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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9418/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 luglio 2024
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Di Martino e Francesca Oliveto come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Santa Sofia, 22 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Suo Direttore Generale, rappresentante processuale pro tempore, rappresentata e difesa per procura depositata nel fascicolo telematico dall'Avv. Barbara Contrino presso lo Studio della quale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28 è elettivamente domiciliata convenuta
OGGETTO: riconoscimento qualifica superiore, de qualificazione, discriminazione, danno biologico e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 luglio 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale e, convenendo in giudizio l' Controparte_1
, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...]
Accertare il diritto della ricorrente all'assunzione nel livello A3 e comunque che la medesima ha svolto dal luglio 2012 all'agosto 2016 mansioni riferibili all'area A- livello A3 e dal settembre 2016 mansioni riferibili all'area A- livello A1 e per l'effetto dichiarare il diritto della stessa alla assegnazione definitiva alle mansioni ed alle relative qualifiche pro tempore e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad € 48.582,16 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di maturazione delle singole poste all'effettivo soddisfo, nonché tutte le spettanze via via maturande e maturate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia (anche dovuta al riconoscimento di un inquadramento inferiore – A2, A3, B1 - o a decorrere da diversi termini rispetto a quelli indicati) ; In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del demansionamento inflitto alla Ricorrente dall'aprile 2021 e per l'effetto ordinare alla Convenuta di riassegnarle mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza e condannare la convenuta al risarcimento del danno professionale e/o biologico da liquidarsi in € 469,08 (=1566,00x30/100 -sulla base del 30% della retribuzione netta di fatto corrisposta alla ricorrente nel maggio 2024) moltiplicato per il numero di mesi di demansionamento dall'aprile 2021 al momento dell'emanazione della sentenza, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con refusione delle spese di lite a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Deduceva, a tal fine, parte ricorrente:
-di essere stata assunta dall convenuta a far data dal luglio 2012 con CP_1 inquadramento nel livello B2, dopo una serie di contratti a progetto e di somministrazione a termine;
-di essere laureata in architettura ed iscritta all'albo professionale, come in più occasioni riferito all'Azienda;
-di aver lavorato sino al mese di luglio 2016 presso l'ufficio bonifica ed amianto , poi da settembre 2016, nell'ufficio riattamento alloggi sfitti e di aver, nel periodo aprile 2021-agosto 2021 ricoperto il ruolo di referente UOG4 Milano per gli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche;
-che l sin dalla sua assunzione, aveva potuto beneficiare della sua particolare CP_1 competenza e preparazione in quanto laureata in architettura, questo in particolare per la presentazione della CILA che richiedono la firma di professionista iscritto all'albo;
-di essere stata nominata CTP in un procedimento pendente davanti al Tribunale di
Milano; -di aver avuto diritto, in forza di tali compiti, ad un superiore livello;
-che, non solo l non aveva mai provveduto all'adeguamento del livello, ma le CP_1 aveva anche sottratto gli incarichi relativi alla presentazione delle CILA e, dal settembre 2021 fino al luglio 2022, è stata trasferita al settore sicurezza e patrimonio con compiti di mero supporto operativo al responsabile di settore;
-che dal luglio 2022 è in forza al settore verifiche di progetto e collaudo alla dirette dipendenze del responsabile che le assegna meri compiti operativi e di supporto;
-che, pur lavorando, prevalentemente, in smart working, l'Azienda non l'ha dotata di un PC aggiornato.
Ritenendo che, sulla base del proprio titolo di studio e della redazione e sottoscrizione delle , avesse diritto ad un superiore inquadramento, mentre dal momento in cui Pt_2 tale incarico le è stato tolto, si fosse realizzato un demansionamento, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Si è costituita l resistente, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 3 febbraio 2025, la causa è stata decisa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande e rivendicazioni oggetto del presente ricorso.
L'arch. chiede, anzitutto, il riconoscimento di un superiore inquadramento, più Pt_1 nello specifico, dal luglio 2021 fino all'agosto 2016, il livello A3, dal settembre 2016, il livello A1.
Le pretese sembrano fondarsi su due elementi in fatto: il possesso del titolo di studio, laurea;
la predisposizione e sottoscrizione delle CILA.
