungimento della CP_1 maggiore età dei figli minori ( e con la clausola che tale proprietà immobiliare Per_2 Pt_2 verrà posta in vendita dal legittimo proprietario ancor prima della maggior età dei figli minori a causa delle gravi esigenze economiche dello stesso, ma verrà comunque messa a disposizione dei figli ( , e un appartamento in locazione nei pressi di Contrada Persona_1 Per_2 Pt_2
Scinà in Palmi (RC), oltre al fatto che provvede direttamente al mantenimento della figlia
[...] avuta successivamente alla separazione con la SI.ra , Per_3 Controparte_2 priva di occupazione;
3. A causa dell'infedeltà della sig.ra in costanza di matrimonio con il sig. CP_1 Parte_1
, accertare la paternità dello stesso nei confronti del figlio previo
[...] Parte_2 accertamento del test del DNA del figlio minore”
Si costituiva, con memoria di costituzione depositata il 09.09.2022 , la quale CP_1 premetteva che il aveva solo parzialmente ottemperato al disposto della sentenza di Parte_1 separazione, provvedendo a versamenti solo parziali del mantenimento dovuto per la prole tanto che si era reso necessario l'avvio di procedure esecutive nei confronti del ricorrente.
Evidenziava che neppure dopo l'ultima modifica delle condizioni di separazione, il aveva Parte_1 ottemperato all'obbligo di versare il mantenimento di Euro 400,00 per i figli minori, secondo quanto disposto dal Tribunale.
Inoltre, le condizioni economiche del ricorrente gli consentivano di poter provvedere non solo ai figli minori, ma anche di poter contribuire al mantenimento della stessa resistente, priva di autonoma fonte di reddito. Insisteva nell'assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei figli minori.
La resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 04/09/1999 e annotato al Registro degli Atti del
Matrimonio del Comune di Palmi, atto n. 65 p. II s. A. reg. 1999, contratto in Palmi tra la sig.ra
e il signor , alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori autorizzandoli a vivere con la madre, e con diritto – dovere del padre a visitarli dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per due giorni durante la settimana e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici e, soprattutto, scolastici degli stessi minori. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i genitori, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, salvo diversi accordi. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
3) assegnare la casa coniugale sita in Palmi, c.da Scinà n. 148, alla signora per ivi CP_1 viverci unitamente ai figli minori ed anche al figlio non economicamente autosufficiente;
Per_1
4) porre a carico del signor un assegno mensile di € 500,00 per il solo Parte_1 mantenimento dei figli, o di una somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie – comprese quelle mediche, oculistiche e odontoiatriche non coperte dal SSM – scolastiche comprese le attività ad esse complementari, ricreative e sportive secondo le scelte e le personali inclinazioni degli stessi figli;
5) porre a carico del signor un assegno mensile di € 200,00 per il solo Parte_1 mantenimento della signora , o di una somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
6) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Le parti comparivano personalmente innanzi alla Presidente del Tribunale all'udienza del
20.09.2020; non venivano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa veniva rinviata innanzi al G.I.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative: in particolare, il ricorrente Parte_1 insisteva nella richiesta di riduzione del mantenimento per i figli minori (dichiarandosi disponibile a versare la somma complessiva di Euro 300,00) e si opponeva al riconoscimento di qualsivoglia mantenimento per la resistente;
la resistente, pur dichiarando di volersi sottoporre all'esame del
DNA, contestava la domanda articolata sul punto dal Parte_1
La causa veniva istruita (rigettate le prove articolate dalle parti) con l'audizione dei due figli minori
(nato a [...] in data [...]) e (nato a Persona_2 Parte_2
Cinquefrondi in data 11/11/2010), con l'espletamento di indagini psicosociali (nonché percorsi di mediazione tra le parti) e accertamenti a mezzo polizia tributaria.
Pertanto, esaurita l'istruzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnazione in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti le parti sono comparse davanti al Presidente nella procedura di separazione personale;
la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 685/2018 R.S. pubblicata il 5.07.2018; dalla comparizione davanti al
Presidente nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
3. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento esclusivo dei minori (nato a Per_2
Cinquefrondi in data 02/07/2009) e (nato a [...] in data [...]) alla madre Pt_2
, con la precisazione che nulla va disposto in merito all'affido del figlio CP_1 [...]
