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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1798/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA Parte_1
e OT MA
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini dell'assoggettabilità al tempo di lavoro, da retribuire, delle operazioni di vestizione e di svestizione e di quelle prodromiche a rendere la prestazione lavorativa la giurisprudenza richiede due principali indici: l'obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare specifici indumenti forniti dall'azienda e la necessità di eseguire questa operazione all'interno dei locali aziendali.
Le allegazioni di parte ricorrente sono state confermate, senza esitazione, dai testimoni assunti. I testi e hanno infatti confermato, in breve che: Testimone_1 Tes_2
- il signor addetto al reparto essicazione, ha sempre reso la propria Pt_1
prestazione lavorativa indossando, obbligatoriamente, gli indumenti protettivi messigli a disposizione dell'azienda, di cui ha curato il lavaggio CP_1
(capitoli 3, 4, 5 e 6 del ricorso);
- il ricorrente doveva indossare gli indumenti protettivi per tutta la durata della prestazione, con l'obbligo di indossarli e dismetterli all'interno degli spogliatoi aziendali, con l'espresso divieto di fare uscire le divise dallo stabilimento, e ciò anche al fne di evitare contaminazioni di sorta (capitoli da 7 a 16);
- pur obbligando il lavoratore a indossare e a dismettere gli CP_1
indumenti di lavoro all'interno delle struttura aziendale, non ha mai provveduto a retribuire, sia in entrata che in uscita, il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione, all'igiene personale a fne turno e agli spostamenti dalla timbratrice agli spogliatoi, dagli spogliatoi al reparto e viceversa (capitoli da 17 a 26);
- il tempo necessario alle operazioni prodromiche all'inizio del turno variavano, per ogni giornata lavorativa, tra i 12 e i 15 minuti in entrata e circa 20 in uscita allorché il lavoratore doveva necessariamente fare la doccia (capitoli 27 e 28).
L'orario di lavoro giornaliero retribuito dall'azienda è sempre stato esclusivamente quello compreso fra l'inizio e la fine formale del turno di lavoro programmato con esclusione di quello necessario per l'espletamento di tutte le operazioni prodromiche e successive (timbratura, spostamento dalla timbratrice allo spogliatoio, cambio abiti, spostamento dallo spogliatoio al reparto e viceversa, oltre al lavaggio in doccia). La circostanza non è stata contestata. Nessuna contestazione è stata formulata da parte convenuta, che è rimasta contumace, neppure in ordine alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore.
D'altro canto le giornate di effettivo lavoro prestate dal signor trovano Pt_1
riscontro documentale nei prospetti paga prodotti che recano, mese per mese,
l'indicazione del numero di presenze in servizio (cfr. doc. 2) e, dall'altro, che il tempo complessivamente impiegato per compiere le operazioni di vestizione e di svestizione ammontava, effettivamente, a circa 35 minuti al giorno, come confermato dai testi escussi.
Si ritiene equo (e conforme alla giurisprudenza che ha deciso casi analoghi) stabilire che la retribuzione per le ore di lavoro impiegate per l'espletamento delle operazioni di vestizione/svestizione sia parametrata alla retribuzione contrattualmente percepita dal ricorrente per il lavoro ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del signor di percepire dalla Parte_1 CP_2
resistente la retribuzione aggiuntiva contrattualmente prevista per il lavoro ordinario dovuta per 35 minuti di lavoro in più al giorno rispetto alla retribuzione rapportata al turno di lavoro effettivamente svolto, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a decorrere dalla data di assunzione (1° luglio 2010) alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31 ottobre 2023), e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1798/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA Parte_1
e OT MA
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini dell'assoggettabilità al tempo di lavoro, da retribuire, delle operazioni di vestizione e di svestizione e di quelle prodromiche a rendere la prestazione lavorativa la giurisprudenza richiede due principali indici: l'obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare specifici indumenti forniti dall'azienda e la necessità di eseguire questa operazione all'interno dei locali aziendali.
Le allegazioni di parte ricorrente sono state confermate, senza esitazione, dai testimoni assunti. I testi e hanno infatti confermato, in breve che: Testimone_1 Tes_2
- il signor addetto al reparto essicazione, ha sempre reso la propria Pt_1
prestazione lavorativa indossando, obbligatoriamente, gli indumenti protettivi messigli a disposizione dell'azienda, di cui ha curato il lavaggio CP_1
(capitoli 3, 4, 5 e 6 del ricorso);
- il ricorrente doveva indossare gli indumenti protettivi per tutta la durata della prestazione, con l'obbligo di indossarli e dismetterli all'interno degli spogliatoi aziendali, con l'espresso divieto di fare uscire le divise dallo stabilimento, e ciò anche al fne di evitare contaminazioni di sorta (capitoli da 7 a 16);
- pur obbligando il lavoratore a indossare e a dismettere gli CP_1
indumenti di lavoro all'interno delle struttura aziendale, non ha mai provveduto a retribuire, sia in entrata che in uscita, il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione, all'igiene personale a fne turno e agli spostamenti dalla timbratrice agli spogliatoi, dagli spogliatoi al reparto e viceversa (capitoli da 17 a 26);
- il tempo necessario alle operazioni prodromiche all'inizio del turno variavano, per ogni giornata lavorativa, tra i 12 e i 15 minuti in entrata e circa 20 in uscita allorché il lavoratore doveva necessariamente fare la doccia (capitoli 27 e 28).
L'orario di lavoro giornaliero retribuito dall'azienda è sempre stato esclusivamente quello compreso fra l'inizio e la fine formale del turno di lavoro programmato con esclusione di quello necessario per l'espletamento di tutte le operazioni prodromiche e successive (timbratura, spostamento dalla timbratrice allo spogliatoio, cambio abiti, spostamento dallo spogliatoio al reparto e viceversa, oltre al lavaggio in doccia). La circostanza non è stata contestata. Nessuna contestazione è stata formulata da parte convenuta, che è rimasta contumace, neppure in ordine alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore.
D'altro canto le giornate di effettivo lavoro prestate dal signor trovano Pt_1
riscontro documentale nei prospetti paga prodotti che recano, mese per mese,
l'indicazione del numero di presenze in servizio (cfr. doc. 2) e, dall'altro, che il tempo complessivamente impiegato per compiere le operazioni di vestizione e di svestizione ammontava, effettivamente, a circa 35 minuti al giorno, come confermato dai testi escussi.
Si ritiene equo (e conforme alla giurisprudenza che ha deciso casi analoghi) stabilire che la retribuzione per le ore di lavoro impiegate per l'espletamento delle operazioni di vestizione/svestizione sia parametrata alla retribuzione contrattualmente percepita dal ricorrente per il lavoro ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del signor di percepire dalla Parte_1 CP_2
resistente la retribuzione aggiuntiva contrattualmente prevista per il lavoro ordinario dovuta per 35 minuti di lavoro in più al giorno rispetto alla retribuzione rapportata al turno di lavoro effettivamente svolto, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a decorrere dalla data di assunzione (1° luglio 2010) alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31 ottobre 2023), e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari