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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 23.10.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
l' – corrente in Roma, C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1 il sottoscritto procuratore avv.to Alessia Manno ( ), in virtù di C.F._1 procura generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Persona_1 rep. 80974, rogito 21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, (PEC:
t.; Fax: 0694527555 presso cui dichiara di voler Email_1 ricevere le comunicazioni di legge) e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Carla Fiorillo sito in Via delle Clivie n. 22 Civitavecchia
E
AL - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, R.E.A. di Roma n. 1418603, con sede legale in Fiumicino (RM), Via P.IVA_2
Alberto Nassetti, Palazzina NHQ, in persona della Dott.ssa in qualità Controparte_1 di Direttore “Human Resources, Property & Facility Management” di Alitalia - Società
Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in virtù dei poteri conferiti in data 1 30 novembre 2020 con atto del Notaio di Roma, Rep. 62321 e Racc. 32194, Persona_2 rappresentata e difesa, per delega inatti , dall'avv.to Marco Marazza, e dall'Avv.
IC De EO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Tre
Madonne n. 8
OPPONENTI
CONTRO
, (C.F.: ), residente in [...]d'Asti, CAP: 14019, CP_2 C.F._2
Via Giacomo Matteotti n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci,e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliato, in Santa MariaCapuaVetere
(CE), alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, Scala B, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2020 e notificato il 12.6.2020 , CP_2 premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.02.2013 e di aver Controparte_3 beneficiato di due periodi di congedo per maternità (dal 07.04.2015 al 01.07.2016 e dal
17.01.2019 al 18.03.2020), assumendo la natura discriminatoria dei criteri adottati da Pt_1
e dal datore di lavoro per la liquidazione dell'indennità di maternità, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 25,36 e 38 d.lgs. 198 del 2006, il realizzato comportamento discriminatorio posto in essere dei resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, ai danni della lavoratrice;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità;
- per l'effetto, condannare i resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 8.255,98, oltre interessi legali e spese di lite;
La in amministrazione straordinaria si costituiva in giudizio Controparte_3 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti vantati,
l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando in toto le avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.
L' si costituiva in giudizio, eccependo la decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. 639 del Pt_1
1970, la prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943 e, comunque, rilevando l'insussistenza della denunciata condotta discriminatoria.
Con decreto del 22.7.2020 il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo.
2 “dichiara l'improcedibilità della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di in a.s. Controparte_3
Dichiara la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla CP_3 in a.s. nell'effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte della ricorrente, del
[...] periodo di astensione dal lavoro per maternità indicato in motivazione e dall' Pt_1 nell'effettuare i pagamenti dell'indennità di maternità a favore della ricorrente in tale periodo.
Condanna l' alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in Pt_1 favore dalla ricorrente della somma di euro 693,82, oltre interessi legali computati secondo i criteri indicati in motivazione”.
Con ricorso depositato il 23.7.2020 l' ha proposto opposizione avverso il suddetto Pt_1 decreto riproponendo le medesime eccezioni formulate nella prima fase del giudizio e pertanto, l'incompetenza territoriale, nonché l'incompetenza funzionale del giudice adito, la decadenza dell'azione ex art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970, l'improcedibilità ex art 443 c.p.c., la prescrizione annuale del diritto ex art. 6 c. p.v. della legge n. 138/1943 e nel merito la correttezza del calcolo dell'indennità di maternità operato nel rispetto del combinato disposto degli artt.. 22 e 23 D. Lgs. N°151/2001 e dell'art. 12, comma 10, L. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 314/1997) secondo quanto indicato nell'interpello n°63/2008 del Ministero del Lavoro (Prot. 25/1/0018613).
Avverso il medesimo decreto ha proposto opposizione anche in AS (RG: CP_3
1171/2020), deducendo l'erronea qualifica dell'azione promossa dalla lavoratrice come azione discriminatoria;
l'erroneità ed omessa motivazione del decreto nella parte in cui ha accertato la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dall' e dall' Pt_1
estendendo la correlata responsabilità anche a quest'ultima; l'omessa CP_3 CP_4 motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
Compagnia datrice;
l'erroneità del decreto nella parte in cui ha accertato l'erronea applicazione della determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità con particolare riferimento all'indennità di volo.