(nato a [...] in data [...]), già maggiorenne. Per_1
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535; Cassazione civile sez. I, 29/03/2012, n.5108).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta Per_2 Pt_2 carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali dei figli;
invero, risulta incontestato che il si è disinteressato dei Parte_1 bisogni della sua famiglia non versando alcuna somma per il mantenimento dei figli, rifiutando qualsiasi collaborazione con la madre (tanto da rifiutare non solo i percorsi disposti dal Tribunale, ma anche di avere dei minimi contatti telefonici con l'altro genitore, cfr. relazione del Centro
Famiglie prot. n. 284 dell'1.10.2024) e, in generale, dimostrandosi non collaborativo rispetto a qualsivoglia richiesta inerente alla gestione della prole (mancata disponibilità al consenso al trasferimento scolastico dei minori, salvo poi, solo in sede giudiziale, prestare detto consenso, cfr. atti e verbali del subprocedimento n. 924/2022 R.G. sub. 1).
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per stabilire, per una maggiore tutela dei figli minori e per la gestione delle loro esigenze, l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_2 Pt_2 madre, salvo che per le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute dei predetti minori che continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, e ciò anche per evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse dei figli, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione della mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte del padre.
Quanto al diritto di visita, non si ignora certo che i minori hanno manifestato difficoltà di relazione con il padre lamentando il suo disinteresse e rifiutandosi di incontrarlo. Pur tuttavia, dagli atti allegati nonché dall'istruttoria, risulta provata la volontà del padre di mantenere una stabile relazione con i figli minori e di incontrare un ostacolo nel rifiuto opposto dagli stessi, rifiuto che lo stesso teme possa essere frutto di un condizionamento ed alleanza col genitore prevalente;
dall'altro lato il padre ha comunque mostrato consapevolezza e rispetto dell'attuale atteggiamento di rifiuto dei minori, auspicando una ripresa della relazione con i figli nel prosieguo.
Pertanto, anche in considerazione dell'età dei minori , di anni 16, e ormai Per_2 Pt_2 prossimo ai 15 anni, si ritiene di rimettere alla loro libera volontà gli incontri con il padre Parte_1
: tuttavia va mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in
[...] relazione all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figli, i quali sono chiamati a fornire sia ai minori che al padre tutti gli strumenti di supporto che gli operatori professionali dovessero ritenere utili al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra la prole e la figura paterna.
4. La resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà n. 148.
L'art. 337 sexies c.c., riprendendo la disciplina dettata dall'art. 155 quater, regola l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio ovvero nell'ambito dei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio fissando la regola per cui il godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole.
La ratio della regola posta dal legislatore è quella di garantire ai figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, cfr. Cass. n. 21334/2013) la conservazione dell'ambiente domestico, pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori.
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà). L'istituto, volto a soddisfare un'esigenza di speciale protezione dei figli, non può, invece, costituire una misura assistenziale per il genitore economicamente più debole, non potendosi, quindi, derogare al titolo proprietario in mancanza di figli minori o economicamente autosufficienti (cfr. Cass. n. 18440/2013).
Nel caso di specie, va dunque disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà
n. 148, alla resistente , quale genitore affidatario dei figli minori e CP_1 Per_2 Pt_2
Inammissibile, peraltro, è la richiesta del ricorrente di vendita della casa coniugale Parte_1 ancor prima del conseguimento della maggiore età da parte dei figli minori, peraltro priva di connessione qualificata con il presente giudizio in materia di famiglia.
5. Il ricorrente ha chiesto la revisione delle condizioni di mantenimento della prole;
Parte_1 al riguardo deve osservarsi che il Tribunale collegiale, adito dal su ricorso dallo
Parte_1 stesso promosso ex art. 710 c.p.c. per la revisione delle condizioni della sentenza di separazione, ha disposto (decreto del 19.07.2022) la revoca del mantenimento da parte del padre in
Parte_1 favore di (nato a [...] l'[...]), figlio maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente;
inoltre è stato disposto che il sia tenuto a versare
Parte_1 alla madre un contributo mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli CP_1 minori (nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_2 Parte_2
Cinquefrondi l'11 novembre 2010), oltre alle spese straordinarie nei termini già indicati in sede di separazione.
