TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8209/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONDO Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESEL Controparte_1 C.F._2 SILVIA e dell'avv. TAMBURINI SABRINA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso l'avv. POLESEL SILVIA come da procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO ALFONSINO come da procura CP_2 P.IVA_1 generale in atti e con domicilio telematico presso il difensore,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per e Parte_1
Controparte_1 ripartire la pensione di reversibilità di nella misura del 25% in favore di Parte_2 [...]
e del 75% in favore di con decorrenza dal mese successivo al Parte_1 Controparte_1 decesso di Persona_1
Spese compensate.
Per CP_2
pagina 1 di 3 Nel merito: rimesso al Tribunale ogni decisione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per ottenere CP_ l'assegnazione di una quota della pensione di reversibilità, ritenere e dichiarare l tenuto alla diretta corresponsione della quota di pensione di reversibilità, nella misura determinata come di giustizia dal
Tribunale adito, con la decorrenza di legge. CP_
- Spese e competenze rifuse od in subordine integralmente compensate nei confronti dell pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti normativi per attribuire a nella sua qualità di coniuge Parte_1 divorziato di deceduto in data 3.05.23, una quota della pensione di reversibilità. Persona_1
L'art.9 comma 3 L.898/70 prevede, infatti, che nel caso in cui oltre al coniuge superstite vi sia un coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, la pensione di reversibilità debba essere ripartita per quota tra il coniuge superstite e l'ex coniuge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sul riparto del trattamento pensionistico erogato dall' . In virtù di tale accordo la pensione di reversibilità dovrà essere attribuita nella CP_2 misura del 25% in favore di e del restante 75% a Parte_1 Controparte_1
Trattandosi di diritti autonomi, ma aventi identica natura previdenziale, il diritto del coniuge divorziato alla corresponsione della quota di sua spettanza della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato e nasce, come per il coniuge superstite, nei confronti dell'ente erogatore. Per giurisprudenza consolidata la sentenza che ripartisce le quote ha natura di accertamento costitutivo, esplica i suoi effetti nei confronti dell'ente previdenziale e ha efficacia retroattiva dal mese successivo al decesso del de cuius (Cass. 2092/07; Cass. 25220/09, Cass 22259/13).
Attesa la natura del giudizio, che deve essere necessariamente instaurato al fine di determinare le quote spettanti al coniuge divorziato ed al coniuge superstite e l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_ e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
- Ripartisce la pensione di reversibilità di erogata dall' , nella misura del Parte_2 CP_2
25% in favore di , coniuge divorziato e nella misura del 75% in favore di Parte_1
coniuge superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del Controparte_1 decesso di (giugno 2023); Parte_2
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 8.05.2025.
Il presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8209/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONDO Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESEL Controparte_1 C.F._2 SILVIA e dell'avv. TAMBURINI SABRINA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso l'avv. POLESEL SILVIA come da procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO ALFONSINO come da procura CP_2 P.IVA_1 generale in atti e con domicilio telematico presso il difensore,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per e Parte_1
Controparte_1 ripartire la pensione di reversibilità di nella misura del 25% in favore di Parte_2 [...]
e del 75% in favore di con decorrenza dal mese successivo al Parte_1 Controparte_1 decesso di Persona_1
Spese compensate.
Per CP_2
pagina 1 di 3 Nel merito: rimesso al Tribunale ogni decisione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per ottenere CP_ l'assegnazione di una quota della pensione di reversibilità, ritenere e dichiarare l tenuto alla diretta corresponsione della quota di pensione di reversibilità, nella misura determinata come di giustizia dal
Tribunale adito, con la decorrenza di legge. CP_
- Spese e competenze rifuse od in subordine integralmente compensate nei confronti dell pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti normativi per attribuire a nella sua qualità di coniuge Parte_1 divorziato di deceduto in data 3.05.23, una quota della pensione di reversibilità. Persona_1
L'art.9 comma 3 L.898/70 prevede, infatti, che nel caso in cui oltre al coniuge superstite vi sia un coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, la pensione di reversibilità debba essere ripartita per quota tra il coniuge superstite e l'ex coniuge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sul riparto del trattamento pensionistico erogato dall' . In virtù di tale accordo la pensione di reversibilità dovrà essere attribuita nella CP_2 misura del 25% in favore di e del restante 75% a Parte_1 Controparte_1
Trattandosi di diritti autonomi, ma aventi identica natura previdenziale, il diritto del coniuge divorziato alla corresponsione della quota di sua spettanza della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato e nasce, come per il coniuge superstite, nei confronti dell'ente erogatore. Per giurisprudenza consolidata la sentenza che ripartisce le quote ha natura di accertamento costitutivo, esplica i suoi effetti nei confronti dell'ente previdenziale e ha efficacia retroattiva dal mese successivo al decesso del de cuius (Cass. 2092/07; Cass. 25220/09, Cass 22259/13).
Attesa la natura del giudizio, che deve essere necessariamente instaurato al fine di determinare le quote spettanti al coniuge divorziato ed al coniuge superstite e l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_ e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
- Ripartisce la pensione di reversibilità di erogata dall' , nella misura del Parte_2 CP_2
25% in favore di , coniuge divorziato e nella misura del 75% in favore di Parte_1
coniuge superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del Controparte_1 decesso di (giugno 2023); Parte_2
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 8.05.2025.
Il presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3