Dal punto di vista temporale poi, il rivendicato livello A3 coincide con il momento della sua assunzione;
il livello A1 dal momento in cui ha iniziato a firmare le CILA.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In diritto parte ricorrente rivendica il livello A3 al momento dell'assunzione in base al disposto dell'art. 16 CCNL di categoria il quale prevede:
“TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI 1. L'assegnazione del livello di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.
2. Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall'Azienda per l'assunzione vengono fissate le norme seguenti: a) Laurea specialistica: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello A3. Essi possono essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse. ….”. Nel suo incipit la norma si limita a ribadire la regola generale di cui all'art. 2103 c.c., secondo la quale, il lavoratore è inquadrato in base alle mansioni svolte.
Dopo tale premessa, la disposizione prevede che, per i lavoratori in possesso del titolo di studio della laurea, l'inquadramento è quello del livello A3 a condizione che il titolo sia espressamente richiesto dall'Azienda per l'assunzione.
Il mero possesso del titolo di studio non è, quindi, sufficiente, essendo, altresì necessario, che lo stesso sia requisito richiesto dal datore di lavoro per procedere all'assunzione.
Mentre parte ricorrente deduce e documenta di essere in possesso del titolo in oggetto, nulla argomenta, né dice in merito alla sua richiesta da parte dell' CP_1
Nulla viene, a tal riguardo, indicato nel contratto di assunzione a tempo indeterminato sottoscritto il 15 luglio 2012, momento a decorrere dal quale, la ricorrente rivendica il livello A3.
Tale pretesa, per l'assorbente ragione sin qui illustrata, non può, pertanto, essere accolta.
La ricorrente ritiene poi che, dal 2016 fino al 2021, allorquando le furono richieste delle mansioni specialistiche che prevedevano il possesso del titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale, abbia conseguito il diritto al riconoscimento del livello A1.
Come già illustrato, la ricorrente è stata inquadrata nel livello B2. Il CCNL di settore riconduce all'area B il personale che:
a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità. e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.
2. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”.
Nel livello B2 sono poi ricompresi: “i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o che svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta alle necessarie conoscenze teoriche.
Profili esemplificativi:
Area B
- addetto al coordinamento di nuclei operativi;
- esperto di area gestionale, tecnica o amministrativa;
- direttore di lavori non complessi;
- disegnatore;
- assistente di cantiere;
- esperto software e/o hardware;
- programmatore;
- operaio specializzato”.
Appartiene, invece, al rivendicato livello A: il personale che: a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
2. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
3. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3. Livello A1 Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. Livello A2 Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate. Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza. Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza”. Le differenze tra le due declaratorie lambiscono vari aspetti:
-anzitutto lo svolgimento di funzioni professionali che, nel livello A sono specialistiche e complesse, nel livello B sono specialistiche.
Per la ricorrente il suo titolo di studio (laurea) le attribuisce una competenza specialistica e questo può anche essere condiviso, ma si tratta di elemento non dirimente per l'individuazione dell'area di inquadramento corretta. Nessuna deduzione utile viene, invece, offerta in merito al concetto di funzioni specialistiche complesse proprie del livello superiore;
-l'autonomia che nel livello A si declina nell'iniziativa, nel livello B, nell'esecuzione, profilo anche questo che è rimasto privo di alcuna specifica deduzione, salvo il generico riferimento ai progetti per i lavori coperti da , rispetto ai quali, però Pt_2 nulla è specificato;
-la responsabilità, che nel livello A è sui risultati tecnici, nel livello B sui risultati quali-quantitativi, profili che avrebbero meritato deduzioni ben più approfondite e specifiche sì da consentire al giudicante di discernere in quale dei due ambiti la responsabilità della ricorrente si sia sviluppata.
In assenza di specifiche allegazioni e ritenendo che la sola presentazione delle CILA oppure il solo ruolo di direttore dei lavori non possano consentire di ricondurre le mansioni della ricorrente nel livello superiore.
Più nello specifico, quanto al ruolo di direttore dei lavori, si è detto che la figura dello stesso, seppur per labori di modesta entità, sia propria anche del livello contrattuale. La ricorrente non ha offerto una specifica deduzione al fine di comprendere di che lavori si è trattato e l'informazione non può essere ricavata dal passo (cfr. punto 5 del ricorso), nel quale si fa riferimento a “gran parte dei progetti gestiti dall'ufficio”.
