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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12748/2024 , introdotta da
(NT RP (AV), 02/03/1957) e Parte_1
da (RIANO (RM), 05/10/1961), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. ROBERTO FARINACCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/07/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12748/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NT
RP (AV) in data 04/07/1981 tra Parte_1
(NT RP (AV), 02/03/1957) e Parte_2
(RIANO (RM), 05/10/1961) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di NT RP (AV) al n. 5, Parte I, Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12748/2024 , introdotta da
(NT RP (AV), 02/03/1957) e Parte_1
da (RIANO (RM), 05/10/1961), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. ROBERTO FARINACCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/07/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12748/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NT
RP (AV) in data 04/07/1981 tra Parte_1
(NT RP (AV), 02/03/1957) e Parte_2
(RIANO (RM), 05/10/1961) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di NT RP (AV) al n. 5, Parte I, Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA NZ