In ordine alla revisione del contributo al mantenimento dei figli minori e , deve Per_2 Pt_2 evidenziarsi come la misura decisa dal Tribunale - che ha fissato la misura della contribuzione in euro 400,00 - già teneva conto delle condizioni familiari attuali da parte del ricorrente, ossia del fatto che egli abbia costituito una nuova famiglia ed abbia avuto un'altra figlia nonché di quelle patrimoniali, rispetto alle quali non vi è prova da parte del ricorrente di alcun peggioramento in peius delle proprie condizioni reddituali.
Alla luce del quadro di riferimento assunto in quella sede e dei fatti oggi dedotti a sostegno dell'istanza di revisione, non si palesano fatti nuovi e sopravvenuti che possano giustificare la modifica.
Tale misura resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia.
Quest'ultima passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di circostanze nuove, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Ne consegue che la revisione del mantenimento non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione del provvedimento giudiziale, ancorché ignorati da una parte.
Per quanto qui rileva, non solo deve allora constatarsi l'insussistenza di circostanze sopravvenute non dedotte o deducibili nel precedente giudizio e tali da incidere sull'assetto dei rapporti familiari, ma va anche rilevato come la richiesta del ricorrente si risolva nella mera deduzione della gravosità della misura che mira ad un riesame della decisione del Tribunale adito ex art. 710 c.p.c., il quale, nei limiti in cui è formulato, non può trovare ingresso nella presente sede.
6. Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente , la domanda è infondata e va CP_1 pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
Sul punto, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur).
Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n.
898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt.
2,3, e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla
Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Venendo al caso di specie, parte resistente non ha provato né chiesto di provare in alcun modo di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito;
del pari, la stessa risulta aver percepito provvidenze pubbliche da parte dello Stato (nel 2021 pari ad Euro 15.071,15; nel 2022, pari ad Euro
13.883,73); inoltre, non è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Del resto neppure nella precedente sede degli accordi di separazione concordati tra le parti (e recepiti nella sentenza di separazoone n. 658/2018 R.S. pubblicata il 5.07.2018) la resistente
[...]
ha richiesto un mantenimento per sé né, nel presente giudizio divorzile, ha addotto CP_1 sopravvenuti mutamenti di circostanze che giustifichino adesso il riconoscimento dell'assegno divorzile.
7. Va dichiarata inammissibile la richiesta, formulata dal ricorrente di procedere all'accertamento del DNA sul figlio ai fini della prova della paternità, priva di connessione qualificata con il Pt_2 presente giudizio. In ogni caso, va ravvisata la piena tardività (ai sensi dell'art. 244 quarto comma c.c.) qualora tale richiesta venisse riqualificata come di disconoscimento di paternità essendo stata formulata, nell'ambito del ricorso introduttivo depositato il 3.06.2022, dal padre , Parte_1 ben oltre 5 anni dalla nascita del figlio (nato a [...] in data [...]). Parte_2
8. Va altresì dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dal ricorrente nella presente sede giudiziale avente ad oggetto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della natura del giudizio, della parziale reciproca soccombenza, e della circostanza che l'attività istruttoria è stata condotta d'ufficio dal Tribunale.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palmi al n. 65 parte, CP_1 parte II, serie A, anno 1999;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- dispone che:
1) i figli minori di età e siano affidati esclusivamente alla madre , Per_2 Pt_2 CP_1 salvo che per le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute dei predetti minori che continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2) i minori e potranno vedere il padre ogni qual volta lo vorranno;
Per_2 Pt_2
3) dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in relazione all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figli, i quali dovranno fornire sia ai minori e Per_2 Pt_2 che al padre tutti gli strumenti di supporto che gli operatori professionali dovessero ritenere utili al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra la prole e la figura paterna.
4) la casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà n. 148, viene assegnata alla resistente , CP_1 quale genitore collocatario dei figli minori e Per_2 Pt_2
5) il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento dei figli minori e Per_2 un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie (da intendersi quelle specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria);
- rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
CP_1
- dichiara inammissibile ogni ulteriore richiesta delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all' e ai Servizi Sociali territorialmente CP_3 competenti e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai SI.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 924/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rosarno (RC), alla Via Nazionale Sud n. 92, presso lo studio dell'Avv. Figliucci
Simona, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Montessori n. 40, Rizziconi (RC), presso lo studio dell'Avv.