Se poi la direzione si riferisce ai lavori per i quali la ricorrente ha presentato le CILA, la descrizione posta in calce alle comunicazioni fa spesso riferimento a mere aperture di porte, spostamento di pareti e rifacimento bagni, quindi a lavori che possono rientrare nel concetto di modesta entità. Quanto poi alle CILA, la ricorrente sulla quale grava l'onere probatorio e che, in quanto dipendente di era nelle condizioni di procurarsi la documentazione conferente, CP_1 ha allegato un numero di CILA nella quale risulta progettista. Si tratta di comunicazioni che, nel numero non superiore a 40, risalgono all'anno 2017 e 2018, mentre si contano in ragione di due nel 2019, nessuna nel 2020 e due nel 2021. La domanda con la quale la ricorrente chiede il superiore livello decorre dal settembre
2016, momento nel quale e per i restanti mesi dell'anno, non risultano essere state presentate CILA. Per i due anni 2017 e 2018, nei quali se ne contano circa 40 per anno, se i numeri vengono rapportati ai mesi lavorativi, le al mese sono meno di quattro per 11 Pt_2 mesi (si ritiene di escludere un mese di ferie). Sebbene alle CILA siano allegate le tavole progettuali e, quindi, è evidente che l'arch. per tali lavori è stata progettista, non da meno, sempre leggendo la tipologia di Pt_1 opere da eseguire, si ritiene che l'elaborato grafico non può aver impegnato la ricorrente per più giorni. La realizzazione di lavori di modesta entità non vale certo ad escludere il ruolo di progettista che non si misura sull'entità, ma sulla qualità del lavoro. Al contrario, però, il primo dei due aspetti serve al fine di determinare il carattere della prevalenza o meno dell'attività. Ora, considerando l'orario lavorativo giornaliero ed i giorni utili nel mese, la presentazione di quattro al mese non pare possa esprimere un'attività prevalente. Pt_2
Ancora, nessuna rilevanza ha il solo possesso del titolo di studi della laurea che, per il
CCNL, è necessaria per aspirare al livello A, ma non è sufficiente in quanto per il riconoscimento è necessario poi l'espletamento delle mansioni proprie del predetto livello.
Poco significativi appaiono altresì i documenti offerti dalla parte.
Anzitutto, due documenti datati dicembre 2011 e maggio 2012 si riferiscono ad un periodo precedente a quello rivendicato e dagli stessi non è possibile ricavare se, rispettivamente, il ruolo di direttore dei lavori e di direttore operativo siano proseguiti anche dopo il luglio 2012.
Ad ogni buon conto, va ricordato come il direttore dei lavori possa, con le precisazioni già evidenziate, essere inquadrato nel livello B.
Il documento datato maggio 2017 relativo all'appalto per il recupero degli alloggi CP_1 sfitti, riporta il nome della ricorrente quale progettista insieme ad altri colleghi.
Lo stesso il documento datato 13 novembre 2015 relativo a dei cantieri da realizzarsi presso l'area di Villarpizzone.
I documenti, se letti in uno con le deduzioni di parte, si riferiscono ai lavori per i quali l'arch. ha predisposto e firmato le CILA. Pt_1
Si tratta, quindi, di un'attività che, pur indicando nella ricorrente la figura del progettista, certo non si può definire quale sua mansione prevalente.
Al netto di quanto già più sopra evidenziato in merito all'assenza di sufficienti deduzioni che consentano di verificare la ricorrenza dei requisiti propri del profilo rivendicato, si ritiene che lo svolgimento di un'attività di progettista confinato in un numero così esiguo di pratiche rispetto al periodo di riferimento, non valga, comunque, ad attribuire a tale attività il carattere della prevalenza necessaria per ricondurre le mansioni della ricorrente nel livello A.
Va poi ricordato che vi sono anni, anche prima del dedotto demansionamento, nei quali non vi è documentata alcuna CILA a firma della ricorrente.
Quanto poi all'asserito demansionamento, occorre aver riguardo e partire dalla declaratoria contrattuale per verificare se le attività che la ricorrente assume esserle state tolte configurino un inadempimento contrattuale.
