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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona – Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Silvia Corinaldesi PRESIDENTE - relatore ed estensore
Dott. Alessandro Di Tano GIUDICE
Dott. Lara Seccacini GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n. 5679/2024 R.G. promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. MAGISTRELLI MARINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
Viale della Vittoria 7 o
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
TOGNI ETTORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
pagina 1 Nessun assegno divorzile è previsto in favore di alcuna delle parti. Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/11/2024, il sig. ha dedotto: Parte_1
di avere contratto matrimonio con rito religioso a Teramo il 15/4/1974, scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni;
che dal matrimonio è nata la figlia nata il [...], oggi economicamente Per_1
autosufficiente;
che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, i coniugi hanno deciso di addivenire a separazione consensuale, concordando le condizioni della separazione, che sono state omologate dal Tribunale di Ancona il 24/6/2003;
che dalla data di omologa della separazione non vi è stata ricostituzione della comunione materiale e spirituale né ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, ha chiesto che questo Tribunale, a seguito della comparizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale non ha contestato la sussistenza della CP_1
crisi familiare e non si è opposta alla sentenza di divorzio, chiedendo, in via riconvenzionale, una somma periodica a titolo di assegno divorzile in proprio favore.
Il ricorso è stato tempestivamente comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto in data 18/3/2025 esprimendo “parere favorevole”.
All'udienza del 4/2/2025 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente di Sezione, designato per la trattazione del procedimento, il quale dopo averli sentiti e aver constatato l'impossibilità di una riconciliazione, ha formulato una proposta conciliativa, come indicato nel verbale di udienza.
La parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta del giudice;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un termine per valutarla.
Nel termine assegnato, con memoria depositata il 7/2/2025, anche parte ricorrente ha accettato la proposta conciliativa.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
La documentazione prodotta e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4, comma pagina 2 XVI, della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare, risulta dagli atti che i coniugi sono comparsi in data 7/6/2003 innanzi al Presidente del Tribunale di Ancona, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, poi omologata con decreto camerale in data 24-26/6/2003.
I coniugi, poi, hanno in questa sede confermato che dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
3. L'assenza di figli minori o non economicamente indipendenti (atteso che la figlia della coppia
è da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e di specifiche condizioni in merito alle questioni economiche, esime il Tribunale da ogni ulteriore delibazione.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto dalle parti in Teramo in data 15/04/1974.
4. In ragione dell'accordo tra le parti le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 4/11/2024, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Teramo il 15/04/1974 da e , trascritto al n. 45, parte II, serie A, dell'anno Parte_1 CP_1
1974 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Teramo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teramo di procedere alla annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti, in epigrafe riportate;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona – Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Silvia Corinaldesi PRESIDENTE - relatore ed estensore
Dott. Alessandro Di Tano GIUDICE
Dott. Lara Seccacini GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n. 5679/2024 R.G. promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. MAGISTRELLI MARINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
Viale della Vittoria 7 o
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
TOGNI ETTORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
pagina 1 Nessun assegno divorzile è previsto in favore di alcuna delle parti. Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/11/2024, il sig. ha dedotto: Parte_1
di avere contratto matrimonio con rito religioso a Teramo il 15/4/1974, scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni;
che dal matrimonio è nata la figlia nata il [...], oggi economicamente Per_1
autosufficiente;
che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, i coniugi hanno deciso di addivenire a separazione consensuale, concordando le condizioni della separazione, che sono state omologate dal Tribunale di Ancona il 24/6/2003;
che dalla data di omologa della separazione non vi è stata ricostituzione della comunione materiale e spirituale né ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, ha chiesto che questo Tribunale, a seguito della comparizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale non ha contestato la sussistenza della CP_1
crisi familiare e non si è opposta alla sentenza di divorzio, chiedendo, in via riconvenzionale, una somma periodica a titolo di assegno divorzile in proprio favore.
Il ricorso è stato tempestivamente comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto in data 18/3/2025 esprimendo “parere favorevole”.
All'udienza del 4/2/2025 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente di Sezione, designato per la trattazione del procedimento, il quale dopo averli sentiti e aver constatato l'impossibilità di una riconciliazione, ha formulato una proposta conciliativa, come indicato nel verbale di udienza.
La parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta del giudice;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un termine per valutarla.
Nel termine assegnato, con memoria depositata il 7/2/2025, anche parte ricorrente ha accettato la proposta conciliativa.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
La documentazione prodotta e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4, comma pagina 2 XVI, della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare, risulta dagli atti che i coniugi sono comparsi in data 7/6/2003 innanzi al Presidente del Tribunale di Ancona, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, poi omologata con decreto camerale in data 24-26/6/2003.
I coniugi, poi, hanno in questa sede confermato che dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
3. L'assenza di figli minori o non economicamente indipendenti (atteso che la figlia della coppia
è da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e di specifiche condizioni in merito alle questioni economiche, esime il Tribunale da ogni ulteriore delibazione.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto dalle parti in Teramo in data 15/04/1974.
4. In ragione dell'accordo tra le parti le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 4/11/2024, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Teramo il 15/04/1974 da e , trascritto al n. 45, parte II, serie A, dell'anno Parte_1 CP_1
1974 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Teramo;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teramo di procedere alla annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti, in epigrafe riportate;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3