I due giudizi venivano riuniti all'udienza del 23.6.2021.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale, il giudice all'udienza del 23.10.2025 ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente deve ritenersi che in fase di opposizione ex art. 38 D.lgs 198/2006 non possa essere dichiarata l'incompetenza territoriale, che durante la prima fase era ritenuta
3 sussistente dal giudice di primo grado, configurandosi tale rilievo come atto tardivo e contraddittorio rispetto alla precedente pronuncia del medesimo ufficio.
Possono essere applicati in tal senso i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altro rito bifasico ( c.d. rito Fornero), in quanto il ragionamento è fondato su principi estensibili analogicamente ad entrambi i procedimenti. Secondo la Cassazione “In nessun caso, comunque, nell'ambito del predetto rito è possibile dichiarare la propria incompetenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, ancorché all'esito della fase sommaria. Una simile soluzione assume infatti connotazioni asistematiche e contrasta con qualsiasi criterio contenutistico piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale) applicabile nella soluzione della questione, essendo evidentemente incongruo dichiarare la propria incompetenza per territorio dopo aver giudicato nel merito la domanda ed aver quindi posto in essere un'attività che logicamente presuppone l'affermazione della propria competenza (Cass. 30473/2019).
Non è suscettibile di accoglimento neppure la doglianza avanzata da AL - SOCIETÀ
AEREA ITALIANA S.P.A. volta a sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo il datore di lavoro la mera qualità di adiectus solutionis causa, mentre il debitore della prestazione è soltanto l' . Tali considerazioni, a ben vedere, risultano pertinenti Pt_1 soltanto con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità di maternità ma non possono valere ad escludere la legittimazione passiva in capo a parte datoriale a fronte della richiesta di accertamento della condotta discriminatoria, asseritamente discendente dalla azione congiunta del datore di lavoro e dell' . Pt_1
Parimenti infondato, per le medesime ragioni già esposte nel decreto opposto, è il motivo di opposizione attraverso il quale AL - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. insiste per l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro. Invero, vale ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo
"status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro
4 in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cassazione civile sez. lav., 30/03/2018, n.7990; per l'applicazione dei medesimi criteri anche in caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria v. Cass. civ., sez. lav. ,
20/08/2013 n. 19271 ove si afferma “Questa Corte Suprema ha ripetutamente statuito - con orientamento cui va data continuità - che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 l.f.”).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che la richiesta di accertamento della discriminazione non possa essere considerata una azione meramente strumentale all'insorgenza di un diritto di credito, ben potendo essere volta, soltanto, a richiedere al
Tribunale di emanare un ordine di cessazione del comportamento discriminatorio. Invero,
l'accertamento della discriminazione risponde ad un interesse anche non patrimoniale del lavoratore e resta, pertanto, estraneo alle finalità di tutela della par condicio creditorum, fondamento della competenza del Tribunale fallimentare. A ben vedere, devono essere tenute distinte l'azione di mero accertamento del comportamento discriminatorio dalle azioni – diverse anche se connesse – volte a richiedere il risarcimento dei danni oppure la rimozione degli effetti che la discriminazione stessa ha cagionato sul patrimonio del lavoratore.
Appare, allora, corretto ritenere che sussista la competenza funzionale del Giudice del lavoro con riferimento all'accertamento del comportamento discriminatorio datoriale nonché all'emissione dell'eventuale ordine di cessazione dello stesso, mentre rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e sono improcedibili per tutta la durata della fase di
5 accertamento dello stato passivo le domande volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio o a titolo di rimozione degli effetti della discriminazione.