Quanto alla sottrazione delle CILA, la risposta non può che essere negativa laddove si
è trattato di attività che, al più, avrebbero potuto attribuire il diritto al superiore inquadramento, ma che, se non sono servite a tale scopo perché non prevalenti, neppure possono configurare un demansionamento in quanto non proprie del livello assegnato.
Quanto all'attività di supporto che la ricorrente ritiene esserle stato assegnato e comprovato dal doc. 6, si tratta di deduzione oltremodo generica e che non vale a far comprendere quali, salvo le , sarebbero state le attività sottrattele. Pt_2
Anche deduce che la ricorrente, dal 2022 in avanti, anche a ragione della sua CP_1 richiesta di svolgere il lavoro con modalità da remoto, è stata di supporto sia nel settore
Sicurezza e patrimonio, sia nel settore Verifiche e collaudi.
aggiunge anche che la ricorrente ha redatto delle tavole progettuali di cui la CP_1 ricorrente non fa cenno.
Sebbene, di fronte ad un lamentato demansionamento, spetti al datore di lavoro dare prova di non essere incorso in alcuna forma di inadempimento, essendo suo preciso obbligo di assegnare il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del livello successivamente conseguito, nella specie, la sottrazione delle Cila e l'eventuale riduzione degli incarichi progettuali in quanto non propri del livello B2 e non tali da consentire l'acquisizione del livello A1 o A3, ancorchè venute meno non determinano una forma di mancanza datoriale meritevole di sanzione.
Il concetto di supporto poi è oltremodo generico.
Dal documento sub 6 non è dato neppure comprendere se il ruolo di supporto sia riferito alla ricorrente o al collega;
in ogni caso, si tratta di termine privo di contenuto che parte ricorrente avrebbe dovuto declinare.
Il supporto al responsabile può esplicare mansioni perfettamente in linea con il livello
B2. Al fine della necessaria disamina sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse indicato in che cosa consisteva il suo supporto. In difetto delle necessarie allegazioni, la doglianza non può essere accolta.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Nonostante la totale soccombenza, la diversa posizione delle parti giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
Milano, 3 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 luglio 2024
da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Di Martino e Francesca Oliveto come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Santa Sofia, 22 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Suo Direttore Generale, rappresentante processuale pro tempore, rappresentata e difesa per procura depositata nel fascicolo telematico dall'Avv. Barbara Contrino presso lo Studio della quale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28 è elettivamente domiciliata convenuta
OGGETTO: riconoscimento qualifica superiore, de qualificazione, discriminazione, danno biologico e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 luglio 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale e, convenendo in giudizio l' Controparte_1
, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...]
Accertare il diritto della ricorrente all'assunzione nel livello A3 e comunque che la medesima ha svolto dal luglio 2012 all'agosto 2016 mansioni riferibili all'area A- livello A3 e dal settembre 2016 mansioni riferibili all'area A- livello A1 e per l'effetto dichiarare il diritto della stessa alla assegnazione definitiva alle mansioni ed alle relative qualifiche pro tempore e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad € 48.582,16 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di maturazione delle singole poste all'effettivo soddisfo, nonché tutte le spettanze via via maturande e maturate, ovvero, in subordine, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia (anche dovuta al riconoscimento di un inquadramento inferiore – A2, A3, B1 - o a decorrere da diversi termini rispetto a quelli indicati) ; In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del demansionamento inflitto alla Ricorrente dall'aprile 2021 e per l'effetto ordinare alla Convenuta di riassegnarle mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza e condannare la convenuta al risarcimento del danno professionale e/o biologico da liquidarsi in € 469,08 (=1566,00x30/100 -sulla base del 30% della retribuzione netta di fatto corrisposta alla ricorrente nel maggio 2024) moltiplicato per il numero di mesi di demansionamento dall'aprile 2021 al momento dell'emanazione della sentenza, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con refusione delle spese di lite a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Deduceva, a tal fine, parte ricorrente:
-di essere stata assunta dall convenuta a far data dal luglio 2012 con CP_1 inquadramento nel livello B2, dopo una serie di contratti a progetto e di somministrazione a termine;
-di essere laureata in architettura ed iscritta all'albo professionale, come in più occasioni riferito all'Azienda;
-di aver lavorato sino al mese di luglio 2016 presso l'ufficio bonifica ed amianto , poi da settembre 2016, nell'ufficio riattamento alloggi sfitti e di aver, nel periodo aprile 2021-agosto 2021 ricoperto il ruolo di referente UOG4 Milano per gli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche;
-che l sin dalla sua assunzione, aveva potuto beneficiare della sua particolare CP_1 competenza e preparazione in quanto laureata in architettura, questo in particolare per la presentazione della CILA che richiedono la firma di professionista iscritto all'albo;
-di essere stata nominata CTP in un procedimento pendente davanti al Tribunale di
Milano; -di aver avuto diritto, in forza di tali compiti, ad un superiore livello;
-che, non solo l non aveva mai provveduto all'adeguamento del livello, ma le CP_1 aveva anche sottratto gli incarichi relativi alla presentazione delle CILA e, dal settembre 2021 fino al luglio 2022, è stata trasferita al settore sicurezza e patrimonio con compiti di mero supporto operativo al responsabile di settore;
-che dal luglio 2022 è in forza al settore verifiche di progetto e collaudo alla dirette dipendenze del responsabile che le assegna meri compiti operativi e di supporto;
-che, pur lavorando, prevalentemente, in smart working, l'Azienda non l'ha dotata di un PC aggiornato.
Ritenendo che, sulla base del proprio titolo di studio e della redazione e sottoscrizione delle , avesse diritto ad un superiore inquadramento, mentre dal momento in cui Pt_2 tale incarico le è stato tolto, si fosse realizzato un demansionamento, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Si è costituita l resistente, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 3 febbraio 2025, la causa è stata decisa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande e rivendicazioni oggetto del presente ricorso.
L'arch. chiede, anzitutto, il riconoscimento di un superiore inquadramento, più Pt_1 nello specifico, dal luglio 2021 fino all'agosto 2016, il livello A3, dal settembre 2016, il livello A1.
Le pretese sembrano fondarsi su due elementi in fatto: il possesso del titolo di studio, laurea;
la predisposizione e sottoscrizione delle CILA.
Dal punto di vista temporale poi, il rivendicato livello A3 coincide con il momento della sua assunzione;
il livello A1 dal momento in cui ha iniziato a firmare le CILA.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - ,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
In diritto parte ricorrente rivendica il livello A3 al momento dell'assunzione in base al disposto dell'art. 16 CCNL di categoria il quale prevede:
“TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI 1. L'assegnazione del livello di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.
2. Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall'Azienda per l'assunzione vengono fissate le norme seguenti: a) Laurea specialistica: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello A3. Essi possono essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse. ….”. Nel suo incipit la norma si limita a ribadire la regola generale di cui all'art. 2103 c.c., secondo la quale, il lavoratore è inquadrato in base alle mansioni svolte.
Dopo tale premessa, la disposizione prevede che, per i lavoratori in possesso del titolo di studio della laurea, l'inquadramento è quello del livello A3 a condizione che il titolo sia espressamente richiesto dall'Azienda per l'assunzione.
Il mero possesso del titolo di studio non è, quindi, sufficiente, essendo, altresì necessario, che lo stesso sia requisito richiesto dal datore di lavoro per procedere all'assunzione.
Mentre parte ricorrente deduce e documenta di essere in possesso del titolo in oggetto, nulla argomenta, né dice in merito alla sua richiesta da parte dell' CP_1
Nulla viene, a tal riguardo, indicato nel contratto di assunzione a tempo indeterminato sottoscritto il 15 luglio 2012, momento a decorrere dal quale, la ricorrente rivendica il livello A3.
Tale pretesa, per l'assorbente ragione sin qui illustrata, non può, pertanto, essere accolta.
La ricorrente ritiene poi che, dal 2016 fino al 2021, allorquando le furono richieste delle mansioni specialistiche che prevedevano il possesso del titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale, abbia conseguito il diritto al riconoscimento del livello A1.
Come già illustrato, la ricorrente è stata inquadrata nel livello B2. Il CCNL di settore riconduce all'area B il personale che:
a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità. e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.
2. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”.
Nel livello B2 sono poi ricompresi: “i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o che svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta alle necessarie conoscenze teoriche.
