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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Linda GIURIATO nel cui C.F._1 studio in Bologna, via San Vitale n. 56, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] l'[...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 23 Parte_1 Controparte_1 settembre 1995 a Palermo. Dalla loro unione sono nati (il 31 dicembre 1994), (il 14 Per_1 Per_2 novembre 1996) e (il 27 gennaio 1999), tutti maggiorenni e Persona_3 autosufficienti. Le parti si sono separate consensualmente il 12 gennaio 2024 davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna.
***** Con ricorso depositato il 28 maggio 2025 la signora ha chiesto Parte_2 che: a) sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) le sia assegnata la casa coniugale;
c) la controparte sia condannata al pagamento delle spese di lite. pagina 1 di 3 Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 17 ottobre -dopo avere liberamente interrogato i signori e (quest'ultimo comparso senza l'ausilio di un legale) e Parte_1 CP_1 acquisito le conclusioni della ricorrente- la Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 16 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Va respinta la richiesta formulata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, atteso che:
- secondo la costante giurisprudenza il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sia in sede di divorzio (come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970), sia in sede di separazione (come si evince dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013) "è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l 'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestica in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione" (cfr. per tutte, da ultimo, Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3015 del 7 febbraio 2018);
- avendo le parti tre figli, tutti maggiorenni e autosufficienti, in questa sede non può procedersi all'assegnazione della casa coniugale.
pagina 2 di 3 Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la mancata opposizione del resistente alla domanda del ricorrente e il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a Palermo il 21 giugno 1975, e , nato a [...] l'[...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Palermo il 23 settembre 1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. 85 parte II, serie A, volume 2095;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla signora Parte_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Linda GIURIATO nel cui C.F._1 studio in Bologna, via San Vitale n. 56, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] l'[...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 23 Parte_1 Controparte_1 settembre 1995 a Palermo. Dalla loro unione sono nati (il 31 dicembre 1994), (il 14 Per_1 Per_2 novembre 1996) e (il 27 gennaio 1999), tutti maggiorenni e Persona_3 autosufficienti. Le parti si sono separate consensualmente il 12 gennaio 2024 davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna.
***** Con ricorso depositato il 28 maggio 2025 la signora ha chiesto Parte_2 che: a) sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) le sia assegnata la casa coniugale;
c) la controparte sia condannata al pagamento delle spese di lite. pagina 1 di 3 Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 17 ottobre -dopo avere liberamente interrogato i signori e (quest'ultimo comparso senza l'ausilio di un legale) e Parte_1 CP_1 acquisito le conclusioni della ricorrente- la Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 16 giugno 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Va respinta la richiesta formulata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, atteso che:
- secondo la costante giurisprudenza il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sia in sede di divorzio (come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970), sia in sede di separazione (come si evince dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013) "è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l 'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestica in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione" (cfr. per tutte, da ultimo, Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3015 del 7 febbraio 2018);
- avendo le parti tre figli, tutti maggiorenni e autosufficienti, in questa sede non può procedersi all'assegnazione della casa coniugale.
pagina 2 di 3 Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la mancata opposizione del resistente alla domanda del ricorrente e il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a Palermo il 21 giugno 1975, e , nato a [...] l'[...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Palermo il 23 settembre 1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. 85 parte II, serie A, volume 2095;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla signora Parte_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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