Di conseguenza, nel caso di specie, deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di Parte_2
dovendo il presente giudizio limitarsi, nei confronti della società da ultimo citata, al mero
[...] accertamento della dedotta discriminazione
Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della questione controversa, osserva il Giudice che tra le molteplici questioni sollevate dalle parti, occorre prendere le mosse dall'esame dell'eccezione di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943, sollevata da AL -
SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. e da , alla luce del recente orientamento assunto Pt_1 dalla S.C. in materia Ed, infatti, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (assistente di volo che domandava, nell'ambito di un procedimento instaurato ex art. 38 d.lgs. 198 del 2006, l'accertamento della natura discriminatoria dei criteri utilizzati da per la liquidazione dell'indennità di maternità), la Pt_1
Corte di Cassazione ha affermato che, pur nella difformità della causa petendi, il petitum di una azione di tal fatta coincide con quello dell'azione previdenziale volta a conseguire l'indennità di maternità: seppure “Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella "discriminazione di genere", per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore”, tuttavia “il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo” (Cassazione civile sez. lav., 20/09/2021, n.25400). Da tale coincidenza del bene della vita rivendicato discende, ad avviso della S.C., la conseguenza che “la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale”, e quindi, nel caso di specie, al termine di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943.
Aggiunge la S.C. che “Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una
6 discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v.
CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario”.
Alla luce di tali chiari principi di diritto, affermati dalla Corte di Cassazione in relazione a fattispecie analoga, ritiene questo Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento – secondo cui la difformità della causa petendi (presenza di una condotta discriminatoria) ed anche del petitum (accertamento della discriminazione e rimozione dei relativi effetti) impedivano di dare applicazione alle regole previste positivamente con riferimento alla sole azioni di adempimento di prestazioni previdenziali –.
In ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, che, seppur non a Sezioni Unite,
è intervenuta sulla materia a seguito dei contrasti giurisprudenziali emersi nei gradi di merito sulla questione, occorre, infatti, tener conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto e di tutela della stabilità delle situazioni giuridiche, adeguandosi all'interpretazione del quadro normativo espressa nella menzionata pronuncia.
Pertanto, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve essere rilevato che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che la lavoratrice, come indicato nel decreto opposto, abbia goduto del congedo per maternità dal 07.04.2015 al 01.07.2016 e dal 17.01.2019 al 18.03.2020. Ebbene, la lavoratrice ha depositato missiva di “messa in mora” inviata ad in data 24.2.2020, la cui ricezione non è stata espressamente contestata Pt_1 dall' , e che deve pertanto ritenersi idonea ad interrompere il termine di prescrizione non Pt_1 ancora decorso.
Considerando che il termine di prescrizione annuale, come rimarcato dalla S.C. nella citata pronuncia, matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i ratei dell'indennità di maternità fino al 23 febbraio 2019.
7 Quanto ai ratei dell'indennità di maternità relativi al periodo dal 24 febbraio 2019 al 18 marzo
2020, invece, l'eccezione risulta infondata
Con riferimento a tale parte della domanda risulta pure infondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, risultando tempestivo rispetto al termine individuato dalla norma in questione il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Deve, infine, essere esaminata l'eccezione di improcedibilità ex art 443 c.p.c. . Come noto l'art. 443 c.p.c. prevede che 'La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo (disp. att. 147 2, 148). Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa (...)'.
Circa tale condizione di procedibilità, in giurisprudenza si è affermato l'orientamento in base al quale se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (in tal senso Cassazione, sez. lav., 7.6.2003, n. 9150).
Considerato che risulta ormai decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo, la mancata proposizione di quest'ultimo non costituisce condizione di procedibilità della domanda dinanzi l'intestato Tribunale.
Ciò posto, passando al merito delle questioni al vaglio, osserva innanzitutto il Giudice che risulta acclarato al giudizio ex art. 115 c.p.c., non essendo stato oggetto di puntuali contestazioni, che l'indennità di maternità corrisposta nel periodo dal 24 CP_2 febbraio 2019 al 18 marzo 2020 è stata quantificata computando, nella base di calcolo,
l'indennità di volo al 50%.
Come affermato da Cassazione civile sez. lav., 11/05/2018, n. 11414, tale modalità di computo dell'indennità di maternità risulta in contrasto con la corretta interpretazione delle norme vigenti.
Ed, infatti, l'art. 22 D.Lgs n. 151 del 2001 stabilisce che “Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6, e art. 12, comma 2.
8 L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.” mentre il successivo art. 23 prevede "Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativoalla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo…”
Ebbene, nella citata pronuncia la S. C. ha precisato che il rinvio ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, mentre “Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento.
La disciplina delle modalità di calcolo del trattamento economico di maternità si rinviene, dunque, esclusivamente nel citato art. 23 che richiama solo le voci retributive che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità.
Del resto, la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che il parametro da prendere a riferimento per determinare l'indennità di maternità (nella misura dell'80%) sia costituito dalla “retribuzione media globale giornaliera”, il che appare configgere con la decurtazione del 50% di una delle voci che compongono la retribuzione stessa.
Come evidenziato dalla S.C., tali conclusioni risultano avvalorate anche dalla considerazione che “viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art.
23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30,31 e 37 Cost., privilegiando, anche in
9 via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità
è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del
1999) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012)” (Cassazione civile sez. lav., 11/05/2018,
n. 11414).
Assodato, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che sia la Controparte_3
- nell'effettuare le anticipazioni - sia l' - nell'effettuare i pagamenti dell'indennità di Pt_1 maternità a favore della ricorrente - hanno errato nell'applicazione delle norme di legge vigenti, occorre passare a verificare se ciò configuri una discriminazione.
Come noto, l'art. 25 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 enuclea, nell'ambito della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna, una nozione di discriminazione diretta (“qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonchè l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”) ed una nozione di discriminazione indiretta (“Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari”).
Entrambe le nozioni, facendo riferimento ad un “trattamento meno favorevole” rispetto a quello di altri o ad una posizione di “particolare svantaggio” rispetto ad altri lavoratori, evidentemente, richiedono un termine di comparazione: proprio nel giudizio relazionale tra
10 lavoratori di entrambi i sessi che versano in situazione analoga emerge, invero, il carattere discriminatorio diretto o indiretto della disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento.
La norma di legge in esame trae il suo fondamento, oltre che dall'art. 3 della Costituzione, dal diritto dei Trattati (Trattato dell'Unione Europea – versione consolidata – Artt. 2 e 3, Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea art. 157 (1) e (2), Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) secondo l'interpretazione degli stessi fornita dalla Corte di Giustizia nonchè dalle Direttive che ha hanno delineato il divieto di discriminazione sotto diversi profili
(es. Direttiva 79/7/CEE, Direttiva 2004/113/CE, Direttiva 2006/54/CE, Direttiva 2010/41/UE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne).
Ebbene, dall'analisi della evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge una chiara tendenza a ravvisare nei comportamenti lesivi nei confronti di una donna in ragione del suo stato di maternità – anche in assenza di un termine di comparazione per la medesima situazione fattuale – una discriminazione diretta in base al sesso (si veda, già prima della vigenza della Direttiva 92/85/CE sulla tutela dei diritti delle lavoratrici madri, Dekker, C -
177/1988 ove la Corte ha ritenuto che il rifiuto di assunzione di una donna in stato di gravidanza, pur se motivato da ragioni economiche in relazione a circostanze di fatto incomparabili con quelle di altri lavoratori, fosse da ricondurre ad una “discriminazione diretta a motivo di sesso”, poiché tale rifiuto “può opporsi solo alle donne”; successivamente
C-109/00 sul licenziamento della lavoratrice madre;
C-342/01 Controparte_5 CP_6 sul godimento delle ferie da parte della donna in maternità nel periodo diverso dal congedo per maternità; C-342/01 sul mantenimento dei benefici previdenziali nel periodo di CP_7 maternità; C-116/06 sulle modalità di fruizione del congedo parentale della madre di CP_8 più figli). Tali approdi giurisprudenziali costituiscono la manifestazione della evidente difficoltà nell'individuare un termine di paragone rispetto alla peculiare situazione in cui versa la lavoratrice madre.
Tenendo conto di tale stato dell'arte, significativamente la direttiva 2006/54/CE (riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) nel considerando n. 23 richiama l'orientamento della Corte di Giustizia secondo cui “qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso” affermando che “Pertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva”.
11 Proprio in attuazione della direttiva in esame, dunque, il quadro normativo interno è stato innovato dal d.lgs. n. 5 del 2010 attraverso l'introduzione, nel corpo dell'art. 25 d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, del comma 2-bis, a mente del quale “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”.
Dalle stesse parole utilizzate dal legislatore risulta evidente la finalità estensiva della nozione di discriminazione enucleata nei primi due commi dell'articolo in esame, non richiedendosi, al fine di configurare una discriminazione vietata ai sensi del comma 2-bis, la comparazione con il trattamento riservato ad altri lavoratori bensì risultando sufficiente l'esistenza di un
“trattamento meno favorevole” rispetto a quello effettivamente spettante, posto in essere “in ragione” dello stato di gravidanza, maternità o paternità oppure “in ragione” della titolarità dei relativi diritti oppure, ancora, “in ragione dell'esercizio dei relativi diritti”.
In altri termini, il trattamento meno favorevole deve, soltanto, porsi in connessione oggettiva
– risultando senza dubbio esclusa la necessità di un collegamento sotto il profilo soggettivo e finalistico dell'azione (per tutte v. Cassazione civile sez. lav., 05/04/2016, n.6575; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n.14456) – con lo stato di gravidanza, maternità o paternità ovvero con la titolarità e l'esercizio dei diritti connessi a tale stato.
Del resto, la ratio dell'inserimento, all'interno dell'art. 25 cit., del comma 2-bis, non può che essere costituita dalla volontà di ricomprendere nella nozione di discriminazione ipotesi non ascrivibili ai casi contemplati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo (che, come visto, presuppongono non solo “un effetto pregiudizievole” o “uno svantaggio” rispetto ad un lavoratore di altro sesso, ma anche l'ipotizzabilità di una “situazione analoga”), così da tutelare l'effettività dell'esercizio di tutti i diritti connessi allo stato di lavoratrice madre.
A ben vedere, infatti, l'esclusione o la diminuzione di tali diritti costituisce, in sé, una discriminazione, senza necessità di effettuare alcun giudizio relazionale poiché la piena fruizione dei diritti stessi è considerata strumento essenziale per garantire una sostanziale parità di trattamento.
Calando tali principi nel caso di specie, occorre considerare che, come noto, nel periodo in cui gode del diritto all'astensione dal lavoro per maternità, la lavoratrice donna ha diritto a percepire, con oneri a carico del sistema previdenziale, una indennità tale da mantenere quanto più possibile il livello retributivo precedente al congedo, al fine di garantirle un tenore di vita analogo. Nella comparazione tra gli interessi in gioco, il legislatore ha stabilito che il
12 livello di garanzia debba essere individuato nella misura dell'80% della retribuzione del mese antecedente all'astensione dal lavoro.
Stando così le cose, appare evidente che la riduzione delle somme corrisposte alla lavoratrice durante il periodo di congedo per maternità al di sotto del limite previsto dalla legge, configuri un trattamento meno favorevole connesso oggettivamente all'esercizio del diritto di astensione dal lavoro per maternità e, dunque, una discriminazione.
A tale conclusione non ostano i principi recentemente affermati in un caso analogo, ma non identico, dalla Cassazione secondo la quale “Non può ritenersi che il pagamento della indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta a interpretazione letterale delle disposizioni pertinenti, interpretazione superata da Cass. n. 11414 del 2018 (e successive conformi) sulla deve essere «meno favorevole» sin dall'inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art.23
d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall'inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto” (Cass. 18449/2025).
Nel caso di specie la valutazione attiene a mensilità di indennità successivi al febbraio 2019, e pertanto alla pronuncia della Cassazione del 2018 che ha chiarito l'interpretazione normativa dell'art. 23 d.lgs. n. 151/2001, conforme al diritto euro unitario.
Vanno, pertanto, confermate le conclusioni a cui è giunto il decreto opposto in ordine alla natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla Controparte_3 nell'effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte di , del periodo CP_2 di astensione dal lavoro per maternità, e dall' nell'effettuare i pagamenti dell'indennità Pt_1 di maternità a favore della lavoratrice.
Vale precisare, con riferimento a quanto dedotto da in ordine alla Controparte_3 circostanza che la datrice di lavoro si è limitata a seguire le indicazioni di e non avrebbe Pt_1 potuto operare diversamente, che, come più volte precisato dalla S.C., stante la natura oggettiva dei divieti di discriminazione, resta irrilevante l'intento soggettivo dell'autore e la conoscenza da parte del datore di lavoro della discriminazione stessa (cfr., sul punto, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 31/03/2023, n.9095).
La circostanza, evidenziata dalla che la condotta discriminatoria sia già Controparte_3 conclusa – non godendo la ricorrente attualmente del diritto all'astensione dal lavoro per maternità – non precludeva, certamente, l'accesso alla tutela giudiziaria attraverso il
13 procedimento speciale previsto proprio per accertare tale tipologia di condotta ma assume rilievo sulla natura del provvedimento giurisdizionale che non può constare nell'ordine di cessazione del comportamento illegittimo, bensì, soltanto, nell'ordine di rimozione dei relativi effetti, costituiti dal pregiudizio economico subito dalla lavoratrice per effetto della percezione di una indennità inferiore all'80% della retribuzione relativa al mese precedente rispetto al congedo – pregiudizio sicuramente ancora attuale e incidente sulla condizione patrimoniale della lavoratrice
Tale pregiudizio economico va quantificato nella differenza tra quanto corrisposto alla lavoratrice a titolo di indennità di maternità (ovvero, secondo quanto indicato nel decreto opposto e non puntualmente contestato la paga giornaliera di euro 39,30., ovvero euro) e quanto sarebbe dovuto essere corrisposto dando corretta applicazione al disposto degli artt. 22
e 23 d.lgs n. 151 del 2001 (somma anch'essa determinata nel decreto opposto in euro40,60, senza che siano state mosse puntuali contestazioni in sede di opposizione).
L'esatta quantificazione del pregiudizio economico subito da nel periodo CP_2 dal 24 febbraio 2019 al 18. Marzo 2020 – periodo in relazione al quale non si è maturata la prescrizione del diritto – è dunque pari ad euro 1,30 x 388 giorni (numero di giornate intercorrenti dal 24 febbraio 2019 al 18 marzo 2020) = euro 504,04 .
Al fine di pervenire ad un integrale ristoro del pregiudizio economico subito, tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali, computati mese per mese dal giorno in cui doveva essere pagata l'indennità di maternità fino al momento dell'effettivo soddisfo, sulla somma rivalutata di mese in mese.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, a parziale riforma del decreto opposto,
l' va condannata al pagamento in favore della lavoratrice di tale somma. Pt_1
Come sopra precisato, la condanna al pagamento di tale somma in favore della lavoratrice può essere resa nei soli confronti di , stante la sottoposizione della alla Pt_1 Controparte_3 procedura di amministrazione straordinaria.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'esatto criterio di computo dell'indennità di maternità prima della pronuncia della S.C. del 2018, nonché in relazione al regime di prescrizione applicabile, prima della pronuncia della S.C. 2021, rendono equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa,
Dichiara la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla CP_3
nell'effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte di , del
[...] CP_2
14 periodo di astensione dal lavoro per maternità indicato in motivazione e dall' Pt_1 nell'effettuare i pagamenti dell'indennità di maternità a favore di in tale CP_2 periodo.
Condanna l' alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in Pt_1 favore di della somma di euro 504,04, oltre interessi legali computati CP_2 secondo i criteri indicati in motivazione.
Dichiara improcedibilità della domanda di condanna dell' alla rimozione degli CP_3 effetti della discriminazione
Spese compensate.
Civitavecchia li 23.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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