Profili esemplificativi:
Area B
- addetto al coordinamento di nuclei operativi;
- esperto di area gestionale, tecnica o amministrativa;
- direttore di lavori non complessi;
- disegnatore;
- assistente di cantiere;
- esperto software e/o hardware;
- programmatore;
- operaio specializzato”.
Appartiene, invece, al rivendicato livello A: il personale che: a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
2. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
3. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3. Livello A1 Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. Livello A2 Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate. Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza. Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza”. Le differenze tra le due declaratorie lambiscono vari aspetti:
-anzitutto lo svolgimento di funzioni professionali che, nel livello A sono specialistiche e complesse, nel livello B sono specialistiche.
Per la ricorrente il suo titolo di studio (laurea) le attribuisce una competenza specialistica e questo può anche essere condiviso, ma si tratta di elemento non dirimente per l'individuazione dell'area di inquadramento corretta. Nessuna deduzione utile viene, invece, offerta in merito al concetto di funzioni specialistiche complesse proprie del livello superiore;
-l'autonomia che nel livello A si declina nell'iniziativa, nel livello B, nell'esecuzione, profilo anche questo che è rimasto privo di alcuna specifica deduzione, salvo il generico riferimento ai progetti per i lavori coperti da , rispetto ai quali, però Pt_2 nulla è specificato;
-la responsabilità, che nel livello A è sui risultati tecnici, nel livello B sui risultati quali-quantitativi, profili che avrebbero meritato deduzioni ben più approfondite e specifiche sì da consentire al giudicante di discernere in quale dei due ambiti la responsabilità della ricorrente si sia sviluppata.
In assenza di specifiche allegazioni e ritenendo che la sola presentazione delle CILA oppure il solo ruolo di direttore dei lavori non possano consentire di ricondurre le mansioni della ricorrente nel livello superiore.
Più nello specifico, quanto al ruolo di direttore dei lavori, si è detto che la figura dello stesso, seppur per labori di modesta entità, sia propria anche del livello contrattuale. La ricorrente non ha offerto una specifica deduzione al fine di comprendere di che lavori si è trattato e l'informazione non può essere ricavata dal passo (cfr. punto 5 del ricorso), nel quale si fa riferimento a “gran parte dei progetti gestiti dall'ufficio”.
Se poi la direzione si riferisce ai lavori per i quali la ricorrente ha presentato le CILA, la descrizione posta in calce alle comunicazioni fa spesso riferimento a mere aperture di porte, spostamento di pareti e rifacimento bagni, quindi a lavori che possono rientrare nel concetto di modesta entità. Quanto poi alle CILA, la ricorrente sulla quale grava l'onere probatorio e che, in quanto dipendente di era nelle condizioni di procurarsi la documentazione conferente, CP_1 ha allegato un numero di CILA nella quale risulta progettista. Si tratta di comunicazioni che, nel numero non superiore a 40, risalgono all'anno 2017 e 2018, mentre si contano in ragione di due nel 2019, nessuna nel 2020 e due nel 2021. La domanda con la quale la ricorrente chiede il superiore livello decorre dal settembre
2016, momento nel quale e per i restanti mesi dell'anno, non risultano essere state presentate CILA. Per i due anni 2017 e 2018, nei quali se ne contano circa 40 per anno, se i numeri vengono rapportati ai mesi lavorativi, le al mese sono meno di quattro per 11 Pt_2 mesi (si ritiene di escludere un mese di ferie). Sebbene alle CILA siano allegate le tavole progettuali e, quindi, è evidente che l'arch. per tali lavori è stata progettista, non da meno, sempre leggendo la tipologia di Pt_1 opere da eseguire, si ritiene che l'elaborato grafico non può aver impegnato la ricorrente per più giorni. La realizzazione di lavori di modesta entità non vale certo ad escludere il ruolo di progettista che non si misura sull'entità, ma sulla qualità del lavoro. Al contrario, però, il primo dei due aspetti serve al fine di determinare il carattere della prevalenza o meno dell'attività. Ora, considerando l'orario lavorativo giornaliero ed i giorni utili nel mese, la presentazione di quattro al mese non pare possa esprimere un'attività prevalente. Pt_2
Ancora, nessuna rilevanza ha il solo possesso del titolo di studi della laurea che, per il
CCNL, è necessaria per aspirare al livello A, ma non è sufficiente in quanto per il riconoscimento è necessario poi l'espletamento delle mansioni proprie del predetto livello.
