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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2419 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bari, via Marcello Parte_1
Celentano n. 35, presso lo studio dell'avv. Silvia Solimando, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.1.2025 e ritualmente notificato Parte_2 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo
[...] di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall' cat. VOS 45061181 CP_1 con decorrenza dal 1.10.2003 e che il trattamento previdenziale in parola era stato interamente determinato con il sistema retributivo ex art. 3 comma 8 L. 297/82 e art. 3 d.lgs. 503/92; che a decorrere dall'8.3.2008 raggiunta l'età pensionabile di 65 anni l'assicurato avrebbe avuto diritto di ottenere la liquidazione del trattamento più favorevole derivante dall'esclusione opzionale, ad
1 ogni effetto di legge, delle ultime 158 settimane assicurative collocate tra il 1.1.2000 e il 1.1.2003 risultando comunque acquisita alla data del 31.12.1999 l'anzianità contributiva necessaria e sufficiente per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia maturato in itinere ex art. 22 L. 153/1969; che a tale fine aveva infruttuosamente presentato all' domanda di ricostituzione in data CP_1
5.1.2024 e ricorso al Comitato Provinciale. Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto alla rideterminazione della prestazione previdenziale in godimento da effettuare a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (8.3.2008) mediante sterilizzazione dal calcolo della retribuzione pensionabile della quota A, delle ultime settimane di contribuzione collocate tra il 1.1.2000 e il 31.12.2002; conseguentemente di condannare l' a rideterminare l'importo della pensione nella misura di euro CP_1
1.287,12 alla decorrenza originaria del 1.9.2003 ovvero in quella ritenuta di giustizia, oltre successivi aumenti perequativi, nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate e maturande entro il termine della prescrizione quinquennale. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere eseguito delle verifiche CP_1 sulla posizione del ricorrente, all'esito delle quali l'Ufficio amministrativo stava procedendo al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento. Chiedeva un rinvio per la definizione delle operazioni. Il giudice concedeva il richiesto rinvio e fissava l'udienza cartolare del giorno 10.9.2025. Nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate, entrambe le parti davano conto del fatto che, nelle more del giudizio, era intervenuto sia l'aggiornamento della pensione (a decorrere dal rateo del 1.8.2025), sia il pagamento degli arretrati (pagati con valuta 1.9.2025) e chiedevano pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Conformemente a quanto rappresentato dalle parti deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del comportamento collaborativo dell' e del CP_1 fatto che il giudizio si è esaurito in due sole udienze cartolari.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2419 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bari, via Marcello Parte_1
Celentano n. 35, presso lo studio dell'avv. Silvia Solimando, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.1.2025 e ritualmente notificato Parte_2 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo
[...] di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall' cat. VOS 45061181 CP_1 con decorrenza dal 1.10.2003 e che il trattamento previdenziale in parola era stato interamente determinato con il sistema retributivo ex art. 3 comma 8 L. 297/82 e art. 3 d.lgs. 503/92; che a decorrere dall'8.3.2008 raggiunta l'età pensionabile di 65 anni l'assicurato avrebbe avuto diritto di ottenere la liquidazione del trattamento più favorevole derivante dall'esclusione opzionale, ad
1 ogni effetto di legge, delle ultime 158 settimane assicurative collocate tra il 1.1.2000 e il 1.1.2003 risultando comunque acquisita alla data del 31.12.1999 l'anzianità contributiva necessaria e sufficiente per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia maturato in itinere ex art. 22 L. 153/1969; che a tale fine aveva infruttuosamente presentato all' domanda di ricostituzione in data CP_1
5.1.2024 e ricorso al Comitato Provinciale. Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto alla rideterminazione della prestazione previdenziale in godimento da effettuare a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (8.3.2008) mediante sterilizzazione dal calcolo della retribuzione pensionabile della quota A, delle ultime settimane di contribuzione collocate tra il 1.1.2000 e il 31.12.2002; conseguentemente di condannare l' a rideterminare l'importo della pensione nella misura di euro CP_1
1.287,12 alla decorrenza originaria del 1.9.2003 ovvero in quella ritenuta di giustizia, oltre successivi aumenti perequativi, nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate e maturande entro il termine della prescrizione quinquennale. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere eseguito delle verifiche CP_1 sulla posizione del ricorrente, all'esito delle quali l'Ufficio amministrativo stava procedendo al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento. Chiedeva un rinvio per la definizione delle operazioni. Il giudice concedeva il richiesto rinvio e fissava l'udienza cartolare del giorno 10.9.2025. Nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate, entrambe le parti davano conto del fatto che, nelle more del giudizio, era intervenuto sia l'aggiornamento della pensione (a decorrere dal rateo del 1.8.2025), sia il pagamento degli arretrati (pagati con valuta 1.9.2025) e chiedevano pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Conformemente a quanto rappresentato dalle parti deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del comportamento collaborativo dell' e del CP_1 fatto che il giudizio si è esaurito in due sole udienze cartolari.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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