TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5838/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
PEGOLO GIORGIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to PEGOLO GIORGIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AM (UD) il
29/06/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 21/02/2025 e cioè “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) trasferirà altrove la propria residenza appena possibile e CP_1
comunque entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
3) è facoltizzata a prelevare dalla casa familiare ogni cosa CP_1
attualmente esistente e che ritiene utile per sè, nessuna esclusa, compresi mobili, arredi, elettrodomestici, suppellettili e accessori di ogni genere.
4) , anche dopo aver trasferito la residenza, potrà trattenere le chiavi CP_1
dell'abitazione familiare sita in Prata di Pordenone via D. Manin 26/A sino a quando ne avrà bisogno, non oltre comunque il tempo di un anno dall'omologa, per prelevare le cose.
5) Le parti danno atto che ha prelevato la somma di euro 4.500,00 CP_1
dal conto corrente cointestato e che ha la facoltà di chiudere Controparte_2
in ogni momento il suddetto conto corrente, con obbligo di di nulla CP_1
opporre e comunque di sottoscrivere ogni documento utile alla sua chiusura.
6) si riconosce debitore di per l'importo di € Controparte_2 CP_1
14.400,00 che si obbliga a versare tramite 48 rate mensili di € 300,00 cadauna a decorrere dal mese di gennaio 2025 ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con facoltà di anticipato saldo.
7) I coniugi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da pretendere e di aver definito ogni questione patrimoniale”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i CP_1 Controparte_2
quali hanno contratto matrimonio in AM (UD), in data 29/06/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZO (UD) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 10, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
3 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5838/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
PEGOLO GIORGIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to PEGOLO GIORGIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AM (UD) il
29/06/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 21/02/2025 e cioè “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) trasferirà altrove la propria residenza appena possibile e CP_1
comunque entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
3) è facoltizzata a prelevare dalla casa familiare ogni cosa CP_1
attualmente esistente e che ritiene utile per sè, nessuna esclusa, compresi mobili, arredi, elettrodomestici, suppellettili e accessori di ogni genere.
4) , anche dopo aver trasferito la residenza, potrà trattenere le chiavi CP_1
dell'abitazione familiare sita in Prata di Pordenone via D. Manin 26/A sino a quando ne avrà bisogno, non oltre comunque il tempo di un anno dall'omologa, per prelevare le cose.
5) Le parti danno atto che ha prelevato la somma di euro 4.500,00 CP_1
dal conto corrente cointestato e che ha la facoltà di chiudere Controparte_2
in ogni momento il suddetto conto corrente, con obbligo di di nulla CP_1
opporre e comunque di sottoscrivere ogni documento utile alla sua chiusura.
6) si riconosce debitore di per l'importo di € Controparte_2 CP_1
14.400,00 che si obbliga a versare tramite 48 rate mensili di € 300,00 cadauna a decorrere dal mese di gennaio 2025 ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con facoltà di anticipato saldo.
7) I coniugi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da pretendere e di aver definito ogni questione patrimoniale”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i CP_1 Controparte_2
quali hanno contratto matrimonio in AM (UD), in data 29/06/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZO (UD) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 10, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
3 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4