Loiacono Pasquale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.03.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 3.06.2022, esponeva che in data 04/09/1999 aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con , trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Palmi (RC) Atto n. 65, parte II, serie A, anno 1999; dal predetto matrimonio erano nati tre figli, (nato a Cinquefrondi in [...] Persona_1
08/08/2001), (nato a [...] in data [...]) e (nato Persona_2 Parte_2
a Cinquefrondi in data 11/11/2010); le parti addivenivano ad una regolamentazione concordata delle condizioni di separazione che veniva recepita con sentenza n. n. 685/2018 R.S. del Tribunale di
Palmi, depositata il 5.07.2018, con cui era stato disposto che “I figli minori di età sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione ordinaria presso la madre;
- Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola e sino a dopo cena (massimo alle ore 21:30), ed il fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino al dopo cena di domenica (massimo alle ore 21:30); - Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa a luglio ed una ad agosto;
- Per le festività si adotterà il criterio dell'alternanza; - Il padre corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi quelle specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria)”.
Successivamente alla separazione, evidenziava di aver instaurato una convivenza more uxorio con un'altra donna e che dalla predetta relazione era nata un'altra figlia, , nata a Persona_3
Cosenza il 4.12.2019, riconosciuta dal padre.
Il evidenziava di svolgere la professione di meccanico presso la propria autofficina Parte_1
“Elettro Car Service di Pisanelli Santo” sita in Gioia Tauro (RC), ma tale attività aveva subito una netta e drastica perdita di fatturato;
inoltre, sul predetto reddito, gravava un mutuo dell'importo di €
70.000,00 con rateo crescente di mutuo mensile di Euro 200,00 fino ad arrivare ad € 500,00 per l'acquisto della casa coniugale sita in Contrada Scinà n. 215 in Palmi (RC), in uso alla sig.ra
[...]
unitamente ai figli dello stesso: tale mutuo era stato bloccato dallo stesso CP_1 Parte_1 per le gravi difficoltà intercorse negli ultimi anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19.
Evidenziava ancora, che tra le parti era intercorso procedimento di revisione delle condizioni di separazione, su ricorso del 31.07.2020 azionato dal il quale aveva chiesto la revisione Parte_1 dell'assegno di mantenimento fissato, in fase di separazione, in € 700,00 per i tre figli minori in relazione alle seguenti motivazioni, tra cui: le condizioni patrimoniali ed economiche del Parte_1
che avevano subito una variazione in peius, l'aver costituito un nuovo nucleo familiare da cui
[...] era nata in data [...] la piccola e per ultimo lo stato di indipendenza Persona_3 economica raggiunta dal figlio maggiorenne Persona_1
A seguito del ricorso di modifica ex art. 710 c.p.c., il Tribunale accoglieva in parte la domanda di riduzione del mantenimento promossa dal riducendo l'assegno ad € 500,00 mensili Parte_1 per i tre figli. Con successivo ricorso dell'8.04.2022 presso il Tribunale di Palmi, il ha chiesto la Parte_1 revisione dell'assegno di mantenimento per la revoca del mantenimento del figlio Persona_1
ormai maggiorenne, con una revisione del calcolo mensile a partire da luglio 2020 fino a
[...] data odierna, poiché era stato lo stesso tramite autodichiarazione, a Persona_1 dichiarare di non voler alcun mantenimento economico da parte del padre già a far data da luglio
2020 in quanto risultava e risulta attualmente economicamente sufficiente.