Poco significativi appaiono altresì i documenti offerti dalla parte.
Anzitutto, due documenti datati dicembre 2011 e maggio 2012 si riferiscono ad un periodo precedente a quello rivendicato e dagli stessi non è possibile ricavare se, rispettivamente, il ruolo di direttore dei lavori e di direttore operativo siano proseguiti anche dopo il luglio 2012.
Ad ogni buon conto, va ricordato come il direttore dei lavori possa, con le precisazioni già evidenziate, essere inquadrato nel livello B.
Il documento datato maggio 2017 relativo all'appalto per il recupero degli alloggi CP_1 sfitti, riporta il nome della ricorrente quale progettista insieme ad altri colleghi.
Lo stesso il documento datato 13 novembre 2015 relativo a dei cantieri da realizzarsi presso l'area di Villarpizzone.
I documenti, se letti in uno con le deduzioni di parte, si riferiscono ai lavori per i quali l'arch. ha predisposto e firmato le CILA. Pt_1
Si tratta, quindi, di un'attività che, pur indicando nella ricorrente la figura del progettista, certo non si può definire quale sua mansione prevalente.
Al netto di quanto già più sopra evidenziato in merito all'assenza di sufficienti deduzioni che consentano di verificare la ricorrenza dei requisiti propri del profilo rivendicato, si ritiene che lo svolgimento di un'attività di progettista confinato in un numero così esiguo di pratiche rispetto al periodo di riferimento, non valga, comunque, ad attribuire a tale attività il carattere della prevalenza necessaria per ricondurre le mansioni della ricorrente nel livello A.
Va poi ricordato che vi sono anni, anche prima del dedotto demansionamento, nei quali non vi è documentata alcuna CILA a firma della ricorrente.
Quanto poi all'asserito demansionamento, occorre aver riguardo e partire dalla declaratoria contrattuale per verificare se le attività che la ricorrente assume esserle state tolte configurino un inadempimento contrattuale.
Quanto alla sottrazione delle CILA, la risposta non può che essere negativa laddove si
è trattato di attività che, al più, avrebbero potuto attribuire il diritto al superiore inquadramento, ma che, se non sono servite a tale scopo perché non prevalenti, neppure possono configurare un demansionamento in quanto non proprie del livello assegnato.
Quanto all'attività di supporto che la ricorrente ritiene esserle stato assegnato e comprovato dal doc. 6, si tratta di deduzione oltremodo generica e che non vale a far comprendere quali, salvo le , sarebbero state le attività sottrattele. Pt_2
Anche deduce che la ricorrente, dal 2022 in avanti, anche a ragione della sua CP_1 richiesta di svolgere il lavoro con modalità da remoto, è stata di supporto sia nel settore
Sicurezza e patrimonio, sia nel settore Verifiche e collaudi.
aggiunge anche che la ricorrente ha redatto delle tavole progettuali di cui la CP_1 ricorrente non fa cenno.
Sebbene, di fronte ad un lamentato demansionamento, spetti al datore di lavoro dare prova di non essere incorso in alcuna forma di inadempimento, essendo suo preciso obbligo di assegnare il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del livello successivamente conseguito, nella specie, la sottrazione delle Cila e l'eventuale riduzione degli incarichi progettuali in quanto non propri del livello B2 e non tali da consentire l'acquisizione del livello A1 o A3, ancorchè venute meno non determinano una forma di mancanza datoriale meritevole di sanzione.
Il concetto di supporto poi è oltremodo generico.
Dal documento sub 6 non è dato neppure comprendere se il ruolo di supporto sia riferito alla ricorrente o al collega;
in ogni caso, si tratta di termine privo di contenuto che parte ricorrente avrebbe dovuto declinare.
Il supporto al responsabile può esplicare mansioni perfettamente in linea con il livello
B2. Al fine della necessaria disamina sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse indicato in che cosa consisteva il suo supporto. In difetto delle necessarie allegazioni, la doglianza non può essere accolta.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Nonostante la totale soccombenza, la diversa posizione delle parti giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
Milano, 3 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia