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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv M. Di Monaco
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Huge
OGGETTO: rapporto di agenzia
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, a fronte del recesso «per giusta causa» comunicatogli in data 1/8/22 dalla convenuta committente, chiede il pagamento «della somma di € 253,56 a titolo di FIRR anno 2022» ed inoltre, contestando la sussistenza della invocata «giusta causa», «della somma di € 16.890,16 a titolo di indennità suppletiva e della somma €
3.688,40 a titolo di indennità di mancato preavviso».
2. La convenuta richiama la giustificazione rappresentata nella lettera del recesso, consistente nel «mancato riscontro alla … PEC del 6/7/22» - con la quale gli aveva contestato all'agente «insignificanti fatturati delle ultime due stagioni oltre ai continui progressivi cali verificatisi nei precedenti anni pre-Covid», condizionando pagina 1 di 7 la prosecuzione del rapporto al suo impegno a realizzare un fatturato non inferiore €
360.000,00 per la «Stagione 2022-23 (1/4/22 – 31/3/23)» - e quindi nella la sua dimostrata « volontà di non volersi assumere alcun impegno in merito all'attività di vendita di Sua competenza che, di fatto, a fronte dei progressivi forti cali dei volumi d'affari registrati negli ultimi anni, risulta abbandonata con conseguenti gravi danni per la nostra Azienda».
3. Come sostenuto dal ricorrente, tali addebiti non risultano fondati, osservando che:
3.1. non si riscontra che alcun obbligo contrattuale incombesse sull'agente, di accettare il “target” imposto unilateralmente dalla committente;
3.2. non si trattava peraltro, in tutta apparenza, di un obiettivo «facilmente ottenibile», come affermato nella memoria di costituzione, dalla quale si evince che la pretesa era di un aumento del 328% rispetto al fatturato della stagione precedente (€ 84.000);
3.3. sul punto, ed anche più in generale, il paragone proposto dalla difesa convenuta tra le cifre della zona assegnata al ricorrente (Marche – Umbria – Abruzzo –
Molise) e quelle delle due zone contigue (Emilia-Romagna e Lazio-Campania), se si può considerare congruo nel metodo, risulta a ben vedere inconferente ed anzi controproducente nel merito, laddove:
3.3.1. non viene specificato se e quali obiettivi di crescita siano stati assegnati per la stagione 22/23 alle altre due zone citate;
3.3.2. anche queste ultime risultano (in base ai dati indicati nella memoria di costituzione) aver subìto un notevole decremento del fatturato nelle precedenti stagioni 20/21 e 21/22, imputato dal ricorrente non solo ai noti eventi pandemici (in tutta evidenza determinanti, trattandosi di commercializzazione di «articoli per feste e divertimenti, giocattoli, articoli regalo e generi affini»), ma anche all'«ingresso nel mercato della concorrente che, oltre a praticare prezzi molto aggressivi, riesce a fornire benefit Pt_2
pagina 2 di 7 quali viaggi gratis in Spagna alla clientela» [sul punto la resistente si limita a sostenere che:
3.3.2.1. ciò sarebbe «smentito dai dati di crescita (oltre il 20%) della
: circostanza generica che non trova conferma in atti, CP_1
contrastando anzi in tutta evidenza con i dati forniti dalla stessa convenuta relativamente alle altre due zone citate;
3.3.2.2. «la presenza di altri soggetti che operano in concorrenza nel mercato, oltre ad essere connaturata a qualsiasi settore che non sia in regime monopolio (come senza dubbio è quello della vendita di articoli per feste e giocattoli...) è, altresì, una circostanza comunemente affrontata dagli agenti commerciali, tra i cui compiti vi è proprio quello di individuare le strategie più appropriate per affrontare la concorrenza»: ciò non potendo valere a scaricare totalmente il problema sugli agenti, i quali, in particolare, non hanno generalmente voce nel determinare le caratteristiche del prodotto in termini di rapporto qualità\prezzo];
3.3.3. ciò che la difesa convenuta non evidenzia, ma che emerge chiaramente dai dati da essa forniti, è che nella stagione 21/22 la zona affidata al ricorrente ha recuperato realizzando un incremento del 265% (da 23.000 a 84.000), maggiore sia a quello della zona Emilia-Romagna (232% da 25.000 a
83.000) che (e di molto) a quello della zona Lazio-Campania (86%, da
158.00 a 295.00);
3.3.4. dagli stessi dati “comparati” si evince che i risultati “deludenti” del ricorrente risalgono in tutta sostanza alla (sola) stagione 19/20 (quelli delle stagioni precedenti sono definiti dalla stessa committente «pienamente soddisfacenti»): circostanza che non può considerarsi idonea, se non altro per ragioni cronologiche, a giustificare un “recesso per giusta causa” (ovvero per
«inadempienza addebitabile all'agente» ai sensi dell'art. 17514 cc) comunicato dopo oltre 2 anni.
pagina 3 di 7 3.4. Quanto infine all'ultimo periodo del rapporto si osserva che:
3.4.1. la committente non prova che l'agente abbia “abbandonato l'attività”
(ovvero che, come specificato –solo – nella memoria 28/11/24, «In tale periodo…a causa dell'assoluta negligenza del ricorrente, i clienti di CP_1
aventi sede nel territorio delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
…effettuavano ordini direttamente alla Preponente, tramite il portale B2B
(business to business) predisposto dalla Società, che consente ai clienti di gestire autonomamente gli ordini»;
3.4.2. a tal fine (anche a fronte del preciso elemento di segno contrario rappresentato dalle specifiche dichiarazioni dei clienti , Parte_3
, , .. : Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
doc 11-14 allegati al ricorso, non contestate se non in termini del tutto generici) non si ritiene ammissibile né comunque risolutiva, in quanto (come puntualmente eccepito dalla difesa attorea, senza suscitare specificazioni o integrazioni) generica e valutativa, la prova testimoniale formulata (in ogni caso, irritualmente) dalla convenuta, rilevando in particolare che:
3.4.2.1. l'affermazione (valutativa) secondo cui «a causa della condotta del ricorrente» alcuni clienti avrebbero «interrotto i rapporti commerciali con la società), oltre che priva di riferimenti temporali, appare comunque non determinante considerando che nella stessa memoria di costituzione si attesta una perdita di clienti, di misura paragonabile, anche nelle altre due zone di cui sopra;
3.4.2.2. non si specifica da cosa (a parte i numeri del fatturato, che si vanno qui analizzando) dovrebbe essere «dimostrata» «l'inerzia …[del] Sig. durante l'ultimo periodo del rapporto» Parte_1
3.4.2.3. il paragrafo 21 appare oltremodo generico quanto al periodo di riferimento, alla « frequenza degli «anni precedenti», alle «chiamate e email della Società», al tipo o episodio di omessa «informazione»;
pagina 4 di 7 3.4.3. per quanto si va qui esponendo, del resto, non si può condivisibilmente affermare una «riprova dell'assoluta negligenza e trascuratezza del Sig. nello svolgimento dell'attività di promozione e raccolta ordini Parte_1
oggetto del mandato», nel periodo vicino e precedente al recesso, emerga dai
«volumi di vendita nell'area dell'Agente», anche in quanto «in netta controtendenza rispetto a quelli realizzati dalla Società nelle zone confinanti»;
3.4.4. sul punto giova aggiungere, quanto al fatturato da aprile a luglio 2022
(primo quadrimestre della stagione 22\23), che:
3.4.4.1. nel fornire i chiarimenti richiesti alle parti con ordinanza 15/7/24, il ricorrente (memoria 19/11/24) deduce un fatturato di € 55.239,05, sommando le cifre indicante nella voce «imponibile provvigionale» dei 4 estratti conto relativi alla stagione, di cui al proprio « doc.87-119»;
3.4.4.2. tale documento risulta incontestato dalla controparte, in ordine alla sua provenienza e (quindi) attendibilità;
3.4.4.3. il calcolo attoreo appare effettivamente errato, laddove la voce considerata si riferisce alle fatture che alla data di ogni estratto risultano emesse, e non onorate dal cliente alla data dell'estratto precedente: con la conseguenza che ogni fattura di cui si protrae l'omesso pagamento viene più volte riportata negli estratti consecutivi (con conseguente indebita duplicazione di addendi);
3.4.4.4. in altre parole, la voce da sommare è invece quella indicata in ogni estratto come «imponibile maturato» (la quale infatti, considerando a campione gli estratti dell'anno precedente, porta alla somma di circa 84 mila Euro, pacifica tra le parti);
3.4.4.5. in ogni caso, tuttavia, il calcolo così corretto porta ad totale di €
30.960,00 per il quadrimestre aprile-luglio 2022, ovvero, su base annuale, di € 92.880,00: e quindi superiore a quello dell'anno precedente pagina 5 di 7 (appena ricordato), e che pertanto in alcun modo risulta (gravemente) insufficiente, anche considerando che parte resistente non ha indicato (né provato) per lo stesso periodo un incremento (sensibilmente) maggiore nelle zone Lazio-Campania o Emilia-Romagna;
3.4.4.6. la diversa cifra di € 21.496 indicata dalla convenuta (solo) nelle note del 20/12/24 non trova (pertanto) riscontro (contrariamente a quanto ivi affermato) nella « stessa documentazione allegata dal Sig. al Parte_1
ricorso», né può ritenersi dimostrata dalla circostanza (peraltro non adeguatamente documentata) secondo cui il fatturato riferibile al ricorrente ammonterebbe ad € 55.264,19 per tutto il periodo da gennaio a luglio 2022.
4. Per tutto quanto sopra, in mancanza di contestazioni sul quantum, la causa viene pertanto decisa come in dispositivo, rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle precise modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai
Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli
«atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», nonché sulla «definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b e 7 del DM 55del
10\3\14
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento della somma di € 20.832,12, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed inoltre delle
pagina 6 di 7 spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 02/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv M. Di Monaco
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Huge
OGGETTO: rapporto di agenzia
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, a fronte del recesso «per giusta causa» comunicatogli in data 1/8/22 dalla convenuta committente, chiede il pagamento «della somma di € 253,56 a titolo di FIRR anno 2022» ed inoltre, contestando la sussistenza della invocata «giusta causa», «della somma di € 16.890,16 a titolo di indennità suppletiva e della somma €
3.688,40 a titolo di indennità di mancato preavviso».
2. La convenuta richiama la giustificazione rappresentata nella lettera del recesso, consistente nel «mancato riscontro alla … PEC del 6/7/22» - con la quale gli aveva contestato all'agente «insignificanti fatturati delle ultime due stagioni oltre ai continui progressivi cali verificatisi nei precedenti anni pre-Covid», condizionando pagina 1 di 7 la prosecuzione del rapporto al suo impegno a realizzare un fatturato non inferiore €
360.000,00 per la «Stagione 2022-23 (1/4/22 – 31/3/23)» - e quindi nella la sua dimostrata « volontà di non volersi assumere alcun impegno in merito all'attività di vendita di Sua competenza che, di fatto, a fronte dei progressivi forti cali dei volumi d'affari registrati negli ultimi anni, risulta abbandonata con conseguenti gravi danni per la nostra Azienda».
3. Come sostenuto dal ricorrente, tali addebiti non risultano fondati, osservando che:
3.1. non si riscontra che alcun obbligo contrattuale incombesse sull'agente, di accettare il “target” imposto unilateralmente dalla committente;
3.2. non si trattava peraltro, in tutta apparenza, di un obiettivo «facilmente ottenibile», come affermato nella memoria di costituzione, dalla quale si evince che la pretesa era di un aumento del 328% rispetto al fatturato della stagione precedente (€ 84.000);
3.3. sul punto, ed anche più in generale, il paragone proposto dalla difesa convenuta tra le cifre della zona assegnata al ricorrente (Marche – Umbria – Abruzzo –
Molise) e quelle delle due zone contigue (Emilia-Romagna e Lazio-Campania), se si può considerare congruo nel metodo, risulta a ben vedere inconferente ed anzi controproducente nel merito, laddove:
3.3.1. non viene specificato se e quali obiettivi di crescita siano stati assegnati per la stagione 22/23 alle altre due zone citate;
3.3.2. anche queste ultime risultano (in base ai dati indicati nella memoria di costituzione) aver subìto un notevole decremento del fatturato nelle precedenti stagioni 20/21 e 21/22, imputato dal ricorrente non solo ai noti eventi pandemici (in tutta evidenza determinanti, trattandosi di commercializzazione di «articoli per feste e divertimenti, giocattoli, articoli regalo e generi affini»), ma anche all'«ingresso nel mercato della concorrente che, oltre a praticare prezzi molto aggressivi, riesce a fornire benefit Pt_2
pagina 2 di 7 quali viaggi gratis in Spagna alla clientela» [sul punto la resistente si limita a sostenere che:
3.3.2.1. ciò sarebbe «smentito dai dati di crescita (oltre il 20%) della
: circostanza generica che non trova conferma in atti, CP_1
contrastando anzi in tutta evidenza con i dati forniti dalla stessa convenuta relativamente alle altre due zone citate;
3.3.2.2. «la presenza di altri soggetti che operano in concorrenza nel mercato, oltre ad essere connaturata a qualsiasi settore che non sia in regime monopolio (come senza dubbio è quello della vendita di articoli per feste e giocattoli...) è, altresì, una circostanza comunemente affrontata dagli agenti commerciali, tra i cui compiti vi è proprio quello di individuare le strategie più appropriate per affrontare la concorrenza»: ciò non potendo valere a scaricare totalmente il problema sugli agenti, i quali, in particolare, non hanno generalmente voce nel determinare le caratteristiche del prodotto in termini di rapporto qualità\prezzo];
3.3.3. ciò che la difesa convenuta non evidenzia, ma che emerge chiaramente dai dati da essa forniti, è che nella stagione 21/22 la zona affidata al ricorrente ha recuperato realizzando un incremento del 265% (da 23.000 a 84.000), maggiore sia a quello della zona Emilia-Romagna (232% da 25.000 a
83.000) che (e di molto) a quello della zona Lazio-Campania (86%, da
158.00 a 295.00);
3.3.4. dagli stessi dati “comparati” si evince che i risultati “deludenti” del ricorrente risalgono in tutta sostanza alla (sola) stagione 19/20 (quelli delle stagioni precedenti sono definiti dalla stessa committente «pienamente soddisfacenti»): circostanza che non può considerarsi idonea, se non altro per ragioni cronologiche, a giustificare un “recesso per giusta causa” (ovvero per
«inadempienza addebitabile all'agente» ai sensi dell'art. 17514 cc) comunicato dopo oltre 2 anni.
pagina 3 di 7 3.4. Quanto infine all'ultimo periodo del rapporto si osserva che:
3.4.1. la committente non prova che l'agente abbia “abbandonato l'attività”
(ovvero che, come specificato –solo – nella memoria 28/11/24, «In tale periodo…a causa dell'assoluta negligenza del ricorrente, i clienti di CP_1
aventi sede nel territorio delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
…effettuavano ordini direttamente alla Preponente, tramite il portale B2B
(business to business) predisposto dalla Società, che consente ai clienti di gestire autonomamente gli ordini»;
3.4.2. a tal fine (anche a fronte del preciso elemento di segno contrario rappresentato dalle specifiche dichiarazioni dei clienti , Parte_3
, , .. : Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
doc 11-14 allegati al ricorso, non contestate se non in termini del tutto generici) non si ritiene ammissibile né comunque risolutiva, in quanto (come puntualmente eccepito dalla difesa attorea, senza suscitare specificazioni o integrazioni) generica e valutativa, la prova testimoniale formulata (in ogni caso, irritualmente) dalla convenuta, rilevando in particolare che:
3.4.2.1. l'affermazione (valutativa) secondo cui «a causa della condotta del ricorrente» alcuni clienti avrebbero «interrotto i rapporti commerciali con la società), oltre che priva di riferimenti temporali, appare comunque non determinante considerando che nella stessa memoria di costituzione si attesta una perdita di clienti, di misura paragonabile, anche nelle altre due zone di cui sopra;
3.4.2.2. non si specifica da cosa (a parte i numeri del fatturato, che si vanno qui analizzando) dovrebbe essere «dimostrata» «l'inerzia …[del] Sig. durante l'ultimo periodo del rapporto» Parte_1
3.4.2.3. il paragrafo 21 appare oltremodo generico quanto al periodo di riferimento, alla « frequenza degli «anni precedenti», alle «chiamate e email della Società», al tipo o episodio di omessa «informazione»;
pagina 4 di 7 3.4.3. per quanto si va qui esponendo, del resto, non si può condivisibilmente affermare una «riprova dell'assoluta negligenza e trascuratezza del Sig. nello svolgimento dell'attività di promozione e raccolta ordini Parte_1
oggetto del mandato», nel periodo vicino e precedente al recesso, emerga dai
«volumi di vendita nell'area dell'Agente», anche in quanto «in netta controtendenza rispetto a quelli realizzati dalla Società nelle zone confinanti»;
3.4.4. sul punto giova aggiungere, quanto al fatturato da aprile a luglio 2022
(primo quadrimestre della stagione 22\23), che:
3.4.4.1. nel fornire i chiarimenti richiesti alle parti con ordinanza 15/7/24, il ricorrente (memoria 19/11/24) deduce un fatturato di € 55.239,05, sommando le cifre indicante nella voce «imponibile provvigionale» dei 4 estratti conto relativi alla stagione, di cui al proprio « doc.87-119»;
3.4.4.2. tale documento risulta incontestato dalla controparte, in ordine alla sua provenienza e (quindi) attendibilità;
3.4.4.3. il calcolo attoreo appare effettivamente errato, laddove la voce considerata si riferisce alle fatture che alla data di ogni estratto risultano emesse, e non onorate dal cliente alla data dell'estratto precedente: con la conseguenza che ogni fattura di cui si protrae l'omesso pagamento viene più volte riportata negli estratti consecutivi (con conseguente indebita duplicazione di addendi);
3.4.4.4. in altre parole, la voce da sommare è invece quella indicata in ogni estratto come «imponibile maturato» (la quale infatti, considerando a campione gli estratti dell'anno precedente, porta alla somma di circa 84 mila Euro, pacifica tra le parti);
3.4.4.5. in ogni caso, tuttavia, il calcolo così corretto porta ad totale di €
30.960,00 per il quadrimestre aprile-luglio 2022, ovvero, su base annuale, di € 92.880,00: e quindi superiore a quello dell'anno precedente pagina 5 di 7 (appena ricordato), e che pertanto in alcun modo risulta (gravemente) insufficiente, anche considerando che parte resistente non ha indicato (né provato) per lo stesso periodo un incremento (sensibilmente) maggiore nelle zone Lazio-Campania o Emilia-Romagna;
3.4.4.6. la diversa cifra di € 21.496 indicata dalla convenuta (solo) nelle note del 20/12/24 non trova (pertanto) riscontro (contrariamente a quanto ivi affermato) nella « stessa documentazione allegata dal Sig. al Parte_1
ricorso», né può ritenersi dimostrata dalla circostanza (peraltro non adeguatamente documentata) secondo cui il fatturato riferibile al ricorrente ammonterebbe ad € 55.264,19 per tutto il periodo da gennaio a luglio 2022.
4. Per tutto quanto sopra, in mancanza di contestazioni sul quantum, la causa viene pertanto decisa come in dispositivo, rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle precise modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai
Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli
«atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», nonché sulla «definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b e 7 del DM 55del
10\3\14
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento della somma di € 20.832,12, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed inoltre delle
pagina 6 di 7 spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 02/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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