Il ricorrente , in conclusione chiedeva: Parte_1
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4 settembre 1999 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palmi (RC), Atto n. 65 p. II s. A. reg. 1999, contratto in Palmi tra il SI. Parte_1
e la SI.ra ;
[...] CP_1 confermare:
- i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale poi accordata con condizioni solo ed esclusivamente nell'affidamento dei figli minori e “Il padre potrà Per_2 Parte_2 tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola e sino a dopo cena (massimo alle ore 21:30), ed il fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino al dopo cena di domenica (massimo alle ore 21:30);Per il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre una settimana continuativa a luglio ed una ad agosto;
Per le festività si adotterà il criterio dell'alternanza”, con Sentenza n. 685/2018 del 4 luglio 2018 pubblicata il 5 luglio 2018 che sentenziava la separazione consensuale dei coniugi;
Determinare:
1. nella somma non superiore ad € 300,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli minori e oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie Per_2 Parte_2 necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previo accordo tra le parti ed esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
2. tenuto conto del mutuo per la casa coniugale di € 70.000,00 sita in Contrada Scinà n.215 in
Palmi (RC) di cui è attualmente beneficiaria la sig.ra fino al raggiungimento della CP_1 maggiore età dei figli minori ( e con la clausola che tale proprietà immobiliare Per_2 Pt_2 verrà posta in vendita dal legittimo proprietario ancor prima della maggior età dei figli minori a causa delle gravi esigenze economiche dello stesso, ma verrà comunque messa a disposizione dei figli ( , e un appartamento in locazione nei pressi di Contrada Persona_1 Per_2 Pt_2
Scinà in Palmi (RC), oltre al fatto che provvede direttamente al mantenimento della figlia
[...] avuta successivamente alla separazione con la SI.ra , Per_3 Controparte_2 priva di occupazione;
3. A causa dell'infedeltà della sig.ra in costanza di matrimonio con il sig. CP_1 Parte_1
, accertare la paternità dello stesso nei confronti del figlio previo
[...] Parte_2 accertamento del test del DNA del figlio minore”
Si costituiva, con memoria di costituzione depositata il 09.09.2022 , la quale CP_1 premetteva che il aveva solo parzialmente ottemperato al disposto della sentenza di Parte_1 separazione, provvedendo a versamenti solo parziali del mantenimento dovuto per la prole tanto che si era reso necessario l'avvio di procedure esecutive nei confronti del ricorrente.
Evidenziava che neppure dopo l'ultima modifica delle condizioni di separazione, il aveva Parte_1 ottemperato all'obbligo di versare il mantenimento di Euro 400,00 per i figli minori, secondo quanto disposto dal Tribunale.
Inoltre, le condizioni economiche del ricorrente gli consentivano di poter provvedere non solo ai figli minori, ma anche di poter contribuire al mantenimento della stessa resistente, priva di autonoma fonte di reddito. Insisteva nell'assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei figli minori.
La resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 04/09/1999 e annotato al Registro degli Atti del
Matrimonio del Comune di Palmi, atto n. 65 p. II s. A. reg. 1999, contratto in Palmi tra la sig.ra
e il signor , alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori autorizzandoli a vivere con la madre, e con diritto – dovere del padre a visitarli dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per due giorni durante la settimana e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici e, soprattutto, scolastici degli stessi minori. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i genitori, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, salvo diversi accordi. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
3) assegnare la casa coniugale sita in Palmi, c.da Scinà n. 148, alla signora per ivi CP_1 viverci unitamente ai figli minori ed anche al figlio non economicamente autosufficiente;
Per_1
4) porre a carico del signor un assegno mensile di € 500,00 per il solo Parte_1 mantenimento dei figli, o di una somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie – comprese quelle mediche, oculistiche e odontoiatriche non coperte dal SSM – scolastiche comprese le attività ad esse complementari, ricreative e sportive secondo le scelte e le personali inclinazioni degli stessi figli;
5) porre a carico del signor un assegno mensile di € 200,00 per il solo Parte_1 mantenimento della signora , o di una somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
6) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Le parti comparivano personalmente innanzi alla Presidente del Tribunale all'udienza del
20.09.2020; non venivano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa veniva rinviata innanzi al G.I.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative: in particolare, il ricorrente Parte_1 insisteva nella richiesta di riduzione del mantenimento per i figli minori (dichiarandosi disponibile a versare la somma complessiva di Euro 300,00) e si opponeva al riconoscimento di qualsivoglia mantenimento per la resistente;
la resistente, pur dichiarando di volersi sottoporre all'esame del
DNA, contestava la domanda articolata sul punto dal Parte_1
La causa veniva istruita (rigettate le prove articolate dalle parti) con l'audizione dei due figli minori
(nato a [...] in data [...]) e (nato a Persona_2 Parte_2
Cinquefrondi in data 11/11/2010), con l'espletamento di indagini psicosociali (nonché percorsi di mediazione tra le parti) e accertamenti a mezzo polizia tributaria.
Pertanto, esaurita l'istruzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnazione in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (60+20).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti le parti sono comparse davanti al Presidente nella procedura di separazione personale;
la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 685/2018 R.S. pubblicata il 5.07.2018; dalla comparizione davanti al
Presidente nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
3. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento esclusivo dei minori (nato a Per_2
Cinquefrondi in data 02/07/2009) e (nato a [...] in data [...]) alla madre Pt_2
, con la precisazione che nulla va disposto in merito all'affido del figlio CP_1 [...]
