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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3276/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025390259000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig.ra “Ric._1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di AL, contro l'Agenzia delle Entrate – IS , agente per la riscossione per la provincia di AL (di seguito l'”ADER”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 18.6.2025, per mezzo della quale – richiamata la cartella di pagamento cartella 296201440034141566000
(recante ruolo adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di AL, relativo relativa ad imposta sostitutiva contributi minimi anno di imposta 2010, sanzioni ed interessi) asseritamente notificata il
5.1.2015- si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 8.513,91.
1.1.- Il Sig. Ric._1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in ragione della omessa notifica della cartella di pagamento presupposta. Invoca l'intervenuta prescrizione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
2.- L'ADER si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Versa in atti documentazione probante la notifica della predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Rappresenta, la mancata intervenuta prescrizione dell'intero credito portato dalla cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato.
3.- La Corte, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., esamina preliminarmente l'eccezione pregiudiziale posta nel corso dell'udienza dalla parte ricorrente circa la ritenuta illegittima costituzione in giudizio della resistente per via di asserita irregolarità della procura alle liti (viene citata a supporto della doglianza Cassazione, Ord.
n.32399/2022).
3.1.- La Corte, in via preliminare osserva che, secondo documentazione versata in atti, l'Avv. l'Avv. Dif._2
risulta delegato a rappresentare e difendere l'Agenzia delle Entrate – IS, giusta procura allo stesso conferita dal Sig. Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio
Sicilia.
3.2.- Ciò posto la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate IS (ente strumentale della
Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.225) è valida. Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che: “Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 2138 del 25/01/2019, Rv. 652326 - 01). Peraltro, il difensore della parte ricorrente, non ha allegato che il funzionario - che ha sottoscritto la procura alle liti (peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale)- non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato. La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della IS (https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/AER_Responsabili-di-struttura-organizzativa.pdf), che il difensore del contribuente ha facoltà di controllare. Peraltro il difensore dell'ADER ha autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
3.3.- Infine, in atti è stata, altresì, depositata la procura speciale autenticata per atto Notaio Nominativo_3
- Roma repertorio nr 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025, rilasciata da Agenzia delle Entrate
IS, con la quale il Sig. “Nominativo_1, nato a [...] il [...], codice fiscale
CF_1, è stato individuato quale “Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del
Giudizio”.
3.4.- Consegue la piena legittimità della procura al difensore dell'ADER e la regolare costituzione in giudizio di quest'ultima.
4.- Nel merito, la Corte rileva che in atti risulta versata, a cura della resistente, documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Tale nuova documentazione è rimasta incontestata dal ricorrente che non ha prodotto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 546/92, come sarebbe stato suo preciso onere in presenza dello specifico motivo di ricorso relativo alla (asserita) mancata notifica dell'atto presupposto.
4.1.- Infatti, secondo costante orientamento di legittimità che si condivide la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Peraltro, solo per completezza d'analisi, lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
4.1.1 - In termini generali, poi, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che - tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n.
12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
4.1.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
4.1.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754; Cass. Ord. 16797/2025).
4.2.- Ne consegue che detta cartella di pagamento notificata (presupposta all'atto impugnato) è divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.
Lgs 546/92.
4.2.1.- Tuttavia, detta cartella di pagamento risulta essere stata (incontestatamente) notificata il 5.1.2015.
4.2.2.- Ne consegue che, rispetto agli interessi e sanzioni richiesti in pagamento, alla data di notifica dell'atto impugnato (18.6.2025) era già intervenuta la relativa prescrizione quinquennale, poiché, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata, come nel caso di specie, su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486 del 2022).
4.2.3.- Quanto al credito portato dalla cartella di pagamento relativamente a relativa ad imposta sostitutiva contributi minimi, la prescrizione dei crediti erariali è notoriamente decennale (da ultimo Cass. n. 33213 del
2023), infatti il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi) (Cass. ord. 26806/2024).
4.2.4.- Ne consegue che, rispetto alle imposte erariali richieste in pagamento, alla data di notifica dell'atto impugnato (18.6.2025) non era intervenuta la prescrizione decennale, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020 che richiama l'art.12 del D. Lgs.
159/2015.
4.3.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dispone l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi portati dalla cartella di pagamento presupposta, b), conferma l'atto impugnato relativamente al credito per imposte portato dalla cartella presupposta.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerata la soccombenza reciproca e, visto l'art. 15, comma 2, del D. Lgs 546/92, la Corte ne dispone l'intera compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di AL, Sez. XII, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dispone l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi portati dalla cartella di pagamento presupposta, b), conferma l'atto impugnato relativamente al credito per imposte portato dalla cartella presupposta.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
AL, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
LA GA
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3276/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025390259000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig.ra “Ric._1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di AL, contro l'Agenzia delle Entrate – IS , agente per la riscossione per la provincia di AL (di seguito l'”ADER”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 18.6.2025, per mezzo della quale – richiamata la cartella di pagamento cartella 296201440034141566000
(recante ruolo adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di AL, relativo relativa ad imposta sostitutiva contributi minimi anno di imposta 2010, sanzioni ed interessi) asseritamente notificata il
5.1.2015- si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 8.513,91.
1.1.- Il Sig. Ric._1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in ragione della omessa notifica della cartella di pagamento presupposta. Invoca l'intervenuta prescrizione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
2.- L'ADER si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Versa in atti documentazione probante la notifica della predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Rappresenta, la mancata intervenuta prescrizione dell'intero credito portato dalla cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato.
3.- La Corte, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., esamina preliminarmente l'eccezione pregiudiziale posta nel corso dell'udienza dalla parte ricorrente circa la ritenuta illegittima costituzione in giudizio della resistente per via di asserita irregolarità della procura alle liti (viene citata a supporto della doglianza Cassazione, Ord.
n.32399/2022).
3.1.- La Corte, in via preliminare osserva che, secondo documentazione versata in atti, l'Avv. l'Avv. Dif._2
risulta delegato a rappresentare e difendere l'Agenzia delle Entrate – IS, giusta procura allo stesso conferita dal Sig. Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio
Sicilia.
3.2.- Ciò posto la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate IS (ente strumentale della
Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.225) è valida. Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che: “Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 2138 del 25/01/2019, Rv. 652326 - 01). Peraltro, il difensore della parte ricorrente, non ha allegato che il funzionario - che ha sottoscritto la procura alle liti (peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale)- non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato. La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della IS (https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/AER_Responsabili-di-struttura-organizzativa.pdf), che il difensore del contribuente ha facoltà di controllare. Peraltro il difensore dell'ADER ha autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
3.3.- Infine, in atti è stata, altresì, depositata la procura speciale autenticata per atto Notaio Nominativo_3
- Roma repertorio nr 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025, rilasciata da Agenzia delle Entrate
IS, con la quale il Sig. “Nominativo_1, nato a [...] il [...], codice fiscale
CF_1, è stato individuato quale “Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del
Giudizio”.
3.4.- Consegue la piena legittimità della procura al difensore dell'ADER e la regolare costituzione in giudizio di quest'ultima.
4.- Nel merito, la Corte rileva che in atti risulta versata, a cura della resistente, documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Tale nuova documentazione è rimasta incontestata dal ricorrente che non ha prodotto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 546/92, come sarebbe stato suo preciso onere in presenza dello specifico motivo di ricorso relativo alla (asserita) mancata notifica dell'atto presupposto.
4.1.- Infatti, secondo costante orientamento di legittimità che si condivide la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Peraltro, solo per completezza d'analisi, lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
4.1.1 - In termini generali, poi, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che - tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n.
12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
4.1.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
4.1.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754; Cass. Ord. 16797/2025).
4.2.- Ne consegue che detta cartella di pagamento notificata (presupposta all'atto impugnato) è divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.
Lgs 546/92.
4.2.1.- Tuttavia, detta cartella di pagamento risulta essere stata (incontestatamente) notificata il 5.1.2015.
4.2.2.- Ne consegue che, rispetto agli interessi e sanzioni richiesti in pagamento, alla data di notifica dell'atto impugnato (18.6.2025) era già intervenuta la relativa prescrizione quinquennale, poiché, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata, come nel caso di specie, su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486 del 2022).
4.2.3.- Quanto al credito portato dalla cartella di pagamento relativamente a relativa ad imposta sostitutiva contributi minimi, la prescrizione dei crediti erariali è notoriamente decennale (da ultimo Cass. n. 33213 del
2023), infatti il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi) (Cass. ord. 26806/2024).
4.2.4.- Ne consegue che, rispetto alle imposte erariali richieste in pagamento, alla data di notifica dell'atto impugnato (18.6.2025) non era intervenuta la prescrizione decennale, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020 che richiama l'art.12 del D. Lgs.
159/2015.
4.3.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dispone l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi portati dalla cartella di pagamento presupposta, b), conferma l'atto impugnato relativamente al credito per imposte portato dalla cartella presupposta.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerata la soccombenza reciproca e, visto l'art. 15, comma 2, del D. Lgs 546/92, la Corte ne dispone l'intera compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di AL, Sez. XII, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dispone l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed interessi portati dalla cartella di pagamento presupposta, b), conferma l'atto impugnato relativamente al credito per imposte portato dalla cartella presupposta.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
AL, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
LA GA