Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229 , dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Note all'art. 18:
- Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , recante «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
«Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione).».
«Art. 3 (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).».
«Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).».
«Art. 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).».
«Art. 6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).».
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).».
«Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).».
«Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).».
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
- Per il testo dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Note all'art. 18:
- Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , recante «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
«Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione).».
«Art. 3 (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).».
«Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).».
«Art. 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive).».
«Art. 6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).».
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).».
«Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).».
«Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).».
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
- Per il testo dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.