(nato a [...] in data [...]), già maggiorenne. Per_1
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535; Cassazione civile sez. I, 29/03/2012, n.5108).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta Per_2 Pt_2 carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali dei figli;
invero, risulta incontestato che il si è disinteressato dei Parte_1 bisogni della sua famiglia non versando alcuna somma per il mantenimento dei figli, rifiutando qualsiasi collaborazione con la madre (tanto da rifiutare non solo i percorsi disposti dal Tribunale, ma anche di avere dei minimi contatti telefonici con l'altro genitore, cfr. relazione del Centro
Famiglie prot. n. 284 dell'1.10.2024) e, in generale, dimostrandosi non collaborativo rispetto a qualsivoglia richiesta inerente alla gestione della prole (mancata disponibilità al consenso al trasferimento scolastico dei minori, salvo poi, solo in sede giudiziale, prestare detto consenso, cfr. atti e verbali del subprocedimento n. 924/2022 R.G. sub. 1).
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per stabilire, per una maggiore tutela dei figli minori e per la gestione delle loro esigenze, l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_2 Pt_2 madre, salvo che per le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute dei predetti minori che continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, e ciò anche per evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse dei figli, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione della mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte del padre.
Quanto al diritto di visita, non si ignora certo che i minori hanno manifestato difficoltà di relazione con il padre lamentando il suo disinteresse e rifiutandosi di incontrarlo. Pur tuttavia, dagli atti allegati nonché dall'istruttoria, risulta provata la volontà del padre di mantenere una stabile relazione con i figli minori e di incontrare un ostacolo nel rifiuto opposto dagli stessi, rifiuto che lo stesso teme possa essere frutto di un condizionamento ed alleanza col genitore prevalente;
dall'altro lato il padre ha comunque mostrato consapevolezza e rispetto dell'attuale atteggiamento di rifiuto dei minori, auspicando una ripresa della relazione con i figli nel prosieguo.
Pertanto, anche in considerazione dell'età dei minori , di anni 16, e ormai Per_2 Pt_2 prossimo ai 15 anni, si ritiene di rimettere alla loro libera volontà gli incontri con il padre Parte_1
: tuttavia va mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in
[...] relazione all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figli, i quali sono chiamati a fornire sia ai minori che al padre tutti gli strumenti di supporto che gli operatori professionali dovessero ritenere utili al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra la prole e la figura paterna.
4. La resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà n. 148.
L'art. 337 sexies c.c., riprendendo la disciplina dettata dall'art. 155 quater, regola l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio ovvero nell'ambito dei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio fissando la regola per cui il godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole.
La ratio della regola posta dal legislatore è quella di garantire ai figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, cfr. Cass. n. 21334/2013) la conservazione dell'ambiente domestico, pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori.
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà). L'istituto, volto a soddisfare un'esigenza di speciale protezione dei figli, non può, invece, costituire una misura assistenziale per il genitore economicamente più debole, non potendosi, quindi, derogare al titolo proprietario in mancanza di figli minori o economicamente autosufficienti (cfr. Cass. n. 18440/2013).
Nel caso di specie, va dunque disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà
n. 148, alla resistente , quale genitore affidatario dei figli minori e CP_1 Per_2 Pt_2
Inammissibile, peraltro, è la richiesta del ricorrente di vendita della casa coniugale Parte_1 ancor prima del conseguimento della maggiore età da parte dei figli minori, peraltro priva di connessione qualificata con il presente giudizio in materia di famiglia.
5. Il ricorrente ha chiesto la revisione delle condizioni di mantenimento della prole;
Parte_1 al riguardo deve osservarsi che il Tribunale collegiale, adito dal su ricorso dallo
Parte_1 stesso promosso ex art. 710 c.p.c. per la revisione delle condizioni della sentenza di separazione, ha disposto (decreto del 19.07.2022) la revoca del mantenimento da parte del padre in
Parte_1 favore di (nato a [...] l'[...]), figlio maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente;
inoltre è stato disposto che il sia tenuto a versare
Parte_1 alla madre un contributo mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli CP_1 minori (nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_2 Parte_2
Cinquefrondi l'11 novembre 2010), oltre alle spese straordinarie nei termini già indicati in sede di separazione.
In ordine alla revisione del contributo al mantenimento dei figli minori e , deve Per_2 Pt_2 evidenziarsi come la misura decisa dal Tribunale - che ha fissato la misura della contribuzione in euro 400,00 - già teneva conto delle condizioni familiari attuali da parte del ricorrente, ossia del fatto che egli abbia costituito una nuova famiglia ed abbia avuto un'altra figlia nonché di quelle patrimoniali, rispetto alle quali non vi è prova da parte del ricorrente di alcun peggioramento in peius delle proprie condizioni reddituali.
Alla luce del quadro di riferimento assunto in quella sede e dei fatti oggi dedotti a sostegno dell'istanza di revisione, non si palesano fatti nuovi e sopravvenuti che possano giustificare la modifica.
Tale misura resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia.
Quest'ultima passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di circostanze nuove, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Ne consegue che la revisione del mantenimento non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione del provvedimento giudiziale, ancorché ignorati da una parte.
Per quanto qui rileva, non solo deve allora constatarsi l'insussistenza di circostanze sopravvenute non dedotte o deducibili nel precedente giudizio e tali da incidere sull'assetto dei rapporti familiari, ma va anche rilevato come la richiesta del ricorrente si risolva nella mera deduzione della gravosità della misura che mira ad un riesame della decisione del Tribunale adito ex art. 710 c.p.c., il quale, nei limiti in cui è formulato, non può trovare ingresso nella presente sede.
6. Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente , la domanda è infondata e va CP_1 pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
Sul punto, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur).
Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n.
898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt.
2,3, e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale
(fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla
Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Venendo al caso di specie, parte resistente non ha provato né chiesto di provare in alcun modo di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito;
del pari, la stessa risulta aver percepito provvidenze pubbliche da parte dello Stato (nel 2021 pari ad Euro 15.071,15; nel 2022, pari ad Euro
13.883,73); inoltre, non è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Del resto neppure nella precedente sede degli accordi di separazione concordati tra le parti (e recepiti nella sentenza di separazoone n. 658/2018 R.S. pubblicata il 5.07.2018) la resistente
[...]
ha richiesto un mantenimento per sé né, nel presente giudizio divorzile, ha addotto CP_1 sopravvenuti mutamenti di circostanze che giustifichino adesso il riconoscimento dell'assegno divorzile.
7. Va dichiarata inammissibile la richiesta, formulata dal ricorrente di procedere all'accertamento del DNA sul figlio ai fini della prova della paternità, priva di connessione qualificata con il Pt_2 presente giudizio. In ogni caso, va ravvisata la piena tardività (ai sensi dell'art. 244 quarto comma c.c.) qualora tale richiesta venisse riqualificata come di disconoscimento di paternità essendo stata formulata, nell'ambito del ricorso introduttivo depositato il 3.06.2022, dal padre , Parte_1 ben oltre 5 anni dalla nascita del figlio (nato a [...] in data [...]). Parte_2
8. Va altresì dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dal ricorrente nella presente sede giudiziale avente ad oggetto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della natura del giudizio, della parziale reciproca soccombenza, e della circostanza che l'attività istruttoria è stata condotta d'ufficio dal Tribunale.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palmi al n. 65 parte, CP_1 parte II, serie A, anno 1999;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- dispone che:
1) i figli minori di età e siano affidati esclusivamente alla madre , Per_2 Pt_2 CP_1 salvo che per le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute dei predetti minori che continueranno ad essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2) i minori e potranno vedere il padre ogni qual volta lo vorranno;
Per_2 Pt_2
3) dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in relazione all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figli, i quali dovranno fornire sia ai minori e Per_2 Pt_2 che al padre tutti gli strumenti di supporto che gli operatori professionali dovessero ritenere utili al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra la prole e la figura paterna.
4) la casa familiare sita in Palmi, c.da Scinà n. 148, viene assegnata alla resistente , CP_1 quale genitore collocatario dei figli minori e Per_2 Pt_2
5) il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento dei figli minori e Per_2 un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie (da intendersi quelle specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria);
- rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
CP_1
- dichiara inammissibile ogni ulteriore richiesta delle parti;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all' e ai Servizi Sociali territorialmente CP_3 competenti e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola